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Dettaglio

Bando ( PI284282-22 )

Descrizione breve Procedura aperta con l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento della concessione relativa alla costruzione e gestione dell’impianto di trattamento e recupero rifiuti da spazzamento stradale di Molfetta (BA)
CIG: 9489815B11
Direzione Proponente AGER - Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti
Incaricato: Fausta Musci
Importo Appalto: 170.242.103,57 (Iva Esclusa)
Importo Base Asta: 170.242.103,57 (Iva Esclusa)
Criterio Aggiudicazione: Offerta economica più vantaggiosa
Tipo Appalto: Lavori pubblici
Termine Richiesta Quesiti: 06/12/2022   ore   18:00:00 [Ora Italiana]
Presentare le offerte entro il 12/12/2022   ore   11:00:00 [Ora Italiana]
Data I Seduta Data Originale - 14/12/2022   ore   09:00:00 [Ora Italiana]

Data Prorogata - 13/12/2022   ore   10:30:00 [Ora Italiana]
Documentazione:
Descrizione Allegato
Avvisi di Rettifica:
Descrizione Allegato
Note Come riportato al punto 15.9 del Disciplinare di gara, l'offerta economica è basata sul “Ribasso unico” espresso in termine di percentuale di sconto offerto, con riferimento alla tariffa individuata nel documento di progetto Elementi del PEF, al netto dell’IVA. Saranno prese in considerazione fino a n. 2 cifre decimali; per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.

Esito e Pubblicazioni

Tipologia Data Pubblicazione Descrizione Allegato
Altro 14/02/2023   ore   15:39 [Ora Italiana] Avviso di appalto aggiudicato

Avvisi

Data Pubblicazione Descrizione Allegato
30/11/2022   ore   15:07 [Ora Italiana] A fine di facilitare alla Commissione Esaminatrice le operazioni di valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche, con particolare riferimento alla documentazione di cui al paragrafo 15.9 Busta C - Offerta economica del Disciplinare di Gara, si chiede a ciascun Operatore Economico di inserire nella cartella “Allegato economico” il PEF anche in formato Excel editabile e con “formule aperte”.
07/12/2022   ore   13:50 [Ora Italiana] Con riferimento alla procedura di cui all’oggetto ed a quanto specificato al par. 17 del Disciplinare di gara, si comunica che in data 13.12.2022 alle ore 10:30 presso la sede dell’Agenzia si terrà la seduta pubblica per l’apertura della documentazione tecnica e la verifica di conformità della stessa rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis di gara. La seduta si svolgerà in modalità telematica attraverso la piattaforma google meet, accedendo attraverso il seguente link: https://meet.google.com/gob-bkrk-ics

Chiarimenti

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Protocollo Quesito Risposta Allegato
Quesito
PI299582-22

Risposta
PI300577-22
1. Si chiedono spiegazioni circa le stime del fabbisogno impiantistico regionale: Nel PEF, pag. 15 e' riportato un fabbisogno regionale per il periodo 2015 – 2019 di 90.000 ton/a di spazzamento stradale. Come indicato al punto 7 delle premesse nella bozza contrattuale, il PRGRU prevede per il 2025 una produzione di 60.000 ton/a di spazzamento stradale. Considerando che la concessione non prevede alcuna garanzia di conferimenti minimi, le stime del futuro fabbisogno assumono particolare importanza. 2. Confermare che il concedente e' libero in qualsiasi momento di conferire ad impianti concorrenti (Rischio di concorrenza) 3. Si prega di indicare secondo quali criteri lo spazzamento stradale prodotto nel territorio regionale verra' ripartito tra i due impianti previsti (Statte e Molfetta) 4. Al comma 3 art 29 della bozza di convenzione si dice: “Gli elementi, indicati al comma 2, lett. a. del presente articolo (tra cui p.e. costi per smaltimento dei rifiuti), sono soggetti a verifica annuale, effettuata mediante comparazione dei costi consuntivi e delle previsioni dei costi futuri sulla base delle condizioni vigenti al momento della verifica. La necessita' di una rideterminazione dei Corrispettivi del Servizio, al ribasso o al rialzo, e' valutata nella misura in cui, dalla verifica di cui al presente comma, emerga un’Alterazione dell’Equilibrio…..Dalla matrice di rischio invece sembra che gli aumenti dei costi di gestione siano a completo onere del concessionario (Rischio di Gestione). Si prega di spiegare se eventuali aumenti dei prezzi di mercato per lo smaltimento dei rifiuti prodotti saranno considerati nell’annuale riequilibrio del piano economico e pertanto compensati 5. A prescindere dal quantitativo massimo autorizzato di 45.000 ton/a, si prega di indicare se e a quali condizioni il concessionario sara' libero di ricevere materiali di spazzamento da provenienza diversa da AGER. 1. Premesso che il PRGRU, per i rifiuti da spazzamento stradale, riporta esplicitamente che la Regione Puglia ha avviato procedure di finanziamento per la realizzazione di n. 2 impianti pubblici a copertura dell’area nord, ubicato in agro di Molfetta (BA), e dell’area sud, ubicato in agro di Statte (TA) a copertura del fabbisogno regionale, si richiama ad ogni buon conto il par. 3.1.3 dell’elaborato di progetto R1.Relazione descrittiva, da cui si evince quali rifiuti, oltre quelli derivanti da spazzamento stradale, saranno trattati dall’impianto, al fine di raggiungere i quantitativi previsti. 2. Trattandosi di unici impianti pubblici di soil washing, il Concedente dovrà necessariamente disporre i flussi in favore dei n.2 impianti. 3. Secondo il criterio di prossimità e equilibrio dei quantitativi da ripartire. 4. L’art. 29 comma 2 lett. a. della BdC richiama esplicitamente “a. costi di gestione dell’Impianto, in particolare i costi energetici”. I “costi per lo smaltimento dei rifiuti e dei reflui” sono riportati all’art. 29 comma 2 lett. e. della BdC. Pertanto, non sono soggetti a verifica annuale tale da comportare un riequilibrio del PEF. Si richiama l’art. 32 della BdC riportante le situazioni che potrebbero generare un riequilibrio del PEF. 5. Trattandosi di impianto pubblico, di proprietà di AGER, beneficiaria di un finanziamento pubblico, il Concessionario non ha possibilità alcuna di andare a mercato. Per eventuali codici CER il cui flusso non può essere disciplinato direttamente da AGER, l’Agenzia stessa potrà essere stipulate apposite convenzioni per il destino degli stessi all’impianto.  
Quesito
PI296650-22

Risposta
PI298319-22
1. L’art. 32 dello schema di convenzione (RIEQUILIBRIO DEL PEF) non riporta tra le fattispecie di revisione il non raggiungimento dei quantitativi previsti dal “C08_rev.3_02-11-22 - Piano Economico Finanziario” determinato nell’ipotesi di conferimento di 31.500 ton/anno nel primo anno, 40.500 ton/anno nel secondo anno e 45.000 ton/anno dal terzo anno in poi. Si deve quindi intendere che il ricavo di esercizio che verra' indicato nel PEF allegato all’offerta del concorrente verra' corrisposto a prescindere dai quantitativi effettivamente conferiti all’impianto? Diversamente quali garanzie, fatta salva la risoluzione per inadempienza del concedente di cui all’art. 43 dello schema di convenzione, vengono offerte al concessionario? 2. Qualora le migliorie progettuali proposte dall’aggiudicatario in sede di gara e quindi di fatto approvate dalla stazione appaltante non venissero successivamente approvate dagli Enti competenti in sede di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e gestione o di modifica della medesima, si attiva la risoluzione di cui all’art. 43 con conseguente recupero dei costi amministrativi, di progettazione e di mancato guadagno? 3. In quale modo il concessionario viene garantito nell’eventualita' che il concedente non sia in grado di erogare in parte o interamente il contributo pubblico previsto all’art. 30 della convenzione? 4. La medesima stazione appaltante ha avviato contestualmente due procedure aperte di gara per attivita' analoghe (costruzione e gestione di impianti di trattamento e recupero dei rifiuti da spazzamento stradale): una relativa al sito di Molfetta (BA) ed una relativa al sito di STATTE (TA). Qualora un OE intendesse partecipare ad entrambe le procedure deve dimostrare il possesso della somma dei singoli requisiti del disciplinare previsti al punto 8.2, comma 1 e al punto 8.3, comma 1? Ovvero i requisiti da dimostrare devono essere calcolati in base all’entita' della somma degli investimenti previsti nelle due offerte? 1. Trattandosi di un contratto di concessione basato sul rischio di domanda, non è previsto alcun minimo garantito riguardo ai conferimenti. Si tratta, infatti, di un rischio completamente a carico del concessionario, come riportato nell’elaborato di gara “Schema di matrice dei rischi”. 2. Si specifica che l’impianto in questione è già stato autorizzato con PAUR regionale e che il Disciplinare di gara e la Bozza di Convenzione prevedono la redazione della progettazione esecutiva dell’Impianto, in conformità al progetto definitivo già autorizzato, nonché delle tempistiche che non prendono in considerazione alcun procedimento di modifica sostanziale di quanto autorizzato. Pertanto, le migliorie progettuali devono essere proposte nel rispetto di quanto predetto. 3. L’art. 30 della Bozza di Convenzione prevede che: “Nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del Contributo, saranno dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori nei termini di legge. Decorso 1 (un) anno dall’approvazione del Certificato di Collaudo con esito positivo, in caso di mancata corresponsione totale del Contributo da parte del Concedente, il Concessionario può chiedere la risoluzione della Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ. con le conseguenze di cui all’art. 43 [RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE, REVOCA DELLA CONVENZIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE O A SEGUITO DELL'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI PRESUPPOSTI] della Convenzione.” 4. Le due procedure di gara indette dalla S.A. sono distinte e indipendenti tra loro; quindi, l'operatore economico che intende partecipare ad entrambe le procedure deve dimostrare il possesso dei singoli requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di gara.  
Quesito
PI297753-22

Risposta
PI298134-22
Al punto 3.4.1. del documento denominato Piano Economico Finanziario la gestione operativa dell'impianto e' prevista in 2 turni giornalieri. Si chiede se sia possibile variare il numero di turni giornalieri. Tale aspetto, di carattere meramente organizzativo, rientra nella facoltà del Concessionario nella fase di gestione dell'impianto. L'Operatore Economico, in sede di presentazione dell'offerta, redigerà il proprio PEF, sulla scorta dei turni giornalieri che ritiene più opportuni, dimostrando la copertura degli investimenti e dei costi operativi per il periodo di durata della Concessione, oltre che gli investimenti, gli ammortamenti, la remunerazione del capitale investito e la redditività dell’offerta stessa (cfr art. 15.9, punto 1. lett. c. punto 2. del Disciplinare di Gara).  
Quesito
PI287754-22

Risposta
PI289784-22
In merito alla garanzia richiesta nella Bozza di Convenzione art. 34 comma 4, considerata la durata minima concessa biennale, si richiede se accettabile polizza che preveda scadenza fissa con durata minima di 2 anni e la clausola che alla scadenza, qualora il fideiussore non concedesse il rinnovo della garanzia in corso, non sara' motivo di escussione della polizza, fermo l’obbligo del Concessionario a provvedere 30 giorni prima della scadenza della garanzia in corso alla prestazione di analoga polizza/garanzia per i periodi successivi. Premesso che il quesito è di difficile intelligibilità, si ritiene che il testo dell'art. 34 della BdC sia chiaro e lineare. Infatti, in relazione al citato art. 34, comma 4, della BdC risulta evidente che il mancato rinnovo della garanzia allo spirare del termine biennale di efficacia richiesto non determina l’escussione della garanzia stessa - che, nel frattempo, è scaduta e non è, come ovvio, escutibile -, ma l’applicazione della disciplina di cui all’art. 45 [Risoluzione per motivi attribuibili al Concessionario], comma 2, lett d) della Bozza di Convenzione - “mancata costituzione, sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative, di cui agli artt. 34 [GARANZIA DEFINITIVA E GARANZIA ex ART. 183, COMMA 13 DEL CODICE], commi 4 e 5” -. Si rappresenta, a tal proposito, che la mancata presentazione di tale cauzione, ovvero il mancato rinnovo della stessa, costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi dell’art.183 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii..  

Tabella informativa di indicizzazione

Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi
Tipo Contratto Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice Tipo di Amministrazione Provincia Sede di Gara Comune Sede di Gara Indirizzo Sede di Gara Senza Importo Valore Importo a base asta Valore Importo di aggiudicazione Data Pubblicazione Data Scadenza Bando Data Scadenza Pubblicazione Esito Requisiti di Qualificazione Codice CPV Codice SCP URL di pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it Codice CIG
Bando Lavori AGER - Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI Bari Modugno Via delle Magnolie 6/8 NO 170.242.103,57 18/11/2022 12/12/2022 9489815B11
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