Dettaglio

Bando ( PI173272-20 )

Descrizione breve Procedura aperta telematica, con criterio dell'OEPV, per la conclusione di un "Accordo quadro", con unico operatore economico, per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, con ruoli professionali diversi, presso l'ARPAL PUGLIA.
CIG: 837910937D
Direzione Proponente Regione Puglia - Sezione Enti Locali
Incaricato: Mario Lembo
Importo Appalto: 5.750.599,76 (Iva Esclusa)
Importo Base Asta: 221.476,32 (Iva Esclusa)
Criterio Aggiudicazione: Offerta economica più vantaggiosa
Tipo Appalto: Servizi
Termine Richiesta Quesiti: 04/08/2020   ore   12:00:00 [Ora Italiana]
Presentare le offerte entro il 27/08/2020   ore   12:00:00 [Ora Italiana]
Data I Seduta 03/09/2020   ore   09:30:00 [Ora Italiana]
Documentazione:
Descrizione Allegato
Note Si precisa che nella busta economica il ribasso è da calcolare solo sul valore dell'aggio posto a base di gara e pari ad € 221.476,32 come specificato nella documentazione di gara.

Esito e Pubblicazioni

Tipologia Data Pubblicazione Descrizione Allegato
Altro 07/08/2020   ore   10:49 [Ora Italiana] AD a CONTRARRE ARPAL PUGLIA
Provvedimento di indizione 07/08/2020   ore   10:50 [Ora Italiana] INDIZIONE
Provvedimento ammissione/esclusione 07/09/2020   ore   16:55 [Ora Italiana] si pubblica la determina di ammissione ed esclusione dei concorrenti con n. 2 verbali
CV Commissione 07/09/2020   ore   18:08 [Ora Italiana] Si trasmette Determina di Nomina Commissione della gara in oggetto con allegati i CV.
CV Commissione 08/10/2020   ore   16:57 [Ora Italiana] determina di rettifica della Commissione Giudicatrice
Provvedimento di aggiudicazione 05/03/2021   ore   22:04 [Ora Italiana] Si trasmette Determina di efficacia dell'aggiudicazione
Provvedimento di aggiudicazione 05/03/2021   ore   22:06 [Ora Italiana] Si pubblica la determina di aggiudicazione

Avvisi

Data Pubblicazione Descrizione Allegato
23/07/2020   ore   11:37 [Ora Italiana] Si precisa che, come dettagliato nella documentazione di gara: - l’Importo Totale dell’Appalto, è di € 5.750.599,76, IVA esclusa; - l’Importo a Base d’Asta, è di € 221.476,32, IVA esclusa, relativo al solo valore dell’Aggio riconosciuto (ricompreso nel valore Totale dell’Appalto).
27/07/2020   ore   21:13 [Ora Italiana] Al fine di rettificare un refuso nella documentazione di gara, si allega il file “2 Disciplinare all. 1 mod all. 1 mod 1.1 schema domanda di partecipazione“, nella versione V1, debitamente rettificata.
27/07/2020   ore   21:15 [Ora Italiana] Al fine di rettificare un refuso nella documentazione di gara, si allega il file “2 Disciplinare all. 1 mod 1.2 V1 schema di domanda di partecipazione“, nella versione V1, debitamente rettificata.
27/07/2020   ore   21:17 [Ora Italiana] Al fine di rettificare un refuso nella documentazione di gara, si allega il file “2 Disciplinare all. 5 V1 schema offerta economica“, nella versione V1, debitamente rettificata.
04/08/2020   ore   09:22 [Ora Italiana] Manuale interno ad uso degli operatori (applicativo GSS) relativo al sistema SIL SINTESI, come indicato nel capitolato di gara al punto 3 dei Criteri di valutazione dell’offerta tecnica.

Chiarimenti

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Protocollo Quesito Risposta Allegato
Quesito
PI183571-20

Risposta
PI186262-20
Spett.le ARPAL Puglia, si chiede di prendere visione delle seguenti richieste di chiarimento in relazione all'offerta economica: In riferimento alla tabella descritta “Categorie e Profili professionali” nelle colonne dedicate al “totale costo” e “totale costo CON”, si chiede di specificare perche' i valori non sono coerenti con il prodotto delle ore presunte per il livello moltiplicate rispettivamente il costo e il costo orario; In riferimento all’art. denominato “Prezzo del servizio e modalita' di pagamento” del Capitolato, si chiede conferma che le festivita' nazionali infrasettimanali potranno essere fatturate senza aggio di Agenzia; In riferimento al costo per livello indicati nella tabella “Categorie e Profili professionali” e ai compensi indicati nell’allegato 2 del capitolato, si chiede di indicare analiticamente le voci retributive che compongono il costo di €23,67 e €25,99 ed in particolare quelle del compenso lordo di €2.433,37/mese del livello C1 e €2.641,96/mese (minimo salariale, IVC, Elemento Perequativo e altre indennita'); In riferimento all’indicazione di un compenso lordo da C.C.D.I. nell’allegato 2, si chiede se i relativi importi per i livelli C1 e D1 siano da aggiungere o gia' integrati al compenso lordo di €2.433,37/mese del livello C1 e €2.641,96/mese e la loro incidenza sui ratei 13^, TFR, ferie ex festivita'; nel caso non rientri nel compenso lordo ma venga emesso a fronte di premio produttivita' o presenza, si chiede di confermare che saranno fatturati separatamente e con aggio di agenzia. Cordiali saluti In riferimento alla tabella descritta “Categorie e Profili professionali” nelle colonne dedicate al “totale costo” e “totale costo CON”, si chiede di specificare perche' i valori non sono coerenti con il prodotto delle ore presunte per il livello moltiplicate rispettivamente il costo e il costo orario; I valori "totale ore", totale costo" e "totale costo con" riportati nella tabella oggetto del quesito sono puramente indicativi e funzionali a determinate l'importo massimo fatturabile (iva esclusa) ed il valore dell'aggio posto a base d'asta. In riferimento all’art. denominato “Prezzo del servizio e modalita' di pagamento” del Capitolato, si chiede conferma che le festivita' nazionali infrasettimanali potranno essere fatturate senza aggio di Agenzia; Si conferma. In riferimento al costo per livello indicati nella tabella “Categorie e Profili professionali” e ai compensi indicati nell’allegato 2 del capitolato, si chiede di indicare analiticamente le voci retributive che compongono il costo di €23,67 e €25,99 ed in particolare quelle del compenso lordo di €2.433,37/mese del livello C1 e €2.641,96/mese (minimo salariale, IVC, Elemento Perequativo e altre indennita'); I compensi lordi per categoria sono stati calcolati tenendo conto della seguenti voci:  minimo salariale (stipendio base)  indennità di vacanza contrattuale  indennità di comparto  elemento perequativo ai quali sono stati aggiunti gli oneri riflessi:  cpdel  tfr  irap In riferimento all’indicazione di un compenso lordo da C.C.D.I. nell’allegato 2, si chiede se i relativi importi per i livelli C1 e D1 siano da aggiungere o gia' integrati al compenso lordo di €2.433,37/mese del livello C1 e €2.641,96/mese e la loro incidenza sui ratei 13^, TFR, ferie ex festivita'; nel caso non rientri nel compenso lordo ma venga emesso a fronte di premio produttivita' o presenza, si chiede di confermare che saranno fatturati separatamente e con aggio di agenzia. Gli importi relativi alla contrattazione di secondo livello sono da considerarsi aggiuntivi ai compensi lordi indicati. Tali importi potranno essere fatturati alle normali scadenze di paga con aggio di agenzia.  
Quesito
PI183570-20

Risposta
PI186261-20
Spett.le ARPAL Puglia, si chiede di prendere visione delle seguenti richieste di chiarimento: Art. 24 Schema di contrato: in relazione a tale assunto: “Le informazioni e i dati personali non saranno diffuse, ne' trasferite all’estero, e le Parti manifestano reciprocamente, e in modo espresso, il consenso informato al trattamento dei dati”, Si rileva che Il trattamento dei dati personali comunicati reciprocamente tra le Parti non puo' essere subordinato al loro consenso espresso, in quanto la finalita' in questione non prevede, come base giuridica legittimante il trattamento dei dati personali, il consenso; Art. denominato “Richiesta di prestatori di lavoro” del Capitolato tecnico: si chiede di chiarire se trattasi di refuso il riferimento all’art. 42 CCNL ApL contenuto nel predetto articolo. Cordiali saluti Art. 24 Schema di contrato: in relazione a tale assunto: “Le informazioni e i dati personali non saranno diffuse, ne' trasferite all’estero, e le Parti manifestano reciprocamente, e in modo espresso, il consenso informato al trattamento dei dati”, Si rileva che Il trattamento dei dati personali comunicati reciprocamente tra le Parti non puo' essere subordinato al loro consenso espresso, in quanto la finalita' in questione non prevede, come base giuridica legittimante il trattamento dei dati personali, il consenso; Si conferma che “Il trattamento dei dati personali comunicati reciprocamente tra le Parti non puo' essere subordinato al loro consenso espresso, in quanto la finalita' in questione non prevede, come base giuridica legittimante il trattamento dei dati personali, il consenso”. In fase di sottoscrizione del contratto, saranno apportate le dovute modifiche al testo. Art. denominato “Richiesta di prestatori di lavoro” del Capitolato tecnico: si chiede di chiarire se trattasi di refuso il riferimento all’art. 42 CCNL ApL contenuto nel predetto articolo. Cordiali saluti Trattasi di refuso.  
Quesito
PI183569-20

Risposta
PI186260-20
Spett.le ARPAL Puglia, si chiede di prendere visione delle seguenti richieste di chiarimento: Art. 11 Schema di Contrato: si chiede di chiarire che tali oneri siano riferiti al personale di Staff dell’Agenzia; Art. 18 Schema di Contrato: in relazione alla Risoluzione del contrato (stante il mancato rispetto degli obblighi contenuti nel predeto articolo), si chiede conferma che i singoli contratti applicativi di somministrazione attivati in costanza dell’Accordo Quadro arriveranno a loro naturale scadenza e saranno onorati dalla stazione Appaltante non potendo risolversi, una volta stipulati, se non per causa (disciplinare o dimissioni) imputabile al lavoratore; Art. 19 Schema di Contrato: si chiede di chiarire che tali oneri siano riferiti al personale di Staff dell’Agenzia; Art. 24 Schema di Contratto: in relazione a tale assunto “L’Operatore economico si obbliga ad attribuire ai propri soci, dipendenti e collaboratori, che compiranno le operazioni di trattamento dei dati personali per l’esecuzione del presente contratto, il ruolo di Responsabili del trattamento”, Si rileva che L’ Agenzia non puo' attribuire la qualifica privacy di “Responsabile del trattamento” al proprio personale, in quanto la figura del Responsabile e' da considerarsi esclusivamente quella derivante da un atto di nomina ex art. 28 GDPR da parte del Titolare. I soggetti citati, invece, ricoprono il ruolo di persone autorizzate al trattamento dei dati personali. Cordiali saluti Art. 11 Schema di Contrato: si chiede di chiarire che tali oneri siano riferiti al personale di Staff dell’Agenzia; Si conferma che tale onere afferisca al personale di Staff dell’Agenzia Art. 18 Schema di Contrato: in relazione alla Risoluzione del contrato (stante il mancato rispetto degli obblighi contenuti nel predeto articolo), si chiede conferma che i singoli contratti applicativi di somministrazione attivati in costanza dell’Accordo Quadro arriveranno a loro naturale scadenza e saranno onorati dalla stazione Appaltante non potendo risolversi, una volta stipulati, se non per causa (disciplinare o dimissioni) imputabile al lavoratore; Le clausole risolutive espresse di cui all'art. 18 dello schema di contratto sono tutte riferite ad eventi che determinano l'inadempimento contrattuale da parte dell'Agenzia di somministrazione. In quanto tali, l'Agenzia assume le conseguenze economiche dell'inadempimento. Art. 19 Schema di Contrato: si chiede di chiarire che tali oneri siano riferiti al personale di Staff dell’Agenzia; Si conferma che tale onere afferisca al personale di Staff dell’Agenzia Art. 24 Schema di Contratto: in relazione a tale assunto “L’Operatore economico si obbliga ad attribuire ai propri soci, dipendenti e collaboratori, che compiranno le operazioni di trattamento dei dati personali per l’esecuzione del presente contratto, il ruolo di Responsabili del trattamento”, Si rileva che L’ Agenzia non puo' attribuire la qualifica privacy di “Responsabile del trattamento” al proprio personale, in quanto la figura del Responsabile e' da considerarsi esclusivamente quella derivante da un atto di nomina ex art. 28 GDPR da parte del Titolare. I soggetti citati, invece, ricoprono il ruolo di persone autorizzate al trattamento dei dati personali. Si conferma che i soggetti citati ricopriranno il ruolo di persone autorizzate al trattamento dei dati personali. In fase di sottoscrizione del contratto, saranno apportate le dovute modifiche al testo. 3) Quesito:Spett.le ARPAL Puglia, si chiede di prendere visione delle seguenti richieste di chiarimento: Art. 24 Schema di contrato: in relazione a tale assunto: “Le informazioni e i dati personali non saranno diffuse, ne' trasferite all’estero, e le Parti manifestano reciprocamente, e in modo espresso, il consenso informato al trattamento dei dati”, Si rileva che Il trattamento dei dati personali comunicati reciprocamente tra le Parti non puo' essere subordinato al loro consenso espresso, in quanto la finalita' in questione non prevede, come base giuridica legittimante il trattamento dei dati personali, il consenso; Si conferma che “Il trattamento dei dati personali comunicati reciprocamente tra le Parti non puo' essere subordinato al loro consenso espresso, in quanto la finalita' in questione non prevede, come base giuridica legittimante il trattamento dei dati personali, il consenso”. In fase di sottoscrizione del contratto, saranno apportate le dovute modifiche al testo.  
Quesito
PI183567-20

Risposta
PI186259-20
Spett.le ARPAL Puglia, si chiede di prendere visione delle seguenti richieste di chiarimento: Art. 9 Schema di Contrato: in relazione a tale assunto: “adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumita' delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi”, Posto che il servizio di somministrazione di lavoro, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 276.03 , differisce nella sostanza da un appalto di servizi e che tuta la materia dell’igiene e sicurezza e' in capo all’impresa utilizzatrice, si chiede di stralciare tale previsione o, in subordine, di chiarire che tale onere afferisca al personale di Staff dell’Agenzia; Art. 9 Schema di Contrato: in relazione ai danni arrecati nei confronti dei terzi, Segnaliamo che tali danni sono a carico dell'utilizzatore stante quanto previsto dall’art, 35 c. 7 D. Lgs. 81/15 e che pertanto non possono essere posti a carico dell'Agenzia, chiediamo quindi lo stralcio di tale previsione; Art. 9 Schema di Contrato: per quanto concerne la responsabilita' in capo all’Agenzia in relazione ai danni arrecati a persone o cose in capo, oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese di terzi, Chiediamo di limitarne la portata ovvero che le azioni non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e, comunque, non potranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia; Art. 9 Schema di Contratto: in relazione a tale assunto: “L’Appaltatore si impegna espressamente a tenere indenne ARPAL Puglia e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti”, Posto che il servizio di somministrazione di lavoro, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 276.03 , differisce nella sostanza da un appalto di servizi e che tuta la materia dell’igiene e sicurezza e' in capo all’impresa utilizzatrice, si chiede di stralciare tale previsione o, in subordine, di chiarire che tale onere afferisca al personale di Staff dell’Agenzia; Art. 9 Schema di Contrato: in relazione a tale assunto: “l’Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonche' quelle che dovessero essere successivamente emanate”, Posto che il servizio di somministrazione di lavoro, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 276.03, differisce nella sostanza da un appalto di servizi e che tuta la materia dell’igiene e sicurezza e' in capo all’impresa utilizzatrice, si chiede di stralciare tale previsione o, in subordine, di chiarire che tale onere afferisca al personale di Staff dell’Agenzia. Cordiali saluti Art. 9 Schema di Contrato: in relazione a tale assunto: “adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumita' delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi”, Posto che il servizio di somministrazione di lavoro, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 276.03 , differisce nella sostanza da un appalto di servizi e che tuta la materia dell’igiene e sicurezza e' in capo all’impresa utilizzatrice, si chiede di stralciare tale previsione o, in subordine, di chiarire che tale onere afferisca al personale di Staff dell’Agenzia; Si conferma che tale onere afferisca al personale di Staff dell’Agenzia Art. 9 Schema di Contrato: in relazione ai danni arrecati nei confronti dei terzi, Segnaliamo che tali danni sono a carico dell'utilizzatore stante quanto previsto dall’art, 35 c. 7 D. Lgs. 81/15 e che pertanto non possono essere posti a carico dell'Agenzia, chiediamo quindi lo stralcio di tale previsione; Si fa riferimento al personale di Staff dell’Agenzia Art. 9 Schema di Contrato: per quanto concerne la responsabilita' in capo all’Agenzia in relazione ai danni arrecati a persone o cose in capo, oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese di terzi, Chiediamo di limitarne la portata ovvero che le azioni non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e, comunque, non potranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia; La richiesta NON è accolta Art. 9 Schema di Contratto: in relazione a tale assunto: “L’Appaltatore si impegna espressamente a tenere indenne ARPAL Puglia e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti”, Posto che il servizio di somministrazione di lavoro, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 276.03 , differisce nella sostanza da un appalto di servizi e che tuta la materia dell’igiene e sicurezza e' in capo all’impresa utilizzatrice, si chiede di stralciare tale previsione o, in subordine, di chiarire che tale onere afferisca al personale di Staff dell’Agenzia; Si conferma che tale onere afferisca al personale di Staff dell’Agenzia Art. 9 Schema di Contrato: in relazione a tale assunto: “l’Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonche' quelle che dovessero essere successivamente emanate”, Posto che il servizio di somministrazione di lavoro, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 276.03, differisce nella sostanza da un appalto di servizi e che tuta la materia dell’igiene e sicurezza e' in capo all’impresa utilizzatrice, si chiede di stralciare tale previsione o, in subordine, di chiarire che tale onere afferisca al personale di Staff dell’Agenzia. Si conferma che tale onere afferisca al personale di Staff dell’Agenzia  
Quesito
PI183827-20

Risposta
PI183866-20
Quesito PI179212-20 - Richiesta copia del "Manuale interno ad uso degli operatori (applicativo GSS) relativo al sistema SIL SINTESI, come indicato nel capitolato di gara al punto 3 dei Criteri di valutazione dell’offerta tecnica" Si trasmette il manuale interno ad uso degli operatori (applicativo GSS) relativo al sistema SIL SINTESI, come indicato nel capitolato di gara al punto 3 dei Criteri di valutazione dell’offerta tecnica. MANUALE_GSS.pdf
Quesito
PI179212-20

Risposta
PI183151-20
• Si chiede cortesemente conferma che al sub-criterio 3.3 di valutazione dell’offerta tecnica venga richiesto il Curricula del responsabile/coordinatore del reclutamento e selezione. Non si comprende come mai tale richiesta sia stata inserita all’interno del criterio 3 relativo alla formazione del personale in somministrazione e non all’interno del criterio 1 relativo ai criteri di selezione del personale. Non vorremmo fosse un errore e in realta' la Stazione Appaltante volesse il Curricula del responsabile/coordinatore della formazione • Si chiede cortesemente di avere il manuale interno ad uso degli operatori (applicativo GSS) relativo al sistema SIL SINTESI come indicato nel capitolato di gara al punto 3 dei Criteri di valutazione dell’offerta tecnica Si conferma.  
Quesito
PI179520-20

Risposta
PI183149-20
Spett.li Si chiede ai fini di valutare sostenibilita' economica appalto , di dettagliare rispetto al CCNL Regioni ed Autonomie Locali Cat C1 e D1 con minimo tabellare Ivc, perequativo e ind. comparto mese pari a € 1.776,01 per C1, e € 1.928,430 per D1, cosa si debba riconoscere ed includere mensilmente nel costo mensile, ed orario ai somministrati, quindi , in aggiunta alla retribuzione nazionale a carico Agenzia rispetto a quanto indicato in all 2.. - 2 buoni pasto sett.li da 7,00 euro ? - La differenza in euro mese, per tutti i mesi della fornitura, tra 2.433,37 € per il C1 e 1.776,01 € tabellare come (es. superminimo/integrazione salariale ? come elemento incidente anche su 13.me, ferie, Tfr ecc..) Idem per D1? - Inoltre si deve includere per tutti i mesi della fornitura (es 6) importo massimo a carico agenzia 650,00 €/mese di contrattazione integrativa? Idem per D1 (750,00 €) ? Cordialita' Nel computo dei costi del personale, per entrambe le categorie, così come dettagliato nell'allegato 2 al Capitolato tecnico, sono state considerate le retribuzioni minime tabellari a c.c.n.l. vigente alle quali sono state aggiunti i costi derivanti dall'applicazione dei ratei di 13^ mensilità e t.f.r., i contributi "formatemp" ed "ebitemp", due buoni pasto settimanali di importo pari ad € 7,00 cadauno e la retribuzione derivante dall'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo. A tale ultima voce di costo sono state indicati gli importi massimi possibili. L'agenzia si riserva di indicare gli importi effettivamente dovuti all'atto della somministrazione.  
Quesito
PI178612-20

Risposta
PI178626-20
Spett.le S.A., la presente per segnalare le seguenti incongruenze rilevate nella documentazione di gara relativa alla procedura in oggetto: a) Allegato 1 – modulo 1.1 a pagina 2 nella parte che qui di seguito si riporta “presentare offerta per l’appalto avente ad oggetto la “Fornitura del materiale occorrente per le consultazioni Regionali in Puglia per l’elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta – Anno 2020”; b) Allegato 5 – Dichiarazione offerta economica a pagina 4 nella parte che qui di seguito si riporta: “ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nei documenti della Gara svolta secondo le modalita' indicate dall’art. 61 co. 6) del D.Lgs 50/2016, per la “Preparazione, trasporto e consegna, pasti e prodotti agricoli presso Casa Sankara – Ghetto Out c/o Azienda Agricola Regionale “Fortore” San Severo (FG), ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016”, nel rispetto di modalita', termini, condizioni e requisiti minimi ivi previsti.” Distinti saluti Si informa che nella Sezione "AVVISI", sono stati pubblicati i documenti di gara opportunamente rettificati  
Quesito
PI178614-20

Risposta
PI178622-20
Spett.le S.A., in relazione all’allegato 1 “schema di domanda per la presentazione dell’offerta” di cui alla documentazione di gara per la procedura in oggetto, la presente per chiedere conferma in caso di O.E. partecipante in qualita' di impresa singola dell’obbligatorieta' dell’invio mediante utilizzo del solo modello 1.1 adeguatamente compilato e non anche del modello 1.2, in quanto necessario quest’ultimo per la presentazione della domanda suddetta da parte di soli Consorzi. Distinti saluti Si conferma, in caso di O.E. partecipante in qualita' di impresa singola, l'obbligatorieta' dell’invio mediante utilizzo del solo modello 1.1 adeguatamente compilato  
Quesito
PI177840-20

Risposta
PI178611-20
CAPITOLATO TECNICO 1) IMPORTO A BASE DI GARA, pag 8, testo: “visite mediche ed accertamenti sanitari, preliminari all’assunzione, di verifica dell’idoneita' fisica del lavoratore alle mansioni da svolgere” Con riferimento alle visite mediche segnaliamo che L’Art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. prevede che la sorveglianza sanitaria sia comprensiva: “a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneita' alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica. La periodicita' di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicita' puo' assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e periodicita' della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attivita' lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneita' alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneita' alla mansione.” Ebbene, dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. non puo' che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria. Pertanto non potranno essere poste a carico dell’agenzia 2) INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO, pag 11, testo “caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore l’agenzia per il lavoro avra' il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante per il servizio di somministrazione effettivamente prestato, corrispondente alle ore effettivamente lavorate da parte dei prestatori di lavoro somministrati” Per quanto riguarda interruzioni per forza maggiore segnaliamo che in caso di suo verificarsi, permane in capo al lavoratore il diritto alla retribuzione fino al termine del contratto, pertanto chiediamo che l’utilizzatore rimborsi almeno il costo del lavoro sostenuto dall’Agenzia (art 32 c. 3 D. Lgs. 81/15). 3) SPESE, IMPOSTE E TASSE pag 17 Chiediamo a quanto ammontano le spese contrattuali ALLEGATO 4 pag 2, testo: “che nell’esecuzione dell’Appalto verranno adottate le misure previste dal “Protocollo per la regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro”, datato 14 marzo 2020, cosi' come aggiornato in data 24 Aprile 2020.” Chiediamo lo stralcio del presente allegato non essendo di competenza dell’Agenzia l’adozione delle misure ivi previste, se riferite ai somministrati, poiche' la materia salute e sicurezza degli stessi e' in carico all’utilizzatore ex art 34 c. 3 D. Lgs 81/15. SCHEMA DI CONTRATTO ART 5 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO PRESTAZIONALE pag. 4 testo “…ed e' quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualita'.” Segnaliamo che le valutazione del concorrente si sono basate sulla situazione attuale, e pertanto riteniamo tale assunto clausola vessatoria, si chiede di rivederla Art 9 OBBLIGHI E ONERI DELL’APPALTATORE NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI .f) pag.5 testo “…non modificare il personale adibito all’esecuzione del servizio” Chiediamo se si riferisce al personale somministrato o al personale diretto dell’agenzia Pag 6 testo “adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumita' delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi, ed evitare danni ai beni di proprieta' di ARPAL Puglia o di terzi.” “L’Appaltatore assume ogni responsabilita' per i casi di infortunio e per i danni arrecati ad ARPAL Puglia ed a terzi durante l’espletamento dei servizi oggetto del contratto” Segnaliamo che nel servizio di somministrazione lavoro la materia salute e sicurezza e' in capo all’utilizzatore cosi' come la responsabilita' verso terzi (art 34 c. 3 e 35 c. 7 D. Lgs 81/15) si chiede di modificare Pag 7 testo “L’Appaltatore si impegna espressamente a tenere indenne ARPAL Puglia e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti…….relativa alea” Segnaliamo che nel servizio di somministrazione lavoro la materia salute e sicurezza e' in capo all’utilizzatore (art 34 c. 3 e 35 c. 7 D. Lgs 81/15) si chiede di modificare o stralciare l’articolo nei predetti punti. L’agenzia non puo' manleva su materie per legge poste in capo ad ARPAL Pag 7 testo “L'Appaltatore terra' sollevata ed indenne ARPAL Puglia….” Segnaliamo che nel servizio di somministrazione lavoro la responsabilita' verso terzi e' in capo all’utilizzatore (art 35 c. 7 D. Lgs 81/15) pertanto l’agenzia non puo' manlevare per fatti a lei non imputabili e derivanti dai suoi inadempimenti. si chiede di modificare Pag 7 testo “L'Appaltatore si impegna ad effettuare - a sua cura e spese….” L’agenzia potra' impegnarsi se errori, omissioni ecc dipendono da sue inadempienze accertate, si chiede conferma Art 10 PENALI pag 8 Chiediamo di allineare la disciplina tra schema di contratto e capitolato, dove i tempi per le controdeduzioni sono ad esempio inferiori ART.11 - ONERI DELLA SICUREZZA pag. 8 Chiediamo conferma si riferisce al personale diretto dell’Agenzia poiche' i somministrati sono computati nell’organico dell’utilizzatore per tali materie Art 16 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO pag. 11 testo “la ditta appaltatrice non impieghi personale con i requisiti concordati e nel rispetto alle normative vigenti;” Chiediamo se si riferisce al personale somministrato o diretto dell’agenzia ART. 17 - RECESSO E INADEMPIENZE pag 12 testo “ARPAL Puglia, qualora intenda avvalersi della facolta' di recedere dal contratto, si obbliga a pagare all'Appaltatore unicamente” Segnaliamo che non potendo sottoporre il Contratto di lavoro a condizione risolutiva, nel caso in cui si verifichi l’ipotesi di cessazione anticipata/recesso/risoluzione per cause non imputabili all’Agenzia o al lavoratore, l’utilizzatore dovra' comunque rimborsare il costo del lavoro sostenuto dall’Agenzia ex art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15 fino alla naturale scadenza del contratto di prestazione. Chiediamo conferma ART. 19 - OBBLIGHI E RESPONSABILIT? IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO pag. 14 e 15 Chiediamo conferma si riferisce al personale diretto dell’agenzia Quesito:CAPITOLATO TECNICO 1) IMPORTO A BASE DI GARA, pag 8, testo: “visite mediche ed accertamenti sanitari, preliminari all’assunzione, di verifica dell’idoneita' fisica del lavoratore alle mansioni da svolgere” Con riferimento alle visite mediche segnaliamo che L’Art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. prevede che la sorveglianza sanitaria sia comprensiva: “a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneita' alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica. La periodicita' di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicita' puo' assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e periodicita' della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attivita' lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneita' alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneita' alla mansione.” Ebbene, dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. non puo' che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria. Pertanto non potranno essere poste a carico dell’agenzia Nel Capitolato tecnico, le indicazioni evidenziate, relativamente alla sorveglianza sanitaria, sono riferite alla “composizione dal gruppo di lavoro dedicato alla commessa”, al fine della “valutazione del prezzo offerto”; tali risorse di lavoro rimango in carico all’Agenzia. 2) INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO, pag 11, testo “caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore l’agenzia per il lavoro avra' il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante per il servizio di somministrazione effettivamente prestato, corrispondente alle ore effettivamente lavorate da parte dei prestatori di lavoro somministrati” Per quanto riguarda interruzioni per forza maggiore segnaliamo che in caso di suo verificarsi, permane in capo al lavoratore il diritto alla retribuzione fino al termine del contratto, pertanto chiediamo che l’utilizzatore rimborsi almeno il costo del lavoro sostenuto dall’Agenzia (art 32 c. 3 D. Lgs. 81/15). Le “cause di forza maggiore” alle quali si fa riferimento nel Capitolato tecnico sono quelle che possono determinare l’impossibilità alla prosecuzione della prestazione contrattualmente dedotta ed il conseguente inadempimento contrattuale da parte dell’agenzia di somministrazione. Si conferma che, in tali ipotesi, il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante per il servizio di somministrazione effettivamente prestato, corrisponde alle ore effettivamente lavorate da parte dei prestatori di lavoro somministrati. 3) SPESE, IMPOSTE E TASSE pag 17 Chiediamo a quanto ammontano le spese contrattuali Le spese contrattuali, che verranno successivamente quantificate dall’Ufficiale Rogante, sono relative all'imposta di bollo (DPR 642/72) ed a quella di registro (DPR 131/86) ALLEGATO 4 pag 2, testo: “che nell’esecuzione dell’Appalto verranno adottate le misure previste dal “Protocollo per la regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro”, datato 14 marzo 2020, cosi' come aggiornato in data 24 Aprile 2020.” Chiediamo lo stralcio del presente allegato non essendo di competenza dell’Agenzia l’adozione delle misure ivi previste, se riferite ai somministrati, poiche' la materia salute e sicurezza degli stessi e' in carico all’utilizzatore ex art 34 c. 3 D. Lgs 81/15. Le misure previste non sono riferite ai somministrati SCHEMA DI CONTRATTO ART 5 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO PRESTAZIONALE pag. 4 testo “…ed e' quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualita'.” Segnaliamo che le valutazione del concorrente si sono basate sulla situazione attuale, e pertanto riteniamo tale assunto clausola vessatoria, si chiede di rivederla L’articolo 5 del contratto “CORRISPETTIVO” è confermato nella sua formulazione proposta nella documentazione di gara Art 9 OBBLIGHI E ONERI DELL’APPALTATORE NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI .f) pag.5 testo “…non modificare il personale adibito all’esecuzione del servizio” Chiediamo se si riferisce al personale somministrato o al personale diretto dell’agenzia Si fa riferimento al personale diretto dall’agenzia. Pag 6 testo “adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumita' delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi, ed evitare danni ai beni di proprieta' di ARPAL Puglia o di terzi.” “L’Appaltatore assume ogni responsabilita' per i casi di infortunio e per i danni arrecati ad ARPAL Puglia ed a terzi durante l’espletamento dei servizi oggetto del contratto” Segnaliamo che nel servizio di somministrazione lavoro la materia salute e sicurezza e' in capo all’utilizzatore cosi' come la responsabilita' verso terzi (art 34 c. 3 e 35 c. 7 D. Lgs 81/15) si chiede di modificare La clausola contrattuale non è riferita al personale somministrato. Pag 7 testo “L’Appaltatore si impegna espressamente a tenere indenne ARPAL Puglia e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti…….relativa alea” Segnaliamo che nel servizio di somministrazione lavoro la materia salute e sicurezza e' in capo all’utilizzatore (art 34 c. 3 e 35 c. 7 D. Lgs 81/15) si chiede di modificare o stralciare l’articolo nei predetti punti. L’agenzia non puo' manleva su materie per legge poste in capo ad ARPAL La clausola contrattuale non è riferita al personale somministrato. Pag 7 testo “L'Appaltatore terra' sollevata ed indenne ARPAL Puglia….” Segnaliamo che nel servizio di somministrazione lavoro la responsabilita' verso terzi e' in capo all’utilizzatore (art 35 c. 7 D. Lgs 81/15) pertanto l’agenzia non puo' manlevare per fatti a lei non imputabili e derivanti dai suoi inadempimenti. si chiede di modificare La clausola contrattuale non è riferita al personale somministrato. Pag 7 testo “L'Appaltatore si impegna ad effettuare - a sua cura e spese….” L’agenzia potra' impegnarsi se errori, omissioni ecc dipendono da sue inadempienze accertate, si chiede conferma Si conferma Art 10 PENALI pag 8 Chiediamo di allineare la disciplina tra schema di contratto e capitolato, dove i tempi per le controdeduzioni sono ad esempio inferiori Richiesta accolta. Si precisa che con riferimento allo Schema di contratto “Art. 10 PENALI”, la disciplina alla quale fare riferimento è quella disposta nel Capitolato Tecnico, alla voce “Penali”, pag. 13. Prima di procedere con la sottoscrizione, il documento “Schema di Contratto” sarà opportunamente allineato al Capitolato tecnico. ART.11 - ONERI DELLA SICUREZZA pag. 8 Chiediamo conferma si riferisce al personale diretto dell’Agenzia poiche' i somministrati sono computati nell’organico dell’utilizzatore per tali materie Si conferma Art 16 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO pag. 11 testo “la ditta appaltatrice non impieghi personale con i requisiti concordati e nel rispetto alle normative vigenti;” Chiediamo se si riferisce al personale somministrato o diretto dell’agenzia Si fa riferimento sia al personale somministrato che a quello diretto dell’agenzia ART. 17 - RECESSO E INADEMPIENZE pag 12 testo “ARPAL Puglia, qualora intenda avvalersi della facolta' di recedere dal contratto, si obbliga a pagare all'Appaltatore unicamente” Segnaliamo che non potendo sottoporre il Contratto di lavoro a condizione risolutiva, nel caso in cui si verifichi l’ipotesi di cessazione anticipata/recesso/risoluzione per cause non imputabili all’Agenzia o al lavoratore, l’utilizzatore dovra' comunque rimborsare il costo del lavoro sostenuto dall’Agenzia ex art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15 fino alla naturale scadenza del contratto di prestazione. Chiediamo conferma Si conferma ART. 19 - OBBLIGHI E RESPONSABILIT? IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO pag. 14 e 15 Chiediamo conferma si riferisce al personale diretto dell’agenzia Si conferma  
Quesito
PI177841-20

Risposta
PI178610-20
SPETT.LE ENTE CAPITOLATO PAGINA 7 Rispetto ai costi orari pag. 7 Capitolato cat C1 e D1 su cui aggiungere aggio agenzia massimo 1,04 €/h e 0,95 €/h, si richiede: - Se tali costi includono l’erogazione dei 2 buoni pasto da 7,00 €/cad settimanali , o se tali oneri sono rifatturabili a parte - Si chiede di chiarire cosa viene incluso, come vengono determinati, gli importi allegato 2 capitolato per le categorie C1 e D1 COMPENSO LORDO: 2.433,37 €/mese per le unita' di categoria “C1”; 2.641,96 €/mese per le unita' di categoria “D1”; - Si chiede di chiarire se gli importi mensili della contrattazione integrativa decentrata sono in aggiunta a tali importi, o ricompresi, ed eventuali loro incidenze su istituti contrattuali. Cordialita' I costi orari indicati a pag. 7 del Capitolato tecnico sono stati calcolati (per ciascuna categoria) suddividendo la sommatoria dei costi dettagliati nell’allegato 2 allo stesso Capitolato per il monte ore massimo della prestazione (totale ore lavorabili in sei mesi), così come espressi nella sezione “valori monetari”. Si chiarisce che i costi relativi al contratto collettivo decentrato integrativo (c.c.d.i.) sono stati indicati nell’importo massimo possibile e, pertanto, potranno essere – nella concreta erogazione – inferiori agli importi indicati.  

Tabella informativa di indicizzazione

Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi
Tipo Contratto Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice Tipo di Amministrazione Provincia Sede di Gara Comune Sede di Gara Indirizzo Sede di Gara Senza Importo Valore Importo a base asta Valore Importo di aggiudicazione Data Pubblicazione Data Scadenza Bando Data Scadenza Pubblicazione Esito Requisiti di Qualificazione Codice CPV Codice SCP URL di pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it Codice CIG
Bando Servizi Regione Puglia - Sezione Enti Locali REGIONI Bari Bari Via Giovanni Gentile, 52 NO 5.750.599,76 22/07/2020 27/08/2020 837910937D
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