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Dettaglio

Bando ( PI109240-18 )

Descrizione breve Gara aggregata regionale in modalità telematica per l’affidamento del SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE A LUNGO TERMINE per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia
CIG: 7097772
Direzione Proponente InnovaPuglia - Soggetto Aggregatore - Enti SSR
Incaricato: Emilia Monaco
Importo Appalto: 86.210.343,35 (Iva Esclusa)
Importo Base Asta: 30.789.408,34 (Iva Esclusa)
Criterio Aggiudicazione: Offerta economica più vantaggiosa
Tipo Appalto: Servizi
Termine Richiesta Quesiti: 04/07/2018   ore   12:00:00 [Ora Italiana]
Presentare le offerte entro il 19/07/2018   ore   12:00:00 [Ora Italiana]
Data I Seduta 23/07/2018   ore   10:00:00 [Ora Italiana]
Documentazione:
Descrizione Allegato
Note Opzioni: estensione del contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) D.lgs. 50/2016, di ulteriori 12 mesi più 12 mesi, inclusivi della proroga di cui al comma 11 del medesimo art. 106. Incremento della prestazione fino a un massimo del 20% dell’importo convenzionale eventualmente rinegoziabile, nonché, alle stesse condizioni e corrispettivi, un ulteriore aumento di un quinto nei termini posti dall’ art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50/ 2016 e s.m.i.. In tal caso, il costo massimo complessivo della fornitura dei servizi è stimato in € 86.210.343,35 IVA esclusa.

Esito e Pubblicazioni

Tipologia Data Pubblicazione Descrizione Allegato
Provvedimento ammissione/esclusione 16/11/2018   ore   18:01 [Ora Italiana] Provvedimento di ammissione ed esclusione
CV Commissione 19/02/2019   ore   16:00 [Ora Italiana] La commissione giudicatrice della gara in oggetto è così composta: Presidente: dott. Vincenzo Gigantelli Componente: dott. Vito Picca Componente: dott.ssa Grazie Mingolla
Provvedimento ammissione/esclusione 01/03/2019   ore   15:25 [Ora Italiana] Provvedimento di ammissione
Provvedimento ammissione/esclusione 08/10/2019   ore   16:07 [Ora Italiana] Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa (art. 29 D.lgs. 50/2016)
Provvedimento di aggiudicazione 24/06/2020   ore   19:02 [Ora Italiana] Determina di aggiudicazione
Provvedimento di aggiudicazione 08/10/2020   ore   16:56 [Ora Italiana] Rettifica determina di aggiudicazione
Altro 01/07/2022   ore   10:09 [Ora Italiana] Determina SAR/59 Revisioni Prezzi
Altro 01/07/2022   ore   10:10 [Ora Italiana] Determina SAR/60 Revisioni Prezzi Lotti 2 e 5
Altro 01/07/2022   ore   10:11 [Ora Italiana] Determina SAR/61 Revisioni Prezzi Lotti 4 e 6

Chiarimenti

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Protocollo Quesito Risposta Allegato
Quesito
PI125955-18

Risposta
PI138706-18
1. Illegittimita' dell’art. 2 del disciplinare di gara nella parte in cui prevede che l’operatore economico che intende partecipare a piu' lotti e' tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma. Come risulta dall’art. 2 del disciplinare di gara “Alla presente gara sono ammessi gli operatori economici (art. 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs.n. 50/2016), anche stabiliti in altri Stati membri, di cui all’art. 45 del D.Lgs.n.50/2016, che dimostrino l’insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione di cui all’art. 80 del D.Lgs.n.50/2016 e il possesso dei requisiti di seguito indicati. Ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016, ciascun operatore economico partecipante potra' presentare offerta per piu' di un lotto ed anche per tutti i lotti. L’operatore economico che intende partecipare a piu' lotti e' tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa. Nell’ipotesi di partecipazione a piu' lotti, dovranno essere prestate tante distinte ed autonome cauzioni provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare. Si precisa inoltre che dovranno essere prodotte tante distinte ed autonome dichiarazioni di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, quanti sono i lotti cui si intende partecipare. Ai sensi dell’art. 51 comma 3 del D.Lgs.n.50/2016, ciascun operatore economico partecipante potra' aggiudicarsi al massimo due lotti, quelli di maggiore rilevanza economica tra i lotti in relazione ai quali il medesimo concorrente ha formulato la migliore offerta”. La scrivente societa' ritiene che la limitazione prevista all’art. 2, comma 3 secondo cui “L’operatore economico che intende partecipare a piu' lotti e' tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa” costituisca un’errata interpretazione della legge, in particolare dell’art. 51, comma 3 Dlgs 50/16 nonche' dell’art. 46 della Direttiva 24/2014. Infatti la normativa sulla suddivisione in lotti nonche' la previsione di indicazione sia della modalita' di presentazione delle offerte per tutti i lotti o per alcuni e la stessa previsione che puo' essere limitato il numero dei lotti che possono essere aggiudicati ad uno stesso offerente, ha un evidente scopo pro concorrenziale e non puo' mai avere effetti discriminatori rispetto ai soggetti che partecipano alla gara. In particolare secondo la giurisprudenza (TAR Lazio n. 1345/17) questa normativa ha come scopo “la matrice volta a stimolare la concorrenza, sia attraverso la massima partecipazione possibile alle gare sia anche garantendo una piu' elevata possibilita' che le imprese di piccole e medie dimensioni possano risultare aggiudicatarie,(che ndr) caratterizza tutta la normativa Europea in materia di appalti pubblici e, di conseguenza, il nuovo codice nazionale degli appalti pubblici e delle concessioni”. La medesima sentenza precisa che “Il vincolo di aggiudicazione, come correttamente affermato nel ricorso, costituisce uno strumento proconcorrenziale che, nell'impedire ad uno stesso soggetto di essere aggiudicatario di una pluralita' di lotti, aumenta le possibilita' di successo delle piccole e medie imprese pur in presenza di aziende meglio posizionate sul mercato. Nel richiamato considerando n. 124 alla direttiva 2014/24/UE, e' espresso che le nuove disposizioni Europee "dovrebbero contribuire al miglioramento del livello di successo, ossia la percentuale delle PMI rispetto al valore complessivo degli appalti aggiudicati". L'art. 46 della menzionato direttiva Europea prevede a tal fine che "le amministrazioni aggiudicatrici possono, anche ove esista la possibilita' di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente ...", analoga previsione e' contenuta nell'art. 51, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016”. In questo contesto l’aver previsto l’obbligo secondo cui “L’operatore economico che intende partecipare a piu' lotti e' tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma(individuale o associata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa” costituisce un aggravio della partecipazione e quindi un limite alla concorrenza in quanto le imprese partecipanti, soprattutto le PMI, hanno specifico interesse ad offrire le proprie migliori condizioni in funzione delle diverse tipologie dei lotti che, come indicato nella tabella riportata a pag. 2, hanno una valenza economica molto differente uno dall’altro e individuano semplicemente una specifica azienda sanitaria. Quindi e' evidente che non puo' essere impedito ad un operatore di presentarsi come operatore singolo o con una certa modalita' di aggregazione per un determinato lotto e come operatore con diversa aggregazione oppure comunque come singolo in un diverso lotto. Questa precisazione non e' elusiva dello scopo della norma del vincolo di aggiudicazione in quanto aumenta le possibilita' di successo delle PMI e dei concorrenti in generale i quali devono poter costituire le proprie offerte e quindi la propria qualita' di operatore in funzione della tipologia di gara, senza limitazioni che non siano giustificate da un particolare tipologia di prestazione. Si ricorda altresi' che la definizione di operatore economico, come riportata nell’art. 3, lett. p) Dlgs 50/16, e' la seguente “?operatore economico?, una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalita' giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi”. Il criterio individuato nell’art. 2 appare quindi discriminatorio e illegittimo. 2. Mancata indicazione delle tipologie di confezioni nel capitolato d’appalto con attribuzione di 5 punti in base alla registrazione della quantita' di ossigeno presente all’atto della consegna. Il capitolato tecnico non indica le modalita' ed i formati per la fornitura dell’ossigeno che sono, come noto, fissate da AIFA nelle AIC rilasciate a ciascun operatore. Inoltre, come e' altresi' noto, non e' consentito agli operatori di riutilizzare il farmaco residuo all’interno delle bombole che non puo' essere mantenuto e utilizzato ulteriormente. Contrariamente a quanto sopra detto, i criteri di valutazione dell’offerta tecnica prevedono un apposito punteggio qualitativo relativamente alla "A 2.3.3 Modalita' di registrazione della quantita' di ossigeno presente nel contenitore al momento della consegna e del ritiro del recipiente - punti 5" Tale indicazione e' prevista anche al punto A.2.3 dell’allegato 2 che prevede “Modalita' di registrazione della quantita' di ossigeno: L’operatore economico deve indicare e descrivere la modalita' di registrazione della quantita' di ossigeno presente nel contenitore al momento della consegna e del ritiro del recipiente. La valutazione sara' di tipo discrezionale”. Questa richiesta non e' compatibile con la normativa vigente in quanto il farmaco anche parzialmente utilizzato non puo' essere recuperato e quindi l’eventuale residuo non influisce ne' in termini qualitativi ne' in termini di pagamento della prestazione che deve riguardare il formato di bombola consegnata e non l’eventuale residuo. 3. Mancata analisi dei costi della manodopera. Ai fini della quantificazione del valore dell’appalto, e' stato previsto un apposito elaborato allegato 4.1 concernente fabbisogni e prezzo per giorno terapeutico. Non consta specificata una corretta analisi dei costi della manodopera relativa alla prestazione essendo indicato un prezzo forfettario al giorno. Tale mancata specificazione non consente una dettagliata verifica della congruita' dell’appalto. Il disciplinare a pag. 3 indica che “Per la presente procedura e' stato redatto il progetto di acquisto, ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del D.Lgs. n. 50/2016, i cui elementi sono integralmente riportati nel presente disciplinare e nei suoi allegati”. Tale normativa prevede, al comma 15, che “Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui e' inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validita', fermo restando il divieto di modifica sostanziale”. ? evidente che il “prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi” deve essere ben calibrato con l’indicazione dei costi della manodopera che per il servizio OTD sono notoriamente rilevanti, mentre nel nostro caso e' solo indicata una quantita' economica a forfait non meglio specificata. In tal senso l’art. 23, comma 16 Dlgs 50/16 prevede espressamente che “Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma”. 4. Mancata indicazione delle modalita' di svolgimento del servizio mediante fornitura di ossigeno gassoso e concentratori. ? prassi abituale per le PA che nelle gare di OTD venga indicata l’intera modalita' di prestazione del servizio che comprende non solo la fornitura dell’ossigeno liquido, ma anche la fornitura dell’ossigeno gassoso nonche' la modalita' di prestazione tramite concentratore. Nel caso di cui trattasi invece e' stata prevista solo la prestazione come fornitura di ossigeno liquido e relative prestazioni connesse. Tale modalita' non risponde alle norme tecniche piu' aggiornate per questa tipologia di prestazione e peraltro imporrebbe all’ente di effettuare un’altra diversa gara per queste altre tipologie. 5. Errata previsione del sistema informatico non dettagliatamente illustrato con previsione di adeguamento al sistema individuato in sede regionale in corso di prestazione. All’art. 3.2 del capitolato tecnico e' previsto “Il modello organizzativo della Regione Puglia prevede che il Piano Terapeutico e/o le Prescrizioni per l’ossigenoterapia domiciliare siano effettuate in modalita' informatizzata mediante il sistema informativo sanitario regionale Edotto, gia' integrato con l’anagrafe regionale degli assistiti e con l’anagrafe dei prescrittori”. I soggetti interessati a presentare offerta e che stanno attualmente fornendo il servizio, si sono muniti di un apposito software, che dovrebbe essere adeguato a quello indicato nel capitolato. Sennonche' a pag. 18 del disciplinare e' specificato che “La Regione Puglia ha avviato una gara telematica per l’acquisizione di un sistema informativo amministrativo-contabile, unico e integrato per le Aziende Sanitarie Locali, basato su una piattaforma applicativa sviluppata in logica ERP (Enterprise Resource Planning) centralizzata. Ad avvio del suddetto sistema informativo amministrativo-contabile (MOSS), dovra' essere prevista l’integrazione con lo stesso”. Questa prestazione non e' eseguibile e potrebbe comportare costi imprevisti o comunque non previamente quantificati negli atti di gara, con assoluta incertezza della specificazione dell’offerta economica da parte del concorrente interessato. * * * ->R1. Si precisa che l’operatore economico che intende partecipare alla gara e' tenuto a presentarsi, nell’ambito di ciascun singolo lotto cui partecipa, sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti distinti, difatti, le disposizioni di cui all’art. 48 comma 7 riferite alla “gara” vanno attribuite, infatti, al “singolo lotto”. ->R2: Si conferma quanto riportato nell’allegato 2 Offerta economica che La valutazione per il sub-criterio A 2.3.3 si riferisce solo ed esclusivamente alla valutazione delle modalità di registrazione e non alla quantità di ossigeno presente nei contenitori. ->R3. Non sono previsti costi della manodopera in quanto, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/16, trattasi di fornitura senza posa in opera. ->R4. Si conferma quanto riportato nel disciplinare di gara che trattasi di fornitura solo di ossigeno liquido terapeutico. ->R5. In merito alla integrazione con il sistema informativo amministrativo-contabile (MOSS) si precisa che trattasi solo di una previsione per la quale potrà in futuro essere richiesta all’aggiudicatario una specifica e differente offerta. Nessuna quantificazione, pertanto, dovrà essere fatta nella presente offerta.  
Quesito
PI130264-18

Risposta
PI138598-18
QUESITO N. 1) Allegato 1-bis DGUE – Art. 2.2 punto a) Anche con riferimento alla Vostra risposta PI125542-18 al quesito PI121496-18 si richiede di confermare se il modello DGUE debba essere presentato tramite compilazione del modello “Allegato 1-bis” disponibile tra i documenti di gara o se occorre presentarlo tramite compilazione del modello disponibile al link https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it della Commissione Europea (cfr Comunicato del 30/3/2018 del Ministero delle Strutture e Trasporti). In quest’ultimo caso si chiede di specificare se il modello dovra' essere presentato in formato .pdf o .xml oppure entrambi. QUESITO N. 2 Pag. 7 del Disciplinare di Gara - Art. 2.1 “Modalita' di presentazione dell’offerta” A pag. 7 del Disciplinare di Gara punto h) viene comunicato che “la dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema deve essere inferiore a sette Mbyte”. Tale dimensione risulta essere assolutamente inadeguata in rapporto alla quantita' di documenti da presentare per la partecipazione, soprattutto con riferimento a schede tecniche e certificazioni della gamma di dispositivi e materiale di consumo. Si chiede di specificare se nelle cartelle “Relazione Tecnica” ed “Ulteriore Documentazione” possono essere caricate cartelle .zip di dimensione maggiore rispetto ai 7 Mbyte sopra citati. L’obbligo di comprimere i documenti in tale dimensione ridotta comporterebbe una risoluzione dei documenti tecnici talmente bassa da compromettere la leggibilita' degli stessi. QUESITO N. 3 Pag. 11 del Disciplinare di Gara - Art. 2.2.2 “Capacita' economico-finanziaria” punto a) Si chiede di confermare che, nel caso in cui il bilancio relativo all’anno 2017 non risulti depositato al momento della pubblicazione del bando, l’operatore economico debba presentare il fatturato specifico annuo relativo al triennio 2014/2015/2016. Oppure, trattandosi del fatturato specifico per contratti analoghi, occorre presentare i fatturati relativi al triennio 2015/2016/2017 anche in caso di bilancio relativo all’anno 2017 non ancora depositato? Inoltre, in merito alle comprove richieste, si evidenzia che i bilanci non riportano di prassi i dati relativi al fatturato specifico. Si richiede, pertanto, di poter comprovare il fatturato specifico dichiarato tramite presentazione di elenco fatture. QUESITO N. 4 Pag. 12 del Disciplinare di Gara - Art. 2.3 “Contenuto dell’offerta tecnica” punto A3) Allegati e pag. 4 dell’Allegato 2 “Offerta Tecnica” Viene richiesto che “l’offerente dovra' indicare, a documentazione della qualita' e del valore tecnico delle apparecchiature e del materiale di consumo, per ciascuna attrezzatura (unita' base e portatile), accessori e materiali di consumo offerti, veicoli utilizzati per il trasporto di ossigeno liquido, nonche' adeguata documentazione relativa al software gestionale del servizio: - Scheda tecnica e materiale illustrativo; - Manuale d’uso/istruzioni operative, eventuale manuale d’installazione e manutenzione; - Certificazione di conformita' alla vigente normativa” Si chiede di confermare che per i veicoli utilizzati per il trasporto sia sufficiente la presentazione di una autodichiarazione attestante il modello, la targa, la tipologia di alimentazione e la classe di inquinamento. Oppure e' necessaria la presentazione di ulteriore documentazione? In caso affermativo si chiede di chiarire la tipologia di documento richiesto. In merito al software gestionale si chiede invece di specificare quale documentazione allegata occorrera' produrre nella sezione Allegati A3) oltre alla descrizione che verra' inserita nella relazione tecnica di cui al punto A2). QUESITO N. 5 Pag. 12 del Disciplinare di Gara - Art. 2.3 “Contenuto dell’offerta tecnica” – Pag. 2 Art. 1 dell’Allegato “Offerta Tecnica” Viene richiesto che “Tutta indistintamente la documentazione prodotta in questa Busta Tecnica dovra' essere redatta esclusivamente in lingua italiana, ad eccezione delle certificazioni rilasciate da Enti Notificatori stranieri che saranno presentate in originale. La documentazione eventualmente redatta in lingua straniera dovra' essere accompagnata da traduzione in lingua italiana” Si chiede di confermare che le Certificazioni di Conformita' e Dichiarazioni CE/ISO delle case produttrici, essendo rilasciate dagli enti certificatori in lingua inglese, possano essere presentati in lingua originale. In ogni caso si richiede di confermare che quanto previsto a pag. 2 Art. 1 dell’Allegato “Offerta Tecnica” e precisamente “la documentazione tecnica dovra' essere redatta in lingua italiana o accompagnata da idonea traduzione giurata”, in merito alla richiesta di traduzione giurata sia da considerarsi un refuso. QUESITO N. 6 Pag. 12 del Disciplinare di Gara - Art. 2.4 “Contenuto dell’offerta economica” e Allegato n. 3 “Offerta Economica” Si rileva dagli atti di gara che viene richiesto all’operatore economico partecipante la formulazione dell’offerta economica tramite presentazione di una percentuale di ribasso unica sul base asta complessivo relativo al lotto di partecipazione. Considerando che la fornitura richiesta comprende sia la fornitura del farmaco Ossigeno Liquido sia la fornitura dei servizi annessi alla dispensazione domiciliare, si evidenziano alcune criticita' relative a tale prescrizione: - gli operatori economici sono costretti all’applicazione di uno stesso conto su due tipologie di attivita' diverse e non comparabili (in particolare per quanto riguarda i costi da considerare per manodopera e materiali); - la normativa fiscale vigente prevede l’applicazione di un’aliquota IVA differente per l’attivita' di fornitura del farmaco e le attivita' di servizio connesse; - il base d’asta complessivo e' stato calcolato dalla stazione appaltante prevedendo due quotazioni e due unita' di misura diverse per le due tipologie di attivita' (€ 1,30/giornata di terapia per i servizi annessi ed € 1,50/mc per la fornitura di Ossigeno Liquido). Risulta pertanto evidente l’incongruenza della richiesta all’operatore economico di presentazione di un ribasso unico sul base asta complessivo tenuto altresi' conto che il modello di Offerta Economica e la Scheda Prodotto .xls da presentare non prevedono la possibilita' di dichiarare il prezzo offerto per le due voci di offerta (fornitura e servizio); Si richiede, inoltre, di confermare che il file “Articoli.xls” (non piu' rilevabile in piattaforma, ma presente nei giorni scorsi al posto del file “Foglio prodotti selezionato”) non debba essere presentato e che debba essere considerato un mero refuso. Si ribadisce infine quanto gia' anticipato con nostre precedenti richieste di chiarimenti: la mancata indicazione dei formati per la fornitura dell’Ossigeno Liquido non e' compatibile con la normativa vigente in quanto il farmaco anche parzialmente utilizzato non puo' essere recuperato e quindi l’eventuale residuo non influisce ne' in termini qualitativi ne' in termini di pagamento della prestazione che deve riguardare la confezione consegnata e non l’eventuale residuo. QUESITO N. 7 Pag. 21 del Disciplinare di Gara - Art. 5.3 “Riservatezza delle informazioni” – Pag. 10 del Capitolato Tecnico – Art. 22 dello schema di Convenzione Essendo stato abrogato il Codice della Privacy (Dlgs 196/2003), si chiede di rettificare i riferimenti aggiornandoli al nuovo Regolamento Privacy (DGPR - Regolamento UE 2016/679) in vigore. QUESITO N. 8 Pag. 7 del Capitolato Tecnico - Art. 2.2 “Contenitori per la somministrazione di ossigeno liquido” Viene richiesto “nella prescrizione potra' essere richiesto, per specifiche situazioni di assistenza, un secondo contenitore criogenico trasportabile o fisso…”. Si chiede di confermare che tale secondo contenitore criogenico dovra' essere fatturato alle medesime condizioni applicate per gli altri contenitori criogenici trasportabili o fissi. QUESITO N. 9 Pag. 16 del Capitolato Tecnico - Art. 3.2 “Software a supporto della gestione della fornitura di ossigenoterapia” - Tenuto conto che il software gestionale proposto dall’operatore economico dovra' essere collegato ad Edotto e che “in particolare …. dovra' essere in grado…. di richiamare i dati delle prescrizioni e/o dei piani terapeutici debitamente compilati ed autorizzati in Edotto…” si richiede di descrivere accuratamente o di fornire un esempio di come tali dati relativi alle prescrizioni vengono resi disponibili dal software Edotto. Si richiede, inoltre, di specificare il linguaggio di programmazione del software. - In merito al software Edotto si richiede se la funzionalita' relativa al piano terapeutico tiene conto del tasso di evaporazione dell’ossigeno liquido e delle ricariche con stroller. Quale sara' il valore autorizzato per piano terapeutico e come verra' calcolato? Si richiede, inoltre, di specificare se il software Edotto gestisce l’unita' di misura “confezioni”. - L’interfacciamento del software gestionale proposto ed Edotto deve essere un interfacciamento completo? Si richiedono maggiori specifiche circa le modalita' di interfacciamento richieste. - Al punto 6) dell’elenco delle informazioni che devono essere contenute nella scheda di attivazione generata dal software gestionale proposto vengono richieste “Schede di registrazione degli eventuali monitoraggi previsti”. Si richiedono maggiori dettagli circa la richiesta e nello specifico si chiede di elencare quali “monitoraggi” potrebbero essere eventualmente previsti non essendoci ulteriori informazioni al riguardo negli atti di gara. - A pag. 17 del Capitolato Tecnico viene richiesto che il software gestionale proposto restituisca ad Edotto, tra gli altri, i seguenti dati: “... 2. Riepilogo mensile dell’ossigeno liquido fornito: codice AIC, lotto di produzione, metri cubi consegnati, costo a metro cubo (IVA compresa), costo mensile (IVA compresa); 3. Riepilogo mensile del costo del servizio per la fornitura di ossigeno liquido: metri cubi consegnati, costo a metro cubo del servizio (IVA compresa), costo mensile del servizio (IVA compresa), ecc “… Si ribadisce quanto gia' evidenziato nel nostro precedente requisito n. 6) e nello specifico che nell’offerta economica da presentare non e' prevista una quotazione separata per la fornitura del farmaco e del servizio. - A pag. 18 del Capitolato Tecnico viene previsto quanto segue “La Regione Puglia ha avviato una gara telematica per l’acquisizione di un sistema informativo amministrativo-contabile, unico e integrato per le Aziende Sanitarie Locali, basato su una piattaforma applicativa sviluppata in logica ERP (Enterprise Resource Planning) centralizzata. Ad avvio del suddetto sistema informativo amministrativo-contabile (MOSS), dovra' essere prevista l’integrazione con lo stesso”. La richiesta di prevedere un’integrazione con il sistema informativo amministrativo-contabile (MOSS), di cui al momento gli operatori economici non possono conoscere caratteristiche, peculiarita' tecniche e funzionalita', comporta l’assunzione da parte delle ditte partecipanti di un impegno non determinabile ne' in termini di costi ne' di risorse umane/professionali ne' di tempistiche necessarie. Si richiede pertanto di conoscere con maggior dettaglio le specifiche tecniche del sistema MOSS. QUESITO N. 10 Pag. 3 del Disciplinare di Gara - Art. 2 “Soggetti ammessi alla partecipazione” Con riferimento alla disposizione per la quale “L’operatore economico che intende partecipare a piu' lotti e' tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione”, fermo restando che la composizione del Raggruppamento non puo' variare, si chiede di precisare se possa invece essere modificato il ruolo mandataria-mandante. A titolo esemplificativo, se sul lotto n. 1 l’Azienda X partecipa con il ruolo di mandataria e l’Azienda Y con il ruolo di mandante, sul lotto n. 2 l’Azienda X puo' essere la mandante e l’Azienda Y mandataria? QUESITO N. 11 Pag. 6 del Capitolato Tecnico - Art. 2.2 “Contenitori per la somministrazione di ossigeno liquido” Pur avendo preso atto dagli atti di gara che “I Sistemi per l’erogazione di ossigeno terapeutico medicinale allo stato liquido costituiscono la terapia di elezione per i pazienti in ossigenoterapia a lungo termine con qualsiasi grado di mobilita' e flusso terapeutico, garantendo lo stoccaggio di elevati volumi di ossigeno medicinale grazie alla possibilita' di mantenere lo stesso allo stato liquido anziche' gassoso”, si evidenzia che dai dati in nostro possesso circa il 10% della popolazione di riferimento sul territorio della regione Puglia utilizza il concentratore. Tali pazienti dovranno subire un cambio di fonte? Tale percentuale di assistiti e' stata conteggiata nei quantitativi espressi in gara? Si evidenzia, oltre ad una possibile problematica di erosione anticipata degli importi della convenzione a causa dei bisogni di categorie di assistiti non previsti, che la terapia con concentratore ha costi minori per la stazione appaltante in quanto e' previsto il solo costo del noleggio del concentratore non essendo necessaria la fornitura del farmaco. Si richiede di voler valutare la possibilita' di inserimento di tale categoria di servizio come di prassi previsto dalla maggior parte delle PA. QUESITO N. 12 Pag. 15 del Capitolato Tecnico - Art. 3.1 “Modalita' di svolgimento del servizio – Cessazione della terapia e sospensione temporanea” Si richiede di specificare le procedure da attivare in caso di scadenza della terapia. Occorrera' garantire la continuita' terapeutica? Quali attivita' dovra' eseguire la ditta aggiudicataria? In caso di sospensione temporanea di chiede di indicare le modalita' di comunicazione della sospensione. ->RISPOSTA 1. Si conferma che va compilata ed inserita in piattaforma EmPULIA la dichiarazione (allegato 1 – bis DGUE) al disciplinare di gara. ->RISPOSTA 2. Al fine di garantire il corretto caricamento dei file, si ribadisce che la dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema deve essere inferiore a 7 MByte, tuttavia il sistema consente il caricamento di file di dimensioni maggiori ->RISPOSTA 3. Si conferma che per ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio o modello unico sia stato approvato al momento della pubblicazione del Bando. ->RISPOSTA 4. Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara. ->RISPOSTA 5. Si conferma come riportato al paragrafo 1 dell’Offerta tecnica che le Certificazioni internazionali, possono essere presentati in lingua originale. La restante documentazione tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana. La richiesta di traduzione giurata è un mero refuso editoriale. ->RISPOSTA 6 6.1 L’offerta va formulata secondo quanto indicato al par. 2.3 del disciplinare di gara e all’All. 3 Offerta economica. 6.2 In merito al file Articoli.xls si precisa che come indicato al paragrafo 2.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA , è possibile eseguire il caricamento dei documenti relativi all’offerta tecnica ed economica attraverso due modalità: inserire i dati nei campi predisposti nell’Elenco prodotti nella sezione “Caricamento Lotti” ovvero scaricare il foglio excel attraverso la funzione “Template prodotti da compilare”. Si conferma, in ogni caso, che il file denominato “Articoli” è sempre disponibile nel dettaglio della procedura di gara in corrispondenza della voce “Foglio prodotti selezionato” 6.3 Si veda la risposta ai precedenti chiarimenti ->RISPOSTA 7. Il codice privacy di D.Lgs.196/2003 sarà abrogato con l’emanazione del decreto di armonizzazione dell’ordinamento interno al nuovo quadro normativo dell’Unione Europea. Tuttavia la nuova disciplina troverà applicazione in fase contrattuale. ->RISPOSTA 8. Si conferma. ->RISPOSTA 9. - Premesso che come indicato nel Capitolato tecnico la cooperazione applicativa è realizzata mediante l’utilizzo di web services, non è necessario conoscere il linguaggio di programmazione di Edotto in quanto non esiste alcuna dipendenza da tale linguaggio. Per i servizi esposti da Edotto si faccia riferimento alle specifiche disponibili alla URL: http://edottosgd.sanita.puglia.it. - Trattasi di aspetti di dettaglio che saranno definiti in fase esecutiva - La cooperazione tra Edotto e il sistema gestionale offerto deve soddisfare completamente i requisiti e obiettivi indicati nel Capitolato tecnico. - Trattasi di aspetti di dettaglio che saranno definiti in fase esecutiva - l’offerta economica va presentata conformemente alle prescrizioni del disciplinare di gara par. 2.3. - In merito alla integrazione con il sistema informativo amministrativo-contabile (MOSS) si precisa che trattasi solo di una previsione per la quale potrà in futuro essere richiesta all’aggiudicatario una specifica e differente offerta. Nessuna quantificazione, pertanto, dovrà essere fatta nella presente offerta. ->RISPOSTA 10. Si precisa che l’operatore economico che intende partecipare alla gara e' tenuto a presentarsi, nell’ambito di ciascun singolo lotto cui partecipa, sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti distinti (come in questo caso) le disposizioni di cui all’art. 48 comma 7 riferite alla “gara” vanno attribuite, infatti, al “singolo lotto”. ->RISPOSTA 11. Si conferma quanto contenuto nei documenti di gara. ->RISPOSTA 12. In proposito si faccia riferimento a quanto contenuto nell’allegato 4 capitolato tecnico e nell’allegato 5 schema di convenzione.  
Quesito
PI132318-18

Risposta
PI137434-18
1) Rif. disciplinare di gara punto 1.1. Durata del contratto e importo complessivo dell’appalto: A pag. 3 del disciplinare di gara al punto 1.1. “Durata del contratto e importo complessivo dell’appalto” viene indicato che la convenzione ha durata biennale dalla data di convenzionamento, per un importo previsto di € 30.789.408,39 IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Opzioni: estensione del contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016, di ulteriori 12 mesi piu' 12 mesi, inclusivi della proroga di cui al comma 11 del medesimo art. 106. Incremento della prestazione fino a un massimo del 20% dell’importo convenzionale eventualmente rinegoziabile, nonche', alle stesse condizioni e corrispettivi, un ulteriore aumento di un quinto nei termini posti dall’ art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50/ 2016 e s.m.i.. In tal caso, il costo massimo complessivo della fornitura dei servizi e' stimato in € 86.210.343,35 IVA esclusa Quesito: Da un’analisi del disciplinare rileviamo invece quanto segue: - L’importo del contratto con durata biennale e' pari ad € 30.789.408,39 IVA esclusa, pertanto l’eventuale aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto dovrebbe essere calcolato sul valore biennale ed essere quindi pari ad € 6.157.881,68 e non il doppio del valore, € 12.315.763,34 come indicato nell’allegato “elenco fabbisogni”. Parimenti non si riesce a comprendere la motivazione del calcolo dell’aumento del 20% applicato due volte sempre sul valore di quattro anni, anziche' due. - Da lettura dello Schema di Convenzione a pag.4, Art. 4 – Oggetto- si evince che il fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti a fornire i servizi del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e secondo le modalita' indicate nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie Contraenti mediante gli ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile pari a € 58.499.875,86. Si evidenzia che tale importo non e' assolutamente corrispondente all’importo dell’appalto pari ad € 86.210.343,35. - Inoltre si riscontra incongruenza sostanziale in merito alla richiesta relativa al punto 2.2.2. Capacita' economico- finanziaria (pag. 11 del disciplinare) in quanto per la soddisfazione del requisito viene chiesta all’offerente dichiarazione relativa al possesso di un fatturato annuo “specifico” per contratti analoghi nel settore oggetto di gara non inferiore al 50% degli importi a base d’asta. La richiesta relativa al possesso del fatturato annuo “specifico” ha lo scopo di pervenire all'aggiudicazione in favore di un operatore economico avente le risorse economiche necessarie a sostenere I'espletamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare nella sua complessita', pertanto e' chiaramente evidente che appare incongruente la richiesta di possesso di un fatturato specifico commisurato all’espletamento di un servizio pari al valore di € 30.789.408,39 IVA, rispetto invece a quanto indicato nel disciplinare quale importo dell’appalto pari ad € 86.210.343,35 (IVA Esclusa) - Oltre a quanto indicato sopra, si appura che nel disciplinare viene prevista un’estensione della durata di 12 mesi piu' altri 12 mesi inclusivi della proroga di cui al comma 11 dell’art. 106 D.Lgs. 50/2016, quindi comprensivi anche della c.d. proroga tecnica necessaria fino alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. Rispetto alla c.d. proroga tecnica il Consiglio di Stato, sez. III 3/4/2017, con sentenza n. 1521 ha evidenziato che la proroga e' uno strumento del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali. I termini di ammissibilita' della proroga tecnica, sono ulteriormente chiariti da una delibera dell’ Anac (la n. 1200 del 23 novembre 2016) che ha ricondotto la proroga tecnica nell’ambito del tempo strettamente necessario ad evitare il blocco dell’azione amministrativa. Infatti la figura della “proroga tecnica”, elaborata dalla giurisprudenza come soluzione eccezionale da attivarsi in caso di necessita', e' tesa ad assicurare il servizio sempre che l’esigenza di ricorrere alla dilazione del termine non dipenda da causa imputabile alla stazione appaltante (Cons. Stato, sez. V 11.05.2009 n. 2882). Sempre l'Autorita' e' intervenuta in passato in numerosi casi in merito alla proroga tecnica; con la deliberazione n. 34/2011, ha chiarito che la proroga - oggetto di numerose pronunce da parte della giustizia amministrativa - e' un istituto assolutamente eccezionale ed, in quanto tale, e' possibile ricorrervi solo per cause determinate da fattori che comunque non coinvolgono la responsabilita' dell'amministrazione aggiudicatrice. Al di fuori dei casi strettamente previsti dalla legge (art. 23, legge n. 62/2005) una violazione dei principi della libera concorrenza, parita' di trattamento, non discriminazione e trasparenza. La proroga, nella sua accezione tecnica, ha carattere di temporaneita' e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. Una volta scaduto un contratto, quindi, l'amministrazione, qualora abbia ancora necessita' di avvalersi dello stesso tipo di prestazione, deve effettuare una nuova gara (Cons. di Stato n. 3391/2008). 2) Rif. disciplinare di gara art. 2 SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE Nel disciplinare di gara a pag. 3 viene indicato quanto segue: “L’operatore economico che intende partecipare a piu' lotti e' tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di RTI o Consorzi, sempre con la medesima composizione, pena l’esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa”. Rileviamo che tale imposizione contrasta in modo stridente con i principi di liberta' di iniziativa economica e di par condicio dei concorrenti. Sotto distinto profilo, si osserva che tale interpretazione e' conforme anche alla ratio dell’art. 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, che vieta ai concorrenti di partecipare ad una medesima gara in piu' raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora il concorrente abbia gia' partecipato alla stessa in raggruppamento o consorzio ordinario (art. 48, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii). Il fine della norma e' quello di garantire il corretto svolgimento del confronto concorrenziale, prevenendo possibili turbative connesse alla violazione dei principi di segretezza dell’offerta e par condicio dei concorrenti. E’ evidente, infatti, che se lo stesso operatore economico partecipasse in diverse forme alla medesima gara, potrebbe influenzare gli esiti della procedura. Il presupposto, quindi, per l’applicazione del divieto in esame e' l’unicita' della gara, a cui il medesimo soggetto concorre piu' volte, sebbene in forme diverse. Tale divieto, allora, non si applica nell’ipotesi – come quella in esame - in cui la stazione appaltante abbia suddiviso un appalto in lotti distinti ed abbia disciplinato i rispettivi affidamenti in maniera tale che gli stessi siano totalmente indipendenti gli uni dagli altri e privi di qualsivoglia reciproco condizionamento. In questo caso, infatti, il bando di gara, pur essendo unico, ha un oggetto plurimo, in quanto prescrive in realta' l’indizione non di una sola gara, bensi' di tante gare distinte quanti sono i lotti da affidare, infatti ciascun lotto di gara prevede l’assegnazione di un proprio CIG. L’espletamento di queste ultime nel medesimo contesto temporale non si riflette sull’impermeabilita' delle une rispetto alla altre e non fa venire meno il carattere di indipendenza delle stesse. In tal senso si e' espressa anche la giurisprudenza amministrativa, la quale ha osservato come “l’autonoma aggiudicabilita' dei lotti si profila – in linea di principio – incompatibile con la configurazione di una gara di carattere unitario, per la semplice ragione che le procedure concorsuali, proprio a cagione di cio', sono dirette alla conclusione di tanti contratti di appalto quanti sono i lotti: se ciascun lotto puo' essere aggiudicato a concorrenti diversi, e' chiaro che non ci si trova di fronte ad un appalto unitario e se non vi e' appalto unitario non vi puo' essere unicita' della gara” (TAR Lazio, Sez. I Ter, n. 35960 del 9.12.2010; TAR Lazio, sez. I, n. 7286 del 14.9.2011). Si chiede dunque di rettificare la suddetta disposizione del Disciplinare di gara in quanto per le motivazioni sopra espresse risulta lesiva rispetto alla liberta' di iniziativa economica e di par condicio dei concorrenti. 3) Rif. disciplinare di gara pag. 10 punto 2.2 contenuto busta documentazione f.6) in caso di RTI costituendo In caso di RTI costituendo: copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti Quesito: chiediamo conferma che la richiesta del contratto di rete sia un refuso, in quanto ai sensi dell’art. 45 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in caso di RTI costituendo e' sufficiente che i soggetti facenti parte dello stesso prima della presentazione dell’offerta abbiano conferito mandato speciale con rappresentanza ad uno di essi qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. 4) Rif. Capitolato Tecnico pag. 18 articolo 3.2: software a supporto della gestione della fornitura di ossigenoterapia La Regione Puglia ha avviato una gara telematica per l’acquisizione di un sistema informativo amministrativo-contabile, unico e integrato per le Aziende Sanitarie Locali, basato su una piattaforma applicativa sviluppata in logica ERP (Enterprise Resource Planning) centralizzata. Ad avvio del suddetto sistema informativo amministrativo- contabile (MOSS), dovra' essere prevista l’integrazione con lo stesso. Quesito: In riferimento a quanto indicato nel capitolato tecnico, la ditta aggiudicataria dovra' fornire un adeguato software per la gestione della scheda di attivazione della fornitura, reso disponibile ed utilizzabile mediante tecnologie Internet e collegato ad Edotto in cooperazione applicativa secondo le specifiche tecniche redatte dalla Regione Puglia. Inoltre il suddetto software, laddove richiesto, dovra' essere integrato mediante cooperazione applicativa o altra modalita' indicata dall’Amministrazione, senza ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione, anche con il software di gestione amministrativo – contabile della Azienda Sanitaria Locale come indicati nella tabella 3.2 del capitolato stesso. Si chiede pertanto conferma che per la durata della convenzione il suddetto software, laddove richiesto, dovra' essere integrato mediante cooperazione applicativa o altra modalita' indicata dall’Amministrazione, senza ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione, unicamente con il software di gestione amministrativo indicato in tabella 3.2, e non con una piattaforma applicativa sviluppata in logica ERP (Enterprise Resource Planning) centralizzata, che attualmente la scrivente in qualita' di societa' offerente non puo' conoscere e quindi nemmeno prevedere come integrazione del software stesso. Di conseguenza, quanto indicato nel capitolato rende l’offerta non determinabile perche' ad oggi l’attuale offerente non e' a conoscenza dell’ERP che Innovapuglia adottera' per la gestione contabile delle ASL. 5) Rif. disciplinare di gara punto 1. Oggetto pag. 3 Il prezzo unitario pari a 1,50 euro quale prezzo medio stimato tra i prezzi attualmente praticati a livello nazionale (omnicomprensivo dei costi annessi per i materiali di consumo) per l’ossigeno liquido in €/mc Quesito: La previsione del disciplinare di gara punto 1. Oggetto pag. 3 indica che il prezzo unitario per l’ossigeno liquido e' pari ad 1,50 euro e' stimato in €/mc, ma si riscontra che l’unita' di misura €/mc risulta in contrasto sia con la normativa vigente in materia di farmaco ossigeno sia con le linee guida dell’Associazione di categoria, Assogastecnici, indirizzate a stabilire le procedure amministrative e di fatturazione nell’ambito di fornitura del farmaco Ossigeno (Position Paper AGT 1 ottobre 2010 - LE NUOVE MODALIT? PER LA GESTIONE DELLE FORNITURE DI FARMACO OSSIGENO IN AMBITO DOMICILIARE – aggiornato e sviluppato dal Position Paper 18 luglio 2014), cui si rimanda. Si evidenzia quindi che la vigente normativa sul farmaco ossigeno – D.Lgs 291/2006 – prevede espressamente che: la fornitura del farmaco vada tracciata “a confezione venduta”, e non in base al quantitativo d’ossigeno previsto nel piano terapeutico l/m per ciascun paziente. Non si possono prevedere forniture gratuite di farmaco Inoltre la fatturazione basata sul quantitativo d’ossigeno previsto nel piano terapeutico l/m per ciascun paziente impedirebbe il corretto tracciamento delle confezioni di farmaco di cui al “File F” regionale – che, a rigore dovrebbe tracciare il solo costo del farmaco comprato e fornito “a confezione”. Si invita, pertanto, la Vostra Spett.le ASL a provvedere alla riformulazione del punto 1 Oggetto pag. 3 che preveda il riferimento al prezzo a confezione venduta e non in base al quantitativo d’ossigeno previsto in €/mc. 6) Rif. Allegato 2 Offerta tecnica pag. 2 Nell’allegato 2 viene richiesto quanto segue: La documentazione tecnica dovra' essere redatta in lingua italiana o accompagnata da idonea traduzione giurata (con esclusione delle certificazioni internazionali) Si chiede conferma che per “traduzione giurata” si intende una traduzione in lingua italiana accompagnata da una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 che i testi delle traduzioni sono identici ai testi in lingua originale. 7) Rif. Allegato 2 Offerta tecnica pag.5, 6 e 7 A pag. 5 dell’allegato 2 nella tabella che indica i criteri di attribuzione dei punteggi alle caratteristiche tecniche della soluzione proposta rileviamo quanto segue: n^ criteri di valutazione punti max N. sub-criteri di valutazione punti D max punti Q max punti T max A 2.1 CARATTERISTICA DELLA FORNITURA 4 A 2.1 Materiale di consumo 4 Rileviamo che in base al combinato disposto dell’art. 2.3 Materiale di consumo (rif. Capitolato Tecnico All. 4) ed il punto A 2.1 dell’allegato 2 Offerta tecnica, non si comprende in modo chiaro quale sia il materiale di consumo considerato “sufficiente” dal punto di vista pratico e di comfort per i pazienti, pertanto si chiede di meglio evidenziare le caratteristiche della gamma piu' completa di materiale di materiale di consumo necessario in termini di qualita' e quantita' per il miglior comfort del paziente, in quanto le indicazioni del capitolato tecnico e dell’offerta tecnica appaiono troppo generiche per l’ottenimento del punteggio discrezionale. 8) Rif. Allegato 2 “Offerta tecnica” – giudizio attribuito ad ogni aspetto qualitativo In riferimento all’allegato 2 offerta tecnica si segnala quanto segue: GIUDIZIO ATTRIBUITO AD OGNI ASPETTO QUALITATIVO Coefficiente Sufficiente Rispondente ai requisiti senza elementi migliorativi 0,00 Accettabile Rispondente ai requisiti con elementi migliorativi non di particolare interesse e rilievo 0,25 Discreto Rispondente ai requisiti con elementi migliorativi 0,50 Buono Rispondente ai requisiti con elementi migliorativi di particolare rilievo 0,75 Ottimo Ampiamente superiore ai requisiti 1,00 Nella griglia sopra descritta viene indicato un coefficiente compreso tra 0 e 1 assegnato dai singoli componenti della Commissione giudicatrice per ogni elemento qualitativo di tipo “discrezionale”. Tale valore medio correttamente approssimato sara' moltiplicato per il punteggio massimo disponibile per ogni elemento qualitativo. Rileviamo pertanto che secondo quanto sopra indicato, se per ipotesi una societa' offerente dovesse presentare un’offerta che risponde a quanto richiesto nel capitolato tecnico, verrebbe comunque automaticamente esclusa in quanto con l’applicazione del coefficiente pari a “0”, che ribadiamo corrisponde ad un giudizio considerato sufficiente, non raggiungerebbe comunque la soglia di sbarramento di 42 punti. L’applicazione del coefficiente pari a “0” per un’offerta considerata sufficiente non permette matematicamente il raggiungimento del punteggio di 42 richiesto, in quanto considerando che i punti tabellari sono 20 e quelli discrezionali necessari per raggiungere la soglia di 42 sono altri 22 punti, anche ammesso che l’offerta presentata contenga le migliorie richieste nel capitolato tecnico e nell’allegato 2, con l’applicazione del coefficiente pari a “0” pur essendo considerata sufficiente sarebbe automaticamente esclusa. Per i motivi sopra espressi risulta difficile comprendere come un’offerta considerata sufficiente e rispondente ai requisiti richiesti possa ottenere un coefficiente pari a “0” ed essere quindi esclusa, come lo sarebbe un’offerta considerata dalla Commissione giudicatrice non sufficiente. Pertanto si chiede di rivedere la classifica dei coefficienti indicando che ad un’offerta considerata insufficiente venga attribuito un punteggio pari a “0” e quindi venga rivista in tale senso l’intera griglia di giudizio attribuito ad ogni aspetto qualitativo. 9) Rif. Capitolato tecnico- articolo 1 “Oggetto dell’appalto Il Servizio di Ossigenoterapia in oggetto comprende” pag. 4 PAG 4 art. 1 Oggetto dell’appalto IL SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA COMPRENDE “Ritiro delle apparecchiature e dell’eventuale materiale residuo” Si chiede se per materiale residuo si intende il monouso. In caso di risposta affermativa, la societa' aggiudicatrice dovra' soltanto ritirare quello non utilizzato, in quanto il monouso utilizzato rientra nella categoria dei rifiuti biologici e quindi potenzialmente pericoloso. In tal senso spettera' al care giver smaltirlo attraverso i canali classici ASL. Si chiede pertanto conferma di quanto sopra esposto. 10) Rif. Capitolato tecnico- articolo 3 “Prestazioni e servizi” pag. 12 Consegna a domicilio PAG 12 “Disinstallazione, pulizia totale e sanificazione al termine della terapia con l’apparecchiatura“ Si chiede conferma che trattasi di refuso riferibile alla ventiloterapia. Si specifica comunque che la confezione di farmaco ossigeno viene puntualmente pulita e riconsegnata tale dopo ogni riempimento. 11) Rif. Capitolato tecnico- articolo 3 “Prestazioni e servizi” pag. 13 Verifica idoneita' dei locali PAG 13 Verifica idoneita' locali “Qualora le condizioni ambientali non fossero idonee, dovra' essere segnalato al Centro Prescrittore con una nota sulle soluzioni da adottare per renderlo compatibile….” A seguito di analisi ambientale, nel caso in cui i risultati portassero ad incompatibilita', l'Azienda propone soluzioni, ma si chiede conferma che la terapia si possa comunque attivare con riserva temporale di risoluzione della non conformita'. In tal caso si chiede conferma che sia il Centro Prescrittore ad assumersi la relativa responsabilita'. 11) Rif. Capitolato tecnico- articolo 3 “Prestazioni e servizi” pag. 14 Verbale di consegna PAG 14 “Verbale di installazione/conferma “dovra' essere fatto firmare attraverso sistemi di firma grafometrica o similari…. Si chiede cosa si intende per similari. Chiediamo conferma che se non si dispone al momento di un sistema di firma grafometrica si possa comunque utilizzare un sistema di firma elettronica su “ piccolo palmare” supportato da documentazione cartacea che nel complesso assolva al valore legale della documentazione 12) Rif. Capitolato tecnico- articolo 3 “Prestazioni e servizi” pag. 15 Cessazione della terapia PAG 15 Cessazione terapia “Nel caso di cessazione della terapia la ditta dovra' altresi' darne immediata segnalazione mediante il software dedicato al Centro Prescrittore ed al referente dell’Azienda Sanitaria e provvedera' al ritiro immediato delle attrezzature dal domicilio dell’assistito (a cure e spese della ditta” “Nel caso di cessazione della terapia per decisione clinica il Centro Prescrittore mediante il software dedicato dara' immediata segnalazione alla ditta che provvedera' al ritiro delle attrezzature dal domicilio” Vogliate chiarire gentilmente le differenze tra il primo e il secondo caso. 13) Rif. Capitolato tecnico- articolo 3.2 “Software a supporto della gestione della fornitura di ossigenoterapia” pag. 17 PAG 17 “All’atto della consegna/ritiro dei contenitori di ossigeno presso il domicilio del paziente, il software dovra' essere in grado di consentire all’operatore preposto di registrare i dati dell’avvenuta consegna dell’ossigeno (quantita', tipologia di bombola, AIC, ecc.) o del ritiro dei contenitori (con indicazione quantita' residua) nonche' la firma per attestazione dell’assistito. Si chiede di conoscere la motivazione di quanto sopra indicato, dato che il farmaco comunque non e' riutilizzabile ed e' quindi parte integrante di una confezione gia' acquistata. 14) Rif. Capitolato tecnico- articolo 3.2 “Software a supporto della gestione della fornitura di ossigenoterapia” pag. 17 punto 3 PAG 17 punto n. 3 si rileva che manca il riferimento relativo al costo servizio a giornata di terapia 15) Rif. Capitolato tecnico- articolo 3.4 “Assistenza tecnica e manutenzione” Pag. 20 A PAG 20 Si indica che qualsiasi sostituzione dovra' comunque essere condivisa con il Centro Prescrittore. A tal fine si precisa che l’obbligo derivante da tale garanzia non si esaurisce con una qualsiasi sostituzione del bene con altro funzionante, ma e' assolto quando la riparazione sia tale da riportare il bene nello stato di efficienza che avrebbe avuto altro bene dello stesso tipo e perfettamente funzionante ovvero quando la sostituzione viene effettuata con un’apparecchiatura dello stesso tipo e nelle identiche condizioni di quella originariamente locata. Si rileva pero' che i punti 1-2-3-4 riguardano interventi di manutenzione , report di manutenzione,…” che sembrano relativi ad una procedimento di gara di ventiloterapia. Chiediamo pertanto conferma che tali indicazioni siano refusi. RISPOSTA 1 ->- Si confermano gli importi riportati nell’allegato 4.1 elenco dei fabbisogni. ->- Trattasi di mero refuso editoriale in quanto la parte relativa all’importo deve rimanere vuota dovendo inserire, solo successivamente, l’importo aggiudicato al fornitore per uno o più lotti. ->- Si conferma quanto riportato nel disciplinare di gara. ->- L’opzione di proroga si riferisce alle precise previsioni di legge di cui all’art. 106 comma 11 di D.lgs. 50/2016. ->RISPOSTA 2. Si precisa che l’operatore economico che intende partecipare alla gara e' tenuto a presentarsi, nell’ambito di ciascun singolo lotto cui partecipa, sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti distinti, difatti, le disposizioni di cui all’art. 48 comma 7 riferite alla “gara” vanno attribuite, infatti, al “singolo lotto”. ->RISPOSTA 3. Si conferma che nel caso previsto al punto f.6) del paragrafo 2.2 del disciplinare, per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, valgono le forme di un RTI costituito o costituendo. ->RISPOSTA 4. In merito alla integrazione con il sistema informativo amministrativo-contabile (MOSS) si precisa che trattasi solo di una previsione per la quale potrà in futuro essere richiesta all’aggiudicatario una specifica e differente offerta. Nessuna quantificazione, pertanto, dovrà essere fatta nella presente offerta. ->RISPOSTA 5. Le indicazioni di prezzo al mc riportate al paragrafo 1 del disciplinare di gare sono finalizzate alla determinazione delle basi d’asta, mentre per la formulazione dell’offerta deve essere indicata la percentuale unica di sconto offerto dal concorrente. ->RISPOSTA 6. Si conferma quanto indicato al paragrafo 1 dell’All. 2 Offerta tecnica: le Certificazioni internazionali possono essere presentate in lingua originale. La restante documentazione tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana. La richiesta di traduzione giurata è un mero refuso editoriale. ->RISPOSTA 7. Si conferma che la valutazione si riferirà alla completezza della gamma del materiale di consumo necessario all’esecuzione della terapia e alla qualità e quantità della soluzione proposta. ->RISPOSTA 8. Nella valutazione dell’offerta tecnica si tiene conto esclusivamente delle caratteristiche migliorative della soluzione proposta. Pertanto la valutazione “sufficiente” produce un punteggio pari a zero sul singolo criterio. Ciononostante, un punteggio totale che non supera la soglia minima di sbarramento di 42/70 prima delle riparametrazioni, comporta l’esclusione. ->RISPOSTA 9. Trattasi di aspetto di dettaglio che sarà definito in fase esecutiva. ->RISPOSTA 10. Si riferisce alla sanificazione dei contenitori per la somministrazione di ossigeno liquido ->RISPOSTA 11. Ininfluente ai fini della formulazione dell’offerta. Si tratta di dettagli che potranno essere definiti in fase esecutiva. ->RISPOSTA 11.1 Per sistemi di firma grafometrica o similari si intende qualunque sistema tecnologico in grado di acquisire una firma elettronica realizzata con un gesto manuale del tutto analogo alla firma autografa su carta. ->RISPOSTA 12-13 Ininfluente ai fini della formulazione dell’offerta. ->RISPOSTA 14. Si intendono entrambi. ->RISPOSTA 15. Ininfluente ai fini della formulazione dell’offerta  
Quesito
PI132914-18

Risposta
PI137272-18
Buongiorno si trasmette la seguente richiesta di chiarimenti: Bando GURI, Punto II.1.6) - Informazioni relative ai lotti: si chiede conferma che al concorrente potranno essere aggiudicati massimo 2 (due) lotti. Disciplinare di gara - 2.3 Contenuto della offerta tecnica: si fa presente che la documentazione richiesta nella sezione A3) allegati, quale, ad esempio, scheda tecnica, manuale d’uso, manuale di installazione, ecc. non e' applicabile ne' ai veicoli per il trasporto di ossigeno liquido ne' al software gestionale. Si chiede, pertanto, di rettificare tale richiesta. Capitolato tecnico - Art. 3.2: Software a supporto della gestione della fornitura di ossigenoterapia: in riferimento alla dicitura “La ditta aggiudicataria dovra' fornire un adeguato software per la gestione della scheda di attivazione della fornitura, reso disponibile e utilizzabile mediante tecnologie Internet e collegato ad Edotto in cooperazione applicativa secondo le specifiche tecniche redatte dalla Regione Puglia” si chiede di poter conoscere le specifiche tecniche del sistema Edotto allo scopo di valutarne la compatibilita' con i nostri sistemi e di determinarne i relativi costi. Capitolato tecnico - Art. 3.4 Assistenza tecnica e manutenzione: in riferimento alla richiesta di presentazione, in sede di offerta, di dichiarazione redatta dal fabbricante su protocolli e periodicita' di esecuzione delle attivita' di manutenzione ordinaria e sanificazione periodica, si fa presente che le relative specifiche vengono gia' riportate dal fabbricante sui manuali d’uso delle apparecchiature, pertanto si chiede di voler confermare che sia sufficiente presentare tali manuali, gia' richiesti nella documentazione da inserire nel punto A3) allegati dell’offerta tecnica. Offerta tecnica - 2. Criteri di valutazione dell’offerta: in riferimento al punteggio “A 2.6.2 - Modalita' di fatturazione” si fa presente che, l’Art. 21 comma 4 del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972, definisce che “la fattura e' emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione, determinata a norma dell'articolo 6” il quale, per la tipologia di beni/servizi richiesti nella presente procedura di gara, definisce che “Le cessioni di beni mobili si considerano effettuate nel momento della consegna”. Inoltre, l’Art. 21 comma 4 a) definisce che “per le cessioni di beni e/o prestazioni di servizi la cui consegna/esecuzione risulta da idonea documentazione (es. documento di trasporto) puo' essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime”. Alla luce di quanto sopra, sarebbe opportuno che la fatturazione avesse cadenza mensile, pertanto, chiediamo di voler rettificare in tal senso la relativa voce di punteggio. Si fa presente, inoltre, che la fatturazione e' un aspetto di natura economica, pertanto non dovrebbe in ogni caso essere inserito tra i criteri di valutazione relativi all’offerta tecnica. Allegato 4.1 - Elenco Fabbisogni: in riferimento al Lotto 4, si rileva la presenza di un errore nel conteggio del “prezzo ossigeno liquido [mc equivalenti] (quantita' biennale)” che risulta essere pari a € 7.288.446,12 (4.858.964,08 X € 1,50) e non a € 7.288.446,13 come indicato in tabella. Distinti Saluti ->R1 bando Guri: Si conferma. ->R2 Disciplinare 2.3: Si conferma quanto riportato nel disciplinare di gara al punto 2.3 – A3) Allegati. ->R3 Capitolato 3.2: Per i servizi esposti da Edotto si faccia riferimento alle specifiche disponibili alla URL: http://edottosgd.sanita.puglia.it. ->R4 Capitolato 3.4: Si conferma ->R5 Offerta tecnica 2: Si conferma che, come riportato nell’All. 2 Offerta tecnica al paragrafo A.2.6, ai fini della valutazione verrà attribuito un punteggio tabellare pari ad 1 alle ditte che offriranno una modalità di fatturazione bimestrale e 0 per la fatturazione mensile. ->R6 allegato 4.1: Trattasi di mero arrotondamento del foglio di calcolo.  
Quesito
PI133862-18

Risposta
PI137242-18
1) In relazione alla pubblicazione della risposta PI132671-18 e PI132681-18 sottolineiamo che la delucidazione fornita e' alquanto contrastante. Mentre viene confermato che la fatturazione avverra' in conformita' alle prescrizioni normative riportate nei quesiti PI126866-18 e PI127982-18 – fatturazione sulla base dei metri cubi contenuti nelle confezioni consegnate agli assistiti, calcolando integralmente tale quantita' - viene poi, segnalato di fare riferimento all’articolo 15 dell’allegato 5 dello schema di convenzione. Nel sopraccitato articolo si riporta la seguente dicitura “Le fatture devono essere emesse secondo quanto indicato nell’offerta tecnica dell’aggiudicatario, in funzione dei reali quantitativi di servizio erogato”. Dato il tenore della disposizione, in palese contrasto con la prima sezione del chiarimento, si chiede di esplicitare chiaramente se la tariffazione dell’ossigeno liquido avverra' sulla base delle confezioni consegnate agli assistiti 2) “Con riferimento alla prescrizione di cui all’art. 2 del disciplinare di gara secondo cui vi chiediamo se e' ammissibile l’offerta presentata dal concorrente che si presenta come concorrente singolo in un lotto e componente dell’ATI in un altro lotto. Nel caso in cui la Vs risposta sia affermativa, vi chiediamo di procedere all’annullamento in autotutela della prescrizione di cui all’art. 2 del disciplinare non trattandosi di questione che i concorrenti possono affrontare in fase di predisposizione delle offerte tramite il chiarimento, posta la prevalente prescrizione del disciplinare all’art. 2 citato. Conseguentemente vi chiediamo altresi' di procedere alla ripubblicazione degli atti di gara”. Restando in attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo distinti saluti. ->RISPOSTA 1. Secondo quanto riportato all’art. 15 dell’all. 5 Schema di convenzione, le fatture devono essere emesse secondo quanto indicato nell’offerta tecnica dell’aggiudicatario, in funzione dei reali quantitativi di servizio erogato. ->RISPOSTA 2. Si precisa che l’operatore economico che intende partecipare alla gara e' tenuto a presentarsi, nell’ambito di ciascun singolo lotto cui partecipa, sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti distinti (come in questo caso) le disposizioni di cui all’art. 48 comma 7 riferite alla “gara” vanno attribuite, infatti, al “singolo lotto”.  
Quesito
PI134429-18

Risposta
PI137221-18
CHIARIMENTO N. 1 CAPITOLATO TECNICO – ART. 3: PRESTAZIONI E SERVIZI ARTICOLO 3.1: Modalita' di svolgimento del servizio A pag. 10/22 ultimo paragrafo il CSA prevede: La prima consegna, comprensiva di installazione, collaudo e formazione a nuovi pazienti dovra' avvenire esclusivamente su richiesta del Centro Prescrittore e sara' effettuata dalla Ditta Aggiudicataria direttamente al domicilio dell'assistito. Se non diversamente specificato, la consegna dovra' avvenire tassativamente entro 12 ore dalla richiesta da parte del Centro Prescrittore e 7 giorni su 7 (compresi il sabato, la domenica e i festivi). Una volta effettuata la consegna, la Ditta dovra' darne tempestiva comunicazione di ritorno all’Azienda Sanitaria. Successivamente nel paragrafo Comunicazione della Consegna il CSA stabilisce pag. 13/22: Il Fornitore, al fine di garantire il buon fine di ciascuna consegna, deve preventivamente verificare entro 12 ore solari, anche tramite comunicazione telefonica e indicando la fascia di orario (mattina/pomeriggio) in cui e' prevista la consegna, la presenza dell’Assistito presso il domicilio di riferimento, ovvero di caregiver. Ed ancora, nel paragrafo Gestione dei rifornimenti il CSA stabilisce pag. 14-15/22: La gestione dei rifornimenti e del materiale di consumo dovra' essere assicurata in coerenza con la data di prescrizione del piano terapeutico che deve coincidere con la data di inizio della terapia. Attesa la vitale importanza della somministrazione dell’ossigeno per i pazienti assistiti, il Fornitore dovra' garantire la consegna dell’ossigeno entro un massimo di 12 ore dalla registrazione del piano terapeutico sulla piattaforma e 7 giorni su 7 (compresi il sabato, la domenica e i festivi). Allegato 2 – Offerta Tecnica – Tabella 1 – Criteri di attribuzione punteggi delle caratteristiche tecniche della soluzione proposta A 2.2 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO A 2.2.2 Soluzioni migliorative sui tempi di prima consegna ed installazione domiciliare PUNTEGGIO TABELLARE 0 pt: 12h 1 pt: da 9h a 11h 2 pt: da 6h a 8h 3 pt: da 3h a 5h 5 pt: <3h Alla luce delle sopra riportate disposizioni si chiede di chiarire: - se il termine di prima consegna ed installazione a domicilio e quello di consegna dell’ossigeno entro un massimo di 12 ore dalla registrazione del piano terapeutico debba essere considerato cumulativo con il termine di 12 ore solari per la Comunicazione di Consegna; - da quando deve intendersi decorrere il termine di 12 ore solari per la verifica della presenza dell’Assistito o del caregiver ed in quale modo detto termine deve essere coordinato con quello di cui alle Soluzioni migliorative sui tempi di prima consegna ed installazione domiciliare e quello di consegna dell’ossigeno entro un massimo di 12 ore dalla registrazione del piano terapeutico. - se i tempi indicati quali soluzioni migliorative devono intendersi solari o meno. In ogni caso, si evidenzia sin da ora che ove i due periodi di 12 ore indicati a pag. 12, 13, 14 e 15 (o il minore termine migliorativo che verra' indicato) del CSA, non saranno ritenuti cumulativi ci si troverebbe nella materiale impossibilita' di programmare in modo efficiente la prima consegna e, comunque, la previsione sarebbe del tutto contradditoria e/o sproporzionata. Inoltre, si ritiene utile chiarire, in quanto del tutto illogico, sproporzionato e contraddittorio per quale ragione la lex specialis di gara prevede soluzioni migliorative al solo termine di prima consegna ed installazione domiciliare e non anche alla gestione corrente dei rifornimenti di cui alle pagg. 14 e 15/22 del CSA. RISPOSTA 1 La verifica della presenza dell’assistito è propedeutica alla consegna. Ciò che rileva è il tempo effettivo di consegna a cui è associata la relativa premialità.  
Quesito
PI134431-18

Risposta
PI137198-18
CHIARIMENTO N. 2 CAPITOLATO TECNICO – ART. 3: PRESTAZIONI E SERVIZI ARTICOLO 3.1: Modalita' di svolgimento del servizio A pag. 13/22 ultimo paragrafo il CSA prevede: In caso di emergenza (es. ossigeno sotto scorta o apparecchiature non funzionanti), la Ditta dovra' garantire l'effettuazione del servizio di consegna ossigeno entro e non oltre 6 ore dal ricevimento della chiamata e 7 giorni su 7 (compresi il sabato, la domenica e i festivi). ARTICOLO 3.4: Assistenza tecnica e manutenzione A pag. 19/22 ultimo paragrafo il CSA prevede: manutenzione straordinaria dei contenitori fissi e mobili necessaria in seguito al verificarsi di inconvenienti non prevedibili (guasti, anomalie, perdite …). La segnalazione di guasto (attraverso chiamata al call center, email o segnalazione attraverso il software fornito dalla ditta) avverra' da parte del Centro Prescrittore, di un suo delegato o del paziente o care giver. Entro 2 (due) ore dalla chiamata sara' cura della Ditta provvedere a risolvere il guasto o a sostituire i contenitori di ossigeno liquido deteriorati o difettosi che si dimostrassero non piu' efficienti. Qualsiasi sostituzione dovra', comunque, essere condivisa con il Centro Prescrittore. A tal fine si precisa che l'obbligo derivante da tale garanzia non si esaurisce con una qualsiasi sostituzione del bene con altro funzionante, ma e' assolto quando la riparazione sia tale da riportare il bene nello stato di efficienza che avrebbe avuto altro bene dello stesso tipo e perfettamente funzionante ovvero quando la sostituzione viene effettuata con un'apparecchiatura dello stesso tipo e nelle identiche condizioni di quella originariamente locata. Qualora la ditta ritenga che eventuali riparazioni o sostituzioni di apparecchi siano dovuti a danni causati dal cattivo utilizzo da parte dello stesso assistito, dovra' comunicarlo, presentando la documentazione giustificativa, al Centro Prescrittore che potra' eventualmente autorizzare la ditta a richiedere il rimborso delle spese direttamente all’assistito. A 2.4 ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE A 2.4.1 Soluzioni migliorative sui tempi di manutenzione straordinaria PUNTEGGIO TABELLARE 0 pt: entro 2h 5 pt: entro 1h Alla luce delle sopra riportate disposizioni si chiede di chiarire come debbano essere coordinate le previsioni, palesemente, contraddittorie in merito a casi di emergenza che richiedono l’intervento del fornitore in manutenzione straordinaria ove da un lato prevedono l’intervento entro 6 ore dal ricevimento della chiamata e dall’altra entro 2 ore assegnando, poi, in modo del tutto indeterminato 5 punti per interventi effettuati entro 1 ora. CHIARIMENTO N. 3 A 2.3 SISTEMA INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO A 2.3.3 Modalita' di registrazione della quantita' di ossigeno presente nel contenitore al momento della consegna e del ritiro del recipiente. PUNTEGGIO DISCREZIONALE MAX 5 PUNTI A 2.3.4 Tipologia e numero di report di monitoraggio prodotti in riferimento alla gestione del servizio PUNTEGGIO DISCREZIONALE MAX 5 PUNTI Si rileva che i suddetti criteri di attribuzione dei punteggi sono del tutto indeterminati sia per quanto attiene l’oggetto della richiesta sia per le modalita' con cui la Stazione Appaltante riterra' di assegnare detti punteggi che la stessa lex specialis nell’All. 2 Offerta Tecnica definisce “Punteggi discrezionali”. Per entrambe le voci sopra riportate si chiede di conoscere le finalita' di quanto richiesto in modo da meglio soddisfare la richiesta ed individuare parametri di giudizio. ->RISPOSTA 2 Trattasi di mero refuso editoriale. In caso di emergenza la Ditta dovrà garantire l'effettuazione del servizio di consegna ossigeno entro e non oltre 2 ore. ->RISPOSTA 3 Ininfluente ai fini della formulazione dell’offerta.  
Quesito
PI134435-18

Risposta
PI137194-18
CHIARIMENTO N. 4 ARTICOLO 3: PRESTAZIONI E SERVIZI ARTICOLO 3.1: Modalita' di svolgimento del servizio (pagina 10/22) Il Fornitore dovra' operare attenendosi ai seguenti principi: - Predisporre il piano di emergenza, per assicurare ogni supporto terapeutico, in caso di interruzione del servizio a domicilio. Allegato 2 – Offerta Tecnica A 2.2 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO (PAG. 3/7) Procedure in caso di emergenza. L’operatore economico deve presentare un piano organizzativo particolareggiato e dettagliato in tutti gli aspetti, dal quale emerga il sistema di gestione delle situazioni di emergenza-urgenza atto ad assicurare la continuita' di forniture e assistenza anche in caso di emergenze o al verificarsi di situazioni impreviste (quali scioperi, ecc). La valutazione sara' di tipo discrezionale. Tabella 1 – Criteri di attribuzione punteggi delle caratteristiche tecniche della soluzione proposta A 2.2.4 Procedure in caso di emergenza PUNTEGGIO DISCREZIONALE MAX 6 PUNTI Si rileva che il suddetto criterio di attribuzione dei punteggi e' del tutto indeterminato sia per quanto attiene l’oggetto della richiesta sia per le modalita' con cui la Stazione Appaltante riterra' di assegnare il punteggio che la stessa lex specialis nell’All. 2 Offerta Tecnica definisce “Punteggi discrezionali”. Si chiede di conoscere le casistiche / tipologie di emergenza in modo da meglio soddisfare la richiesta ed individuare il parametro di giudizio. CHIARIMENTO N. 5 Allegato 4 – Capitolato Tecnico ARTICOLO 2: CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA ARTICOLO 2.2 contenitori per la somministrazione di ossigeno liquido (pagina 7/22) - bretella per il trasporto a spalla, trolley carrellino e zainetto con spallucce (su richiesta); Domanda: si chiede di indicare, anche solo approssimativamente, la quantita', per rendere minore il margine di indeterminatezza nella formulazione dell’offerta economica. CHIARIMENTO N. 6 Allegato 4 – Capitolato Tecnico ARTICOLO 2: CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA ARTICOLO 2.3: Materiali di consumo (pagina 8/22) In caso di necessita' dovranno essere forniti prodotti latex free e pulsossimetri ove specificamente richiesto dal piano terapeutico. Domanda: si chiede di chiarire il quantitativo dei materiali di consumo richiesto, quantomeno, in via indicativa, cosi' come si chiede di chiarire le caratteristiche tecniche che devono essere proprie dei pulsossimetri Si ricorda in proposito che il quantitativo del materiale di consumo e' componente essenziale per stabilire il prezzo da offrire, che al momento risulta non determinabile, oltre ad essere requisito di una maggiore trasparenza e concorrenza tra le aziende partecipanti. Si evidenzia, altresi', l’anomalia nella classificazione dei pulsossimetri tra i materiali di consumo trattandosi di apparecchiature accessorie al servizio oggetto di gara, il cui prezzo varia da € 30,00 sino a € 1.500,00. Si chiede, pertanto, l’integrazione dei dati mancanti. ->RISPOSTA 4 Si conferma quanto richiesto nel capitolato tecnico all’art. 3.1 e nell’offerta tecnica al paragrafo A 2.2 in merito alla predisposizione di un piano di emergenza in caso di interruzione o sospensioni del servizio a domicilio. ->RISPOSTA 5 Si rinvia alle valutazioni degli offerenti.  
Quesito
PI134436-18

Risposta
PI137191-18
1) All’art. 1.1: In relazione alla sezione “Opzioni”, si rileva il richiamo all’art. 106 comma 1 lett. a) nonche' ai comma 11 e 12 dello stesso, tuttavia tale richiamo non appare coerente con le indicazioni che l’articolo citato espone: al comma 1 lett. a) si legge “(…) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonche' le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla meta'. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;” in tale contesto non si comprende come possa essere prevista una doppia proroga ne' tantomeno come possa essere applicabile per due volte il quinto d’obbligo. Inoltre, fermo restando quanto sopra, i calcoli relativi al quinto al d’obbligo risultano essere stati applicati non all’importo a base di gara di € 30.789.408,34 bensi' all’importo a base di gara comprensivo degli importi relativi alle due proroghe previste. RISPOSTA Si conferma quanto riportato nel disciplinare di gara.  
Quesito
PI134440-18

Risposta
PI137185-18
In relazione all’art. 2.5 lett. D) del Disciplinare, si segnala che a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice appalti (D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.i.), in caso di avvalimento nei confronti di societa' appartenenti al medesimo Gruppo societario, non e' piu' possibile omettere la presentazione del contratto di avvalimento in virtu' di una dichiarazione sostitutiva che attesta i legali giuridici degli stessi. Per tale ragione, vi invitiamo a rivedere tale previsione tra i documenti di gara. RISPOSTA Trattasi di mero refuso editoriale. Sono valide le prescrizioni di cui all’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016.  
Quesito
PI134443-18

Risposta
PI137179-18
CHIARIMENTO N. 7 ARTICOLO 3: PRESTAZIONI E SERVIZI ARTICOLO 3.1: Modalita' di svolgimento del servizio ? Consegna al domicilio (pagina 11/22) La consegna si intende comprensiva delle seguenti azioni: • Trasporto con imballo dell’apparecchio e di tutti i suoi accessori/materiali di consumo fino al domicilio del paziente e fino al locale dove e' prevista l’istallazione (anche nei casi in cui il raggiungimento del domicilio non sia garantito dalla presenza di un ascensore); in caso di variazione di domicilio o di trasferimento temporaneo in una localita' nel territorio Nazionale, la ditta dovra' provvedere al trasporto e alla consegna dell’apparecchio nel nuovo domicilio che l’utente dovra' comunicare con un preavviso minimo di 7 giorni (prevedere il caricamento dei dati sulla piattaforma nelle modalita' concordate con la stazione appaltante). Posto che un termine di preavviso minimo di 7 giorni e' restrittivo per organizzare il servizio di trasferimento richiesto, si chiede di chiarire, in modo puntuale, la decorrenza di detto termine e se i 7 giorni sono da intendersi lavorativi o solari. CHIARIMENTO N. 8 ARTICOLO 3: PRESTAZIONI E SERVIZI ARTICOLO 3.1: Modalita' di svolgimento del servizio ? Consegna al domicilio (pagina 13/22) In nessun caso il paziente in ossigenoterapia dovra' mai rimanere privo di ossigeno al domicilio, sia che la fornitura avvenga in modo programmabile sia che venga effettuata su sua chiamata urgente (pagina 13/22). ? Cessazione della terapia (pagina 15/22) Sospensione temporanea Nel caso di sospensione temporanea (es. ricovero) non e' consentito effettuare consegne al domicilio del paziente se non dopo la dimissione dello stesso Si chiede di chiarire le conseguenze della mancata disponibilita' di ossigeno in caso di (i) mancata chiamata da parte del paziente/caregiver; (ii) chiamata del paziente/caregiver una volta esaurito l’ossigeno; (iii) mancata segnalazione da parte del paziente/caregiver della cessazione della sospensione del servizio. ->RISPOSTA 7 Si conferma il preavviso di 7 giorni solari decorrenti dalla richiesta inviata alla Ditta. ->RISPOSTA 8 Trattasi di dettagli che saranno presi in considerazione in fase esecutiva di contratto.  
Quesito
PI134446-18

Risposta
PI137173-18
CHIARIMENTO N. 9 ARTICOLO 3: PRESTAZIONI E SERVIZI ARTICOLO 3.2: Software a supporto della gestione della fornitura di ossigenoterapia (pagina 17/22) 4. Copia software delle bolle di consegna generate digitalmente come indicato sopra e sottoscritte dal paziente all’atto della consegna della fornitura; Inoltre il suddetto software, laddove richiesto, dovra' essere integrato mediante cooperazione applicativa o altra modalita' indicata dall’Amministrazione, senza ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione, anche con il software di gestione amministrativo-contabile della Azienda Sanitaria Locale (Tabella 3.2) fornendo allo stesso tutti i dati necessari alla gestione dei processi di lavoro. La Regione Puglia ha avviato una gara telematica per l’acquisizione di un sistema informativo amministrativo-contabile, unico e integrato per le Aziende Sanitarie Locali, basato su una piattaforma applicativa sviluppata in logica ERP (Enterprise Resource Planning) centralizzata. Ad avvio del suddetto sistema informativo amministrativo-contabile (MOSS), dovra' essere prevista l’integrazione con lo stesso. Si chiede di indicare le specifiche di integrazione con il/i software di gestione della ASL. La mancata indicazione delle specifiche comporta per la ditta offerente l’impossibilita' di quantificare i costi per l’implementazione delle modifiche necessarie (modifiche che si dovranno apportare nuovamente una volta individuato il sistema informativo unico regionale) e, quindi, di formulare un’offerta per l’indeterminatezza che ne consegue. Si chiede, pertanto, al fine di rendere determinata la richiesta, di integrare la documentazione con le specifiche del sistema informativo amministrativo-contabile. CHIARIMENTO N. 10 ARTICOLO 3: PRESTAZIONI E SERVIZI ARTICOLO 3.1: Modalita' di svolgimento del servizio (pagina 11/22) Inoltre, entro un tempo massimo di 60 giorni dalla firma del contratto dovranno essere attivi tutti i servizi, in particolare: - Il Software a supporto della gestione della fornitura di ossigenoterapia (perfettamente integrato con gli atri sistemi aziendali). Domanda: in mancanza di specifiche di integrazione con il/i software di gestione delle singole ASL (vedi precedente chiarimento n. 13) e' impossibile rispettare il termine assegnato. Si chiede di stralciare la previsione nel caso in cui NON saranno rese disponibili le specifiche del sistema informativo amministrativo-contabile. ->RISPOSTA 9 In merito alla integrazione con il sistema informativo amministrativo-contabile (MOSS) si precisa che trattasi solo di una previsione per la quale potrà in futuro essere richiesta all’aggiudicatario una specifica e differente offerta. Nessuna quantificazione, pertanto, dovrà essere fatta nella presente offerta. ->RISPOSTA 10 Si confermano i tempi di subentro indicati al paragrafo 3.1 del capitolato tecnico.  
Quesito
PI134448-18

Risposta
PI137170-18
CHIARIMENTO N. 11 ARTICOLO 3: PRESTAZIONI E SERVIZI ARTICOLO 3.4: Assistenza tecnica e manutenzione (pagina 19/22) • manutenzione straordinaria dei contenitori fissi e mobili necessaria in seguito al verificarsi di inconvenienti non prevedibili (guasti, anomalie, perdite …). La segnalazione di guasto (attraverso chiamata al call center, email o segnalazione attraverso il software fornito dalla ditta) avverra' da parte del Centro Prescrittore, di un suo delegato o del paziente o care giver. Entro 2 (due) ore dalla chiamata sara' cura della Ditta provvedere a risolvere il guasto o a sostituire i contenitori di ossigeno liquido deteriorati o difettosi che si dimostrassero non piu' efficienti. Qualsiasi sostituzione dovra', comunque, essere condivisa con il Centro Prescrittore. A tal fine si precisa che l'obbligo derivante da tale garanzia non si esaurisce con una qualsiasi sostituzione del bene con altro funzionante, ma e' assolto quando la riparazione sia tale da riportare il bene nello stato di efficienza che avrebbe avuto altro bene dello stesso tipo e perfettamente funzionante ovvero quando la sostituzione viene effettuata con un'apparecchiatura dello stesso tipo e nelle identiche condizioni di quella originariamente locata. Qualora la ditta ritenga che eventuali riparazioni o sostituzioni di apparecchi siano dovuti a danni causati dal cattivo utilizzo da parte dello stesso assistito, dovra' comunicarlo, presentando la documentazione giustificativa, al Centro Prescrittore che potra' eventualmente autorizzare la ditta a richiedere il rimborso delle spese direttamente all’assistito. Si evidenza l’eccessiva onerosita' dell’attivita' richiesta che appare oltremodo sproporzionata se si considera che il contenitore viene cambiato ad ogni rifornimento a casa del Paziente e che, anche in caso di guasto, viene sostituito per mandarlo in riparazione. Reperire qualcuno in un Centro Prescrittore, nella giornata di domenica o addirittura di notte, che ti autorizzi alla sostituzione, soprattutto se svolge attivita' ambulatoriali, e' di difficile – se non impossibile – attuazione. Si chiede di stralciare la previsione o di rettificarla in senso piu' attinente al servizio oggetto di gara. CHIARIMENTO N. 12 Allegato 5 – Schema di convenzione: Articolo 12 – Servizio accessorio di reportistica • Servizio di reportistica: Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere, via Web attraverso il software o via posta elettronica, con cadenza trimestrale con riferimento all’anno solare, entro il termine perentorio di 10 giorni successivi dal termine del trimestre di riferimento, contenente le seguenti informazioni minime: - nome dell’Azienda Sanitaria Contraente (CIG derivato); - quantitativo di beni ordinati nel trimestre di riferimento; - riferimenti (numero, data di emissione e importo) relativi ai singoli ordini di acquisto; InnovaPuglia si riserva di richiedere ulteriori indicazioni in sede di stipula della Convenzione. Resta inteso che le Aziende Sanitarie si riservano la facolta' di richiedere la consegna di report contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate. Al termine dell’Ordinativo di Fornitura il Fornitore deve consegnare a InnovaPuglia un report complessivo contenente tutte le informazioni sopra riportate. Si chiede di meglio specificare le “ulteriori indicazioni” ed informazioni “aggiuntive” cosi' come indicate nello Schema di Convenzione. ->RISPOSTA 11 Si conferma quanto riportato all’art. 3.4 del capitolato tecnico. ->RISPOSTA 12 Si tratta di dettagli che potranno essere concordati in sede di esecuzione contrattuale.  
Quesito
PI134450-18

Risposta
PI137160-18
CHIARIMENTO N. 13 Allegato 2 – Offerta Tecnica – Tabella 1 – Criteri di attribuzione punteggi delle caratteristiche tecniche della soluzione proposta A 2.5.3 Numero di veicoli verdi PUNTEGGIO TABELLARE 0 pt: 0 veicoli 1 pt: da 1 a 5 veicoli 2 pt: da 5 a 10 veicoli 3 pt: superiore a 10 In primo luogo si evidenzia che per il trasporto di ossigeno liquido (gas altamente comburente) e' fortemente sconsigliabile con veicoli con trazione a GPL o metano indicati quali veicoli “verdi” nell’allegato 2 Offerta tecnica p. 4/7, in quanto maggiormente soggetti al rischio di incidenti con innesco di incendi e/o esplosioni; cio' e' confermato anche dalle prescrizioni ADR in materia di trasporto di merci pericolose. Peraltro, il Gruppo Linde (The Linde Group) nelle proprie procedure operative a livello globale a seguito dell’esame della casistica di eventi avversi (incidenti) nell’ambito di trasporto di ossigeno liquido medicale in criocontenitori dewars – oggetto della presente procedura di affidamento – ha vietato l’utilizzo di veicoli con trazione a GPL o metano al fine di ridurre i rischi connessi a tale attivita'. Inoltre, i veicoli elettrici o ibridi, altresi' indicati quali veicoli “verdi” nell’allegato 2 Offerta tecnica p. 4/7, non sono idonei per potenza e prestazione al trasporto dei criocontenitori per ossigeno liquido e materiali accessori. Posto quanto sopra si chiede di stralciare la presente richiesta o, quantomeno, di rivalutare la tipologia di veicoli che codesta spettabile Stazione Appaltante ritiene di valutare come “verdi” ai fini dell’attribuzione dei punteggi (es. inserendo le classificazioni di cui alle direttive CE - Euro 6, 5 ecc.). In ogni caso, si chiede di riparametrare la tabella in quanto vi e' assoluta incertezza ed ambiguita' in merito al punteggio assegnato al concorrente che offrira' n. 5 veicoli “verdi”. CHIARIMENTO N. 14 ARTICOLO 3: PRESTAZIONI E SERVIZI ARTICOLO 3.1: Modalita' di svolgimento del servizio ? Verbale di consegna (pagina 14/22) “Verbale di installazione/consegna” dovra' essere fatto firmare, a cura del Fornitore, al paziente o chi per esso attraverso sistemi di firma grafometrica o similari e dovra' essere corredato di documentazione attestante la rispondenza del dispositivo fornito alle Direttive di riferimento. La previsione della Lex specialis di gara appare del tutto indeterminata. Si chiede di indicare cosa si intende per sistemi di firma similari a quella grafometrica, nonche' di specificare e/o chiarire che tipo di dispositivo dovra' essere corredato di documentazione attestante la rispondenza del dispositivo fornito alle Direttive di riferimento e di quale documentazione trattasi; inoltre si chiede di chiarire se detta firma potra' essere apposta oltre che dal paziente e dal caregiver, da altri addetti al paziente o alla casa ove lo/a stesso/a ha la propria dimora. Si evidenzia, altresi', l’eccesiva difficolta' ad avere una firma grafometrica con acquisizione dei dati biometrici e controllo ad ogni consegna. ->RISPOSTA 13 Per mero refuso editoriale nella tabella della assegnazione dei punteggi a pagina 6 dell’allegato 2 offerta tecnica è stato riportato per il subcriterio A 5.2.3 “2 pt: da 5 a 10 veicoli” invece che “2 pt: da 6 a 10 veicoli”. ->RISPOSTA 14. Per sistemi di firma grafometrica o similari si intende qualunque sistema tecnologico in grado di acquisire una firma elettronica realizzata con un gesto manuale del tutto analogo alla firma autografa su carta.  
Quesito
PI134474-18

Risposta
PI137120-18
CHIARIMENTO N. 3 A 2.3 SISTEMA INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO A 2.3.3 Modalita' di registrazione della quantita' di ossigeno presente nel contenitore al momento della consegna e del ritiro del recipiente. PUNTEGGIO DISCREZIONALE MAX 5 PUNTI A 2.3.4 Tipologia e numero di report di monitoraggio prodotti in riferimento alla gestione del servizio PUNTEGGIO DISCREZIONALE MAX 5 PUNTI Si rileva che i suddetti criteri di attribuzione dei punteggi sono del tutto indeterminati sia per quanto attiene l’oggetto della richiesta sia per le modalita' con cui la Stazione Appaltante riterra' di assegnare detti punteggi che la stessa lex specialis nell’All. 2 Offerta Tecnica definisce “Punteggi discrezionali”. Per entrambe le voci sopra riportate si chiede di conoscere le finalita' di quanto richiesto in modo da meglio soddisfare la richiesta ed individuare parametri di giudizio. RISPOSTA 3 Ininfluente ai fini della formulazione dell’offerta.  
Quesito
PI134475-18

Risposta
PI137074-18
In riferimento a quanto riportato a pag.12 del Disciplinare di gara: “l’offerente dovra' indicare, a documentazione della qualita' e del valore tecnico delle apparecchiature e del materiale di consumo, per ciascuna attrezzatura (unita' base e portatile), accessori e materiali di consumo offerti, veicoli utilizzati per il trasporto di ossigeno liquido”, nell’offerta tecnica si deve indicare il numero e anche le rispettive targhe dei veicoli che saranno utilizzati per il servizio di trasporto a domicilio dell’ ossigeno liquido? RISPOSTA Indicare numero e tipologia dei veicoli utilizzati per il trasporto di ossigeno liquido.  
Quesito
PI134481-18

Risposta
PI137005-18
1 - Art.2.2.2 Capacita' Economico-Finanziaria punto a) si riporta: “Si precisa che per ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio o modello unico sia stato approvato al momento della pubblicazione del Bando”, sempre nello stesso articolo, a seguire si riporta: “La comprova del requisito e' fornita ai sensi dell’art.86, comma 4 e all.XVII parte I del D.Lgs.50/2016, per le societa' di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati dalla nota integrativa”. Si chiede di chiarire se l’approvazione del bilancio, ultimi tre esercizi, sia quella “al momento della pubblicazione del Bando” oppure quella “alla data di scadenza del termine della presentazione delle offerte”. 2. Nell’allegato 4.1 sono riportati i valori calcolati relativi “all’importo base asta biennale” per ogni lotto in gara. Da tale allegato si desume un numero di pazienti molto differente a seconda che il calcolo venga effettuato in base ai metri cubi o alle ore di terapia, utilizzando indicatori medi di consumo nazionale E' fondamentale l'indicazione del numero di pazienti per ogni sigola provincia da parte della stazione appaltante, al fine di determinare correttamente i costi della logistica e permettere quindi una congrua valutazione delle risorse necessarie al servizio ai fini di una corretta formulazione dell'offerta. Si richiede pertanto di valorizzare il numero dei pazienti per ogni ASL/lotto di gara. 3. Nell’allegato 2 Offerta Tecnica, al punto A2.6 Proposte Migliorative, al secondo punto viene citato “Modalita' di fatturazione: verra' attribuito un punteggio tabellare pari ad 1 alle ditte che offriranno una modalita' di fatturazione bimestrale”. La vigente normativa fiscale prevede l’emissione della fattura differita entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di emissione del DDT, ne risulta pertanto non possibile una modalita' diversa di fatturazione. Si chiede di eliminare la modalita' di fatturazione bimestrale. 4. Pag.17 Capitolato Tecnico -si cita testualmente “supportare la certificazione della consegna della fornitura” Si chiede di precisare cosa si intenda per certificazione della consegna. 5. Pag.11 del Capitolato Tecnico – Attivazione del servizio – Subentro e Cessazione della fornitura. Secondo capoverso e seguenti, citato testualmente ”Il subentro totale deve essere garantito entro un tempo massimo di 60 giorni dalla data del singolo contratto. Inoltre, entro un tempo massimo di 60 giorni dalla firma del contratto dovranno essere attivi tutti i servizi, in particolare: - il Software a supporto della gestione della fornitura di ossigenoterapia (perfettamente integrato con gli altri sistemi aziendali) - il servizio di Call Center. Considerando quanto sopra si evince che nel periodo di subentro (60 giorni dal contratto), il fornitore puo' operare senza software e senza call center (entrambi dovranno essere attivi entro 60 giorni dalla firma del contratto). Ma al quinto capoverso si riporta testualmente “Nel periodo di subentro, il Fornitore e' tenuto all’osservanza degli oneri e delle modalita' di consegna di cui al presente capitolato.” Tale asserzione e' in antitesi a quanto sopra riportato, si chiede di precisare se l’attivazione di software e call center deve avvenire all’atto della firma del contratto. 6. Si cita testualmente “L’aggiudicatario dovra' dare avvio al servizio entro il tempo massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della validazione del Piano. Il subentro totale deve essere garantito entro un tempo massimo di 60 giorni dalla data del singolo contratto.“ Si fa presente che i tempi tecnici per l’acquisizione della consistenza dei pazienti (5 giorni lavorativi), la presentazione del piano (ulteriori 5 giorni lavorativi), la validazione del piano da parte dell’Ente (tempo non precisato) e avvio del servizio entro i successivi 15 giorni lavorativi, riducono il tempo di attivazione di almeno 25 giorni lavorativi, si chiede di considerare il tempo totale del subentro dalla data di validazione del Piano da parte dell’Azienda Sanitaria e si chiede di chiarire se si tratta di giorni lavorativi o solari. 7. Pag.8 Art.2.3 Materiale di consumo Si cita testualmente” Ogni e qualsiasi responsabilita' per cio' che riguarda le caratteristiche di quanto offerto (apparecchiatura e/o materiale di consumo), nonche' ogni eventuale inconveniente e danno provocato dal loro possibile impiego, resta a totale carico del Fornitore, che, rendendosene garante, sara' tenuto all’osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia.” Si precisa che la normativa sui dispositivi medici CE/MDD vigente, prevede ad esclusivo carico del fabbricante la responsabilita' legata a danni occorsi al paziente o agli operatori per difettosita' di prodotto. Si chiede di specificare che la responsabilita' in capo al fornitore e' solo quella per omessa/errata manutenzione del dispositivo. 8. CAPITOLATO TECNICO – ART.1 OGGETTO DELL’APPALTO Il suddetto articolo riporta: “ Il servizio di ossigenoterapia comprende: ………Ritiro delle apparecchiature e dell’eventuale materiale residuo” Si prega di chiarire cosa si intenda per materiale residuo e quale debba essere la destinazione di quest’ultimo una volta ritirato dal fornitore. 9. CAPITOLATO TECNICO – ART.3.1 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO Il suddetto articolo riporta: “il fornitore dovra' operare attenendosi ai seguenti principi….predisporre il piano di emergenza, per assicurare ogni supporto terapeutico, in caso di interruzione del servizio a domicilio….” Si chiede di chiarire cosa si intenda per “supporto terapeutico” non potendo il fornitore prendere alcuna decisione e/o iniziativa in merito alla cura degli assistiti. E ancora: “…..istituire e mantenere un accurato servizio di gestione dei dati relativi ai servizi di propria competenza forniti a ciascun paziente” Si chiede di chiarire a quali “dati” si faccia riferimento. 10. CAPITOLATO TECNICO – ART.3.1 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - Consegna a domicilio Il suddetto punto riporta: “…in caso di variazione di domicilio o di trasferimento temporaneo in una localita' del territorio nazionale, la ditta dovra' provvedere al trasporto e alla consegna dell’apparecchio nel nuovo domicilio che l’utente dovra' comunicare con un preavviso minimo di 7 giorni…” Si sottolinea che l’apparecchio di erogazione dell’ossigeno e' parte integrante della confezione del farmaco ossigeno e che questa, una volta utilizzata dal paziente, non puo' essere trasportata dalla ditta ad altro domicilio, pertanto in caso di trasferimento temporaneo del paziente, dovra' essere fornita una nuova confezione (e nuovo dispositivo) all’indirizzo indicato. Si fa presente inoltre che il preavviso di 7 giorni potrebbe non essere sufficiente in periodi con festivita', si chiede di prevedere un preavviso minimo di almeno 10 giorni lavorativi. Lo stesso punto a pag. 12 riporta: “…..formazione e informazione del paziente e-o care giver circa i provvedimenti da adottare in caso di guasto, malfunzionamento e manovre da eseguire in caso di emergenza” Si prega di chiarire quali siano i casi di emergenza contemplati. E ancora: “……il fornitore deve……assicurare le continuita' delle forniture e dell’assistenza anche in caso di emergenze o al verificarsi di situazioni impreviste (quali ad esempio scioperi, ecc.)…. Si prega di chiarire quali siano le situazioni di emergenza contemplate. E ancora: “…disinstallazione, pulizia totale e sanificazione al termine della terapia con l’apparecchiatura” Si prega di chiarire a quale oggetto o ambiente si riferisca la pulizia totale e la sanificazione. 11. CAPITOLATO TECNICO – ART.3.1 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - Verifica idoneita' dei locali Il suddetto punto riporta: “….qualora le condizioni ambientali al domicilio del paziente non fossero idonee, dovra' essere immediatamente segnalato …….” Si chiede di chiarire se in tale circostanza la prima consegna ed installazione delle apparecchiature possa comunque essere effettuata o se questa debba essere rimandata a dopo l’eliminazione delle non conformita' e con quale modalita' la data di nuova attivazione verra' comunicata al fornitore. E ancora a pag. 14: “ 4. provvedere al contestuale ritiro degli imballi” Si chiede di chiarire a quali imballi si faccia riferimento. 12. CAPITOLATO TECNICO – ART.3.1 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - Gestione dei rifornimenti Il suddetto punto riporta: “ la gestione dei rifornimenti e del materiale di consumo dovra' essere assicurata in coerenza con la data di prescrizione del piano terapeutico che deve coincidere con la data di inizio della terapia.” Si fa presente che la coincidenza di data richiesta non e' coerente con le tempistiche di attivazione richieste dal capitolato stesso e pari a 12 ore. 13. CAPITOLATO TECNICO – ART.3.4: ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE – manutenzione ordinaria Il suddetto punto riporta: “manutenzione ordinaria dei contenitori criogenici fissi e mobili secondo quanto prescritto dal fabbricante nel piano di manutenzione, comprensiva di sanificazione periodica. Protocolli e periodicita' di esecuzione di tali attivita' dovranno essere presentati con apposita dichiarazione redatta dal fabbricante in sede di offerta” Si chiede di precisare se per fabbricante si intenda il fabbricante dell’apparecchiatura o l’azienda offerente soprattutto riguardo alla dichiarazione relativa ai protocolli e alla periodicita' della sanificazione. 14. Art 3.2 "Software a supporti della gestione della fornitura di ossigenoterapia : Si prevede espressamente che "All'atto della consegna/ritiro dei contenitori di ossigeno presso il domicilio del paziente, il software dovra' essere in grado di consentire all'operatore preposto di registrare i dati dell'avvenuta consegna dell'ossigeno (quantita', tipologia di bombola, AIC, ecc) o del ritiro dei contenitori." Tale aspetto e' altresi' oggetto di punteggio tecnico . Infatti, l'allegato 2) Offerta tecnica prevede, nell'ambito dei criteri di valutazione delle offerte, il seguente parametro, valutato 5 punti: "Modalita' di registrazione della quantita' di ossigeno presente nel contenitore al momento della consegna e del ritiro del recipiente". Non si comprendono le motivazioni della sopra citata richiesta, in quanto non supportata dalle previsioni AIFA in materia di produzione e distribuzione dei farmaci. Si specifica infatti che: - L'ossigeno in contenitore e' un farmaco e, come tale, si vende a confezione e, una volta venduto, viene "aperto" dal paziente, dopodiche' non puo' essere restituito. - Il contenuto al momento dell'immissione in commercio e' gia' stato verificato dal titolare AIC; - La confezione ha uno specifico numero di AIC ed e' lottizzata. Ogni operazione di riempimento prevede l'attribuzione di un nuovo di numero di lotto. Non e' possibile la miscellanea di piu' lotti nello stesso contenitore; - La rintracciabilita' del prodotto e' garantita e possibile proprio dal lotto e dal barcode del contenitore; - Anche nell'ipotesi in cui la finalita' fosse verificare l'appropriatezza della prescrizione, del dosaggio e il relativo rispetto da parte del paziente, questi aspetti possono essere valutati dal medico prescrittore in base al consumo di prodotto, verificando l'indicatore di livello, e modulando di conseguenza il dosaggio ( lt al minuto), le ore di terapia e i tempi di riordino del contenitore. - La procedura di riempimento prevede un controllo di pesata a campione ( al momento 1 per lotto e non su tutti i contenitori del lotto). La soluzione da Voi richiesta, che impone peraltro il rientro immediato del contenitore in stabilimento, non e' prevista neanche da Aifa, Infine specifichiamo che la messa a punto di un software in grado di rilevare il prodotto residuo del contenitore di ogni singolo paziente risulta essere indeterminata dal punto di vista sia degli oneri sia della fattibilita' al punto da non essere sostenibile dal punto di vista economico rispetto alla base d'asta. Vi chiediamo pertanto di voler eliminare le sopra citate previsioni, escludendole altresi' dal punteggio tecnico. 14. Art.3.2 Software a supporto della gestione della fornitura di ossigenoterapia, a pag.18 primo capoverso viene citato testualmente “Inoltre il suddetto software, laddove richiesto, dovra' essere integrato mediante cooperazione applicativa o altra modalita' indicata dall’Amministrazione, senza ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione, anche con il software di gestione amministrativo-contabile della Azienda Sanitaria Locale (Tabella 3.2) fornendo allo stesso tutti i dati necessari alla gestione dei processi di lavoro.” Si chiede di esplicitare le modalita' di integrazione del software fornito dal partecipante con il citato software Amministrativo-contabile della ASL Con riferimento alla citata tabella 3.2 si chiede di confermare che l’integrazione tra il software fornito dal partecipante debba essere effettuata con i sistemi EUSIS e SEPI fino ad avvio del sistema MOSS e poi con il sistema MOSS a regime. Che l’integrazione con il software EUSIS sia effettuata fino al 2020 e poi con il sistema MOSS. Che l’integrazione con il sistema AREAS AMC sia fino a dicembre 2018 e poi con il sistema MOSS e se dovra' avvenire il solo interfacciamento con i sistemi AREAS e OLIAMM e non con il sistema MOSS (non vi e' previsione di installazione di tale sistema). 15. Art.3.2 Software a supporto della gestione della fornitura di ossigenoterapia, a pag.18 secondo capoverso viene citato testualmente “La Regione Puglia ha avviato una gara telematica per l’acquisizione di un sistema informativo amministrativo-contabile, unico e integrato per le Aziende Sanitarie Locali, basato su una piattaforma applicativa sviluppata in logica ERP (Enterprise Resource Planning) centralizzata. Ad avvio del suddetto sistema informativo amministrativo-contabile (MOSS), dovra' essere prevista l’integrazione con lo stesso.” Si chiede di esplicitare le modalita' di integrazione/specifiche tecniche del software fornito con il su detto MOSS 16. CAPITOLATO TECNICO – ART.3.1 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - Verbale di consegna Il suddetto punto richiede un verbale di installazione/consegna contenete informazioni di minima fornite dalla stazione appaltante, fatto firmare mediante sistemi di firma grafometrica. Altresi' a pag 17 relativamente al Software a supporto della gestione della fornitura di ossigenoterapia viene richiesto: “il software dovra' essere in grado di consentire all’operatore preposto di registrare i dati dell’avvenuta consegna o del ritiro dei contenitori (con indicazione della quantita' residua) nonche' la firma per attestazione dell’assistito. Tale registrazione deve avvenire per mezzo di dispositivi mobili (ad esempio tablet) in modo da generare i documenti di consegna e ritiro in formato digitale ed evitare l’utilizzo di supporto cartaceo” Tale richiesta comporta l’adeguamento dei sistemi informatici del fornitore a quanto richiesto dallo specifico appalto e non sembra apportare benefici aggiuntivi rispetto ai sistemi tradizionali cartacei la cui scansione possa essere messa a disposizione sul software. Si chiede che tale metodica possa costituire una alternativa. 17. L’articolo 3.2 del Capitolato tecnico Software a supporto della gestione della fornitura di ossigenoterapia richiede un software collegato ad Edotto in cooperazione applicativa secondo le specifiche tecniche redatte dalla Regione Puglia e ancora che il software, ove richiesto, dovra' essere integrato anche con il software di gestione amministrativo-contabile della Azienda Sanitaria Locale. Si precisa che le specifiche fornite nel capitolato tecnico non consentono di comprendere le modalita' tecniche di cooperazione e scambio dati tra il sistema offerto dal concorrente e i sistemi Edotto e di gestione amministrativo-contabile, non consentendo all’offerente di formulare una offerta valutando l’impatto, i costi e le caratteristiche della fornitura del software richiesto. A pag. 17 si chiede inoltre: “il software dovra' essere in grado di consentire all’operatore preposto di registrare i dati dell’avvenuta consegna…o del ritiro dei contenitori (con indicazione della quantita' residua) Si fa presente che l’ossigeno consegnato in contenitori criogenici mobili e' un farmaco non sconfezionabile, pertanto la quantita' consegnata deve essere necessariamente la quantita' della confezione autorizzata e ciascun contenitore ritirato e' considerato al pari di una unita' vuota da avviare ai successivi riempimenti, il dato sulla quantita' residua risulta pertanto del tutto superfluo. RISPOSTA 1 Si conferma quanto esplicitamente indicato al punto 2.2.2 del disciplinare di gara. RISPOSTA 2 Ininfluente ai fini della formulazione dell’offerta. RISPOSTA 3 Si conferma che, come riportato nell’All. 2 Offerta tecnica al paragrafo A.2.6, ai fini della valutazione verrà attribuito un punteggio tabellare pari ad 1 alle ditte che offriranno una modalità di fatturazione bimestrale e 0 per la fatturazione mensile. RISPOSTA 4 Il sistema deve essere in grado di generare (e quindi certificare) i documenti di consegna e ritiro in formato digitale al fine di evitare l’utilizzo di supporto cartaceo. RISPOSTA 5 L’aggiudicatario dovrà dare avvio al servizio entro il tempo massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della validazione del Piano utilizzando il software di gestione. Entro 60 giorni dalla firma del contratto dovrà essere garantita l’integrazione del software con i sistemi aziendali e il servizio di call centre per la nuova utenza contrattuale. RISPOSTA 6 Si confermano i tempi riportati nel capitolato all’art. 3.1. I tempi indicati sono lavorativi, tranne il termine dei 60 giorni che è solare. RISPOSTA 7 Si conferma quanto riportato all’art. 2.3 del capitolato tecnico. RISPOSTA 8 Ininfluente ai fini della formulazione dell’offerta. Si tratta di un dettaglio da concordare in fase di esecuzione del contratto. RISPOSTA 9-10-11-12-13 Trattasi di aspetti di dettaglio attinenti alla fase esecutiva e irrilevanti ai fini della formulazione dell’offerta. RISPOSTA 14 Si conferma quanto richiesto nei documenti di gara. RISPOSTA 14.1 Si conferma quanto riportato nel Capitolato tecnico all’art. 3.2. RISPOSTA 15. In merito alla integrazione con il sistema informativo amministrativo-contabile (MOSS) si precisa che trattasi solo di una previsione per la quale potrà in futuro essere richiesta all’aggiudicatario una specifica e differente offerta. Nessuna quantificazione, pertanto, dovrà essere fatta nella presente offerta. RISPOSTA 16 Occorre attenersi strettamente alle prescrizioni capitolari. RISPOSTA 17. 1) Per i servizi esposti da Edotto si faccia riferimento alle specifiche disponibili alla URL: http://edottosgd.sanita.puglia.it. 2) Occorre attenersi alle prescrizioni capitolari.  
Quesito
PI134483-18

Risposta
PI136831-18
Oggetto: Gara aggregata regionale in modalita' telematica per l’affidamento del SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE A LUNGO TERMINE per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia Spettabile Ente, con riferimento alla gara in oggetto, nello spirito di servizio e trasparenza che da sempre anima i rapporti della nostra Societa' con le Pubbliche Amministrazioni ed in ottemperanza a quanto previsto dal Disciplinare di Gara, in ordine alla richiesta di chiarimenti circa la documentazione inerente il presente appalto, si evidenzia quanto segue: 1) Rif. disciplinare di gara punto 2. Soggetti ammessi alla partecipazione A pag. 4 del disciplinare di gara viene indicato quanto segue: Ai sensi dell’art. 51 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, ciascun operatore economico partecipante potra' aggiudicarsi al massimo due lotti, quelli di maggiore rilevanza economica tra i lotti in relazione ai quali il medesimo concorrente ha formulato la migliore offerta Quesito: In base a quanto indicato nel disciplinare di gara come sopra indicato Vi formuliamo un quesito partendo dalla seguente ipotesi a puro titolo esemplificativo per meglio avere chiarimenti : es. lotto 1 ha il valore di 10 lotto 2 ha il valore di 20 lotto 3 ha il valore di 30 lotto 4 ha il valore di 40 in ipotesi la ditta “A” partecipa da sola al lotto 1 la ditta “A partecipa in RTI con la B” al lotto 2 la ditta “A partecipa in RTI con la B” al lotto 3 la ditta “B” da sola al lotto 4 per ipotesi potrebbe accadere che la ditta B si aggiudichi tutti i lotti per cui ha partecipato in quanto ha formulato la migliore offerta, ma dato il vincolo dettato dal disciplinare, si potrebbe aggiudicare solo i lotti 3 e 4 in quanto di maggiore rilevanza economica, pertanto si verificherebbe l’ipotesi per cui la ditta A partecipante anch’essa in RTI con la B venisse penalizzata nella perdita del lotto 2 in quanto non aggiudicabile alla ditta B perche' gia' aggiudicataria di altri due lotti di maggior rilevanza economica. Si chiede pertanto di chiarire cosa potrebbe accadere nel caso si verificasse tale ipotesi e quali criteri verrebbero applicati. 1) Rif. disciplinare di gara punto 2. Soggetti ammessi alla partecipazione A pag. 4 del disciplinare di gara viene indicato quanto segue: Ai sensi dell’art. 51 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, ciascun operatore economico partecipante potra' aggiudicarsi al massimo due lotti, quelli di maggiore rilevanza economica tra i lotti in relazione ai quali il medesimo concorrente ha formulato la migliore offerta Quesito: Si chiede di chiarire se per “maggiore rilevanza economica” si intende la base d’asta quindi l’impegno di spesa indicato dall’Ente (criterio A) o il valore di ciascuna offerta presentata, ossia la spesa che la Stazione appaltante sosterra' realmente per le offerte presentate (criterio B) Si chiede pertanto in base al seguente caso che ha il solo scopo di meglio esemplificare il chiarimento, in base a quali criteri verra' stabilito l’ordine crescente di rilevanza economica e migliore offerta: lotto 1 ha il valore di 40 lotto 2 ha il valore di 50 lotto 3 ha il valore di 70 se per ipotesi la ditta A fa un’offerta per il lotto 1 pari a 39, per il lotto 2 pari a 40 e per il lotto 3 pari a 38 le ipotesi sarebbero due: Applicazione del criterio A la ditta si aggiudicherebbe i lotti 3 e 2 Applicazione del criterio B la ditta si aggiudicherebbe i lotti 1 e 2 potete quindi indicarci quali tra le due ipotesi si verificherebbe in base ai criteri sopra indicati? Fiduciosi in un Vostro tempestivo e sostanziale riscontro alla presente, con l’occasione porgiamo distinti saluti. RISPOSTA 1 e 2 I criteri di aggiudicazione che saranno applicati sono esattamente specificati al par. 2 del disciplinare di gara.  
Quesito
PI129160-18

Risposta
PI132745-18
L’articolo 3.2 del Capitolato tecnico cita testualmente, la ditta aggiudicataria dovra' fornire un adeguato Software per la gestione della scheda di attivazione della fornitura, reso disponibile e utilizzabile mediante tecnologie internet e collegato ad Edotto in cooperazione applicativa secondo le specifiche tecniche redatte dalla Regione Puglia. Si chiede di fornire le suddette specifiche tecniche per poter valutare le caratteristiche del software da fornire. Per i servizi esposti da Edotto si faccia riferimento alle specifiche disponibili alla URL: http://edottosgd.sanita.puglia.it.  
Quesito
PI130370-18

Risposta
PI132734-18
Buongiorno, si chiede di specificare il numero di tracciati di dati da scambiare tra il software del fornitore ed il software Edotto. Inoltre, per ogni tracciato di dati specificare la frequenza di scambio tra i due sistemi. Si ringrazia e saluta cordialmente La determinazione del numero di tracciati dati da scambiare così come la frequenza di scambio è oggetto della progettualità richiesta che deve comunque soddisfare gli obiettivi e i requisiti indicati nel Capitolato tecnico.  
Quesito
PI126866-18

Risposta
PI132681-18
In relazione alle modalita' di remunerazione previste nella lex specialis di Gara, e con specifico riferimento (a) all’art. 1 del Disciplinare (OGGETTO) ove si prevede il prezzo unitario pari a 1,50 euro quale prezzo medio stimato tra i prezzi attualmente praticati a livello nazionale (onnicomprensivo dei costi annessi per i materiali di consumo) per l’ossigeno liquido in €/mc nonche' (b) all’art. 15, punto 3. dello Schema di Convenzione allegato 5 al Disciplinare che prevede: Le fatture devono essere emesse secondo quanto indicato nell’offerta tecnica dell’aggiudicatario, in funzione dei reali quantitativi di servizio erogato, si rappresenta che: (i) il servizio richiesto riguarda la fornitura periodica di confezioni farmaceutiche di ossigeno terapeutico allo stato liquido, in appositi crio - contenitori denominati “Unita' Base” (art. 2.2 Capitolato), dotate di autorizzazione all’immissione in commercio (A.I.C.) ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. e del D.M. del Ministero della Salute del 29/02/2008), secondo i fabbisogni dei singoli pazienti cosi' come stimati nella documentazione di gara; (ii) la vigente normativa sul farmaco ossigeno dettata dal D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. prevede espressamente che detto farmaco sia vendibile esclusivamente in confezioni con valida ed efficacia AIC; (iii) la fornitura dovra' essere conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, e a quanto indicato dalle direttive/circolari/comunicati AIFA o ministeriali ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. (iv) la vendita a confezione delle specialita' medicinali munite di AIC e' confermata anche dalla normativa che regola il payback (http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/il-sistema-di-pay-back), nonche' dalle linee guida dell'Associazione di categoria Assogastecnici, indirizzate a stabilire le procedure amministrative e di fatturazione nell'ambito dei gas medicinali muniti di AIC. (v) l’eventuale residuo rimasto nei contenitori non puo' essere, in base alla normativa in materia, in alcun modo recuperato e/o riutilizzato e va disperso in atmosfera ed il contenitore sanificato prima del nuovo utilizzo. Cio' premesso, si chiede conferma che la fatturazione avverra' in conformita' alle prescrizioni normative suddette e, quindi, sulla base dei metri cubi contenuti nelle confezioni consegnate agli assistiti, calcolando integralmente tale quantita'. Si conferma. Fare riferimento all’art. 15 dell’allegato 5 – schema di convenzione.  
Quesito
PI127982-18

Risposta
PI132671-18
In relazione alle modalita' di remunerazione previste nella lex specialis di Gara, e con specifico riferimento (a) all’art. 1 del Disciplinare (OGGETTO) ove si prevede il prezzo unitario pari a 1,50 euro quale prezzo medio stimato tra i prezzi attualmente praticati a livello nazionale (onnicomprensivo dei costi annessi per i materiali di consumo) per l’ossigeno liquido in €/mc nonche' (b) all’art. 15, punto 3. dello Schema di Convenzione allegato 5 al Disciplinare che prevede: Le fatture devono essere emesse secondo quanto indicato nell’offerta tecnica dell’aggiudicatario, in funzione dei reali quantitativi di servizio erogato, si rappresenta che: (i) il servizio richiesto riguarda la fornitura periodica di confezioni farmaceutiche di ossigeno terapeutico allo stato liquido, in appositi crio - contenitori denominati “Unita' Base” (art. 2.2 Capitolato), dotate di autorizzazione all’immissione in commercio (A.I.C.) ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. e del D.M. del Ministero della Salute del 29/02/2008), secondo i fabbisogni dei singoli pazienti cosi' come stimati nella documentazione di gara; (ii) la vigente normativa sul farmaco ossigeno dettata dal D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. prevede espressamente che detto farmaco sia vendibile esclusivamente in confezioni con valida ed efficacia AIC; (iii) la fornitura dovra' essere conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, e a quanto indicato dalle direttive/circolari/comunicati AIFA o ministeriali ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. (iv) la vendita a confezione delle specialita' medicinali munite di AIC e' confermata anche dalla normativa che regola il payback (http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/il-sistema-di-pay-back), nonche' dalle linee guida dell'Associazione di categoria Assogastecnici, indirizzate a stabilire le procedure amministrative e di fatturazione nell'ambito dei gas medicinali muniti di AIC. (v) l’eventuale residuo rimasto nei contenitori non puo' essere, in base alla normativa in materia, in alcun modo recuperato e/o riutilizzato e va disperso in atmosfera ed il contenitore sanificato prima del nuovo utilizzo. Cio' premesso, si chiede conferma che la fatturazione avverra' in conformita' alle prescrizioni normative suddette e, quindi, sulla base dei metri cubi contenuti nelle confezioni consegnate agli assistiti, calcolando integralmente tale quantita'. Si conferma. Fare riferimento all’art. 15 dell’allegato 5 – schema di convenzione.  
Quesito
PI132484-18

Risposta
PI132655-18
1) In relazione alla pubblicazione della risposta PI131915-18 e della sua rilevanza per la corretta predisposizione della documentazione di gara, chiediamo di specificare, con riferimento alla disposizione per la quale “L’operatore economico che intende partecipare a piu' lotti e' tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione”, fermo restando che la composizione del Raggruppamento non puo' variare, se possa essere modificato il ruolo mandataria-mandante. A titolo esemplificativo, se per il lotto n. 1 l’Azienda X partecipa con il ruolo di mandataria e l’Azienda Y con il ruolo di mandante, sul lotto n. 2 l’Azienda X puo' essere la mandante e l’Azienda Y mandataria? 2) A pagina 2 dell’offerta tecnica si riporta “Il concorrente deve indicare dettagliatamente il materiale di consumo, secondo l’art. 2.3 del Capitolato Tecnico, e il relativo quantitativo medio annuale fornito per ogni paziente. Sara' attribuito il punteggio massimo al concorrente che, oltre al rispetto degli obblighi di legge e a quanto stabilito nel presente Capitolato Tecnico come requisiti minimi, offrira' la gamma piu' completa di materiale di consumo necessario all’esecuzione della terapia e presentera' le migliori soluzioni, in termini di qualita' e quantita', dal punto di vista pratico e di comfort per i pazienti (punteggio discrezionale). Chiediamo di indicare se, sull’attribuzione del punteggio tecnico incidera' positivamente la fornitura di un quantitativo medio di materiale di consumo piu' elevato rispetto a quello indicato negli atti di gara o se la valutazione sara' maggiormente incentrata sull’aspetto qualitativo dei beni proposti. Restando in attesa di un Vostro cortese riscontro, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti. RISPOSTA 1. Si conferma. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti distinti, le disposizioni di cui all’art. 48 comma 7 riferite alla “gara” vanno attribuite al “singolo lotto”. Si conferma l’esempio riportato nel quesito. RISPOSTA 2. Si conferma che la valutazione si riferirà alla completezza della gamma del materiale di consumo necessario all’esecuzione della terapia e alla qualità e quantità della soluzione proposta.  
Quesito
PI128298-18

Risposta
PI131915-18
Buongiorno, trattandosi di gara suddivisa in vari lotti con aggiudicazione separata, si chiede di confermare la possibilita' di partecipare ai diversi lotti lotti con RTI differenti. Si ringrazia e saluta cordialmente. Ufficio Gare Si precisa che l’operatore economico che intende partecipare alla gara e' tenuto a presentarsi, nell’ambito di ciascun singolo lotto cui partecipa, sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti distinti (come in questo caso) le disposizioni di cui all’art. 48 comma 7 riferite alla “gara” vanno attribuite, infatti, al “singolo lotto”.  
Quesito
PI121496-18

Risposta
PI125542-18
Istanza di chiarimenti e/o rettifica: • Al paragrafo 1) “Oggetto” del Disciplinare di gara e' riportato che : “Non sono previsti costi relativi alla sicurezza per interferenze. Nel caso in cui la ditta fornitrice rilevi al contrario la presenza di eventuali rischi da interferenza dovra' proporre l’integrazione delle misure di sicurezza”. Si evidenzia che l’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti) stabilisce che “nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base d’asta, individua nel progetto i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso d’asta”. E’ evidente, da quanto sopra riportato, che i costi della sicurezza, gia' presenti nella fase progettuale del servizio, derivino direttamente dalla discrezionalita' delle scelte tecniche fatte dal committente del servizio stesso. Cio' esclude, dunque, in modo assoluto, che i costi della sicurezza, possano essere indicati a posteriori dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta. - si chiede, pertanto, di rettificare la suddetta disposizione del Disciplinare di gara in quanto, se ritenuti sussistenti rischi da interferenza, spetta unicamente alla stazione appaltante determinarne l'importo che, in quanto tale, dovra' essere indicato negli atti di gara e non potra' essere assoggettato a ribasso. • Al paragrafo 2.2. “Contenuto busta documentazione” del Disciplinare di gara, con riferimento alla garanzia provvisoria e' riportato che “... nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attivita' produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovra' essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del D.Lgs. 50/2016”. Si evidenzia che il nuovo schema tipo e' stato gia' approvato, ai sensi di quanto previsto dall’art.103, comma 9 del Codice, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n.31 del 19/01/2018, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie generale n. 83 del 10/04/2018 – Suppl. Ordinario n.16. - si chiede di rettificare la disposizione sopra riportata, richiamando il nuovo schema tipo come sopra indicato. • Al paragrafo 2.2. “Contenuto busta documentazione ” del Disciplinare di gara, con riferimento alla garanzia provvisoria e' richiesta la presentazione dell' “impegno di un fideiussore, ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del D.Lgs.n.50/2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all’articolo 103 del D.Lgs.n. 50/2016”. Manca il richiamo all'art. 93 c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese piccole e medie imprese - si chiede di prevedere, con riguardo al suddetto impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, l'applicazione dell'art. 93 c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. • Al paragrafo 2.2.2. “Capacita' economico-finanziaria” del Disciplinare di gara, e' richiesta la presentazione di “idonea dichiarazione bancaria rilasciata da almeno 1 (uno) primario Istituto di Credito attestante la disponibilita' di adeguati mezzi finanziari dell’offerente in relazione all’importo di fatturato globale richiesto”. Non si comprende il riferimento al fatturato globale richiesto (forse un refuso), atteso che l'unico requisito di capacita' economico-finanziaria relativo al fatturato fa espresso riferimento al fatturato annuo specifico. - si chiede di chiarire il riferimento al fatturato globale rispetto al quale viene chiesta la presentazione di una referenza bancaria. • Al paragrafo 4.7. “Adempimenti per la stipula della convenzione” lett. e) del Disciplinare di gara, tra i documenti da produrre, oltre alla copia autentica dei bilanci consuntivi, e' richiesta la presentazione “... delle certificazioni circa i servizi analoghi”. Non si comprende il motivo per cui venga richiesta la suddetta certificazione atteso che tra i requisiti di capacita' tecnico-professionale non e' prevista l'esecuzione di servizi analoghi. - si chiede di rettificare tale richiesta. • All'articolo 4 “Oggetto” punto 2) dello Schema di Convenzione e' riportato che: “Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti a fornire i servizi del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e secondo le modalita' indicate nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile pari a € 58.499.875,86, IVA esclusa”. Si ritiene che tale importo costituisca un mero refuso non trovando corrispondenza nella restante documentazione di gara. - si chiede di eliminare l'importo sopra indicato. • All'articolo 4 “Oggetto” punto 3) dello Schema di Convenzione e' riportato che: “Con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura le Aziende Sanitarie danno origine ad un contratto per l’affidamento dei servizi oggetto di gara di durata pari a 24 (ventiquattro) mesi estendibili di ulteriori 12 mesi (comprensivi di eventuale proroga tecnica) sino ad un massimo di 36 mesi” mentre al successivo articolo 7 si prevede che: “La presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi piu' 12 piu' 12” - si chiede di coordinare le due citate disposizioni dello Schema di Convenzione. • All'articolo 18 “Penali” punto 8) dello Schema di Convenzione e' stabilito che in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali verra' assegnato al fornitore un termine massimo di 2 giorni per comunicare le proprie controdeduzioni dal ricevimento delle contestazioni. Tale termine e' diversamente stabilito dall’art. 108 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in 15 giorni. - si chiede, pertanto, di modificare il suddetto termine in 15 giorni a norma del citato art. 108 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. • All'articolo 20 “Cauzione definitiva” punto 1) dello Schema di Convenzione, e' stabilito che: “Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore di InnovaPuglia di importo pari a __________del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali)”. - si chiede di precisare quale sia l'eventuale incremento da applicare alla cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. • All'articolo 24 “Recesso” punto 1) dello Schema di Convenzione, e' stabilito che: “Ai sensi dell’art. 109, comma 1, del D. Lgs. n^ 50/2016, InnovaPuglia S.p.A puo' recedere, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, dalla Convenzione, previa formale comunicazione di cui al comma 3 della suddetta normativa e pagamento, ai sensi del citato comma 1, delle prestazioni relative alle forniture eseguite correttamente ed a regola d’arte e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre, eventualmente, al decimo dell’importo delle forniture ordinate e non ancora consegnate, entro i termini contrattuali”. Si evidenzia che l'art. 109 c. 1 prevede che in caso di recesso, la stazione appaltante debba riconoscere al fornitore, oltre al pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, altresi', il decimo dell'importo delle forniture non eseguite e non, come riportato nello Schema di Convenzione, dell'importo delle forniture ordinate e non eseguite. Ne deriva la non conformita' della previsione contenuta nello Schema di convenzione rispetto al citato art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016. - si chiede di rettificare la sopra riportata disposizione prevedendo, nell'ipotesi di recesso da parte della stazione appaltante, il pagamento del decimo delle forniture non eseguite. •All'articolo 24 “Recesso” punto 1) dello Schema di Convenzione, e' stabilito che: “Ai sensi dell’art. 109, comma 1, del D. Lgs. n^ 50/2016, InnovaPuglia S.p.A puo' recedere, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, dalla Convenzione, ...” salvo poi aggiungere quali siano i casi classificabili come “giusta causa”. -si chiede di precisare se il recesso da parte della stazione appaltante sia previsto “per qualsiasi motivo” o solo nelle ipotesi ascrivibili a “giusta causa”. • Nell'Allegato 2 “Offerta tecnica”, nella Tabella che riassume i giudizi attribuibili ad ogni aspetto qualitativo, al giudizio “sufficiente” viene fatta corrispondere la seguente definizione: “rispondente ai requisiti senza elementi migliorativi”. Si osserva come non possa coesistere un giudizio “sufficiente” con un coefficiente pari a 0. - si chiede di rivedere il giudizio corrispondente al coefficiente 0, differenziando, in particolare, l'ipotesi in cui il singolo elemento qualitativo debba considerarsi insufficiente e quindi riportare un coefficiente pari a “0”, dall'ipotesi in cui il singolo elemento qualitativo debba considerarsi sufficiente e quindi riportare un coefficiente superiore a “0”. •Nell'Allegato 3 “Offerta economica”, tra le clausole che devono essere accettate dal concorrente e' ricompresa la clausola che stabilisce “di rinunciare a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosita' sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 cod. civ. ed alla revisione del corrispettivo, anche ove le variazioni del costo dei materiali e della manodopera siano superiori al 10% del prezzo offerto per il lotto – che non sara', pertanto, soggetto a revisione”. Si ritiene che tale clausola sia contra legem nella parte in cui esclude la possibilita' di procedere a revizione del prezzo qualora intervengano variazioni dei costi dei materiali e della manodopera superiori al 10% del prezzo medesimo. -si chiede di rivedere tale clausola riportata nell'offerta economica in modo da garantire l'equilibrio contrattuale. •Nell'ambito della documentazione amministrativa da produrre e' richiesta la compilazione del DGUE (Allegato 1-bis) in forma cartacea sebbene, a partire dal 18 aprile 2018, sia obbligatoria la presentazione dello stesso esclusivamente in modalita' elettronica (cfr. Comunicato del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 30.03.2018). -si chiede di rettificare le modalita' di presentazione del DGUE. ** Alla luce delle considerazioni sopra esposte, visti i suindicati profili di non immediata comprensione e di non conformita' della documentazione di gara alla normativa vigente, la scrivente Societa' chiede alla vs. spettabile Amministrazione di sospendere e rettificare gli atti della procedura di gara in oggetto, nonche' tutti gli atti presupposti e/o connessi, e successivamente disporre la riedizione della procedura, una volta emendata la documentazione di gara dai suddetti vizi riscontrati, dandone adeguata pubblicita'. Ringraziando per l’attenzione e in attesa di ricevere un cortese e sollecito riscontro, si porgono distinti saluti. RISPOSTA N.1: Come riportato nel disciplinare di gara, non sono previsti costi relativi alla sicurezza da interferenze. L’eventuale integrazione delle misure di sicurezza si riferiscono al disposto dell’art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. n.81/2008. RISPOSTA N.2: Si conferma che la garanzia definitiva va prestata conformemente al disposto dell’art.103 del Codice, secondo lo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. RISPOSTA N.3: L’art. 93 comma 8 del Codice, citato nel disciplinare di gara, già prevede che il richiamato comma non si applichi alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese”, pertanto la norma è eterointegrata dal disciplinare senza la necessità di un richiamo esplicito. RISPOSTA N.4: Il disciplinare di gara al paragrafo 2.2.2 lett. a) richiede il fatturato annuo specifico, pertanto anche alla successiva lett. b) si riferisce allo stesso fatturato per cui il termine “globale” è da considerarsi mero refuso editoriale. RISPOSTA N.5: Si conferma la richiesta di cui al par. 4.7 lett. e) essendo finalizzata alla verifica del fatturato specifico dichiarato con riferimento al paragrafo 2.2.2 del disciplinare di gara. RISPOSTA N.6: Trattasi di mero refuso editoriale in quanto la parte relativa all’importo deve rimanere vuota dovendo inserire, solo successivamente, l’importo aggiudicato al fornitore per uno o più lotti. RISPOSTA N.7: Trattasi di mero refuso editoriale in quanto la durata della Convenzione è pari a 24 (ventiquattro) mesi più 12 più 12, come regolamentato dall’art. 1.1 del Disciplinare di gara. RISPOSTA N.8: L’art. 108 comma 3 cui si fa riferimento è già citato nell’articolo 23 dello schema di convenzione e si riferisce alla risoluzione per grave inadempimento. Trattandosi di mera fornitura il termine concesso di 2 giorni è ritenuto congruo per comunicare le controdeduzioni circa i ritardi nelle consegne. RISPOSTA N. 9: Ai sensi e per effetto dell’art. 103 comma 1 secondo periodo, nella presente gara non sono previsti incrementi della cauzione definitiva. RISPOSTA N.10: Si conferma quanto riportato all’art. 24 dello Schema di Convenzione e nel rispetto dell’art. 109, comma 1, del D. Lgs. n^ 50/2016, trattandosi di “convenzione quadro” da cui derivano gli ordinativi di fornitura (contratti specifici) RISPOSTA N.11: Si conferma che il recesso può essere esercitato in entrambe le ipotesi. RISPOSTA N.12: Nella valutazione dell’offerta tecnica si tiene conto esclusivamente delle caratteristiche migliorative della soluzione proposta, fermo restando che una valutazione “insufficiente” comporta l’esclusione dalla gara per non rispondenza ai requisiti minimi. RISPOSTA N.13: Si conferma che trattasi di mero refuso editoriale, in quanto la clausola in parola deriva da disposizioni normative superate dalla legislazione vigente e quindi da non considerare. RISPOSTA N.14: Come ben chiarito nel disciplinare di gara, trattandosi di gara telematica non esistono documenti in forma cartacea, pertanto, anche il DGUE viene presentato in formato elettronico.  
Quesito
PI125362-18

Risposta
PI125517-18
Quesito n. 1) Riferimento:Disciplinare di gara. Pag. 3: "Nell’ipotesi di partecipazione a piu' lotti, dovranno essere prestate tante distinte ed autonome cauzioni provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare. Si precisa inoltre che dovranno essere prodotte tante distinte ed autonome dichiarazioni di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, quanti sono i lotti cui si intende partecipare" - Al fine di evitare aggravi burocratici ed economici, si chiede di consentire che la dichiarazione di impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva sia contenuta nel medesimo testo della fideiussione bancaria provvisoria. Quesito n. 2) Riferimento: Disciplinare di gara – Pag. 11 - 2.2.2. CAPACIT? ECONOMICO-FINANZIARIA …. a) avere realizzato complessivamente, negli esercizi finanziari del triennio precedente alla data di pubblicazione del presente bando, un fatturato annuo “specifico” per contratti analoghi nel settore oggetto di gara non inferiore al 50% degli importi a base d’asta. Bando di gara III.1.2) Capacita' economica e finanziaria: avere realizzato complessivamente, negli esercizi finanziari del triennio precedente alla data del bando, un fatturato specifico per contratti analoghi nel settore oggetto di gara non inferiore al 50% degli importi a base d’asta, IVA esclusa, dei lotti per i quali si concorre Si chiede conferma che il fatturato specifico richiesto sia il fatturato complessivamente realizzato negli esercizi finanziari del triennio precedente alla data del bando. Quesito n. 3) Riferimento:Disciplinare di gara – Pag. 11 - 2.2.2. CAPACIT? ECONOMICO-FINANZIARIA "La comprova del requisito e' fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del D.Lgs. 50/2016, - per le societa' di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa" Considerato che i Bilanci di alcune Societa' di capitali non specificano la voce di fatturato corrispondente al servizio di ossigenoterapia, si chiede la possibilita' di comprovare il requisito con altri mezzi idonei (per esempio mediante attestazioni di fatturato rilasciate dagli Enti, fatture). RISPOSTA N.1: Si conferma. RISPOSTA N.2: Si conferma. RISPOSTA n.3: Si conferma.  

Tabella informativa di indicizzazione

Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi
Tipo Contratto Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice Tipo di Amministrazione Provincia Sede di Gara Comune Sede di Gara Indirizzo Sede di Gara Senza Importo Valore Importo a base asta Valore Importo di aggiudicazione Data Pubblicazione Data Scadenza Bando Data Scadenza Pubblicazione Esito Requisiti di Qualificazione Codice CPV Codice SCP URL di pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it Codice CIG
Bando Servizi InnovaPuglia - Soggetto Aggregatore - Enti SSR ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI Bari Valenzano Strada Provinciale per Casamassima Km. 3 NO 86.210.343,35 04/06/2018 19/07/2018 7097772
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