Procedure telematiche aperte:
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e segui le istruzioni che appariranno.
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Procedure tradizionali aperte:
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- Per partecipare al bando e richiedere chiarimenti bisogna attenersi alle informazioni specificate nel disciplinare di gara.
Procedure telematiche in economia:
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Dopo aver eseguito l’accesso al portale l’operatore economico invitato troverà la documentazione
di gara attinente nella sezione 'Inviti'.
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Dettaglio
Bando (
PI050976-20 )
|
Descrizione breve |
PROCEDURA APERTA, SENZA PREVIO AVVISO DI PREINFORMAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I PER SERVIZI TECNICI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 SUPPORT MPAS EFFECTIVENESS THROUGH STRONG AND CONNECTED NETWORKS IN THE MEDITERRANEAN MPA NETWORKS (REF: 5385).
CUP H84D19000000007
LOTTO 1 CIG 8238184C7D LOTTO 2 CIG 82382112C8 |
CIG: |
7709773 |
Direzione Proponente |
Consorzio di Gestione di Torre Guaceto |
Incaricato: |
Alessandro Ciccolella |
Importo Appalto: |
44.262,29
(Iva Esclusa)
|
Importo Base Asta: |
44.262,29
(Iva Esclusa)
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Criterio Aggiudicazione: |
Offerta economica più vantaggiosa |
Tipo Appalto: |
Servizi |
Termine Richiesta Quesiti: |
17/03/2020
ore
14:00:00
[Ora Italiana]
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Presentare le offerte entro il
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23/03/2020
ore
18:00:00
[Ora Italiana]
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Data I Seduta
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25/03/2020
ore
11:00:00
[Ora Italiana]
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Documentazione:
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Descrizione
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Allegato
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Note |
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Esito e Pubblicazioni
Tipologia
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Data Pubblicazione
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Descrizione
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Allegato
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Altro |
17/03/2020
ore
13:16
[Ora Italiana]
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DETERMINAZIONE NUOVE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO GARE PUBBLICHE - EMERGENZA CORONAVIRUS
CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
Il direttore del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, dott. Alessandro CICCOLELLA
PREMESSO Che il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, gestisce la Riserva Marina omonima con D.M. 04/12/91 e la Riserva Naturale dello Stato omonima con D.M. 4/02/00, per conto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con convenzione del 26/06/01, firmata con lo stesso S.C.N.
Che il Regolamento Consortile approvato con Deliberazione n. 11 dell’Assemblea Consortile in data 04/06/2018 individua nell’art. 14.7 le funzioni e attività relative all’organizzazione ed al funzionamento del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, secondo quanto previsto dall’art. 12 dello Statuto Consortile
VISTA La nomina del dott. Alessandro Ciccolella a Direttore del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto prot. 0005461-BA-18 del 17/12/2018, di validità triennale;
RICHIAMATO il D.P.C.M. 10 Marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;
RITENUTO necessario contenere il rischio di contagio;
inattuabile garantire adeguatamente le misure precauzionali prescritte dal già menzionato decreto;
DATO ATTO che con l’utilizzo delle procedure di gara telematiche viene meno l’obbligo di svolgere sedute pubbliche per l’espletamento delle fasi di gara;
che nello specifico nel disciplinare le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche, l’art. 58 del Codice dei contratti pubblici non prescrive alcuna fase pubblica di gara;
che il T.A.R. L’Aquila, Sez. I, con sentenza del 19/01/2019 n. 54 ha riconosciuto che: “…la garanzia della integrità delle offerte è insita nella stessa procedura informatica, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico: “[…] la gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell’integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l’apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l’immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all’ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura”;
ACCERTATA l’assenza di un potenziale conflitto d’interessi del Responsabile del Procedimento e dei titolari degli uffici competenti così come previsto dall’art. 6-bis della legge 241/1990 e succ. mod. ed integrazioni;
RITENUTO di dover provvedere in merito al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa;
DETERMINA
1. che gli operatori economici non potranno presenziare fisicamente alle sedute di gare ma, la regolarità, trasparenza ed integrità delle stesse sarà garantita attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica Empulia, inviolabile ed inalterabile nei suoi contenuti;
2. che gli operatori economici saranno resi edotti ed aggiornati sullo svolgimento ed andamento delle procedure di gara tramite la suddetta piattaforma;
3. che tale decisione ha effetto immediato ed è valevole anche per le procedure attualmente in corso, modificando de facto i disciplinari delle gare nella descrizione delle operazioni di gara
4. di DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del D. Lgs. 33/2013, esclusivamente al termine del periodo di presentazione offerte. |
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CV Commissione |
31/03/2020
ore
18:40
[Ora Italiana]
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PROT. 0000934-BD-20 del 31-03-2020
DETERMINAZIONE NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE EX ART. 77 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016 PER PROCEDURA APERTA, SENZA PREVIO AVVISO DI PREINFORMAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I TRAMITE PIATTAFORMA INNOVAPUGLIA SOGGETTO AGGREGATORE REGIONALE (ART. 9 D.L. 66/2014 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 89/2014) PER SERVIZI TECNICI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 SUPPORT MPAS EFFECTIVENESS THROUGH STRONG AND CONNECTED NETWORKS IN THE MEDITERRANEAN MPA NETWORKS (REF: 5385).
CUP H84D19000000007 LOTTO 1 CIG 8238184C7D LOTTO 2 CIG 82382112C8 |
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Verbali |
31/03/2020
ore
20:24
[Ora Italiana]
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VERBALE DI GARA N. 1
PROCEDURA APERTA, SENZA PREVIO AVVISO DI PREINFORMAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I TRAMITE PIATTAFORMA INNOVAPUGLIA SOGGETTO AGGREGATORE REGIONALE (ART. 9 D.L. 66/2014 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 89/2014) PER SERVIZI TECNICI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 SUPPORT MPAS EFFECTIVENESS THROUGH STRONG AND CONNECTED NETWORKS IN THE MEDITERRANEAN MPA NETWORKS (REF: 5385).
CUP H84D19000000007 LOTTO 1 CIG 8238184C7D LOTTO 2 CIG 82382112C8
SEDUTA DEL 31.03.2020 |
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Chiarimenti
Protocollo |
Quesito |
Risposta |
Allegato |
Quesito
PI058308-20
Risposta
PI058310-20 |
Nuove modalità per operazioni di gara |
DETERMINAZIONE NUOVE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO GARE PUBBLICHE - EMERGENZA CORONAVIRUS
CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
Il direttore del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, dott. Alessandro CICCOLELLA
PREMESSO Che il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, gestisce la Riserva Marina omonima con D.M. 04/12/91 e la Riserva Naturale dello Stato omonima con D.M. 4/02/00, per conto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con convenzione del 26/06/01, firmata con lo stesso S.C.N.
Che il Regolamento Consortile approvato con Deliberazione n. 11 dell’Assemblea Consortile in data 04/06/2018 individua nell’art. 14.7 le funzioni e attività relative all’organizzazione ed al funzionamento del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, secondo quanto previsto dall’art. 12 dello Statuto Consortile
VISTA La nomina del dott. Alessandro Ciccolella a Direttore del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto prot. 0005461-BA-18 del 17/12/2018, di validità triennale;
RICHIAMATO il D.P.C.M. 10 Marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;
RITENUTO necessario contenere il rischio di contagio;
inattuabile garantire adeguatamente le misure precauzionali prescritte dal già menzionato decreto;
DATO ATTO che con l’utilizzo delle procedure di gara telematiche viene meno l’obbligo di svolgere sedute pubbliche per l’espletamento delle fasi di gara;
che nello specifico nel disciplinare le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche, l’art. 58 del Codice dei contratti pubblici non prescrive alcuna fase pubblica di gara;
che il T.A.R. L’Aquila, Sez. I, con sentenza del 19/01/2019 n. 54 ha riconosciuto che: “…la garanzia della integrità delle offerte è insita nella stessa procedura informatica, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico: “[…] la gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell’integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l’apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l’immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all’ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura”;
ACCERTATA l’assenza di un potenziale conflitto d’interessi del Responsabile del Procedimento e dei titolari degli uffici competenti così come previsto dall’art. 6-bis della legge 241/1990 e succ. mod. ed integrazioni;
RITENUTO di dover provvedere in merito al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa;
DETERMINA
1. che gli operatori economici non potranno presenziare fisicamente alle sedute di gare ma, la regolarità, trasparenza ed integrità delle stesse sarà garantita attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica Empulia, inviolabile ed inalterabile nei suoi contenuti;
2. che gli operatori economici saranno resi edotti ed aggiornati sullo svolgimento ed andamento delle procedure di gara tramite la suddetta piattaforma;
3. che tale decisione ha effetto immediato ed è valevole anche per le procedure attualmente in corso, modificando de facto i disciplinari delle gare nella descrizione delle operazioni di gara
4. di DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del D. Lgs. 33/2013, esclusivamente al termine del periodo di presentazione offerte. |
0000832_BD_20-signed.pdf
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Quesito
PI055777-20
Risposta
PI058306-20 |
Buongiorno, per la compilazione del DGUEquali dati (se devo indicarli) per i seguenti campi:
- GU UE S numero [], data [], pag. [],
- Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Essendo associazione devo rispondere alla domanda: l'Op. economico e' una microimpresa?
grazie per l'attenzione
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Spett.le Operatore economico
di seguito le risposte.
Nella compilazione del DGUE non è necessario inserire i seguenti campi:
- GU UE S numero [], data [], pag. [],
- Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Essendo associazione devo rispondere alla domanda: l'Op. economico e' una microimpresa?
Nella Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1422] Gazzetta ufficiale n. L 124 del 20/05/2003 pag. 0036 - 0041 la definizione di microimpresa è la seguente:
- impresa con meno di 10 dipendenti e un fatturato (la quantità di denaro ricavato in un periodo specifico) o bilancio (un prospetto delle attività e delle passività di una società) annuo inferiore ai 2 milioni di euro;
Il termine impresa deve essere utilizzato nella sua accezione generica di operatore economico |
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Quesito
PI055646-20
Risposta
PI055648-20 |
Quali allegati inserire oltre la CI del legale rappresentante dell'associazione? |
Spett.le operatore economico
la verifica dei requisiti è fatta dalla Stazione Appaltante e pertanto non è necessario l'invio di documentazione di prova. |
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Quesito
PI055243-20
Risposta
PI055636-20 |
Buonasera, avrei bisogno di chiarimenti sulla compilazione della dichiarazione integrativa.
Al punto II: i dati identificativi..... dei soggetti di cui all'art 80 comma 3 del codice cosa devo indicare?i dati di quali persone?
Quali allegati inserire oltre la CI del legale rappresentante dell'associazione?
Grazie per l'attenzione.
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Spett.le operatore economico
i soggetti su cui operare le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80, sono indicati nel comma 3 dello stesso articolo:
- titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
Nel caso di fattispecie, andranno indicati e compilati di conseguenza le dichiarazione dei membri del consiglio di amministrazione o organo analogo statutario con poteri di legale rappresentanza in carica o cessati entro l'anno antecedente la pubblicazione del bando. |
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Quesito
PI055007-20
Risposta
PI055231-20 |
Buongiorno, e' possibile produrre tutte e relazioni dell'offerta tecnica in inglese e non soltanto quella indicata nel punto 24.6.b di max 20 pagine?
Grazie |
Spett.le operatore economico
Quanto previsto dal punto 24.6-b rappresenta obbligo per il concorrente di presentare la relazione tecnica in inglese.
Tale scelta deriva dalla necessità di condividere con i partner di progetto le modalità di effettuazione dei due servizi.
Trattandosi di una delle due lingue ufficiali del programma, nulla osta che anche gli altri elementi della relazione tecnica possano essere presentati in lingua inglese. |
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Quesito
PI054997-20
Risposta
PI055226-20 |
Buon pomeriggio, vorrei chiedere se e come deve essere compilata il file di excel che e' presente tra i documenti del bando. Grazie per l'attenzione |
Spett.le operatore economico
il file excel, generato automaticamente dalla piattaforma Empulia, non è facente parte la documentazione di gara e pertanto non dovrà essere presentato
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Quesito
PI054993-20
Risposta
PI055224-20 |
Buongiorno, ho visto che il DGUE e' un documento obbligatorio da caricare come documentazione Amministrativa. C'e' sul sito un'area, una sezione dove e' possibile trovarlo e compilarlo? |
Spett.le operatore economico
Il modello DGUE e relativa linea guida per la compilazione, adottate in data 18 luglio 2016 e pubblicate sulla GU – Serie generale - n. 174 del 27 luglio 2016, sono disponibili all'indirizzo internet http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue |
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Quesito
PI054262-20
Risposta
PI054313-20 |
Buongiorno, vorrei chiededre quali documenti dobbiamo allegare alla "Domanda di partecipazione alla gara - mod 1" oltre alla copia della carta di identita' del nostro legale rappresentante. Siamo una associazione ONLUS. |
Spett.le operatore economico
Alla luce della direttiva CE n.18/2004 e della giurisprudenza della Corte di Giustizia (CGE 23.12.2009, causa C-305/08) la nozione comunitaria di imprenditore non presuppone la coesistenza dello scopo di lucro dell’impresa, per cui “l’assenza di fine di lucro non è di per sé ostativa della partecipazione ad appalti pubblici”. Quanto, in particolare, alle associazioni di volontariato, ad esse non è precluso partecipare agli appalti, ove si consideri che la legge quadro sul volontariato, nell’elencare le entrate di tali associazioni, menziona anche le entrate derivanti da attività commerciali o produttive svolte a latere, con ciò riconoscendo la capacità di svolgere attività di impresa. Esse possono essere ammesse alle gare pubbliche quali “imprese sociali”, a cui il d.lg. 24 marzo 2006 n. 155 ha riconosciuto la legittimazione ad esercitare in via stabile e principale un’attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità d’interesse generale, anche se non lucrativa” (vedi ex multis CdS n283/2013 nonché n.5882/2012). Pertanto appare ormai pacifico che l’assenza di scopo di lucro non sia elemento idoneo ad escludere, in via di principio, la partecipazione degli operatori del terzo settore alle gare pubbliche.
La esposta nozione di imprenditore, tra l’altro, risulta recepita anche dal Codice dei contratti, che si riferisce all’imprenditore come “operatore economico” ammesso a partecipare alle gare per la realizzazione di opere e l’affidamento di servizi senza ulteriori specificazioni.
La giurisprudenza comunitaria da tempo (vedi CGE cause C-305/08 e C-35/96) con riferimento al quadro normativo dell’epoca aveva avuto modo di rappresentare che il fine di lucro non è requisito determinante per la nozione di impresa, che, invece, rinviene gli elementi essenziali nell’esercizio di una attività economica e nel connesso rischio di impresa. D’altra parte nel nostro ordinamento interno, lasciando da parte la disciplina giuridica del volontariato, anche in diritto civile il fine di lucro non costituisce un elemento essenziale della nozione di operatore economico, titolare di un’azienda. Infatti, il nostro codice di diritto civile, mentre definisce l’imprenditore come chi esercita professionalmente una attività economica per la produzione o lo scambio di beni e servizi, omettendo qualsiasi indicazione circa il fine di lucro, poi, anche nel disciplinare l’istituto delle società, distingue tra società commerciali con fini di lucro e società cooperative caratterizzate dallo scopo mutualistico.
La giurisprudenza ha anche affermato il principio secondo cui: “le associazioni di volontariato possono partecipare alle gare per l’affidamento di pubblici servizi nei casi in cui l’attività oggetto di gara sia funzionale allo scopo associativo dell’ente e compatibile con la disciplina statutaria di esso” (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 23 gennaio 2017 n. 39; Consiglio di Stato, n.116/2016).
Trattando di una procedura sotto soglia comunitaria, l’operatore economico, nel caso di fattispecie, dovrà fornire atto costitutivo e statuto, attribuzione codice fiscale e partita iva, iscrizione al registro di cui al DLgs. n. 460/1997 e ogni altra documentazione atta alla dimostrazione dello scopo e dell’attività della ONLUS.
Si ricorda che è operante il regime del soccorso istruttorio, di cui all’art. 19 del Disciplinare tecnico di gara, che recita:
"19.1 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda ed in particolare la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice."
a cui si rimanda completamente per l’approfondimento di quanto previsto. |
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Tabella informativa di indicizzazione
Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi |
Tipo |
Contratto |
Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice |
Tipo di Amministrazione |
Provincia Sede di Gara |
Comune Sede di Gara |
Indirizzo Sede di Gara |
Senza Importo |
Valore Importo a base asta |
Valore Importo di aggiudicazione |
Data Pubblicazione |
Data Scadenza Bando |
Data Scadenza Pubblicazione Esito |
Requisiti di Qualificazione |
Codice CPV |
Codice SCP |
URL di pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it |
Codice CIG |
Bando |
Servizi |
Consorzio di Gestione di Torre Guaceto |
CONSORZI AUTONOMI DI REGIONI, PROVINCE E COMUNI |
Brindisi |
Carovigno |
Via Sant'Anna 6 |
NO |
44.262,29 |
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05/03/2020 |
23/03/2020 |
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7709773 |
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