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Bando ( PI113799-18 )

Descrizione breve Gara, mediante procedura aperta, per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa e servizi accessori per la Asl della Provincia di Bari
CIG: 7515535FAA
Direzione Proponente ASL BA - Area Patrimonio
Incaricato: Pia Paciello
Importo Appalto: 4.200.000,00 (Iva Esclusa)
Importo Base Asta: 3.360.000,00 (Iva Esclusa)
Criterio Aggiudicazione: Prezzo più basso
Tipo Appalto: Servizi
Termine Richiesta Quesiti: Data Originale - 27/08/2018   ore   13:00:00 [Ora Italiana]

Data Prorogata - 18/10/2018   ore   13:00:00 [Ora Italiana]
Presentare le offerte entro il Data Originale - 06/09/2018   ore   13:00:00 [Ora Italiana]

Data Prorogata - 30/10/2018   ore   13:00:00 [Ora Italiana]
Data I Seduta Data Originale - 07/09/2018   ore   09:00:00 [Ora Italiana]

Data Prorogata - 31/10/2018   ore   09:00:00 [Ora Italiana]
Documentazione:
Descrizione Allegato
Avvisi di Rettifica:
Descrizione Allegato
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Protocollo Quesito Risposta Allegato
Quesito
PI197052-18

Risposta
PI200104-18
Nel Disciplinare di Gara a pagina 13, paragrafo 6 Busta Economica, e' previsto che, a pena d’esclusione, il concorrente inserisca nell’apposito campo i costi della sicurezza. Nell’allegato VI “Schema di offerta economica” e' richiesta la compilazione dei dati come di seguito riportato: 1. costo del personale: €. 2.costi generali di amministrazione (comprensivi della quota di ammortamento delle postazioni di lavoro), imposte e tasse: €. 3. utile d’impresa: €. 4. costi sicurezza ex lege 81/2008: €. TOTALE * Incidenza % delle componenti di costo sull'importo in euro totale offerta 100% * il totale dei costi dev’essere pari al valore dell’offerta Si chiede conferma che, trattandosi di servizi in cui e' predominante l’automatismo e le soluzioni tecnologiche adottate, gli stessi servizi rientrino nelle previsioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 all’articolo 95 comma 10 configurandosi come “servizi di natura intellettuale” e che pertanto il concorrente non sia tenuto ad indicare i costi della sicurezza e della manodopera e, conseguentemente, la tabella “descrizione costi” presente nel precedentemente citato schema di offerta economica non deve essere compilata in alcuna parte. la tabella "descrizione costi", riportata nello schema di offerta economica riproduce una modulistica standard utilizzata da questa stazione appaltante; nel caso specifico, trattandosi di servizio di natura intellettuale, il concorrente è esonerato dall'indicazione obbligatoria del costo della manodopera e dei costi sicurezza ai sensi dell'art- 95 comma 10 d.lgs 50/2016. dovranno essere compilate le righe relative alle voci di costo diverse dal costo personale e costi sicurezza.  
Quesito
PI197373-18

Risposta
PI200078-18
Con riferimento alla procedura di gara in parola, alla luce degli ultimi chiarimenti resi, stante la complessita' delle valutazioni tecnico-economiche necessarie alla partecipazione, si chiede un breve differimento della scadenza prevista per la presentazione dell'offerta (plausibilmente di circa due settimane) tanto in una logica di favor partecipationis. Cordiali saluti. questa stazione appaltante ha concesso congrui termini di presentazione offerte, avendo già prorogato gli originari termini di presentazione offerte. la richiesta, pertanto, non può essere accolta.  
Quesito
PI194919-18

Risposta
PI195387-18
precisazione- servizio di ritiro contante in riferimento al servizio di denaro contante dalle casse CUP previsto nel capitolato tecnico, si precisa che lo stesso avrà ad oggetto tanto le banconote che le monete.  
Quesito
PI179539-18

Risposta
PI181547-18
Buongiorno Vi chiediamo di voler indicare l’esatto numero dei punti/cup presso i quali si richiede il servizio di ritiro contanti previsto a pagina 11 del capitolato tecnico; l’allegato A, a cui lo stesso fa riferimento, infatti, enuncia nelle prime due colonne un numero diverso di presidi, rendendone incerta la quantificazione. Distinti saluti si conferma il numero e l'ubicazione delle sedi indicata nell'allegato A al capitolato tecnico. trattasi, pertanto, di n. 9 sedi sui Presidi ospedalieri e n. 36 sedi per i Distretti, per un totale di 45 sedi presso le quali è richiesto il servizio di ritiro contanti.  
Quesito
PI174632-18

Risposta
PI180994-18
INSTALLAZIONE NR. 4 ATM Vogliate fornire maggiori dettagli, specificamente per ogni singolo indirizzo, in ordine ai luoghi ove e' prevista l’installazione; ovvero: • Accessibilita' (fronte strada/ interno struttura); • Tipologia Installazione (incassato a parete o lobby); • Numero persone stabilmente presenti nelle singole strutture. • Giorni ed orari apertura al pubblico; • Presenza servizi di sicurezza (guardia armata, vigilanza notturna, videosorveglianza, collegamenti centrali Forze dell'Ordine, ecc.). Distinti saluti Si forniscono di seguito i dati richiesti Bancomat c/o ex CTO Situato all’interno della struttura, con incasso a parete. La sede è adibita prevalentemente ad uffici amministrativi. Numero persone stabilmente presenti nella struttura: circa 200 Giorni ed orari apertura al pubblico: tutti i giorni h 24 in quanto è presente un servizio di continuità assistenziale (guardia medica) Non sono presenti servizi di sicurezza Bancomat c/o PO San Paolo situato all’interno della struttura, con incasso a parete. Giorni ed orari apertura al pubblico: tutti i giorni h 24 in quanto è presente un servizio di Pronto soccorso È attivo un servizio di vigilanza armata presso il Pronto soccorso, all’ingresso della struttura Numero persone stabilmente presenti nella struttura: circa 950 Bancomat c/o PO Di Venere situato all’interno della struttura, con incasso a parete, nelle vicinanze del CUP. Numero persone stabilmente presenti nella struttura: circa 1046 Giorni ed orari apertura al pubblico: tutti i giorni h 24 in quanto è presente un servizio di Pronto soccorso È attivo un servizio di vigilanza armata presso la struttura Bancomat c/o Po Altamura situato all’interno della struttura, con incasso a parete, nelle vicinanze del CUP. Numero persone stabilmente presenti nella struttura: circa 560 Giorni ed orari apertura al pubblico: tutti i giorni h 24 in quanto è presente un servizio di Pronto soccorso È attivo un servizio di vigilanza armata presso la struttura  
Quesito
PI169000-18

Risposta
PI171694-18
1) Capitolato d’Oneri/Schema di contratto (Art. 9) Personale addetto al servizio Con riferimento a quanto indicato dall’art. 9 del Capitolato d’Oneri/Schema di contratto, si richiede di confermare che: Presupposto dell’applicazione delle disposizioni riportate nel citato articolo e' che il personale dipendente dell’appaltatore, nell’erogazione del servizio, operi in strutture di codesta Azienda Sanitaria. E’ corretto pertanto interpretare che per la natura del servizio oggetto dell’appalto, integralmente espletato dal personale bancario al di fuori delle strutture dell’ASL BA, le disposizioni dell’art. 9 NON trovino applicazione (fatto salvo l’impegno dell’appaltatore a fornira' il nominativo del proprio referente a disposizione del DEC per tutte le attivita' e/o necessita' legate allo svolgimento del servizio).- 2) Capitolato Tecnico Articolo 7 pagina 14 Pignoramenti e dichiarazione del terzo Ci riferiamo alla seguente dicitura: “ I dati contenuti nella Dichiarazione di Terzo da rendere, che sara' compilata in conformita' alle disposizioni normative vigenti, saranno oggetto di previo confronto con l’ASL BA”. Si chiede se e' corretto interpretare che: - le dichiarazioni di quantita' verranno redatte dal Tesoriere in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti citando la delibera di impignorabilita' (qualora consegnata dall’Ente al tesoriere); - il Tesoriere si rende disponibile, a titolo di collaborazione, a partecipare all’ASL BA un template tipo di dichiarazione. Sicuramente rimane nell’esclusiva autonomia del Tesoriere la compilazione dei dettagli del testo da utilizzare per la dichiarazione di terzo in quanto la responsabilita' del contenuto e degli effetti civili e penali resta in capo al firmatario della dichiarazione. 1) Capitolato d’Oneri/Schema di contratto (Art. 9) Personale addetto al servizio si rinvia a quanto previsto nell’art. 9 rettificato del capitolato d’oneri/schema di contratto, con riferimento al personale addetto al servizio 2) Capitolato Tecnico Articolo 7 pagina 14 Pignoramenti e dichiarazione del terzo La dicitura“ I dati contenuti nella Dichiarazione di Terzo da rendere, che sara' compilata in conformita' alle disposizioni normative vigenti, saranno oggetto di previo confronto con l’ASL BA” è stata eliminata nella versione rettificata dell’articolo, cui si rinvia integralmente.  
Quesito
PI165344-18

Risposta
PI171585-18
In relazione alla lex specialis di gara si osserva che alcune clausole contrattuali presentano dei profili di criticita' e non attagliano alla tipologia di servizi oggetto di gara, ragion per cui dovrebbero essere annullate/modificate, o in via subordinata ricontestualizzate rispetto al servizio di tesoreria e cassa, che e' espletato da una peculiare tipologia di operatore economico, che e' appunto l’istituto bancario, soggetto a normative stringenti e monitorato dalle Autorita' competenti. Nello specifico, ci si riferisce a quanto previsto nell’allegato 1 (capitolato d’oneri/ schema di convenzione) agli artt. 7, 9, 10, 16, 18, 22 e 25. Si riporta a tal proposito uno stralcio di quanto rappresentato in parere pro-veritate da ns consulente amministrativista al fine di supportare Codesta Amministrazione nelle valutazioni di opportunita' sul modus operandi da adottare. “Cio' che appare immediatamente evidente dall’esame dello Schema di Contratto, e' una rilevante ingerenza da parte della Stazione Appaltante, nella sua qualifica di futura committente, nell’organizzazione lavorativa dell’aggiudicatario appaltatore Il quale, trattandosi di appalto (essendo prevista una remunerazione quale corrispettivo per i servizi che verranno erogati), dovrebbe essere l’unico soggetto a cui competono la programmazione e la gestione dell’attivita' affidata (cfr. art. 1655 c.c.). Sotto tale profilo vengono ad evidenza molteplici disposizioni, tra cui l’art. 22 dello Schema di Contratto, secondo cui il responsabile della commessa debba avere una qualifica di “livello dirigenziale e comunque possedere caratteristiche professionali adeguate”. Con tale prescrizione, la Stazione Appaltante sembra, infatti, voler compiere scelte organizzative che, in realta', competono solo all’esecutore, intendendo sostituirsi a quest’ultimo nella scelta della qualifica che dovra' avere il responsabile del Tesoriere; decisione che sembra, invero, del tutto immotivata, in quanto l’inquadramento delle risorse non e' necessariamente correlato a determinate e specifiche competenze; potendo meglio rispondere alle esigenze dell’ASL, e del servizio affidato, personale che seppur non inquadrato a livello dirigenziale, risulti comunque dotato di comprovata esperienza e capacita'. Diversamente si finisce per limitare l’autonoma valutazione dell’appaltatore, unico soggetto in grado di individuare consapevolmente la figura piu' idonea ( cfr. TAR Lazio Roma, Sez. III, 5 dicembre 2011, n. 9570) e chiamato a rispondere del rischio di impresa. Nello stesso segno ancora piu' penetranti risultano, poi, le ingerenze determinate dagli articoli 7 “Obbligazioni specifiche del fornitore” e 9 “Personale addetto al servizio” del medesimo Schema di Contratto. Con la prima delle norme citate, infatti, si fa obbligo all’esecutore di osservare tutte le indicazioni operative di indirizzo e di controllo che saranno fornite dal Direttore dell’Esecuzione (“DEC”). Dimenticando non solo la sopra citata necessaria autonomia organizzativa dell’esecutore, ma anche la particolarita' del servizio richiesto, di esclusivo appannaggio degli Istituti Bancari; i quali sono per legge tenuti all’osservanza di specifiche disposizioni normative e, per l’effetto, risultano dotati della necessaria esperienza e professionalita' a garanzia del fatto che la gestione del servizio avvenga nel rispetto del quadro normativo applicabile. Non apparendo ragionevole che l’Istituto Bancario possa vedersi impartire dal DEC “indicazioni operative, di indirizzo e di controllo”; dovendo quest’ultimo limitarsi a vigilare sul rispetto, da parte dell’aggiudicatario, degli impegni assunti nella propria offerta tecnica e degli obblighi previsti dalla disciplina di gara e dal contratto. Sottolineandosi che quest’ultimi sono atti cogenti al cui rispetto l’esecutore e' rigidamente vincolato, non solo a proprio beneficio (dovendo conoscere anticipatamente la portata delle proprie obbligazioni, sulla base delle quali ha formulato offerta), ma anche nell’interesse della stazione appaltante, e della par condicio da assicurarsi nei confronti degli altri offerenti. Cosi' anche per quanto attiene al successivo art. 9, dove addirittura si prescrive che il personale addetto al servizio “dovra' attenersi alle disposizioni impartite dall’Azienda Sanitaria”! A medesime conclusioni conduce l’inciso secondo cui gli operatori dovranno “attenersi alle direttive impartite dal DEC per quanto concerne le modalita' operative specifiche del servizio, anche attraverso incontri formativi ed informativi ritenuti necessari”. Tutte previsioni che all’evidenza determinano un insanabile contrasto con i principi cardine delle gare d’appalto e piu' in generale dei contratti pubblici. Arrivandosi, persino, a dubitare, non solo della legittimita', ma della stessa liceita' di tali previsioni, profilandosi elementi assonanti alla “somministrazione di lavoro” non autorizzata, con effetti su molteplici fronti. Su tale ultimo punto non e' inutile segnalare che la giurisprudenza (Cass. Civ. 7 febbraio 2017, n. 3178; Cass. Civ. sez. lav. 16 ottobre 2013, n. 23522; Cass. Civ. sez. lav. 6 aprile 2011, n. 7898) nell’identificazione del c.d. “appalto genuino” ha valorizzato l’autonoma organizzazione da parte dell’esecutore dei mezzi necessari allo svolgimento della prestazione quale elemento imprescindibile dell’appalto. E soffermandosi sugli appalti “labour intensive”, ne ha valorizzato la necessaria autonomia nell’esecuzione e nel potere organizzativo e direttivo di cui deve godere l’appaltatore nei confronti dei lavoratori. Pertanto, appare chiaramente illegittimo anche l’obbligo dell’appaltatore di “uniformarsi a tutte le disposizioni di servizi e norme regolamentari emanate dall’Azienda sanitaria” o ancora la previsione secondo cui “l’Appaltatore deve curare altresi' che il proprio personale […] c) non esegua ordini impartiti da personale diverso dal DEC o suo referente”; precisandosi ulteriormente che, a mente del Codice dei Contratti, a tale figura, in rappresentanza del Committente, sono affidati unicamente compiti di verifica e controllo dei “livelli di qualita' delle prestazioni” (cfr. art. 101 D.lgs. 50/2016). 2. Premesso quanto sopra, si deve poi rilevare una non meno grave pretesa ingerenza della Stazione Appaltante nella valutazione dei profili professionali che saranno dedicati dalla Banca al servizio de quo. Invero, pur convenendosi sulla sussistenza di un potere di vigilanza su condotte eventualmente inadempienti o comunque inappropriate, non si puo', di contro, convenire sulla legittimita' di un preteso “insindacabile” potere di disporre l’allontanamento del personale che non risultasse gradito, perche' unilateralmente ritenuto sprovvisto dei requisiti “tecnici” e addirittura “morali”. Previsione illegittima non solo per quanto anticipato nel precedente paragrafo, ma anche per l’assenza di ogni contraddittorio, arrogandosi la committente un potere arbitrario, potenzialmente disancorato da qualsiasi canone di ragionevolezza. Ricordandosi che l’esecutore e' tenuto a rispettare le previsioni scolpite nella disciplina di gara, nel susseguente contratto ed eventuali atti allegati. Non potendo il rapporto contrattuale risultare dipendente da insindacabili e soprattutto imprevedibili valutazioni del committente. Non potendo non riconoscersi, dunque, l’illegittimita', ictu oculi, della previsione secondo cui “L’appaltatore sara' tenuto all’immediato allontanamento del personale che l’Azienda, a suo insindacabile giudizio, ritenga non essere in possesso dei requisiti tecnici e morali necessari per l'espletamento del servizio e a provvedere al suo immediato reintegro […] 3. Soffermandosi poi sull’art. 10, in materia di revisione dei prezzi contrattuali, si rileva che tale previsione condiziona l’adeguamento del canone di servizio (all’indice ISTAT) alla puntuale presentazione di idonea e motivata richiesta da parte dell’esecutore, prevedendo che qualora l’appaltatore (o l’ASL) richiedano l’adeguamento in ritardo rispetto al mese di spettanza, questo sara' riconosciuto solo dal mese successivo, perdendosi dunque l’indicizzazione per il periodo ormai trascorso, per il quale non sia stato preventivamente richiesta l’applicazione del meccanismo revisionale. Sul punto si deve, tuttavia, opporre il principio per cui e' precipuo onere della stazione appaltante quello di riconoscere l’adeguamento del canone di servizio, ove ne ricorrano i presupposti sostanziali, non essendo necessariamente a carico dell’esecutore, a fini della maturazione del diritto all’adeguamento, l’onere di dover presentare preventiva e puntuale domanda. La cui tardiva presentazione non puo' comportare alcuna perdita in capo all’esecutore. Si sottolinea infatti che l’istituto del meccanismo revisionale e' posto a presidio della qualita' del servizio, e dunque non disposto unicamente a favore del contraente privato, essendo indiscutibile interesse pubblico che l’Amministrazione riceva sempre un servizio di adeguato livello qualitativo. E’ peraltro insegnamento costante della giurisprudenza amministrativa quello secondo cui la tardiva presentazione della domanda non possa determinare alcuna preclusione relativamente al diritto alla revisionale, come confermato anche da recente pronuncia, ove e' precisato che “la legge prevede dunque una sequenza che rende obbligatori non soltanto l’inserzione automatica nel contratto della clausola di revisione, ma anche il suo concreto svolgimento sul piano procedimentale, non avendo senso imporre per legge una norma integrativa del contratto, non dispositiva ma cogente, per poi consentire che la stessa resti disapplicata perche', alla prefissata scadenza, non viene attivata la procedura revisionale, vanificando cosi' l’effettivita' dell’inserzione automatica della clausola. Corollario obbligato di tale premessa e' che la revisione deve essere sempre svolta, mediante attivazione del relativo procedimento, anche se questo si conclude con l’invarianza dei prezzi contrattuali se a questo risultato conduca l’istruttoria” – T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IIIquater, 27 novembre 2017, n. 11739. Parimenti si e' rilevata la presenza di un obbligo motivazionale che dovrebbe sorreggere la domanda di aggiornamento del canone di servizio, la quale, tuttavia, deve essere accordata al semplice ricorrere di uno scostamento del FOI. Infatti, l’onere motivazionale non e' presupposto indefettibile per l’accoglimento della pretesa, come chiarito dal Consiglio di Stato, che si e' cosi' espresso: “Orbene, il Collegio, con riferimento all'indice che dovrebbe fungere nella specie da base del computo revisionale, non puo' che concludere, alla luce dell'uniforme giurisprudenza sopra richiamata e delle considerazioni gia' ricordate, nel senso della necessita' di principio di fare applicazione dell'indice F.O.I.”, rappresentando, quest’ultimo, unico “Criterio oggettivo che permette di conferire un principio di salvaguardia al sinallagma contrattuale e, nello stesso tempo, preservare gli equilibri della finanza pubblica” (Consiglio di Stato, sez. V, 23 aprile 2014 n. 2052). 4. Passando all’esame della disciplina degli strumenti della risoluzione e del recesso, di cui agli artt. 16 e 18 delle Schema di Contratto, si segnala che sotto il primo articolo, si fa riferimento al diritto della Stazione Appaltante di richiedere la risoluzione del contratto per motivi di pubblico interesse in qualunque momento, ex “art. 1671 c.c.”; norma che, tuttavia, attiene al diverso istituto del recesso. Fattispecie cui l’ordinamento – si precisa sin d’ora - riconosce in ogni caso il diritto all’indennizzo. Passando al successivo articolo 18, relativo alla disciplina il “recesso”, si censurano, nondimeno, rilevanti aspetti di illegittimita'. Si deve segnalare infatti che sia il codice civile (art. 1671 cit.), sia l’art. 11 della l. 241/90, sia l’art. 109 del nuovo Codice dei Contratti (norma, quest’ultima, destinata a prevalere sulle prime ex art. 30, comma 8 Codice dei Contratti3) prevedono che in caso di recesso unilaterale, per qualsiasi ragione, il committente debba tenere indenne l’appaltatore del mancato guadagno. A medesime conseguenze conduce anche l’art. 1, comma 13, del d.l. 95/2012 (richiamata dalla disciplina di gara in commento), a mente del quale “Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto […] previo pagamento delle prestazioni gia' eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica […]. Ogni patto contrario alla presente disposizione e' nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell’articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti”. Pertanto, la previsione secondo cui “L’Azienda Sanitaria potra' recedere dal contratto, senza che la ditta possa pretendere alcun risarcimento a titolo di indennizzo per il recesso anticipato, in caso di aggiudicazione, nel corso dell’esecuzione del contratto, della procedura di gara che sara' indetta dalla Centrale di Committenza Regionale, ovvero nel caso in cui venga a cessare per l’ASL BA l’obbligo del Sistema di Tesoreria Unica”, nonche' la successiva recante “In caso di recesso dell’Amministrazione Contraente il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite [….] rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.” appaiono del tutto illegittime. Invero, come sopra messo in luce dalla disciplina richiamata dalla stessa Stazione Appaltante (art. 1, comma 13 del d.l. 95/2012) non solo, in applicazione dei principi generali, in caso di recesso e' sempre previsto l’obbligo di indennizzo, ma non e' possibile per l’Amministrazione introdurre alcuna previsione contraria; pena la nullita'. Aggiungendosi che la norma speciale applicabile alla fattispecie non e' gia' l’art. 1671 c.c. (dettata in tema di appalto privato e, per quanto illegittimamente, derogata dalla lex specialis) bensi' l’art. 109 d.lgs. 50/2016 (dettato per l’appalto pubblico), non solo non derogato ma espressamente (ed integralmente) richiamato dall’art. 18 dello Schema di Contratto, secondo cui “Si applica integralmente quanto previsto dall’art. 109 d.lgs. 50/2016”. Il quale dispone che “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante puo' recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonche' del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite”. Dovendosi, dunque, concludere che nel caso di recesso la Stazione Appaltante sia in ogni caso tenuta a corrispondere l’indennizzo in favore dell’appaltatore. 5. Si segnala che ulteriori previsioni risultano, oltremodo, critiche, e non superano il vaglio di legittimita'. Appare, infatti, del tutto estraneo al nostro ordinamento giuridico il potere di un contraente (per quanto pubblico) di dichiarare risolto il contratto per inadempimento a proprio insindacabile giudizio; prevedendo il codice civile che l’inadempimento debba essere “oggettivamente” rilevante avuto riguardo all’interesse del creditore. E che persino ove le parti abbiano previsto un insieme di fattispecie al verificarsi delle quali la parte che ne abbia interesse possa invocare la risoluzione del contratto (clausola risolutiva espressa), tali fattispecie debbano essere ben individuate e circostanziatamente descritte nel contratto. Ritenendosi evidentemente illegittima la clausola (art. 13) secondo cui “Perdurando la ditta aggiudicataria nell'inosservanza di pattuizioni di contratto, l'Asl Bari potra' dichiarare risolto il medesimo a proprio insindacabile giudizio e provvedere a nuovo contratto, ponendo le eventuali maggiori spese a carico della ditta aggiudicataria stessa” (nonche' contraria all’interesse pubblico a che il contratto, avente ad oggetto un “servizio di pubblica utilita'”, possa essere risolto anche per fattispecie oggettivamente non rilevanti). Ad analoghe conclusioni conducono numerose ulteriori previsioni, anch’esse generiche e apparentemente ricollegate a fattispecie non necessariamente rilevanti. Invero, ex art. 16 dello Schema di Contratto recante “Risoluzione”, oltre a citarsi l’art. 1671 c.c. (che come detto disciplina il diverso istituto del recesso unilaterale), si prevede, inter alia, che “Il contratto cessera' la sua efficacia nei seguenti casi […] il fornitore non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto […]; in caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di condotta previsti dal “Codice di Comportamento della ASL di Bari” aggiornato con deliberazione del Direttore Generale n. 237/2018, integrativo del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, emanato con DPR n^ 62 del 16.04.2013. Disposizioni eccessivamente vaghe per potere trovare sede nell’alveo della clausola risolutiva espressa. 6. Da ultimo non si puo' convenire con quanto previsto al successivo art. 27 recante “Clausola finale”, dettato evidentemente per altre finalita' e per altri tipi di rapporti contrattuali, in quanto nei contratti pubblici posti a gara l’inciso secondo cui “Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volonta' negoziale delle parti che hanno altresi' preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonche' nel loro insieme” e' semplicemente un fuor d’opera. Potendo gli offerenti solamente presentare offerta nell’ambito della pubblica gara, ed aggiudicarsi il contratto sulla base della migliore offerta, risultando precluso ogni “negoziato” di sorta; con ogni conseguenza anche per quanto attiene agli artt. 1341 c.c. e 1342 c.c. richiamati nel medesimo art. 27; trovandosi l’aggiudicatario costretto a sottoscrivere lo schema di contratto posto in base di gara, senza alcuna rafforzata ponderazione sull’una o sull’altra clausola negoziale. Alla luce delle osservazioni sopra espresse, che si e' voluto formulare solo sulle piu' evidenti illegittimita', si ritiene conclusivamente che nella disciplina in commento si siano introdotte previsioni illegittime, contraddittorie, inapplicabili ai contratti posti in base di gara e sperequative. Con l’effetto di esporre la relativa lex specialis al pericolo di censure in sede giurisdizionale da parte degli offerenti, una volta che l’esito della gara fosse valutato insoddisfacente. Finendo poi per frustrare l’attivita' amministrativa prestata nel corso della procedura, che dovrebbe essere nuovamente avviata una volta epurata dalle illegittimita' e contraddizioni. Con spreco di risorse e di tempo, oltreche' con l’effetto di scoraggiare gli offerenti a partecipare ad una gara che sara' sicuramente foriera di criticita', vuoi in sede giudiziale, vuoi nell’esecuzione. ” Tutto cio' premesso, si chiede l’adozione di quanto necessario a sanare le tematiche sopra indicate, nonche' uno slittamento del termine di presentazione delle offerte, prevedendo all’uopo la possibilita' di richiedere eventuali delucidazioni integrative in relazione ai chiarimenti resi dalla stazione appaltante, tanto in una logica di favor partecipationis In via preliminare, si invita a prendere visione degli atti di gara rettificati (nello specifico, capitolato tecnico, schema di contratto e disciplinare di gara) in relazione alle osservazioni formulate, nonché alle risposte ai quesiti già pubblicate. In particolare, si evidenzia quanto segue L’art. 22 dello Schema di Contratto, secondo cui il responsabile della commessa debba avere una qualifica di “livello dirigenziale e comunque possedere caratteristiche professionali adeguate”, è stato eliminato nella versione rettificata del suddetto documento di gara. Negli artt 7 e 9 sono stati eliminati i riferimenti alle “indicazioni operative, di indirizzo e controllo” da impartirsi a cura del DEC, nonché l’obbligo, per il tesoriere, di “uniformarsi a tutte le disposizioni di servizi e norme regolamentari emanate dall’Azienda Sanitaria”. Del pari, è stata eliminata la previsione secondo cui “L’appaltatore sara' tenuto all’immediato allontanamento del personale che l’Azienda, a suo insindacabile giudizio, ritenga non essere in possesso dei requisiti tecnici e morali necessari per l'espletamento del servizio e a provvedere al suo immediato reintegro […] In ordine all’ art. 10, in materia di revisione dei prezzi contrattuali, si invita a prendere visione della versione rettificata dello schema di contratto, in cui si è provveduto a puntualizzare l’applicazione dell’istituto della revisione prezzi. Gli artt. 16 e 18 dello Schema di Contratto sono stati rettificati , in conformità alla vigente normativa in tema di risoluzione e recesso. Si invita a visionarli Dovendosi, dunque, concludere che nel caso di recesso la Stazione Appaltante sia in ogni caso tenuta a corrispondere l’indennizzo in favore dell’appaltatore. Nell’art. 13 è stata eliminata la previsione secondo cui “Perdurando la ditta aggiudicataria nell'inosservanza di pattuizioni di contratto, l'Asl Bari potra' dichiarare risolto il medesimo a proprio insindacabile giudizio e provvedere a nuovo contratto, ponendo le eventuali maggiori spese a carico della ditta aggiudicataria stessa”. Nell’art 16 dello Schema di Contratto sono state eliminate le previsioni secondo cui “Il contratto cessera' la sua efficacia nei seguenti casi […] il fornitore non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto […]; in caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di condotta previsti dal “Codice di Comportamento della ASL di Bari” aggiornato con deliberazione del Direttore Generale n. 237/2018, integrativo del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, emanato con DPR n^ 62 del 16.04.2013. Nell’art 27 recante “Clausola finale” è stata eliminata la previsione è stato eliminata la previsione“Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volonta' negoziale delle parti che hanno altresi' preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonche' nel loro insieme”  
Quesito
PI163348-18

Risposta
PI169771-18
Disciplinare di Gara: 2. Pag.3 punto 2.1 Chiarimenti: Attesa la non frazionabilita' delle richieste, a garanzia della trasparenza della procedura, interpretiamo come ammissibili repliche e/o precisazioni su risposte ritenute non esaustive. 3. Pag.19 punto 13 Oneri a carico dell’aggiudicatario: Vogliate dettagliare/quantificare i costi da sostenere. Capitolato d’oneri/Schema di Contratto: 4. Pag. 5 art. 5 Durata e Corrispettivo: si chiede di specificare se la facolta' di rinnovare il contratto, di anno in anno, sia fino ad un massimo di 24 mesi (come previsto a pag. 2 del Disciplinare di Gara) o per 12 mesi e se tale facolta' sia esercitabile in accordo tra le parti. 5. Pag.6 Art. 7 Obbligazioni specifiche del fornitore: A. sub a): Vogliate precisare in quali termini possa trovare applicazione nello svolgimento del servizio di cassa la lesione di diritti di privativa vantati da terzi, se non applicabile, si chiede l’eliminazione dal testo. B. sub c): limitatamente alla sola gestione del servizio di cassa, atteso che con la gestione in SIOPE+ lo schema di funzionamento prevede un collegamento diretto tra Ente e Banca d’Italia e da questa all’Istituto Cassiere e viceversa, vogliate precisare in che cosa consiste la fornitura tecnologica necessaria all’espletamento del servizio C. sub d): Attesa la terzieta' della figura del Tesoriere (nella sua funzione di Agente contabile) che, con la diligenza prevista, esegue le operazioni ordinate dal personale facoltizzato ed individuato nel c.d. Atto aziendale in conformita' alle previsioni dello stesso ed alle norme vigenti e ferma la facolta' per l’Ente ed il collegio dei Revisori di procedere a verifiche di natura contabile, vogliate precisare in quali casi ricorra l’ipotesi in cui il Tesoriere/Cassiere, nel predetto adempimento, sia tenuto ad osservare indicazioni operative, di indirizzo e di controllo fornite attraverso il c.d. Direttore dell’esecuzione. Se non ravvisate, si chiede l’eliminazione del sub d). D. sub e): Si ritiene ammissibile la sola comunicazione del referente (responsabile del servizio) e/o del suo sostituto. Si prega rettificare. 6. Pag.7 Art.9 Personale addetto al servizio In considerazione della figura dell’appaltatore (Istituto di Credito) e del tipo di servizio reso, entrambi contraddistinti da precisi obblighi di riservatezza e norme comportamentali ed atteso che lo svolgimento del servizio avviene all’esterno dei locali dell’Azienda, si chiede di cassare l’articolo perche' prescrive attivita'/comportamenti non pertinenti, e/o gia' previsti da altra normativa cui il Tesoriere e' assoggettato nonche' dallo stesso Capitolato (Artt.15 e 25). 7. Pag.8 Art.10 Revisione prezzi contrattuali Ultimo capoverso: Vogliate precisare quali sono gli elementi (parametri, misurazioni, dati statistici, rilevazioni di altro genere) che determineranno la richiesta di revisione dei prezzi da parte dell’ASL BA. 8. Pag.9 Art.11 Fatturazione e pagamenti Ci riferiamo al periodo: “Nel casi di contestazione da parte dell’Amministrazione…..con la definizione della pendenza”. L’Ente prevede gia' di sanzionare l’attivita' del fornitore come ampiamente e dettagliatamente descritto nell’art.13. Si ritiene il periodo eccessivamente penalizzante e lesivo del diritto acquisito dal Cassiere di essere pagato per il servizio reso. Si chiede di cassare l’intero periodo. 9. Pagg.10,11 Art.13 Direttore di esecuzione del contratto – Penali Nell’ultimo capoverso di pag.10 e in prosecuzione a pag.11, si evidenzia, in caso di sciopero, l’obbligo per il Tesoriere di osservare i servizi minimi essenziali e provvedere a comunicare a mezzo PEC con preavviso di almeno 5 gg l’ASL BA. Si evidenzia che il servizio di Tesoreria non rientra fra i servizi pubblici essenziali (cfr.art.1 CCNL 06.07.1995). Si prega cassare il periodo. 10. Pag.11 Art.14 Cauzione definitiva Nel segnalare un probabile refuso nell’indicazione del termine di validita' della cauzione definitiva (36 mesi) si ritiene priva di fondamento giuridico l’ipotesi di reintegro della cauzione definitiva a fronte di riduzione per effetto dell’applicazione di penali. Si prega eliminare il periodo. 11. Pag. 14 Art. 19 Danni, responsabilita' civile Si chiede conferma che la polizza assicurativa richiesta sia unicamente per responsabilita' civile e che il possesso possa essere dimostrato con un’attestazione rilasciata dalla Compagna di Assicurazione in cui sia riportato anche l’avvenuto pagamento del premio. Capitolato Tecnico 11. Pag.6 Art.2 Stazione appaltante sub B) quanti sono i beneficiari dei 71.735 mandati di pagamento ed i versanti delle 1.256 reversali di incasso dell’anno 2017? 12. Pag.8 Art.3 Descrizione ed attivazione dei servizi di tesoreria e cassa al terzultimo capoverso: ”Infine l’ASL BA affidera' ……” Vogliate confermarci, nel caso in cui ricorra la necessita' di ulteriori servizi bancari, che le relative condizioni saranno oggetto di trattativa fra le parti. 13. Pag.10 Art.6 Riscossioni – Per quanto indicato nel periodo: ”L’Istituto tesoriere aggiudicatario dovra' garantire sin dall’inizio il mantenimento presso le attuali strutture dell’ASL BA di tutte le apparecchiature elettroniche…..” , a Pagg.15 Art.8 Gestione informatizzata del servizio di tesoreria e di cassa : Pagamenti ticket con carte di credito/debito presso le sedi CUP con POS “….Il tesoriere avra' cura a sue spese di garantire la presenza di POS nei CUP di tutte le strutture sanitarie dell’ASL BA e presso i professionisti autorizzati allo svolgimento dell’attivita' libero professionale intramuraria…..” a Pag.16: “…l’Istituto tesoriere avra' cura a sue spese di garantire la presenza di ATM nelle principali strutture sanitarie dell’ASL BA”, al fine di quantificare una importante componente di costo dell’appalto (apparecchiature elettroniche per l’incasso e pagamento: POS, ATM, Macchine Esattrici Ticket), e' indispensabile conoscere il numero massimo di apparecchiature, distinte per tipologia, che l’appaltatore si impegna ad installare e gestire. Si prega dettagliare. 14. Pag.13 Art.7 Pagamenti In considerazione del notevole costo sottostante, Vogliate precisare se il servizio di stampa e postalizzazione degli avvisi di pagamento a carico e cura del Cassiere e' operante e se dovra' esserlo in seguito; qualora non si ravvisi la necessita' di attivazione, anche nell’interesse della stazione appaltante, si prega cassare il relativo periodo. 15. Pag.14 Art.7 Pagamenti Circa la previsione di un preventivo confronto con l’ASL BA sul contenuto della dichiarazione di terzo da rendere (ex art.547 c.c.), riteniamo la stessa non conforme al principio di autonomia dell’agente contabile nella qualita' di terzo e, pertanto, chiediamo sia cassata detta previsione. 16. Pag.18 Art.14 Anticipazioni di cassa Al primo capoverso si cita la fonte normativa generale per la determinazione dell’ammontare dell’anticipazione concedibile dal Cassiere - art.2 sexties lettera g) numero 1) del D.Lgs. n.502/1992 s.m.i.- pari ad un dodicesimo dell’ammontare dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nell’ultimo bilancio preventivo annuale. In argomento, Regione Puglia, ha successivamente rideterminato detto parametro, dapprima con la L.R. 38/1994 ed infine, con l’art. 19 della L.R. N.20 del 9 dicembre 2002, confermate? 17. In sede di cessazione del servizio/passaggio di consegne, ci confermate che tutte le somme utilizzate per anticipazione di tesoreria e/o fidejussioni emesse nell’interesse dell’ASL BA dal Cassiere e non ancora rimborsate/estinte, saranno poste a carico dell’Istituto subentrante? 18. Pag.19 Art.15 Condizioni economiche per il servizio di tesoreria e di cassa dell’ASL BA a) Per gli incassi a mezzo MAV l’ente si avvale gia' di detto servizio? b) Vista l’incompatibilita' del sistema di incasso mediante MAV come anche mediante bollettini di ccp, con la nuova procedura PagoPA, ritenete comunque adottarla? c) In caso affermativo, si dettagli il numero di avvisi MAV da emettere annualmente ed modello di servizio richiesto. d) Attesa l’esenzione del costo commissionale per l’esito di pagamento MAV, per le commissioni di presentazione all’incasso si procedera' con trattativa come indicato all’art.3 del capitolato tecnico? e) Circa la voce: “Spese vive, postali, bolli”: ci si riferisce a quelle di pertinenza dei conti correnti e rilevate in estratto conto? In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti. Disciplinare di Gara: Pag.19 punto 13 Oneri a carico dell’aggiudicatario: trattasi dei costi legati alla stipula del contratto Capitolato d’oneri/Schema di Contratto: Pag. 5 art. 5 Durata e Corrispettivo: si conferma che l'opzione di rinnovo è fino a 12 mesi, da esercitarsi previa richiesta della Stazione appaltante Pag.6 Art. 7 Obbligazioni specifiche del fornitore: A. sub a) è stato eliminato, nella versione rettificata, il riferimento alla lesione di diritti di privativa vantati da terzi. B. sub c): è stato eliminato, nella versione rettificata, il riferimento alle risorse tecnologiche, prevedendo invece, a carico dell'aggiudicatario, l'obbligo di porre in essere ogni attività tesa a garantire l'adeguamento al sistema SIOPE+ sub d) la previsione contenuta in detto punto del capitolato d'oneri è stata eliminata nella versione rettificata e si è proceduto alla rinumerazione dei punti, per cui l'obbligazione prevista al punto e) "comunicare tempestivamente..." è attualmente rubricata al punto d) e così via di seguito. sub e) (divenuto sub d a seguito della rettifica): si è provveduto a rettificare prevedendo la comunicazione della variazione dei nominativi del responsabile del servizio. Pag.7 Art.9 Personale addetto al servizio si è provveduto a modificare l'art. 9 tenendo conto delle osservazioni formulate. Pag.8 Art.10 Revisione prezzi contrattuali nell'applicazione dell'istituto della revisione prezzi si farà riferimento all'indice Istat FOI, come stabilito nello stesso articolo richiamato. Pag.9 Art.11 Fatturazione e pagamenti il periodo: “Nel casi di contestazione da parte dell’Amministrazione…..con la definizione della pendenza” è stato eliminato nella versione rettificata. Pagg.10,11 Art.13 Direttore di esecuzione del contratto – Penali è stato eliminato, nella versione rettificata, il riferimento all' obbligo per il Tesoriere di osservare i servizi minimi essenziali e provvedere a comunicare a mezzo PEC con preavviso di almeno 5 gg l’ASL BA. Pag.11 Art.14 Cauzione definitiva Il termine di validità della cauzione definitiva è di 48 mesi; l’indicazione di 36 mesi costituisce mero refuso. Si conferma l’obbligo di reintegro della cauzione definitiva a fronte di riduzione per effetto dell’applicazione di penali, considerato che la stessa è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni previste dal contratto (art 103 d.lgs 50/2016) Pag. 14 Art. 19 Danni, responsabilita' civile Si conferma che la polizza assicurativa richiesta sia unicamente per responsabilita' civile e che il possesso possa essere dimostrato con un’attestazione rilasciata dalla Compagna di Assicurazione in cui sia riportato anche l’avvenuto pagamento del premio. Capitolato Tecnico Pag.6 Art.2 Stazione appaltante sub B) Il totale mandati emessi nel 2017 risultano n. 71.867, corrispondenti a beneficiari in numero 98.406 (pari ai sub di ciascun mandato, a cui corrisponde un bonifico). A tali beneficiari è necessario aggiungere il personale dipendente, che comporta mensilmente a circa n. 8.344 bonifici (pari al numero di personale dipendente in servizio al 31.12.2017) e i pagamenti per rate/cessioni/assicurazioni per i quali sono emessi mandati cumulativi (attualmente il dettaglio dei beneficiari è cartaceo). Pag.8 Art.3 Descrizione ed attivazione dei servizi di tesoreria e cassa al terzultimo capoverso: ”Infine l’ASL BA affidera' ……” si conferma che nel caso in cui ricorra la necessita' di ulteriori servizi bancari, che le relative condizioni saranno oggetto di trattativa fra le parti. Pag.10 Art.6 Riscossioni – In ordine al numero massimo di apparecchiature, distinte per tipologia, che l’appaltatore si impegna ad installare e gestire, si precisa che -------- I POS istallati presso i CUP dell’ASL BA sono pari a n. 53 (dato aggiornato a maggio 2018) ed i bancomat sono 4. Pag.13 Art.7 Pagamenti Il riferimento al servizio di stampa e postalizzazione degli avvisi di pagamento a carico e cura del Cassiere è stato eliminato nella versione rettificata Pag.14 Art.7 Pagamenti La previsione di un preventivo confronto con l’ASL BA sul contenuto della dichiarazione di terzo da rendere (ex art.547 c.c.), è stata eliminata nella versione rettificata Pag.18 Art.14 Anticipazioni di cassa Si confermano i riferimenti normativi citati Si precisa che non vi è attualmente anticipazione di tesoreria né fidejussioni emesse dal cassiere nell’interesse della Asl Ba Pag.19 Art.15 Condizioni economiche per il servizio di tesoreria e di cassa dell’ASL BA attualmente l’ente non si avvale per gli incassi dei MAV e non intende utilizzarli e si veda sul punto la versione rettificata; circa la voce: “Spese vive, postali, bolli”: si rinvia a quanto dettagliato nella versione rettificata  
Quesito
PI159990-18

Risposta
PI169560-18
Con riferimento alle previsioni del bando, si formulano i seguenti quesiti: CAPITOLATO TECNICO ARTICOLO 6 – RISCOSSIONI Si chiede di conoscere con maggior precisione il dettaglio delle “apparecchiature elettroniche presenti che ricevono pagamenti dagli assistiti”, il cui mantenimento dovra' essere garantito dal Tesoriere subentrante. In particolare, sul documento si specifica che, attualmente, sono installati, uno presso ognuna delle strutture ivi indicate, n. 4 “sportelli Bancomat”: tale dato contrasterebbe con quanto indicato nella prima pagina dell’Allegato A, dove gli apparecchi denominati Bancomat risultano presenti in numero di 7. Poiche' inoltre, nella terminologia corrente, la definizione “Bancomat” e' di fatto sinonimo di “ATM”, altro termine piu' volte ricorrente nel Capitolato, e' necessario comprendere le caratteristiche delle due tipologie di apparecchio indicate, se eventualmente diverse. Riassumendo, e' quindi necessario conoscere con esattezza: - Numero e tipologia degli ATM e/o Bancomat presenti - Numero e ubicazione delle eventuali Casse Automatiche (Totem), con ripartizione tra macchine “cash” (ovvero possibilita' di pagamento con carte e contanti) e macchine “no cash” (pagamenti solo a mezzo carte); inoltre, se le stesse sono di proprieta' della ASL BA o dell’attuale tesoriere - Numero esatto dei terminali POS e transato medio annuo (anche complessivo) ? altresi' da specificare se e' possibile individuare un limite all’obbligo, posto in carico al Tesoriere, di “integrare le apparecchiature presenti, a proprie spese, in seguito al nascere di nuove esigenze della ASL BA”. Quanto alla raccolta del denaro contante incassato, si chiede conferma che la raccolta giornaliera, ove prevista, sia da intendersi per cinque giorni/settimana . In relazione a detto servizio, emerge anche una ulteriore perplessita' derivante dall’utilizzo delle espressioni “struttura aziendale (CUP)” e “sede di riscossione”: indipendentemente da eventuali diverse caratteristiche che fossero proprie delle une o delle altre (a titolo esemplificativo e non esaustivo, all’una potrebbe corrisponde la cassa con operatore “fisico”, all’altra quella equipaggiata con sola cassa automatica), e' necessario avere conferma che la numerosita' totale delle suddette strutture, presso le quali dovra' svolgersi l’attivita' di trasporto valori, sia quella elencata nel gia' citato “Allegato A” (dove si parla di “Presidi Ospedalieri” e “Distretti Socio Sanitari”). ARTICOLO 7 - PAGAMENTI L’articolo riporta (pagina 13) il riferimento all’invio, da parte del tesoriere, di un avviso della esigibilita' dei titoli di spesa (ordinativo di pagamento) al beneficiario, che risulterebbero “allegati ai titoli di pagamento”: si richiede di indicare con quale tipologia di flusso vengono trasmessi tali avvisi, nonche' le modalita' di invio degli stessi al destinatario. ARTICOLO 8 – GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA Ordini Informatici di Pagamento e Incasso Atteso che e' ipotizzabile che il nuovo affidamento del servizio decorra da data successiva al termine normativamente previsto per l’adozione di SIOPE+ da parte degli enti sanitari (1/10/2018), si chiede conferma che il flusso di dati dell’ASL BA, prodotto per l’applicazione dell’ordinativo informatico di incasso e pagamento, sara' conforme, dalla suddetta data, al tracciato stabilito da AgId per l’OPI Pagamenti Ticket Sanitari On Line Si chiede conferma che l’impegno richiesto al Tesoriere sia limitato all’attivazione e alla gestione di un POS virtuale su sito internet di ASL BA DISCIPLINARE DI GARA GARANZIA PROVVISORIA L’art. 4, punto 5, prevede la sottoscrizione digitale del documento da parte del fideiussore: si chiede conferma che in caso di impossibilita' al rilascio in tale forma possa ottemperarsi con scansione dell’originale cartaceo, accompagnato da dichiarazione di autenticita', sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del soggetto partecipante (come da medesimo capitolato, Art. 4, punto 9) CAPITOLATO TECNICO ARTICOLO 6 – RISCOSSIONI i termini Bancomat e ATM, utilizzati nel capitolato tecnico, sono sinonimi. si ribadisce che attualmente sono presenti n. 4 bancomat, la cui ubicazione è dettagliata all'art. 6 del capitolato tecnico, di proprietà dell'istituto tesoriere. - attualmente non sono presenti Totem e la relativa indicazione, nell'ultima colonna dell'allegato A al capitolato tecnico, costituisce mero refuso e, pertanto, non dovrà essere presa in considerazione - I POS istallati presso i CUP dell’ASL BA sono pari a n. 53 e il transato medio annuo è indicato nella tabella pubblicata in allegato al precedente chiarimento. Quanto all’obbligo, posto in carico al Tesoriere, di “integrare le apparecchiature presenti, a proprie spese, in seguito al nascere di nuove esigenze della ASL BA”, si precisa che in caso di implementazione di apparecchiature presenti, la stessa sarà oggetto di apposita negoziazione con l'istituto tesoriere, nei limiti di importo del c.d. quinto d'obbligo e costituirà prestazione complementare. in merito alla raccolta del denaro contante incassato, si conferma che la raccolta giornaliera, ove prevista, si intende per cinque giorni/settimana . si precisa che i CUP, intesi come postazioni, sono ubicati presso le sedi di riscossione, ossia i Presidi Ospedalieri e i Distretti. si conferma che la numerosita' totale delle suddette strutture, presso le quali dovra' svolgersi l’attivita' di trasporto valori, è quella elencata nel gia' citato “Allegato A” ARTICOLO 7 - PAGAMENTI il riferimento all’invio, da parte del tesoriere, di un avviso della esigibilita' dei titoli di spesa (ordinativo di pagamento) al beneficiario è stato eliminato nella versione rettificata del capitolato tecnico. ARTICOLO 8 – GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA Ordini Informatici di Pagamento e Incasso si conferma che il flusso di dati dell’ASL BA, prodotto per l’applicazione dell’ordinativo informatico di incasso e pagamento, sara' conforme, dalla suddetta data, al tracciato stabilito da AgId per l’OPI. Pagamenti Ticket Sanitari On Line Si conferma che l’impegno richiesto al Tesoriere sia limitato all’attivazione e alla gestione di un POS virtuale su sito internet di ASL BA DISCIPLINARE DI GARA GARANZIA PROVVISORIA L’art. 4, punto 5, prevede la sottoscrizione digitale del documento da parte del fideiussore: si chiede conferma che in caso di impossibilita' al rilascio in tale forma possa ottemperarsi con scansione dell’originale cartaceo, accompagnato da dichiarazione di autenticita', sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del soggetto partecipante (come da medesimo capitolato, Art. 4, punto 9). si conferma quanto richiesto.  
Quesito
PI166873-18

Risposta
PI166874-18
AVVISO IMPORTANTE - PROROGA TERMINI si invita a prendere visione dell'avviso prot. 230122/5 del 31.08.2018, allegato alla presente. distinti saluti TESORERIA AVVISO IMPORTANTE PROROGA TERMINI.pdf
Quesito
PI160804-18

Risposta
PI160810-18
AVVISO IMPORTANTE Si fa presente, come riportato nel Bando GUUE nella Sezione II al punto 2.14 - Informazioni complementari - che i termini per la presentazione di richieste di chiarimenti sono sospesi dal 6 al 22 agosto 2018 in considerazione della ridotta attivita amministrativa della stazione appaltante e degli operatori economici e, che successivamente a tale data questa Stazione Appaltante si riserva di comunicare il nuovo termine di ricezione delle offerte, essendo prevenute richieste di slittamento da parte di alcuni potenziali concorrenti .  
Quesito
PI151265-18

Risposta
PI159665-18
- Riferimento Capitolato Tecnico Art. 5 Pag. 9: si chiede se la dichiarazione di possesso ed ubicazioni delle filiali da indicare nella domanda di partecipazione alla gara (DGUE) impegna il Tesoriere al mantenimento operativo delle stesse per l’intera durata contrattuale. - Riferimento Capitolato Tecnico Art. 7 pag. 13: atteso che e' previsto che l’inoltro degli avvisi di pagamento dei mandati rimane a cura e spese del tesoriere si chiede di conoscere la quantita' degli avvisi da spedire (es. riferiti al 2017) in quanto non e' sufficiente conoscere il numero di mandati emessi perche' gli stessi possono essere pluribeneficiari. - Riferimento Capitolato Tecnico Art. 7 Pag. 13: Nel predetto articolo e' previsto che: “… L'ASL BA specifichera' sugli ordinativi di pagamento le istruzioni per l'assoggettamento della quietanza all'imposta di bollo. In difetto di tali istruzioni, l'Istituto Tesoriere si atterra' alle norme di legge vigenti in materia”. Atteso quanto precede si chiede se e' corretto interpretare che in assenza di indicazioni dell’Ente sull’esenzione del bollo lo stesso verra' applicato a debito dell’Ente per quanto concerne i mandati ed a debito del versante per quanto riguarda le reversali; - Riferimento Capitolato Tecnico Art. 8 Pag. 16: PAGAMENTI TICKET SANITARI C/O ATM Nel predetto articolo e' previsto che l’ASL BA deve garantire ai suoi Assistiti, il servizio di pagamento dei Ticket attraverso tutte le postazioni ATM gia' installate e l’Istituto Tesoriere avra' cura a sue spese di garantire la presenza di ATM nelle principali strutture sanitarie dell’ASL BA. Si chiede di specificare il numero esatto degli ATM che il Tesoriere e' tenuto a fornire senza oneri per l’Ente. A tale scopo occorre anche sapere se sono concessi in comodato d’uso gratuito i locali ove installare le predette apparecchiature secondo gli standard di sicurezza relativi. Quanto precede al fine di consentirci di rilevare con esattezza i costi da sostenere. - Riferimento Capitolato Tecnico Art. 15 Pagina 18: prevede che le commissioni bancarie applicate dall’Istituto Tesoriere per il tramite dei gestori delle carte di pagamento, cosi' come espresso dall’Unione Europea nell’analisi dei costi della moneta elettronica in Italia, non dovranno superare lo 0,30% sul valore delle singole transazioni per le carte di credito (VISA, MASTERCARD, MAESTRO, PostePaY, ECC.), e lo 0,20% sul valore delle singole transazioni per i bancomat e le prepagate. Atteso che quanto recitato non e' norma, si osserva che tale adempimento identifica un costo a carico del Tesoriere in quanto per le transazioni in argomento le banche riconoscono delle percentuali predefinite (fee) verso i circuiti utilizzati. Per opportuna conoscenza segnaliamo che Postepay non e' un circuito ma una carta prepagata che si avvale di un circuito. Al fine di valutare i costi da sostenere per l’adempimento richiesto Vi chiediamo di: 1) confermarci che i circuiti da utilizzare sono esclusivamente: Visa, Mastercard e Maestro; 2) di specificare l’ammontare numerico ed economico del totale delle transazioni effettuate tramite Bancomat e Carte di Credito nell’esercizio 2017. - Riferimento Capitolato Tecnico Art. 15 Pagina 19: prevede che per le spese vive, per i postali, per i bolli: nessuna spesa e' a carico dell’ASL BA. Si chiede se e' corretto interpretare che: 1) per i pagamenti di mandati eseguiti tramite bollettini postali, spedizioni di assegni circolari tramite raccomandata e/o altre forme previste dalla Poste Spa le spese sono a carico del beneficiario; 2) i bolli sui mandati, se previsti, rimangano a carico dell’Ente; 3) di puntualizzare dettagliatamente quali sono le operazioni inerenti e di quantificare i relativi costi riferiti al 2017 per le spese vive, i versamenti postali ed i bolli. - Riferimento Capitolato Tecnico Art. 16 Pagina 21: prevede che L'Istituto Tesoriere aggiudicatario, in qualita' di agente contabile e' obbligato e si impegna a consegnare annualmente alla Direzione Generale dell'ASL BA ed alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale competente, il conto giudiziale secondo le disposizioni vigenti. Si chiede se trattasi di refuso in quanto la consegna del Conto Giudiziale alla Corte dei Conti e' a carico dell’ASL che successivamente trasmette l’esito al Tesoriere. - Si chiede di valutare l’esclusione inerente l’applicazione dei seguenti articoli e relativi comma presenti nel Capitolato d’Oneri / Schema di Contratto: 1) Art.7 comma d; 2) Art. 9; 3) Art. 16 nella parte che cita “…gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento della ASL di Bari; 4) Art. 25. Tale richiesta viene avanzata in quanto non si ritiene di dover sottostare a regole ed a giudizio di terzi per funzioni che rientrano, di norma, nella esclusiva sfera di controllo del Tesoriere. I dipendenti della Banca Tesoriere sono comunque tenuti al rispetto del Codice di Comportamento Interno ed ai Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottati ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Tesoriere e' gia' tenuto a rispondere di qualsiasi violazione di legge e/o norma intervenuta nell’esecuzione del contratto sia nei confronti dell’Ente che di terzi. - Si chiede di valutare l’esclusione inerente l’art. 19 presente nel Capitolato d’Oneri / Schema di Contratto in quanto il servizio di Tesoreria si svolge in propri locali, diversi certamente da quelli dell’ASL. I locali del Tesoriere, attesa la natura di esercizio dell’impresa, sono gia' assoggettati ad obblighi assicurativi per responsabilita' civile verso la clientela tutta. - Al fine di meglio poter valutare l’eventuale offerta si chiede di voler esaminare la possibilita' di prorogare la data di scadenza della gara al 16/11/2018. Riferimento Capitolato Tecnico Art. 5 Pag. 9: il concorrente dovrà indicare nel DGUE il l' ubicazione delle filiali possedute alla data di presentazione della domanda. resta inteso che eventuali successive variazioni delle stesse dovranno essere tempestivamente comunicate alla stazione appaltante, in caso di aggiudicazione, in corso di esecuzione del contratto.si precisa che tale indicazione non comporta alcun tipo di valutazione nè di limitazione alla partecipazione alla gara. Riferimento Capitolato Tecnico Art. 7 pag. 13: si precisa che i mandati pluribeneficiari non prevedono l'inoltro degli avvisi di pagamento a tutti i relativi beneficiari; pertanto, il numero degli inoltri corrisponde al numero di mandati, con una variazione in incremento nella misura massima stimata del 5% Riferimento Capitolato Tecnico Art. 7 Pag. 13: Nel predetto articolo e' previsto che: “… L'ASL BA specifichera' sugli ordinativi di pagamento le istruzioni per l'assoggettamento della quietanza all'imposta di bollo. In difetto di tali istruzioni, l'Istituto Tesoriere si atterra' alle norme di legge vigenti in materia”. E' corretto interpretare che in assenza di indicazioni dell’Ente sull’ esenzione del bollo lo stesso verra' applicato a debito dell’Ente per quanto concerne i mandati ed a debito del versante per quanto riguarda le reversali. in ordine al numero degli ATM che il Tesoriere e' tenuto a fornire senza oneri per l’Ente, si precisa che il numero e l'allocazione degli stessi sono indicati a pagg. 10 e 11 del capitolato tecnico. i relativi locali saranno concessi in comodato d’uso gratuito secondo gli standard di sicurezza relativi Riferimento Capitolato Tecnico Art. 15 Pagina 18 - 1) si conferma che i circuiti da utilizzare sono esclusivamente Visa, Mastercard e MAESTRO. la qualificazione di Postepay come circuito costituisce mero refuso. 2) si fornisce, nel prospetto allegato, l'ammontare economico totale delle transazioni effettuate tramite carte di credito e Bancomat nell'esercizio 2017 Riferimento Capitolato Tecnico Art. 15 Pagina 19 "per le spese vive, per i postali, per i bolli: nessuna spesa e' a carico dell’ASL BA" 1) si precisa che, con detta previsione si faceva riferimento esclusivamente ai rapporti tra tesoriere ed amministrazione. Restano a carico della Asl spese postali e bolli, se previsti 2) e 3) i bolli sui mandati, se previsti, rimangano a carico dell’Ente. Riferimento Capitolato Tecnico Art. 16 Pagina 21: prevede che L'Istituto Tesoriere aggiudicatario, in qualita' di agente contabile e' obbligato e si impegna a consegnare annualmente alla Direzione Generale dell'ASL BA ed alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale competente, il conto giudiziale secondo le disposizioni vigenti. Trattasi di mero refuso, in quanto la consegna del Conto Giudiziale alla Corte dei Conti e' a carico dell’ASL che successivamente trasmette l’esito al Tesoriere. in ordine ai citati artt. 7 comma d), 9, 16 relativamente agli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento della ASL di Bari e 25, si precisa che trattasi di prescrizioni di carattere generali, applicabili a tutti contratti di servizio. vista la specificità del servizio di tesoreria, di esclusivo appannaggio degli istituti bancari, tenuti per legge all'osservanza di specifiche disposizioni normative e dotati della necessaria esperienza e professionalità, nonchè di autonomia organizzativa e gestionale, le previsioni di detti articoli riferite alle indicazioni operative che saranno fornite dal DEC trovano applicazione limitatamente ai rapporti tra quest'ultimo ed il referente della commessa, che sarà individuato dall'aggiudicatario, evidenziando, ad ogni buon conto, che il DEC vigilerà sul rispetto degliimpegni assunti dall'aggiudicatario nella propria offerta e degli obblighi previsti dalla disciplina di gara e dal contratto. in generale, per quanto attiene ai compiti del DEC si rinvia a quanto previsto dalla vigente normativa ed alle linee guida Anac. in ordine all'art 25, si precisa che gli obblighi di condotta, di cui si richiede l'osservanza da parte dei dipendenti dell'aggiudicatario, previsti dal codice di comportamento della Asl di Bari, riproducono in larga parte quelli imposti dal DPR 62/2013 generalmente applicabile al pubblico impiego; inoltre l'art 2 del citato DPR e la delibera Asl n. 238/2018, visionabile dal sito aziendale alla sezione "albo pretorio " - delibere e determine, impongono a questa stazione appaltante l'inserimento nei bandi di gara dell'obbligo del rispetto del codice di comportamento generale e specifico per i dipendenti delle ditte fornitrici che svolgono la propria attività all'interno o per conto dell'Azienda. pertanto, per quanto sia condivisibile il rilievo formulato resta fermo il disposto normativo di cui innanzi. in ordine all'art. 19 del Capitolato d’Oneri / Schema di Contratto, l'aggiudicatario dovrà dichiarare ai sensi del citato articolo di essere in possesso di una polizza assicurativa per responsabilità civile, anche se stipulata anteriormente alla presente gara- Report annuale Bancomat e Carte di Credito anno 2017.xlsx
Quesito
PI152448-18

Risposta
PI152514-18
chiarimento importante In allegato parere del collegio sindacale al bilancio 2017. Quanto al quesito relativo agli sconfinamenti su Centrale Rischi si precisa che gli stessi sono riferiti a crediti scaduti ceduti da fornitori ASL a intermediari e/o società di factoring. Verbale 156 CS Parere bilancio 2017.pdf
Quesito
PI145306-18

Risposta
PI145742-18
Buongiorno, vorremmo sapere se possono essere oggetto di Avvalimento i seguenti requisiti: - capacita' economica e finanziaria, di cui al punto 2.5 del Disciplinare di gara, - capacita' tecnica e professionale, di cui al punto 2.6 del Disciplinare di gara. SI CONFERMA QUANTO RICHIESTO. SI RINVIA, AD OGNI BUON CONTO, A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 10 DEL DISCIPLINARE AMMINISTRATIVO.  
Quesito
PI145043-18

Risposta
PI145741-18
Buongiorno per consentire una corretta e completa valutazione, si richiede di poter prendere visione, ove disponibili, dei seguenti documenti: Parere e Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio chiuso al 31.12.2017. I DOCUMENTI RICHIESTI SONO ATTUALMENTE IN FASE DI DEFINIZIONE DA PARTE DELL COLLEGIO SINDACALE E SARANNO PUBBLICATI NON APPENA DISPONIBILI.  
Quesito
PI142053-18

Risposta
PI145738-18
Buongiorno, si prega di chiarire la natura degli sconfinamenti, continui e di importi rilevanti, presenti nella Centrale Rischi. Specificamente, nella CR di maggio, 10 mln c.ca. LE INFORMAZIONI OGGETTO DEL QUESITO SONO STATE RICHIESTE DA QUESTA AMMINISTRAZIONE AGLI ORGANI COMPETENTI E, NON APPENA ACQUISITE, SARANNO RESE NOTE CON APPOSITO AVVISO PUBBLICATO SUL PORTALE EMPULIA  

Tabella informativa di indicizzazione

Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi
Tipo Contratto Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice Tipo di Amministrazione Provincia Sede di Gara Comune Sede di Gara Indirizzo Sede di Gara Senza Importo Valore Importo a base asta Valore Importo di aggiudicazione Data Pubblicazione Data Scadenza Bando Data Scadenza Pubblicazione Esito Requisiti di Qualificazione Codice CPV Codice SCP URL di pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it Codice CIG
Bando Servizi ASL BA - Area Patrimonio AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Bari Bari Lungomare Pietro Starita, 6 NO 4.200.000,00 08/06/2018 30/10/2018 7515535FAA
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