Protocollo |
Quesito |
Risposta |
Allegato |
Quesito
PI228398-17
Risposta
PI231360-17 |
Buongiorno, la presente per chiedere conferma in merito alla diversa validita' temporale tra la cauzione provvisoria di almeno 180 giorni (articolo 5 lett. I di pag. 17 del disciplinare di gara) e l'obbligo del concorrente a mantenere valida la propria offerta per un periodo di 360 giorni (articolo 7 terz'ultimo comma di pag. 25 del disciplinare di gara). Distinti saluti |
Così come previsto al punti I del paragrafo 5 del Disciplinare di gara la cauzione provvisoria dovrà essere valida per almeno 180 gg dalla data di presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art 93, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la cauzione dovrà altresì riportare l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di ulteriori 180 gg, nel caso in cui al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.
Pertanto si conferma l'obbligo del concorrente a mantenere valida la propria offerta per un periodo di 360 giorni.
|
chiarimenti al 15.12.2017.pdf
|
Quesito
PI228317-17
Risposta
PI231348-17 |
Buonasera
Visto che la predetta societa' ha subito in data odierna la variazione della ragione sociale in "FERRARO S.P.A." rimanendo comunque invariato il C.F. e P.Iva si chiede gentilmente se e' necessario per partecipare alla presente procedura modificare l'iscrizione e come puo' essere fatta vista anche la scadenza a breve della gara.
Grazie |
Per informazioni relative all’iscrizione alla piattaforma Empulia contattare l’HELP DESK TECNICO EmPULIA all’indirizzo email: helpdesk@empulia.it, ovvero chiamando il numero verde 800900121.
Ad ogni buon conto se l’operatore partecipa alla procedura di gara in oggetto con la precedente iscrizione alla piattaforma Empulia intestata con la precedente ragione sociale dell’operatore, lo stesso dovrà inserire nella Busta Amministrativa copia dell’atto di variazione della ragione sociale firmato digitalmente dal rappresentante legale.
|
chiarimenti al 15.12.2017.pdf
|
Quesito
PI222122-17
Risposta
PI231336-17 |
Disciplinare di gara punto 4.2 . dato che il DM del MIT 10.11.2016 inquadra la cat. OG11 fra le cosiddette SIOS per le quali il limite del 30% al subappalto non e' computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art.105 , si chiede se sia possibile subappaltare piu' del 30% della cat. OG1 pur nel rispetto del limite complessivo del 30% dell'importo del contratto. Grazie |
Si conferma |
chiarimenti al 15.12.2017.pdf
|
Quesito
PI222120-17
Risposta
PI231335-17 |
Disciplinare di gara pag. 19/34 lettera J) - Si chiede come debba avvenire il sopralluogo nel caso di impresa consorziata di Consorzio Stabile indicata come esecutrice. E' sufficiente delega del Consorzio stabile a delegato appartenente alla struttura della impresa consorziata? Grazie |
Si conferma |
chiarimenti al 15.12.2017.pdf
|
Quesito
PI220879-17
Risposta
PI231334-17 |
il punto 5.1 lettera J, del disciplinare riporta quanto segue riguardo ai soggetti autorizzati ad eseguire il sopralluogo:4) altro soggetto munito di specifica delega conferita dal Legale rappresentante o Titolare dell’impresa;
5) in caso di RTI da una delle persone innanzi elencate appartenente all’impresa mandataria o a una delle imprese mandanti.
Il mio quesito e' il seguente: in caso di RTI e' possibile delegare un soggetto esterno alle imprese mandataria e mandante ma delegato da entrambe le ditte?
GRAZIE |
Si conferma |
chiarimenti al 15.12.2017.pdf
|
Quesito
PI218773-17
Risposta
PI220714-17 |
In riferimento alla CAT. OG 11, si richiede se possibile conoscere la composizione delle categorie specialistiche OS 3 - OS 28 - OS 30, al fine di eventuale indicazione di subappaltatori specializzati. Grazie |
Per la procedura di gara in argomento è possibile subappaltare il 30% della Categoria OG11 a subappaltatori qualificati. |
chiarimenti al 30.11.2017.pdf
|
Quesito
PI217925-17
Risposta
PI220713-17 |
NON e' PREVISTO SOPRALLUOGO ASSISTITO CON RILASCIO DI ATTESTATO??
SALUTI |
Si veda a Pagina 19 di 34 del Disciplinare di Gara |
chiarimenti al 30.11.2017.pdf
|
Quesito
PI215808-17
Risposta
PI220712-17 |
BUONGIORNO, ESSENDO DUE OPERATORI CON LE SEGUENTI ATTESTAZIONE: IMPRESA A - OG1 IV-BIS ED OG11 II CON ISO 9000; IMPRESA B - OG1 III-BIS ED OG11 II CON ISO 9000 SI CHIEDE SE E' POSSIBILE PARTECIPARE NEL MODO SEGUENTE: RTI ORIZZONTALE IMPRESA A - OG1 69,779% ED OG11 48,0765% ; IMPRESA B - OG1 30,221% ED OG11 48,0765%
IN QUESTO MODO LA CATEGORIA OG11 RAGGIUNGE IL 96,153% (OLTRE IL 70%) E IL RAGGRUPPAMENTO DICHIARERA' DI SUBAPPALTARE A DITTA QUALIFICATA LA PARTE RESTANTE (3,847% PARI A EURO 49.546,10).
IN ATTESA DI CORTESE COLLABORAZIONE, SALUTI. |
Il possesso dei requisiti per le categorie scorporate OG11, essendo l'importo relativo a tali lavorazioni superiore al 10% del valore dell'appalto, devono obbligatoriamente essere provate dal possesso di regolare attestazione SOA nelle categorie OG11 , con classifica adeguata ai lavori da assumere.
Si precisa quanto segue:
- le lavorazioni relative alle categorie scorporabili OG11 - a qualificazione obbligatoria - non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente. Pertanto, qualora l'operatore economico, singolo o associato, non possieda in tutto o in parte, i requisiti di qualificazione richiesti per le predette categorie, dovrà obbligatoriamente indicare nell’offerta di voler subappaltare le lavorazioni delle suddette categorie scorporabili OG11 a soggetti in possesso di idonei requisiti (subappalto "qualificatorio"). In ogni caso l’esecutore (sia esso l’appaltatore singolo, l’impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.
Si precisa che ai sensi dell'art. 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto delle lavorazioni relative alle categorie scorporabili OG11, essendo le stesse SIOS, non può superare il limite del 30% del loro stesso importo e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
Questo implica che il concorrente, singolo o raggruppato, deve possedere, pena l'esclusione, una qualificazione pari ad almeno il 70% dell'importo delle categorie OG11. La qualificazione non posseduta, nel limite del 30%, con riferimento alle categorie OG11 deve essere posseduta con riferimento alla categoria prevalente, ai sensi dell'art. 92, comma 1, ultimo periodo del DPR 207/2010.
Con riferimento al possesso dei requisiti richiesti per le categoria OG11, in applicazione dell'art 89
comma 11 del Codice, non potrà essere utilizzato l'istituto dell'avvalimento.
Il concorrente che intende subappaltare parte delle lavorazioni previste nella presente procedura, ai sensi dell’art. 105 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, dovrà indicare la terna dei subappaltatori che dovranno essere qualificati per ognuna delle categorie di lavorazioni.
|
chiarimenti al 30.11.2017.pdf
|
Quesito
PI212627-17
Risposta
PI215695-17 |
Buona sera, come mai non e' possibile scaricare gli elaborati da PE 8 a PE 23? Durante la fase di download compare la scritta ERRORE. Grazie |
Gli elaborati indicati risultano scaricabili. Per ulteriori informazioni contattare l’HELP DESK TECNICO EmPULIA all’indirizzo email: helpdesk@empulia.it, ovvero chiamando il numero verde 800900121. |
S28C-617112118000.pdf
|