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Bando ( PI034418-19 )

Descrizione breve PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI (POLIZZA RCT/O) DELLA ASL TARANTO
CIG: 7791278DFD
Direzione Proponente ASL TA - Area Gestione Patrimonio
Incaricato: Lorenzo Francesco Russo
Importo Appalto: 6.000.000,00 (Iva Esclusa)
Importo Base Asta: 6.000.000,00 (Iva Esclusa)
Criterio Aggiudicazione: Offerta economica più vantaggiosa
Tipo Appalto: Servizi
Termine Richiesta Quesiti: 05/03/2019   ore   12:00:00 [Ora Italiana]
Presentare le offerte entro il 19/03/2019   ore   14:00:00 [Ora Italiana]
Data I Seduta 20/03/2019   ore   10:00:00 [Ora Italiana]
Documentazione:
Descrizione Allegato
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Protocollo Quesito Risposta Allegato
Quesito
PI050105-19

Risposta
PI052654-19
1.con riferimento alla definizione di “richiesta di risarcimento” e segnatamente di “sinistro RCT”, come riportate nelle definizioni di cui allo schema di polizza, si richiede di precisare se il procedimento penale rientri o no nella suddetta definizione. 2.in relazione al contenuto dell’art. 11 “Premessa – Adempimenti – Gestione dei sinistri – Gestione delle vertenze – Sinistri in serie” dello schema di polizza, e specificamente: a. in relazione alla lettera B1, si chiede gentile conferma che, per quanto previsto al terzo comma “ L’Azienda, presentera', se richiesto, dall’Assicuratore un rapporto di aggiornamento sui sinistri gestiti in SIR, che contenga l’importo posto a riserva, l’importo liquidabile o liquidato e la data di chiusura del sinistro” possa valere la medesima tempistica di quanto riportato al medesimo articolo 11 lettera A2 punto quarto; b. in relazione alla lettera B1 quarto capoverso e alla lettera B3 secondo capoverso “la Societa' assicuratrice si impegna a riconoscere il rimborso (anche sotto forma di acconto) delle spese tecniche ed oneri legali e sostenute e documentate dall’Azienda per la gestione della vertenza”, si chiede di specificare la dicitura “anche sotto forma di acconto”. c. In relazione al punto precedente, si chiede inoltre gentile conferma che potra' darsi luogo al rimborso delle spese, unicamente per quei professionisti per i quali si sia preventivamente esperita l’attivita' di cui al punto C, primo capoverso del medesimo articolo. 3. in merito a quanto previsto all’articolo 18 “Responsabilita' civile personale – Rivalsa – Rinuncia” e specificatamente: a. siamo a richiedere se l’articolo in questione preveda l’estensione alla colpa grave del personale che presti la sua attivita' per il contraente e, in caso di risposta affermativa, quali siano i rapporti intercorrenti fra l’estensione medesima e l’obbligo di rivalsa previsto all’articolo 9 della legge n. 24/2017 (cd. Legge Gelli); b. siamo a richiedere quali siano le categorie citate nel presente paragrafo “D7”; c. si chiede gentile conferma che non trovi, in nessun caso, applicazione l’articolo 11 della legge 24/2017 (cd. Legge Gelli); d. si chiede gentile conferma che, in relazione al predetto testo, non sara' richiesta l’emissione, da parte della Societa', di alcuna appendice contrattuale individuale; e. si chiede gentile conferma che i corrispettivi per la copertura di quanto riportato nel predetto art. 18 possano essere indicati in seguito all’eventuale aggiudicazione definitiva della procedura; f. si chiede inoltre gentile conferma che, quanto contenuto a pag. 14 del capitolato di gara “ si conviene tra le parti che la presente estensione e' prestata senza l’applicazione di alcuna franchigia” debba intendersi riferito esclusivamente all’estensione relativa alla colpa grave 4. in relazione alle statistiche sinistri fornite si chiede gentile conferma che le predette comprendano i sinistri riferiti ai rischi garantiti ex art. 18 dello schema di polizza; in caso di risposta affermativa, si chiede, inoltre, la specificazione puntuale dei sinistri originanti da tale garanzia”; si chiede, inoltre, gentile conferma che dette statistiche comprendano per tutte le annualita' tutti i sinistri denunciati in relazione alle attivita' dell'ASL. 5. Si chiede gentilmente di inviare la copertura attualmente in essere presso l’Ente. 1. A termini di polizza è da considerarsi sinistro l’atto formale stragiudiziale o giudiziale con il quale il terzo avanza la richiesta di risarcimento del danno subito; nell’ambito del procedimento penale equivale a richiesta di risarcimento la costituzione di parte civile nel processo penale. 2. a) Nell’ottica di una reciproca collaborazione, è stabilito che l’Azienda presenterà un rapporto di aggiornamento sui sinistri, allorquando l’Assicuratore ne faccia richiesta; b) Il riconoscimento dell’acconto afferente le spese tecniche e gli oneri legali trova applicazione per i sinistri giudiziali e stragiudiziali nei quali vi è la nomina di professionisti inizialmente incaricati dall’Azienda per la gestione del sinistro la cui competenza, in base alla nuova entità del danno, transita dall’Azienda all’Assicuratore; c) sempre nell’ottica di una reciproca collaborazione, non essendo determinabile preventivamente l’entità del sinistro e quindi la contraente che potrà risarcire il danno, si conferma che il primo capoverso del paragrafo C) regola la nomina dei legali su tutti i sinistri riconducibili alla polizza; 3. a) L’estensione di garanzia Rinuncia alla rivalsa di colpa grave trova la sua applicazione secondo quanto previsto nei vigenti Contratti Collettivi di Lavoro e negli Accordi Collettivi Nazionali del personale convenzionato in combinato disposto con il comma 3. art.10 Legge n.24/2017 Obbligo di assicurazione; b) di seguito viene riformulato l’Art.18 dello Schema di Polizza “Allegato A” erroneamente sprovvisto di lettere e numeri; ART.18 Responsabilità Civile Personale – Rivalsa - rinuncia La copertura assicurativa si intende estesa: a) alla responsabilità civile personale dei soggetti a rapporto convenzionale con l’Azienda stessa, ai sensi dell’art. 48 della Legge n. 833/1978, per i quali gli Accordi Collettivi Nazionali e quelli Integrativi Regionali, prevedono la copertura assicurativa per i corrispondenti rapporti di impiego/servizio; b) alla responsabilità civile personale, per tutte le attività destinatarie di garanzia assicurativa ai sensi delle condizioni tutte di polizza: b.1) dei dipendenti appartenenti all'area “dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa” e dell’Area “dirigenza medica e veterinaria” nonché dei dipendenti universitari in servizio presso l’Azienda, anche in occasione dello svolgimento di libera professione intramuraria; b.2) dei dipendenti non dirigenti di cui al Comparto del Personale del Servizio Sanitario Nazionale; b.3) degli iscritti a Scuole di specializzazione titolari del “Contratto di Formazione Specialistica”; b.4) di altri soggetti che a qualunque altro titolo (es. volontari, anche medici, ed Associazioni di volontariato, L.S.U., assegnisti, borsisti, tirocinanti, studenti, medici liberi professionisti, personale universitario convenzionato, ecc.) svolgano attività in favore dell'Azienda; b.5) dei soggetti componenti il Comitato Etico competente nominati dall’Azienda per le eventuali conseguenze derivanti dalle funzioni istituzionali svolte per conto dello stesso Comitato e dei soggetti componenti la Segreteria Scientifica oltre al personale dell’organo di amministrazione che istituisce il Comitato Etico; Relativamente alle estensioni di cui alle lettere a) e b), si conviene, inoltre, che l’Azienda non è considerata terza, mentre sono terzi tutti i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) così come gli stessi tra loro. La copertura assicurativa è prestata per i massimali previsti dal precedente art. 5, mentre relativamente ai soggetti di cui alla lettera a) del presente articolo, per i quali gli AA. CC. NN. prevedono la misura del massimale, la copertura assicurativa è prestata in conformità con tali norme. In caso di sinistro, gli Assicuratori, mallevando l’Azienda di quanto debba pagare a terzi, sono surrogati, ai sensi dell’art. 1916 c.c., nei diritti di rivalsa spettanti all’Azienda Contraente nei confronti dei terzi in generale, così come nei confronti di ogni soggetto o persona, dipendente o non dipendente, che collabori nello svolgimento delle attività esercitate dall’Azienda Contraente e indicate in questa polizza e che abbiano causato il danno solo per il fatto commesso con dolo o colpa grave. Gli assicuratori rinunciano al predetto diritto di surrogazione, salvo il caso di dolo e sempreché l’Azienda Contraente stessa non eserciti la rivalsa, nei confronti dei soggetti di seguito elencati: d.1) I componenti del Comitato Etico competente nominati dall’Azienda; d.2) Associazioni, patronati ed enti in genere senza scopi di lucro, che possano collaborare con l’Assicurato per le attività indicate in questa polizza; d.3) Altre categorie di personale non dipendente dal Contraente, nei confronti delle quali sussista per legge l’obbligo della copertura assicurativa con oneri a carico del Contraente; d.4) Soggetti diversamente abili, inseriti temporaneamente nella struttura per finalità di recupero; d.5) Persone assistite nell’ambito dei programmi di inserimento educativo, socializzante, riabilitativo, terapeutico; d.6) Minori in affidamento o comunque posti dalla Magistratura competente sotto la tutela o la Sorveglianza dell’Assicurato; d.7) I soggetti di cui alle precedenti lettere a), b)1, b)2 e b)3, anche in occasione dello svolgimento di libera professione intramuraria presso le sedi della Azienda e/o presso altre sedi autorizzate e/o convenzionate. Per tutte le categorie citate nel presente paragrafo d.7), l’efficacia della garanzia sarà subordinata al pagamento, da parte di ciascun aderente, mediante trattenuta pro-capite mensile, di una somma contrattualizzata entro i limiti sanciti dai CC.NN.LL..La presente estensione è operante nei limiti ed in base alle norme contrattuali previste dalla polizza di cui forma parte integrante. Si conviene tra le parti che la presente estensione è prestata senza l’applicazione di alcuna franchigia. Entro 120 giorni dall’inizio di validità del presente contratto, oltre che dall’inizio delle annualità successive, l’Azienda Contraente fornirà alla Società l’elenco nominativo dei soggetti che avranno comunicato la volontà di assicurarsi con decorrenza dalla data di efficacia della polizza ovvero dall’inizio delle annualità successive; Annualmente, la società prenderà atto con appendice “senza incasso premio” dell’elenco nominativo di cui sopra. Per quanto riguarda tutte le eventuali nuove adesioni effettuate in corso d’anno, si conviene che, la copertura avrà decorrenza dalla data di inclusione, fissata alle ore 24 dell’ultimo giorno del mese in cui il dipendente avrà notificato alla Contraente la propria scheda di adesione. I nominativi degli assicurati aderenti alla presente estensione di garanzia che cesseranno il rapporto di lavoro con l’Azienda Contraente in corso di polizza verranno comunicati dalla contraente stessa alla Società ai fini dell’esclusione dal conteggio del premio per l’annualità assicurativa successiva. Nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro e quindi della garanzia assicurativa, nulla sarà dovuto dalla Società a titolo di rimborso del premio anticipato e pertanto la relativa copertura sarà valida fino al termine del periodo annuo di assicurazione. Le inclusioni e le esclusioni in corso d’anno verranno comunicate cumulativamente con cadenza trimestrale. Alla fine di ogni periodo annuo di assicurazione la Società provvederà ad emettere apposita appendice di riepilogo ed incasso del premio complessivo risultante dall’appendice di inizio anno oltre che dalle inclusioni ed esclusioni intervenute in corso d’anno. Per conteggiare le inclusioni avvenute in corso d’anno, queste verranno calcolate conteggiando pro rata temporis mensile per ogni assicurato. Il premio complessivo di cui sopra dovrà essere versato entro 60 giorni dalla ricezione del documento contrattuale. La presente estensione è stipulata dall’Azienda ex art. 1891 del codice civile per conto degli assicurati. c) si confermano gli atti di gara d) Sebbene il quesito sia posto in forma non correttamente argomentata, laddove ci si riferisse ad emissione di appendici contrattuali individuali relative alle singole adesioni di “rinuncia alla rivalsa Colpa Grave” si conferma che non è prevista l’emissione di tali appendici; e) si conferma che la formulazione dei premi afferenti la garanzia volontaria“rinuncia alla rivalsa Colpa Grave”, potranno essere comunicati successivamente all’aggiudicazione definitiva, fermo restando che sarà garantita la medesima efficacia della garanzia della polizza di base; f) si conferma che l’assenza di franchigia a carico degli assicurati è limitata alla garanzia “rinuncia alla rivalsa Colpa Grave”; 4. Le statistiche sinistri fornite dalla Stazione appaltante comprendono potenzialmente anche i sinistri riferiti ai rischi garantiti ex Art.18 Schema di Polizza “Allegato A”, non è possibile, ad oggi procedere con l’individuazione degli stessi; Le statistiche sinistri pubblicate comprendono tutti i sinistri rientranti nella coperture assicurative di cui la Stazione appaltante si è dotata senza soluzione di continuità a decorrere dal 2010. 5 vedasi allegato RCTO .pdf
Quesito
PI049741-19

Risposta
PI052632-19
Chiediamo che venga indicato il numero dei neonati morti, per ogni presidio e per ogni anno, sia mediante compilazione delle relative tabelle di cui all’addendum 2 – ostetricia/maternita' dell’allegato E questionario, sia individuando le eventuali rispettive posizioni di danno nelle statistiche sinistri fornite. Grazie Distinti saluti Si rimanda a quanto già pubblicato nel Questionario E  
Quesito
PI049646-19

Risposta
PI052622-19
Chiediamo che venga indicato il numero dei neonati morti, per ogni presidio e per ogni anno, sia mediante compilazione delle relative tabelle di cui all’addendum 2 – ostetricia/maternita' dell’allegato E questionario, sia individuando le eventuali rispettive posizioni di danno nelle statistiche sinistri fornite. Si rimanda a quanto già pubblicato nel Questionario E  
Quesito
PI048426-19

Risposta
PI052610-19
all'art. 2 “Oggetto dell’assicurazione” dell'allegato A schema di polizza, figurano, tra i soggetti assicurati, i medici a rapporto convenzionale, compreso il personale ASL/AO convenzionato con l’Azienda contraente, i medici, compresi quelli della continuita' assistenziale, ed i soggetti operanti presso altri enti/strutture sulla base di specifiche convenzioni”. Chiediamo se fra tali figure siano compresi i medici di medicina generale (MMG) ed i pediatri di libera scelta (PLS), ed, in caso affermativo, di comunicarci il numero di questi soggetti suddiviso per categoria; All’art. 8 “Durata del contratto” dell'allegato A schema di polizza e' specificato che il contratto cessera' il 31 marzo 2022 automaticamente, ma non e' prevista alcuna proroga tecnica; chiediamo conferma che tale proroga non sia prevista; Agli articoli 25 e ss. dell'allegato A Schema di polizza e' richiamato un Capitolato Speciale che non e' stato allegato alla documentazione pubblicata; Vi chiediamo di voler pubblicare tale documento. Si chiede di indicare il numero dei ricoveri divisi per Presidio e Unita' operativa; nonche' il numero degli accessi in pronto soccorso per singolo Presidio. Si conferma la validità della copertura in favore di tutti coloro i quali esiste, ai termini della vigente normativa, obbligo di tutela assicurativa della Responsabilità Civile per danni cagionati a terzi; al 31/12/2018 n.ro 458 medici di medicina generale e n.ro 79 pediatri di libera scelta Si veda quanto dettagliato all’Art.1.2 del Disciplinare di gara; Trattasi di errore di trascrizione: L’ultimo capoverso dell’art.25 Garanzia definitiva deve intendersi sostituito come segue: Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia espressamente all’art.4 del Disciplinare di Gara. Si rimanda a quanto già pubblicato nel Questionario E  
Quesito
PI047588-19

Risposta
PI052555-19
Con espresso riferimento a quanto previsto all'art. 10 del disciplinare di gara si chiede di confermare che la commissione per il Broker stabilita nell'8% del premio imponibile offerto dall'Aggiudicatario sia valevole anche per le annualita' successive alla prima, ovvero di indicare l'eventuale diversa commissione decorrente da tali successive annualita'. Saluti Vedasi chiarimento PI049702-19 . Si precisa che le prescrizioni ivi riportate sono da intendersi estese a tutti gli atti di gara.  
Quesito
PI049702-19

Risposta
PI049740-19
Chiarimento da Portale In riferimento all'art.10 del Disciplinare di gara si precisa che per errore materiale è stata riportata la percentuale di remunerazione del broker pari all'8% anziché la percentuale pari al 10%. Accertato il refuso, il paragrafo successivo è da intendersi modificato come di seguito: "Le funzioni dell'attuale broker cesseranno alla scadenza del contratto di incarico".  
Quesito
PI041453-19

Risposta
PI041462-19
Pubblicazione fac-simile richiesta audit sinistri Al fine di facilitare la richiesta "audit" degli Operatori Economici interessati alla procedura in oggetto si allega il fac-simile della richiesta. FACSIMILE RICHIESTA AUDIT SINISTRI RCTO ASL TA 2019.doc

Tabella informativa di indicizzazione

Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi
Tipo Contratto Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice Tipo di Amministrazione Provincia Sede di Gara Comune Sede di Gara Indirizzo Sede di Gara Senza Importo Valore Importo a base asta Valore Importo di aggiudicazione Data Pubblicazione Data Scadenza Bando Data Scadenza Pubblicazione Esito Requisiti di Qualificazione Codice CPV Codice SCP URL di pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it Codice CIG
Bando Servizi ASL TA - Area Gestione Patrimonio AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Taranto Taranto Viale Virgilio, 31 NO 6.000.000,00 14/02/2019 19/03/2019 7791278DFD
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