Dettaglio

Bando ( PI174351-19 )

Descrizione breve PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI DA E VERSO LE STRUTTURE DI RIABILITAZIONE E CENTRI DIURNI DELL’ASL TARANTO
CIG: 7996333EBA
Direzione Proponente ASL TA - Area Gestione Patrimonio
Incaricato: Lorenzo Francesco Russo
Importo Appalto: 6.600.000,00 (Iva Esclusa)
Importo Base Asta: 6.600.000,00 (Iva Esclusa)
Criterio Aggiudicazione: Offerta economica più vantaggiosa
Tipo Appalto: Servizi
Termine Richiesta Quesiti: 18/09/2019   ore   12:00:00 [Ora Italiana]
Presentare le offerte entro il 01/10/2019   ore   12:00:00 [Ora Italiana]
Data I Seduta 03/10/2019   ore   10:00:00 [Ora Italiana]
Documentazione:
Descrizione Allegato
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Protocollo Quesito Risposta Allegato
Quesito
PI194669-19

Risposta
PI194687-19
Domanda n.ro 1 il possesso dei titoli abilitanti il servizio di trasporto conto terzi non discende direttamente dal fatturato specifico anche perchè il fatturato specifico è requisito avallabile, pertanto fatto un avvalimento sul fatturato specifico anche chi non abilitato ai sensi della L. 218/2003 e L.21/92 potrebbe partecipare alla gara. Non sono invece requisiti avallabili l’iscrizione al REN e le autorizzazioni di noleggio. Domanda n.ro 2 L’Amministrazione non ha fornito il DGUE da compilare anche se sul disciplinare è riportato che lo stesso deve essere conforme all’allegato A), l’help desk di Empulia ci ha ribadito che è compito della Stazione Appaltante rendere disponibile tale documento. Essendo obbligatorio dal 18/10/2018 l’utilizzo del DGUE elettronico nei documenti di gara non si evidenzia l’indirizzo internet in cui reperire il DGUE per la gara de quo. Domanda n.ro 3 In merito alla ripartizione del fatturato tra comuni e ASL, la ASL in caso di mancato pagamento da parti dei comuni si sostituirà agli stessi? tale obbligo sarà evidenziato nel contratto di servizio? I comuni sottoscriveranno un contratto con l’aggiudicatario? crediamo siano domande legittime perché deve essere certo chi pagherà il servizio e debba essere chiarito in modo inequivocabile. Domanda n.ro 4 Per ciò che attiene le modalità di attribuzione del punteggio i criteri di valutazione dovrebbero essere noti prima della consegna delle offerte, per poter valutare che veicoli offrire, senza sapere quale sarà la differenza di punteggio tra un E4 e un E6 come si fa a valutare se conviene o meno fare un investimento su veicoli nuovi oppure no? Se offro un parco di E6 e prendo 10 punti e il concorrente X offre un parco di E4 e prende 7 punti alla fine io avrò fatto un investimento di 1 milione di € il mio concorrente tra i 200 e i 400 mila €. A questo punto per soli tre punti non conviene fare l’investimento, si potrebbe pensare di investire di meno e fare un ribasso maggiore che paga di più in termini di obiettivo per l’aggiudicazione della gara; tutte queste valutazioni devono essere possibili prima della presentazione delle offerte. Domanda n.ro 5 Per ciò che riguarda il personale indicato quale minimo ed inderogabile, si conferma quindi che il mancato assorbimento, secondo la Stazione Appaltante comporterebbe la rescissione del contratto? Risposta n.ro 1 Si conferma la mancata correlazione tra il fatturato specifico ed il possesso dei requisiti stante che necessita l'iscrizione al REN e l'autorizzazione al noleggio atteso che trattasi di titoli necessari all'ammissione alla procedura di gara Risposta n.ro 2 Fermo restando la modalità di trasmissione del DGUE in formato elettronico (a titolo informativo vedasi Agenzia digitale ) si allega il documento in formato pdf Risposta n.ro 3 Ad ulteriore precisazione si significa che in caso di mancato pagamento dei Comuni la Asl Ta non si sostituirà agli stessi ma provvederà ad avviare ogni iniziativa utile alla soluzione del problema sino alla sospensione del servizio nel comune inadempiente, che si ribadisce hanno aderito alla procedura di che trattasi ad eccezione dell'ambito n.ro 2 Risposta n.ro 4 Si precisa che l'espressione di cui al criterio E “ euro 4 o superiore ” è condizione di ammissibilità, nel senso che on sarà presa in considerazione una offerta tecnica riferita a mezzi di trasporto di categoria inferiore ad Euro 4. Al riguardo si conferma quanto indicato nel Chiarimento PI188287-19 e pertanto l'offerta di “mezzi di categoria euro 4 o superiore” sarà valorizzata con criterio proporzionale, così come già precedentemente chiarito, nel range da 0 a max 10 punti. Risposta n.ro 5 Si conferma quanto contenuto negli atti di gara al paragrafo “salvaguardia occupazionale ai sensi dell'art25 della L.R.25/07“ del CSA DGUE.pdf
Quesito
PI192560-19

Risposta
PI194663-19
1) L'importo stabilito a base d’asta, non tiene conto dell'incidenza effettiva dei costi e degli obblighi che la stessa lex specialis ha imposto ai partecipanti (v. capitolato speciale). L’allegato D riporta l’elenco del personale da impiegare ai sensi dell’art. 25 della L. R. Puglia n. 25/2007. La scrivente, erogatore della prestazione in proroga, nel ricostruire il costo delle prestazioni di lavoro, all’esito della verifica dell’elenco (completo di qualifica, livello e delle ore di impiego settimanale) cosi' come da prospetto, ha rilevato una errata rappresentazione del costo. Invero, il prospetto allegato al bando non da' minimo conto dei costi globali delle risorse umane sostenuti dal vettore, comprensivi oltre che del lordo in busta paga anche dei contributi inps e inail gravanti sul datore di lavoro e, in ragione di cio', opera un’inspiegabile decurtazione delle voci di costo. L’allegato D quindi, ostenta una misura riduttiva del costo del lavoro, fonte parametrica capace d’ingenerare un effetto irragionevolmente riduttivo della base d’asta da parte degli ignari offerenti. Per sottrarsi ad un rischio in tal senso, in pieno ossequio ai criteri di ragionevolezza, logicita' e proporzionalita', si rende indispensabile un aggiornamento previsionale che tenga conto di quanto sopra e, consideri a latere anche la vincolativita' degli adeguamenti con riguardo alle qualifiche (OSS) e tutti i costi ulteriori che il vettore dovra' sostenere come costi ulteriori di gestione: sicurezza, ammortamento mezzi, carburante, manutenzioni, assicurazioni, bolli, gps, collaudi, amministrativi. Come ben noto, incombe sulle stazioni appaltanti l’obbligo di valutare sempre che la base d’asta risulti adeguata e sufficiente rispetto al costo del lavoro. 2) La stazione appaltante non ha chiarito in dettaglio i criteri di commisurazione dell’orario quotidiano del servizio di trasporto in stretto raccordo con gli orari praticati dalle UTR e dalle strutture convenzionate. Il dimensionamento del servizio e' indefinito: non sono specificati gli orari limite delle corse (il termine di durata della percorrenza del paziente disabile), il numero di giorni di esercizio, le quantita' di mezzi e le fasce orarie di disponibilita' per i servizi a chiamata), cosi' da fornire ai concorrenti gli elementi indispensabili per la formulazione dell’offerta tecnico-economica. Si rileva la mancata indicazione del numero di mezzi da utilizzare e la generica indicazione temporale “il servizio oggetto dell’appalto dovra' esplicarsi quotidianamente nella fascia oraria dalle ore 7,30 e le ore 18,30.” In definitiva le modalita' e gli orari operativi del servizio di trasporto assistito da espletare, risultano privi di adeguato raccordo con gli orari dei trattamenti riabilitativi da praticare presso i Presidi dell’Azienda Sanitaria e delle strutture convenzionate. In ragione di cio', le indicazioni dettano una previsione meramente virtuale, non corrispondente alla materialita' e alla complessita' del servizio da espletare. In tale consapevolezza, nel 2013, furono tenuti appositi incontri nei diversi Ambiti Territoriali ove insistono i diversi Presidi Riabilitativi pubblici e Convenzionati. All’esito, i referenti dell’ASL, dei Presidi e dei Comuni aderenti all’ambito determinarono con compiutezza l’operativita' del servizio in relazione ai reali bisogni e, di riflesso, indicarono il fabbisogno in termini di mezzi di orari di servizio e disponibilita' richiesti. La mancata indicazione di un numero di mezzi, delle ore di servizio per mezzo, dei tempi massimi di percorrenza, lascia all’arbitrio dell’impresa chiamata ad operare margini irrealizzabili nello specifico e, comunque, non consentibili in generale per un servizio afferente prestazioni sanitarie. A mero titolo esemplificativo, va espressamente impedita la possibilita' che, per un Centro diurno dotato di 30 pazienti dislocati in modo diffuso sul territorio della provincia, possa darsi luogo all’utilizzazione di un solo mezzo per la raccolta di tutti con una tempistica di permanenza del disabile di diverse ore. In tale quadro s’innesta la certezza che i Centri diurni (indifferentemente ex art 26 e art. 60) sono aperti dalle ore 8,00 alle ore 16,00 ed hanno una rigidita' oraria in entrata ed in uscita dovendo assicurare nella prima fascia oraria il servizio di prelievo dei pazienti e nell’ultima fascia oraria il riaccompagno degli stessi pazienti. Parimenti, per i Presidi ambulatoriali aperti su 36 ore settimanali, il servizio non puo' prescindere dalla capacita' recettiva del Presidio. Anche a tal riguardo va espressamente negata la possibilita' di utilizzare ad libitum un unico mezzo per una quantita' sproporzionata di pazienti che una volta accompagnati, non potendo riceversi cumulativamente la prestazione, sarebbero assoggettati a turni di attesa per il tempo necessario. A questo poi si aggiunga l’interrogativo, di sostanziale criticita', in ordine al loro controllo, tenuto conto della mancanza di figure specificamente previste per il loro affidamento durante l’attesa. Al compito di idonea valutazione, devoluto all'aggiudicatario (allo stato, potenziale partecipante), non ha fatto riscontro un pari livello di ponderazione tecnica nella predisposizione della gara da parte della stazione appaltante. Cio' rende indispensabile dar luogo a interventi integrativi e correttivi della Stazione Appaltante al fine di evitare una valutazione arbitraria e irragionevole che prescinda da ineludibili cognizioni tecniche (numero mezzi, ore di servizio, durata delle tratte, tecnologie -posti carrozza per automezzo- che le ditte devono adoperare nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, numero di dipendenti che devono essere impiegati, rapporto qualita'-prezzo per ogni servizio, livelli prestazionali). In caso contrario, lo sviluppo della gara risulterebbe irrispettoso di una pluralita' di canoni soggetti a vincolante osservanza. L’erronea determinazione dei costi e l’indeterminatezza dei parametri della tipologia di servizio (trasporto afferente una prestazione sanitaria), sono chiaro sintomo di un'istruttoria non effettuata o, comunque, palesemente inadeguata allo scopo. Il tutto, con l'incombente rischio di annullamento del bando di gara o, comunque, di proliferazione di offerte viziate e/o anomale, qualora il vizio dedotto non venga diligentemente rimosso in via preventiva dalla Stazione Appaltante. A tal proposito, valga richiamare le Linee Guida espresse dall’ANAC con delibera n. 20.01.2016, al punto 11: “le stazioni appaltanti, nella determinazione dell’importo a base di gara per l’affidamento dei servizi, non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza e analiticita' i singoli elementi che compongono la prestazione e il loro valore. Le stesse devono procedere gia' in fase di programmazione alla stima del fabbisogno effettivo in termini di numero di ore di lavoro/interventi/prestazioni e alla predeterminazione del costo complessivo di ciascuna prestazione”. Per altro verso, a latere della illegittima determinazione in parola, sussiste l'opportunita' di evitare un'esecuzione negligente e/o la fagocitazione dell'affidatario, con il probabile insorgere di contenzioso anche sotto tale ulteriore profilo. Sulla scorta di quanto precede, a chiarimento, si chiede un compiuta risposta a quanto innanzi e di conoscere, in ogni caso, quali criteri siano stati posti a fondamento della fissazione della base d'asta. Nel contempo, onde prevenire il rischio innanzi paventato, si chiede (ferma la riserva d'impugnativa in prosieguo) la revoca del bando, ove del caso anche in autotutela, al fine di dar luogo ad una nuova gara al netto delle criticita' sopra dedotte. RISPOSTA N.RO 1 Si conferma che nella determinazione del valore della base d'asta si è tenuto conto di tutti i costi del servizio ( ammortamento, carburante, ecc ) al netto dell'Ambito n.ro 2 che non ha aderito alla procedura di gara. Il costo del personale corrisponde a quanto trasmesso dagli attuali gestori del servizio nel rispetto dei relativi oneri incombenti sui diversi soggetti (lavoratore / appaltatore) RISPOSTA N.RO 2 Le modalità di espletamento del servizio richiesto sono tutti riportati nel CSA RISPOSTA N.RO 3 Si ribadisce che l'integrale organizzazione del servizio rientra nell'autonomia ed esclusiva competenza dell'operatore economico che avrà cura di dettagliare la stessa, ai fini della valutazione, nella relazione tecnica presentata in sede di offerta RISPOSTA N.RO 4 Non è una richiesta di chiarimento. Tuttavia si significa e conferma che si è tenuto conto di tutti gli elementi costitutivi per la determinazione della base d'asta, così come indicato nel CSA , risultata essere, tra l'altro, confermata in recente analoga procedura di gara  
Quesito
PI188287-19

Risposta
PI190627-19
1. la clausola sociale risulta a nostro parere molto limitante e tale da annullare la procedura, come affermato da ultimo dal Consiglio di Stato con sentenza sez VI del 24/07/2019 n. 5243 di cui si riporta un estratto: In termini generali occorre premettere che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che la Sezione condivide, la c.d. "clausola sociale" (nella fattispecie sotto forma di clausola di riassorbimento), ammessa dall'art. 50 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di liberta' di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonche' atta a ledere la liberta' d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost., che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto; in sostanza, tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la liberta' di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente. Conseguentemente l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante; i lavoratori, che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali; la clausola non comporta invece alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il totale del personale gia' utilizzato dalla precedente impresa o societa' affidataria (C.d.S., Sez. III, 7 gennaio 2019, n. 142 e 5 maggio 2017, n. 2078; Sez. V, 17 gennaio 2018, n. 272 e 7 giugno 2016, n. 2433; Corte di Giustizia dell'Unione Europea 9 dicembre 2004 in C-460/2002 e 14 luglio 2005 in C-386/2003). Nel caso che occupa e' vero che il bando imponeva di riassumere, a pena di esclusione dalla gara, solo il 50% dei lavoratori impiegati dal precedente gestore del servizio; tuttavia, il contestuale operare di tale clausola e del criterio di valutazione dell'offerta tecnica volto a premiare la riassunzione del maggior numero dei detti lavoratori, con l'assegnazione di un punteggio addirittura pari alla meta' (25 punti) di quello complessivamente attribuibile, al concorrente che si fosse impegnato a riassorbire tutto il restante 50% del personale in parola, produce effetti sostanzialmente analoghi a quelli di una clausola sociale di riassunzione pressoche' totalitaria, con la conseguenza di condizionare in maniera significativa e oltremodo rilevante le scelte dell'imprenditore in ordine alle modalita' piu' appropriate di allocazione dei fattori della produzione in base all'organizzazione d'impresa prescelta, imponendogli, cosi', un vincolo incompatibile con la liberta' d'impresa, poiche' idoneo a comprimere i valori di cui all'art. 41 Cost. in modo eccessivo rispetto a quanto ragionevolmente esigibile nei confronti dell'operatore economico, il quale finirebbe per dover impropriamente assumere obblighi sostanzialmente riconducibili alle politiche attive del lavoro (C.d.S., Sez. V, 28 agosto 2017, n. 4079). In definitiva la congiunta applicazione delle due prescrizioni di gara (cinquanta piu' cinquanta) produce sostanzialmente l'effetto di aggirare il divieto di prevedere clausole sociali che impongano l'integrale riassorbimento del personale utilizzato dall'appaltatore uscente. Nella gara in oggetto ci sono tra il personale indicato come “manodopera minima ed inderogabile” ben 9 persone di scorta che di fatto vincolano il subentrante a una struttura prefissata e ne lede la libera organizzazione del servizio, inoltre sono previsti un direttore tecnico, di cui tutte le imprese operanti nel settore sono gia' in possesso, tre coordinatori e due impiegati. Tutto questo lede la liberta' di impresa e di iniziativa imprenditoriale, rendendo a parere della scrivente nullo il bando di gara. 2. Tra i requisiti di partecipazione non vi e' alcun richiamo ai soggetti abilitati ai sensi della L. 218/2003 e/o L. 21/92 e sm.i. con la conseguenza che l’aggiudicatario potrebbe non avere i titoli per espletare il servizio. 3. Non e' definito il numero di veicoli con il quale effettuare il servizio, anche in funzione di una analisi dei costi; 4. Nella griglia dell’offerta Tecnica vengono assegnati 10 punti al paragrafo E senza specificare in che modo la commissione distinguera' tra veicoli E4, E5 o E6 quale sara' la premialita' per il concorrente che offrira' un E6? 5. Non viene presa in considerazione l’anno di immatricolazione dei veicoli dirimente anche nel caso di veicoli con la stessa classe ambientale (E6 2015 o 2019 valgono uguali?). 6. Se il contratto, come da schema allegato alla procedura, e' tra la ASL e l’aggiudicatario, come potra' quest’ultimo richiedere il pagamento ai comuni, vista la previsione riportata nel capitolato di gara e non ripresa nel contratto? Si fermeranno altri contratti con tutti i comuni? La gara e' bandita dalla ASL e non si evince anche la partecipazione dei comuni. 7. Risulta riportata una previsione per quanto riguarda il subappalto superata dal “decreto crescita”. 1) si conferma quanto indicato negli atti di gara fermo restando che "...il personale evidenziato, cui si applica la cd. salvaguardia occupazionale rappresenta l'elenco dei dipendenti impiegati invia esclusiva per le necessità dell'Asl Ta giusto riscontro delle ditte esecutrici del servizio. Le eventuali quanto leggittime sostituzioni rispetto al precedente elenco riferito alla data di subentro da parte del medesimo RTI dovranno essere dimostrate al momento del passaggio di cantiere..." 2)Nel disciplinare di gara viene richiesto un fatturato specifico realizzato nell'ultimo triennio pari ad €1.320.000,00 riferito a "forniture di servizi analoghe a quelle richieste dal presente appalto " e quindi re ipsa appare inverosimile che possa partecipare una impresa che non sia in possesso dei titoli abilitanti alla sua esecuzione, ovvero in assenza dell'attestato di idoneità di cui al DM 488/1991 e dell'autorizzazione per lo svolgimento dei servizi pubblici non di linea di cui al DL 21/1992 e smi ovvero alla L 218/2003 che , pertanto, devono possedere. 3,4,5)tutte le informazioni necessarie e sufficienti per consentire la presentazione di un progetto tecnico sono contenute nella tabella 1 del paragrafo “determinazione dei fabbisogni” che prevede il “numero degli utenti” , il “numero dei trasporti” ed i “km di percorrenza” . Le modalità di esecuzione del servizio e tutto quanto attiene alla organizzazione dello stesso, sono pertanto a carico del partecipante.Per quanto attiene alla modalità di attribuzione del punteggio appare superfluo precisare che ogni valutazione sarà di pertinenza della Commissione Giudicatrice, all’uopo preposta, che in tale circostanza non potrà che applicare il criterio proporzionale tenendo conto congiuntamente del numero e della tipologia dei mezzi offerti dagli operatori economici interessati alla partecipazione, ciò al fine di compiutamente assegnare il relativo punteggio sotto il profilo qualitativo e quantitativo; 6)le modalità di fatturazione, ripartite nella misura del 60% a carico dei Comuni e del 40% a carico dell’Asl Taranto rivengono da disposizioni regionali che assegnando all’Asl la definizione della procedura di gara e determinano la ripartizione degli oneri come innanzi, da qui l’irrilevanza di accordi specifici, stante l’appartenenza dei singoli enti agli Ambiti Territoriali che hanno aderito all’iniziativa dell’Asl, con ciò accettandone tutte le condizioni rivenienti dall’appalto, ad eccezione dell’ambito n.ro 2, espressamente ritiratosi dalla partecipazione. Risulta oltremodo coerente con tale impostazione la modalità di pagamento diretto per la quota di spettanza del singolo ente, che di fatto assicura l’effettività degli esborsi a fronte del servizio, questione questa allo stato ancora molto problematica per il vecchio appalto. L’Asl pertanto si assume la responsabilità di ordine generale avendo cura di assicurare il corretto svolgimento, nel durante, del servizio sotto ogni profilo e con ogni riserva; 7) la mancata indicazione nell’offerta del servizio da subappaltare non sarà certamente oggetto di censura atteso l’obbligo per la S.A. del rispetto di quanto previsto dal decreto “sblocca cantieri” che non può che trovare completa applicazione per tutte le sue disposizioni  
Quesito
PI179874-19

Risposta
PI190464-19
1) In relazione agli automezzi richiesti per il trasporto, si chiede di chiarire il numero e la tipologia degli stessi, nonche' il numero previsto di utenti in carrozzina. 2) Si chiede di chiarire se sia gia' prevista una data di avvio del servizio e se sia previsto un temine per consentire l'approvvigionamento dei mezzi da dedicare al servizio a seguito dell'aggiudicazione. 3) Lo schema di offerta economica - allegato C prevede al suo interno l'allegazione della specifica dei costi interni della sicurezza. Si chiede di chiarire se sia previsto un ulteriore allegato o se lo stesso possa essere liberamente elaborato dal concorrente. 4) Si evidenzia l'assenza dell'Allegato A) DGUE, pure riportato come presente all'art. 7 del Disciplinare di gara. 1) Le informazioni riferite alla tipologia del servizio richiesto, nonchè il numero degli utenti ed il numero dei trasporti previsti, sono contenute nel capitoalto speciale d'appalto. Per mera informazione, irrilebante ai fini della presente procedura si comunica che nell'appalto in essere sono impegnati circa 30 (trenta) mezzi di trasporto. 2) Ill servizio sarà avviato, ovviamente, dopo la stipula del contratto, all'esito della procedura di aggiudicazione 3) Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente l'operatore economico deve inserire i "costi interni per la sicurezza" nell'apposita sezione indicata nello "schema di offerta economica" 4) si conferma quanto indicato al punto 4.1 - Busta documentazione atteso che tarttasi di documento da presentare in formato elettronico.  

Tabella informativa di indicizzazione

Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi
Tipo Contratto Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice Tipo di Amministrazione Provincia Sede di Gara Comune Sede di Gara Indirizzo Sede di Gara Senza Importo Valore Importo a base asta Valore Importo di aggiudicazione Data Pubblicazione Data Scadenza Bando Data Scadenza Pubblicazione Esito Requisiti di Qualificazione Codice CPV Codice SCP URL di pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it Codice CIG
Bando Servizi ASL TA - Area Gestione Patrimonio AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Taranto Taranto Viale Virgilio, 31 NO 6.600.000,00 19/08/2019 01/10/2019 7996333EBA
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