Procedure telematiche aperte:
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e segui le istruzioni che appariranno.
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Procedure tradizionali aperte:
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- Per partecipare al bando e richiedere chiarimenti bisogna attenersi alle informazioni specificate nel disciplinare di gara.
Procedure telematiche in economia:
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Per partecipare alla procedura e salvare o leggere
il contenuto degli atti di gara è necessario essere invitati dalla Stazione Appaltante.
Dopo aver eseguito l’accesso al portale l’operatore economico invitato troverà la documentazione
di gara attinente nella sezione 'Inviti'.
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Dettaglio
Bando (
PI148711-17 )
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Descrizione breve |
Servizio annuale con opzione di 1 altro anno delle postazioni del SET 118 e delle postazioni di automedica delSET 118 per l'ambito territoriale della ASL TA. |
CIG: |
6794903 |
Direzione Proponente |
ASL TA - Area Gestione Patrimonio |
Incaricato: |
Lorenzo Francesco Russo |
Importo Appalto: |
6.660.212,28
(Iva Esclusa)
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Importo Base Asta: |
6.660.212,28
(Iva Esclusa)
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Criterio Aggiudicazione: |
Costo Fisso |
Tipo Appalto: |
Servizi |
Termine Richiesta Quesiti: |
06/09/2017
ore
12:00:00
[Ora Italiana]
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Presentare le offerte entro il
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25/09/2017
ore
14:00:00
[Ora Italiana]
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Data I Seduta
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27/09/2017
ore
10:00:00
[Ora Italiana]
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Documentazione:
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Descrizione
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Allegato
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Avvisi di Rettifica:
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Descrizione
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Allegato
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Note |
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Avvisi
Data Pubblicazione
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Descrizione
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Allegato
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14/09/2017
ore
14:51
[Ora Italiana]
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Si comunica che il giorno 27.09.2017, con inizio alle ore 10.00, presso gli uffici dell’Area Gestione del Patrimonio I Piano in Viale Virgilio n.31 - TARANTO, si procederà, in seduta pubblica, come previsto dal disciplinare di gara, all’apertura della gara in oggetto specificata.
Distinti saluti. |
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Chiarimenti
Protocollo |
Quesito |
Risposta |
Allegato |
Quesito
PI154646-17
Risposta
PI158158-17 |
Oggetto: ISTANZA DI ANNULLAMENTO O RETTIFICA IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA E DEI RELATIVI ATTI DI GARA E RICHIESTA CHIARIMENTI - Procedura Aperta per l’affidamento del Servizio annuale con opzione di 1 altro anno delle Postazioni del SET 118 E DELLE Postazioni di Automedica del SET 118 per l’ambito territoriale della ASL TA – Suddivisa in 28 Lotti – Trasmessa a mezzo Portale EmPULIA.
Il sottoscritto Christopher Volpes nato a Legnago (VR) il 18/10/1987, n.q. di Presidente dell’Associazione Volontaria Pubblica Assistenza Croce Maria Bambina Onlus, in relazione alla procedura di gara in oggetto richiamata, espone e chiede quanto segue.
PREMESSO CHE La scrivente Associazione di Volontariato svolge servizio di trasporto e soccorso infermi a mezzo ambulanze, servizio di trasferimento infermi da e verso gli ospedali, case di cura, abitazioni, luoghi di lavoro ecc., in favore di Aziende ed Enti Pubblici appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale;
La scrivente risulta essere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze richieste dalla legge Comunitaria e Nazionale per lo svolgimento dell’attivita' di cui sopra, nello specifico, risulta in possesso di regolari Autorizzazioni Sanitarie rilasciate dalla Regione Lombardia.
La stessa e' iscritta al Registro Generale del Volontariato Regione Lombardia con n. di Iscrizione: MI-2379;
Dalla consultazione dei Bandi di Gara e' venuta a conoscenza dell’indizione della Procedura Aperta richiamata in oggetto;
Dall’art. 4 del Disciplinare di Gara si evince inequivocabilmente che la partecipazione alla stessa e' riservata alle Organizzazioni in possesso, pena l’esclusione, si cita testualmente, di:
- “(…) Iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato (L.R. 16 marzo 1994 n. 11) nella Sezione Trasporto infermi;
- Possesso dei requisiti di cui (…omissis…) nonche' alla Legge Regionale 16 marzo 1994, n. 11. Tutti gli Enti ed Associazioni dovranno altresi' essere autorizzati al trasporto e soccorso di infermi e feriti ai sensi della Legge Regionale 15 dicembre 1993, n. 27, cosi' come integrata dalla Legge Regionale 05 agosto 1996, n. 17, nonche' dell’Autorizzazione rilasciata dalla Regione Puglia, ovvero da Azienda Sanitaria della Regione Puglia ai sensi dell’Art. 18 della Legge Regionale del 03 agosto 2007, n. 25”.
Nel Disciplinare di Gara all’art 13 titolato – Modalita' di Aggiudicazione della Gara – tra i “Criteri di assegnazione del punteggio” viene riportato, per la sola parte che qui rileva, quanto di seguito trascritto:
“QUALITA’: max 100 punti, da assegnarsi in base ai criteri di valutazione sotto riportati:
Criteri di Assegnazione del punteggio
Attivita' prestata per il Servizio di emergenza pre-ospedaliera regionale – massimo 5 punti
• Da 1 fino a 3 anni: 0,5 punti
• Da oltre 3 anni e fino a 7: 2 punti
• Da oltre 7 e fino a 10: 3 punti
• Superiore a 10: 5 punti
Attivita' specificamente prestata per il SET 118 Taranto – massimo 5 punti
• Da 1 fino a 3 anni: 0,5 punti
• Da oltre 3 anni e fino a 7: 2 punti
• Da oltre 7 e fino a 13: 3 punti
• Superiore a 13: 5 punti;
(…omissis…)
Numero di soccorritori, eccedenti quelli richiesti (minimo 12 in caso di ambulanza, minimo 6 in caso di automedica), certificati con le attestazioni seguenti BLSD, PBLSD, PH-BTC, in corso di validita' rispetto alle vigenti LINEE GIUDA INTERNAZIONALI – massimo 20 punti
• Da 1 fino a 10 soccorritori: 7 punti
• Da 11 a 30: 14 punti
Superiori a 30: 20 punti”.
CONSIDERATO
• Che alla scrivente, pur essendo in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze richieste dalla legge Comunitaria e Nazionale per lo svolgimento dell’attivita' oggetto della procedura di Gara in parola, e' preclusa la partecipazione alla stessa in ragione dei requisiti di partecipazione, richiesti a pena di esclusione, nonche' degli elementi individuati in Disciplinare oggetto di valutazione tecnica ed attribuzione del punteggio, che di fatto limitano e riservano la partecipazione esclusivamente ad enti stanziati nel territorio della Regione Puglia;
• Che come statuito dalla consolidata giurisprudenza in materia, il servizio di trasporto sanitario costituisce una normale attivita' economica, il cui appalto deve essere conferito nel rispetto della normativa generale, nazionale ed europea, che regola il settore;
• che la previsione del possesso dell’Autorizzazione rilasciata dalla Regione Puglia ovvero da una ASL della Regione Puglia, nonche' del possesso di iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato (L.R. Puglia 16 marzo 1994, n. 11) quali requisiti di partecipazione richiesti a pena di esclusione dalla gara, oltre che l’introduzione quale elemento di attribuzione del punteggio per la qualita':
o dell’Aver prestato attivita' per il servizio di emergenza pre-ospedaliera regionale;
o dell’Aver prestato attivita' specifica per il SET 118 Taranto;
o del mettere in disponibilita' soccorritori certificati con le attestazioni BLSD, PBLSD e PHBTC (quest’ultimo corso di formazione professionale presente esclusivamente in Regione Puglia);
limitano la partecipazione alla Procedura di gara di cui all’oggetto esclusivamente a soggetti stanziati sul territorio della Regione Puglia, favorendo tali enti a danno invece di quelli provenienti da altre realta' regionali o nazionali, realizzando un effetto discriminatorio a carico di tali ultimi soggetti, contravvenendo cosi' agli orientamenti piu' recenti della giurisprudenza, in base ai quali i bandi di gara non possono stabilire limitazioni territoriali ai fini della partecipazione alle pubbliche gare a pena di illegittimita' di tali clausole per flagrante violazione dei principi di derivazione costituzionale e comunitaria che vietano ogni discriminazione “ratione loci”;
• che sul punto, sono da condividere gli orientamenti piu' recenti della giurisprudenza, in base ai quali i bandi di gara non possono stabilire limitazioni territoriali ai fini della partecipazione alle gare, a pena di illegittimita'. Nel caso in esame, la clausola inserita nel bando presenta evidenti elementi di contrasto con i principi di libera concorrenza e di par condicio degli operatori del mercato, poiche' la suddetta clausola limita la partecipazione alla gara soltanto ai soggetti aventi tale requisito soggettivo, peraltro del tutto sganciato da qualsiasi elemento di ragionevolezza, ne' motivato in relazione a specifiche finalita' del servizio da rendere.
• Che tali clausole sono state censurate piu' volte dalla giurisprudenza. A tale proposito il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo il requisito previsto in un bando di gara che prevede l'attribuzione di un maggiore punteggio nei confronti delle imprese locali partecipanti perche' capace di determinare discriminazioni tra ditte concorrenti finendo con il privilegiare le imprese locali in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale;
• Riteniamo necessario evidenziare che tali clausole sono ritenute illegittime in quanto in conflitto con i principi di derivazione costituzionale e comunitaria che vietano ogni discriminazione. Inoltre ingiustificatamente restringono il campo della concorrenza e violano il principio comunitario della libera prestazione dei servizi.
• Inoltre, non e' nemmeno ammissibile la clausola del Disciplinare che accorda un maggior punteggio all'offerta presentata da impresa che abbia eseguito attivita' di emergenza pre-ospedaliera regionale (Regione Puglia) e attivita' specificatamente prestata per il SET 118 Taranto atteso che tali clausole finirebbero col comportare una discriminazione a carico di quelle imprese che non sono localizzate in ambito Regionale e Comunale e avvantaggerebbe le imprese gia' localizzate; tale provvedimento violerebbe il principio della non discriminazione.
• A proposito della localizzazione delle imprese partecipanti perfino la Corte Costituzionale si e' pronunciata nel merito di norme che discriminano le stesse imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale. Il giudice delle leggi ha stabilito che le norme contenute in leggi regionali che discriminano le imprese con un elemento di localizzazione territoriale contrasta con il principio di uguaglianza nonche' con il principio in base al quale la regione non puo' adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose e non puo' limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.
• Si richiamano sul punto le pronunzie del TAR SILILIA-PALERMO, SEZ. III - Sentenza 4 marzo 2008, n. 290 secondo cui “2. I bandi di gara non possono stabilire limitazioni territoriali ai fini della partecipazione alle gare, a pena di illegittimita' di tali clausole per violazione dei principi di derivazione costituzionale e comunitaria che vietano ogni discriminazione ?ratione loci?”; del CGA, SEZ. GIURISDIZIONALE – Sentenza 26 gennaio 2006, n. 29: “6. E’ illegittima la clausola del bando che accorda un maggior punteggio (nella specie, pari a quasi il 50% del totale dei 15 punti disponibili) alla offerta presentata da impresa avente sede legale da almeno un anno nel Comune della Stazione appaltante, atteso che tale clausola finisce per comportare una pesante ed ingiustificata discriminazione a favore delle imprese gia' formalmente localizzate in ambito comunale, come tali note all’amministrazione, senza che a fondamento della stessa sia ravvisabile alcun apprezzabile profilo d’interesse pubblico”; della CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 22 dicembre 2009, n. 440: “E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 25 della legge regionale Valle d’Aosta n. 19 del 2005 nella parte in cui individua il criterio della migliore localizzazione territoriale fra i criteri di selezione dei candidati da ammettere alla procedura ristretta, in riferimento all'art. 2 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, nonche' agli artt. 3, 97 e 120 della Costituzione atteso che: ?discriminare le imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale? contrasta con il principio di eguaglianza, nonche' con il principio in base al quale la regione ?non puo' adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni? e ?non puo' limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro? (art. 120, secondo e terzo comma, della Costituzione) (sentenza n. 207 del 2001)”. In ultimo si richiama la Sentenza del TAR Lombardia n. 68/2016.
• che l’esclusione dalla gara con limitazione territoriale e' fattispecie sostanzialmente illegittima, per due motivi: prima di tutto, principi generali come quelli comunitari della concorrenza (non discriminazione, pari trattamento, vedi oggi la nuova direttiva 2004/18/CE nonche' la giurisprudenza comunitaria esemplificata in Corte di Giustizia UE , sez. I, sentenza 6.10.2005 nella causa c-458/03) impongono alla stazione appaltante di non riferirsi a criteri di gradimento legati alla collocazione territoriale delle attivita' ma, al piu', a criteri di svolgimento dell’attivita' legati al modo in cui essa viene esplicata (si pensi all’analisi dei costi, agli standards qualitativi, al curriculum pregresso, etc.); in quest’ultimo caso, si tratta comunque di criteri in sostanza “accessori” rispetto a quelli per cosi' dire “fondamentali” che sono invece espressi nei requisiti richiesti con il bando e piu' strettamente connessi alla tipologia di attivita' del quale la p.a. o, in generale, il soggetto pubblico, va a chiedere l’espletamento; - secondariamente, non e' ammissibile per logica una limitazione territoriale dei competitors in una gara d’appalto, giacche' se la ratio dell’istituto dell’appalto e' proprio quella di cercare nell’affidamento di un servizio da espletare nei confronti della p.a. (o di soggetti sostanzialmente tali) il soggetto che offre le migliori e piu' convenienti condizioni, non ha alcun senso il voler limitare la scelta degli aggiudicatari ad uno specifico territorio quando una ricerca ben piu' ampia, oltre a favorire la concorrenza (come poco sopra detto), non puo' che apportare benefici economici alla p.a. e benefici tecnici e tecnologici (know-how, processi produttivi o di erogazione del servizio, certificazioni di qualita', etc.).
Tanto premesso e considerato, la scrivente
CHIEDE
A codesta Spett.le REGIONE PUGLIA ASL Taranto l’annullamento o la rettifica, in autotutela, della Procedura in oggetto richiamata e relativi atti afferenti tutti alla stessa nelle parti contestate.
Inoltre,
CHIEDE
Che venga dato riscontro ai seguenti quesiti:
- In caso di Associazione in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze richieste dalla legge Comunitaria e Nazionale per lo svolgimento dell’attivita' di cui sopra, come la scrivente che, nello specifico, risulta in possesso di regolari Autorizzazioni Sanitarie rilasciate dalla Regione Lombardia, oltreche' regolare iscrizione al Registro Generale del Volontariato Regione Lombardia, si chiede di voler confermare che la stessa e' ammessa alla partecipazione alla presente procedura di gara in ragione degli orientamenti piu' recenti della giurisprudenza, in base ai quali i bandi di gara non possono stabilire limitazioni territoriali ai fini della partecipazione alle pubbliche gare a pena di illegittimita' di tali clausole per flagrante violazione dei principi di derivazione costituzionale e comunitaria che vietano ogni discriminazione “ratione loci”;
- In riferimento ai “Criteri di Assegnazione del Punteggio”, con particolare riguardo al chiesto “Numero di soccorritori eccedenti quelli richiesti (minimo 12 in caso di ambulanza, minimo 6 in caso di automedica), certificati BLSD in corso di validita' rispetto alle vigenti linee guida internazionali”, si chiede di conoscere, in caso di partecipazione a piu' lotti, se e' in facolta' del concorrente indicare il medesimo o parte del medesimo personale eccedente quello richiesto in piu' lotti;
- In riferimento ai “Criteri di Assegnazione del Punteggio”, con particolare riguardo al chiesto “Numero di soccorritori eccedenti quelli richiesti (minimo 12 in caso di ambulanza, minimo 6 in caso di automedica), certificati con le attestazioni seguenti: BLSD, PBLSD, PH-BTC, in corso di validita' rispetto alle vigenti linee guida internazionali”, si rappresenta, doverosamente, che il citato corso PH-BTC non e' corso a valenza nazione. Per quanto rappresentato si chiede di conoscere a quale tipologia di corso esso appartenga e il/i corrispettivo/i corso/i nazionale/i equivalente/i;
- In riferimento ai “Criteri di Assegnazione del Punteggio”, con particolare riguardo al chiesto “Numero di mezzi di soccorso aggiuntivi ordinari, eccedenti quelli richiesti (mezzo titolare e mezzo sostitutivo), in risposta alle maxiemergenze (ambulanze, automediche)”, si chiede di conoscere, in caso di partecipazione a piu' lotti, se e' in facolta' del concorrente indicare i medesimi o parte dei medesimi mezzi di soccorso aggiunti ordinari (eccedenti quelli richiesti) in risposta alle mexiemergenze, in piu' lotti;
- In riferimento ai “Criteri di Assegnazione del Punteggio”, con particolare riguardo al chiesto “Numero di mezzi di soccorso oltre quelli di cui al punto 5, in risposta alle maxiemergenze/soccorsi speciali (PMA, furgoni, veicoli specifici attrezzati per il trasporto di paziente severamente obese, con sospensioni rinforzate dotato di sistema di ritenuta rinforzato adeguato e barella bariatrica, mezzi 4x4 ruote motrici, idroambulanze)”, si chiede di conoscere, in caso di partecipazione a piu' lotti, se e' in facolta' del concorrente indicare i medesimi o parte dei medesimi mezzi in risposta alle mexiemergenze/soccorsi speciali, in piu' lotti;
- In riferimento al dettaglio del personale in carico da assumere per ogni singola postazione si chiede di voler integrare le notizie nello stesso mancanti, di seguito indicati:
o Postazione P.O. “S.G. MOSCATI” Taranto P.P.I.: Ambulanza V € 20.920,39 D.G.R. n. 1788/2011 – Tabella B+B4 (volontari +n. 4 dipendenti full-time o n. 8 dipendenti part-time). Per tale Postazione si chiede di voler chiarire se il personale da acquisire consista in n. 4 dipendenti full time o in n. 8 dipendenti part- time, con indicazione del CCNL applicato e relativo livello di inquadramento, nonche' indicazione, per ciascuno, della qualifica rivestita. Nel caso in cui si tratti di personale Part-time, si chiede ulteriormente di conoscere, per ciascuna unita', le ore di part-time;
o Postazione Taranto Centro:
o Ambulanza M - € 20.920,39 – 3 F.T. + 2 P.T. – CCNL MISERICORDIE – B2. Si chiede di conoscere le qualifiche per ciascuna delle unita' indicate e, per ciascuna unita' part-time, le ore di part-time;
o Automedica - € 14.969,44 – 2 F.T. CCNL MISERICORDIE Liv. B2. Si chiede di conoscere le qualifiche per ciascuna delle unita' indicate;
o Postazione Taranto Sud:
o Ambulanza M - € 20.920,39 – 4 F.T. – CCNL MISERICORDIE – B2. Si chiede di conoscere le qualifiche per ciascuna delle unita' indicate;
o Automedica - € 14.969,44 – 2 F.T. CCNL MISERICORDIE Liv. B2. Si chiede di conoscere le qualifiche per ciascuna delle unita' indicate;
o Postazione Taranto Nord:
o Ambulanza M - € 16.396,44 – 2 F.T. – CCNL ANPAS – Liv. 2. Si chiede di conoscere le qualifiche per ciascuna delle unita' indicate;
o Postazione Talsano:
Ambulanza V - € 20.920,39 – 4 F.T. – CCNL MISERICORDIE – Liv. C3. Si chiede di conoscere le qualifiche per ciascuna delle unita' indicate;
o Postazione Taranto Tamburi:
Ambulanza V - € 18.494,91 – 3 F.T. – CCNL ANPAS – Liv. 2. Si chiede di conoscere le qualifiche per ciascuna delle unita' indicate;
o Postazione Martina Franca:
Ambulanza M - € 20.920,39 – 4 F.T. – CCNL ANPAS – Liv. 2. Si chiede di conoscere le qualifiche per ciascuna delle unita' indicate;
o Postazione P.O. “S. MARCO” P.P.I.: Ambulanza V € 20.920,39 D.G.R. n. 1788/2011 – Tabella B+B4 (volontari +n. 4 dipendenti full-time o n. 8 dipendenti part-time). Per tale Postazione si chiede di voler chiarire se il personale da acquisire consista in n. 4 dipendenti full time o in n. 8 dipendenti part- time, con indicazione del CCNL applicato e relativo livello di inquadramento, nonche' indicazione, per ciascuno, della qualifica rivestita. Nel caso in cui si tratti di personale Part-time, si chiede ulteriormente di conoscere, per ciascuna unita', le ore di part-time;
o Postazione Avetrana:
o Ambulanza V - € 20.920,39 – 8 P.T. – (4 Autista + 4 Soccorritori) - CCNL ANPAS – C 2. Si chiede di conoscere, per ciascuna delle unita' indicate, le ore di part-time;
o Postazione Massafra:
o Automedica - € 14.969,44 – 2 F.T. – CCNL ANPAS – Liv. C 2. Si chiede di conoscere, per ciascuna delle unita' indicate, la qualifica;
o Postazione Ginosa:
Ambulanza V - € 20.920,39 – 3 F.T. +2 P.T. – (Autista/soccorritore) - CCNL ANPAS – Liv. C 2. Si chiede di conoscere, per ciascuna delle unita' Part-time indicate, le ore di part-time;
o Postazione Laterza:
o Ambulanza M - € 20.920,39 – 4 F.T. – CCNL ANPAS – Liv. C 4. Si chiede di conoscere, per ciascuna delle unita' indicate, la qualifica;
- In riferimento ai rimborsi forfettari previsti in atti di gara coincidenti con il valore economico di ciascun lotto di partecipazione, riportati nelle Allegate Tabelle di cui alla D.G.R. n. 1788 del 2011, si chiede di conoscere se detti importi rappresentano il tetto massimo rimborsabile e, conseguentemente, il rimborso che verra' percepito dall’aggiudicatario sara' dato dall’effettiva rendicontazione fornita in ordine alle spese effettivamente sostenute e documentate o, al contrario, l’aggiudicatario – indipendentemente dalle spese effettivamente sostenute, percepira' mensilmente l’importo previsto in gara;
- In assenza di espresse previsioni in atti di gara, si chiede di voler chiarire quale documentazione dovra' essere prodotta ai fini del rimborso spese (a mero titolo esemplificativo: fattura elettronica, rendicontazione delle spese sostenute con allegazione di supporto documentale, ecc.).
L’occasione e' gradita per porgere distinti Saluti. |
Si trasmette in allegato la risposta al presente quesito. |
risposta quesito.pdf
|
Quesito
PI154643-17
Risposta
PI156926-17 |
Con la presente, il sottoscritto Caccioppo Alessandro, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Italy Emergenza Cooperativa Sociale, con sede legale in Messina (ME) Viale della liberta' Is. 481, cap 98121 Messina, C.F. e P.Iva: 01412690628,
RICHIEDE
Il seguente quesito vincolante con interpretazione “autentica”:
In riferimento alla Procedura di Gara in oggetto richiamata, la scrivente cooperativa sociale, facente parte in quanto tale del c.d. “Terzo settore”, in possesso di regolare iscrizione all’Albo delle Cooperative Sociali con n.: A186838 dal 08/11/2007 nonche' in possesso di tutti i titoli Autorizzativi richiesti dalle vigenti norme nazionali e comunitarie per l’esercizio dell’attivita' che forma oggetto della gara in parola (quali Autorizzazione Sanitaria al trasporto e soccorso di infermi rilasciata dall’Organo Competente e Licenza di Noleggio con Conducente per tutti i mezzi di soccorso in possesso della stessa), e dunque avente imnteresse alla partecipazione alla procedura in oggetto, chiede di voler confermare che alla procedura di cui all’oggetto sono ammessi a partecipare anche le cooperative sociali e gli altri enti del Terzo settore che siano in possesso di titoli autorizzativi richiesti dal bando e dalla legge anche se rilasciati da regioni diverse dalla regione Puglia.
L’occasione e' gradita per porgere distinti saluti. |
Nella fattispecie rappresentata di cooperativa Sociale con sede in Messina (ME) in possesso di tutti i titoli autorizzativi, richiesti dalle vigenti norme nazionali e comunitarie per l'esercizio dell'attività che forma oggetto della presente gara, quantunque rilasciati da regioni diverse dalla Regione Puglia, si conferma che può partecipare alla presente procedura di gara. |
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Quesito
PI153987-17
Risposta
PI154161-17 |
Oggetto: Richiesta di chiarimenti ai sensi dell’art. 8 del disciplinare di gara per l’affidamento annuale delle postazioni ambulanza del servizio emergenza territoriale set 118 e delle postazioni automedica del set 118 per le necessita' dell'azienda sanitaria locale di Taranto.
La sottoscritta Prof.ssa Anna Fiore, in qualita' di legale rappresentante della Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Taranto - Associazione di Promozione Sociale, con sede in Taranto, alla via Luigi Viola n. 12, formula la presente per significarVi quanto segue.
Lo scrivente operatore economico ha intenzione di partecipare alla procedura ad evidenza pubblica emarginata in oggetto.
In particolare, la C.R.I. - Comitato Provinciale di Taranto e' iscritta di diritto nei registri provinciali delle “Associazioni di Promozione Sociale”, atteso che il D.Lgs. n. 178/2012 ha disposto che i Comitati Locali e Provinciali della Croce Rossa Italiana (tra cui la scrivente), esistenti alla data del 31.12.2013, assumono, con decorrenza 01.01.2014, la personalita' giuridica di diritto privato e sono iscritte di diritto nei registri provinciali delle “Associazioni di Promozione Sociale”, dedite alle attivita' assistenziali e socio-sanitarie, prestate attraverso l’impiego di attivita' di volontariato offerte personalmente, spontaneamente e gratuitamente.
Inoltre, l’art. 1, comma 6, del suddetto D.Lgs. n. 178/2012 ha previsto, altresi', che “...L’Associazione, anche per lo svolgimento di attivita' sanitarie e socio sanitarie per il Servizio sanitario nazionale (SSN), puo' sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti...”.
Orbene, il D.G. dell’ASL di Taranto, con deliberazione n. 1519 del 15.07.2017, ha autorizzato, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, l’indizione di una procedura riservata alle organizzazioni aventi i requisiti di cui al comma 2 dell’art. 143 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di trasporto infermi in emergenza (SET 118) per l’Ambito Territoriale dell’ASL di Taranto.
In particolare, con la predetta deliberazione e' stata prevista “...la normativa che disciplina i rapporti tra Enti pubblici e, nello specifico, tra gli enti del S.S.N. e le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale e, in particolare ... la legge n. 383 del 7/12/2000 recante “Disciplina delle Associazioni di promozione sociale” e, in particolare, l’art. 2 che definisce la natura delle Associazioni di promozione sociale, l’art. 3 che individua le risorse economiche necessaria al funzionamento delle Associazioni, l’art. 30 che individua il contenuto delle convenzioni stipulate fra enti pubblici e associazioni di promozione sociale...”.
Inoltre, coerentemente con quanto innanzi evidenziato, il D.G., con la deliberazione in parola, ha vincolato codesta ASL alla delibera di G.R. n. 2251 del 28.10.2014, che consente a tutte le Associazioni con fini sociali e socio-sanitari di poter partecipare alle gare d’appalto indette dalle Aziende Sanitarie.
Conseguentemente, il Disciplinare di gara ha riservato la partecipazione alla procedura di gara a tutti soggetti del “Terzo Settore” in possesso dei requisiti di cui all’art.143, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, tra cui sono ricomprese la Associazioni di Promozione Sociale, per l’affidamento del servizio annuale delle postazioni del SET 118 e delle postazioni di automedica del 118 per l’Ambito Territoriale della ASL TA.
V’e', pero', che l’art. 4 del disciplinare di gara prescrive che: “...E’ ammessa alla presente gara la partecipazione delle organizzazioni del Terzo Settore in possesso dei requisiti di cui all’art.143, comma 2 del Codice. Si specifica che la partecipazione alla presente procedura di gara e' riservata alle organizzazioni in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale ed economico-finanziario: ... - Iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato (LR 16 marzo 1996, n.11) nella sezione trasporto infermi; - Possesso dei requisiti di cui alla Legge 11 agosto 1991, n.266 (Legge-Quadro sul Volontariato) nonche' della Legge Regionale 16 marzo 1996, n.11. Tutti gli enti ed associazioni dovranno altresi' essere autorizzati al Trasporto e Soccorso di Infermi e Feriti ai sensi della Legge Regionale 15 dicembre 1993, n.27, cosi' come integrata dalla Legge Regionale 05 agosto 1996, n.17, nonche' dell’autorizzazione rilasciata dalla Regione Puglia, ovvero da Azienda Sanitaria della Regione Puglia ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale del 03 agosto 2007, n. 25...”.
Orbene, dalla semplice lettura della predetta disposizione, la partecipazione alla procedura de qua sembrerebbe riservata esclusivamente alle Associazioni di Volontariato, dal momento che i predetti requisiti di natura speciale sono riservati a queste ultime Associazioni.
Alla luce delle suesposte considerazioni, e' evidente l’ambiguita' delle disposizioni contenute nella lex specialis, che, in linea con quanto prescritto dal D.G. dell’ASL di Taranto nella deliberazione n. 1519 del 15.07.2017, estendono la partecipazione a tutte le organizzazioni del Terzo Settore, ivi comprese le Associazioni di Promozione Sociale.
Infine, occorre rammentare che il TAR Lecce, con sentenza n. 2740/2015, ha gia' affrontato tale questione, precisando che: “...la Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Taranto - Associazione di Promozione Sociale ha partecipato al bando di selezione per l’affidamento del servizio di trasporto di ammalati e feriti per le diverse postazioni dislocate nell’ambito del territorio provinciale di Taranto, a seguito della riorganizzazione della rete dell’emergenza-urgenza, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 28 ottobre 2014, n.2251, indetto dalla Asl Ta con delibera del D.G. n.354 del 28 aprile 2015; - rilevato che il bando ha circoscritto la partecipazione alla procedura selettiva ai soggetti che” alla data di pubblicazione dell’avviso sul B.u.r.p., si trovino in possesso dei requisiti di cui alla legge 11 agosto 1991. n. 266 nonche' della legge regionale 16 marzo 1996 n.11”; - considerato che detta previsione, nella parte in cui limita la competizione alla selezione ricordata alle sole associazioni di volontariato di cui alla legge quadro sopra citata, appare non giustificata da alcuna adeguata motivazione; - ritenuto che, infatti, la riorganizzazione e ottimizzazione della rete di emergenza-urgenza, varata nella Regione Puglia, muove dalla necessita' di scongiurare, per l’avvenire, il rischio che le aziende ricorrano all’affidamento del servizio ad entita' a carattere societario e/o cooperativistico, con aggravio dei costi della gestione( vedi delibera di G.R. 28 giugno 2011, n.1479 in atti), senza che la CRI possa equipararsi a soggetti aventi la predetta natura giuridica; - rilevato che, dopo l’entrata in vigore del d. lgs 178/2012, la CRI si atteggia a pieno titolo quale soggetto operante nel cd terzo settore e, piu' in dettaglio, agisce quale associazione di promozione sociale dotata di personalita' giuridica di diritto privato, con conseguente possibilita' di partecipare alle gare pubbliche, da parte dei Comitati locali della medesima CRI, e tanto a partire dal 1 gennaio 2015, come risulta dall’art.4, comma 10 quater del d.l.31 agosto 2013 n.101, conv. in legge 30 ottobre 2013, n.125; - rilevato che, per espressa previsione statutaria , la CRI opera secondo il principio di volontarieta', essendo intesa alla stregua di movimento volontario di soccorso che non e' mosso dal desiderio di profitto; - considerato, altresi', che la stessa CRI e' qualificata, secondo quanto previsto dall’art.1, comma 2 del Decreto 16 aprile 2014, alla stregua di ONLUS con l’obiettivo, tra l’altro, di operare nel campo dei servizi alla persona, ed in particolare sanitari- ivi compresi il pronto soccorso e trasporto infermi - ravvisata, pertanto, l’irragionevolezza del bando e del provvedimento di esclusione dalla gara della CRI sul presupposto che la stessa non e' iscritta al registro delle associazioni di volontariato; - ritenuto che, peraltro, l’azione fin qui posta in essere dalla Asl appare non in linea con le direttive tracciate dalla Regione in punto di riorganizzazione della rete emergenza-urgenza...”.
Alla luce di quanto innanzi, pertanto, la scrivente Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Taranto, RITENENDO DI POTER PARTECIPARE A PIENO TITOLO AL BANDO DI GARA, chiede chiarimenti a Codesta spett.le Azienda Sanitaria Locale in merito alla partecipazione alla gara de qua, in considerazione dell’ambiguita' delle disposizioni contenute negli atti di gara.
Cordiali saluti.
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Possono partecipare tutti gli enti del settore in possesso dei requisiti di cui all'art.143, comma 2, l'iscrizione nel registro delle Associazioni di Volontariato è requisito previsto dalla norma solo per queste ultime Associazioni e non già per altri enti del Terzo Settore quali la CRI.
Pertanto, nulla osta alla partecipazione alla gara da parte della Croce Rossa. |
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Quesito
PI151077-17
Risposta
PI153463-17 |
BUONGIORNO, L'ARTICOLO 4 PUNTO 5 PRECISA CHE A PENA DI SCLUSIONE tutte le associazione devono essere in possesso (• Possesso dei requisiti di cui alla Legge 11 agosto 1991, n.266 (Legge-Quadro sul Volontariato) nonche' della Legge Regionale 16 marzo 1996, n.11. Tutti gli enti ed associazioni dovranno altresi' essere autorizzati al Trasporto e Soc-corso di Infermi e Feriti ai sensi della Legge Regionale 15 dicembre 1993, n.27, cosi' come integrata dalla Legge Regionale 05 agosto 1996, n.17, non-che' dell’autorizzazione rilasciata dalla Regione Puglia, ovvero da Azienda Sanitaria della Regione Puglia ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale del 03 agosto 2007, n. 25;).si chiede se si partecica in "associazione temporanea di scopo" avendo come capofila un assocazione con tutti i requisiti richiesti (iscrizione albo regione e autorizzazione varie al traposto infermi)e un altra associazione nata da 7 mesi che impiega solo personale e sede operativa se e' fattibile visto che si ricorre questo unione di piu' associazioni affiche' insieme di possa raggiungere tutte le caratteristiche richieste in gara. si resta in attesa di un riscontro
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La risposta al quesito è negativa.
Tutti gli associati nella A.T.S. (Associazione Temporanea di scopo) devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del Disciplinare di Gara, atteso che trattasi di requisiti soggettivi. |
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Tabella informativa di indicizzazione
Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi |
Tipo |
Contratto |
Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice |
Tipo di Amministrazione |
Provincia Sede di Gara |
Comune Sede di Gara |
Indirizzo Sede di Gara |
Senza Importo |
Valore Importo a base asta |
Valore Importo di aggiudicazione |
Data Pubblicazione |
Data Scadenza Bando |
Data Scadenza Pubblicazione Esito |
Requisiti di Qualificazione |
Codice CPV |
Codice SCP |
URL di pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it |
Codice CIG |
Bando |
Servizi |
ASL TA - Area Gestione Patrimonio |
AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE |
Taranto |
Taranto |
Viale Virgilio, 31 |
NO |
6.660.212,28 |
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21/08/2017 |
25/09/2017 |
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6794903 |
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