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Dettaglio

Bando ( PI205023-18 )

Descrizione breve PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA.
CIG: 7651867866
Direzione Proponente A.O.U. Ospedali Riuniti FOGGIA - Area Tecnica
Incaricato: Giuseppe Perrone
Importo Appalto: 9.096.523,74 (Iva Esclusa)
Importo Base Asta: 9.096.523,74 (Iva Esclusa)
Criterio Aggiudicazione: Offerta economica più vantaggiosa
Tipo Appalto: Servizi
Termine Richiesta Quesiti: 12/12/2018   ore   12:00:00 [Ora Italiana]
Presentare le offerte entro il 19/12/2018   ore   12:00:00 [Ora Italiana]
Data I Seduta 20/12/2018   ore   10:00:00 [Ora Italiana]
Documentazione:
Descrizione Allegato
Note

Esito e Pubblicazioni

Tipologia Data Pubblicazione Descrizione Allegato
Verbali 20/12/2018   ore   17:10 [Ora Italiana] verbale seduta pubblica del 20/12/2018
Verbali 28/12/2018   ore   12:46 [Ora Italiana] Verbale di gara della seduta pubblica del 27/12/2018
Verbali 21/02/2019   ore   19:04 [Ora Italiana] verbale seduta pubblica del 21/02/2019
Verbali 21/02/2019   ore   19:05 [Ora Italiana] verbale seduta riservata sub procedimento RTP Promedia Srl
Verbali 21/02/2019   ore   19:05 [Ora Italiana] verbale seduta riservata sub procedimento RTP ETS SpA
Verbali 21/02/2019   ore   19:13 [Ora Italiana] Verbale seduta pubblica del 21 02 2019 commissione tecnica
Altro 14/06/2019   ore   10:28 [Ora Italiana] Atto nomina commissione
Altro 14/06/2019   ore   10:31 [Ora Italiana] Atto rinomina commissione
Altro 14/06/2019   ore   10:33 [Ora Italiana] Atto rinomina commissione
CV Commissione 14/06/2019   ore   10:35 [Ora Italiana] Curriculum Campaniello
CV Commissione 14/06/2019   ore   10:37 [Ora Italiana] Curriculum Nitti
CV Commissione 14/06/2019   ore   10:38 [Ora Italiana] Curriculum Stefanelli
Altro 14/06/2019   ore   10:40 [Ora Italiana] Dichiarazioni Campaniello
Altro 14/06/2019   ore   10:41 [Ora Italiana] Dichiarazione Nitti
Altro 14/06/2019   ore   10:43 [Ora Italiana] Dichiarazione Stefanelli
Verbali 10/07/2019   ore   12:00 [Ora Italiana] Verbale n 1
Verbali 10/07/2019   ore   12:01 [Ora Italiana] Verbale n 2
Verbali 10/07/2019   ore   12:02 [Ora Italiana] Verbale n 3
Verbali 10/07/2019   ore   12:03 [Ora Italiana] Verbale n 4
Verbali 10/07/2019   ore   12:03 [Ora Italiana] Verbale n 5
Verbali 10/07/2019   ore   12:03 [Ora Italiana] Verbale n 6
Verbali 10/07/2019   ore   12:04 [Ora Italiana] Verbale n 7
Verbali 10/07/2019   ore   12:04 [Ora Italiana] Verbale n 8
Verbali 10/07/2019   ore   12:05 [Ora Italiana] Verbale n 9
Verbali 31/07/2019   ore   11:43 [Ora Italiana] Verbale seduta pubblica del 31 luglio 2019 e sedute riservate
Altro 11/03/2020   ore   17:23 [Ora Italiana] Comunicazione avvenuta efficacia dell'aggiudicazione del lotto 1
Provvedimento di aggiudicazione 11/03/2020   ore   17:22 [Ora Italiana] Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione relativamente al Lotto 1

Chiarimenti

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Protocollo Quesito Risposta Allegato
Quesito
PI237526-18

Risposta
PI238765-18
Buongiorno seganliamo che permane il problema relativo al riconoscimento del CIG... Grazie, con i migliori saluti Il CIG è stato perfezionato, pertanto, è possibile pagare il contributo.  
Quesito
PI237526-18

Risposta
PI237529-18
Si chiede se le dichiarazioni di cui al paragrafo 15.3.3 punti a,.b.,c., d. del disciplinare di gara sono ricomprese nei modelli 1 – 2 - 3 messi a disposizione dal vostro Spett.le Ente, oppure bisogna compilare ulteriori dichiarazioni. Così come previsto a pagina 1 del file denominato “MOD 1 – MOD 2 – MOD 3”, sotto il titolo “AVVERTENZE”, le dichiarazioni contenute nei modelli sono da considerarsi indicative e non esaustive per la partecipazione alla gara de qua: il concorrente è dunque tenuto a verificare e ad adattare i modelli a tutte quelle che sono le dichiarazioni richieste dal Bando e dal Disciplinare di gara. Distinti saluti, il RUP.  
Quesito
PI234898-18

Risposta
PI237349-18
In relazione alla presente procedura si chiede di rendere disponibili a tutti i partecipanti documentazione grafica quali planimetrie di tutti i piani, prospetti e sezioni, preferibilmente in formato editabile (.dwg), dell' Ospedale D' Avanzo (Lotto n^3). Si allega al presente chiarimento la documentazione grafica quali planimetrie di tutti i piani, e prospetti dell'Ospedale Col. D'Avanzo (Lotto n^3)- si precisa che sono aggiornate alla data del 10/2005 -. planimetrie.rar
Quesito
PI233668-18

Risposta
PI237334-18
Fermo restando il puntuale rispetto di quanto previsto dal punto 7.3.6 del disciplinare di gara, si chiede se la quota di partecipazione al raggruppamento di un mandante, richiesta dal punto 5.12 del disciplinare di gara, deve essere comunque proporzionata al possesso dei requisiti posseduti da detto mandante. Per meglio esplicitare il quesito si fa il seguente esempio: un mandante in possesso di requisiti (che puo' essere il fatturato o l’importo dei lavori negli ultimi dieci anni) pari ad una determinata percentuale (ad esempio il 20%) rispetto al requisito minimo richiesto dal bando, puo' avere una quota di partecipazione nel raggruppamento superiore a detta percentuale (ad esempio il 30%)? Gentile Operatore Economico concorrente, non sussiste alcun necessario parallelismo tra quote di partecipazione e quote di esecuzione, né tra quote di partecipazione e requisiti di qualificazione, ma resta ferma la necessaria corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione del contratto pubblico (cfr. tra le altre Cons. di Stato, Sez. V, n. 4036 del 02.07.2018). È del resto immanente all’intero sistema degli appalti pubblici il principio di necessaria qualificazione per il quale ciascuna impresa esecutrice, a qualsiasi titolo, deve essere qualificata per la prestazione che deve eseguire. Ciò posto, l'ipotesi rappresentata pare, prima facie, in palese contrasto rispetto al succitato principio. Distinti saluti, il RUP.  
Quesito
PI234703-18

Risposta
PI237332-18
Buongiorno relativamente alla previsione di pag. 36 Disciplinare di gara, che prevede che "il requisito di cui al punto 7.2 lett. b deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti [...] e' richiesto un contributo da parte di ciascun componente del raggruppamento", si chiede conferma che tale requisito speciale non debba essere soddisfatto da eventuali figure partecipanti al RTP che non svolgano direttamente servizi di architettura ed ingegneria (es. geologo). Ringraziando, si porgono i migliori saluti Gentile Operatore Economico, solo nel citato caso del mandante geologo il contributo minimo richiesto a ciascun componente del raggruppamento deve essere inteso nel senso di aver già redatto, nel decennio di riferimento, relazioni geologiche: tanto a cagione dell'impossibilità normativa di poter ricorrere né all'istituto del subappalto e neppure a quello dell'avvalimento (a differenza delle possibilità concesse, da ciascuno dei predetti istituti, nel caso del professionista archeologo o del professionista tecnico competente in acustica di cui alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 ed al D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42). Distinti saluti, il RUP  
Quesito
PI234964-18

Risposta
PI237331-18
In merito alle figure professionali richieste, in particolare al professionista tecnico competente in acustica e al tecnico esperto in efficientemente energetico, si chiede se queste figure professionali possono essere indicate esclusivamente nella busta B (in analogia a quanto risposto da questa amministrazione per il medico igienista) o in subordine essere oggetto di avvalimento, fermo restando che queste due figure professionali eseguiranno direttamente il servizio per cui tale capacita' e richiesta. Spettabile Operatore Economico, al punto 7.2 lett. f) del disciplinare di gara, fra gli ulteriori titoli di studio e/o professionali a possedersi da parte del prestatore di servizio e/o dei componenti del gruppo di lavoro, sono previsti esclusivamente: n. 1 Professionista archeologo iscritto all'elenco del MIBACT e n. 1 Professionista tecnico competente in acustica di cui alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 ed al D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42. Non invece il citato “tecnico esperto in efficientamento energetico” (cfr. pag. 33 del disciplinare di gara). Ciò posto, il concorrente dovrà indicare, nella busta amministrativa, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo dei predetti professionisti, specificandone altresì la forma di partecipazione fra quelle previste della lex specialis di gara. Il requisito di cui al punto 7.2 lett. f) può essere oggetto di avvalimento: sul punto si rimanda a quanto espressamente previsto a pagina 18 del disciplinare di gara “[..] la richiesta di una specifica professionalità quale requisito di capacità tecnica comporta, invece, che la stessa possa essere oggetto di avvalimento, nei termini indicati dall’art. 89, comma 1 del Codice, ossia solo se i soggetti ausiliari «eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste». In caso di avvalimento dei requisiti di capacità tecnica, dunque, è d’obbligo l’esecuzione diretta del servizio da parte del soggetto ausiliario”. Infine, NESSUNA analogia può essere operata con la peculiare figura del medico igienista poiché – come già si è chiarito in altro quesito - “il medico igienista pur essendo una figura altamente specializzata in riferimento agli interventi oggetto di appalto, non è un soggetto di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 50 del 2016, né solitamente è ricompreso nell'organico tipico di una società di ingegneria o di una società tra professionisti o di altri soggetti che svolgono servizi di architettura ed ingegneria, si ritiene ammissibile la presentazione del medico igienista quale consulente specialista esterno, con la specificazione che laddove l'operatore economico concorrente voglia offrire la presenza di tale Professionista, quest'ultimo dovrà essere indicato nella sola offerta tecnica e non anche nella documentazione amministrativa.” Ne deriva che il citato “tecnico esperto in efficientamento energetico” cui si fa riferimento nel disciplinare di gara in relazione al criterio di valutazione 2) POTRA' certamente essere evidenziato nella busta B al fine di rendere migliore la propria offerta, ma NON potrà essere presentato quale consulente specialista esterno non facente parte dell'organico dell'operatore economico concorrente. Distinti saluti. Il RUP.  
Quesito
PI231356-18

Risposta
PI237329-18
Buonasera, nello studio di fattibilita' relativo al lotto 1 MONOBLOCCO al paragrafo 1.2 – Caratteristiche tecniche dei lavori da realizzare vengono elencate le funzioni che dovra' prevedere il nuovo corpo di fabbrica; una di queste funzioni e' quella di porsi come elemento di connessione e centro di smistamento tra i vari corpi adiacenti (CORPO A-B-C-H). A tal fine si richiede di poter sapere le funzioni presenti ai vari livelli dei suddetti edifici esistenti in modo da poter studiare delle connessioni funzionali e mirate. Inoltre si chiede di chiarire se la sottocentrale esistente nel corpo D sia a servizio solo degli edifici da demolire (A2-A1-G-E-F) o se serva anche glia altri edifici componenti il monoblocco (A-B-C.H). Grazie. Spettabile Operatore Economico, si evidenziano nella seguente tabella, le funzioni presenti ai vari livelli degli edifici CORPO A-B-C-H: NUOVO CORPO A P. seminterrato Archivi - Depositi - Spogliatoi Pers. P. rialzato Ambulatorio Nefrologia P. primo Nefrologia Universitaria 16 p.l. P. secondo Ambulatori e studi med. Urologia P. terzo NEUROLOGIA Ospedaliera 25 p.l. P. quarto Gastroenterologia Osp. Ed Univ. 25 p.l. P. quinto Neurologia Universitaria. 12 p.l. NUOVO CORPO B P. seminterrato Locali Tecnici P. rialzato Urologia 14 p.l. P. primo Urologia 16 p.l. P. secondo Laboratori Medicina Molecolare Padiglione C P. seminterrato Magazzini P. rialzato Sale Operatorie urologia P. primo terapie Post Intensive Urologia Padiglione H P. seminterrato Magazzini P. rialzato Centro Rianimazione P. primo Degenze Cardiologia P. secondo SALA OPERATORIA CHIR. TORAC. E PEDIATRICA P. terzo DEGENZE CHIRURGIA PEDIATRICA Si precisa che la sottocentrale esistente nel corpo D sia a servizio solo degli edifici da demolire (A2-A1-G-E-F) Distinti saluti, il RUP.  
Quesito
PI232707-18

Risposta
PI237327-18
Con la presente, si chiede se, un giovane professionista puo' partecipare come mandante di un costituendo raggruppamento, pura avendo requisiti pari a zero Si rimanda a quanto espressamente previsto al punto 5.15 del disciplinare di gara, ultimo periodo: “I requisiti del giovane professionista NON CONCORRONO alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti”. Distinti saluti, il RUP.  
Quesito
PI232706-18

Risposta
PI237326-18
Con la presente, si chiede di chiarire se nella parte amministrativa sara' necessario inserire soltanto le figure minime responsabili oppure l'intero gruppo di lavoro Nella busta amministrativa è sufficiente indicare anche solo i professionisti minimi ed inderogabili di cui ai punti 7.1 lett. c) e d), 7.1 lett. e), 7.1 lett. f) e 7.1 lett. g), oltreché la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Codice. Parimenti, resta inteso, sarà necessario, sempre nella busta amministrativa, dare contezza in merito al possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale. Distinti saluti, il RUP.  
Quesito
PI232907-18

Risposta
PI237325-18
Spett.le RUP, relativamente alla Risposta PI230421-18 si chiede di confermare che per “EDIFICI STORICI VINCOLATI” siano da intendersi anche gli immobili statali oggetto di tutela ai sensi dell’ art.12 comma 1 del D. Lgs. 42/2004, cosi' come, peraltro, nel caso di specie dell’ Ospedale Colonnello D’ Avanzo, e, pertanto, classificabili in categoria E.22, come previsto dalla Tavola “Z1” allegata D.M. 143/2013. Con particolare riferimento al lotto di gara n. 3 D'Avanzo, i servizi tecnici di ingegneria utili alla comprova del requisito richiesto debbono riferirsi alle classi e categorie dei lavori cui diffusamente si è dato conto nelle tabelle n. 12 e 13 del disciplinare di gara (cfr. pag. 31 e 32). Fra le altre, ID. Opere E.22 ex Decreto del Ministero della Giustizia n. 143 del 31.10.2013, così come modificato dal D.M. 17/06/2016, corrispondenza Legge 143/49 I/e., id est “Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza”. Peraltro, al fine di garantire il più ampio confronto concorrenziale, per mezzo del quesito richiamato da Codesto Spettabile Operatore Economico, ferme le considerazioni ivi dedotte, si è avuto modo di specificare che in relazione all’ID. Opere E.22, possono considerarsi utili ai fini della comprova del requisito prescritto dalla lex specialis di gara anche servizi di ingegneria ed architettura relativi ad opere appartenenti alla classe/categoria I/d della L. 143/1949, purché concernenti edifici storici vincolati, id est: edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004. Resta inteso che sarà onere dell'operatore economico concorrente indicare in maniera dettagliata, nella busta amministrativa, il contenuto delle prestazioni svolte al fine della verifica della comparazione. Distinti saluti, il RUP.  
Quesito
PI235000-18

Risposta
PI235928-18
Buongiorno quanto al versamento del contributo ANAC, il sistema restituisce sempre il messaggio "Il codice inserito e' valido ma non e' attualmente disponibile per il pagamento; opportuno contattare la stazione appaltante". Grazie Il CIG è stato perfezionato, pertanto, è possibile pagare il contributo.  
Quesito
PI233919-18

Risposta
PI235922-18
Si fa presente che non e' possibile procedere con il pagamento del contributo ANAC limitatamente al LOTTO 3 in quanto il sistema ripoprta che il CIG non e' definito. Il CIG è stato perfezionato, pertanto, è possibile pagare il contributo.  
Quesito
PI233218-18

Risposta
PI235175-18
In relazione alla gara si chiede di voler confermare che partecipando a tutti e tre i lotti in raggruppamento temporaneo, sempre con la stessa compagine e con lo stesso capogruppo, quest'ultimo possa far ricorso all'avvalimento interno per la copertura del requisito di capacita' tecnica categoria E22 ai sensi dellart. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 Spettabile Operatore Economico, si rinvia al disciplinare di gara che, conformemente alla normativa di settore, a pagina 37 dispone che: “Ai sensi dell'art. 146, comma 3, del Codice, con esclusivo riferimento alla categoria E.22 (Lotto 3 – D'Avanzo), non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui al punto 7.2 lettere b) e c) (id est: servizi tecnici nel decennio e servizi tecnici cd. di punta)”. Distinti saluti, il RUP.  
Quesito
PI232237-18

Risposta
PI233068-18
Con la presente, si chiedono precisazioni in merito alla stesura delle dichiarazioni che sono chiamati a compiere la terna dei subappaltatori. In particolare, relativamente al punto 15.3.1. “Dichiarazioni integrative” di cui alle pag. da 48 a 52, si chiede, oltre al punto 1 pag. 49 del disciplinare di gara (la non sussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice), se e/o quali punti dovranno essere dichiarati dagli stessi. Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega: 1) DGUE in formato elettronico, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI; 2) dichiarazione integrativa a firma del subappaltatore nei termini indicati al punto 15.3.1 del disciplinare di gara. Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascun subappaltatore con riferimento, esclusivamente, ai nn. 1) integrazioni al DGUE (dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice), 2) elenco dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3. Distinti saluti, il RUP.  
Quesito
PI232241-18

Risposta
PI233067-18
Nell’ambito dei requisiti di idoneita' professionale di cui al punto 7.1 lettera c del disciplinare di gara, tra l’altro si chiede ce nell’ambito di ciascun operatore economico vi sia la presenza di un ingegnere iscritto alla sezione Sezione A, settore b) industriale. Tutto cio' premesso , poiche' le sezione A, settore b) industriale e' stata istituita dal DPR 5 giugno 2001 n. 328Si chiede conferma che il requisito richiesto e' inerente ai soli laureati successivi all’entrata in vigore del predetto DPR, mentre per i professionisti che si sino laureati antecedentemente al 2001 il requisito e' automaticamente soddisfatto. Premesso che la circostanza rappresentata ha trovato puntale disciplina all'art. 49, “Norme finali e transitorie” del citato D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, si conferma il requisito richiesto dalla lex specialis di gara, ossia l' “ISCRIZIONE AGLI APPOSITI ALBI PROFESSIONALI” e segnatamente, per quanto qui interessa, alla “SEZIONE A, SETTORE B) INDUSTRIALE, DELL'ALBO PROFESSIONALE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI”: farà fede quanto espressamente risultante all'Albo dell'Ordine di appartenenza del professionista individuato. Distinti saluti, il RUP.  
Quesito
PI232251-18

Risposta
PI233065-18
Buonasera, al punto 7.2 punto b del disciplinare di gara viene richiesto: avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di ingegneria ......... classi e categorie. Si chiede se il suddetto requisito puo' essere soddisfatto con servizi espletati per la "verifica del progetto definitivo ai fini della validazione" Cordiali saluti Sì, le attività tecnico-specialistiche di verifica preventiva della progettazione ex art. 26 del Codice rientrano tra i servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice. A comprova della bontà di quanto appena affermato, si rimanda alla previsione di cui all’art. 46, comma 1, lett. a) del Codice, in base a cui sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura “che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse”. Distinti saluti, il RUP.  
Quesito
PI231470-18

Risposta
PI233061-18
Spett.le Stazione Appaltante, “In merito alle garanzie da presentare come da art. 10 del disciplinare, chiediamo la conferma che, potendo aggiudicarci solo un lotto, e cioe' quello di maggiore importo, se sia possibile presentare una sola polizza fideiussoria per il lotto maggiore pari a € 25.596,89 lotto 2 resta salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.” Distinti Saluti Spett.le Operatore Economico, l'offerta dovrà essere corredata da tante garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare. All’atto della stipulazione del contratto, invece, l’aggiudicatario presenterà la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale (e quindi riferita al singolo lotto aggiudicato) secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Distinti saluti, il RUP.  
Quesito
PI232227-18

Risposta
PI232916-18
Buongiorno il sistema per il pagamento del contributo ci restituisce il messaggio che il CIG non esiste o non e' ancora stato definito... Con i migliori saluti Il CIG è stato perfezionato, pertanto, è possibile pagare il contributo.  
Quesito
PI231042-18

Risposta
PI231496-18
In riferimento alla compilazione del DGUE sezione C punto 1.b, si chiede se e' possibile fornire in Allegato al DGUE stesso la tabella del possesso dei requisiti tecnici relativi al punto 7.2 lett. b), c), d), e), f) del Disciplinare di Gara. Distinti Saluti Spettabile Operatore Economico, si riscontra il quesito ammettendo tale possibilità. Distinti saluti, il RUP.  
Quesito
PI228831-18

Risposta
PI230421-18
Il disciplinare di gara richiede per il lotto 3 il possesso di requisiti classificati in E22 ai sensi della Tavola Z-1 allegata al D.M. 143/2013, corrispondente alla categoria I/e ai sensi della legge 143/49. Si segnala tuttavia che l’ANAC, con Determinazione n. 4 del 25.02. 2015, ha chiarito che “ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione, […omissis….], in caso di incertezze nella comparazione, deve in ogni caso prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta.” Sul medesimo argomento, il gruppo paritetico CNAPPC-CNI costituito per fornire chiarimenti sul decreto Parametri - D.M. 143/2013, anche alla luce della intervenuta Determinazione ANAC n.4/2015, ha esplicitato che “ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, in caso di incertezze nella comparazione in relazione all’identificazione delle opere, deve in ogni caso prevalere il contenuto oggettivo delle stesse, ad esempio, nel caso di prestazioni pregresse relative ad interventi su edifici soggetti a vincolo (opere precedentemente classificate dall’art.14 della L.143/49 in “I/d”), che oggi, con riferimento alla Tavola “Z1” del D.M. 143/2013, devono essere equiparate alla “E22” e non alla “E21”.” Alla luce dei precedenti chiarimenti si chiede se, al fine di evitare “interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare” (rif. Determinazione ANAC n.4/2015), sia confermata la possibilita' di utilizzare per la comprova dei requisiti, servizi relativi ad ospedali soggetti a tutela ai sensi del d.Lgs n.42/2004, certificati in I/d ai sensi della L.143/49. Spettabile Operatore Economico, in primo luogo corre l'obbligo specificare che questa Azienda Ospedaliera ha inteso aderire pedissequamente al D.M. 17 giugno 2016: ditalché alla tabella n. 12 del disciplinare di gara, in corrispondenza della categoria d'opera E.22, è stata indicata la corrispondente I/e ex Legge 2 marzo 1949, n. 143, così come del resto espressamente previsto nel succitato Decreto Ministeriale (cfr. Allegato al D.M. 17 giugno 2016). Con particolare riferimento al quesito sottoposto, mette conto evidenziare che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha avuto recentemente modo di specificare che "in relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, si indica alle stazioni appaltanti di evitare interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare" (cfr. Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018). Peraltro la questione era già stata affrontata dall'ANAC, evidenziando come "molte stazioni appaltanti, in passato, hanno interpretato l’articolo 14, della legge n. 143/1949, in modo discutibile, per ridurre i corrispettivi di progettazione al di sotto dei minimi tariffari allora inderogabili" (cfr. Determinazione ANAC n. 5 del 27 Luglio 2010 nonché Determinazione ANAC n. 4, del 25 febbraio 2015). In estrema sintesi: deve in ogni caso prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta. Pertanto, in considerazione di quanto appena chiarito, ed in relazione all’ID. Opere E.22, possono considerarsi utili ai fini della comprova del requisito prescritto dalla lex specialis di gara anche servizi di ingegneria ed architettura relativi ad opere appartenenti alla classe/categoria I/d della L. 143/1949 PURCHÉ CONCERNENTI EDIFICI STORICI VINCOLATI. Resta inteso che sarà onere dell'operatore economico concorrente indicare in maniera dettagliata, nella busta amministrativa, il contenuto delle prestazioni svolte al fine della verifica della comparazione.  
Quesito
PI226586-18

Risposta
PI228842-18
Buongiorno Parte dell’oggetto dell’offerta tecnica di gara e' la presentazione di massimo tre servizi relativi ad interventi ritenuti dal concorrente rappresentativi della propria capacita' a realizzare il servizio sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento. Quanto al lotto 3, si precisa che tali servizi dovranno essere preferibilmente inerenti la ristrutturazione di ospedali. Considerato che e' orientamento ormai consolidato che debbano considerarsi i servizi affini, ma non necessariamente identici, a quelli posti a base di gara, si chiede di confermare che - anche per la partecipazione a tale lotto - possano essere ritenuti preferibili altresi' servizi inerenti ad opere di ristrutturazione e nuova costruzione di ospedali o nuova costruzione di ospedali, in analogia anche al lotto 2, purche' si dimostri che sono state prese in considerazione le tematiche della normativa antisismica, antincendio, dell’efficientamento energetico ecc. Ringraziando, si porgono i migliori saluti La scelta dei servizi da inserire nell'offerta tecnica è lasciata alla libera determinazione dell'operatore economico concorrente. Difatti, la professionalità ed adeguatezza dell’offerta, sarà "desunta attraverso un numero massimo di tre servizi relativi ad interventi RITENUTI DAL CONCORRENTE RAPPRESENTATIVI della propria capacità a realizzare il servizio sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili AFFINI a quelli oggetto dell’affidamento” (cfr. pag. 55 di 70 del disciplinare di gara). Per quanto concerne il criterio di valutazione 1“Professionalità ed adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento", si ribadisce e si rimanda a quanto previsto, con particolare riferimento al lotto di gara n. 3, alle pagine 59 e 60 del disciplinare.  
Quesito
PI227244-18

Risposta
PI228841-18
Spett.le Stazione Appaltante, Non trovo espressa in nessun punto del disciplinare la necessita' di generare il PASSoe, mi confermate che NON e' richiesto? Ringraziando porgiamo Distinti Saluti Si conferma. NON è necessario generare il PassOE.  
Quesito
PI227881-18

Risposta
PI228836-18
Buongiorno relativamente alla procedura in oggetto, si chiede cortesemente di chiarire quanto segue. Si ipotizza il caso in cui, ferma la composizione dell'RTI per la partecipazione a piu' lotti, i membri del medesimo rivestano ruoli diversi nei diversi lotti di partecipazione (ad es. nel lotto 1 l'impresa A riveste il ruolo di responsabile strutture e nel lotto 2 la medesima impresa A di responsabile impianti): in tal caso, si chiede di confermare che possano essere esplicitati nella domanda di partecipazione i diversi ruoli rivestiti dai membri RTP con riferimento ai distinti lotti ai quali l'RTP medesimo partecipa. Ringrazia, si porgono i migliori saluti Spettabile operatore economico, si conferma la disposizione relativa all’immodificabilità della forma di partecipazione in caso di candidatura a più di un lotto prevista all’art. 3 del Disciplinare di gara (cfr. pag. 12/70) che prevede “Il soggetto che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale od associata); in caso di reti, R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione; in caso di Consorzi, sempre con le medesime consorziate indicate per l’esecuzione; in ogni caso sempre con le medesime eventuali ausiliarie e sempre con le medesime eventuali terne di subappaltatori: tutto ciò a pena di esclusione del soggetto stesso e del/dei concorrente/i in forma associata in cui il soggetto partecipa.”. Distinti Saluti, il RUP  
Quesito
PI224765-18

Risposta
PI228357-18
buongiorno, in relazione alla gara in oggetto,si chiedono i seguenti chiarimenti: 1. perche' nel calcolo della parcella di riferimento per la Direzione Lavori dei tre lotti non sono state incluse le voci Qcl.04, Qcl.05 e Qcl.06 che paiono, a nostro giudizio, pertinenti e assolutamente necessarie per l’attivita'; 2. in relazione ai cronoprogrammi relativi ai tre studi di fattibilita', chiediamo conferma dei periodi totali relativi ai lotti 1 e 2 (64 mesi per entrambi), in quanto, in base ai periodi indicati ai capitoli 1.6, risulterebbero pari a 61 mesi. si resta in attesa di cortese riscontro Spettabile operatore economico, si provvede a riscontrare i quesiti formulati secondo l'ordine numerico ivi indicato: 1. Si conferma la bontà dei calcoli del corrispettivo operati e posti a base della procedura di gara. Le predette relazioni di calcolo dei compensi sono perfettamente coerenti con le prestazioni minime ed inderogabili previste nella lex specialis di gara. Peraltro, sul punto, si rimanda anche a quanto previsto dal disciplinare di gara per l'attribuzione dei punteggi di matrice tecnica con riferimento ai sub-criteri di valutazione 2.3 “efficacia della modalità di esecuzione del servizio con riferimento alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione” e 2.4 “risorse umane e strumentali che saranno messe a disposizione per lo svolgimento dei servizi di cui ai punti precedenti". 2. Trattasi di mero refuso, l'indicazione corretta è “61 mesi”.  
Quesito
PI224508-18

Risposta
PI228339-18
Buongiorno, relativamente alla procedura in oggetto ed in particolare a quanto previsto a pag. 55 primo paragrafo ("il mancato o savrabbondante inserimento nel corpo dell'offerta tecnica di uno o piu' capitoli [...] sara' oggetto di valutazione e conseguente attribuzione di punteggio, anche pari a zero") si chiede cortesemente di confermare che qualora il conorrente produca materiale ulteriore che superi i limiti indicati per ciascuna componente dell'offerta tecnica, esso non sara' oggetto di attribuzione di punteggio ulteriore, ma sara' da considerarsi alla stregua di documentazione non prodotta (e punteggiopari a zero). Ringraziando, con l'occasione si progono i migliori saluti Spettabile operatore economico, in riscontro al quesito si precisa che la finalità della disposizione in commento è quella di escludere espressamente che il superamento dei limiti dimensionali dell’offerta tecnica (al pari del mancato inserimento nel corpo dell'offerta tecnica di uno o più capitoli e/o una o più schede tecniche e/o uno o più allegati prescritti nel disciplinare di gara) comporti l'esclusione dell'operatore economico concorrente . Rientra nell’ambito dei poteri tecnico – discrezionali della commissione verificare se lo scritto vada considerato prolisso e inutilmente ripetitivo di concetti (e dunque meritevole di conseguire un basso punteggio), ovvero valutare se la lunghezza dell’esposizione non abbia intralciato i lavori ed abbia contribuito a chiarire aspetti effettivamente meritevoli di trattazione (cfr. tra le più recenti TAR Bologna, 31.05.2018 n. 435). In linea di principio, all'evidenza, materiale ulteriore e sovrabbondante rispetto ai limiti dimensionali prescritti dalla lex specialis di gara non potrà comportare per l'operatore economico concorrente l'esclusione o l'attribuzione di alcun punteggio ulteriore. Distinti saluti, il RUP  
Quesito
PI224510-18

Risposta
PI225630-18
Buongiorno, relativamente alla procedura in oggetto, considerato che e' indicato come criterio premiante la presenza nel gruppo di lavoro di professionisti specifici, quali ad es. il medico competente, si chiede di esplicitare se tali figure dovranno eventualmente essere inserite in ATI quali mandanti ovvero se possano rivestire il ruolo di meri consulenti esterni al Raggruppamento. Ringraziando, con l'occasione si porgono i migliori saluti Spettabile Operatore economico, in riscontro al quesito posto, si evidenzia che sono ammessi a partecipare alla procedura di gara, in forma singola od associata, solo ed esclusivamente i soggetti di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 50 del 2016, con le specificazioni diffusamente fornite al capitolo 5 "Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione" e seguenti del Disciplinare di gara. Ciò posto, considerato che il medico igienista (non già medico competente) pur essendo una figura altamente specializzata in riferimento agli interventi oggetto di appalto, non è un soggetto di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 50 del 2016, né solitamente è ricompreso nell'organico tipico di una società di ingegneria o di una società tra professionisti o di altri soggetti che svolgono servizi di architettura ed ingegneria, si ritiene ammissibile la presentazione del medico igienista quale consulente specialista esterno, con la specificazione che laddove l'operatore economico concorrente voglia offrire la presenza di tale Professionista, quest'ultimo dovrà essere indicato nella sola offerta tecnica e non anche nella documentazione amministrativa.  
Quesito
PI224493-18

Risposta
PI225493-18
Buongiorno. Relativamente alla procedura in oggetto, il sub criterio 2.4 chiede “…..Saranno inoltre valutate le esperienze pregresse dei componenti lo staff tecnico in riferimento a servizi tecnici di architettura ed ingegneria prestati per opere analoghe a quelle oggetto della presente procedura di gara, per dimensione, tipologia e completezza dei servizi prestati…”. Al fine del soddisfacimento del sub criterio si chiede se i curricula da dove si evincano i servizi analoghi prestati dallo staff tecnico, debbano essere contenuti all’interno della relazione metodologica o se, invece, debbano essere allegati ad essa. Ringraziando, con l'occasione si porgono i migliori saluti Spettabile operatore economico, in riscontro al quesito posto, si rimanda a quanto previsto a pag. 55 di 70 del disciplinare di gara e segnatamente: “per l’acquisizione dei punteggi di cui all’elemento 2) caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto di incarico, il concorrente dovrà produrre una relazione di massimo quaranta pagine A4, monofronte, carattere Times new roman, dimensione 12, interlinea 1,15, margini in alto, in basso, a sinistra ed a destra di 2 cm, organizzata secondo i sub criteri riportati. In aggiunta a quanto prima il concorrente potrà produrre massimo dieci schede grafiche A3 per meglio illustrare quanto contenuto all'intero della relazione. SONO ESCLUSI DAL CONTEGGIO EVENTUALI COPERTINE, INDICI E FRONTESPIZI". Pertanto le eventuali biografie potranno essere inserite nella relazione e/o nelle schede grafiche A3, fermi i limiti dimensionali di cui si è appena dato conto. Distinti saluti, il RUP.  
Quesito
PI223930-18

Risposta
PI225469-18
Con la presente siamo a richiedere se in caso di partecipazione in RTP e' necessario che tutti i partecipanti siano iscritti e abilitati al portale Empulia o e' sufficiente che lo sia almeno uno? grazie Si rimanda a quanto previsto a pag. 43 di 70 del disciplinare di gara e segnatamente: “Se si intende partecipare in forma associata si precisa che OGNI PARTECIPANTE al raggruppamento temporaneo deve essere registrato al Portale EmPULIA".  
Quesito
PI222770-18

Risposta
PI223170-18
Per la gara in oggetto nel Disciplinare di gara a pag.59 di 70, offerta tecnica, art. "PER LOTTO 3", primo paragrafo e' riportato: "Saranno preferiti i servizi relativi ad opere inerenti la ristrutturazione di ospedali rispetto a poliambulatori o centri di riabilitazione o, in subordine, ad ulteriori edifici e manufatti esistenti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs n. 42/2004, oppure di particolare importanza previsti nell’ID.Opere E.22 dalle vigenti tariffe professionali." Si chiede di chiarire se la ristrutturazione di un Ospedale non vincolato ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 abbia una valutazione maggiore o inferiore rispetto ad un edificio non sanitario ma vincolato ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 Si ribadisce quanto previsto a pagina 59 di 70 ossia che "SARANNO PREFERITI I SERVIZI RELATIVI AD OPERE INERENTI LA RISTRUTTURAZIONE DI OSPEDALI rispetto a poliambulatori o centri di riabilitazione o, in subordine, ad ulteriori edifici e manufatti esistenti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del d.lgs n. 42/2004, oppure di particolare importanza previsti nell’ID.Opere E.22 dalle vigenti tariffe professionali".  
Quesito
PI213797-18

Risposta
PI217805-18
Spett.le Stazione Appaltante, in relazione alla gara in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti: 1. Relativamente alla figura dell’archeologo si chiede di confermare che siano valide tutte e tre le modalita' di indicazione in gara ti tale soggetto al fine di soddisfare il requisito: a) L’archeologo e' mandante di un costituendo raggruppamento di professionisti; b) L’archeologo e' soggetto ausiliario indicato da un costituendo raggruppamento di professionisti; (avvalimento) c) L’archeologo e' indicato nel gruppo di lavoro quale consulente esterno; 2. A pg. 20 del disciplinare di gara, lettera d) (lotto 3 – D’Avanzo), viene richiesta la presenza di “1 Professionista iscritto alla sezione A dell’Albo professionale tenuto dall’ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori abilitato alla sottoscrizione dei progetti su beni vincolati ex art. 52 del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537”. Si chiede conferma che per soddisfare il requisito sia sufficiente l’iscrizione all’albo degli architetti sezione A, possedere una laurea del vecchio ordinamento. Si chiede inoltre di specificare la differenza tra questa figura iscritta all’ordine degli architetti e la figura iscritta all’ordine degli architetti richiesta per gli altri due lotti. 3. In riferimento a quanto previsto a pg. 12 del disciplinare di gara circa la partecipazione a piu' lotti, si chiede conferma che sia possibile procedere con un avvalimento interno (tra soggetti del costituendo raggruppamento) solo per uno specifico requisito tecnico richiesto per un solo lotto, fermo restando che il costituendo raggruppamento presentera' offerta per tutti e tre i lotti. Per quel che riguarda il quesito n. 1: A) Sì, l’archeologo può essere un mandante di un costituendo raggruppamento, chiaramente nel rispetto di quanto previsto dal disciplinare di gara e dalla normativa di settore per i raggruppamenti. B) Sì, l’archeologo può essere un soggetto ausiliario, chiaramente nei termini indicati dall’art. 89, comma 1 del Codice, ossia solo se i soggetti ausiliari «eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste»: in caso di avvalimento, dunque, è d’obbligo l’esecuzione diretta del servizio da parte del soggetto ausiliario. C) No, l’archeologo non può essere un consulente esterno. L’archeologo, però, può essere un consulente su base annua, secondo quanto previsto dal DM MIT n. 263/2016. Per quanto concerne il quesito n. 2 si chiarisce che la dicitura indicata solo per il Lotto 3 – D’Avanzo è la riproposizione di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” che all’art. 2.2.2.6. prevede che “qualora la progettazione di cui alla classe I categorie a), b), c), d) ed e) riguardi immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali la progettazione è riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente l’iscrizione all’Albo degli Architetti, sez. A (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537).”. La medesima dicitura non è proposta per i lotti 1 e 2 in quanto i lotti 1 e 2 non riguardano immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali. Con riferimento al quesito n. 3, infine, il soggetto che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale od associata); in caso di reti, R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione; in caso di Consorzi, sempre con le medesime consorziate indicate per l’esecuzione; in ogni caso sempre con le medesime eventuali ausiliarie e sempre con le medesime eventuali terne di subappaltatori: tutto ciò a pena di esclusione del soggetto stesso e del/dei concorrente/i in forma associata in cui il soggetto partecipa.  
Quesito
PI205753-18

Risposta
PI205755-18
Indirizzi e-mail e PEC a cui inviare qualsiasi richiesta. Si precisa che per qualsiasi comunicazione bisogna far riferimento agli indirizzi di seguito indicati: - indirizzo e-mail: mdesantis@ospedaliriunitifoggia.it - indirizzo PEC: atecnica.impianti.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it  

Tabella informativa di indicizzazione

Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi
Tipo Contratto Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice Tipo di Amministrazione Provincia Sede di Gara Comune Sede di Gara Indirizzo Sede di Gara Senza Importo Valore Importo a base asta Valore Importo di aggiudicazione Data Pubblicazione Data Scadenza Bando Data Scadenza Pubblicazione Esito Requisiti di Qualificazione Codice CPV Codice SCP URL di pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it Codice CIG
Esito Servizi A.O.U. Ospedali Riuniti FOGGIA - Area Tecnica AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Foggia Foggia Viale Pinto, 1 NO 9.096.523,74 31/10/2018 19/12/2018 07/09/2020 7651867866
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