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Dettaglio

Bando ( PE099441-26 )

Descrizione breve BANDO RETTIFICATO - PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELL'IMPIANTO NATATORIO POLISPORTIVO COMUNALE
Id Appalto ANAC eb42939d-f6cc-452a-8614-789e5013a87f
CIG BB31F27011
Informazioni Tecniche
Numero Lotto CIG Descrizione Lotto Link
1 BB31F27011 Somma a) + b) + c) https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=BB31F27011
Ente appaltante Comune di Modugno
Importo Appalto 21.939.485,11 (Iva Esclusa)
Criterio Aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa
Tipo Appalto Servizi
Termine Richiesta Quesiti 18/05/2026   ore   09:00:00 [Ora Italiana]
Presentare le offerte entro il 28/05/2026   ore   09:00:00 [Ora Italiana]
Data I Seduta 28/05/2026   ore   10:00:00 [Ora Italiana]
Enti Proponenti
Comune di Modugno
Documentazione
Descrizione Allegato
Avvisi di Rettifica
Descrizione Allegato
Importi
Descrizione
Altro 21.939.485,11
Pubblicità Gazzette Ufficiali
Pubblicato su Data Numero
GUUE 13/04/2026   249448-2026
PVL/ANAC 14/04/2026   5914d37d-d349-4620-84ce-854e4c7949c7
Portale //  
Note

Chiarimenti

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Protocollo Quesito Risposta Allegato
Quesito
PE133366-26

Risposta
PE135504-26
Spett.le Stazione Appaltante, si rileva che per il CRITERIO C dell’offerta tecnica è prevista l’attribuzione di massimo 10 punti, ma la sommatoria dei sub criteri C.1, C.2 e C.3 è pari a 12 punti. Si chiede di verificare e correggere gli atti di gara.
Spett.le Operatore Economico, 
si evidenzia che l’errore riscontrato, presente a pag. 32 del Disciplinare di gara, è da ritenersi un mero refuso. Il valore da tenere in considerazione è 12 punti, pari alla sommatoria dei sub criteri riferibili al CRITERIO C, di cui viene data evidenza nella tabella riepilogativa dei criteri migliorativi ed in particolar modo alle pagine 39 e 40 nonché nella sezione dedicata della piattaforma EmPulia. 

 
Quesito
PE133365-26

Risposta
PE135502-26
Spett.le Stazione Appaltante, si rileva che nell’allegato A.03 Tariffe non sono previste tariffe per attività di fitness, o comunque sportive, ulteriori rispetto al “corso minibasket o minivolley”. Si chiede pertanto di confermare che il Concessionario, nell’ambito della propria autonomia gestionale con correlato assunzione del rischio di impresa, nel prevedere lo svolgimento di ulteriori corsi, possa applicare le tariffe ritenute opportune secondo le proprie valutazioni.

Spett.le Operatore Economico,

si conferma che nell’ipotesi in cui non siano previste tariffe (A.03 Tariffe), il Concessionario, nell’ambito della propria autonomia gestionale, può applicare le tariffe ritenute più opportune secondo le proprie valutazioni.


 
Quesito
PE133364-26

Risposta
PE135501-26
Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento al criterio premiale E.1 ed E.2 del disciplinare, si chiede, in caso di partecipazione in RTI, se: a) l’impegno all’assunzione debba essere formulato da ciascun componente del raggruppamento (in misura ovviamente complessiva); b) sia sufficiente che l’impegno all’assunzione sia assunto dalla mandataria.
Spett.le Operatore Economico, 
si precisa che con riferimento al criterio premiale E.1. ed E.2. del disciplinare è sufficiente che l’impegno all’assunzione venga assunto dalla mandataria in qualità di rappresentante del RTI. 

 
Quesito
PE133363-26

Risposta
PE135500-26
Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento alla domanda di partecipazione e in particolare al punto 9, si chiede di confermare che il paragrafo "Assunzione di specifici impegni in materia di tutela del lavoro, di inclusione delle persone disabili o svantaggiate, parità di genere o generazionale" non sia applicabile alla gara, non essendo previsto alcun obbligo nel disciplinare di gara.
Spett.le Operatore Economico, 
la dichiarazione in questione deve essere resa da tutti i partecipanti, atteso che, in base all’art. 1, comma 4, ultimo periodo, dell’Allegato. II.3. al D.Lgs. n. 36/2023, “è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999, e l’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile”.  

 
Quesito
PE133362-26

Risposta
PE135499-26
Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento al precedente quesito ed alla risposta PE126068-26, si rileva la necessità di chiarire quanto segue. La scrivente intende partecipare alla gara gestendo solo l’attività principale (gestione impianto sportivo) e dichiarerà a tal fine di applicare il CCNL previsto dal bando di gara. Le attività secondarie saranno tuttavia subappaltate al 100%. Si chiede quindi in che modo debba essere compilata l’istanza di partecipazione e nello specifico se sia possibile compilare il campo relativo al CCNL relativo alla prestazione principale e sbarrare i campi relativi alle prestazioni secondarie (non rendendo, dunque, alcuna dichiarazione). Resta inteso che le dichiarazioni sul CCNL applicato saranno rese dai singoli subappaltatori in fase di autorizzazione al subappalto. In caso contrario si chiede di chiarire come si debba procedere, posto che la scrivente non può dichiarare il CCNL che sarà applicato da un terzo soggetto, futuro subappaltatore.
Spett.le Operatore Economico, 
si chiarisce che nell’ipotesi di subappalto al 100% delle attività secondarie, il concorrente dovrà dichiarare di applicare il CCNL previsto a base di gara per ciascuna delle attività accessorie, ferma restando la possibilità per il subappaltatore di applicare un diverso CCNL, rilasciando, in fase autorizzatoria, apposita dichiarazione di equivalenza. 

 
Quesito
PE133361-26

Risposta
PE135497-26
1) Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento al precedente quesito ed alla risposta PE126046-26, si segnala che la risposta fornita non consente la partecipazione alla gara in quanto si afferma che “lo svincolo della polizza in scadenza potrà avvenire soltanto previo assolvimento dell’obbligo da parte del Concessionario di presentazione di una nuova polizza”. Come richiesto nel quesito, la cauzione definitiva deve poter essere svincolata dalla compagnia alla scadenza, fermo restando che il concessionario dovrà essere obbligato a produrre ulteriore garanzia in tempo utile. Si segnala che tale soluzione è stata già condivisa dal Comune di Molfetta, di cui si indica di seguito link per scaricare l’AVVISO relativo (scaricare allegato “Risposta a chiarimento (003).pdf” dalla sezione Avvisi del portale) http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/New_Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?getdettaglio=yes&bando=1333528&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2025-03-14T12:00:00#:~:text=a%20chiarimento%20(003-,),-.pdf In mancanza, risulta che le compagnie assicurative si rifiutino di emettere la polizza provvisoria, oltre che la definitiva.

Spett.le Operatore Economico,

si precisa che il chiarimento reso (PE126046-26) deve intendersi nel senso che lo svincolo della polizza potrà avvenire alla scadenza, previo assolvimento dell’obbligo da parte del Concessionario di presentazione di una nuova Polizza o rinnovo della esistente. Non può prescindersi dal mantenimento della continuità nel possesso della garanzia.


 
Quesito
PE133358-26

Risposta
PE135493-26
Si chiede di chiarire se i criteri qualitativi previsti nell’ambito dell’offerta tecnica possano essere oggetto di avvalimento. In particolare, si domanda: se i requisiti premiali/qualitativi previsti dal disciplinare possano essere soddisfatti mediante contratto di avvalimento ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs. 36/2023; quali siano, eventualmente, i criteri o parametri dell’offerta tecnica considerati avvalibili dalla Stazione Appaltante; con riferimento alla partecipazione in forma di RTI o Consorzio ordinario costituendo, se il possesso del requisito speciale o premiale in capo ad una mandante/non capogruppo sia ritenuto sufficiente ai fini dell’attribuzione del punteggio o della partecipazione, laddove il disciplinare non preveda espressamente l’obbligo di possesso in capo alla mandataria. Si chiede pertanto conferma interpretativa della corretta applicazione delle disposizioni del disciplinare di gara e dell’art. 104 del D.Lgs. 36/2023.
Spett.le Operatore Economico, 
i criteri o parametri dell’offerta tecnica considerati avvalibili sono i seguenti:

- Sub-Criterio F.1 “Esperienza documentata dell’operatore economico nella gestione di piscine di proprietà di committenti pubblici e/o privati di pubblica fruibilità, ulteriore rispetto al requisito minimo di partecipazione. Sarà attribuito il punteggio di 0,5 per ogni esperienza documentata nell’ultimo quinquennio (il punteggio massimo sarà attribuito per n.4 esperienze ulteriori rispetto al requisito minimo di partecipazione)”

- Sub-Criterio F.3 “Certificato aziendale, nei termini di validità, in base alle norme della serie UNI ISO 45001:2018 (o, eventualmente, successiva vigente), concernente il sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito della gestione di piscine, rilasciato da un organismo abilitato ed accreditato (in possesso alla data di pubblicazione del bando).In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, il punteggio verrà attribuito, purché il requisito sia posseduto almeno dalla Capogruppo o dal Consorzio.”

- Sub-Criterio F.4 “Certificato aziendale, nei termini di validità, in base alle norme della serie UNI ISO 9001 (o, eventualmente, successiva vigente), concernente la conformità dei processi aziendali e dei sistemi di gestione a specifici standard descritti in norme tecniche nell’ambito della gestione di piscine, rilasciato da un organismo abilitato ed accreditato (in possesso alla data di pubblicazione del bando).In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, il punteggio verrà attribuito, purché il requisito sia posseduto almeno dalla Capogruppo o dal Consorzio.”

- Sub-Criterio F.5 “Certificato aziendale, nei termini di validità, in base alle norme della serie ISO 14001:2004 (o, eventualmente, successiva vigente), concernente i requisiti di sistema di gestione ambientale, rilasciato da un organismo abilitato ed accreditato. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, il punteggio verrà attribuito purchè il requisito sia posseduto almeno dalla Capogruppo o dal Consorzio.” 

- Sub-Criterio F.6 “Certificazione parità di genere. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, il punteggio verrà attribuito purchè il requisito sia posseduto almeno dalla Capogruppo o dal Consorzio.” 

Per tutti i criteri premiali indicati vale la regola per cui nell’ipotesi di raggruppamento o Consorzio, il punteggio verrà attribuito purché il requisito sia posseduto almeno dalla Capogruppo o dal Consorzio. 
Si chiarisce, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, che l’ausiliaria deve mettere a disposizione dell’ausiliata l’intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2017, n. 852; Cons. Stato., sez. V, 12 maggio 2017, n. 2225, con considerazioni riferite al prestito dell’attestazione S.O.A., che valgono a maggior ragione per il prestito della certificazione di qualità). La qualità risulta, infatti, inscindibile dal complesso dell’impresa che rimane in capo all’ausiliaria (Cons. Stato, Sez. V, n. 3710 del 2017)”.

 
Quesito
PE133292-26

Risposta
PE135477-26
QUESITO N. 20 – Garanzie postume del costruttore: voltura/cessione a beneficio del Concessionario via clausola convenzionale ================================================================ Riferimento: Schema di convenzione (A.01), artt. 5, 6, 9 lett. h), 22; Matrice dei rischi (A.10) – Rischio di disponibilità (sotto-voce "Necessità di eseguire maggiori manutenzioni ordinarie per carenze costruttive", allocata bipartitamente); chiarimento PE132937-26 (risposta al quesito n. 12); artt. 1669, 1490 ss. c.c. Con la risposta al quesito n. 12 (registro di sistema PE132937-26) codesta Stazione Appaltante ha disclosato che (i) i lavori di riqualificazione ed efficientamento sono stati conclusi il 09/04/2025 e collaudati il 12/11/2025 dall'RTI Italia Opere S.p.A. (mandataria) – Toscano Geom. Nicola; (ii) le relative garanzie postume del costruttore (decennale ex art. 1669 c.c., biennale ex art. 1490 ss. c.c., garanzie del produttore sulle apparecchiature elettromeccaniche) sono pienamente operanti; (iii) tuttavia "non è ammessa la trasferibilità di tali garanzie" al Concessionario; (iv) non sussistono contratti di assistenza/manutenzione in essere sulle apparecchiature principali. Tale assetto, letto in combinato con la Matrice dei rischi (A.10) — che alloca bipartitamente (Concedente + Concessionario) il rischio di "maggiori manutenzioni ordinarie per carenze costruttive" — espone il Concessionario, dal giorno 1 della gestione, a (i) costi non quantificati per vizi costruttivi di apparecchiature di significativo valore (centrale termica Riello TAU800NB120E, pompe di calore Hitachi RCME-70WH, scambiatori, gruppi di pressurizzazione, UTA, impianto fotovoltaico/solare termico) e (ii) impossibilità di azionare direttamente le garanzie postume verso il costruttore. In coerenza con il principio di efficiente allocazione dei rischi richiamato dal Documento B ("Documento di valutazione della fattibilità"), e considerato che il rischio costruttivo non rientra nell'alea ordinaria di gestione né è imputabile al Concessionario, si chiede di: (1) confermare che, per i vizi e i difetti accertati nei primi due anni di gestione e riconducibili a carenze costruttive coperte dalle garanzie postume del costruttore, gli oneri di intervento — anche se classificati come manutenzione ordinaria ai sensi dell'Allegato A.02 — siano integralmente a carico del Concedente, salvo che il Concessionario non li abbia espressamente assunti in offerta tecnica; (2) in alternativa al punto precedente, valutare l'introduzione nello Schema di convenzione (o nel contratto attuativo) di una clausola di mandato/cessione ex artt. 1260 c.c. e ss., con cui il Comune di Modugno, in qualità di committente delle opere collaudate il 12/11/2025 e dunque titolare delle garanzie postume verso l'RTI esecutore, conferisca al Concessionario, per tutta la durata della concessione, mandato a esercitare in nome proprio e per conto del Comune le azioni a tutela dei vizi e difetti dell'opera, ovvero gli ceda pro solvendo i crediti relativi alle predette garanzie; (3) in ulteriore subordine, confermare l'impegno del Concedente, su segnalazione tempestiva del Concessionario, ad attivare nei termini di decadenza/prescrizione le azioni di garanzia verso il costruttore (denuncia ex art. 1669 c.c., denuncia ex art. 1495 c.c., escussione delle eventuali polizze postume), riversando al Concessionario gli importi recuperati nei limiti dei costi sostenuti per il ripristino e non altrimenti coperti; (4) fornire, anche prima della scadenza per la presentazione delle offerte, copia del certificato di collaudo, dei libretti di impianto e delle dichiarazioni di conformità relativi alle apparecchiature principali, citati dalla risposta al quesito n. 12 come "nella disponibilità del Concedente", al fine di consentire al concorrente di valutare lo stato manutentivo e di quantificare correttamente le voci di manutenzione del PEF di offerta; (5) indicare se siano vigenti eventuali polizze postume CAR/EAR/decennale postuma rilasciate dall'impresa esecutrice in fase di collaudo, e in caso affermativo se sia trasmissibile copia di tali polizze al Concessionario aggiudicatario.
Spett.le Operatore Economico, 
si riscontra la richiesta di chiarimento, precisando che quanto alle richieste enucleate ai sub 1), 2) 3), si conferma che, per i vizi e i difetti accertati nei primi due anni di operatività delle garanzie e riconducibili a carenze costruttive coperte dalle stesse garanzie, gli oneri di intervento — anche se classificati come manutenzione ordinaria ai sensi dell'Allegato A.02 — saranno da intendersi a carico del Concedente, salvo che il Concessionario non li abbia espressamente assunti in sede di offerta tecnica. In tali ipotesi, il Concedente, su segnalazione del Concessionario, dovrà attivare i rimedi di legge nei confronti del costruttore, obbligandosi a tenere indenne il Concessionario dai costi eventualmente sostenuti. Resta ferma la possibilità di valutare in sede di definizione dello schema contrattuale la possibilità di inserire clausola di mandato/cessione.
Rispetto alla richiesta di copia del certificato di collaudo, dei libretti di impianto e delle dichiarazioni di conformità relativi alle apparecchiature principali, si ribadisce che esse sono agli atti della Stazione Appaltante e saranno forniti all’Aggiudicatario della Concessione. 
Si precisa, infine, che sono vigenti le seguenti polizze postume rilasciate dalle imprese esecutrici:

a)POLIZZA FIDEIUSSORIA rilasciata i sensi dell’art. 103, comma 6, del d.lgs. N. 50/2016 - GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO  dalla AXA Assicurazioni S.p.A. n. 414232012 (€ 170.409,04); 

b)GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO (Lavori, Servizi e Forniture) (art. 103, comma 6, del Codice) - Garanzia fideiussoria n. 460784665 Rilasciata da Agenzia BARI VIA ANDREA DA BARI Cod. T27 00 Generali Italia S.p.A. (€ 5.464,25). 

 
Quesito
PE133291-26

Risposta
PE135473-26
QUESITO N. 19 – Coordinamento tra Allegato A.03 (sezione Tariffe agevolate) e risposta al quesito n. 16 ================================================================ Riferimento: Allegato A.03 – Tariffe; Schema di convenzione, art. 12; Disciplinare, Sub-Criterio C.1; chiarimento PE133037-26 (risposta al quesito n. 16). Con la risposta al quesito n. 16 (registro di sistema PE133037-26) codesta Stazione Appaltante ha precisato che "non è previsto alcun obbligo circa l'applicazione di tariffe agevolate in favore di residenti, scuole, associazioni convenzionate, fatte salve eventuali proposte migliorative ammesse ai sensi delle previsioni di gara in sede di offerta tecnica rispondenti al criterio di valutazione Sub-Criterio C.1". Tale risposta appare in tensione con l'Allegato A.03 – Tariffe, parte integrante della lex specialis, che contiene una sezione formalmente intitolata "TARIFFE AGEVOLATE", con valori puntuali (€ 36 per corsi scolastici; € 36 per gruppi sociali — anziani, disabili; € 36/corsia per società sportive; € 36/corsia per associazioni disabili ONLUS; € 90 per vasca intera) e con note operative parimenti puntuali ("I corsi scolastici saranno organizzati di intesa con le istituzioni scolastiche ed il Comune"; "Gli spazi per gruppi sociali sono riservati ad associazioni ONLUS o altri gruppi organizzati segnalati dal Comune; il numero di utenti sarà non inferiore a 10"). Le due letture hanno conseguenze radicalmente diverse sulla costruzione del piano dei ricavi: nella prima lettura (obbligatorietà), le tariffe agevolate dell'A.03 vincolano sin dall'inizio i ricavi unitari per quote significative di utenza istituzionale (scolaresche, ONLUS, società sportive convenzionate); nella seconda lettura (facoltatività), tali tariffe rilevano solo quale base di partenza per eventuali proposte migliorative valutabili al Sub-Criterio C.1, con conseguente piena libertà tariffaria del Concessionario per le medesime categorie. Si chiede pertanto di chiarire: (1) se le tariffe agevolate dell'Allegato A.03 abbiano natura prescrittiva ovvero meramente orientativa per il Concessionario, fornendo la corretta lettura coordinata della risposta al quesito n. 16 con la sezione tariffaria dell'A.03; (2) in caso di natura prescrittiva, se sia ammesso al Concessionario praticare tariffe inferiori in via migliorativa, ovvero se la prescrittività sia da intendersi anche come tetto massimo; (3) in caso di natura orientativa, se le note operative dell'Allegato A.03 (riserva degli spazi per gruppi sociali a ONLUS segnalate dal Comune; intesa con le istituzioni scolastiche per i corsi scolastici) conservino comunque carattere vincolante quali condizioni gestionali, ovvero siano anch'esse rimesse alla libera determinazione del Concessionario.
Spett.le Operatore Economico,
in parziale rettifica della risposta al chiarimento (registro di sistema PE133037-26), si precisa che le tariffe agevolate di cui all’Allegato A.03. sono da intendersi prescrittive; resta ferma la facoltà per il Concessionario di praticare tariffe inferiori in via migliorativa. Quanto alle note operative, si precisa che esse sono orientative e rimesse alla libera determinazione del Concessionario, il quale, in sede di offerta, potrà proporre modifiche rispetto a quanto previsto. 

 
Quesito
PE133290-26

Risposta
PE135471-26
QUESITO N. 18 – Cumulo di penali e decurtazioni del corrispettivo per il medesimo fatto ================================================================ Riferimento: Tabella delle penali (A.09); Matrice dei rischi (A.10); Schema di convenzione, artt. 19 e 23; chiarimento PE133065-26 (risposta al quesito n. 15). Con la risposta al quesito n. 15 (registro di sistema PE133065-26) codesta Stazione Appaltante ha confermato l'assenza di un tetto massimo annuo o complessivo delle penali e ha rinviato "alle norme di contratto corrispondenti" per quanto concerne il rapporto tra penali (A.09) e decurtazioni del corrispettivo (A.10). Esaminate le clausole del contratto, si rileva che: - l'art. 23 dello Schema prevede che il Concedente possa recuperare l'importo della penale attraverso la cauzione definitiva ovvero, in alternativa, "attraverso il sistema della decurtazione di cui all'art. 19 del presente contratto", configurando dunque la decurtazione quale modalità di riscossione, alternativa all'escussione della cauzione, di una penale già accertata e quantificata; - la Matrice dei rischi (A.10), in relazione al rischio di disponibilità, contempla autonomamente le "Decurtazioni del corrispettivo di disponibilità" quale strumento di reazione del Concedente a fronte di indisponibilità totale o parziale dell'opera ovvero di erogazione non conforme dei servizi, in ipotesi indipendenti dall'applicazione di una specifica penale ex A.09. Si pongono pertanto i seguenti dubbi interpretativi, la cui soluzione ha rilevanza ai fini della stima del rischio e della costruzione del PEF di offerta: (1) se a fronte del medesimo evento di indisponibilità o mancata performance possa essere applicata, oltre alla penale ex A.09 (riscossa eventualmente per decurtazione del corrispettivo ex art. 19), anche una distinta e ulteriore decurtazione del corrispettivo di disponibilità ai sensi della Matrice A.10, ovvero se i due istituti siano da intendersi alternativi in applicazione del principio del divieto di cumulo sanzionatorio per il medesimo fatto; (2) in caso di applicazione cumulativa, secondo quale criterio è regolato il cumulo: cumulo integrale, cumulo con compensazione fino a concorrenza dell'importo della penale, prelazione di un istituto sull'altro; (3) quale sia la norma del contratto (Schema di convenzione, Allegato A.02 o altro atto) che disciplina puntualmente i casi, le modalità di calcolo e i tetti delle decurtazioni del corrispettivo di disponibilità autonomamente intese (cioè non quale modalità di riscossione di una penale già irrogata), in coerenza con il riferimento della Matrice A.10 agli artt. 5, 6, 10, 11, 16; (4) se sia possibile, in alternativa, considerare il valore della cauzione definitiva (10% del valore della concessione) quale tetto economico complessivo dell'esposizione del concessionario, posto che l'art. 23 dello Schema prevede che, in caso di escussione delle cauzioni, esse debbano essere reintegrate entro i successivi 30 giorni.
Spett.le Operatore Economico,

in relazione alla richiesta di chiarimenti enucleata ai sub 1), 2) e 3), si rinvia a quanto già esposto nella risposta al chiarimento registro di sistema PE133065-26. Quanto al sub 4), si ribadisce che non è stato previsto alcun tetto massimo della penale. 

 
Quesito
PE133289-26

Risposta
PE135468-26
QUESITO N. 17 – Trigger events, soglie quantitative e perimetrazione del rischio normativo nel meccanismo di riequilibrio del PEF ================================================================ Riferimento: Schema di convenzione (A.01), artt. 20 e 21; Matrice dei rischi (A.10); Documento di valutazione della fattibilità (B); chiarimento PE132175-26 (risposta al quesito n. 7); art. 192 D.Lgs. 36/2023. Con la risposta al quesito n. 7 (registro di sistema PE132175-26) codesta Stazione Appaltante ha richiamato l'art. 192 D.Lgs. 36/2023 e l'art. 21 dello Schema, precisando altresì che "la Matrice dei Rischi alloca in capo al concessionario i rischi derivanti da modifiche normative (siano esse prevedibili e imprevedibili)". Tale ultima affermazione, ove letta in senso assoluto, risulta in possibile tensione con il disposto dell'art. 192, comma 1, secondo cui la revisione è attivabile in presenza di "eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione". Considerata la durata pluriennale della concessione (15 anni al netto dell'avviamento) e la volatilità in atto dei costi dei fattori produttivi (energia, lavoro, materie prime), si chiede di precisare: (1) se la dichiarazione resa nella Matrice dei rischi circa l'allocazione al concessionario delle modifiche normative "siano esse prevedibili e imprevedibili" debba essere intesa quale rinuncia generale del concessionario alla facoltà di richiesta di revisione per ius superveniens, ovvero se debba interpretarsi come riferita alle sole modifiche normative prevedibili al momento dell'offerta — restando salva, per le sole modifiche imprevedibili e straordinarie, la facoltà di richiesta di riequilibrio ex art. 192 D.Lgs. 36/2023; (2) se vi sia, in coerenza con la prassi delle Linee Guida ANAC e dei contratti standard di PPP, una soglia quantitativa minima di alterazione degli indicatori di equilibrio (DSCR, LLCR, TIR di progetto/azionista) o del margine operativo, al di sotto della quale la richiesta di riequilibrio è considerata non significativa e dunque inammissibile; in caso affermativo, indicare la fonte regolamentare o convenzionale di tale soglia; (3) se sia prevista una tempistica massima entro cui il Concedente deve riscontrare la comunicazione di apertura del procedimento di riequilibrio inviata dal Concessionario ex art. 21 dello Schema (oltre ai 60 giorni per l'eventuale insorgere del dissenso e ai successivi 60 giorni di tavolo tecnico già contemplati dalla clausola), così da evitare ipotesi di silenzio prolungato del Concedente; (4) se l'esercizio della facoltà di recesso ex art. 21, comma in materia di tavolo tecnico, in caso di mancato accordo, comporti per il Concessionario il diritto al rimborso ex art. 190, comma 4, lett. a) e b), D.Lgs. 36/2023, come si evince dal richiamo testuale operato dallo stesso art. 21, e secondo quale modalità di liquidazione.
Spett.le Operatore Economico,
in relazione al quesito formulato, si precisa quanto segue: 

1) la dichiarazione resa nella Matrice dei rischi deve interpretarsi nel senso che ricadono in capo al Concessionario i soli rischi derivanti da modifiche normative prevedibili al momento dell’offerta, restando salva, per le ipotesi di modifiche imprevedibili e straordinarie, la facoltà di richiesta di riequilibrio ex art. 192 D.Lgs. 36/2023;

2) non è stata prevista una soglia quantitativa minima degli indicatori di equilibrio al di sotto della quale la richiesta di riequilibrio deve essere considerata non significativa e dunque inammissibile; 

3) non sono previsti termini perentori per l’avvio del procedimento; 

4) si rinvia a quanto stabilito dall’art. 21 dello schema di contratto; non è stata disciplinata la modalità di liquidazione dei rimborsi; disciplina, questa, che potrà eventualmente trovare luogo all’interno dello schema definitivo di contratto. 

 
Quesito
PE128118-26

Risposta
PE133065-26
Quesito n. 15 – Sistema sanzionatorio: cap delle penali e rapporto con le decurtazioni del corrispettivo Riferimento: Tabella delle penali (A.09); Matrice dei rischi (A.10); Schema di convenzione, artt. 23 e 24. La Tabella delle penali (A.09) elenca le singole penali applicabili ma non sembra prevedere un tetto massimo (cap) annuo o complessivo all’importo aggregato delle penali irrogabili, al di sopra del quale opera la facoltà di risoluzione/decadenza. La Matrice dei rischi (A.10), in relazione al rischio di disponibilità, prevede inoltre decurtazioni del corrispettivo a fronte di indisponibilità o mancata performance, che potrebbero in astratto cumularsi con le penali per il medesimo evento. Si chiede di confermare: (a) se sia previsto un tetto massimo annuo delle penali (in valore assoluto o in percentuale del corrispettivo annuo) e la relativa fonte regolamentare; (b) se penali (A.09) e decurtazioni del corrispettivo (A.10) siano alternative o cumulative e, in quest’ultimo caso, secondo quale criterio (cumulo integrale, cumulo con compensazione, prelazione di un istituto sull’altro), in coerenza con il principio del non cumulo delle sanzioni per il medesimo fatto.
Spett.le Operatore Economico, 
in relazione al quesito proposto, si chiarisce che: 
(a)circa la penale applicabile, si rinvia alle disposizioni di legge in materia di esecuzione delle concessioni precisando che non è previsto un tetto massimo; 
(b)quanto alle ipotesi di decurtazione indicate nella matrice dei rischi, si rinvia alle norme di contratto corrispondenti. 

 
Quesito
PE128119-26

Risposta
PE133037-26
Quesito n. 16 – Disciplina tariffaria e garanzie/coperture assicurative Riferimento: All. A.03 – Tariffe; Schema di convenzione, artt. 12 e 22; Disciplinare, par. 19. Si chiede di precisare: (a) se le tariffe applicabili all’utenza siano vincolate al tariffario di cui all’All. A.03 (e con quali margini di adeguamento) ovvero liberamente determinabili dal Concessionario, e le modalità di adeguamento annuale (indicizzazione automatica ISTAT, approvazione caso per caso); (b) l’eventuale obbligo di tariffe agevolate per residenti, scuole, associazioni convenzionate; (c) il quadro completo delle garanzie richieste in fase esecutiva (garanzia definitiva: importo, modalità di costituzione, decorrenza, eventuali svincoli progressivi) e i massimali minimi delle polizze assicurative obbligatorie (RCT/RCO, all-risks fabbricato/contenuto, indennitaria), nonché eventuali garanzie aggiuntive a copertura dell’investimento minimo del Concessionario.

Spett.le Operatore Economico, 

si chiarisce quanto segue: 

a) quanto alle tariffe applicabili, si rinvia a quanto disposto dall’art. 12 dello schema di contratto ai sensi del quale “Dette tariffe saranno soggette ogni anno a revisione secondo gli indici ISTAT. Ogni variazione in aumento, oltre gli indici ISTAT, dovrà essere concordata con il Comune”;

b) non è previsto alcun obbligo circa l’applicazione di tariffe agevolate in favore di residenti, scuole, associazioni convenzionate, fatte salve eventuali proposte migliorative ammesse ai sensi delle previsioni di gara in sede di offerta tecnica rispondenti al criterio di valutazione Sub-Criterio C.1;

c) circa le garanzie richieste in fase esecutiva, si rinvia a quanto previsto dall’art. 19 del disciplinare di gara, art. 22 dello schema di contratto, e alla risposta al quesito n. 1. 


 
Quesito
PE128117-26

Risposta
PE133024-26
Quesito n. 14 – Coordinamento tra interventi obbligatori (T.04/B.02) e Sub-criterio A.10 Riferimento: Tav. T.04; All. B.02; Disciplinare di gara, sub-criterio A.10; Schema di convenzione, art. 4 (avviamento). La Tav. T.04 e l’All. B.02 individuano gli interventi obbligatori a carico del Gestore (recinzione a rete metallica, spogliatoi esterni, tornelli, allestimento palestra polifunzionale, impianti area ristorante, blocchi di partenza vasca grande), da completarsi nel periodo di avviamento (max 12 mesi). Il Sub-criterio A.10 premia il completamento delle migliorie offerte (sub-criteri A.1–A.9) entro i primi 2 anni di concessione, con preferenza per le previsioni temporali al ribasso. Le Tavole OM.01–OM.03 illustrano gli ambiti di miglioramento progettuale: alcuni di tali ambiti (in particolare l’allestimento dell’area piscina esterna A.1, l’accessibilità delle vasche A.2 e l’area ristorante A.5) presentano significative aree di sovrapposizione con gli interventi obbligatori di cui alla Tav. T.04. Si chiede di chiarire: (a) la linea di demarcazione tra interventi obbligatori (T.04/B.02) – che costituiscono soglia minima a carico del Concessionario – e proposte migliorative valutabili (OM.01–OM.03), specificando se queste ultime possano avere ad oggetto un’estensione/upgrade dei medesimi interventi obbligatori ovvero solo opere ulteriori e distinte; (b) la conferma che il completamento degli interventi obbligatori entro il periodo di avviamento sia compatibile e non si sovrapponga al cronoprogramma rilevante ai fini del Sub-criterio A.10 (riferito al periodo post-avviamento); (c) se l’importo dell’investimento minimo (€ 260.343,92 oneri inclusi) costituisca soglia minima vincolante o stima indicativa, e la sua composizione analitica per voci di intervento; (d) il regime di proprietà dei beni installati al termine della concessione (devoluzione gratuita, prezzo simbolico, valore residuo).
Spett.le Operatore Economico, 
si chiarisce quanto segue: 
(a)le proposte migliorative possono costituire estensione-upgrade di quelle obbligatorie, fermo restando che occorrerà, in tali ipotesi, garantire la realizzazione di tali proposte comunque entro il termine di un anno prescritto per la realizzazione degli interventi obbligatori a carico del gestore, onde avviare l’attività; diversamente, qualora le proposte migliorative siano configurabili quali opere ulteriori e distinte non sovrapponibili con le opere obbligatorie, potrà essere impiegato il termine temporale di due anni indicato nel sub criterio A.10; 
(b)si precisa che gli interventi obbligatori, a prescindere dall’offerta migliorativa, dovranno essere realizzati entro il massimo di un anno dalla data di consegna della struttura; 
(c)l’importo dell’investimento minimo (€ 260.343,92 oneri inclusi) costituisce il valore minimo che l’Operatore Economico dovrà investire; si rinvia all’Allegato B.02 per la composizione analitica per voci di intervento;  
(d)i beni forniti/opere realizzate dal Concessionario, al termine della concessione, saranno acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale. 

 
Quesito
PE128116-26

Risposta
PE133022-26
Quesito n. 13 – Consumi energetici e dato di apporto solare termico Riferimento: Documento B; All. A.05 – Costi generali utenze; As built – Meccanico; Tav. T.08. Per consentire una corretta stima dei costi di esercizio e l’adeguato dimensionamento dei consumi residui di energia primaria nel PEF d’offerta, si chiede di: (a) confermare il valore di apporto annuo dell’impianto solare termico da assumere ai fini del PEF, rilevando che tra i documenti di gara si riscontrano valori non univoci (in particolare valori dell’ordine di 46.000 kWh/anno in un documento e di 90.000 kWh/anno in altro), allegando la fonte di calcolo (relazione tecnica, software di simulazione, dati di monitoraggio); (c) indicare le tariffe energetiche attualmente applicate o, in subordine, confermare che il Concessionario stipulerà autonomamente nuove forniture al subentro.
Spett.le Operatore Economico, 
si precisa che: 
a)il valore di apporto annuo dell’impianto solare termico da assumere ai fini del PEF è pari a circa 104.000,00 kWh/anno derivante dalla elaborazione dei dati ottenuta per il tramite del software Solart di cui si allega la schermata di calcolo; ne discende che i valori indicati nel PEF a base di gara e in relazione sono prudenziali;
b)le tariffe energetiche possono essere desunte dall’allegato documento contabile; a riguardo, si precisa che tali consumi fanno riferimento all’impianto non ancora a regime. Resta inteso che tutte le utenze saranno volturate, lasciando libero il Concessionario di stipulare nuove forniture al subentro. 

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Quesito
PE128115-26

Risposta
PE132937-26
Quesito n. 12 – Garanzie postume e contratti di assistenza/manutenzione in essere Riferimento: As built – Meccanico; Tav. OM.01–OM.03; documentazione fotografica T.05–T.06; Determina di indizione R.G. 656/2026. L’impianto risulta oggetto di interventi recenti di manutenzione, riqualificazione ed efficientamento energetico, conclusi in data 09/04/2025 e collaudati in data 12/11/2025 (cfr. premesse della Determina di indizione). Le garanzie di legge sulle opere e sui macchinari sono pertanto pienamente operanti. Si chiede di precisare: (a) la denominazione dell’impresa esecutrice e la data di stipula dei contratti d’appalto, ai fini del computo dei termini delle garanzie postume (decennale ex art. 1669 c.c., biennale, garanzie del produttore sulle apparecchiature elettromeccaniche); (b) la trasferibilità di tali garanzie al Concessionario e l’eventuale procedura di voltura; (c) l’esistenza di contratti di assistenza/manutenzione in essere sui macchinari di principale rilevanza (centrale termica con caldaie Riello TAU800NB120E, pompe di calore Hitachi RCME-70WH, scambiatori, gruppi di pressurizzazione, UTA, impianto fotovoltaico/solare termico) e la loro eventuale trasferibilità al Concessionario; (d) l’eventuale esistenza di vizi/difformità già contestati al costruttore e l’allocazione delle relative responsabilità; (e) la disponibilità della documentazione di collaudo, dei libretti di impianto e delle dichiarazioni di conformità.
Spett.le Operatore Economico, 
si rappresenta quanto segue: 
a)l’impresa esecutrice è il RTI “ITALIA OPERE SPA – TOSCANO GEOM. NICOLA” con impresa mandataria “Italia Opere S.p.A.” con sede in Palestrina (RM), CAP 00036, C.F./P.IVA 06849841009 e quale impresa mandante la ditta individuale denominata Costruzioni Toscano Geom. Nicola di Toscano Nicola, con sede in Bitonto P.IVA 03207350723;
b)non è ammessa la trasferibilità di tali garanzie;
c)non sussistono contratti di assistenza/manutenzione in essere sui macchinari di principale rilevanza; 
d)non sussistono vizi/difformità già contestati al costruttore; 
e)la documentazione di collaudo, i libretti di impianto e le dichiarazioni di conformità sono nella disponibilità del Concedente. 

 
Quesito
PE128114-26

Risposta
PE132927-26
Quesito n. 11 – Stato di consegna dell’impianto e nullaosta sanitari/balneabilità Riferimento: Schema di convenzione (A.01), artt. 5, 8, 9; Tav. T.01–T.08; OM.01–OM.03; Determina di indizione R.G. 656/2026. La Determina di indizione precisa che tutte le licenze e autorizzazioni necessarie al regolare allestimento e avvio del servizio – ivi compresa la licenza di esercizio di pubblico spettacolo – sono a integrale carico del Concessionario senza alcun corrispettivo o rimborso. Resta tuttavia da chiarire lo stato di alcune autorizzazioni che, per la loro natura, presuppongono accertamenti tecnico-sanitari sull’opera già realizzata e collaudata. Si chiede di precisare, alla data di consegna dell’impianto: (a) lo stato della pratica antincendio (CPI o SCIA) e gli eventuali adempimenti residui a carico del Concedente o del Concessionario; (b) lo stato dei nullaosta/pareri sanitari ASL relativi alla balneabilità delle acque delle tre vasche e all’idoneità igienico-sanitaria dei locali; (c) la disponibilità della classificazione acustica e delle abilitazioni autorizzative ambientali (autorizzazione allo scarico, eventuali concessioni di prelievo idrico); (d) il cronoprogramma di ultimazione delle aree esterne (campo bocce, beach volley, area calisthenics, piscina esterna) e l’effettiva funzionalità a regime di tutte le componenti impiantistiche (climatizzazione, trattamento acque, illuminazione) al momento della consegna.
Spett.le Operatore Economico,
in relazione allo stato delle autorizzazioni, si rappresenta che: 
a)quanto alla pratica antincendio (CPI o SCIA) si precisa che il Concedente sta acquisendo il parere preventivo in relazione all’“Attività 74.3.C”. Sarà cura del Concessionario provvedere ad acquisire la licenza per pubblico spettacolo con i relativi e presupposti pareri;
b)circa lo stato dei nulla osta/pareri sanitari ASL relativi alla balneabilità delle acque delle tre vasche e all’idoneità igienico-sanitaria dei locali, si rappresenta che tale documentazione dovrà essere acquisita dal Concessionario; 
c)rispetto alla disponibilità della classificazione acustica si precisa che alcun titolo autorizzativo è stato richiesto e conseguito; quanto alle abilitazioni autorizzative ambientali, si rende noto che è in fase di rilascio la concessione di prelievo idrico per uso "Scambio termico"; 
d)circa la richiesta del cronoprogramma di ultimazione delle aree esterne (campo bocce, beach volley, area calisthenics, piscina esterna), si precisa che le stesse risultano ultimate; si garantisce l’effettiva funzionalità a regime di tutte le componenti impiantistiche ultimate e collaudate.

 
Quesito
PE128113-26

Risposta
PE132840-26
Quesito n. 10 – Regime IVA dei ricavi e dei corrispettivi Riferimento: PEF (A.08); All. A.03 – Tariffe; Documento B; Schema di convenzione. Si chiede di chiarire il regime IVA assunto nel PEF di gara, atteso che la corretta classificazione incide significativamente sull’equilibrio economico-finanziario e sull’assetto pro-rata della detraibilità, con particolare riferimento a: (a) se i ricavi nel PEF siano esposti al netto o al lordo di IVA; (b) quali attività siano qualificabili come “non rilevanti economicamente” o ricadano in regime di esenzione (es. ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72, lett. 20) per attività didattico-sportive); (c) quali attività siano soggette ad aliquota ordinaria o ridotta; (d) il regime IVA applicabile al canone concessorio in rialzo (€ 30.000,00 b.g.) e al contributo gestionale (€ 81.500,00).
Spett.le Operatore Economico, 
in relazione al quesito in argomento, si chiarisce che: 
a) i ricavi nel PEF sono esposti al netto dell’IVA; 
b) le attività qualificabili come “non rilevanti economicamente” o ricadenti in regime di esenzione sono stabilite in base alle vigenti norme di legge;
c) l’assoggettamento ad aliquota ordinaria o ridotta è definito dalla vigenti norme di legge; 
d) il regime IVA applicabile al canone concessorio in rialzo (€30.000,00 b.g.) è quello ordinario (cfr Parere n. 2/2025 Agenzia delle Entrate); il contributo gestionale (€ 81.500,00) ricade in regime di esenzione.

 
Quesito
PE128112-26

Risposta
PE132819-26
Quesito n. 9 – Contributo gestionale annuo (€ 81.500,00): rendicontazione e regime in caso di mancata erogazione Riferimento: Disciplinare di gara, par. 3.a; Schema di convenzione (A.01), art. 19; Documento B. Il contributo gestionale annuo (€ 81.500,00 oltre IVA) è destinato al rimborso forfettario di prestazioni socio-sportive specifiche (n. 125 corsi gratuiti per soggetti fragili e n. 10 giornate di utilizzo delle piscine per eventi promossi dall’Ente). Lo Schema di convenzione (art. 19) prevede l’erogazione previa verifica del puntuale adempimento da parte del RUP, con esito comunicato entro il 31 gennaio di ciascun anno e pagamento entro 30 giorni dalla fattura. Si chiede di precisare: (a) il regime applicabile in caso di mancato raggiungimento dei volumi massimi (n. 125 fragili e n. 10 giornate) – contributo proporzionalmente ridotto ovvero erogato per intero a fronte della messa a disposizione delle prestazioni; (b) il regime applicabile nel caso in cui il Comune non promuova eventi nelle 10 giornate ovvero non identifichi i 125 soggetti fragili, non essendo l’erogazione delle relative prestazioni nella sola disponibilità del Concessionario; (c) format e documentazione probatoria attesi ai fini della rendicontazione.
Spett.le Operatore Economico, 
si precisa che nell’ipotesi in cui non siano fornite dal Concessionario tutte le prestazioni socio-sportivo specifiche previste, il contributo sarà proporzionalmente ridotto. Qualora, il Concedente non promuova eventi nelle 10 giornate ovvero non identifichi i 125 soggetti fragili destinatari dei servizi socio-sportivi, nulla spetterà al Concessionario; eventualità, questa, che il Concedente reputa remota. 
Quanto ai “format e documentazione probatoria attesi ai fini della rendicontazione”, gli stessi saranno concordati tra le parti e saranno oggetto di apposita regolamentazione. 

 
Quesito
PE128111-26

Risposta
PE132812-26
Quesito n. 8 – Indicizzazione delle voci di costo nel PEF Riferimento: PEF (A.08); All. A.07 – Piano dei costi e dei ricavi; Documento B. Dall’analisi del PEF di gara emergono assunzioni di indicizzazione che appaiono disallineate rispetto alle dinamiche del settore: in particolare, l’indicizzazione del costo del personale risulta significativamente contenuta rispetto agli incrementi previsti dai CCNL di riferimento, mentre l’indicizzazione delle utenze (fissata nell’ordine del 2% annuo) appare disallineata rispetto alle dinamiche inflattive recenti dei vettori energetici. Si chiede di: (i) confermare le percentuali di indicizzazione assunte nel PEF di gara per ciascuna voce di costo (personale per categorie, energia elettrica, gas/teleriscaldamento, acqua, manutenzioni ordinarie, prodotti chimici per il trattamento delle acque) e la fonte/criterio adottato per la loro determinazione; (ii) chiarire se il concorrente possa, in offerta, formulare assunzioni differenti adeguatamente motivate, ferma restando la non modificabilità del corrispettivo annuo di disponibilità (€ 81.500,00).
Spett.le Operatore Economico,
si confermano le percentuali di indicizzazione assunte nel PEF a base di gara che nel calcolo tengono conto della riduzione dei consumi rispetto all’efficientamento realizzato. 
Si precisa che il concorrente può formulare assunzioni differenti, ferma restando la non modificabilità (salvo ribasso in sede di offerta economica) del corrispettivo annuo di disponibilità (€ 81.500,00) a carico del Concedente. 

 
Quesito
PE128110-26

Risposta
PE132175-26
Quesito n. 7 – Meccanismo di revisione/riequilibrio del PEF (art. 192 D.Lgs. 36/2023) Riferimento: Schema di convenzione (A.01), art. 21; Documento di valutazione della fattibilità (B); Matrice dei rischi (A.10). Tenuto conto della durata pluriennale della concessione (15 anni al netto dell’avviamento) e del contesto di volatilità dei costi dei fattori produttivi (energia, materie prime, lavoro), si chiede di precisare, con riferimento al meccanismo di revisione/riequilibrio del PEF ai sensi dell’art. 192 D.Lgs. 36/2023: (a) gli eventi-trigger che ne legittimano l’attivazione (es. variazione dei costi energetici oltre soglia, modifiche normative imprevedibili, variazione della domanda oltre soglia); (b) le soglie quantitative oltre le quali la richiesta è ammissibile; (c) le tempistiche e la procedura di istruttoria; (d) la perimetrazione del rischio normativo prevedibile rispetto a quello imprevedibile (ius superveniens) e i relativi meccanismi di riequilibrio. Spett.le Operatore Economico,
il disciplinare nonché la bozza di convenzione fanno riferimento alla normativa vigente. In particolare, a mente dell’art. 192 del D.Lgs. n. 36/2023, ai fini dell’attivazione del meccanismo manutentivo del contratto di concessione, rilevano “[…] eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull’equilibrio economico-finanziario dell’operazione […]”. 
Rientrano in tale ipotesi tutte le circostanze estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato (art. 9 del D.Lgs. n. 36/2023). 
Circa le tempistiche e le procedure di istruttoria, si rinvia alla disciplinata delineata dall’art. 21 dello schema di contratto. 
Infine, rispetto al carattere di prevedibilità (o meno) del rischio normativo, si demanda al richiamato art. 192 D.Lgs. n. 36/2023, il quale ammette tale eventualità tra le cause che possono dare luogo alla revisione, prescindendo dalla prevedibilità della modifica normativa. A riguardo, si richiama la Matrice dei Rischi che alloca il capo al concessionario i rischi derivanti da modifiche normative (siano essere prevedibili e imprevedibili).

 
Quesito
PE128109-26

Risposta
PE132172-26
Quesito n. 6 – Allocazione della manutenzione straordinaria e coerenza con il PEF Riferimento: Schema di convenzione (A.01), art. 9 lett. h); Matrice dei rischi (A.10); Documento di valutazione della fattibilità (B); Piano Economico Finanziario (A.08); All. A.07. L’art. 9 lett. h) dello Schema di convenzione (A.01) pone la manutenzione straordinaria a carico del Concedente, “fatta salva l’ipotesi in cui l’offerta tecnica presentata dal concessionario ponga a carico di quest’ultimo anche tale tipologia di manutenzione”. La Matrice dei rischi (A.10) – con riferimento al rischio di disponibilità – alloca, in forma bipartita tra Concedente e Concessionario, il rischio di “necessità di eseguire maggiori manutenzioni ordinarie rispetto a quelle previste e quantificate nel PEF, per carenze costruttive o carenza nello svolgimento delle precedenti attività di manutenzione”. Tale assetto si riflette sul PEF (A.08 e All. A.07), che alla voce “Spese di manutenzione straordinaria (quota di reintegrazione annua…)” non riporta importi a carico del Concessionario ma reca, per tutti gli anni, valori pari a zero. Si chiede di: (i) confermare l’allocazione definitiva del rischio di manutenzione straordinaria, indicando puntualmente l’articolo dello Schema di convenzione che la disciplina; (ii) chiarire se il PEF posto a base di gara assuma la manutenzione straordinaria integralmente a carico del Concedente (con conseguente assenza di accantonamenti annuali sul versante del Concessionario), ovvero se il concorrente debba prevedere in offerta accantonamenti per “maggiori manutenzioni ordinarie per carenze costruttive” e in quale ordine di grandezza/criterio; (iii) precisare le tipologie di intervento ricadenti, rispettivamente, in capo al Concedente e al Concessionario, con relative soglie di valore o criterio di classificazione. Spett.le Operatore Economico,
come previsto nello schema di convenzione (A.01) la manutenzione straordinaria è a carico del concedente (Art. 9 lett. h) in coerenza con quanto previsto nel PEF posto a base di gara.
Il disciplinare di gara prevede al “Sub-Criterio B.2 “Eventuali proposte di manutenzione straordinaria che  l'operatore economico intende accollarsi per la durata della concessione. Per ciascun anno dovranno essere specificati:Gli interventi programmati. La periodicità e le modalità di esecuzione. Gli standard qualitativi attesi. Le modalità di verifica da parte del Comune di Modugno.” (Max 5 Punti)”. 

Tale possibilità, dunque, rappresenta una eventualità rimessa alla disponibilità del concorrente, il quale, al fine di ottenere il punteggio previsto per il suddetto sub-criterio, potrà offrire in sede di offerta tecnica l’accollo di tutte o parte delle manutenzioni straordinarie; le stesse dovranno essere successivamente indicate nel PEF asseverato che lo stesso Operatore Economico dovrà allegare nella busta economica. 

Fermo quanto sopra, le tipologie di intervento ricadenti, rispettivamente, in capo al Concedente e al Concessionario sono disciplinate nell’allegato “A.02: Piano di gestione: Programma di conduzione e manutenzione”. La quantificazione delle “relative soglie di valore o criterio di classificazione” è in capo al concorrente che dovrà presentare il Piano Economico Finanziario asseverato in sede di offerta economica.

 
Quesito
PE128108-26

Risposta
PE132168-26
Quesito n. 5 – Modalità di pagamento del canone concessorio Riferimento: Schema di convenzione (A.01), art. 19; Disciplinare di gara, art. 5 e 26; Determina di indizione R.G. 656/2026. L’art. 19 dello Schema di convenzione (A.01) prevede che il canone concessorio sia corrisposto “in via posticipata, a partire dal secondo anno di vigenza del contratto, entro il 30 aprile di ciascun anno”. La Determina di indizione R.G. 656/2026 (punto 4) prevede invece il pagamento “in via anticipata, a partire dall’anno di effettivo esercizio, entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno e comunque entro 120 giorni dalla data di inizio dell’attività”. Si chiede di confermare quale delle due modalità troverà applicazione effettiva, attese le significative implicazioni sul Piano Economico Finanziario di gara (in termini di flussi di cassa, fabbisogno di capitale circolante e tempistiche di assunzione dell’onere). Si chiede altresì di chiarire la decorrenza del primo versamento rispetto al periodo di avviamento (durante il quale il canone non è dovuto ai sensi dell’art. 4 del Disciplinare). Spett.le Operatore Economico,
il pagamento del canone sarà effettuato dal futuro Concessionario “in via anticipata, a partire dall’anno di effettivo esercizio, entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno e comunque entro 120 giorni dalla data di inizio dell’attività”.
Con riferimento al pagamento del primo canone, premesso che è previsto fino a 1 anno (365 giorni)  come periodo di avviamento prima dell’effettivo avvio dell'attività oggetto di concessione, lo stesso sarà versato entro il 30 aprile in caso di avvio delle attività entro il 01/01 o comunque entro 120 giorni dall’effettivo avvio e i successivi entro il 30/04 degli anni a seguire.
Resta fermo che la durata della concessione è fissata in 15 anni non solari decorrenti dall’effettivo avvio delle attività della concessione.

 
Quesito
PE128107-26

Risposta
PE132165-26
Quesito n. 4 – CCNL applicabile ai servizi accessori (area benessere e affini) Riferimento: Disciplinare di gara, sezione “CCNL”; sub-criteri A.6 e A.7 dell’offerta tecnica. Il Disciplinare individua i CCNL applicabili al personale impiegato nell’attività oggetto della concessione nei seguenti codici alfanumerici CNEL: H077 (Sport), H05Y (Pubblici Esercizi/Ristorazione/Turismo), H011 (Terziario della distribuzione e dei servizi), K511 (Multiservizi/Pulizia). I sub-criteri di valutazione A.6 (“area benessere”) e A.7 (bar, fitness, terrazzo) prevedono espressamente l’allestimento di centro benessere, centro estetico, centro riabilitativo, servizi di acconciatura per uomo/donna, visite mediche specialistiche sportive e aree fitness, ai quali tipicamente si applicano CCNL specifici di settore (es. terme/wellness, estetica, acconciatura). Si chiede di precisare quale CCNL la Stazione Appaltante ritenga applicabile al personale impiegato nei servizi benessere, estetica, acconciatura, visite mediche e attività fitness specialistiche eventualmente proposti, ovvero di confermare l’ammissibilità dell’applicazione di CCNL di settore equivalenti ai sensi dell’”Allegato M – Dichiarazione equivalenza tutele CCNL” e dell’art. 11 D.Lgs. 36/2023. Spett.le Operatore Economico,
l’art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. prevede al comma 1: “l personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.”;
La Stazione Appaltante ha individuato i CCNL per il servizio principale e per le prevalenti attività accessorie. 
Per le altre attività accessorie che potranno essere realizzate dall’Operatore Economico, laddove siano presenti altri CCNL di settore firmati da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, è possibile valutare l’applicabilità di detti CCNL. Si ribadisce, tuttavia, l’obbligo, in tali ipotesi, di dichiarare tale circostanza con la domanda di partecipazione, indicando il CCNL eventualmente applicabile. 

 
Quesito
PE128106-26

Risposta
PE132163-26
Quesito n. 3 – Pubblicazione del CIG Riferimento: Determina di indizione R.G. 656/2026; modulistica di gara. La Determina di indizione precisa che il CIG sarà acquisito direttamente sulla piattaforma certificata utilizzata dalla Stazione Appaltante. Il dato non risulta peraltro rinvenibile né nel Bando, né nel Disciplinare, né nella modulistica. Si chiede di pubblicare formalmente il CIG della procedura, in quanto necessario ai fini del versamento del contributo ANAC, della corretta intestazione delle dichiarazioni di partecipazione e della tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010. Il CIG della procedura è “BB31F27011” ed  è stato acquisito attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale EmPulia.
Lo stesso risulta pubblicato sulla piattaforma EmPulia e sulla PVL di ANAC al link https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/bandi/5914d37d-d349-4620-84ce-854e4c7949c7?ricercaArchivio=false
Da ultimo,  si darà corso ad ulteriore forma di pubblicità del CIG mediante la pubblicazione del presente chiarimento.

 
Quesito
PE128105-26

Risposta
PE132160-26
Quesito n. 2 – Importo del contributo ANAC a carico del concorrente Riferimento: Disciplinare di gara, art. 21; Determina di indizione R.G. 656/2026; Delibera di Giunta Comunale n. 51/2026; Delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024. Il Disciplinare di gara, all’art. 21, indica un contributo ANAC a carico del concorrente pari a € 560,00. La Delibera ANAC n. 598/2024 (richiamata nel Disciplinare e negli atti di indizione) fissa, per le procedure di importo pari o superiore a € 20.000.000,00, un contributo a carico delle stazioni appaltanti pari a € 880,00 e un contributo a carico dei concorrenti pari a € 600,00. Considerato che il valore della concessione è stimato in € 21.939.485,11 (oltre soglia) e che la Determina di impegno e la Delibera di Giunta confermano il contributo SA in € 880,00, si chiede di confermare l’importo esatto del contributo a carico del concorrente, ovvero di pubblicare formale rettifica del Disciplinare, attesa la natura di “condizione di ammissibilità dell’offerta” del relativo pagamento. Spett.le Operatore Economico, 
come previsto dal disciplinare all’Art. 21 “I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 560,00[…]” così come previsto dalla delibera ANAC n.598 del 30 dicembre 2024 e successiva delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025.
Pertanto si conferma l’importo del contributo ANAC a carico dell’Operatore Economico pari a € 560,00.

 
Quesito
PE128104-26

Risposta
PE132158-26
Quesito n. 1 – Termine di presentazione delle offerte (data certa) Riferimento: Bando di gara, sez. IV.2.2 e IV.2.7; Disciplinare di gara, artt. 22 e 29. Il Bando di gara indica, alle sezioni IV.2.2 (Termine per il ricevimento delle offerte) e IV.2.7 (Modalità di apertura delle offerte), la data del 26/05/2026 (rispettivamente alle ore 09:00 e alle ore 10:00). Il Disciplinare di gara, agli artt. 22 (Modalità di presentazione dell’offerta) e 29 (Svolgimento delle operazioni di gara), indica invece la data del 28/05/2026 (rispettivamente alle ore 09:00 e alle ore 10:00). Si chiede di confermare quale data e ora facciano fede ai fini, rispettivamente, della presentazione dell’offerta sulla Piattaforma EmPULIA e della prima seduta di gara, nonché di pubblicare apposito avviso di rettifica/precisazione, anche al fine di non pregiudicare la corretta computabilità dei termini per richieste di chiarimenti, sopralluogo e validità delle garanzie. Spett.le  Operatore Economico,
il termine per la presentazione delle offerte è il 28/05/2026  ore 09:00 e la prima seduta pubblica virtuale è prevista in pari data alle ore 10:00.
Di tali termini è stata data ampia e corretta pubblicità sulla piattaforma di approvvigionamento digitale EmPulia, sul disciplinare, sulla GUUE al seguente link https://ted.europa.eu/it/notice/-/detail/249448-2026 e sulla piattaforma ANAC PVL al link https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/bandi/5914d37d-d349-4620-84ce-854e4c7949c7?ricercaArchivio=false .
Da ultimo, la pubblicità di tali termini sarà ulteriormente resa nota con la pubblicazione di questo chiarimento.
Pertanto l’indicazione sul bando di gara è da considerarsi mero refuso.

 
Quesito
PE127922-26

Risposta
PE132156-26
Spett.le Stazione Appaltante, l’art. 25 del disciplinare richiede il Piano degli interventi di completamento gestionale. Allegato B.02 specifica che il computo è una mera impostazione fornita in ausilio al gestore. Tuttavia, la tavola T.04 recita “Indicazione interventi obbligatori del gestore”. 1) Si chiede se il termine “obbligatorio” fa riferimento: a) alla somma minima di euro 260.343,92 da investire; b) alla somma e alla natura degli interventi descritti e sintetizzati a pag. 2 Allegato B.02; c) alla somma, alla natura e all'ubicazione degli interventi come riportato dalla T.04. 2) In particolare, si chiede di confermare che il concessionario possa decidere in autonomia l’ubicazione di determinati interventi, i confinamenti e le modalità di allestimento delle palestre. Spett.le Operatore Economico,
si chiarisce che il termine obbligatorio fa riferimento alla somma minima di euro 260.343,92 da investire e alle macroaree di intervento:
1 -  ALLESTIMENTO DELLE PALESTRE DEL COMPLESSO NATATORIO;
2 - INSTALLAZIONE DI TORNELLI IN CORRISPONDENZA DELLA HALL AL PIANO TERRA;
3 - RECINZIONE DELLE ZONE INDICATE;
4 - FORNITURA DI SPOGLIATOI ESTERNI A SERVIZIO DELLA PISCINA ESTERNA;
5 - REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO E ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRICO-FOGNANTE PER LA ZONA RISTORANTE;
6 - VERIFICA ED EVENTUALE MANUTENZIONE DEI BLOCCHI DI PARTENZA IN CORRISPONDENZA DI CIASCUNA DELLE CORSIE DI NUOTO PRESENTI A BORDO VASCA.
All’interno delle macroaree di intervento il concessionario ha autonomia di decisione circa “l’ubicazione di determinati interventi, i confinamenti e le modalità di allestimento delle palestre”. 
Si precisa che gli interventi diversi da quelli indicati dovranno essere oggetto di approvazione della Stazione Appaltante.
 
Quesito
PE127221-26

Risposta
PE132148-26
Spett.le Stazione Appaltante, al fine di predisporre l'offerta tecnica inerente al criterio A.9 (miglioramenti strutturali, con riferimento all'impianto di videosorveglianza e di allarme), si rileva l'assenza, nella documentazione di gara, della scheda tecnica/tipologia impianto di allarme esistente. Trattandosi di documentazione essenziale per poter presentare l'offerta tecnica, si chiede cortesemente che le schede tecniche vengano messe a disposizione dei concorrenti nel più breve tempo possibile. Spett.le Operatore Economico,
si precisa che l’impianto polisportivo natatorio non è provvisto di impianto di allarme ma solo di impianto di videosorveglianza di cui si allega la scheda tecnica delle telecamere di videosorveglianza installate.

Scheda tecnica videocamera.pdf
Quesito
PE126147-26

Risposta
PE132146-26
10) Spett.le Stazione Appaltante, l’art. 14 del disciplinare richiede, con riferimento al requisito di capacità economico finanziaria, che la mandante debba possedere una quota non inferiore al 10%. Si chiede se tale precisazione riguardi: a) solo il requisito del fatturato globale minimo; b) solo il requisito del fatturato specifico; c) entrambi. Spett.le Operatore Economico,
il disciplinare all.art. 14 prevede “Requisiti di capacità economico-finanziaria - Il requisito relativo al fatturato, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso; si specifica che […] le mandanti, invece, una quota non inferiore al 10%”.

I requisiti di capacità economico-finanziaria prevedono “a. fatturato globale minimo” e “b. Fatturato specifico”. 

Pertanto la precisazione riguarda entrambi i requisiti “a” e “b”.

 
Quesito
PE126146-26

Risposta
PE132145-26
9) Spett.le Stazione Appaltante, il modello dell’istanza di partecipazione chiede di dichiarare “di voler subappaltare le prestazioni di seguito indicate, delle quali si indica la relativa quota percentuale sull’importo contrattuale: ...”. Al fine di predisporre tale dichiarazione, si chiede di precisare quale sia il valore in quota percentuale dei servizi secondari (somministrazione di alimenti e bevande, vendita al dettaglio, pulizia) rispetto l’importo contrattuale. Spett.le Operatore Economico,
l’art. 119, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., stabilisce che “I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti adalta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.”.
Il disciplinare dispone che “[…]Il Servizio di somministrazione di alimenti e bevande e le attività commerciali, ivi comprese quelle connesse all’area benessere, presenti nell’ambito della struttura manterranno la natura di esercizi  “interni” ed accessori rispetto all'impianto sportivo, essendo essi non prevalenti rispetto all’esercizio dell’attività sportiva che caratterizza l’intero impianto. […] I servizi sono gestiti direttamente dal Concessionario. In alternativa, il Concessionario può affidare a terzi la gestione di servizi accessori, previa autorizzazione da parte del Concedente. In tal caso, il soggetto indicato dovrà essere in possesso dei necessari requisiti professionali o titoli abilitativi, ferma restando la piena responsabilità del Concessionario nei confronti del Concedente. […]”.
L’Operatore Economico,  in base al disciplinare e ai sensi dell’art. 188 e del richiamato art. 119 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i., deve eseguire l’attività “prevalente” (gestione dell’impianto sportivo) in una percentuale non inferiore al 50,01%. 
In sede di istanza di partecipazione l’Operatore Economico è tenuto ad indicare la percentuale afferente al servizio accessorio che lo stesso intende subappaltare, senza indicare alcun valore in termini di importi economici. 
Si precisa che come previsto dallo stesso disciplinare “Il Servizio di somministrazione di alimenti e bevande e le attività commerciali, ivi comprese quelle connesse all’area benessere […] essendo essi non prevalenti rispetto all’esercizio dell’attività sportiva che caratterizza l’intero impianto” possono essere interamente subappaltati.
Con riferimento al servizio di pulizia si chiarisce che esso rientra nell’attività prevalente di “gestione dell’impianto sportivo” ma lo stesso può essere subappaltato nel rispetto dell’art. 119 del Codice. 

 
Quesito
PE117995-26

Risposta
PE126075-26
Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento alla modalità di partecipazione in caso di RTI, si chiede di chiarire se: a) la mandante debba possedere almeno il 10% del requisito di capacità economica, oppure se il requisito possa essere posseduto integralmente dalla mandataria; b) la mandante possa essere del tutto priva del requisito di capacità tecnica; c) vi debba o meno essere corrispondenza tra le quote di partecipazione al RTI e le quote di esecuzione; d) vi debba o meno essere corrispondenza tra le quote di esecuzione e le quote di qualificazione.

Spett.le Operatore Economico,

in relazione al sub a), si rinvia a quanto stabilito nel disciplinare di gara (art. 14), a mente del quale “Il requisito relativo al fatturato, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso; si specifica che la Capogruppo dovrà possedere requisiti in misura non inferiore al 40%; le mandanti, invece, una quota non inferiore al 10%.”.

Con riferimento al quesito sub b), si precisa che il requisito tecnico-professionale deve essere soddisfatto almeno da un componente il raggruppamento temporaneo. Ragione per cui la mandante può essere del tutto priva del requisito di capacità tecnica.

Con riferimento al quesito sub c) e d), si precisa che in base:

- all’art. 68, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 “Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, in sede di offerta sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle”.

- all’art. 68, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 “i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2”.

Ne discende che, fermo quanto stabilito nel disciplinare di gara in relazione al requisito di capacità economico-finanziaria, i requisiti di partecipazione possono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

Quanto alla quota di esecuzione, si precisa che essa può essere liberamente stabilita tra gli operatori economici costituenti il raggruppamento, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.


 
Quesito
PE117937-26

Risposta
PE126070-26
Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento al Criterio E - CRITERI PREMIALI, citando testualmente: " Assunzione tra il personale tecnico e amministrativo..... " , si chiede di esplicitare se, il personale "addetto alle pulizie" è assimilabile al personale c.d. tecnico, al fine dell'attribuzione del punteggio di cui al suddetto Criterio .

Spett.le Operatore Economico,

come da allegato A.07, si chiarisce che tra il personale tecnico e amministrativo rientrano le seguenti figure: “Direttore sportivo (n.1), Pulizia (n. 4 persone), Manutentori (n.2), Segreteria, Reception, Amministrazione (N. 4), Custodia (N. 2)”.


 
Quesito
PE117932-26

Risposta
PE126068-26
Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento alla richiesta di dichiarazione del CCNL applicato per i servizi accessori, si chiede di confermare che, in caso di ricorso al subappalto per tali servizi, le dichiarazioni in ordine al CCNL applicato (nonché l’eventuale dichiarazione di equivalenza) dovranno essere rese solo in fase di richiesta di autorizzazione al subappalto direttamente dal subappaltatore.

Spett.le Operatore Economico,

è fatto obbligo per il concorrente di dichiarare in sede di partecipazione alla gara di applicare il CCNL indicato nel bando di gara o equivalente (Allegato C ed eventualmente Allegato M), a prescindere dalla volontà di subappaltare o meno alcuni servizi. Si rammenta che le dichiarazioni circa il CCNL applicabili sono utili alla formulazione (e attendibilità) dell’offerta economica.


 
Quesito
PE117930-26

Risposta
PE126067-26
Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento agli artt. 12 e 13 del disciplinare di gara, concernenti i requisiti di capacità tecnica ed economica, si chiede se la documentazione a comprova debba essere prodotta nella documentazione amministrativa, o solo in caso di aggiudicazione.

Spett.le Operatore Economico,

si richiama quanto disposto dall’art. 10 del Disciplinare di gara che stabilisce “I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti negli articoli seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’Operatore Economico (FVOE). L’Operatore Economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima.”.

Per quanto sopra esposto, l’Operatore Economico dovrà,in sede di partecipazione alla gara, caricare la documentazione sul FVOE ed eventualmente nella busta amministrativa.


 
Quesito
PE117928-26

Risposta
PE126065-26
Spett.le Stazione Appaltante, per quanto concerne i servizi accessori (somministrazione di alimenti e bevande, vendita al dettaglio, pulizia), si chiede di confermare che gli stessi possono essere affidati integralmente in subappalto dal Concessionario. In tale ipotesi il Concessionario gestirà esclusivamente l’impianto sportivo.

Spett.le Operatore Economico,

si conferma la possibilità di subappaltare integralmente i servizi accessori a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle norme, fermi gli obblighi dichiarativi in sede di partecipazione alla gara e la responsabilità solidale in capo al Concessionario.


 
Quesito
PE117927-26

Risposta
PE126056-26
Spett.le Stazione Appaltante, premesso che: - a pag. 7 del disciplinare è previsto che, per quanto concerne il servizio di somministrazione di alimenti e bevande e le attività commerciali, “Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relativi a tali attività commerciali dovranno essere acquisite direttamente dal gestore”; - inoltre, con riferimento al servizio di vendita al dettaglio, si prevede che “Il gestore è autorizzato ad effettuare all’interno dell’impianto la vendita di prodotti per il merchandising, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni e licenze previste dalle disposizioni vigenti in materia”. si chiede di confermare che tutti i requisiti ed autorizzazioni per lo svolgimento delle attività secondarie, in caso di ricorso integrale al subappalto per la gestione dei servizi stessi, debbano essere acquisiti e posseduti solo dal subappaltatore e non dal Concessionario.

Spett.le Operatore Economico,

si conferma quanto stabilito nel disciplinare di gara, chiarendo che per gestore è da intendersi l’effettivo prestatore di servizi accessori; il quale, nell’ipotesi di subappalto, è da ricondursi allo stesso subappaltatore.

Si richiama, altresì, l’ Art.119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, in base al quale, il subappalto dovrà essere autorizzato preventivamente dalla Stazione Appaltante previa verifica del possesso dei requisiti in capo al subappaltatore stesso.


 
Quesito
PE117926-26

Risposta
PE126051-26
Spett.le Stazione Appaltante, si chiede di confermare che, ai sensi dell’art. 106 del Codice Appalti, il concorrente debba presentare garanzia provvisoria senza dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione.

Spett.le Operatore Economico,

come riportato nella “Relazione Illustrativa” al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., “[…] si è eliminato […] l’obbligo di corredare l’offerta con l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva. L’eliminazione di detto obbligo riduce gli oneri a carico degli operatori e fa venire meno una causa di esclusione che alcuni considerano formale […]”.

Pertanto si conferma che non è necessaria alcuna “dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione”.


 
Quesito
PE117924-26

Risposta
PE126046-26
Spett.le Stazione Appaltante, con la presente si segnala l’impossibilità per le compagnie assicurative ad emettere una polizza definitiva, in caso di aggiudicazione della concessione, per una durata di 15 anni, trattandosi di periodo estremamente lungo. Si chiede, pertanto, di modificare gli atti di gara, precisando che, in caso di aggiudicazione, il garante potrà rilasciare la cauzione definitiva per una durata di 5 (cinque) anni, con svincolo della compagnia alla scadenza e obbligo di rinnovo da parte del Concessionario almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, per ulteriori analoghi periodi e sino alla scadenza della concessione.

Spett.le Operatore Economico,

ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e del punto 19 del Disciplinare, la garanzia definitiva deve essere prestata nelle forme di cui all’art. 106 del medesimo decreto legislativo, e nella misura del 10% del valore della concessione al netto dell’IVA.

Si richiama, altresì, l’art. 117, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., a mente del quale “La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione[…]

Nulla è previsto in merito alla durata minima della garanzia stessa e alla possibilità di prevedere rinnovi  della garanzia secondo l’art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.; si precisa che nell’ipotesi di emissione di nuova polizza a rinnovo, lo svincolo della polizza in scadenza potrà avvenire soltanto previo assolvimento dell’obbligo da parte del Concessionario di presentazione di una nuova polizza, da trasmettere alla Stazione Appaltante con congruo anticipo rispetto al termine di validità della precedente. Il Concessionario, in ogni caso, è obbligato a mantenere la garanzia valida per l’intera durata del contratto senza soluzione di continuità.

Per quanto sopra esposto non è necessario procedere alla modifica degli atti di gara, si conferma quanto già contenuto nel disciplinare e non si rilevano eccezioni circa la soluzione proposta da Codesto Operatore Economico.


 

Tabella informativa di indicizzazione

Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi
Tipo Contratto Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice Tipo di Amministrazione Provincia Sede di Gara Comune Sede di Gara Indirizzo Sede di Gara Senza Importo Valore Importo a base asta Valore Importo di aggiudicazione Data Pubblicazione Data Scadenza Bando Data Scadenza Pubblicazione Esito Requisiti di Qualificazione Codice CPV Codice SCP URL di pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it Codice CIG
Bando Servizi Comune di Modugno COMUNI Bari Modugno NO 21.939.485,11 13/04/2026 28/05/2026 92610000-0 - Servizi di gestione di impianti sportivi BB31F27011
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