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Dettaglio

Bando ( PI179719-17 )

Descrizione breve Procedura ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, in forma telematica, per l’affidamento del servizio sanitario di emergenza per sistema “118” territorio di competenza ASL BT.
CIG: 6747165
Direzione Proponente ASL BAT - Area patrimonio
Incaricato: Franco Sinisi
Importo Appalto: 6.527.161,68 (Iva Esclusa)
Importo Base Asta: 6.527.161,68 (Iva Esclusa)
Criterio Aggiudicazione: Costo Fisso
Tipo Appalto: Servizi
Termine Richiesta Quesiti: 10/11/2017   ore   12:00:00 [Ora Italiana]
Presentare le offerte entro il 20/11/2017   ore   12:00:00 [Ora Italiana]
Data I Seduta 21/11/2017   ore   10:30:00 [Ora Italiana]
Documentazione:
Descrizione Allegato
Note

Esito e Pubblicazioni

Tipologia Data Pubblicazione Descrizione Allegato
Provvedimento ammissione/esclusione 21/12/2017   ore   16:54 [Ora Italiana] Procedura ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, in forma telematica, per l’affidamento del servizio sanitario di emergenza per sistema “118” territorio di competenza ASL BT. Ammissione/esclusione candidati.
CV Commissione 04/01/2018   ore   13:10 [Ora Italiana] Procedura ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, in forma telematica, per l’affidamento del servizio sanitario di emergenza per sistema “118” territorio di competenza ASL BT. Curricula dei componenti e composizione della Commissione giudicatrice.
Altro 09/01/2018   ore   15:42 [Ora Italiana] Procedura ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, in forma telematica, per l’affidamento del servizio sanitario di emergenza per sistema “118” territorio di competenza ASL BT. Rinvio seduta pubblica apertura busta tecnica.
Provvedimento di aggiudicazione 10/08/2018   ore   13:57 [Ora Italiana] Ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016, con la presente si comunica che questa Azienda, con deliberazione nr.1507 del 09/08/2018, in pubblicazione a partire dal 10/08/2018, ha aggiudicato il servizio in oggetto, alle ditte nella stessa indicate.

Chiarimenti

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Protocollo Quesito Risposta Allegato
Quesito
PI208651-17

Risposta
PI208716-17
Si precisa che per le associazioni che concorrono per la postazione di nuova istituzione "SPINAZZOLA 2", in riferimento al criterio di selezione n. 7 per il quale erano previsti 13 punti saranno assegnati zero punti. Si precisa che per le associazioni che concorrono per la postazione di nuova istituzione "SPINAZZOLA 2", in riferimento al criterio di selezione n. 7 per il quale erano previsti 13 punti saranno assegnati zero punti.  
Quesito
PI206971-17

Risposta
PI206991-17
si trasmette, allegato alla presente, lo schema necessario per le dichiarazioni previste all'articolo 9.3 del disciplinare di gara si trasmette, allegato alla presente, lo schema necessario per le dichiarazioni previste all'articolo 9.3 del disciplinare di gara Allegato_4_bis_ Schema_dichiarazione_ammissione_118.doc
Quesito
PI206716-17

Risposta
PI206730-17
In riferimento alla richiesta fatta da diverse associazioni di volontariato, in accoglimento della stessa si precisa che sarà previsto uno specifico procedimento disciplinare in contradditorio con il soggetto aggiudicatario, anche in caso di denuncia di violazioni gravi commesse dagli affidatari del servizio e che saranno valutate in concreto e caso per caso le eventuali violazioni procedendo alla relativa contestazione con l'attivazione del contradditorio ed alla conseguente applicazione secondo i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità di eventuali sanzioni. In riferimento alla richiesta fatta da diverse associazioni di volontariato, in accoglimento della stessa si precisa che sarà previsto uno specifico procedimento disciplinare in contraddittorio con il soggetto aggiudicatario, anche in caso di denuncia di violazioni gravi commesse dagli affidatari del servizio e che saranno valutate in concreto e caso per caso le eventuali violazioni procedendo alla relativa contestazione con l'attivazione del contradditorio ed alla conseguente applicazione secondo i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità di eventuali sanzioni.  
Quesito
PI181299-17

Risposta
PI206686-17
Oggetto: ISTANZA DI ANNULLAMENTO O RETTIFICA IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA E DEI RELATIVI ATTI DI GARA E RICHIESTA CHIARIMENTI - Procedura ex art.60 del D.Lgs.n.50/2016, in forma telematica, per l’affidamento del servizio sanitario di emergenza per sistema “118” territorio di competenza AST BT La scrivente, in relazione alla procedura di gara in oggetto richiamata, espone e chiede quanto segue PREMESSO CHE La scrivente Cooperativa svolge servizio di trasporto e soccorso infermi a mezzo ambulanze, servizio di trasferimento infermi da e verso gli ospedali, case di cura, abitazioni, luoghi di lavoro ecc., in favore di Aziende ed Enti Pubblici appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale; La scrivente risulta essere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze richieste dalla legge Comunitaria e Nazionale per lo svolgimento dell’attivita' di cui sopra, nello specifico, risulta in possesso di regolari Autorizzazioni Sanitarie rilasciate da altre Regioni. Dalla consultazione dei Bandi di Gara e' venuta a conoscenza dell’indizione della Procedura Aperta richiamata in oggetto; Dall’art. 3 del Disciplinare di Gara si evince inequivocabilmente che la partecipazione alla stessa e' riservata alle Organizzazioni in possesso, pena l’esclusione, si cita testualmente, di: - “(…) Iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato (L.R. 16 marzo 1994 n. 11) nella Sezione Trasporto infermi; - Possesso dei requisiti di cui (…omissis…) nonche' alla Legge Regionale 16 marzo 1994, n. 11. Tutti gli Enti ed Associazioni dovranno altresi' essere autorizzati al trasporto e soccorso di infermi e feriti ai sensi della Legge Regionale 15 dicembre 1993, n. 27, cosi' come integrata dalla Legge Regionale 05 agosto 1996, n. 17, nonche' dell’Autorizzazione rilasciata dalla Regione Puglia, ovvero da Azienda Sanitaria della Regione Puglia ai sensi dell’Art. 18 della Legge Regionale del 03 agosto 2007, n. 25”. Nel Disciplinare di Gara all’art 6 titolato – Criteri di Aggiudicazione della Gara – si dichiara che l’aggiudicazione avverra' in base ai criteri qualitativi, di cui allegato 3, (…) CONSIDERATO • Che la DGR n.1171 del 18/07/2017 delibera l’annullamento, con effetto immediato, dell’allegato C) della DGR 1479/2011, poiche' non perfettamente allineato con la normativa in vigore relativa all’affidamento dei Servizi per l’Emergenza Urgenza 118 • Che alla scrivente, pur essendo in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze richieste dalla legge Comunitaria e Nazionale per lo svolgimento dell’attivita' oggetto della procedura di Gara in parola, e' preclusa la partecipazione alla stessa in ragione dei requisiti di partecipazione, richiesti a pena di esclusione, nonche' degli elementi individuati in Disciplinare oggetto di valutazione tecnica ed attribuzione del punteggio, che di fatto limitano e riservano la partecipazione esclusivamente ad enti stanziati nel territorio della Regione Puglia; • Che come statuito dalla consolidata giurisprudenza in materia, il servizio di trasporto sanitario costituisce una normale attivita' economica, il cui appalto deve essere conferito nel rispetto della normativa generale, nazionale ed europea, che regola il settore; • che la previsione del possesso dell’Autorizzazione rilasciata dalla Regione Puglia ovvero da una ASL della Regione Puglia, nonche' del possesso di iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato (L.R. Puglia 16 marzo 1994, n. 11) Inoltre, la partecipazione alla Procedura di gara di cui all’oggetto esclusivamente a soggetti stanziati sul territorio della Regione Puglia, favorendo tali enti a danno invece di quelli provenienti da altre realta' regionali o nazionali, realizzando un effetto discriminatorio a carico di tali ultimi soggetti, contravvenendo cosi' agli orientamenti piu' recenti della giurisprudenza, in base ai quali i bandi di gara non possono stabilire limitazioni territoriali ai fini della partecipazione alle pubbliche gare a pena di illegittimita' di tali clausole per flagrante violazione dei principi di derivazione costituzionale e comunitaria che vietano ogni discriminazione “ratione loci”. Nel caso in esame, la clausola inserita nel bando presenta evidenti elementi di contrasto con i principi di libera concorrenza e di par condicio degli operatori del mercato, poiche' la suddetta clausola limita la partecipazione alla gara soltanto ai soggetti aventi tale requisito soggettivo, peraltro del tutto sganciato da qualsiasi elemento di ragionevolezza, ne' motivato in relazione a specifiche finalita' del servizio da rendere. A tale proposito il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo il requisito previsto in un bando di gara che prevede l'attribuzione di un maggiore punteggio nei confronti delle imprese locali partecipanti perche' capace di determinare discriminazioni tra ditte concorrenti finendo con il privilegiare le imprese locali in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale. Inoltre ingiustificatamente restringono il campo della concorrenza e violano il principio comunitario della libera prestazione dei servizi. Tanto premesso e considerato, la scrivente CHIEDE A codesta Spett.le REGIONE PUGLIA ASL BT l’annullamento o la rettifica, in autotutela, della Procedura in oggetto richiamata e relativi atti afferenti tutti alla stessa nelle parti contestate. Inoltre, si chiede di voler confermare che alla procedura d cui all’oggetto sono ammessi a partecipare anche le cooperative sociali e gli altri enti del Terzo Settore che siano in possesso di titoli autorizzativi richiesti dal bando e dalla legge anche se rilasciati da regioni diverse dalla regione Puglia. L’occasione e' gradita per porgere distinti saluti Si conferma la possibilità di partecipazione delle cooperative sociali con titoli autorizzativi rilasciati dalla regione di appartenenza.  
Quesito
PI183300-17

Risposta
PI206685-17
Diffida di rettifica immediata del disciplinare di gara di cui al Prot. n. 60911 del 11/10/2017 dell'ASLBT per la selezione in affidamento del servizio trasporto di emergenza per sistema "118" ASLBT, in quanto, palesemente in contrasto con: a) deliberazione ASLBT n.1631 del 03/08/207 in PREMESSA al sub. 1) e 2); b) la Direttiva Comunitaria 2014/24/UE del 26/02/2014; c) l'Art. 17 del D. Lgs. 50/2016 che ha confermato quanto imposto dalla citata direttiva comunitaria. Annullamento immediata dell'Allegato "3" del disciplinare di gara, in quanto, in contrasto con quanto imposto dalla Regione Puglia con Delibera della Giunta n. 1171 del 18/07/2017 e copia fotostatica dell'allegato "C" della DGR n. 1479/2011. Alla luce di quanto espsto, lo scrivente invita l'ASLBT ad adempiere in merito in mancanza, per tale abuso, sara' informata l'A.G. competente in merito. Francesco PADALINO Amministratore Unico A) Alla deliberazione ASL BT n.1631 del 03/08/2017 non è stato dato seguito; B) Trattasi di appalto riservato di cui all'articolo 143 D. Lgs. n. 50/2016; C) Si ribadisce di non tener conto dei primi due capoversi dell'allegato n. 3 e si conferma il resto.  
Quesito
PI184219-17

Risposta
PI206682-17
Perche' il disciplinare di gara, allegato "3", riserva il bando di gara alle sole Assoociazioni di Volontariato quando invece con delibera ASLBT n. 1631 del 03/08/2017 in premessa al sub. 1) e' previsto esplicitamente l'annullamento dell'allegato "C" della DGR n. 1479/2011. Francesco PADALINO Amministratore Unico di non tener conto dei primi due capoversi dell'allegato n. 3 in quanto trattasi di refuso. Infatti l'art. 1 del disciplinare di gara prot. n. 60911 del 11/10/2017 consente la partecipazione a tutti i soggetti del terzo settore.  
Quesito
PI184385-17

Risposta
PI206681-17
OGGETTO: ISTANZA DI ANNULLAMENTO O RETTIFICA IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA E DEI RELATIVI ATTI DI GARA E CONSEGUENTE RICHIESTA DI CHIARIMENTI – Procedura ex art. 60 del D. Lgs. N. 50/2016, in forma telematica, per l’affidamento del servizio sanitario di emergenza per siatema “118” territorio di competenza ASL BT – suddivisa in 13 Lotti -Trasmessa a telematicamente sul Portale EMPULIA. Il sottoscritto Puzone Cuono nato a Napoli (NA) il 05/07/1973 residente nel comune di Acerra prov. Napoli Corso Europa, 13 nella sua qualita' di Legale Rappresentante dell’Associazione di Volontariato Confraternita di Misericordia di Caivano con sede in Caivano (NA) Via Catalani n^29 cod. fisc. 93016720638, relativamente alla procedura de qua, manifesta quanto in calce e conseguentemente pone quesito in merito alla procedura; Premesso • che l’Associazione da me legalmente rappresentata e' dedita allo svolgimento di servizio di trasporto e soccorso infermi e feriti con utilizzo di ambulanze, servizio di trasferimento infermi e feriti da e verso ospedali , cliniche, opifici e abitazioni private, aventi come utenti sia Aziende che Enti Pubblici facenti parte del Servizio Sanitario Nazionale; • che per l’espletamento dei servizi di cui sopra sono richieste specifiche licenze ed Autorizzazioni, in ossequio alle legge Comunitaria e Nazionale per lo svolgimento delle attivita' de quibus. Che la scrivente Associazione e' in possesso, nello specifico, delle Regolari Autorizzazioni Sanitarie rilasciate dalla Regione Campania ai sensi della circolare della Giunta Regionale della Campania n.340 dell’ 8.02.2001 rilasciate dal Comune di Caivano (NA) e risulta iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (Legge 266/91) della Regione Campania al nr. 358 come da normativa Comunitaria e Nazionale; • che conseguentemente all’indizione della procedura de qua si decideva la partecipazione alla stessa; • che dall’ esame dell’ art. 3 del Disciplinare di Gara , afferente i requisiti e le condizioni di partecipazione, si rende immediatamente intelligibile che, a pena di esclusione, le associazioni partecipanti , dovranno essere titolari di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato (L.R. 16 marzo 1994, n. 11) nella sezione trasporto infermi, nonche' possedere le autorizzazioni al Trasporto e Soccorso di Infermi e Feriti ai sensi della Legge Regionale 15 dicembre 1993 n. 27, cosi' come integrata dalla Legge Regionale 05 Agosto 1996, n. 17, nonche' dell’autorizzazione rilasciata dalla Regione Puglia, ovvero da Azienda Sanitaria della Regione Puglia ai sensi dell’art.18 della Legge Regionale del 03 agosto 2007, n. 25; • che all’art. 10 del Disciplinare di Gara, ove a pena di esclusione, viene richiesto l’inserimento nella busta tecnica dell’ Allegato 3 afferente le Procedure di selezione delle Associazioni di Volontariato, in detto documento, in epigrafe viene esplicitata la filosofia che sottende allo scopo della procedura, che facendo esplicito riferimento : (….ad emanare un “Bando di Selezione Pubblica” rivolto alle sole Associazioni di Volontariato iscritte al Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Puglia, istituito ai sensi della L.r. 11/1994. • Che i criteri di selezione esplicitati nello stesso allegato N. 3, e nello specifico: n. 1 (Anzianita' di iscrizione al Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Puglia, istituito ai sensi della Lr, 11/1994 sino alla data di pubblicazione del presente bando), n. 2 (Anzianita' di possesso della prima autorizzazione al trasporto e/o soccorso Infermi e feriti al sensi delle ll.rr. 27/93 E 17/96 all'esecuzione del servizio sino alla data di pubblicazione del presente bando),n. 4 (Distanza della Sede Legale del soggetto partecipante rispetto alla sede della postazione del SEU 118 per la quale concorre) n. 5 (L. r. 11/94, art 5, co. DJ collegamento associativo con altre associazioni di volontariato e l'interazione con altri soggetti sociali e con altri servizi pubblici) n.7 (Presenza di personale dipendente gia' precedentemente assunto con mansione di autista/soccorritore di ambulanza impiegato presso la postazione per cui concorre) innegabilmente introducono una ILLEGITTIMA premialita' di punteggi alle Associazioni insistenti sul territorio della Regione Puglia. CONSIDERATO Che alla luce delle innumerevoli censure piu' volte sollevate alla preponderanza del peso attribuito alle limitazioni territoriali e che ormai la costante giurisprudenza sancisce regolarmente la illegittimita' delle clausole preferenziali per i sodalizi del territorio, sottolineando la palese violazione dei superiori valori della parita' di trattamento tra i concorrenti e della proporzionalita' dell’azione amministrativa facendo un uso distorto della discrezionalita' amministrativa; Che tali previsioni sono ritenute illegittime in quanto in confitto con principi di derivazione costituzionale ( art. 120 comma 2 e3 Costituzione della Repubblica italiana, divieto di trattamento differenziato “ratione loci” ) e comunitaria che vietano ogni discriminazione e rigettano ogni assunto che risulti essere limitativo del principio della libera concorrenza e della par condicio e non costituiscono in alcun modo indice di un servizio di migliore qualita'; che la Corte Costituzionale stessa si e' pronunciata nel merito di norme che discriminano le stesse imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale, stabilendo che le norme contenute in leggi regionali, tese a discriminare le imprese con un elemento di localizzazione territoriale contrasta con il principio in base al quale la Regione non puo' adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose e non puo' limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro; che il requisito territoriale fin qui evocato, in special modo nei criteri afferenti lo svolgimento e l’esperienza operativa nel sistema “118” della Regione, come peraltro la distanza della sede operativa dalla sede di postazione per la quale si concorre, peraltro risulta del tutto avulso da qualsiasi processo speculativo di ragionevolezza, essendo immotivato in relazione a specifiche finalita' del servizio da effettuare, che sustanziandosi nella gestione del servizio emergenza-urgenza “118”, gode di specifiche linee- guida statuite a livello nazionale a cui nulla viene apportato dalla specificita' della normazione regionale pugliese, la cui evocazione appare pretestuosa e foriera di comportamenti protezionistici ascrivibili ad altri contesti e ad altre epoche storiche. (ex multis vedansi le pronunzie del TAR Sicilia-Palermo sez. III sentenza n. 29 del 26/01/2006 – CORTE COSTITUZIONALE Sentenza 22/12/2009, n 440 – ancora CORTE COSTITUZIONALE Sent. 26 giugno 2001 n.207 - TAR Lombardia sentenza n. 68/2016; che la giurisprudenza Comunitaria inoltre con la Direttiva 2004/18/CE e con la sentenza della Corte di Giustizia UE, Prima sezione del 2005 proced. 458/03 esige che la Stazione Appaltante non si riferisca a criteri legati alla collocazione territoriale delle attivita' ma alle modalita' e ai criteri che sottendono allo svolgimento delle stesse, ragionando che se da una parte il ricorso alla gara di appalto si sustanzia come la ricerca da parte dell’ente pubblico del soggetto che offre le migliori e piu' convenienti modalita' di espletamento, dall’altra e' illogico limitare la scelta dei competitors sulla base di un criterio avulso dalla dinamica della selezione, che si rende solo responsabile della limitazione della concorrenza e della par condicio; Alla luce delle pregresse premesse e considerazioni la scrivente Associazione, CHIEDE A codesta Spett.le Azienda Sanitaria Locale ASL BT l’annullamento o in alternativa la rettifica, in Autotutela, della Procedura de qua e dei relativi atti della Lex Specialis afferenti alla stessa nelle parti in contestazione. CHIEDE Formalmente riscontro al seguente quesito: In caso di Associazione di Volontariato in possesso di tutti i titoli autorizzativi (autorizzazioni e licenze) richiesti dalla legislazione Comunitaria e Nazionale di riferimento per lo svolgimento dell’attivita' di Trasporto e Soccorso di Infermi e Feriti, come nel caso della scrivente, che specificamente risulta in possesso delle autorizzazioni Sanitarie rilasciate dalla Regione Campania secondo i modi e nelle forme normate dalla circolare della Giunta Regionale della Campania n.340 dell’ 8.02.2001, nonche' dell’iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (Legge 266/91) della Regione Campania al nr. 358, avente interesse alla partecipazione alla procedura de qua, SI CHIEDE di voler confermare che l' Associazione e' ammessa a partecipare alla procedura in oggetto, stante la moltitudine di principi di derivazione Comunitaria e Costituzionale vietanti ogni discriminazione imputabile al criterio di “ratione loci”. Nelle more di un fattivo riscontro, ci e' gradita l’occasione per porgere Distinti Saluti. Caivano, 18/10/2017 Cuono Puzone (Legale Rappresentante) Si conferma la partecipazione alla gara, purché in possesso delle certificazioni richieste, rilasciate dalla regione di appartenenza.  
Quesito
PI184843-17

Risposta
PI206678-17
Si chiede di pubblicare nella sezione "Allegati" i file modificabili (formato word o simile) dei documenti "Allegato 4 Schema Dettaglio Offerta Economica" e "DGUE". scaricare i files pdf - compilarli a penna - trasformarli a mezzo scansione in pdf e firmarli digitalmente - e inserirli come allegati al bando in questione  
Quesito
PI190790-17

Risposta
PI206673-17
cOME MAI se inserisco il Prot. n. PI184219-17 e PI183300-17 dallo scrivente inviati quali quesiti in data 17.10.2017 nella videata mi esce protocollo inesistente? E questa la chiamate trasparenza? Amministratore Unico Francesco PADALINO Vedasi risposte date ad altri chiarimenti.  
Quesito
PI193984-17

Risposta
PI206672-17
Oggetto: Richiesta chiarimenti in relazione alla Procedura ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, in forma telematica, per l’affidamento del servizio sanitario di emergenza SAT “118” territorio di competenza ASL BT – suddivisa in 13 Lotti -Trasmessa telematicamente sul Portale EMPULIA La Confraternita di Misericordia di Casoria, in persona del Governatore p.t. Stefano Riccardi, con sede sita in Casoria (NA) al vico S. Rocco, n. 15 (C.F. 93021340638 - P. Iva 03613401219), (pec: misericordiacasoria@pec.it – email: misericordiadicasoria@live.it) associazione iscritta nel Registro Regionale del Volontariato della Regione Campania (decreto n. 1234 del 21.02.2000), in qualita' di operatore economico interessato alla partecipazione della procedura in oggetto, con la presente chiede formalmente chiarimenti in relazione alla procedura de qua, in particolare: Premesso che - Il D. lgs. n. 50/2016 (cd. Codice degli Appalti) all’art. 85 introduce il Documento di Gara Unico Europeo (in breviter DGUE), in ossequio all’art. 59 della Direttiva 2014/24/UE. La ratio del DGUE e' quella di garantire agli operatori economici un sistema piu' rapito di compilazione delle richieste espletate dalla Stazione Appaltante, in applicazione anche dei principi di celerita' ed obiettivita'. Si rileva che dalle Linee-Guida fornite alle stazioni appaltanti per la compilazione del DGUE e' espressamente previsto che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori indicano nei documenti di gara tutte le informazioni che gli operatori economici devono inserire nel DGUE. Dette informazioni devono essere indicate anche con appositi richiami nel modello del formulario. - Dal disciplinare di Gara della procedura de qua si evidenzia che la stazione appaltante non richiama precisamente i punti e le parti del formulario DGUE che devono essere necessariamente compilate dall’operatore economico, facendo riferimento a tale documento e alla sua compilazione in maniera generale e non precisa (tra l’altro si fa riferimento esplicito solo alla parte relativa ai motivi di esclusione ex art. 80 Dlgs 50/2016) in violazione di quanto statuito dalle Linee Guida e dai principi comunitari fondatori del DGUE. Su tale breve premessa, la scrivente associazione chiede formalmente alla stazione appaltante chiarimenti in relazione alla compilazione del DGUE, precisamente chiede di indicare espressamente quali parti (lettere/numeri) del formulario allegato alla procedura devono essere necessariamente compilate dall ’Operatore economico. Compilare Parte I, Parte II, Parte III e Parte VI del DGUE  
Quesito
PI194020-17

Risposta
PI206669-17
Oggetto: ISTANZA DI ANNULLAMENTO O RETTIFICA IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA E DEI RELATIVI ATTI DI GARA E CONSEGUENTE RICHIESTA DI CHIARIMENTI – Procedura ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, in forma telematica, per l’affidamento del servizio sanitario di emergenza SAT “118” territorio di competenza ASL BT – suddivisa in 13 Lotti -Trasmessa telematicamente sul Portale EMPULIA La Confraternita di Misericordia di Casoria, in persona del Governatore p.t. Stefano Riccardi, con sede sita in Casoria (NA) al vico S. Rocco, n. 15 (C.F. 93021340638 - P. Iva 03613401219) (pec: misericordiacasoria@pec.it – email: misericordiadicasoria@live.it) associazione iscritta nel Registro Regionale del Volontariato della Regione Campania (decreto n. 1234 del 21.02.2000), con la presente chiede formalmente chiarimenti in relazione alla procedura evidenziata in oggetto. In particolare: Premesso che - l’associazione e' dedita allo svolgimento di servizio di trasporto infermi/infortunati e trasporto sangue e/o emoderivati a mezzo veicoli di soccorso ambulanze; - per l’espletamento dei servizi ivi sopra evidenziati sono richieste specifiche licenze ed autorizzazioni, in rispetto a quanto statuito dalle normative comunitarie e nazionali; - in particolare, la Misericordia di Casoria e' in possesso sia delle autorizzazioni sanitarie rilasciate dall’A.S.L. di appartenenza, precisamente ASL Napoli 2 Nord, nonche' in possesso delle autorizzazioni al trasporto infermi a mezzo ambulanza rilasciate dal Comune di Casoria (NA), in rispetto delle normative vigenti della Regione Campania. Inoltre, la Confraternita e' regolarmente iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Campania (num. iscriz. 615) a seguito di decreto della Giunta Regionale n. 1234/2000; - dal Disciplina di gara della procedura in oggetto, precisamente dall’art. 3 relativo ai “requisiti e condizione di partecipazione” ci e' dato leggere che, a pena di esclusione, le associazioni partecipanti dovranno essere titolari di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato (L.R. 16 marzo 1994, n. 11) nella sezione trasporto infermi, nonche' possedere le autorizzazioni al Trasporto e Soccorso di Infermi e Feriti ai sensi della Legge Regionale 15 dicembre 1993 n. 27, cosi' come integrata dalla Legge Regionale 05 Agosto 1996, n. 17, nonche' dell’autorizzazione rilasciata dalla Regione Puglia, ovvero da Azienda Sanitaria della Regione Puglia ai sensi dell’art.18 della Legge Regionale del 03 agosto 2007, n. 25; - i criteri di selezione elencati nell’ allegato 3 della procedura di gara sono specificamente: n. 1 (Anzianita' di iscrizione al Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Puglia, istituito ai sensi della Lr, 11/1994 sino alla data di pubblicazione del presente bando), n. 2 (Anzianita' di possesso della prima autorizzazione al trasporto e/o soccorso Infermi e feriti al sensi delle ll.rr. 27/93 E 17/96 all'esecuzione del servizio sino alla data di pubblicazione del presente bando),n. 4 (Distanza della Sede Legale del soggetto partecipante rispetto alla sede della postazione del SEU 118 per la quale concorre) n. 5 (L. r. 11/94, art 5, co. DJ collegamento associativo con altre associazioni di volontariato e l'interazione con altri soggetti sociali e con altri servizi pubblici) n.7 (Presenza di personale dipendente gia' precedentemente assunto con mansione di autista/soccorritore di ambulanza impiegato presso la postazione per cui concorre) CONSIDERATO CHE Le clausole che comportano un limite territoriale alla partecipazione delle procedure di gara sono state oggetto di innumerevoli censure e che, ad oggi, la tesi maggioritaria considera tali clausole preferenziali al limite territoriali quali nulle ed illegittime, in quanto lesive dei principi di par condito e di pari opportunita' nonche' di pari trattamento tra i concorrenti/operatori economici. In particolare, tali clausole sono ritenute illegittime in quanto lesive dei principi sia di derivazione costituzionale ( art. 120 comma 2 e 3 Cost. - divieto di trattamento differenziato “ratione loci” ) che comunitaria, che vietano ogni discriminazione nonche' censurano le clausole che limitano il principio della libera concorrenza. La Corte Costituzionale si e' pronunciata nel merito di norme che discriminano le stesse imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale, stabilendo che le norme contenute in leggi regionali, tese a discriminare le imprese con un elemento di localizzazione territoriale contrasta con il principio in base al quale la Regione non puo' adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose e non puo' limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro. Ne consegue che il requisito territoriale richiesto dalla Spett.le stazione appaltante, in particolare nei criteri afferenti lo svolgimento e l’esperienza operativa nel sistema “118” della Regione, nonche' nei parametri di punteggio della distanza della sede operativa dalla sede di postazione per la quale si concorre, risulta lesivo di qualsiasi principio di ragionevolezza, essendo, tra l’altro, il servizio da svolgersi, ovvero trasporto in emergenza 118, governato e disciplinato da normative e Linee-Guida dettate a livello nazionale e comunitario, non occorrendo nessun tipo di specialita' della Legge Regionale Pugliese (cfr. TAR Sicilia-Palermo sez. III sentenza n. 29 del 26/01/2006 – CORTE COSTITUZIONALE Sentenza 22/12/2009, n 440 –CORTE COSTITUZIONALE Sent. 26 giugno 2001 n.207 - TAR Lombardia sentenza n. 68/2016). Si conferma quanto riportato negli atti di gara.  
Quesito
PI194321-17

Risposta
PI206654-17
Pregasi voler fornire chiarimenti in ordine a quanto di seguito rappresentato: A) Limiti di eta' Autista/Soccorritore e Soccorritore: Il Disciplinare di gara e lo schema di convenzione prevedono che l’autista/soccorritore ed il soccorritore non possano avere eta' superiore a 65 anni. Considerato che l’attuale limite di collocamento in quiescenza e' stato elevato con norma dello Stato a 67 anni, si chiede di chiarire quale sia il limite di eta' da osservare. B) Imposta di Bollo: Il Disciplinare di gara, all’art. 9, p.to 6, prevede il versamento dell’imposta di bollo relativa alle offerte economiche presentate. Sul tema si rappresenta che il DPR 26 Ottobre 1972, n. 642, all’allegato B, punto 27/bis, stabilisce che sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto Atti, documenti, istanze, contratti, nonche' copie anche se dichiarate conformi, estratti certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Per di piu', il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - c.d. Codice del Terzo Settore - all’art. 82, c. 5, stabilisce che “gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonche' le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo”. Ai sensi e per gli effetti delle norme appena richiamate, le Associazioni di Volontariato sono da ritenersi esentate dal pagamento dell'imposta di Bollo. Si chiede di esplicitare, pertanto, che le Associazioni di Volontariato sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo prevista dal Disciplinare di gara. C) Relazione tecnica: La sezione “Caricamento Lotti” della procedura telematica prevede il caricamento della “Relazione Tecnica”, documento non previsto dal disciplinare di gara. Si chiede di chiarire se detto documento debba essere o meno trasmesso e se lo stesso sia oggetto di valutazione da parte della commissione ed inoltre, in caso affermativo, sotto quale profilo. D) Garanzia FIdejussoria e cauzione definitiva: Il Disciplinare di Gara, agli artt. 1 e 5, stabilisce che la gara ha per oggetto l’affidamento del servizio per la durata di un anno con eventuale rinnovo per un altro anno. Inoltre, specifica che “Il periodo di rinnovo e' esclusivamente funzionale all’espletamento della nuova procedura di gara e pertanto cessera' ad ogni effetto con la scelta dei nuovi contraenti.” Ordunque, la durata dell’affidamento e' annuale, dovendo intendersi meramente ipotetica e residuale la possibilita' di rinnovo, oltretutto per un periodo anche inferiore all’ulteriore annualita'. Ed invero, ben potrebbe la stazione appaltante non avvalersi dell’eventuale proroga o concedere un rinnovo funzionale all’espletamento della nuova procedura di gara che necessiti di un lasso temporale di pochi mesi. Poiche', ai sensi dell’art. 13 del Disciplinare di Gara l’aggiudicatario dovra' prestare una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 C.d.A., in favore dell’amministrazione appaltante, a garanzia degli impegni contrattuali, “di importo pari al 10% del valore dell’offerta presentata in sede di gara… valida per tutta la durata del contratto, e la stessa dovra' essere ricostituita proporzionalmente in caso di proroga del contratto medesimo…”, la costituzione della garanzia fidejussoria o la cauzione definitiva, prevista in caso di aggiudicazione, dovrebbe essere determinata dalla stazione appaltante sulla base dell’importo annuale di affidamento, fatta salva l’ipotesi di ricostituzione della garanzia in caso di proroga. Poiche' l’allegato 4 contempla un importo totale dell’offerta calcolato sul valore economico del biennio, si chiede di attestare che gli importi della garanzia fidejussoria o della cauzione definitiva devono essere determinati sulla base dell’importo annuale di affidamento del singolo lotto, fatta salva la possibilita' di ricostituzione in caso di proroga. E) Allegato 4: La tabella dei lotti riportata nell’allegato 4 non contempla il lotto 13 - Trinitapoli e, pertanto, si chiede di inserirlo. Si chiede inoltre di chiarire se gli oneri della sicurezza da indicarsi debbano essere calcolati sull’importo mensile, annuale o biennale e se gli stessi debbano intendersi compresi nell’importo totale di riferimento. F) File modificabili: Si chiede di pubblicare nella sezione “Allegati” i file modificabili (formato word o simile) dei documenti “Allegato 4 - Schema dettaglio offerta economica” e “DGUE”. A) Rispettare il limite di età vigente al momento dell'esecuzione del contratto; B) Non è dovuta l'imposta di bollo; C) Non tener conto della dizione "relazione tecnica"; D) La garanzia sia provvisoria che definitiva deve essere calcolata sull'importo annuale con possibilità di ricostituzione in caso di rinnovo per il secondo anno; E) Si può aggiungere a penna; F) E' possibile compilare gli allegati a mano.  
Quesito
PI195152-17

Risposta
PI206642-17
richiesta informazioni. scarichiamo materiale dal sistema e questi files sono in formato pdf non modificabile. Gradiremmo capire se la procedura corretta e': scaricare i files pdf - compilarli a penna - trasformarli a mezzo scansione in pdf e firmarli digitalmente - e inserirli come allegati al bando in questione. Corretto? grazie per la risposta scaricare i files pdf - compilarli a penna - trasformarli a mezzo scansione in pdf e firmarli digitalmente - e inserirli come allegati al bando in questione  
Quesito
PI202738-17

Risposta
PI206613-17
Pregasi voler fornire chiarimenti in ordine a quanto di seguito riportato: a) Il Disciplinare di gara, all’art. 9, comma 3, prevede la presentazione della dichiarazione in tutto conforme allo schema di cui all’allegato 4 del bando, su cui devono essere indicate anche le postazioni per cui si concorre e dichiarare la titolarita' di un parco mezzi compatibile nel numero e nelle caratteristiche previste dal bando e la presenza di un numero di unita' di personale sufficiente per la regolare gestione del servizio. Lo schema di cui all’allegato 4, oltre a riportare nell'oggetto - si ritiene erroneamente - il riferimento alla ASL di Taranto, non prevede pero' le citate due dichiarazioni e, pertanto, si chiede di esplicitare se lo schema possa essere modificato, integrandolo nelle parti di cui e' carente. b) Con riferimento alle postazioni denominate Spinazzola 1 e Spinazzola 2, si chiede di esplicitare quale sia per la ASL BT quella gia' attiva e, conseguentemente, quella di nuova attivazione. c) La D.G.R. 1479/2011, allegato B, al capitolo “Convenzioni” dispone che “ad ogni Associazione di volontariato potra' essere concessa in gestione un massimo di 3 (tre) postazioni del SEU 118. Limitatamente al primo triennio e' consentito concedere ad una associazione un massimo di sei postazioni in ambito regionale, comunque rispettando il limite invalicabile di tre postazioni per provincia”. La D.G.R. 1479/2011 e' stata adottata in data 28/06/2011 e pubblicata sul BURP n. 110 del 13.07.2011. Ritenendo che il primo triennio sia ormai decorso e sulla scorta della recente pronuncia operata dalla ASL di Brindisi per analoga procedura, si chiede di esplicitare che, con riferimento alle postazioni da aggiudicarsi a fronte della presente procedura di selezione, la ASL BT terra' in considerazione il limite massimo di tre postazioni di Ambulanza del SEU 118 su scala regionale. d) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto 6 dell'allegato 3, si richiede che il soggetto partecipante sia intestatario di ulteriori mezzi eccedenti quelli necessari alla partecipazione al presente bando. Nell'ipotesi di partecipanti che gia' gestiscono ulteriori postazioni, si chiede di voler esplicitare se tra i mezzi eccedenti il fabbisogno della gara, vi sia o meno la possibilita' di computare quelli gia' impiegati per la gestione di altre postazioni del SET 118 ovvero dichiarati in analoghe procedure di selezione tutt'ora in corso, anche afferenti ad altre AASSLL. E' già attiva la postazione di "SPINAZZOLA 1". Si confermano massimo tre postazioni a livello regionale. Non possono essere utilizzati mezzi già impegnati per la gestione di altre postazioni.  
Quesito
PI202773-17

Risposta
PI206577-17
RICHIESTA CHIARIMENTI E/O MODIFICA DELL’ART. 5 DELLA CONVENZIONE DA SOTTOSCRIVERE DAI SOGGETTI AGGIUDICATARI. ***** PREMESSO CHE ***** con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, codesta Azienda Sanitaria Locale indiceva procedura di gara ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, in forma telematica e riservata ai soggetti del Terzo Settore di cui all’art. 143, comma 2, del disposto normativo poc’anzi richiamato, per l’affidamento del servizio sanitario di emergenza, sistema “118”, per la durata di un anno da aggiudicarsi su n. 13 lotti. L’art. 5 dello schema di convenzione disciplina le modalita' di irrogazione delle sanzioni in caso di inosservanza o di non corretto svolgimento del servizio da parte dei soggetti aggiudicatari. In particolare, dalla lettura del cennato articolo emergerebbe che, mentre nel caso in cui vi sia la contestazione di una infrazione classificata di media o lieve entita' sia previsto un iter disciplinare, in contraddittorio con l’assegnatario, volto ad accertare la suddetta violazione, in presenza di gravi violazioni – rubricate nella convenzione in via esemplificativa ma non esaustiva – verrebbe disposta sic et simpliciter e senza contradditorio la risoluzione immediata del contratto senza esplicitare quindi se tale sanzione venga comminata al termine di un procedimento disciplinare nel corso del quale sia consentita al soggetto affidatario di prenderne parte. Invero l’art. 5 dell’anzidetto schema di convenzione precisa: “Si procedera' comunque alla risoluzione immediata del contratto in presenza di gravi violazioni, di seguito indicate, sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, tali da non consentire la prosecuzione ulteriore del rapporto convenzionale: …”. ***** CONSIDERATO CHE ***** tale disposizione risulta del tutto generica, atteso che sanziona con la risoluzione del contratto qualsivoglia violazione commessa nello svolgimento delle attivita' convenzionali che venga qualificata di grave entita' dalla Stazione appaltante, senza peraltro avviare una procedura di verifica della violazione stessa, in contradditorio tra le parti. Tanto espone l’aggiudicataria al rischio di ingiuste risoluzioni contrattuali, adottate in assenza di adeguata istruttoria ed in patente violazione del principio di proporzionalita' tra fatto contestato e sanzione da comminare. L’anzidetta disposizione si pone in distonia con la normativa in subiecta materia e con le “Linee Guida ANAC dei Codici di Comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale”. Invero l’art. 2 del D.P.R. DPR 16/04/2013, n. 62 cosi' recita: ?1. Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro e' disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. 3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorita' politiche, nonche' nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.?. Codesta Asl in sede di redazione della convenzione da sottoscrivere con i soggetti aggiudicatari ha deciso di comminare la risoluzione del contratto in presenza di una violazione nello svolgimento del servizio che venga ritenuta di grave entita' (invero l’art. 5 in esame contempla un elenco di 8 tipologie di violazione qualificate a priori come gravi e precisa che tale elenco e' da considerarsi “a titolo esemplificativo e non esaustivo”). Sul punto l’ANAC con deliberazione n. 75 del 24.10.2013, titolata “Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni”, ha chiarito: ?Importante innovazione e' anche prevista nel comma 3 dell’art. 2 del codice generale, nella parte in cui stabilisce l’estensione, con il solo limite della compatibilita', degli obblighi previsti dal codice generale “a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorita' politiche, nonche' nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione”. Ne discende, altresi', l’applicazione a questi soggetti anche dei codici adottati dalle singole amministrazioni, che dovra' avvenire individuando in modo specifico le categorie di collaboratori e consulenti esterni ai quali estendere l’applicazione dei codici e le ipotesi da prevedere nelle clausole di risoluzione e decadenza del rapporto che dovranno essere inserite nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze e dei servizi?. Da ultimo, l’ANAC, con deliberazione n. 358 del 29.03.2017 ha approvato le “Linee Guida per l’adozione dei Codici di Comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale”, precisando all’art 4: ?Il Codice del Comportamento dell’ente del SSN dovra' applicarsi a tutti coloro che prestano attivita' lavorativa a qualsiasi titolo per l’ente, prestando particolare attenzione a: […] h) i collaboratori e consulenti dell’amministrazione con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, conferito a qualsiasi titolo; i. collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e/o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione. Per quanto attiene ai soggetti di cui alle lettere e), h) e i), si raccomanda di inserire nei bandi di gara, negli atti di incarico, nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o conclusi con imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice e dal Regolamento?. Dal canto suo, l’art. 10 dell’anzidette Linee Guida soggiunge: ?Per i casi in cui le violazioni delle disposizioni del Codice non siano direttamente riconducibili a fattispecie disciplinari, e' opportuno individuare le sanzioni sulla base dei principi di responsabilita', proporzionalita', equita' e parita' di trattamento?. Ed ancora l’ANAC, rispondendo al seguente quesito: “FAQ 5.2. del 09.06.2016 ?Quale deve essere il contenuto delle clausole di risoluzione o decadenza del rapporto con soggetti esterni in caso di violazione degli obblighi di condotta di cui ai codici di comportamento?? ha chiarito: ?Ai fini dell’inserimento, previsto dal D.P.R. n. 62 del 2013, di apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto con soggetti esterni in caso di violazione degli obblighi di condotta di cui ai Codici di comportamento, e' possibile graduare, sino alla risoluzione contrattuale, le conseguenze di un comportamento lesivo dei detti obblighi. L’Autorita' ritiene, altresi', che tali clausole devono essere inserite anche nei contratti stipulati ai sensi del d.lgs. n. 163/2006 (c.d. “Codice dei contratti pubblici”).?. Ne' va taciuto che l’art. 16 del D.P.R. n. 62/2013 – atto a disciplinare le responsabilita' conseguenti alla violazione dei doveri del codice – richiama esplicitamente i canoni di gradualita' e proporzionalita' delle sanzioni da irrogare a seguito delle presunte infrazioni, nonche' prevede espressamente che ?Ai fini della determinazione del tipo e dell'entita' della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione e' valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravita' del comportamento ed all'entita' del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza.?, accertato all'esito del procedimento disciplinare. Cio' posto, la necessita' di prevedere, in presenza di gravi violazioni, un procedimento disciplinare in contradditorio con i soggetti aggiudicatari si impone anche alla luce della clausola sociale contemplata nella lex specialis in parola. Invero, l’art. 3 del disciplinare di gara prevede espressamente che “l’Associazione di Volontariato assegnataria (rectius, ipotizziamo che la stazione appaltante volesse intendere “i soggetti aggiudicatari”) della postazione, dovra' obbligatoriamente provvedere all’assunzione del personale dipendente che attualmente svolge il servizio…” in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 25 L.R. 25/2007; Di talche', alcune delle partecipanti, ove aggiudicatarie del servizio, si troveranno a dover assumere nel proprio organico personale dipendente le cui qualita' di rettitudine morale ed ossequio ai comuni precetti comportamentali siano del tutto ignote e, conseguentemente, a rischiare la sanzione estrema della risoluzione anche a causa di condotte a questi ascrivibili. Tale circostanza rende ancor piu' necessaria l’individuazione, in maniera non certo esemplificativa ma precipua e puntuale, delle ipotesi piu' gravi di infrazione che diano luogo alla risoluzione del contratto. Cio', innanzitutto, poiche' le Associazioni assegnatarie - in qualita' di parti datoriali - dovendo ampliare lo spettro dei comportamenti non consentiti e/o piu' rigidamente regolati, suscettibili quindi di determinare gravi rimedi sanzionatori in capo al proprio personale dipendente, hanno la necessita' di censire le ipotesi di infrazione che determinano la risoluzione dell’affidamento in convenzione al fine di avviare, nelle more, percorsi concertativi con le organizzazioni sindacali tesi a superare un’innovazione in peius delle condizioni contrattuali dei lavoratori dipendenti i quali, oltre al pericolo di provvedimento disciplinare per condotte non contemplate dal CCNL di appartenenza, sono altresi' esposti all’evidente rischio risarcitorio e di rivalsa laddove, a causa di una loro condotta, l’Associazione veda risolto d’imperio il rapporto convenzionale e sia destinataria di una richiesta di risarcimento del danno (anche non patrimoniale!) da parte della stazione appaltante. Per altro verso, in quanto la P.A., nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto deve attenersi anche ai principi di buona fede, ex art. 1337 c.c. In tal senso, anche la giurisprudenza di legittimita' ha avuto modo di sottolineare che ?Anche nei contratti pubblici, la cui fase esecutiva e' caratterizzata da un rapporto paritetico regolato, in assenza di specifiche norme, dalla disciplina di diritto comune, per la configurabilita' della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o piu' obbligazioni specificamente determinate.? (cfr. in tal senso Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 11.03.2016, n. 4796). ********************** Alla luce di quanto sin qui dedotto, appare quanto mai necessario censire puntualmente tutte le ipotesi di infrazione di grave entita' che determinino la risoluzione contrattuale e prevedere una procedura disciplinare in contraddittorio tra l’Azienda Sanitaria e il soggetto aggiudicatario anche per le contestazioni che abbiano ad oggetto violazioni reputate di grave entita', di modo da avere reale contezza circa le circostanze a seguito delle quali e' stata mossa e la possibilita' di poter esercitare il proprio diritto di difesa. Sul punto si segnala che tale scelta e' stata anche condivisa dall’Asl BA, con nota prot. n. 100238 del 21.05.2017, allegata alla presente, la quale a seguito di nostra richiesta di chiarimenti attinente allo stesso servizio in parola, ha precisato che <>. Pertanto, si ********** CHIEDE ********** a codesta ASL di meglio precisare i termini di cui all’art. 5 della convenzione, nella parte in cui commina la risoluzione del contratto in presenza di infrazione di grave entita', senza precisare compiutamente quali violazioni debbano considerarsi gravi, fatta eccezione per la casistica riportata a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, e senza prevedere uno specifico procedimento disciplinare in contradditorio con il soggetto aggiudicatario. Si conferma quanto riportato nello schema di convenzione, dal momento che la procedura per comminare sanzioni o altri provvedimenti è indicata nei periodi II, III e IV del medesimo articolo 5 della convenzione.  
Quesito
PI181291-17

Risposta
PI181296-17
AVVISO DI RETTIFICA L’ULTIMO CAPOVERSO DELL’ARTICOLO 3, pag. 5, del Disciplinare di gara viene rettificato nel modo seguente: "Al riguardo, si specifica che, in ottemperanza a quanto disposto dalle succitate Leggi Regionali, l’Associazione di Volontariato assegnataria della postazione dovrà obbligatoriamente provvedere all'assunzione del personale dipendente che attualmente svolge il servizio, le cui generalità saranno tempestivamente fornite da questa Azienda prima della sottoscrizione della nuova convenzione, con la conservazione delle medesime condizioni riferite sia al numero delle ore da prestare che del livello di appartenenza, per tutta la durata delle nuova convenzione. Distinti saluti Il Dirigente Amministrativo Il Direttore dell’Area G. Patrimonio Dott. Franco Sinisi Dott. Giuseppe Nuzzolese AVVISO DI RETTIFICA L’ULTIMO CAPOVERSO DELL’ARTICOLO 3, pag. 5, del Disciplinare di gara viene rettificato nel modo seguente: "Al riguardo, si specifica che, in ottemperanza a quanto disposto dalle succitate Leggi Regionali, l’Associazione di Volontariato assegnataria della postazione dovrà obbligatoriamente provvedere all'assunzione del personale dipendente che attualmente svolge il servizio, le cui generalità saranno tempestivamente fornite da questa Azienda prima della sottoscrizione della nuova convenzione, con la conservazione delle medesime condizioni riferite sia al numero delle ore da prestare che del livello di appartenenza, per tutta la durata delle nuova convenzione." Distinti saluti Il Dirigente Amministrativo Il Direttore dell’Area G. Patrimonio Dott. Franco Sinisi Dott. Giuseppe Nuzzolese Nota_prot_n_61836_del_16_10_2017.pdf

Tabella informativa di indicizzazione

Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi
Tipo Contratto Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice Tipo di Amministrazione Provincia Sede di Gara Comune Sede di Gara Indirizzo Sede di Gara Senza Importo Valore Importo a base asta Valore Importo di aggiudicazione Data Pubblicazione Data Scadenza Bando Data Scadenza Pubblicazione Esito Requisiti di Qualificazione Codice CPV Codice SCP URL di pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it Codice CIG
Bando Servizi ASL BAT - Area patrimonio AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Barletta-Andria-Trani Andria Via Fornaci, 201 NO 6.527.161,68 11/10/2017 20/11/2017 6747165
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