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Dettaglio

Bando ( PI023611-22 )

Descrizione breve Procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento mediante lo strumento giuridico dell’Accordo Quadro da stipulare con un unico operatore economico per l’Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo/ricerca e selezione del personale
CIG: 9086434A89
Direzione Proponente Aeroporti di Puglia
Incaricato: Franca Donatella Ivana Perrone
Importo Appalto: 2,50 (Iva Esclusa)
Importo Base Asta: 2,50 (Iva Esclusa)
Criterio Aggiudicazione: Offerta economica più vantaggiosa
Tipo Appalto: Servizi
Termine Richiesta Quesiti: Data Originale - 04/03/2022   ore   12:00:00 [Ora Italiana]

Data Prorogata - 10/03/2022   ore   12:00:00 [Ora Italiana]
Presentare le offerte entro il Data Originale - 08/03/2022   ore   12:00:00 [Ora Italiana]

Data Prorogata - 14/03/2022   ore   12:00:00 [Ora Italiana]
Data I Seduta Data Originale - 08/03/2022   ore   15:00:00 [Ora Italiana]

Data Prorogata - 16/03/2022   ore   15:00:00 [Ora Italiana]
Documentazione:
Descrizione Allegato
Avvisi di Rettifica:
Descrizione Allegato
Note La data fissata per la prima seduta pubblica è solo indicativa. La stazione appaltante comunicherà la data effettiva. Il valore presunto complessivo dell’Accordo Quadro per un periodo di anni 2 (due), è stato stimato pari ad €uro 5.587.329,00 (cinquemilionicinquecentottantasettetrecentoventinove/00) oltre IVA dovuta come per legge; detto valore è comprensivo del costo del lavoro e della commissione di Agenzia. L'offerta economica dovrà essere espressa in termini di miglior ribasso offerto sul Margine di Agenzia di € 2,50 (due/cinquanta) da applicarsi a ciascuna ora di somministrazione effettiva.

Chiarimenti

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Protocollo Quesito Risposta Allegato
Quesito
PI070122-22

Risposta
PI072373-22
Gent.ma Dott.ssa Francesca Donatella Ivana Perrone, - in riferimento al trattamento dei giorni festivi contemplato all'art. G16 del CCNL Trasporto Aereo Sez. Gestori, si evince quanto segue: "se nella festivita' non vi e' prestazione lavorativa nulla e' dovuto in aggiunta alla normale retribuzione fissa gia' percepita". Poiche' per i lavoratori somministrati la retribuzione non e' mensilizzata, bensi' oraria, si chiede conferma che al fine di garantire la regolare retribuzione del monte ore previsto da contratto, le ore relative alle festivita' godute, potranno essere fatturate al costo di € 16,92 - si chiede conferma che, gli aumenti contributivi derivanti dai rinnovi dei contratti di somministrazione (rif. Decreto dignita'), non dovranno essere coperti dal margine di agenzia offerto ma potranno essere aggiunti al costo del lavoro; - in merito al riscontro fornito alla gia' citata Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III nr. 1517/2018, si comunica che il servizio di somministrazione lavoro, non puo' essere equiparato ai contratti di appalto, in quanto la conseguenza di tale erronea impostazione e' che la partecipazione alla gara sarebbe consentita a tutte le imprese commerciali, a cui e' vietata la somministrazione di personale, pena la commissione di un illecito amministrativo. Il contratto di appalto si distingue dalla somministrazione lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonche' per l'assunzione da parte del medesimo appaltatore del rischio d'impresa. Nel contratto di somministrazione, al contrario, l'agenzia invia in missione dei lavoratori, che svolgono la propria attivita' nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Gli ulteriori tratti distintivi della somministrazione lavoro sono: la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro, in base alle proprie specifiche esigenze e quindi senza che vengano definite in automatico dall'aggiudicatario; l'inserimento stabile del personale dell'appaltatore nel ciclo produttivo del committente; l'identita' dell'attivita' svolta dal personale dell'appaltatore rispetto a quella svolta dai dipendenti del committente; la proprieta' in capo al committente delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle attivita'. Seppur la somministrazione di lavoro si caratterizza per la ricerca di lavoratori da utilizzare per i generici scopi del committente, in chiave di integrazione del personale gia' presente in organico, deve essere equiparato ai servizi concernenti contratti di lavoro, da cui scaturiscono rapporti di subordinazione e pertanto da non assoggettare alle disposizioni del d.lg 50/16. Inoltre, nell'ambito della somministrazione lavoro: sono assenti investimenti a carico dell'aggiudicatario, in quanto non si fa carico di costi per l'acquisto e l'organizzazione dei mezzi strumentali alla esecuzione della prestazione richiesta; non vi e' un apporto di capitale, che si distingue da quello impiegato in retribuzioni e, in genere, per sostenere il costo del lavoro. Un tratto importante del contratto di appalto consiste nell'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. Nel servizio di somministrazione lavoro, essendo l'oggetto la prestazione della fornitura del lavoratore, questo, se assente, deve essere sostituito senza oneri per il committente, che retribuisce la singola prestazione lavorativa oraria effettivamente resa (ma sulla base di un costo orario che in se' ingloba anche gli oneri della tutela assicurativa del lavoro). Pertanto si chiede conferma che le eventuali assenze per permessi, potranno essere fatturate ad evento al solo costo. Restando in attesa di ricevere un Suo gentile riscontro Cordialmente salutiamo 1) Si conferma. Su tali ore non sarà applicata la FEE di agenzia 2) Si conferma. 3) Si conferma quanto previsto nel Disciplinare di Gara. Il Rup  
Quesito
PI071345-22

Risposta
PI071346-22
Comunicazione In esito a segnalazione telefonica ricevuta in data odierna da un concorrente circa asserite difficoltà per il pagamento del contributo ANAC, si comunica che è stato appurato presso ANAC, a seguito di verifica e simulazione effettuata dallo stesso operatore ANAC, che il CIG è regolarmente perfezionato e non presenta alcuna anomalia bloccante per la finalizzazione del pagamento del contributo gara da parte dell’operatore economico. Distinti saluti IL RUP  
Quesito
PI059734-22

Risposta
PI062905-22
Gent.ma Dott.ssa Franca Donatella Ivana Perrone, in merito all'applicazione della clausola sociale si richiede: 1. anzianita' di servizio maturata da ciascun lavoratore somministrato; 2. se siano stati stipulati degli accordi integrativi di secondo livello, che consentano di derogare il limite temporale dei 24 mesi previsto dal CCNL del Trasporto Aereo; 3. se, considerando l'anzianita' di servizio maturata rispetto alla durata dell'appalto (24 mesi), s'intende ricorrere allo staff leasing. Restando in attesa di ricevere un Suo gentile riscontro Cordialmente salutiamo 1. Si ribadisce che non vi sono lavoratori assunti dall’ApL uscente con contratto di somministrazione a tempo indeterminato, pertanto, il dato relativo all’ anzianità maturata dei singoli lavoratori non è rilevante ai fini della formulazione dell’offerta. 2. Il CCNL del Trasporto Aereo – sez. Gestori prevede il limite temporale di 36 mesi. 3. La Stazione Appaltante non ricorrerà allo Staff Leasing. Il Rup  
Quesito
PI061233-22

Risposta
PI062903-22
In riferimento all'offerta economica e' richiesto di esprimere un ribasso sulla fee di € 2,50. A tale proposito si chiede conferma che si debba esprimere il ribasso percentuale su € 2,50 per ottenere la fee netta. Es: per ottenere la fee di € 1,25 il ribasso % da esprimere sara' pari al 50%. Potete cortesemente darci conferma? Grazie Si conferma che il ribasso percentuale dovrà applicarsi sulla Fee di € 2,50. Il Rup  
Quesito
PI056386-22

Risposta
PI060289-22
Spett.le AEROPORTI DI PUGLIA SCHEMA DI CONTRATTO: ART. 2: SICUREZZA SUL LAVORO E ADDESTRAMENTO A. Si chiede conferma che la Stazione appaltante applichera' la disciplina di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore, con riferimento ai lavoratori somministrati, l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonche' l’obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato e' equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sara', di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a quest’ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonche' l’onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilita'. B. Posto che il lavoratore, ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii e' computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/2015 ss.mm.ii, tutti gli obblighi in materia di prevenzione e protezione sono in capo all’utilizzatore, ne deriva che la formazione sui rischi specifici e l’addestramento non possano che essere posti in capo all'azienda utilizzatrice. L'addestramento, inteso come complesso delle attivita' volte a garantire l’apprendimento da parte dei lavoratori somministrati dell’utilizzo corretto – a seconda delle attivita' affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” (art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii). La ratio della norma e' duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, non puo' che realizzarsi a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove e' svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede conferma che solo l’informazione e la formazione in materia di sicurezza con riferimento al solo “modulo generale” sara' posta in capo all’aggiudicatario. ART. 6 La normativa in materia di pagamenti della PA (Legge europea n. 27/2019 e art. 113 bis del d.lgs.50/2016 ss.mm.ii.) impone alle Pubbliche Amministrazioni (che non operino nel settore sanitario) il pagamento entro 30 giorni. Si chiede, pertanto, di voler uniformare la prescrizione alla normativa citata prevedendo il pagamento entro i 30 giorni dal ricevimento della fattura senza vincolarlo all’ulteriore termine di 30 giorni per le verifiche di conformita' contrattuale (dilatandone cosi' il termine sino a 60 giorni). Trattandosi di un contratto a prestazioni continuative, infatti, tali verifiche possono essere svolte in qualunque momento dall’Ente utilizzatore senza pero', che tale verifica si traduca in un’ulteriore condizione temporale a cui vincolare il pagamento del corrispettivo dovuto all’Agenzia. Si chiede di voler quindi prevedere che il pagamento del corrispettivo avverra' previa verifica di regolarita' contributiva (DURC) e che le verifiche di conformita' del servizio seguano tempistiche diverse senza ancorare ad esse il pagamento stesso.. ART. 5 L’ente utilizzatore, come noto, dirige e controlla direttamente l’attivita' del lavoratore somministrato alla stregua di qualsiasi altro lavoratore proprio dipendente. Ne consegue che sara' onere dell’ente utilizzatore informare immediatamente per iscritto la Somministratrice degli infortuni sul lavoro in cui eventualmente incorrano i lavoratori somministrati al fine di rendere possibile l’adempimento tempestivo degli obblighi di legge. Si chiede conferma dell’applicazione della normativa secondo tale consolidata interpretazione. ART. 7 Al fine di poter puntualmente corrispondere la retribuzione spettante al lavoratore il giorno 15 di ogni mese, si chiede di poter ricevere il riepilogo mensile presenze/assenze entro il secondo giorno del mese successivo a quello di riferimento. ART. 9 Si chiede conferma che in caso di applicazione delle penali sara' garantito il previo contraddittorio scritto tra le Parti e che il relativo importo non sara' decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro. ART. 11 Considerato il tipo di servizio oggetto di affidamento e premesso che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o piu' ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007), si chiede conferma che non sia richiesta la RC degli aeromobili ed i danni collegati ad operazioni di carico e scarico degli aeromobili. ART. 13 Si chiede in caso di recesso/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformita' con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15). Si rimanda alla risposta al quesito n. PI057018-22. Il Rup  
Quesito
PI057018-22

Risposta
PI060288-22
SCHEMA DI CONTRATTO: ART. 2: SICUREZZA SUL LAVORO E ADDESTRAMENTO A. Si chiede conferma che la Stazione appaltante applichera' la disciplina di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore, con riferimento ai lavoratori somministrati, l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonche' l’obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato e' equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sara', di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a quest’ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonche' l’onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilita'. B. Posto che il lavoratore, ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii e' computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/2015 ss.mm.ii, tutti gli obblighi in materia di prevenzione e protezione sono in capo all’utilizzatore, ne deriva che la formazione sui rischi specifici e l’addestramento non possano che essere posti in capo all'azienda utilizzatrice. L'addestramento, inteso come complesso delle attivita' volte a garantire l’apprendimento da parte dei lavoratori somministrati dell’utilizzo corretto – a seconda delle attivita' affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” (art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii). La ratio della norma e' duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, non puo' che realizzarsi a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove e' svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede conferma che solo l’informazione e la formazione in materia di sicurezza con riferimento al solo “modulo generale” sara' posta in capo all’aggiudicatario. ART. 6 La normativa in materia di pagamenti della PA (Legge europea n. 27/2019 e art. 113 bis del d.lgs.50/2016 ss.mm.ii.) impone alle Pubbliche Amministrazioni (che non operino nel settore sanitario) il pagamento entro 30 giorni. Si chiede, pertanto, di voler uniformare la prescrizione alla normativa citata prevedendo il pagamento entro i 30 giorni dal ricevimento della fattura senza vincolarlo all’ulteriore termine di 30 giorni per le verifiche di conformita' contrattuale (dilatandone cosi' il termine sino a 60 giorni). Trattandosi di un contratto a prestazioni continuative, infatti, tali verifiche possono essere svolte in qualunque momento dall’Ente utilizzatore senza pero', che tale verifica si traduca in un’ulteriore condizione temporale a cui vincolare il pagamento del corrispettivo dovuto all’Agenzia. Si chiede di voler quindi prevedere che il pagamento del corrispettivo avverra' previa verifica di regolarita' contributiva (DURC) e che le verifiche di conformita' del servizio seguano tempistiche diverse senza ancorare ad esse il pagamento stesso.. ART. 5 L’ente utilizzatore, come noto, dirige e controlla direttamente l’attivita' del lavoratore somministrato alla stregua di qualsiasi altro lavoratore proprio dipendente. Ne consegue che sara' onere dell’ente utilizzatore informare immediatamente per iscritto la Somministratrice degli infortuni sul lavoro in cui eventualmente incorrano i lavoratori somministrati al fine di rendere possibile l’adempimento tempestivo degli obblighi di legge. Si chiede conferma dell’applicazione della normativa secondo tale consolidata interpretazione. ART. 7 Al fine di poter puntualmente corrispondere la retribuzione spettante al lavoratore il giorno 15 di ogni mese, si chiede di poter ricevere il riepilogo mensile presenze/assenze entro il secondo giorno del mese successivo a quello di riferimento. ART. 9 Si chiede conferma che in caso di applicazione delle penali sara' garantito il previo contraddittorio scritto tra le Parti e che il relativo importo non sara' decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro. ART. 11 Considerato il tipo di servizio oggetto di affidamento e premesso che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o piu' ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007), si chiede conferma che non sia richiesta la RC degli aeromobili ed i danni collegati ad operazioni di carico e scarico degli aeromobili. ART. 13 Si chiede in caso di recesso/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformita' con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15). ART. 2 - Si conferma che gli obblighi di sorveglianza sanitaria sono in capo all'utilizzatore. Si confermano in capo all'agenzia gli obblighi di informazione e formazione preassuntiva sulla sicurezza (Parte Generale). ART 6 - Il pagamento a 60 giorni è richiesto in considerazione delle verifiche istruttorie necessarie, sottese al pagamento stesso. ART. 5 - Si conferma l'applicazione della normativa vigente. Quanto riportato nel 2 capoverso dell'art 5 dello schema di contratto deve intendersi quale informativa a mero scopo statistico. ART 7 - Si conferma la possibilità per la Stazione appaltante di fornire i dati delle presenze entro il 2° giorno del mese successivo a quello di riferimento. ART 9 - Si conferma il preventivo contraddittorio scritto tra le parti e che, in caso di applicazione delle penali, il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro del lavoratore somministrato. ART. 11 - Si conferma che non è richiesta RC aeromobili. La copertura assicurativa RCT richiesta attiene alla esecuzione del servizio espletato dall'APL. ART 13 - Si conferma che in caso di recesso /conclusione dell'Accordo contrattuale per cause non imputabili al lavoratore, la S.A. rimborserà il costo del lavoro sostenuto dall'APL fino alla naturale scadenza del contratto. Il Rup  
Quesito
PI056784-22

Risposta
PI060279-22
Spett.le Aeroporti di Puglia, con riferimento all’offerta tecnica, si chiede conferma che: - il limite di 20 pagine corrisponde a 40 facciate; - copertina e indice siano escluse dal conteggio delle pagine; - sia possibile allegare i Curriculum Vitae del team dedicato. Cordiali saluti Si conferma che il limite di 20 pagine corrisponde a 40 facciate esclusa copertina e indice. Fermo restando quanto richiesto al punto 3 dell'offerta tecnica il concorrente potrà allegare i curricula del team dedicato. Il Rup  
Quesito
PI056920-22

Risposta
PI060278-22
Spett.le Aeroporti di Puglia, siamo a chiedere se sia possibile in merito all'importo della cauzione provvisoria, oltre alla riduzione del 50% per il possesso della ISO 9001 come indicato a pag 18 del Disciplinare, applicare l'ulteriore riduzione del 20% per il possesso della ISO 14001 cosi' come previsto dall'art 93 co 7 D.Lgs 50/2016. ringraziando porgiamo i migliori saluti Si comunica che trova applicazione la normativa di riferimento. Il Rup  
Quesito
PI060067-22

Risposta
PI060271-22
Spett.le Aeroporti di Puglia, riporto un chiarimento riguardo alla cauzione definitiva, in caso di aggiudicazione. Ipotizzando un ribasso del 30% sulla base gara oraria di € 2,50 si avrebbe uno sconto di € 0,75 pari al 3,86% sul prezzo € 19,42 (dato dal costo rettificato in € 16,92 + € 2,50). Se traduco questa offerta oraria su un totale complessivo avrei, attraverso una semplice proporzione: € 5.513.983 : X = 19,42 : 18,67 X (ossia prezzo offerto) = € 5.301.033 Lo sconto di € 212.950 e' pari al ribasso del 3,86%. Potreste gentilmente confermare che la garanzia definitiva e' basata sul ribasso del 3,86%? Ringrazio e porgo distinti saluti. Per la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione trova applicazione la norma di cui all'art 103 del Codice dei Contratti Pubblici come riportato all'art 10 dello schema di contratto.  
Quesito
PI035604-22

Risposta
PI045866-22
Spett.le Aeroporti di Puglia, riportiamo i seguenti chiarimenti: - ART. 7 CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO. Posto l’art. 30 del D Lgs 81.2015 attribuisce potere direttivo e di controllo in capo all’utilizzatore e l’articolo 33 del D.Lgs.81/2015 che prevede testualmente: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori si chiede di rettificare la previsione degli articoli in parola”, si puntualizza quanto segue. L’impresa somministratrice non puo' manlevare e tenere indenne AdP da tutte le conseguenze pregiudizievoli a titolo risarcitorio, che AdP dovesse subire, in via giudiziaria o extragiudiziaria per azioni o ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attivita' prestata in esecuzione del contratto eventualmente avanzate dai lavoratori somministrati. Si richiede, pertanto, di rettificare la previsione in parola. - ART. 8 CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO. L’Apl si impegna ad inserire nel Contratto con il Lavoratore una specifica clausola finalizzata a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni acquisite dal Lavoratore stesso durante la sua attivita' presso AdP. Posto il potere direttivo e di controllo in capo all’utilizzatore ex art. 30 del D Lgs 81.2015, che e' e rimane il datore di lavoro sostanziale del somministrato, sara' onere di AdP assicurarsi di secretare informazioni/dati che ritiene necessario preservare e di cui i lavoratori somministrati non devono avere conoscenza. - ART. 11 CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO. In ordine alla copertura assicurativa, si chiede di precisare che la stessa attiene il solo personale di staff e non anche quello somministrato (si riporta l’art. 35 comma 7 del D. Lgs 81/2015 stabilisce che “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni” e il gia' richiamato art. 30 del D. Lgs 81/2015 relativo il potere direttivo e di controllo in capo all’utilizzatore). - ART. 7 e art. 12 CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO. Si chiede di puntualizzare che le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia. Cordiali Saluti Si comunica che le risposte sono state fornite con il chiarimento n PI040155-22 Il Rup  
Quesito
PI040155-22

Risposta
PI045864-22
Spett.le Aeroporti di Puglia, riportiamo i seguenti chiarimenti: • ART. 3 DEL DISCIPLINARE, viene indicato che il costo orario lordo, non soggetto a ribasso, e' pari a €17,24/h al quale seguono le singole voci mensili. Sommando i rispettivi valori indicati, otteniamo un costo orario di €15,65 (ottenuto dalle voci mensile rapportate al divisore orario 166,83) che risulta essere inferiore, al costo indicato, di €1,59/h. Considerando le sole voci mensili mancanti quali rateo ferie (154 ore annue) e ROL (34 ore annue), e' evidente che il costo orario di €17,54 risulti essere piu' alto di quanto previsto dal CCNL delle Agenzie di Somministrazione. Pertanto, si chiede di pubblicare, in modo analitico e in valore €/h, tutte le voci che compongono il costo orario lordo. Invero non sarebbe rispettato il criterio di parificazione delle offerte in quanto, alcune APL, potrebbero utilizzare il valore di €17,54/h per applicare una FEE piu' bassa (criterio di attribuzione di punteggio economico) ma comunque avere un margine superiore dato la differenza tra €17,54 e il reale costo del lavoro. • ART. 7 CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO. Posto l’art. 30 del D Lgs 81.2015 attribuisce potere direttivo e di controllo in capo all’utilizzatore e l’articolo 33 del D.Lgs.81/2015 che prevede testualmente: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori si chiede di rettificare la previsione degli articoli in parola”, si puntualizza quanto segue. L’impresa somministratrice non puo' manlevare e tenere indenne AdP da tutte le conseguenze pregiudizievoli a titolo risarcitorio, che AdP dovesse subire, in via giudiziaria o extragiudiziaria per azioni o ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attivita' prestata in esecuzione del contratto eventualmente avanzate dai lavoratori somministrati. Si richiede, pertanto, di rettificare la previsione in parola. • ART. 8 CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO. L’Apl si impegna ad inserire nel Contratto con il Lavoratore una specifica clausola finalizzata a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni acquisite dal Lavoratore stesso durante la sua attivita' presso AdP. Posto il potere direttivo e di controllo in capo all’utilizzatore ex art. 30 del D Lgs 81.2015, che e' e rimane il datore di lavoro sostanziale del somministrato, sara' onere di AdP assicurarsi di secretare informazioni/dati che ritiene necessario preservare e di cui i lavoratori somministrati non devono avere conoscenza. • ART. 11 CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO. In ordine alla copertura assicurativa, si chiede di precisare che la stessa attiene il solo personale di staff e non anche quello somministrato (si riporta l’art. 35 comma 7 del D. Lgs 81/2015 stabilisce che “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni” e il gia' richiamato art. 30 del D. Lgs 81/2015 relativo il potere direttivo e di controllo in capo all’utilizzatore). • ART. 7 e art. 12 CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO. Si chiede di puntualizzare che le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia. • BUSTA N. 2 – DOCUMENTAZIONE TECNICA. In riferimento al criterio di valutazione n. 4, si chiede conferma se sara' valutata anche l’offerta quantitativa dedicata al servizio dei fondi interprofessionali e le rispettive numeriche generali, iscritte a bilancio, dell’APL in relazione degli stessi. Cordiali Saluti SI COMUNICA CHE IN DATA ODIERNA SI E’ PROVVEDUTO ALLA RETTIFICA SULLA GUUE DEI DATI AFFERENTI IL COSTO ORARIO E DI ALCUNI ELEMENTI INDICATI ALL’ART. 3 DEL DISCIPLINARE DI GARA. Si riportano di seguito i valori orari che compongono il costo orario: Valori orari Minimo tabellare 6,20 Contingenza 3,11 Edr 7/92 0,06 Edrn 0,05 13^ mensilità 0,78 14^ mensilità 0,78 Contributi INPS (28,98%) 3,19 Contributo Formatemp (4%) 0,44 Contributo Ebitemp (0,2%) 0,02 INAIL (1,209%) 0,14 Contributo NASPI (1,40%) 0,15 TFR 0,81 Ferie e Rol 1,19 ART. 7 CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO. Posto l’art. 30 del D Lgs 81.2015 attribuisce potere direttivo e di controllo in capo all’utilizzatore e l’articolo 33 del D.Lgs.81/2015 che prevede testualmente: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori si chiede di rettificare la previsione degli articoli in parola”, si puntualizza quanto segue. L’impresa somministratrice non puo' manlevare e tenere indenne AdP da tutte le conseguenze pregiudizievoli a titolo risarcitorio, che AdP dovesse subire, in via giudiziaria o extragiudiziaria per azioni o ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attivita' prestata in esecuzione del contratto eventualmente avanzate dai lavoratori somministrati. Si richiede, pertanto, di rettificare la previsione in parola. La normativa soprarichiamata è prevalente sulla lex specialis di gara e pertanto l’art. 7 deve intendersi tanquam non esset. ART. 8 CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO. L’Apl si impegna ad inserire nel Contratto con il Lavoratore una specifica clausola finalizzata a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni acquisite dal Lavoratore stesso durante la sua attivita' presso AdP. Posto il potere direttivo e di controllo in capo all’utilizzatore ex art. 30 del D Lgs 81.2015, che e' e rimane il datore di lavoro sostanziale del somministrato, sara' onere di AdP assicurarsi di secretare informazioni/dati che ritiene necessario preservare e di cui i lavoratori somministrati non devono avere conoscenza. Si conferma • ART. 11 CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO. In ordine alla copertura assicurativa, si chiede di precisare che la stessa attiene il solo personale di staff e non anche quello somministrato (si riporta l’art. 35 comma 7 del D. Lgs 81/2015 stabilisce che “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni” e il gia' richiamato art. 30 del D. Lgs 81/2015 relativo il potere direttivo e di controllo in capo all’utilizzatore). Si conferma che la copertura assicurativa richiesta attiene al personale di staff • ART. 7 e art. 12 CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO. Si chiede di puntualizzare che le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia. Si conferma quanto riportato negli artt. sopracitati • BUSTA N. 2 – DOCUMENTAZIONE TECNICA. In riferimento al criterio di valutazione n. 4, si chiede conferma se sara' valutata anche l’offerta quantitativa dedicata al servizio dei fondi interprofessionali e le rispettive numeriche generali, iscritte a bilancio, dell’APL in relazione degli stessi. Si comunica che non sarà oggetto di valutazione l’offerta quantitativa dedicata al servizio dei fondi interprofessionali, ma l’adeguatezza e l’articolazione del piano formativo contenente anche il riferimento all’utilizzo dei fondi interprofessionali. Il Rup  
Quesito
PI039891-22

Risposta
PI045853-22
Spett.li 1.In relazione all’offerta economica ed al format da predisporre, si chiede conferma che si debba indicare una percentuale di ribasso rispetto alla base d’asta di 2,50 €/h e che tale ribasso % sara' quindi considerato nella formula economica di attribuzione dei punteggi. 2.Si chiede conferma che le indennita' indicate nel disciplinare a pag. 5 (elementi indiretti della retribuzione, indennita' gg e buoni pasto ) saranno da rifatturare a parte in base alle spettanze e agli oneri di legge e non sono da includere nel costo non soggetto a ribasso di 17,24 €/h. 3.Si segnala che il costo delle festivita' nazionali civili e religiose ricadenti in corso di missione, se ricadenti in una giornata lavorativa hanno un costo maggiore di quello indicato nei chiarimenti, in linea col costo delle ore ordinarie , in quanto includono anche il costo dei ratei. Si chiede conferma che su tale costo sara' da applicare fee di gara offerto cosi' come su tutte le altre tipologie di ore (straordinario, maggiorazione ) 4. Si chiede di rettificare condizioni di pagamento in 30 GG secondo la normativa vigente. Cordialita' 1. Si conferma 2. Si conferma che tali indennità saranno da rifatturare a parte ai valori indicati, senza ricarico da parte dell'Agenzia. 3. Se nelle festività vi è prestazione lavorativa sarà applicato il costo delle ore ordinarie con la maggiorazione prevista dal CCNL, la FEE di agenzia sarà calcolata solo sull'ora ordinaria e non anche sulla maggiorazione. 4.Il pagamento a 60 giorni è richiesto in considerazione delle verifiche istruttorie necessarie sottese al pagamento stesso. Il RUP  
Quesito
PI036963-22

Risposta
PI045839-22
Si chiede, cortesemente, se sia possibile, nel caso, la cessione del credito derivante dal contratto. Distinti saluti. Con riferimento a quanto richiesto, si comunica che è ammissibile la cessione del credito, previo consenso di AdP. Il Rup  
Quesito
PI038774-22

Risposta
PI045837-22
Chiediamo conferma che al Punto 4. della Relazione Tecnica, per “dichiarazione di utilizzo dei fondi interprofessionali dedicato al lavoro in somministrazione” si debba intendere: “dichiarazione di utilizzo dei fondi formatemp dedicato al lavoro in somministrazione” Si conferma Il Rup  
Quesito
PI031564-22

Risposta
PI036165-22
Gentilissimi, si richiede: - il numero e la tipologia di profili (assunti a tempo indeterminato) rientranti nella clausola sociale; - l'agenzia uscente e margine (ribasso e/o importo) di aggiudicazione; - tabelle retributive vigenti. Grazie 1. Per gli assunti a tempo indeterminato si rinvia ai chiarimenti già pubblicati. 2. Per la indicazione dell’Agenzia uscente, si rimanda ai chiarimenti già pubblicati; si ritiene che il margine di aggiudicazione offerto dall’Agenzia uscente non sia rilevante ai fini della formulazione dell’offerta. 3. Per le Tabelle retributive si rinvia all’art. 3 del Disciplinare di gara. Il Rup  
Quesito
PI028191-22

Risposta
PI036164-22
Gent.ma Dott.ssa Franca Donatella Ivana Perrone, in riferimento alla presente procedura di gara, siamo a sottoporLe i seguenti chiarimenti: - in merito ai buoni pasto, si chiede conferma se il costo e' compreso nel valore presunto complessivo dell'accordo quadro. In caso di risposta affermativa, si chiede di poter conoscere l'eventuale importo complessivo stimato; - considerato che possono essere fatturate solo le ore effettivamente lavorate, visto che il ccnl di categoria dell’utilizzatore prevede che le festivita' infrasettimanali e domenicali “non lavorate” ricadenti nel periodo di assunzione, debbano essere regolarmente retribuite al lavoratore, si chiede conferma che potranno essere fatturate al costo; - si chiede di poter conoscere il tasso media di assenteismo, realizzato dai lavoratori somministrati, nel precedente appalto; - si chiede di poter conoscere la pat e la voce tariffa da applicare agli Operatori Unici Aeroportuali; - in considerazione della pronuncia in tema di somministrazione di manodopera del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1571/2018 con la quale viene chiarito che il contratto di appalto ha per oggetto una obbligazione di risultato, mentre la “somministrazione di lavoro” sottende una tipica obbligazione di mezzi (attraverso cui l’Agenzia per il lavoro si limita a fornire prestazioni lavorative organizzate e finalizzate dal committente), alla presente procedura non sono applicabili le disposizioni del D.Lgs. 50/16 (salvo quelle espressamente richiamate dal capitolato e dal bando-disciplinare di gara in sede di autoregolamentazione). Per espressa previsione dell’art. 1 D.Lgs. 50/16, il codice dei contratti limita il suo ambito di applicazione ai soli contratti di appalto e di concessione. inoltre si ricorda che ai sensi di quanto previsto dall’art 17, comma 1, lett. g) gli appalti aventi ad oggetto i “contratti di lavoro”, sono esclusi dalla disciplina del Codice appalti. Tenuto conto delle diverse tipologie di permessi, in aggiunta a quelli per lutto, studio per esami universitari, malattie figli, ecc…, previsti dal CCNL Trasporto Aereo, vista la non prevedibilita' relativa al verificarsi dell'evento legato al soggetto assunto con contratto di somministrazione, considerata la tipologia degli eventi suindicati altamente aleatoria che potrebbe incidere in maniera sostanziale sul rendimento della commessa rendendola non remunerativa , in virtu' della responsabilita' solidale insita nel rapporto in somministrazione si chiede conferma di poter richiedere il rimborso degli eventi suindicati al loro verificarsi e per il solo costo del lavoro; - in merito all'applicazione della clausola sociale, considerato che si fa riferimento ad eventuali lavoratori assunti a tempo indeterminato, siamo a richiedere il seguente dettaglio: 1. numero di lavorati assunti a tempo determinato e indeterminato (distinti per mansione); 2. anzianita' di servizio maturata da ciascun singolo lavoratore; 3. se sono stati stipulati degli accordi integrativi di secondo livello, che derogano ai limiti previsti per il ricorso alla somministrazione. Restando in attesa di ricevere un Suo gentile riscontro Cordialmente salutiamo 1. Il valore complessivo presunto dell’accordo quadro è comprensivo del costo dei buoni pasto. 2. Il trattamento dei giorni festivi è contemplato all’art. G17 del CCNL applicato, pertanto, le festività saranno retribuite nei casi previsti dal succitato articolo, il cui costo orario ammonta ad € 12,72 (dodici/72). 3. Il tasso medio di assenteismo è pari al 3,26%. 4. La Voce di tariffa applicata è la 0721 tanto per gli Addetti di Scalo quanto per gli Operatori Unici Aeroportuali – tasso applicato 12,09, così come indicato all’art. 3 del Disciplinare di Gara. 5. Con riferimento alla indicazione della Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III nr. 1517/2018, si conferma la rispondenza della lex specialis di gara alla normativa di settore ed alla giurisprudenza consolidata. 6. Il trattamento delle assenze indicato all’art. 3 del Disciplinare di Gara prevede che le stesse rimangano integralmente a carico dell’ApL. 7. Non vi sono lavoratori con contratto di somministrazione a tempo indeterminato assunti dall’ApL uscente e utilizzati dalla Stazione Appaltante. Il Rup  
Quesito
PI031072-22

Risposta
PI032029-22
Buongiorno, in merito all'applicazione della clausola sociale, cosi' come disposta a pag 6 del Disciplinare, siamo a chiedere al fine di ottemperare al mantenimento in organico delle risorse assunte a tempo determinato con il fornitore uscente, siamo a chiedere quante siano le figure e la loro durata contrattuale (inizio e cessazione contratto), nonche' il fornitore uscente in attesa di riscontro porgiamo cordiali saluti Si comunica che attualmente sono impegnati con contratto di somministrazione a tempo determinato n. 16 lavoratori per il tramite dell’ApL Generazione Vincente SpA. Tali contratti scadranno il prossimo 28.02.2022, fermo restando che a far data dal 01.03 p.v. verranno attivati ulteriori contratti sulla base dell’attività volativa in fase di programmazione. Il Rup  
Quesito
PI031398-22

Risposta
PI032028-22
spett.le Stazione Appaltante, chiediamo conferma che sia un refuso quello riportato sul modello di offerta economica allegato. vi e' infatti la seguente dicitura "IL SEGUENTE RIBASSO SUL MARGINE DI AGENZIA DEL 2,50 %", la versione corretta sarebbe margine di agenzia del 2,50€ cosi' come dichiarato nel Disciplinare. si chiede pertanto di modificare il modello di offerta economica. Distinti Saluti Si conferma che la percentuale indicata nell’Allegato offerta economica è un refuso. Si è provveduto a mettere tempestivamente a disposizione dei concorrenti l’allegato corretto. Il Rup  
Quesito
PI024570-22

Risposta
PI032019-22
Spett.le Stazione Appaltante siamo a richiedervi cortesemente di riscontrare ai seguenti chiarimenti: 1) nel modello di contratto riteniamo utile evidenziare che mancano gli artt-14,15,17 e parte del 18 2) relativamente alla clausola sociale chiediamo di indicare il numero dei lavoratori attualmente in forza e l’APL che attualmente li somministra; chiediamo inoltre di specificare oltre al numero: mansione, livello, monte orario 3) chiediamo di precisare se nell'elaborato tecnico vi e' un'interlinea da rispettare 4) si chiede di precisare l'importo dei buoni pasto e le modalita' di rimborso e fatturazione alla S.A. 5) In ultimo stante l'indiscussa facolta' di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo pero' che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sara' garantito – in conformita' con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art.45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15) In attesa di cortese di cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti 1) Si comunica che è stato tempestivamente messo a disposizione sulla piattaforma il file completo delle condizioni generale di contratto/ schema di accordo quadro, nel quale per mero errore nella scansione del documento, alcune pagine non risultavano leggibili. 2) Attualmente sono impegnati n. 16 lavoratori per il tramite dell’ApL Generazione Vincente SpA con contratto di somministrazione a tempo determinato a 25 ore settimanali. Nello specifico trattasi di n. 13 Impiegati aventi la mansione di Addetto di Scalo e n. 3 Operai aventi la mansione di Operatore Unico Aeroportuale, tutti inquadrati al 6° livello del CCNL applicato. 3) Si conferma che nell’elaborato tecnico non vi è un’ interlinea da rispettare. 4) Il valore del Buono Pasto è riportato all’art. 3 del Disciplinare di Gara a cui si rinvia. Il rimborso avverrà previa fatturazione alle modalità previste dalle Condizioni generali di contratto/Schema di Accordo Quadro. 5) Con riferimento a quanto segnalato, si conferma che trovano applicazione le disposizioni di legge in materia. Il RuP  

Tabella informativa di indicizzazione

Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi
Tipo Contratto Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice Tipo di Amministrazione Provincia Sede di Gara Comune Sede di Gara Indirizzo Sede di Gara Senza Importo Valore Importo a base asta Valore Importo di aggiudicazione Data Pubblicazione Data Scadenza Bando Data Scadenza Pubblicazione Esito Requisiti di Qualificazione Codice CPV Codice SCP URL di pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it Codice CIG
Bando Servizi Aeroporti di Puglia CONCESSIONARI E IMPRESE DI GESTIONE RETI E INFRASTRUTTURE BA Bari Palese Viale Enzo Ferrari s.n. NO 2,50 08/02/2022 14/03/2022 9086434A89
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