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Bando ( PI191151-19 )

Descrizione breve Bando Revocato - PROCEDURA APERTA, IN UNIONE D’ACQUISTO TRA LE AA.SS.LL. DI BRINDISI, DI LECCE E BARI, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ED ACCESSORI PER SISTEMA TAGLIO, EMOSTASI E DISSEZIONE AD ULTRASUONI DEI GENERATORI GEN 11 PER LA DURATA DI 36 MESI
CIG: 8014198567
Direzione Proponente ASL BR
Incaricato: Stefania Cinà
Importo Appalto: 14.714.063,00 (Iva Esclusa)
Importo Base Asta: 6.791.106,00 (Iva Esclusa)
Criterio Aggiudicazione: Prezzo più basso
Tipo Appalto: Forniture
Termine Richiesta Quesiti: 03/10/2019   ore   10:00:00 [Ora Italiana]
Presentare le offerte entro il 22/10/2019   ore   10:00:00 [Ora Italiana]
Data I Seduta 23/10/2019   ore   10:00:00 [Ora Italiana]
Documentazione:
Descrizione Allegato
Avvisi di Revoca:
Descrizione Allegato
Note

Chiarimenti

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Protocollo Quesito Risposta Allegato
Quesito
PI215920-19

Risposta
PI215924-19
Dove inserire il documento pantouflage Si comunica che il documento pantouflage può essere allegato al disciplinare di gara, nel medesimo file.  
Quesito
PI202556-19

Risposta
PI202981-19
Spett.le Ente In riferimento all'art. 4, ultimo periodo, del capitolato, che consente alle Aziende di attingere al listino dell'aggiudicataria anche per l'acquisto di dispositivi non oggetto di gara, si chiede di confermare che i suddetti dispositivi siano solo ed esclusivamente quelli dedicati all'utilizzo del generatore GEN11 domanda: In riferimento all'art. 4, ultimo periodo, del capitolato, che consente alle Aziende di attingere al listino dell'aggiudicataria anche per l'acquisto di dispositivi non oggetto di gara, si chiede di confermare che i suddetti dispositivi siano solo ed esclusivamente quelli dedicati all'utilizzo del generatore GEN11 risposta: si conferma  
Quesito
PI195025-19

Risposta
PI202980-19
Spettabile Ente, In relazione alla procedura indicata in oggetto, con la presente si desidera sottoporre alla Vs. spettabile attenzione alcune criticita', emerse dalla lettura della documentazione di gara e ritenute a proprio parere suscettibili di chiarimenti. In particolare, con riferimento a quanto indicato a pag 15 del Disciplinare di gara, ove si legge: “La documentazione eventualmente prodotta in lingua straniera deve essere accompagnata da una traduzione certificata in lingua italiana con allegata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' ai sensi dell’art. 47 del D.P.R n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore speciale attestante la conformita' del testo straniero, a pena di esclusione”, nel rispetto del Bando tipo n.1 ANAC, paragrafo 13 MODALIT? DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA in cui si prevede che: “? consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: - eventuali certificazioni rilasciate da enti notificati accreditati quali ad esempio marchi CE/ISO; letteratura scientifica, pubblicata in riviste ufficiali”, si chiede di voler confermare che sia necessario presentare traduzione giurata solo per documentazione, dichiarazioni, ecc., rilasciate in lingua diversa dall’inglese. A conferma dell’applicazione di tale previsione nei capitolati di gara, ci si permette di richiamare quanto previsto al punto 15.2 del Capitolato Tecnico della Gara Consip Trocar, attualmente in corso di espletamento, in cui in merito alla documentazione a comprova dell’Offerta Tecnica, si precisa che: “che tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarra' la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedelta' della traduzione. Per la documentazione redatta in lingua inglese e' ammessa la traduzione semplice. ? consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: eventuali certificazioni rilasciate da enti notificati accreditati quali ad esempio marchi CE/ISO”. Si chiede pertanto di voler ammettere la presentazione della documentazione di rilevanza internazionale quale Dichiarazioni di Conformita' al Marchio CE rilasciate dai Produttori, Certificazioni rilasciate da Enti Notificati accreditati nonche' eventuali studi e letteratura in lingua originale (inglese). Qualora tale richiesta non possa essere accolta si chiede allora di voler ammettere la semplice traduzione ai sensi del DPR 445/2000 in luogo di quelle certificate. Si ringrazia della cortese attenzione e si rimane in attesa di Vs. gentile riscontro. Si conferma quanto riportato nel bando tipo n. 1 ANAC  
Quesito
PI195763-19

Risposta
PI202303-19
Spettabile Ente, In relazione alla procedura indicata in oggetto, con la presente si desidera sottoporre alla Vs. spettabile attenzione alcune criticita', emerse dalla lettura della documentazione di gara e ritenute a proprio parere suscettibili di chiarimenti. In particolare, in riferimento a quanto previsto al punto n. 2 del Vs. Modello di Offerta economica, ove e' riportata la seguente dichiarazione da sottoscrivere per integrale accettazione, ovvero “Di confermare che lo sconto proposto sara' applicato a tutti i prodotti oggetto dell’appalto”, laddove per sconto proposto deve intendersi la percentuale di ribasso da allocare a sistema nell’apposito campo relativo all’offerta economica, si desidera evidenziare che una tale impostazione appare in contrasto con l’esigenza di assicurare la massima liberta' all’operatore economico di declinare la propria offerta economica, pur nel rispetto di determinati parametri, tra cui appunto quello della base d’asta. Infatti, l’obbligo di praticare su tutti i prodotti offerti in un lotto la medesima percentuale di sconto sul prezzo di listino, o la medesima percentuale di ribasso sul prezzo posto a base d’asta per la specifica voce, limita notevolmente la liberta' di determinazione del prezzo da parte del concorrente. Tale liberta' invece dovrebbe trovare l’unico limite nel prezzo posto a base d’asta. Inoltre, si sottolinea che il vincolo posto all’operatore economico di applicare la medesima percentuale di sconto su tutte le componenti del lotto non fornisce alcun reale vantaggio alla stazione appaltante che, anzi, potrebbe ottenere un risultato economico migliore lasciando la liberta' di applicare il miglior prezzo a ciascuna singola voce del lotto, a prescindere dalla percentuale di sconto. Pertanto, una volta determinato il prezzo a base d’asta per il lotto e delle relative componenti, l’unico vincolo sostanziale che puo' essere legittimamente posto a carico dei concorrenti e che consente alla stazione appaltante di raggiungere il proprio obiettivo economico, e' proprio quello costituito dal non superamento del prezzo posto a base d’asta. Ogni altro vincolo sull’offerta (come imporre uno sconto unico) sottopone gli operatori economici a un doppio vincolo: rispetto del prezzo a base d’asta del lotto nonche' rispetto della medesima percentuale di sconto. Un tale meccanismo sembra alquanto irragionevole in quanto, da un lato, la valutazione economica (vale a dire l’assegnazione del punteggio alla componente economica dell’offerta) e' effettuata solo sul prezzo complessivo offerto per il lotto intero (senza dunque considerare le singole voci) e, dall’altro, la stazione appaltante raggiunge il proprio obiettivo economico se la base d’asta complessiva del lotto e' rispettata essendo, a tal fine, irrilevanti i prezzi delle singole voci componenti il lotto. Di fatto, quindi, a una simile prescrizione, che certamente limita la liberta' dell’operatore economico nella formulazione dell’offerta, non consegue alcun beneficio significativo per la stazione appaltante. Alla luce di quanto sopra, dunque, si chiede pertanto che venga modificata la modalita' di formulazione dell’offerta economica, consentendo agli operatori economici di applicare su ogni singola voce componente il lotto una percentuale di ribasso diversa, fermo restando l’obbligo del non superamento della base d’asta unitaria delle singole voci. Si ringrazia della cortese attenzione e si rimane in attesa di Vs. gentile riscontro. Domanda: In relazione alla procedura indicata in oggetto, con la presente si desidera sottoporre alla Vs. spettabile attenzione alcune criticita', emerse dalla lettura della documentazione di gara e ritenute a proprio parere suscettibili di chiarimenti. In particolare, in riferimento a quanto previsto al punto n. 2 del Vs. Modello di Offerta economica, ove e' riportata la seguente dichiarazione da sottoscrivere per integrale accettazione, ovvero “Di confermare che lo sconto proposto sara' applicato a tutti i prodotti oggetto dell’appalto”, laddove per sconto proposto deve intendersi la percentuale di ribasso da allocare a sistema nell’apposito campo relativo all’offerta economica, si desidera evidenziare che una tale impostazione appare in contrasto con l’esigenza di assicurare la massima liberta' all’operatore economico di declinare la propria offerta economica, pur nel rispetto di determinati parametri, tra cui appunto quello della base d’asta. Infatti, l’obbligo di praticare su tutti i prodotti offerti in un lotto la medesima percentuale di sconto sul prezzo di listino, o la medesima percentuale di ribasso sul prezzo posto a base d’asta per la specifica voce, limita notevolmente la liberta' di determinazione del prezzo da parte del concorrente. Tale liberta' invece dovrebbe trovare l’unico limite nel prezzo posto a base d’asta. Inoltre, si sottolinea che il vincolo posto all’operatore economico di applicare la medesima percentuale di sconto su tutte le componenti del lotto non fornisce alcun reale vantaggio alla stazione appaltante che, anzi, potrebbe ottenere un risultato economico migliore lasciando la liberta' di applicare il miglior prezzo a ciascuna singola voce del lotto, a prescindere dalla percentuale di sconto. Pertanto, una volta determinato il prezzo a base d’asta per il lotto e delle relative componenti, l’unico vincolo sostanziale che puo' essere legittimamente posto a carico dei concorrenti e che consente alla stazione appaltante di raggiungere il proprio obiettivo economico, e' proprio quello costituito dal non superamento del prezzo posto a base d’asta. Ogni altro vincolo sull’offerta (come imporre uno sconto unico) sottopone gli operatori economici a un doppio vincolo: rispetto del prezzo a base d’asta del lotto nonche' rispetto della medesima percentuale di sconto. Un tale meccanismo sembra alquanto irragionevole in quanto, da un lato, la valutazione economica (vale a dire l’assegnazione del punteggio alla componente economica dell’offerta) e' effettuata solo sul prezzo complessivo offerto per il lotto intero (senza dunque considerare le singole voci) e, dall’altro, la stazione appaltante raggiunge il proprio obiettivo economico se la base d’asta complessiva del lotto e' rispettata essendo, a tal fine, irrilevanti i prezzi delle singole voci componenti il lotto. Di fatto, quindi, a una simile prescrizione, che certamente limita la liberta' dell’operatore economico nella formulazione dell’offerta, non consegue alcun beneficio significativo per la stazione appaltante. Alla luce di quanto sopra, dunque, si chiede pertanto che venga modificata la modalita' di formulazione dell’offerta economica, consentendo agli operatori economici di applicare su ogni singola voce componente il lotto una percentuale di ribasso diversa, fermo restando l’obbligo del non superamento della base d’asta unitaria delle singole voci. Risposta: E' possibile applicare su ogni singola voce una percentuale di sconto diversa, fermo restando l'obbligo di non superamento dell'importo a base di gara calcolato sulla base dello sconto indicato nel portale. I singoli sconti devono essere riportati in un file allegato all'offerta economica. Nel caso in cui non venga allegato alcun file con l'indicazioni di sconti diversi sui vari prodotti, si intenderà applicato a tutti gli articolo un unico sconto (quello riportato nel portale).  
Quesito
PI198210-19

Risposta
PI202299-19
Spettabile Ente, In relazione alla procedura indicata in oggetto, si fa presente che il documento DUVRI, citato a pag. 7 del Vs. Modulo “Istanza di partecipazione” ed in merito al quale si chiede di dichiarare “di avere preso visione del preliminare del DUVRI, allegato al disciplinare di gara” non e' in realta' allegato al disciplinare. Si chiede pertanto di voler verificare e se del caso provvedere alla pubblicazione dello stesso in piattaforma. Si chiede altresi', sempre con riferimento al Vs. Modulo “Istanza di partecipazione”, e nello specifico con riguardo alla seguente richiesta di cui a pag. 11 “L’impresa si impegna, fatte salve le previsioni della contrattazione collettiva ove piu' favorevoli, ad assumere, in caso di aggiudicazione, con contratto di lavoro subordinato, per la permanenza dell'affidamento del servizio, il personale gia' utilizzato dalla societa' precedentemente affidataria del servizio, nel rispetto del C.C.N.L. AIOP – personale non medico - garantendo le condizioni economiche e contrattuali gia' applicate da Sanitaservice ASL BR”, di voler confermare che trattasi di refuso da non tenere in considerazione (e pertanto da barrare nella compilazione del Modulo in questione, da restituire debitamente sottoscritto), dal momento che la procedura in oggetto non riguarda servizi bensi' forniture, per la cui esecuzione non e' tra l'altro previsto l'impiego di personale dedicato. Premesso quanto sopra, si chiede di voler prendere cortesemente in considerazione i rilievi formulati e di voler fornire le richieste precisazioni, al fine di consentire a tutte le ditte interessate la corretta predisposizione della documentazione di gara. Si ringrazia della cortese attenzione e si rimane in attesa di Vs. gentile riscontro. Distinti saluti Domanda: in relazione alla procedura indicata in oggetto, si fa presente che il documento DUVRI, citato a pag. 7 del Vs. Modulo “Istanza di partecipazione” ed in merito al quale si chiede di dichiarare “di avere preso visione del preliminare del DUVRI, allegato al disciplinare di gara” non e' in realta' allegato al disciplinare. Si chiede pertanto di voler verificare e se del caso provvedere alla pubblicazione dello stesso in piattaforma. Risposta:E' stato previsto sulla piattaforma il DUVRI struttura, pertanto dovrà essere inserito nel portale la dichiarazione integrativa. Domanda: Si chiede altresi', sempre con riferimento al Vs. Modulo “Istanza di partecipazione”, e nello specifico con riguardo alla seguente richiesta di cui a pag. 11 “L’impresa si impegna, fatte salve le previsioni della contrattazione collettiva ove piu' favorevoli, ad assumere, in caso di aggiudicazione, con contratto di lavoro subordinato, per la permanenza dell'affidamento del servizio, il personale gia' utilizzato dalla societa' precedentemente affidataria del servizio, nel rispetto del C.C.N.L. AIOP – personale non medico - garantendo le condizioni economiche e contrattuali gia' applicate da Sanitaservice ASL BR”, di voler confermare che trattasi di refuso da non tenere in considerazione (e pertanto da barrare nella compilazione del Modulo in questione, da restituire debitamente sottoscritto), dal momento che la procedura in oggetto non riguarda servizi bensi' forniture, per la cui esecuzione non e' tra l'altro previsto l'impiego di personale dedicato. Risposta: trattasi di un refuso.  

Tabella informativa di indicizzazione

Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi
Tipo Contratto Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice Tipo di Amministrazione Provincia Sede di Gara Comune Sede di Gara Indirizzo Sede di Gara Senza Importo Valore Importo a base asta Valore Importo di aggiudicazione Data Pubblicazione Data Scadenza Bando Data Scadenza Pubblicazione Esito Requisiti di Qualificazione Codice CPV Codice SCP URL di pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it Codice CIG
Bando Forniture ASL BR AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Brindisi Brindisi Via Napoli, 8 NO 14.714.063,00 17/09/2019 22/10/2019 8014198567
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