Dettaglio

Bando ( PI304949-20 )

Descrizione breve PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER L’A.O.U. CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI E L’OSPEDALE GIOVANNI XXIII. GARA SUDDIVISA IN LOTTI. LOTTO 1 CIG 85072260FC LOTTO 2 CIG 8507243EFF
CIG: 85072260FC
Direzione Proponente A.O.U. Policlinico BARI - Area Gestione Tecnica
Incaricato: Emilia Monaco
Importo Appalto: 31.924.256,25 (Iva Esclusa)
Importo Base Asta: 11.159.093,42 (Iva Esclusa)
Criterio Aggiudicazione: Offerta economica più vantaggiosa
Tipo Appalto: Servizi
Termine Richiesta Quesiti: Data Originale - 04/12/2020   ore   12:00:00 [Ora Italiana]

Data Prorogata - 15/03/2021   ore   12:00:00 [Ora Italiana]
Presentare le offerte entro il Data Originale - 15/12/2020   ore   12:00:00 [Ora Italiana]

Data Prorogata - 30/03/2021   ore   12:00:00 [Ora Italiana]
Data I Seduta Data Originale - 16/12/2020   ore   09:00:00 [Ora Italiana]

Data Prorogata - 31/03/2021   ore   09:00:00 [Ora Italiana]
Documentazione:
Descrizione Allegato
Avvisi di Rettifica:
Descrizione Allegato
Note

Esito e Pubblicazioni

Tipologia Data Pubblicazione Descrizione Allegato
Altro 28/11/2020   ore   10:35 [Ora Italiana] comunicazione di proroga termini
Altro 22/12/2020   ore   09:56 [Ora Italiana] comunicazione proroga termini
Altro 01/03/2021   ore   08:16 [Ora Italiana] Comunicazione
Verbali 31/03/2021   ore   11:06 [Ora Italiana] verbale seduta pubblica del 31.03.2021
Verbali 26/04/2021   ore   11:04 [Ora Italiana] Verbale n. 2 seduta pubblica del 26/04/2021
Verbali 26/04/2021   ore   11:06 [Ora Italiana] Verbale n. 3 seduta pubblica del 26/04/2021
Verbali 26/07/2021   ore   11:55 [Ora Italiana] Verbale n. 4 Seduta pubblica del 26/07/2021
Verbali 02/08/2021   ore   10:35 [Ora Italiana] Verbale n. 4 Seduta pubblica + Riservate rettificato

Avvisi

Data Pubblicazione Descrizione Allegato
01/03/2021   ore   13:54 [Ora Italiana] Spett.li Operatori Economici, ad integrazione della comunicazione allegata, si elencano di seguito gli elaborati di cui "NON TENERE CONTO" nella presente procedura in quanto erroneamente inseriti in data 26.02.2021 e riguardanti altra procedura di gara: 2021-02-26 III PROROGA multiserv_signed.pdf 2021-02-26-Disciplinare di gara_rev01_signed.pdf 2021-02-24-Capitolato Tecnico_CT_rev01.pdf 2021-02-24-Quadro Economico_rev01.pdf
22/04/2021   ore   11:03 [Ora Italiana] Prossima seduta pubblica
16/07/2021   ore   12:27 [Ora Italiana] Prossima seduta pubblica

Chiarimenti

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Protocollo Quesito Risposta Allegato
Quesito
PI067332-21

Risposta
PI069836-21
OGGETTO: Procedura aperta telematica procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa per l’affidamento del servizio di ristorazione ospedaliera a ridotto impatto ambientale per l’A.O.U. consorziale Policlinico di Bari e l’Ospedale Giovanni XXIII gara suddivisa in lotti. LOTTO 1 CIG 85072260FC LOTTO 2 CIG 8507243EFF Spett.le Stazione Appaltante, in virtu' dell’interesse della scrivente societa' alla partecipazione della procedura di gara in oggetto, si ritiene opportuno porre i seguenti chiarimenti: 1. In riferimento alla risposta PI001439-21, e' dunque giusta la nostra interpretazione per cui il riferimento al tonno monoporzione da 80 grammi e' un refuso del Merceologico e che sia dunque preferibile, soprattutto volendo aderire alla logica dei CAM del 10 marzo 2020, l’utilizzo di tonno in confezioni (buste) idonee alla ristorazione collettiva (da chilo o anche di piu')? 2. Sempre rimanendo in tema di monoporzioni, il DM del 10 marzo 2020 ne sconsiglia certamente l’utilizzo, ma solo “ove non altrimenti imposto ex lege o non motivato da esigenze tecniche legate a menu' o a esigenze specifiche”. Crediamo proprio che il DM si riferisca appunto a casi come quello della robiola la quale, per la propria specificita' materiale, e' difficilmente porzionabile. Ecco perche' si chiede di ritenere un refuso il riferimento alla Robiola di Roccaverano (che, lo ricordiamo, da Disciplinare puo' essere venduta solo in formati da 250 a 350 grammi) come unica possibilita' di fornitura del prodotto “robiola” che, altrimenti, non potrebbe trovare posto nei menu. 3. Identico ragionamento a proposito della ricotta, richiesta nei soli formati da 1 kg e da 3 kg ma utilizzabile in questi formati solo per le preparazioni, non certo per i secondi, perche' la sua porzionatura sarebbe alquanto sgradevole alla vista. Si richiama, dunque, anche per la ricotta, l’eccezione prevista dal DM a proposito di “esigenze tecniche legate al menu”. 4. Ci permettiamo di far notare, inoltre, che nella succitata risposta (la PI001439-21) non v’e' riscontro al nostro quesito riguardante la glassatura del pesce (al 4%). È corretto interpretare che, proprio per le motivazioni dalla scrivente addotte in sede di primo quesito, tale limite deve intendersi un refuso o, comunque, un elemento non vincolante per il fornitore, atteso che tale parametro e' solo ed esclusivamente un aspetto che attiene alla produzione e dunque ai costi dell’impresa, non certo alla qualita' del prodotto e/o del servizio? 5. Riteniamo, inoltre, accolta, per mancanza di osservazioni contrarie, la nostra segnalazione riguardante il refuso presente nel Merceologico per cui nella categoria “pesce” sono presenti anche prodotti che pesce non sono (cozze, seppie, vongole, che sono molluschi; gamberetti, che sono crostacei; totani, che sono molluschi cefalopodi). È corretta la nostra supposizione? Distinti saluti In merito ai punti 1, 2 e 3, nel ribadire che l’art. 24 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale recita che “Le derrate alimentari utilizzate per la preparazione dei pasti e le bevande devono essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia, che qui si intendono tutte richiamate, nonché alle caratteristiche indicate nell’Allegato B (Tabelle merceologiche delle derrate alimentari) facente parte del presente documento, eventualmente modificate in accoglimento di quanto proposto dall’OEA in sede di gara.”, si evidenzia che, ferme le richieste minime contenute nelle citate “Tabelle merceologiche”, non è possibile anticipare determinazioni di ‘preferenza’, in quanto afferenti alla sfera di competenza esclusiva della commissione giudicatrice. In merito al punto 4, nell’evidenziare che non esiste al momento una norma che indichi la percentuale massima ammessa di glassatura, si conferma il 4% di glassatura massima, esplicitata nell’Allegato B “Tabelle Merceologiche”. In merito al punto 5 si specifica che a pag. 73 per mero errore materiale è stato indicato ‘pesce’ al posto ‘prodotto ittico’ nel titolo e nel primo e nell’ultimo capoverso del relativo paragrafo. Distinti saluti. Il RUP.  
Quesito
PI066763-21

Risposta
PI069835-21
OGGETTO: Procedura aperta telematica procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa per l’affidamento del servizio di ristorazione ospedaliera a ridotto impatto ambientale per l’A.O.U. consorziale Policlinico di Bari e l’Ospedale Giovanni XXIII gara suddivisa in lotti. LOTTO 1 CIG 85072260FC LOTTO 2 CIG 8507243EFF Spett.le Stazione Appaltante, in virtu' dell’interesse della scrivente societa' alla partecipazione della procedura di gara in oggetto, si ritiene opportuno porre il seguente chiarimento: In riferimento alla risposta al chiarimento PI001425-21 N.5 in cui si specifica che la DIRETTRICE 9.01 non rientra nelle 60 pagine messe a disposizione per la redazione dell’offerta tecnica, si chiede se la stessa e' da considerarsi un allegato a se' stante e dunque senza limiti di pagine ovvero dovra' essere prodotta all’interno delle quindici schede grafiche A3 o 30 schede grafiche A4. Distinti saluti L’allegato di cui alla direttrice 9.01 dell’art. 67 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale dovrà essere prodotto all’interno delle quindici schede grafiche A3 o trenta schede grafiche A4 che il concorrente potrà produrre, in aggiunta alla relazione formata da massimo 60 pagine, per meglio illustrare l’elenco dei prodotti, delle attrezzature e delle soluzioni che saranno impiegate per l’esecuzione delle prestazioni. Distinti saluti, il RUP  
Quesito
PI340195-20

Risposta
PI001439-21
OGGETTO: Procedura aperta telematica procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa per l’affidamento del servizio di ristorazione ospedaliera a ridotto impatto ambientale per l’A.O.U. consorziale Policlinico di Bari e l’Ospedale Giovanni XXIII gara suddivisa in lotti. LOTTO 1 CIG 85072260FC LOTTO 2 CIG 8507243EFF Spett.le Stazione Appaltante, in virtu' dell’interesse della scrivente societa' alla partecipazione della procedura di gara in oggetto, si ritiene opportuno porre i seguenti chiarimenti: 1. Ci permettiamo di far notare che l’Allegato B “Tabelle merceologiche delle derrate alimentari” non sembra coerente con un servizio di ristorazione collettiva moderno. In tale allegato, infatti, e' prescritto l’utilizzo del tonno in scatola esclusivamente da 80 grammi. Due sono gli anacronismi riguardo a tale prescrizione. Il primo e' l’utilizzo della banda stagnata invece della piu' moderna (e sicura dal punto di vista alimentare) busta, ormai diffusamente utilizzata nella ristorazione collettiva. Il secondo afferisce ad un piano meramente pratico (ma anche di sicurezza): aprire decine e decine di scatolette da 80 grammi (invece delle buste da chilo o da due chili) comporterebbe un impiego di tempo maggiore del dovuto e, nello stesso tempo, un rischio per chi, magari di fretta, deve aprire e svuotare cosi' tante scatolette taglienti. Cio' detto, si chiede di rettificare il merceologico o di confermare che nel corso del servizio potra' essere usato anche il tonno in busta. 2. Altro aspetto problematico dell’Allegato B riguarda la Robiola di Roccaverano. Premesso che tale prodotto non e' certo una tipicita' pugliese, vi e' comunque una impossibilita' pratica nell’utilizzo di questo formaggio. Come noto, infatti, la Robiola di Roccaverano, da Disciplinare di prodotto, puo' essere venduta solo nei formati da 250 e 350 grammi. Trattandosi di un formaggio particolarmente molle, la sua porzionatura sarebbe pressoche' impossibile perche' si sfalderebbe in maniera imbarazzante ed arriverebbe al paziente come una poltiglia inguardabile. Si chiede dunque di rettificare il merceologico o di confermare che nel corso del servizio potra' essere usata la robiola monoporzione da 60 grammi o da 100 grammi. 3. Analoga problematica riguarda la ricotta di vacca, richiesta solo nei formati da 1 kg e da 3 kg. Questi formati vanno bene per le preparazioni ma, per farne un uso esclusivo come secondo, si chiede di rettificare il merceologico o di confermare che nel corso del servizio potra' essere usata anche la ricotta vaccina monoporzione. 4. Ultimo aspetto di criticita' riguarda il pesce. Per quello surgelato si richiede una glassatura massima del 4%. Atteso che la maggiore o minore quantita' di glassatura e' un aspetto che incide solo sugli acquisti e sulla produzione, e non gia' sul risultato finale (se l’utente ha diritto a 100 grammi di pesce, 100 grammi avra', a prescindere dal prodotto acquistato dall’azienda di ristorazione), si chiede di rettificare il merceologico o di confermare che nel corso del servizio potra' essere usata pesce surgelato con glassatura fino al 30%, cosi' da garantire la piu' ampia gamma di prodotti possibile. 5. Vorremmo infine far notare il refuso, sempre all’interno dell’Allegato B, a proposito del pesce, categoria merceologica in cui si comprende erroneamente anche cozze (molluschi), gamberetti (crostacei), seppie (molluschi), totani (molluschi cefalopodi) e vongole (molluschi) che, appunto, non possono definirsi pesci e come tali non devono seguire le prescrizioni CAM previste per il pesce. 6. In riferimento alla direttrice 2.10 del Capitolato Speciale descrittivo e relazionale, per evitare di incorrere in ripetizioni nella redazione dell’offerta tecnica, si chiede di specificare a quali criteri obbligatori/premianti dei Criteri Ambientali Minimi si fa riferimento, atteso che gli stessi dovranno essere gia' descritti in altre direttrici (es. 1.01, 2.09, 3.05, 3.06, 4.034.05, 6.02). Pertanto, e' corretto intendere che per rispondere a tale criterio e' sufficiente una dichiarazione di impegno? Distinti saluti L’Offerente ha facoltà di apportare migliorie alle caratteristiche riportate nell’Allegato B, come esplicitato all’art. 24 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale: “Le derrate alimentari utilizzate per la preparazione dei pasti e le bevande devono essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia, che qui si intendono tutte richiamate, nonché alle caratteristiche indicate nell’Allegato B (Tabelle merceologiche delle derrate alimentari) facente parte del presente documento, eventualmente modificate in accoglimento di quanto proposto dall’OEA in sede di gara.” A riguardo dell’utilizzo di monoporzioni si richiama il contenuto dei CAM (sub. E), lett. a, punto 5) dell’allegato 1 al citato D.M. 10/03/2020: “Non devono inoltre essere utilizzate le confezioni monodose (per zucchero, maionese, ketchup, senape, olio e salse da condimento, etc.) e le monoporzioni ove non altrimenti imposto ex lege oppure non motivato da esigenze tecniche legate a menù o a esigenze specifiche (per celiaci, etc.).” Per quanto attiene la conformità ai CAM, come detto all’art. 67 al punto 2.10, l’Offerente dovrà descrivere tutti gli impegni, le misure gestionali e i mezzi di prova documentali con i quali assicurerà l’affidabilità nel garantire la qualità del servizio e la conformità ai CAM. Distinti saluti. Il RUP.  
Quesito
PI336987-20

Risposta
PI001433-21
Spett.le Azienda Ospedaliero – Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e Ospedale Giovanni XXIII OGGETTO: Procedura aperta telematica procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa per l’affidamento del servizio di ristorazione ospedaliera a ridotto impatto ambientale per l’A.O.U. consorziale Policlinico di Bari e l’Ospedale Giovanni XXIII gara suddivisa in lotti. LOTTO 1 CIG 85072260FC LOTTO 2 CIG 8507243EFF Spett.le Stazione Appaltante, in virtu' dell’interesse della scrivente societa' alla partecipazione della procedura di gara in oggetto, si ritiene opportuno porre i seguenti chiarimenti: 13- Inoltre, sempre in ragione dell’espresso rinvio alle Linee Guida ANAC n^13 operato dagli atti della gara in oggetto, ed ulteriormente premesso che: La scrivente rammenta che le Linee Guida ANAC n^13 sono state sottoposte a parere preventivo dal Consiglio di Stato, come emesso all’esito di Adunanza della Commissione Speciale del 26 ottobre 2018, la quale ha postulato che: il contratto collettivo rappresenta un assetto complessivo dei rapporti di lavoro che le parti, ovvero i sindacati e le associazioni datoriali, hanno ritenuto conforme ai rispettivi interessi, e come tale, dal punto di vista del datore di lavoro, esso e' parte dell’organizzazione di impresa da lui prescelta. Si tratta appunto di un assetto complessivo, le cui parti sono interdipendenti, e pertanto un intervento autoritativo esterno su una sola di queste parti, in ipotesi l’inserzione di una clausola sociale imposta da un bando di gara, puo' portare alla disdetta dell’intero contratto, con effetti contrari a quelli di protezione sociale che la clausola vorrebbe raggiungere. Ne deriva inevitabilmente che ove la successione tra imprese, a fini sociali, sia gia' prevista dai CCNL cui aderiscono le imprese del settore, non vi sara' spazio alcuno per la clausola sociale inserita nel bando. Ne consegue che la clausola sociale inserita in un bando di gara per iniziativa della stazione appaltante puo' essere efficace, nel suo assetto concreto, solo in via suppletiva, ovvero nel caso in cui l’imprenditore offerente non abbia sottoscritto alcun contratto collettivo, ovvero sia parte di un contratto collettivo che delle clausole sociali si disinteressa. Nel caso in oggetto, in ragione della pertinenza rispetto all’oggetto prevalente dell’affidamento, la scrivente rileva che i possibili CCNL “applicabili” (tra quelli di cui all’art. 51 D.Lgs. 81/2015) sarebbero, alternativamente: Quello per I DIPENDENTI DA AZIENDE DEI SETTORI PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTIVA E COMMERCIALE E TURISMO stipulato il 08/02/2018 tra le Associazioni Datoriali FIPE, ANGEM, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, AGCI – SERVIZI e le Organizzazioni Sindacali Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs UIL; Quello per IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI SERVIZI INTEGRATI / MULTISERVIZI stipulato il 31/05/2011 tra le Associazioni Datoriali FIS-Federazione imprese di servizi, LegacoopServizi, Federlavoro e servizi, Confcooperative, Unionservizi, CONFAPI, AGCI Servizi e le Organizzazioni Sindacali FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTRASPORTI UIL; Quello per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo stipulato il 21/05/2019 tra le Associazioni Datoriali AGCI SOLIDARIETA’, CONFCOOPERATIVE SOLIDARIETA’, LEGACOOPSOCIALI e le Organizzazioni Sindacali FP CGIL, FPS CISL, FISASCAT CISL, UIL FPL, UILTUCS. Ciascuno dei tre sopra citati contratti collettivi gia' regolamenta “in proprio” la clausola sociale, con le seguenti modalita' di cui l’operatore economico subentrante dovra' pertanto tener conto (ai sensi dell’art. 50 D.Lgs. 50/2016) a seconda del CCNL dallo stesso applicato: Per gli operatori economici che applicano il CCNL “Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Turismo”, il rispettivo “protocollo appalti” prevede che a. art. 226: La gestione subentrante assumera' tutto il personale addetto, in quanto regolarmente iscritto da almeno sei mesi al LUL (Libro Unico del Lavoro), riferito all’unita' produttiva interessata, con facolta' di esclusione del personale che svolge funzioni di direzione esecutiva, di coordinamento e controllo dell’impianto nonche' dei lavoratori di concetto e/o degli specializzati provetti con responsabilita' di coordinamento tecnico funzionale nei confronti dei lavoratori; b. art. 227: nei seguenti casi connessi a particolari situazioni dell'utenza che diano adito a ripercussioni sul dato occupazionale dell'impianto, inteso nelle sue componenti quantitative e qualitative: a) mutamenti nell'organizzazione e nelle modalita' del servizio; b) mutamenti nelle tecnologie produttive; c) mutamenti nelle clausole contenute nei capitolati d'appalto; d) riduzione del numero di pasti/giorno conseguente ad un calo dell’occupazione del soggetto appaltante. nella ricerca di soluzioni coinvolgenti il personale addetto all'impianto, oltre alla possibilita' di assunzione in altre unita' produttive dell'azienda subentrante non si esclude la possibilita' di instaurare diverse condizioni contrattuali, nonche' il ricorso - ove sussistano le specifiche condizioni di legge - agli ammortizzatori sociali; c. art. 230: Ai lavoratori neo assunti di cui sopra saranno corrisposte, come trattamento di miglior favore, condizioni retributive, eventualmente riproporzionate ai sensi dell'articolo 227, pari a quelle gia' percepite da ogni singolo lavoratore, opportunamente e legalmente documentate derivanti solo ed unicamente dall'applicazione del CCNL, ivi compresi gli eventuali scatti di anzianita' maturati e gli eventuali trattamenti integrativi salariali comunque denominati, pattuiti ed erogati in data anteriore di almeno sei mesi alla data di cambiamento di gestione in conformita' di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro Per gli operatori economici che applicano il CCNL “Servizi Integrati/Multiservizi”, il rispettivo art. 4 “CESSAZIONE DI APPALTO” prevede che: d. lett.a): in caso di cessazione di appalto a parita' di termini, modalita' e prestazioni contrattuali l’impresa subentrante si impegna a garantire l’assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull’appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi; e. lett. b): in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalita' e prestazioni contrattuali, l’impresa subentrante - ancorche' sia la stessa che gia' gestiva il servizio - sara' convocata presso l’Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione Provinciale del Lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell’appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilita' da posto di lavoro a posto di lavoro nell’ambito dell’attivita' dell’impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilita' delle giornate lavorative, mobilita'; Per gli operatori economici che applicano il CCNL “Cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo”, il rispettivo art. 37 “Cambi di Gestione” prevede che: f. lett.b): l’azienda subentrante, nel caso in cui siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti nel capitolato d’appalto o convenzione o accreditamento, assumera', nei modi e condizioni previste dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell’impresa cessante, il personale addetto all’appalto o convenzione stessi, salvo quanto previsto al successivo punto d), garantendo il mantenimento della retribuzione da contratto nazionale in essere (retribuzione contrattuale), ivi compresi gli scatti di anzianita' maturati; g. lett. d): in caso di modifiche o mutamenti significativi nell’organizzazione e nelle modalita' del servizio da parte del committente e/o tecnologie produttive con eventuali ripercussioni sul dato occupazionale e sul mantenimento delle condizioni di lavoro, l’azienda fornira' opportune informazioni alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL. Le parti si attiveranno per individuare le possibilita' di assorbire il personale dell’azienda eccedente in altri servizi, anche con orari diversi e in mansioni equivalenti. Tutti i tre CCNL sopra richiamati, applicabili all’appalto de quo in ragione dell’oggetto prevalente dell’affidamento, dispongono nei confronti della Gestione subentrante (ovvero dell’operatore economico che applichi tali CCNL) l’obbligo pieno e incondizionato alla riassunzione alle medesime condizioni in essere di tutti i lavoratori gia' stabilmente occupati nel medesimo appalto alle dipendenze dell’operatore economico uscente, salvo che il nuovo appalto non comporti una necessita' di “riorganizzazione” (ovvero un minor fabbisogno di manodopera) per effetto di modifiche in senso “riduttivo” previste dal nuovo contratto di appalto, rispetto al precedente. Vieppiu', l’art. 30 della Legge Regionale Puglia n^4/2010 (che recepisce e corregge le eccezioni di incostituzionalita' sollevate in ordine alla precedente stesura ex art.25 L.R. 25/2007) dispone che: 1. Fatte salve le previsioni della contrattazione collettiva, ove piu' favorevoli, la Regione, gli enti, le aziende e le societa' strumentali della Regione Puglia devono prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e, in ogni caso, nelle condizioni di contratto per l’affidamento di servizi l’assunzione a tempo indeterminato del personale gia' utilizzato dalla precedente impresa o societa' affidataria dell’appalto nonche' la garanzia delle condizioni economiche e contrattuali gia' in essere, ove piu' favorevoli. 2. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano in misura proporzionale alla quantita' di servizi appaltati. Sul punto si rileva, attraverso la Relazione Tecnica (cfr. art. 5) facente parti degli atti della gara in oggetto, che Il corrispettivo dell’appalto posto a base di appalto e` stato valutato sulla base di una ipotesi di volume di attivita', elaborata a partire dai dati storici disponibili: in particolare, applicando i costi elementari di cui al par. 4 alle quantita' medie stimate in base ai dati storici per le diverse tipologie di servizio (servizio di ristorazione per degenti, servizio di ristorazione per accompagnatori, servizio di ristorazione per pazienti in regime di day hospital e fornitura di generi alimentari extra), si ottiene il costo stimato annuo del servizio (tabelle 3.7 e 3.8). Ulteriormente, nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale si precisa che (cfr. art. 5 “dimensionamento del servizio”) La stima del volume di attivita' per il dimensionamento del servizio posto a base di gara e' stata valutata sulla base dei dati storici, per gli anni 2018 e 2019 e, come previsto nel Disciplinare di Gara, la Stazione appaltante avra' facolta': - di estendere le prestazioni oggetto del LOTTO n.1 (alle medesime condizioni e prezzi unitari di aggiudicazione del servizio) fino a concorrenza del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del contratto riferito alla durata del medesimo (OPZIONE n.3); - di estendere le prestazioni oggetto del LOTTO n.2 (alle medesime condizioni e prezzi unitari di aggiudicazione del servizio) fino a concorrenza del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del contratto riferito alla durata del medesimo (OPZIONE n.4); Del che, per entrambi i Lotti oggetto di gara il valore stimato dell’appalto (cfr. punto 4.3 Disciplinare di gara) e' comprensivo di un possibile incremento prestazioni contrattuali fino a concorrenza del 30% dell’importo complessivo del contratto riferito alla durata del medesimo. Ne consegue che la procedura di gara in oggetto prevede prestazioni contrattuali (in termini di numero di pasti/giorno) pari a quelle dell’appalto uscente, se non addirittura un possibile incremento della quantita' di servizi appaltati nel limite del 30% dell’importo complessivo del contratto (il cui valore e' commisurato al “dato storico” delle giornate alimentari mediamente somministrate negli anni 2018 e 2019), escludendosi pertanto l’ipotesi di applicabilita' dell’art. 227 CCNL “Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Turismo”, della lettera b) dell’art. 4 CCNL “Servizi Integrati/Multiservizi”, o della lettera d) dell’art. 36 CCNL “Cooperative Sociali”, con l’effetto che gli operatori economici che intendano concorrere, e che applichino uno dei tre CCNL cc.dd. “leader” richiamati, risulteranno obbligati ad applicare la clausola sociale garantendo l’assunzione a tempo indeterminato di tutto il personale gia' utilizzato dalla precedente impresa o societa' affidataria dell’appalto, con garanzia delle condizioni economiche e contrattuali gia' in essere, ovvero cosi' come prevista dalla piu' favorevoli previsione della contrattazione collettiva applicata nel rispetto dell’art.50 D.Lgs. 50/2016, dell’art. 4 delle Linee Guida ANAC n^13, e dell’art. 30 della L.R. Puglia n^4/2010. Rammentiamo in questo senso che e' lo stesso Consiglio di Stato, con l’adunanza della Commissione Speciale del 26 ottobre 2018, a chiarire che se e' vero che la clausola sociale e' legittima nella misura in cui non implichi un indiscriminato e generalizzato dovere di assumere tutto il personale dell’impresa uscente ma permetta invece una ponderazione tra la necessita' di personale per l’esecuzione del nuovo contratto e la liberta' di scelta organizzativa e imprenditoriale del nuovo appaltatore, di contro rientra nelle prerogative dell’imprenditore la scelta del contratto collettivo da applicare, fatta in ogni caso salva la coerenza con l’oggetto dell’attivita' affidata dalla stazione appaltante. In questo senso, afferma la Commissione, il rapporto fra la disciplina della clausola sociale in esame e clausole di analogo contenuto che possono essere contenute nei contratti collettivi va affrontato tenendo presente il principio piu' volte ricordato, per cui la clausola in questione va applicata nel rispetto del tipo di organizzazione aziendale prescelto dall’imprenditore subentrante. Richiamando quanto si e' gia' detto sopra, infatti, il contratto collettivo che un imprenditore abbia eventualmente sottoscritto rappresenta senz’altro un aspetto, certo non secondario, della sua organizzazione aziendale, dato che esso contiene le condizioni alle quali egli ha scelto di impiegare il personale alle sue dipendenze, e per inciso, di sopportare i relativi costi. Cio' posto, sempre ad avviso della Commissione, la clausola sociale inserita in un bando di gara per iniziativa della stazione appaltante puo' essere efficace, nel suo assetto concreto, solo in via suppletiva, ovvero nel caso in cui l’imprenditore offerente non abbia sottoscritto alcun contratto collettivo, ovvero sia parte di un contratto collettivo che delle clausole sociali si disinteressa. Viceversa, nel caso in cui l’interessato abbia sottoscritto un contratto collettivo che in materia dispone, i contenuti della clausola sociale che egli dovra' osservare saranno quelli previsti dal contratto collettivo stesso. Tale soluzione, si noti, non contrasta con il disposto dell’art. 30 comma 4 del Codice dei contratti, secondo cui “Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni e' applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attivita' oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”. La norma, come ritenuto anche in giurisprudenza (sul punto C.d.S. sez. III 12 marzo 2018 n.1574: La ratio di detta disposizione – che, inserita tra le norme di principio, assume un’importanza ancora piu' evidente – e' garantire, con la generalizzata applicazione dei contratti collettivi, che il personale impiegato sia adeguatamente tutelato e percepisca una retribuzione proporzionata rispetto all’attivita' in concreto svolta) rappresenta un minimo di tutela che ai lavoratori va comunque garantito e quindi fa salva la scelta da parte dell’imprenditore di un contratto diverso. Tutto cio' premesso, e tenuto conto che Il concorrente dovra' altresi' allegare all’offerta un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalita' di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa (ed oggetto di valutazione tecnica in ordine al sub-criterio B.2) si chiede ulteriormente alla Stazione Appaltante di chiarire: se l’affidamento per cui e' gara prevede effettivamente una quantita' di servizi appaltati inferiore, pari, o superiore a quelli che caratterizzano l’appalto uscente; se nell’ambito della gara in oggetto, in quanto L’A.O.U. CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI e' azienda strumentale della Regione Puglia, si dovra' tener conto (proporzionalmente alla quantita' di servizi appaltati) delle disposizioni di cui all’art.30 della Legge Regionale Puglia n^4/2010; se, ai sensi dell’art. 4 delle Linee Guida ANAC n^13 recanti “la disciplina delle clausole sociali” approvate dal Consiglio dell’Autorita' con delibera n.114 del 13.2.2019 (e del parere del Consiglio di Stato del 21 novembre 2018, ed esse preventivo), nel caso in cui l’operatore economico concorrente applica un contratto collettivo che gia' dispone in materia, i contenuti della clausola sociale che egli dovra' osservare (anche ai fini della elaborazione del c.d. Progetto di Assorbimento) dovranno essere quelli (ove piu' favorevoli) previsti dal contratto collettivo stesso, e non quelli della clausola sociale cosi' come formulata dall’art. 24 del Disciplinare di Gara. Cordiali saluti 1) La stima del volume di attività per il dimensionamento del servizio posto a base di gara è stata valutata sulla base dei dati storici, per gli anni 2018 e 2019. Così come già diffusamente illustrato nei documenti di gara, si ribadisce che: - si tratta di quantità puramente indicative e non impegnative per l’Azienda; conseguentemente le quantità potranno essere diverse da quelle esposte, in relazione alla effettiva presenza degli utenti; - non costituiscono, per il Fornitore, un minimo contrattuale garantito, in quanto l'Azienda non si impegna a produrre un quantitativo minimo garantito per tale prestazione di servizio; - è tassativamente esclusa l’imposizione da parte del Fornitore di importi minimi fatturabili. 2) L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari appartiene alle aziende/enti del SSR della Puglia. 3) Si specifica che, in adesione al pacifico e costante orientamento giurisprudenziale maggioritario: - la clausola sociale non determina un obbligo generalizzato di riassorbimento del personale del pregresso affidatario. L’applicazione della clausola sociale, quindi, non comporta, da parte dell’appaltatore subentrante, l’obbligo di assorbimento di tutto il personale utilizzato dall'impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato - a pena di illegittimità - con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario; - l’applicazione di un determinato contratto collettivo non può essere imposta dalla lex specialis alle imprese concorrenti quale requisito di partecipazione né la mancata applicazione di questo può essere a priori sanzionata dalla stazione appaltante con l'esclusione, sicché deve negarsi in radice che l'applicazione di un determinato contratto collettivo anziché di un altro possa determinare, in sé, l'inammissibilità dell'offerta. Da ultimo, si specifica che il concorrente dovrà allegare all’offerta un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa, che sarà oggetto di valutazione così come previsto al criterio B.2 “SISTEMA ORGANIZZATIVO AZIENDALE”. Distinti saluti. Il RUP.  
Quesito
PI336983-20

Risposta
PI001430-21
OGGETTO: Procedura aperta telematica procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa per l’affidamento del servizio di ristorazione ospedaliera a ridotto impatto ambientale per l’A.O.U. consorziale Policlinico di Bari e l’Ospedale Giovanni XXIII gara suddivisa in lotti. LOTTO 1 CIG 85072260FC LOTTO 2 CIG 8507243EFF Spett.le Stazione Appaltante, in virtu' dell’interesse della scrivente societa' alla partecipazione della procedura di gara in oggetto, si ritiene opportuno porre i seguenti chiarimenti: 7- All’art.6, “Attivita' costituenti il servizio”, del Capitolato speciale, al capoverso 2) si enuncia: risorse (tecniche e organizzative) necessarie per il trattamento dei pasti, che permettano la migliore conservazione delle qualita' dei medesimi per consentirne la veicolazione fino al punto di consumo. La scelta delle modalita' con cui avverra' tale trattamento non costituisce vincolo per la stazione appaltante, che accettera' di valutare qualsiasi proposta gli offerenti ritengano di fare, nel rispetto delle aspettative di qualita' del servizio. Nell’art.7, Modalita' di erogazione del servizio”, al quinto capoverso si ribadisce che: In particolare esistono diverse modalita' di preparazione e di distribuzione dei pasti, ognuna delle quali richiede specifiche procedure al fine di ottenere una ristorazione ottimale; esse devono essere prescelte in base alle caratteristiche della struttura ospedaliera o extraospedaliera e alla tipologia di risorse a disposizione e ancora, sempre nello stesso articolo al VI capoverso si riporta: La Committente valutera' i progetti pervenuti, nei quali la concorrente potra' esprimere la propria offerta tecnica riferendosi al metodo ritenuto piu' efficace per raggiungere elevati standard di qualita', ma nel rispetto delle prescrizioni generali e dei livelli di servizio, della organizzazione, delle qualita' alberghiere, delle qualita' organolettiche e nutrizionali, ecc., indicati nel seguito. In discordanza con quanto sopra riportato, invece, all’art. 22, “Modalita' di confezionamento vassoi personalizzati”, del Capitolato speciale, si stabilisce quanto segue: Il vassoio personalizzato, viene confezionato su apposita linea di porzionamento allestita nei locali dell’OEA. Nessuna rimanipolazione o completamento del vassoio dovra' essere effettuata in corsia. Pertanto, se non dovesse trattarsi di un refuso, si chiede a codesta Spett.le Stazione Appaltante come le due affermazioni possano coniugarsi fra loro e quindi come la proposta dell’OEA. possa essere redatta in totale autonomia e secondo “il metodo ritenuto piu' efficace per raggiungere elevati standard di qualita'”. Affermare che il vassoio personalizzato dovra' essere confezionato su apposita linea di porzionamento allestita nei locali dell’OEA e' gia' di per se' una scelta ben specifica e vincolante che costringe l’offerente a perseguire un’unica direzione per la scelta del sistema produttivo. 8- All’art.6 “Attivita' costituenti il servizio”, secondo paragrafo, punto 5) e' indicato quanto segue: “Trasporto delle colazioni, pranzi e cene presso tutti i luoghi deputati al consumo, con l’utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale conformi ai requisiti minimi previsti nei CAM (sub. E), lett. b, punto 3) dell’allegato 1 al citato D.M. 10/03/2020)…” e all’art. 13 “Piano dei trasporti” si riporta: L’OEA deve utilizzare mezzi di trasporto a basso impatto ambientale per il trasporto merci, quali: - Mezzi di trasporto su ferro - Veicoli, almeno euro 4 - Veicoli elettrici - Vetture ibride. Pertanto, in ragione di quanto affermato in merito ai mezzi di trasporto, e' corretto intendere che gli stessi debbano avere una classe ambientale almeno euro 4 ed avere opzioni di scelta fra mezzi alimentati a gpl, a metano, a benzina e a diesel, oltre che elettrici per i quali non vi e' classe ambientale? 9- In riferimento alla risposta PI318008-20 pubblicata dalla Stazione Appaltante, in cui si afferma: “che non vi sono pertanto locali e/o impianti e/o attrezzature che saranno concessi in uso all’aggiudicatario”, si chiede a codesta Spett.le Stazione Appaltante se altresi' sono escluse anche l’utilizzo delle cucinette di reparto. Qualora la risposta fosse affermativa si chiede di specificare a quali locali fa riferimento quando riporta, a pag. 14 dell’art. 7 del Capitolato Speciale relativamente al sistema cook&chill, la seguente affermazione: “Data l’importanza di una corretta preparazione, conservazione, trasporto, distribuzione e rinvenimento in reparto al fine di mantenere le qualita' organolettiche ed evitare proliferazioni batteriche, si sottolinea l’importanza delle attrezzature e della preparazione specifica del personale addetto”. 10- In considerazione gia' dell’oggetto dell’appalto, nonche' della spiccata sensibilita' della Stazione Appaltante sul tema della riduzione dell’impatto ambientale, si chiede alla stessa se per la preparazione delle colazioni si possano utilizzare le cucinette di reparto al fine di ridurre l’inquinamento prodotto dal trasporto su strada dei liquidi caldi per le colazioni, oltre che per migliorare le qualita' organolettiche delle stesse. 11- Sempre in riferimento alla risposta PI318008-20 pubblicata dalla Stazione Appaltante, in cui si afferma: “che non vi sono pertanto locali e/o impianti e/o attrezzature che saranno concessi in uso all’aggiudicatario”, si chiede di specificare a quali locali fa riferimento quando richiede, nella direttrice 3.09, di: “Formulare un progetto che permetta di offrire un pasto consumato con piu' calma, riempiendo in modo piacevole i lunghi tempi che un malato ha in ospedale, dandogli la possibilita', almeno per chi non e' costretto a letto anche di condividere il pasto con altre persone in modo conviviale, in luoghi piu' confortevoli. ”. 12- In virtu' dell’interesse della scrivente societa' a concorrere alla procedura in oggetto mediante formulazione di un offerta seria ed attendibile, si chiedono i seguenti chiarimenti in ordine all’applicazione della c.d. “clausola sociale” cosi' come prevista dall’art. 24 del Disciplinare di Gara. Premesso che: L’art. 24 del Disciplinare riporta testualmente quanto segue: Al fine di promuovere la stabilita' occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto e' tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale gia' operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. A tal fine, l’elenco del personale attualmente impiegato e' riportato nell’allegato E al Capitolato Speciale d’Appalto. Si specifica che l’applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l’organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale e' imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l’organizzazione definita dal nuovo assuntore (cfr. ANAC, Linee Guida n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”, approvate dal Consiglio dell’Autorita' con delibera n. 114 del 13.2.2019). Alla luce dell’espresso rimando alle Linee Guida ANAC n^13, se e' vero che le stesse hanno carattere meramente regolatorio (nel senso che e' facolta' discrezionale della Stazione Appaltante applicarle, ovvero discostarvisi con adeguata motivazione), di contro e' vero che una volta che la Stazione Appaltante le abbia recepite nella formazione di bandi, avvisi e inviti, le suddette Linee Guida diventano parte integrante della lex specialis di gara. In questo senso, la scrivente rammenta come le Linee Guida ANAC n^13 al punto 4. “Il rapporto con i contratti collettivi” stabiliscono quanto segue: Le stazioni appaltanti indicano nella documentazione di gara il contratto collettivo applicabile in ragione della pertinenza rispetto all’oggetto prevalente dell’affidamento, tenuto conto del richiamo espresso, disposto dall’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici, all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonche' di quanto stabilito dall’articolo 30, comma 4, del Codice dei contratti pubblici. L’operatore economico subentrante applica le disposizioni sulla clausola sociale recate dal contratto collettivo indicato dalla stazione appaltante. È comunque fatta salva l’applicazione, ove piu' favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall’operatore economico. Tuttavia, nella fattispecie gli atti di gara indicano (cfr. Allegato E) il CCNL gia' applicato al personale attualmente impiegato nell’appalto, ma non vi e' alcuna indicazione da parte della Stazione Appaltante del CCNL che l’operatore economico dovra' applicare, tra quelli stipulati da associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ex art. 51 D.Lgs. 81/2015, ai sensi degli artt. 30 e 50 D.Lgs. 50/2016 (fatta salva l’applicazione, ove piu' favorevole, della clausola sociale previsa da diverso CCNL prescelto dall’operatore economico). Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante, tenuto conto del richiamo espresso disposto dall’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici, all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, nonche' di quanto stabilito dall’articolo 30, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, di indicare qual e' il contratto collettivo applicabile di cui gli operatori economici concorrenti dovranno tener conto in ragione della pertinenza rispetto all’oggetto prevalente dell’affidamento (si rammenta che l’oggetto dell’appalto, come indicato al punto 3 del Disciplinare di Gara, e' rappresentato da Servizi di ristorazione ospedaliera). Cordiali Saluti 7 – L’Offerente ha facoltà di scelta sulla modalità di preparazione dei pasti, in armonia con le caratteristiche delle strutture da servire e con la modalità di distribuzione del pasto scelta dall’Azienda, con vassoio personalizzato distribuito al letto del paziente, come diffusamente detto nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e ben esplicitato al quarto capoverso dell’art. 7 del citato Capitolato: “Il sistema di produzione dei pasti dovrà essere quello più adeguato alle strutture da servire ed ai percorsi da effettuare, nonché alle modalità di distribuzione di cui al successivo Titolo V.” 8 – Si, l’art. 13 del capitolato Speciale descrittivo e Prestazionale individua le caratteristiche minime dei mezzi che possono essere impiegati dall’Offerente. 9 – Non essendo disponibili “cucinette di reparto”, la frase relativa al “rinvenimento in reparto” è da intendersi quale mero refuso materiale. 10 – Non essendo disponibili “cucinette di reparto”, la risposta è negativa. 11 – Non si fa riferimento ad alcun locale concesso in uso dall’aggiudicatario. 12.- Come noto, l’applicazione di un determinato contratto collettivo non può essere imposta dalla lex specialis alle imprese concorrenti quale requisito di partecipazione, né la mancata applicazione di questo può essere a priori sanzionata dalla stazione appaltante con l'esclusione, sicché deve negarsi in radice che l'applicazione di un determinato contratto collettivo anziché di un altro possa determinare, in sé, l'inammissibilità dell'offerta (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, n. 4515 del 13/07/2020; id., V, 28 maggio 2019 n. 3487; id., III, 2 marzo 2017, n. 975; id., 9 dicembre 2015, n. 5597). Ciò posto, spetterà all’operatore economico concorrente, in fase di eventuale verifica dell’anomalia dell’offerta ovvero, laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità, prima dell’aggiudicazione ed in seno alle verifiche di cui all’art. 95, comma 10, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50 del 2016, dimostrare la coerenza del contratto di lavoro con l’oggetto dell’appalto, anche in adesione agli artt. 30, comma 4, e 50 del summenzionato Codice dei contratti pubblici. Distinti saluti, il RUP. Distinti saluti. Il RUP.  
Quesito
PI336980-20

Risposta
PI001425-21
Spett.le Azienda Ospedaliero – Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e Ospedale Giovanni XXIII OGGETTO: Procedura aperta telematica procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa per l’affidamento del servizio di ristorazione ospedaliera a ridotto impatto ambientale per l’A.O.U. consorziale Policlinico di Bari e l’Ospedale Giovanni XXIII gara suddivisa in lotti. LOTTO 1 CIG 85072260FC LOTTO 2 CIG 8507243EFF Spett.le Stazione Appaltante, in virtu' dell’interesse della scrivente societa' alla partecipazione della procedura di gara in oggetto, si ritiene opportuno porre i seguenti chiarimenti: 1- In riferimento alle direttrici indicate nel Capitolato Speciale Descrittivo e Relazionale, art. 67, si chiede di chiarire a quale criterio premiante, riportato nel Disciplinare di Gara art. 18.1, fanno riferimento i punti 2.05 e 2.06. 2- Al fine di una corretta formulazione dell’offerta tecnica e dell’attribuzione dei punteggi, si chiede di specificare in quale criterio premiante devono essere presentate le qualita' delle stoviglie e dei vassoi, atteso che nel Capitolato Speciale Descrittivo e Relazionale, art. 67, tale descrizione si riferisce sia al punto 3.09 collegato al criterio premiante C.4 “STRATEGIE DI COMUNICAZIONE E CONTROLLI DI QUALITA’” , che a quanto richiesto al criterio premiante A.3 “MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO E IMPATTI DELLA LOGISTICA” del Disciplinare di Gara art. 18.1. 3- In riferimento alle direttrici indicate all’art.67 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, si chiede di specificare per ognuna di esse il punteggio attribuito per il raggiungimento dei 70 punti pervisti per l’Offerta Tecnica complessiva. 4- Si chiede di chiarire quanto segue: - Il criterio premiante C.1 “Organizzazione del servizio” prevede che si relazioni in merito al piano di pulizia e sanificazione, nonche' derattizzazione, disinfestazione e disinfezione, secondo quanto previsto dalle direttrici 4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.06 di cui all’art.67 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale; - Il criterio premiante C.4 “Strategie di comunicazione e controlli di qualita'” prevede altresi' che si relazioni in merito al piano di pulizia e sanificazione, nonche' derattizzazione, disinfestazione secondo quanto previsto dalla direttrice 6.01 di cui all’art.67 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale; Ai fini dell’attribuzione del punteggi e per non incorrere in ripetizioni, a quale dei due criteri premianti e relative direttrici sopraccitati e' necessario far riferimento per la redazione dei piani di pulizia e sanificazione, derattizzazione e disinfestazione? 5- All’art.67 del Capitolato Speciale vengono descritte le direttrici per la formulazione della Relazione Tecnica, specificatamente a quella riferita al punto 9.01, si fa menzione ad un elaborato illustrante le proposte migliorative che l’impresa intende apportare al servizio sulla base di innovazioni tecnologiche e di processo, finalizzate al miglioramento qualitativo del servizio ed al contenimento dei costi che sara' presentato come allegato. In ragione di quanto esposto, si chiede di confermare se e' corretto intendere che tale elaborato debba considerarsi un allegato alla Relazione Tecnica e non parte integrante della stessa e per cui non concorre alla definizione delle sessanta pagine previste come limite massimo per la formulazione dell’offerta. 6- In ragione di una corretta predisposizione della Relazione tecnica si chiede di meglio indicare come la stessa dovra' essere strutturata, considerando che all’art. 16 del Disciplinare di gara, al VI capoverso, si specifica che la stessa dovra' essere formata da massimo sessanta pagine ed organizzata secondo i sub criteri individuati, mentre, sempre nello stesso articolo, nel primo periodo del capitolo intitolato “Ulteriori indicazioni” si specifica che le relazioni e gli elaborati dovranno essere organizzati, …, utilizzando un fascicolo per ciascuna delle direttrici di cui all’art.67 del Capitolato speciale. Se la risposta e' cumulativa di entrambe le soluzioni, quindi una suddivisione, attraverso l’utilizzo di fascicoli, sia in sub criteri che con una sotto suddivisione nelle relative direttrici, si chiede come poter organizzare ogni criterio qualora risultasse composto da una mezza pagina anziche' da una intera proprio in virtu' dell’esiguo limite di pagine e quindi dalla necessita' di non lasciare in bianco le pagine risultanti dalla redazione di ogni sub criterio e relative direttrici. Cordiali saluti 1 - I citati punti della Relazione Tecnica di Offerta saranno valutati come di seguito indicato: il punto 2.05 nell’ambito dei criteri A.3 e C.1; punto 2.06 nell’ambito del criterio A.1. 2 – L’argomento sarà valutato in entrambi i criteri; nell’ambito della redazione della Relazione tecnica di Offerta, l’offerente potrà descriverlo in entrambi i paragrafi o in uno solo, richiamandone i contenuti nell’altro. 3 – Il punteggio attribuito all’offerta tecnica per ciascun criterio valutativo è esplicitato all’art. 18.1 del Disciplinare di gara. 4 - L’argomento sarà valutato in entrambi i criteri; nell’ambito della redazione della Relazione tecnica di Offerta, l’offerente potrà descriverlo in entrambi i paragrafi o in uno solo, richiamandone i contenuti nell’altro. 5 – Il citato allegato non concorre alla definizione delle 60 pagine previste come limite massimo per la redazione della Relazione Tecnica di Offerta. 6 – L’operatore economico ha facoltà di organizzare la Relazione Tecnica di Offerta come meglio ritiene, nel rispetto delle indicazioni riportate all’art. 16 del Disciplinare di gara. Distinti saluti. Il RUP.  
Quesito
PI335376-20

Risposta
PI001421-21
In riferimento alla cauzione provvisoria si chiede se sia consentito, in caso di partecipazione ad entrambi i lotti, presentare una cauzione provvisoria unica, che contenga in oggetto i singoli lotti di partecipazione, di importo pari alla somma dei massimali previsti per i due lotti. È preferibile produrre due cauzioni provvisorie. Distinti saluti. Il RUP.  
Quesito
PI329605-20

Risposta
PI001419-21
(Seguito del precedente) - Analoghe argomentazioni possono svolgersi con riferimento alla clausola di cui al punto 4.2.5. del Disciplinare di gara, che cosi' dispone “L’Azienda Ospedaliera si riserva la facolta' di affidare ad altri tutte quelle prestazioni che, anche se comprese nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, per loro natura o per altro insindacabile motivo riterra' di non affidare all’aggiudicatario, senza che l’aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna”. La facolta' per l’Ente appaltante, senza previsione delle condizioni alle quali e' correlata e dei limiti del relativo esercizio, di affidare a terzi l’esecuzione di servizi pur previsti nel Capitolato e costituenti l’oggetto del contratto di appalto a stipularsi (in relazione ai quali e' stata formulata l’offerta in gara e modulato il prezzo) introduce un ulteriore fattispecie di modifica unilaterale del contratto, peraltro del tutto arbitraria. La previsione contrattuale non sembra legittima per le stesse ragioni esposte in relazione alla clausola sub 4.2.3. e che devono intendersi qui trascritte, in quanto il diritto potestativo di modificare unilateralmente l’oggetto del contratto per insindacabili motivi senza che l’appaltatore possa far valere qualsivoglia pretesa, oltre che ingiustificato ex se, contrasta frontalmente con la disciplina delle modifiche contrattuali di cui al citato art. 106 e con principi fondamentali in materia di esecuzione di contratti pubblici. Tra l’altro, l’appaltatore dovrebbe accettare che prestazioni, per quantita' e quantita' non predeterminate, e per le piu' svariate insindacabili ragioni, vengano affidate a terzi, liddove proprio in previsione della prestazione di tutti i servizi previsti nel Capitolato e' stata formulata e modulata l’offerta; di qui l’illegittimta' della clausola, che rende indeterminabile l’oggetto del contratto e inficia la lex specialis. Infatti, in virtu' della facolta' indiscriminata prevista nella clausola in questione lo stesso oggetto del servizio (e tutte le prestazioni che la compongono) risulta indeterminabile e indeterminato, in quanto suscettibile di arbitrarie quanto indefinite modifiche in ogni momento, e tale circostanza, oltre che viziare il Disciplinare di gara, preclude al concorrente la possibilita' di formulare una offerta calibrata e consapevole. Anche in relazione a tale clausola, in conclusione, si chiede un intervento chiarificatore quanto a limiti e condizioni, ferma la necessita' di espunzione della condizione contrattuale nel testo cosi' articolato. La disposizione mira a garantire alla Stazione Appaltante la possibilità di procedere all’affidamento a soggetti terzi di quelle attività che ancorché – incidentalmente – comprese nell’appalto de quo riguardino propriamente altre prestazioni (cfr. inciso “per loro natura”). La finalità è quella di evitare di dover subire azioni di qualsivoglia natura volte all’ottenimento di eventuali ristori e/o compensi di sorta volti a ristorare presunte difficoltà operative, gestionali e/o di interferenza con altri operatori economici o con il personale dipendente di questa Azienda Ospedaliera giornalmente (e naturalmente) impiegati nelle commesse/mansioni di loro competenza. Ovviamente, la disposizione non può essere interpretata, così come proposto dall’o.e., nel senso di legittimare l’Azienda Ospedaliera all’affidamento diretto ad altri operatori del servizio di ristorazione oggetto d’appalto; del resto, diversamente opinando, la clausola sarebbe oltreché contra ius, illogica ed irrazionale. In ogni caso, in fase di esecuzione del servizio affidato, l’incedere amministrativo sarà sempre improntato ai canonici principi di trasparenza, buona fede, proporzionalità e legalità. Distinti saluti. Il RUP.  
Quesito
PI329603-20

Risposta
PI001416-21
Al punto 4.2.3. del Disciplinare di gara e' previsto che ”Anche ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 2016, l’Azienda Ospedaliera si riserva la facolta' di modificare in diminuzione (senza alcun limite) l’entita' del volume di attivita', per mutate esigenze connesse con il cambiamento del numero di ricoveri o per altra ragione istituzionale ovvero in ragione di sopravvenute esigenze organizzative, logistiche e funzionali, senza che cio' comporti alcun tipo di responsabilita', neanche precontrattuale, a carico dell’Azienda Ospedaliera e senza che l’aggiudicatario possa vantare titolo alcuno per richieste di risarcimento danni e/o indennizzi di sorta. L’aggiudicatario manterra' valido il ribasso offerto e tutti i prezzi unitari di aggiudicazione”. In altri termini, codesta Azienda si riserva la facolta' di modificazione unilaterale, in diminuzione, del volume delle attivita' previste, che l’appaltatore dovra' accettare senza pretendere alcunche'. Una condizione contrattuale siffatta non sembra tuttavia legittima in primo luogo perche' introduce una facolta' che puo' incidere significativamente sul sinallagma senza che l’appaltatore possa esercitare le facolta' previste dalla legge. In secondo luogo, e' proprio la disposizione richiamata a non consentire la introduzione nel regolamento contrattuale di siffatta clausola. Infatti, a norma dell’art. 106, comma 1, lett. a), d. l.vo n. 50/2016 “Le modifiche, nonche' le varianti, dei contratti di appalto in corso di validita' devono essere autorizzate dal RUP con le modalita' previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonche' le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla meta'. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”. Pertanto, in virtu' della predetta disposizione, e' possibile introdurre modifiche al contratto di appalto, senza indire nuova procedura di affidamento, liddove tali modifiche siano espressamente previste, quanto a portata e natura, sin dalla fase di indizione della gara, unitamente alle condizioni alle quali esse possono essere impiegate, con la precisazione che tali modifiche non possono mai comportare alterazione della natura generale del contratto. Nella specie, non puo' dubitarsi che le condizioni previste nella clausola in argomento (oltre che non incidere sui prezzi ma sui volumi di servizio da prestare) non siano assolutamente circostanziate quanto a portata e natura ne' tantomeno siano individuate le condizioni alle quali tale modifica unilaterale in diminuzione possa essere disposta dalla stazione appaltante, posto che le “mutate esigenze connesse con il cambiamento del numero di ricoveri” ovvero “altra ragione istituzionale” ovvero ancora le “sopravvenute esigenze organizzative, logistiche e funzionali” sono talmente generiche da consentire a codesta Azienda di poter imporre, in presenza di qualsivoglia evento, diminuzioni (senza limiti) ai volumi di attivita' previste. Trattasi di diritto potestativo (esercitabile senza sostanziale giustificazione, stante la genericita' delle situazioni indicate nella clausola) sicuramente contrastante con l’art. 106, d. l.vo n. 50/2016, non senza osservare che l’appaltatore, in sede di partecipazione alla procedura di gara, deve formulare una offerta (stimandone preventivamente tutti gli elementi che la compongono) in considerazione proprio del prevedibile volume di attivita' indicato negli atti inditivi, con la conseguenza che una modifica unilaterale (disposta per qualunque ragione e con modifica in diminuzione senza limiti) del volume di attivita', che l’appaltatore deve accettare, introduce nel regolamento contrattuale una facolta' suscettibile di alterare il sinallagma illecitamente e senza nessuna tutela per l’esecutore del servizio. In realta', lo ius variandi dell’Amministrazione in materia di contratti pubblici non e' illimitata, ma e' consentita esclusivamente nei limiti di cui all’art. 106, d. l.vo n. 50/2016, disposizione che non attribuisce alla p.A. facolta' modificazione unilaterale del genere di quella prevista nella clausola in argomento, anche perche' la norma (al comma 12) gia' prevede la possibilita' per la Stazione appaltante di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario di prestazioni eccedenti (in aumento o in diminuzione) le prestazioni contrattuali, senza che possa essere domandata la risoluzione del contratto, ma cio' esclusivamente sino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto. Solo in tale ipotesi, ed entro tale limite (rispondente ad una previsione di tollerabilita'), l’appaltatore deve accettare la modifica disposta dalla Stazione appaltante, ma una volta superato tale limite la posizione dell’appaltatore non e' piu' qualificabile in termini di soggezione, a fronte del diritto potestativo del committente pubblico, e si riappropria dei suoi contenuti di autonomia negoziale. Orbene, tutte le altre situazioni, contemplate dall’art. 106 cit. e in presenza delle quali e' possibile modificare le condizioni del contratto di appalto, sono correlate a specifiche e ben determinate situazioni (nessuna delle quali sussistente nella specie) e non prevedono mai la possibilita' per la stazione appaltante di esercitare lo ius variandi unilateralmente e senza nessuna tutela per l’appaltatore, ne' tantomeno consentono di introdurre una facolta' di modifica nei sensi di quella disciplinata dall’art. 106, coma 12, cit., ma senza il limite del c.d. quinto d’obbligo, cosi' prefigurando il diritto potestativo della p.A. di apportare modificazioni al contratto, senza predeterminate ragioni e soprattutto senza limiti, con obbligo per l’appaltatore di accettarle tout court. Pertanto, si chiede di chiarire la portata della clausola in argomento, con riferimento a portata, natura, condizioni e limiti delle possibili modificazioni che possono essere disposte in sede esecutiva, fermo restando che la clausola, cosi' come formulata, deve essere espunta in quanto contrastante con l’art. 106 d. l.vo n. 50/2016 e comunque illecita. La prescrizione è tutt’altro che generica e risponde alla necessità di escludere qualsivoglia responsabilità in capo all’Azienda Ospedaliera nel caso in cui si rendesse necessario modificare l’entità del volume delle attività “per mutate esigenze connesse con il cambiamento del numero di ricoveri o per altra ragione istituzionale ovvero in ragione di sopravvenute esigenze organizzative, logistiche e funzionali”. Del resto, la ristorazione ospedaliera è naturalmente condizionata alle peculiarità dell’utenza cui è rivolta, in uno con le notorie mutevoli esigenze organizzative dei presidi serviti; si considerino, ad esempio, le modificazioni all’esecuzione del servizio di ristorazione causate dall’attuale stato pandemico. Invero, di tali circostanze si dà diffusamente conto nella documentazione di gara. Resta inteso che all’espressa riserva di diminuzione corrisponde l’espressa riserva di aumento delle prestazioni. Difatti, al paragrafo 4.3 del disciplinare di gara, non si manca di specificare, per entrambi i lotti di gara, che “L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà, nei limiti di cui al combinato disposto degli artt. 106, comma 1, lett. a) e 63, comma 5, del Codice, di estendere le prestazioni oggetto d’appalto (alle medesime o più favorevoli per l’Azienda Ospedaliera condizioni) fino a concorrenza del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del contratto riferito alla durata del medesimo”. Privo di pregio si appalesa, a modesto avviso della Scrivente, il richiamo all’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50 del 2016 ed il preteso limite di cui al cd. quinto d’obbligo, che l’o.e. ritiene operabile in qualsivoglia ipotesi di modifica di contratti d’appalto durante il periodo della loro naturale efficacia. Al contrario, la disposizione in parola è finalizzata a disciplinare il (diverso) caso in cui si renda necessario introdurre, in corso di esecuzione del contratto, talune modificazioni non previste originariamente negli atti di gara (varianti in corso d’opera), stabilendo, a tal fine, che solo nell’ambito del quinto d’obbligo potranno essere ingiunte all’appaltatore modifiche di tal fatta, mediante cd. atto di sottomissione (ferma, peraltro, la possibilità di iscrivere riserve negli atti contabili). Nel caso, invece, di superamento della summenzionata percentuale, dovrà procedersi mediante cd. atto aggiuntivo. A comprova di quanto appena affermato, si rimanda al disposto di cui all’art. 311 del d.P.R. 207/2010 che, seppure abrogato, non pare avere contenuto antinomico con l’impianto normativo tutt’oggi vigente. Distinti saluti. Il RUP.  
Quesito
PI318001-20

Risposta
PI001415-21
TITOLO XII: PULIZIA E IGIENE Art. 53. Indicazioni generali L'Impresa dovra' indicare i protocolli di pulizia che saranno applicati, suddivisi nei seguenti argomenti: 1) protocolli di pulizia e sanificazione all’interno degli stabilimenti di produzione (ambienti, personale, attrezzature); 2) protocolli di pulizia e sanificazione all’interno degli ambienti dell’A.O.U.C. Policlinico di Bari e Ospedale Giovanni XXIII, ove viene effettuata la distribuzione dei pasti (ambienti, personale, attrezzature); 3) protocolli di pulizia all’interno dei mezzi di trasporto (mezzi di trasporto, attrezzature, personale); In merito a quanto indicato nell’art 53 del CSA, si chiede alla Stazione Appaltante, di specificare meglio quali sono gli ambienti e le attrezzature da pulire all’interno dell’AUOC ove viene effettuata la distribuzione. Gli ambienti e le attrezzature da pulire all’interno dell’A.U.O.C. Policlinico di Bari e Ospedale Giovanni XXIII sono quelli che potrebbero sporcarsi a seguito di versamenti accidentali durante l’attività di distribuzione dei pasti, lungo l’intero tragitto dal mezzo di trasporto al letto del paziente. Distinti saluti. Il RUP.  
Quesito
PI314521-20

Risposta
PI000482-21
L’art. 3 del disciplinare di gara cita “Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato – per il biennio - pari € 3.194.099,19”. Ma la valorizzazione economica delle ore riportate nell’Allegato E –Elenco del Personale Attualmente Impiegato risulta essere invece pari a € 3.100.060,00 annui ovvero pari a € 6.200.120,00 per il biennio. Chiediamo chiarimenti in merito. I costi della manodopera indicati all’art. 3 del disciplinare di gara, pari a €3.194.099,19 per il LOTTO 1 e a € 394.994,61 per il LOTTO 2, sono riferiti alla singola annualità e non al biennio, come invece indicato per mero errore materiale nel citato disciplinare.  
Quesito
PI314520-20

Risposta
PI000479-21
1. E’ corretta l’interpretazione dell’art. 40 del capitolato secondo il quale il centro di cottura da cui verranno prodotti i pasti oggetto di gara deve essere certificato “GLUTEN FREEE” ed il documento e' da allegare all’offerta tecnica? 2. E’ corretto intendere che anche la colazione deve essere prodotta e confezionata in vassoio personalizzato presso il centro di cottura in disponibilita' dell’OE? 1. L’interpretazione riportata nel quesito è rispondente al contenuto dell’art. 40 del Capitolato. L’allegazione del certificato all’offerta tecnica vale a dimostrazione di quanto richiesto al citato art. 40. 2. È corretto interpretare che la colazione deve essere prodotta e confezionata in vassoio personalizzato; fa eccezione la bevanda calda, la cui distribuzione può avvenire al momento della consegna del vassoio, separatamente da questo.  
Quesito
PI314514-20

Risposta
PI000473-21
2) Per la realizzazione del progetto tecnico si richiedono alla Stazione Appaltante, i seguenti dati relativi ai presidi ospedalieri di entrambi i lotti: - le planimetrie dei presidi ospedalieri con indicazione dei: punti di accesso; aree sosta carrelli; ascensori che l’OEA potra' utilizzare per la veicolazione dei pasti ai reparti; - le planimetrie dei locali che la Stazione Appaltante mettera' a disposizione dell’OE; - l’elenco di eventuali attrezzature presenti in tali locali; - l’elenco con indicate: la posizione dei reparti e i relativi posti letto; il dato riferito al n. dei pasti somministrati ai reparti nei mesi di settembre e ottobre (anni 2019 e 2020); Si allegano le planimetrie dei due presidi ospedalieri con le indicazioni dei punti di accesso per i fornitori. Per quel che riguarda le ulteriori richieste di integrazioni si specifica che: - non sono previste aree di sosta carrelli; - gli ascensori che l’OEA potrà utilizzare sono quelli utilizzati per vitto e farmaci per ciascun padiglione; - come già esplicitato nel riscontro al quesito prot. n. PI312579-20, non vi sono locali e/o attrezzature che saranno concessi in uso all’aggiudicatario; - l’elencazione con l’indicazione dei reparti con i relativi posti letto per il periodo gen-dic 2018 è rilevabile dall’Allegato 1 al Piano strategico aziendale 2019-2021, approvato con Delibera 0738-19 e visionabile sull’Albo pretorio; Per quanto attiene la richiesta inerente il numero dei pasti somministrati nelle mensilità di settembre e ottobre 2019 e 2020, si rammenta che l’appalto è a misura e che, come specificato all’art. 5 del capitolato, la stima del volume di attività è stata effettuata sulla base di “quantità puramente indicative e non impegnative per l’Azienda”, variabili in relazione alla effettiva presenza degli utenti, stante la mutevolezza della capacità ricettiva delle attuali strutture ospedaliere aziendali. PLANIMETRIE CON VARCHI.pdf
Quesito
PI314513-20

Risposta
PI000103-21
1) Si chiede alla stazione Appaltante di chiarire il seguente aspetto fondamentale relativo al servizio richiesto: L’art. 6 Attivita' costituenti il servizio del CSA indica le seguenti Attivita' costituenti il servizio: 1) risorse (tecniche e organizzative) dislocate presso un centro di cottura esterno alle sedi dell’A.O.U. Consorziale Policlinico di Bari e Ospedale Giovanni XIII, munito di piattaforma alimentare e locali lavorazione, dove saranno preparati, secondo le modalita' indicate nel presente capitolato speciale, diete comuni e diete speciali per i degenti; 2) risorse (tecniche e organizzative) necessarie per il trattamento dei pasti, che permettano la migliore conservazione delle qualita' dei medesimi per consentirne la veicolazione fino al punto di consumo. La scelta delle modalita' con cui avverra' tale trattamento non costituisce vincolo per la stazione appaltante, che accettera' di valutare qualsiasi proposta gli offerenti ritengano di fare, nel rispetto delle aspettative di qualita' del servizio. 3) risorse (tecniche e organizzative) necessarie per veicolare i pasti fino alla sede di somministrazione; 4) risorse (tecniche e organizzative) dislocate presso la sede della stazione appaltante, necessarie per: a) comporre le unita' di somministrazione (vassoio monoporzione completo di tovaglietta, posate e stoviglie); b) portare i pasti alla testa-letto dei degenti; c) ritirare vassoi, posate e stoviglie, ritirare rifiuti; d) ricondizionare vassoi, posate e stoviglie e smaltire i rifiuti; 5) risorse (tecniche e organizzative) necessarie per garantire il controllo di qualita' del servizio, nonche' la gestione informatica del medesimo; risorse per garantire la sicurezza del servizio; risorse per garantire la pulizia, lo smaltimento, il rispetto dell’ambiente. Mentre nell’art. 22 Modalita' di confezionamento vassoi personalizzati del CSA viene richiesto: Il vassoio personalizzato, viene confezionato su apposita linea di porzionamento allestita nei locali dell’OEA. Nessuna rimanipolazione o completamento del vassoio dovra' essere effettuata in corsia. Rispetto a quanto indicato nei due art richiamati, viene confermata la richiesta di fornire i pasti ai degenti e accompagnatori tramite vassoi personalizzati ma non e' chiaro se l’allestimento dei vassoi relativi carrelli potra' essere organizzata presso locali della Stazione Appaltante o presso locali dell’OEA. Anche leggendo: l’art 41 Modalita' organizzative della preparazione, del confezionamento, della veicolazione e della distribuzione dei pasti tale dubbio resta perche' in riferimento alle derrate viene richiesto: ….. Devono essere messe in atto procedure che garantiscano la tracciabilita' e la rintracciabilita' dei prodotti alimentari utilizzati per la preparazione dei pasti. La preparazione avverra' nel centro cottura di proprieta' della ditta, utilizzando personale di elevato profilo professionale, applicando le rigide procedure prescritte dalle vigenti norme di qualita'. Il centro cottura dovra' essere dotato di apposita piattaforma alimentare, con locali di lavorazione dotati di certificazione CE per le diverse tipologie di alimenti, reparto di cottura per celiaci, reparto per diete speciali, entrambi distinti dal resto della lavorazione. ………… e a seguire Il confezionamento dei pasti dovra' consentire di far pervenire gli stessi, presso i plessi dell’A.O.U.C. Policlinico di Bari e Ospedale Giovanni XXIII, con le migliori caratteristiche organolettiche possibili. E ancora, nell’art 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA - PER CIASCUN LOTTO del Disciplinare di gara, il criterio A.3 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO E IMPATTO DELLA LOGISTICA indica: Sara' valutata positivamente la migliore modalita' di erogazione del servizio, nonche' la migliore tipologia delle macchine, attrezzature e carrelli che saranno impiegati per la preparazione dei pasti in stabilimento e per la loro veicolazione, nonche' la migliore qualita' delle stoviglie e del tovagliato utilizzato e delle modalita' di confezionamento dei vassoi personalizzati. Saranno valutate positivamente soluzioni innovative. Sara' altresi' valutata positivamente l’attuazione di soluzioni per diminuire gli impatti ambientali della logistica. Sara' valutato positivamente l’impegno dell’offerente all’utilizzo di mezzi di trasporto per la veicolazione dei pasti a minori emissioni e a minori consumi energetici. Come già esplicitato nel riscontro al quesito prot. n. PI312579-20, il confezionamento completo dei vassoi dovrà essere organizzato presso locali dell’OEA, in conformità all’art. 22 del Capitolato.  
Quesito
PI312579-20

Risposta
PI318008-20
Buongiorno. Secondo quanto previsto dall’articolo 6 del capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, l’aggiudicatario “dovra' predisporre, realizzare e organizzare tutte le risorse necessarie per fornire i pasti oggetto della presente procedura di gara”. Le risorse necessarie vengono quindi categorizzate per fase produttiva, dalla produzione (punto 1) al controllo qualita' (punto 5); in particolare, il punto 4 (composizione del vassoio, consegna del vassoio, ritiro del vassoio e ricondizionamento del vassoio) fa riferimento a “risorse (tecniche e organizzative) dislocate presso la sede della stazione appaltante”. Tale dislocamento di risorse presuppone pero' la presenza di locali e/o impianti e/o attrezzature messi a disposizione dalla stazione appaltante, per avere conoscenza delle quali si reputa necessario disporre di planimetrie e elenchi di impianti/attrezzature che saranno concessi in uso all’aggiudicatario, per entrambi i lotti di gara. Le risorse dislocate presso la stazione appaltante di cui al punto 4) dell’art. 6 del Capitolato sono quelle necessarie per l’espletamento di alcune delle attività elencate, nello specifico quelle di cui alle lettere b) e c), come risulta evidente leggendo il combinato disposto del citato art. 6 e dell’articolo 22 “Modalità di confezionamento vassoi personalizzati” che indica che il vassoio personalizzato viene confezionato su apposita linea di porzionamento allestita nei locali dell’OEA e che nessuna rimanipolazione dovrà essere effettuata in corsia, nonchè dell’articolo 23 “Modalità di consegna dei pasti presso i reparti” che evidenzia che all’interno delle Unità Operative il personale dell’OEA provvede al servizio di distribuzione al letto del degente e al successivo ritiro del vassoio e della stoviglieria. Non vi sono pertanto locali e/o impianti e/o attrezzature che saranno concessi in uso all’aggiudicatario.  
Quesito
PI309010-20

Risposta
PI313405-20
RICHIESTA DI PROROGA Buongiorno, con la presente si chiede di prorogare la scadenza della gara in oggetto di almeno 30 giorni al fine di avere tempi necessari per la stesura del progetto tecnico e dell’offerta economica. in attesa di un vostro cortese riscontro si porgono distinti saluti si concede proroga termini come da comunicazione sul presente portale  
Quesito
PI311717-20

Risposta
PI313052-20
1. E’ corretta l’interpretazione secondo la quale l’offerta tecnica deve essere predisposta secondo i capitoli previsti all’art. 67 del CSDP (Capitolato prestazionale) con specificati all’interni di ogni capitolo i criteri di attribuzione del punteggio: ad esempio nel capitolo 1.01 andra' rubricato anche come B.1 (sub- criterio di aggiudicazione) 2. Quando a pag. 36 del disciplinare di gara si parla che l’offerta tecnica deve essere organizzata in fascicoli per ciascuna delle direttrici di cui all’art. 67 del CSDP si intende che devono essere separati all’interno delle 60 pagine oppure che devono essere singoli file separati sino a concorrere alle 60 pagine? 3. E’ corretta l’interpretazione che l’elenco dei prodotti offerti, i menu', l’elenco delle attrezzature, i protocolli di pulizia e le soluzioni tecniche impiegate per l’esecuzione del servizio possono essere in allegato nelle max. 30 schede grafiche? Restando in attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti R1: Tenuti in considerazione i criteri di valutazione dell’offerta tecnica per sviluppare i contenuti della relazione, si consiglia di impostare l’elaborato secondo le direttrici illustrate nella tabella all’art. 67 del Capitolato. In pratica: Capitolo 1 “Presentazione aziendale” – Paragrafo 1.01 “Profilo dell’offerente”, Paragrafo 1.02 “Certificati di qualità”, Paragrafo 1.02 “Programma di attivazione del servizio”; Capitolo 2 “Sistema organizzativo di erogazione dei servizi e delle prestazioni” – Paragrafo 2.01 “Struttura organizzativa complessiva della offerente”, Paragrafo 2.02 “Struttura organizzativa dedicata in via esclusiva alla commessa nelle diverse fasi”, Paragrafo 2.03 “Modalità di sostituzione del personale”, ecc. R2: Il senso della prescrizione è quello sopra esplicato. Sarà bastante denominare ogni capitolo e paragrafo della relazione così come spiegato sub 1), in un unico file. Il numero di pagine pari a 60 è da intendersi come totale riferito alla relazione nel suo complesso e non a ciascun suo capitolo e/o paragrafo, anche laddove l’operatore economico decida di creare un file per ciascun capitolo e/o paragrafo. R3: Come specificato all’art. 16 del disciplinare di gara, “in aggiunta a quanto prima (ossia la relazione di 60 pagine, N.d.R.) il concorrente potrà produrre massimo quindici schede grafiche A3 o trenta schede grafiche A4 per meglio illustrare l'elenco dei prodotti, delle attrezzature e delle soluzioni che saranno impiegate per l'esecuzione delle prestazioni. Sono esclusi da conteggio eventuali copertine, indici e frontespizi”. Distinti saluti, il RUP.  

Tabella informativa di indicizzazione

Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi
Tipo Contratto Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice Tipo di Amministrazione Provincia Sede di Gara Comune Sede di Gara Indirizzo Sede di Gara Senza Importo Valore Importo a base asta Valore Importo di aggiudicazione Data Pubblicazione Data Scadenza Bando Data Scadenza Pubblicazione Esito Requisiti di Qualificazione Codice CPV Codice SCP URL di pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it Codice CIG
Bando Servizi A.O.U. Policlinico BARI - Area Gestione Tecnica AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Bari Bari Piazza Giulio Cesare, 1 NO 31.924.256,25 20/11/2020 30/03/2021 85072260FC
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