Dettaglio

Bando ( PI155979-19 )

Descrizione breve Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione e attivazione delle 8 sale operatorie all'interno del blocco operatorio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria - OO.RR. di Foggia.
CIG: 7960440AE4
Direzione Proponente A.O.U. Ospedali Riuniti FOGGIA - Area Tecnica
Incaricato: Luigi Borrelli
Importo Appalto: 2.219.555,89 (Iva Esclusa)
Importo Base Asta: 2.199.555,89 (Iva Esclusa)
Criterio Aggiudicazione: Offerta economica più vantaggiosa
Tipo Appalto: Lavori pubblici
Termine Richiesta Quesiti: 20/08/2019   ore   12:00:00 [Ora Italiana]
Presentare le offerte entro il 28/08/2019   ore   12:00:00 [Ora Italiana]
Data I Seduta 29/08/2019   ore   10:00:00 [Ora Italiana]
Documentazione:
Descrizione Allegato
Note Tutti gli Elaborati Progettuali sono anche a disposizione per la visione e/o eventuale copia, presso gli Uffici dell'Area Gestione Tecnica dell'Azienda OO.RR. di Foggia.

Esito e Pubblicazioni

Tipologia Data Pubblicazione Descrizione Allegato
Verbali 29/08/2019   ore   12:17 [Ora Italiana] VERBALE N. 1
Altro 20/09/2019   ore   10:16 [Ora Italiana] SI PROCEDERA’ IN SEDUTA PUBBLICA, ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA IN OGGETTO INDICATA, (SCIOGLIMENTO RISERVE E APERTURA OFFERTA TECNICA).
Verbali 27/09/2019   ore   10:58 [Ora Italiana] Verbale n. 2
CV Commissione 27/09/2019   ore   11:52 [Ora Italiana] Curriculum Presidente Nitti
Altro 27/09/2019   ore   11:56 [Ora Italiana] Dichiarazione incompatibilità Presidente Nitti
CV Commissione 27/09/2019   ore   12:01 [Ora Italiana] CV De Santis
Altro 27/09/2019   ore   12:04 [Ora Italiana] Dichiarazione incompatibilità De Santis
CV Commissione 27/09/2019   ore   12:05 [Ora Italiana] CV Campaniello
Altro 27/09/2019   ore   12:06 [Ora Italiana] Dichiarazione incompatibilità Campaniello
Verbali 27/09/2019   ore   12:09 [Ora Italiana] Verbale n. 3
Altro 27/09/2019   ore   12:18 [Ora Italiana] Determina di nomina commissione valutazione offerta tecnica.
Verbali 04/11/2019   ore   17:22 [Ora Italiana] Verbale seduta riservata n. 1
Verbali 04/11/2019   ore   17:22 [Ora Italiana] Verbale seduta riservata n. 2
Verbali 04/11/2019   ore   17:24 [Ora Italiana] verbale seduta riservata n. 3
Verbali 04/11/2019   ore   17:25 [Ora Italiana] 191104 - verbale seduta pubblica

Chiarimenti

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Protocollo Quesito Risposta Allegato
Quesito
PI173209-19

Risposta
PI175537-19
In riferimento al punto 4 dei Criteri di Valutazione dell’Offerta Tecnica ( pag. 37 del Disciplinare) “Possesso di formazione specifica del personale in conformita' delle Linee guida per la definizione dei protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione (almeno un addetto per cat. A e B” evidenziamo quanto segue; La qualifica professionale A e B e' stata per la prima volta menzionata nel Documento 2636 del 5 ottobre 2006 della Conferenza Stato-Regioni avente per titolo “Schema di Linee Guida per la definizione di Protocolli Tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione”. L’intento del documento e' la qualificazione e formazione del personale che a vari livelli e a vario titolo approccia la manutenzione curandone la mera attenzione agli aspetti igienici. Le stesse figure con uguali caratteristiche sono menzionate nel Documento 55 del 7 febbraio 2013 della Conferenza ed avente per titolo “Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati alla igiene degli impianti di trattamento aria”. Obiettivo dei due documenti e' la delega alle Regioni per l’organizzazione dei corsi in modo autonomo, nel rispetto delle peculiarita' delle Regioni stesse. L’ attuale impostazione data dalla Conferenza Stato-Regioni quindi circoscrive la validita' di questi corsi al interno del territorio della Regione che li ha promossi ed in cui sono stati tenuti. Nessuna Regione ha organizzato, o delegato, in modo sistematico lo sviluppo dei corsi di apprendimento relativi. Fa eccezione la Regione Liguria che addirittura in epoche precedenti (2001-2002) aveva autonomamente organizzato corsi similari. Nell'attuale momento di vacanza legislativa da parte delle Regioni, alcuni enti privati hanno sviluppato corsi (con contenuti anche molto diversi tra di loro) che si ispiravano a quanto indicato dalla Conferenza. I corsi cosi' organizzati da un punto di vista formale non hanno valenza istituzionale. L' azienda in Ati con noi e' socia dell’Associazione AIISA (Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici) che promuove non solo la conoscenza dei problemi igienici della manutenzione degli impianti aeraulici, ma ne indica anche le modalita' operative di Bonifica. Questo e' garantito da corsi riconosciuti a livello internazionale poiche' coerenti con quanto indicato dalla NADCA (National Air Duct Cleaners Association) e dalla promozione di figure professionali internazionalmente riconosciute (ASCS). La qualita' dei Corsi e' riconosciuta anche dal coinvolgimento dell’Inail nell’elaborazione del documento Allegato sui dispositivi di sicurezza. La presenza dei requisiti NADCA ed ASCS non e' nuova alle ASL pugliesi e della provincia di Foggia. Alla luce di quanto sopra, vista l’attuale impostazione normativa, i contenuti tecnici ed il percorso formativo, Vi chiediamo di ritenere la figura professionale dell’ASCS parificata alle due figure professionali A+B e da cio' beneficiare dei 5 punti come previsto dal Disciplinare. Distinti saluti La Certificazione (attestato) dovrà essere riferita ad un corso di formazione organizzato da un Ente Privato, autorizzato dallo Stato Italiano, in grado, cioè, di erogare validamente gli specifici contenuti tecnici, identificati dalle Linee Guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva per gli impianti di climatizzazione. (Ministero Salute - Accordo Stato - Regione, Provv. 05/10/2006 - G.U. 03/11/2006.  
Quesito
PI174428-19

Risposta
PI174470-19
La presente per richiedere se il documento "Patto di Integrita'" deve essere solo sottoscritto per accettazione o va anche compilato gia' in fase di offerta con i dati del concorrente. Chiediamo altresi' se, in caso di partecipazione in RTI non costituito, lo stesso documento deve essere firmato congiuntamente dalle Societa' del Raggruppamento oppure va firmato singolarmente dalle societa' stesse. Chiediamo infine se deve essere firmato anche dalla Societa' Ausiliaria, congiuntamente o disgiuntamente dalle societa' del RTI. Grazie, saluti. Spettabile Operatore Economico, le modalità di compilazione del patto di integrità sono indicate all’articolo 1 del patto stesso. Ciò posto si specifica che: 1) è necessario produrre nella busta amministrativa il patto di integrità compilato con i soli dati dell’operatore economico concorrente. Ad ogni buon conto, la mancata produzione del predetto documento può essere sanata mediante l’istituto del soccorso istruttorio; 2) in caso di partecipazione quale costituenda ATI è necessario che tutti i componenti del raggruppamento, congiuntamente, provvedano alla sottoscrizione della copia del patto d'integrità. Si ritiene comunque ammissibile la presentazione di tanti patti di integrità quanti sono i partecipanti alla costituenda ATI. In ogni caso, ciascun operatore economico avrà cura di indicare il ruolo ricoperto nell'ambito della compagine concorrente; 3) in caso di ricorso all’avvalimento è necessario che anche la società ausiliaria provveda alla firma del patto; si ritengono ammissibili entrambe le soluzioni proposte (firma congiunta o disgiunta del patto); in ogni caso, ciascun operatore economico avrà cura di indicare il ruolo ricoperto nell'ambito della compagine concorrente. Distinti saluti, il RUP.  
Quesito
PI173580-19

Risposta
PI173581-19
Si Precisa che, al fine di evitare esclusioni, diversamente da come è stato indicato, "l'offerta economica e temporale" non va inserita nella busta "A Documentazione Amministrativa" ma va inserita nella finestra OFFERTA sul portale EMPULIA. Si Precisa che, al fine di evitare esclusioni, diversamente da come è stato indicato, "l'offerta economica e temporale" non va inserita nella busta "A Documentazione Amministrativa" ma va inserita nella finestra OFFERTA sul portale EMPULIA.  
Quesito
PI172880-19

Risposta
PI173422-19
La nostra societa' in possesso di attestazione SOA per le categorie OS28 CLASSIFICA II, OG11 CLASSIFICA III e OG1 CLASSIFICA III. Si chiede se e' possibile partecipare come impresa singola usufruendo del principio di assorbenza della OS28 e OS30 nella OG11 e dell'incremento di un quinto ai sensi dell'art. 61 co. 2 del DPR 207/2010. La ricostruzione operata dall’operatore economico non è conforme alla normativa di settore, la categoria OG11 Cl. III^ seppure incrementata di un quinto consente all’impresa di eseguire lavori fino ad € 1.239.600,00 (< di 1.620.439,96 per OS28 + 161.784,50 per OS30). Difatti il principio dell’assorbenza trova applicazione esclusivamente in riferimento alla categoria OG11, ciò in quanto detta categoria generale è in effetti la sommatoria di categorie speciali e pertanto sussiste la presunzione che un soggetto qualificato in OG11 sia in grado di svolgere mediamente tutte le lavorazioni speciali contenute in questa categoria generale, ciò a condizione che la classifica della qualificazione nella categoria generale OG11 sia sufficiente a coprire la somma degli importi delle singole categorie di opere specializzate OS3, OS28 e OS30 previste nei bandi di gara. Non è invece possibile per aumentare la quantità di lavori che l’impresa potrebbe fare con la qualificazione OS28, classe II, sommare tale requisito con l’altro, pure posseduto dalla medesima società, ossia la qualificazione nella categoria OG11, classe III, in virtù del principio di assorbenza della categoria speciale OS28 nella categoria generale OG11. Quest’ultimo, infatti, non consente simile “operazione matematica”, ma sta semplicemente ad indicare che il possesso della qualifica OG11 può determinare la capacità di eseguire i lavori propri delle categorie assorbite. Tanto è vero che l’art. 3, comma 2, del D.M. 10.11.2016 n. 248 nel codificare tale principio chiarisce che “L'operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta” (cfr. in termini Parere ANAC n. 190 del 21/11/2012)  
Quesito
PI172640-19

Risposta
PI172940-19
Buongiorno la Ns impresa possiede una OS 28 class. V, OG 1 class. I, OS 30 class. I, chiediamo alla Spettabile Stazione Appaltante se, subappaltando il 40% delle opere di OG 1 (€ 166'933,00) , possiamo partecipare come imprese singola. Si ringrazia anticipatamente Si conferma l’interpretazione proposta dall’operatore economico: del resto dal comma 2 dell’art. 12 del D.L. n. 47/2014 e dall’art. 92 c. 1 del DPR n. 207/2010 scaturisce la regola generale per cui l’impresa singola che sia qualificata nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori può eseguire tutte le lavorazioni oggetto di affidamento ove copra con la qualifica prevalente i requisiti non posseduti nelle scorporabili, con l’eccezione secondo cui le “categorie a qualificazione obbligatoria” (non SIOS) – tra cui è compresa la OG 1 – non potendo essere eseguite direttamente dall’affidatario, qualificato solo per la categoria prevalente, devono essere subappaltate ad imprese munite delle specifiche attestazioni (cfr. ex multis TAR Lazio, Sez. II-bis, n. 3023 del 06.03.2019). Si specifica altresì che l’incidenza della OG1 (18,97%) è inferiore al 40% dell'importo complessivo del contratto, limite di cui all’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016. Da ultimo, si rammenta la necessità di indicare specificatamente in fase di offerta le lavorazioni che si intendendo subappaltare oltreché l’impegno ad affidarle ad impresa munita della specifica attestazione. Non è invece necessaria, in sede di gara, l’indicazione del nominativo del subappaltatore.  
Quesito
PI171820-19

Risposta
PI172388-19
Buongiorno, con la presente per chiederVi i seguenti chiarimenti: 1) Al punto 3.2 del disciplinare di gara sono richieste le seguenti categorie SOA: OS28 per class. IV - OG1 per class. II - OS30 class. I. La nostra impresa e' in possesso di OG11 class. III bis - OG1 class. IV bis - OS 30 class. III. Si chiede se e' possibile partecipare alla procedura in forma singola usufruendo del principio di assorbenza della OS28 nella OG11 ed incrementata di un quinto come previsto all'art. 61 dal DPR 207/2010. 2) Al punto 7.2 lettera b) del disciplinare di gara e' richiesto il possesso di certificazione ISO 9001 nel settore IAF28 "Costruzione". La nostra impresa e' in possesso di certificazione ISO 9001 nel settore EA28 "Manutenzione di edifici civili industriali ed impianti tecnologici (elettrici, idrici, condizionamento). Installazione di impianti elettrici e idrici". Essendoci un "mutuo riconoscimento" internazionale tra i settori IAF ed EA, la sottoscritta impresa puo' partecipare con la suddetta certificazione di cui e' in possesso? 3) al punto 18.1 del disciplinare, tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica al punto 4.3 e' richiesto il possesso di SA800. Si chiede se la stessa risulta un errore di trascrizione per SA8000. In attesa di Vs. cortese e sollecito riscontro, porgiamo distinti saluti. 1) si rimanda al disciplinare di gara, segnatamente pagina 15, ove si specifica che: “Ai sensi dell'art. 61, comma 2, del d.P.R. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 92, comma 2 del predetto Regolamento. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.M. Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, “Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, in G.U. 4 gennaio 2017, n. 3, “l'operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta””. 2) si conferma l’interpretazione proposta dall’operatore economico; 3) si conferma, trattasi di un mero errore di battitura, si specifica infatti che comunque il disciplinare reca la corretta descrizione della certificazione richiesta “Social Accountability – Responsabilità Sociale”  
Quesito
PI165753-19

Risposta
PI166377-19
Quesito n. 1 Con riferimento al punto 16 del disciplinare di gara, ultimo capoverso, “…l’offerta tecnica debba essere altresi' firmata digitalmente da un tecnico abilitato all'esercizio della professione …”, e in considerazione della richiesta di cui al comma a) dello steso punto, “… con un livello di dettaglio tale da essere immediatamente integrabili nel progetto ed eseguibili.”, si chiede di chiarire se: 1) Un architetto, ancorche' abilitato all'esercizio della professione, possa essere considerato abilitato alla firma di un elaborato di livello esecutivo in materia di impianti elettrici e di impianti termoidraulici o se invece tale competenza non debba essere attribuita in modo esclusivo agli ingegneri iscritti alla Sezione A settore a) e/o settore b) e limitare la competenza di firma degli architetti all'ambito edilizia civile come riportato anche nel R.D. 23.11.1925 n. 2537. Quesito n. 2 In riferimento al punto 16 del disciplinare di gara, comma a), “… con un livello di dettaglio tale da essere immediatamente integrabili nel progetto ed eseguibili.”, si chiede se gli elaborati di gara debbano essere completati da quanto previsto dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 oltre a quanto richiesto nel disciplinare, e cioe' dai seguenti elaborati: d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; In caso affermativo, si chiede se tali elaborati aggiuntivi, per i quali si prevede una notevole corposita' con un numero di pagine sicuramente superiore a quelle consentite dal disciplinare, debbano essere calcolati nell'ambito delle 10 cartelle di cui al comma b) o se possano essere ritenute escluse dal conteggio complessivo delle pagine. Spettabile Operatore Economico, con riferimento al primo quesito si conferma la disposizione di gara. Per quel che riguarda il secondo quesito, si ribadisce che la Busta B – Offerta tecnica deve contenere esclusivamente l'offerta tecnica e gli atti costituenti l'offerta tecnica, nei termini e con i limiti di cui si dà diffusamente conto nel disciplinare di gara. Cordiali saluti, il RUP.  
Quesito
PI164210-19

Risposta
PI164405-19
La nostra impresa e' in possesso di attestazione SOA per le seguenti categorie: OG1 cl. III bis; OG11 cl. I; OS7 cl. I. Volendo prendere parte alla presente procedura di gara si chiede se e' possibile farlo mediante l'istituto dell'avvalimento per la categoria prevalente OS28 prevista nella procedura di gara. Distinti saluti Spettabile Operatore economico, è possibile comprovare il requisito di cui alla categoria prevalente OS28 (Cl. IV - € 1.620.439,96) mediante ricorso all’istituto dell’avvalimento. Resta inteso che dovrà essere prodotta in sede di gara tutta la documentazione di cui si dà diffusamente conto nel disciplinare di gara. Distinti saluti, il RUP.  

Tabella informativa di indicizzazione

Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi
Tipo Contratto Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice Tipo di Amministrazione Provincia Sede di Gara Comune Sede di Gara Indirizzo Sede di Gara Senza Importo Valore Importo a base asta Valore Importo di aggiudicazione Data Pubblicazione Data Scadenza Bando Data Scadenza Pubblicazione Esito Requisiti di Qualificazione Codice CPV Codice SCP URL di pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it Codice CIG
Bando Lavori A.O.U. Ospedali Riuniti FOGGIA - Area Tecnica AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Foggia Foggia Viale Pinto, 1 NO 2.219.555,89 08/07/2019 28/08/2019 7960440AE4
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