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Dettaglio

Bando ( PE179336-26 )

Descrizione breve Gara a procedura aperta per la fornitura di servizi di vigilanza armata per il Ministero della Giustizia per la sede degli Uffici Giudiziari della Città di Bari – Lotto 1, indetta dalla Regione Puglia in qualità di Centrale di committenza ausiliaria.
Id Appalto ANAC dbd869a5-fa82-49f7-803b-a190a700b715
CIG BC59C75BFB
Informazioni Tecniche
Numero Lotto CIG Descrizione Lotto Link
1 BC59C75BFB servizi di vigilanza armata per il Ministero della Giustizia per la sede degli Uffici Giudiziari della Città di Bari – Lotto 1 https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=BC59C75BFB
Ente appaltante Regione Puglia
Importo Appalto 16.896.616,51 (Iva Esclusa)
Criterio Aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa
Tipo Appalto Servizi
Termine Richiesta Quesiti 30/07/2026   ore   12:00:00 [Ora Italiana]
Presentare le offerte entro il 10/09/2026   ore   12:00:00 [Ora Italiana]
Data I Seduta 10/09/2026   ore   15:00:00 [Ora Italiana]
Motivazione Appalto Verde L’appalto prevede le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei seguenti criteri ambientali minimi: CAM Prodotti Tessili (D.M. 7 febbraio 2023); CAM calzature da lavoro (D.M. 17 maggio 2018); CAM Veicoli (D.M. 17 giugno 2021 e ss.mm.ii.).
Enti Proponenti
Regione Puglia
Documentazione
Descrizione Allegato Data Pubblicazione
09/07/2026   18:32 [Ora Italiana]
09/07/2026   18:32 [Ora Italiana]
09/07/2026   18:32 [Ora Italiana]
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09/07/2026   18:32 [Ora Italiana]
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09/07/2026   18:32 [Ora Italiana]
09/07/2026   18:32 [Ora Italiana]
09/07/2026   18:32 [Ora Italiana]
09/07/2026   18:32 [Ora Italiana]
Pubblicità Gazzette Ufficiali
Pubblicato su Data Numero Link
GUUE 13/07/2026   481727-2026 https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:481727-2026:TEXT:IT:HTML
PVL/ANAC 14/07/2026   59999f70-ec4f-411a-806f-df01fde427d7 https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/bandi/59999f70-ec4f-411a-806f-df01fde427d7
Portale //   http://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx
Note

Chiarimenti

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Protocollo Quesito Risposta Allegato
Quesito
PE196750-26

Risposta
PE202619-26
Spettabile Regione, con la presente si pongono i seguenti quesiti. 1)Rif. Disciplinare, art.3, p.8. Si chiede cortesemente di confermare quale monte ore sia contrattualmente vincolante per il Lotto 1: 125.392 ore annue indicate da Disciplinare, oppure 131.664 ore annue, risultanti dalla somma delle ore dei turni presenti nel documento "1 Capitolato Bari Allegato 1.1 Articolazione dei servizi". 2)Rif. Disciplinare, art.18.1., p.31. Si chiede cortesemente di specificare se, per rispondere pienamente al sub-criterio 2.2, un'eventuale formazione per Addetto al Servizio Antincendio livello 3 o livello 2 possa essere considerata equivalente alla formazione per Addetto al Servizio Antincendio livello 1 richiesta (pur configurandosi come formazione di livello superiore). 3)Rif. Disciplinare, art.16, p.28. Si chiede cortesemente di chiarire se eventuali curricula, certificazioni, dichiarazioni e schede tecniche siano esclusi dal limite massimo di 40 pagine stabilito per la Relazione Tecnica. 4)Rif. Capitolato Bari e Capitolato Lecce, art. 8, p.18. Si chiede cortesemente di specificare se il servizio di pronto intervento richiesto (intervenendo sul posto entro 15 minuti) sia da svolgersi da parte delle GPG di vigilanza fissa in turno oppure da GPG "esterne"? 5)Rif. Disciplinare, art. 3.3, p.11. Si chiede cortesemente di specificare quale sia il corretto valore globale, stimato per il Lotto 1: € 16.896.316,51 oppure € 16.896.616,51? 6)Rif. Disciplinare, art. 3.3, p.11. Si chiede cortesemente di confermare che per il Lotto 2 non sia prevista l'opzione di variazione fino al quinto. In caso contrario, si chiede cortesemente di rettificare valore globale e garanzia provvisoria. 7)Rif. Disciplinare, Tabella 3.2 – Dettaglio base d’asta Bari e Tabella 3.2 – Dettaglio base d’asta Lecce, nonché Capitolato Bari e Capitolato Lecce, art.10, p.26. Con riferimento alla base d’asta oraria, fissata in € 24,06, la documentazione di gara precisa che tale importo è comprensivo: a.del costo medio orario del lavoro del personale dipendente da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi di sicurezza, determinato ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 50 dell’8 agosto 2024, con riferimento al IV livello del servizio tecnico-operativo e al mese di dicembre 2026; b.delle spese generali, quantificate nella misura dell’8%; c.dell’utile d’impresa, quantificato nella misura dell’8%. Tenuto conto dell’effettiva articolazione del servizio tra ore diurne e ore notturne, il costo medio orario del lavoro, calcolato sulla base della relativa incidenza, risulta pari a € 21,68. Applicando a tale importo le percentuali indicate dalla Stazione Appaltante, il prezzo orario risulterebbe pari: •a € 25,15, qualora le spese generali e l’utile d’impresa, entrambi pari all’8%, fossero calcolati direttamente sul costo medio del lavoro: € 21,68 × (1 + 8% + 8%) = € 25,1488; •a € 25,29, qualora l’utile d’impresa dell’8% fosse calcolato sul costo già comprensivo delle spese generali: € 21,68 × 1,08 × 1,08 = € 25,2876. L’importo posto a base di gara, pari a € 24,06, corrisponde invece a una maggiorazione complessiva di circa il 10,98% rispetto al costo medio orario del lavoro di € 21,68 e, pertanto, non appare coerente con l’inclusione di spese generali pari all’8% e utile d’impresa pari all’8%, come espressamente indicato nella documentazione di gara. Si chiede, pertanto, alla Stazione Appaltante di: a.indicare analiticamente il procedimento seguito per la determinazione della base d’asta oraria di € 24,06, specificando il costo del lavoro assunto a riferimento, l’incidenza delle ore diurne e notturne, la base di calcolo delle spese generali e dell’utile d’impresa e gli eventuali criteri di arrotondamento applicati; b.chiarire con quali modalità siano state applicate le percentuali dell’8% relative, rispettivamente, alle spese generali e all’utile d’impresa; c.chiarire come l’importo di € 24,06 possa assicurare la copertura integrale del costo medio del lavoro, delle spese generali e dell’utile d’impresa dichiarati dalla stessa Stazione Appaltante; d.procedere, qualora sia riscontrato un errore materiale o di calcolo, alla rettifica della base d’asta oraria e degli atti di gara, adottando le conseguenti determinazioni in ordine ai termini della procedura. Ringraziando, porgiamo distinti saluti. R1) Il monte ore contrattualmente vincolante, in base al quale formulare l’offerta, è di 125.392 ore/anno; R2) E’ accettata la formazione di livello superiore ad 1;R3 ) Il limite di 40 pagine è riferito alla sola offerta tecnica; ulteriore documentazione può essere inserita nella ulteriore cartella presente; R4) L’Operatore economico è libero di scegliere la modalità che garantisce la maggiore efficienza del servizio; R5) Il valore corretto è 16.896.616,51; R6) Si confermano le opzioni previste dalla documentazione di gara; R7) Con riferimento alla percentuale 8% indicata per “spese generali” e “utile di impresa” si informa che trattasi di REFUSI; si conferma che la Stazione appaltante ha valutato che la base d’asta è sufficientemente remunerativa ed omnicomprensiva per la remunerazione delle singole voci di cui può comporsi la proposta contrattuale formulata dall’operatore economico.

 
Quesito
PE197105-26

Risposta
PE202617-26
Dalla lettura dei chiarimenti pubblicati si rileva che, con riferimento al tema della revisione dei prezzi, sono state fornite dalla Stazione Appaltante due risposte apparentemente difformi. In particolare, nel documento recante i "Chiarimenti del 29 luglio", con riferimento al quesito n. 4 – Revisione prezzi (codice identificativo PE 186661-26), è stata fornita la seguente risposta: "La revisione prezzi, in fase di esecuzione, sarà gestita secondo quanto stabilito dalla documentazione di gara e richiesto dal RUP." Nel diverso documento contenente i chiarimenti relativi al Lotto 2, con riferimento all'identico quesito (codice identificativo PE 186664-26), è stata invece fornita la seguente risposta: "Fermo restando le specifiche considerazioni del RUP, l'aggiornamento delle tabelle ministeriali del costo della manodopera conseguente al rinnovo del CCNL di settore, intervenuto in corso di esecuzione ed ancora non pubblicato alla data di presentazione dell'offerta, potrà essere valutato come "particolare condizione di natura oggettiva"." Si rappresenta, altresì, che è circostanza notoria come il CCNL Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza sia attualmente in fase di rinnovo e che siano in corso le trattative tra le Associazioni datoriali e le Organizzazioni Sindacali firmatarie. È ragionevole ritenere che il rinnovo possa intervenire nel corso dell'esecuzione dell'appalto; tuttavia, alla data di presentazione dell'offerta, non risulta oggettivamente conoscibile né quantificabile l'entità degli incrementi retributivi che saranno eventualmente concordati e che troveranno successiva attuazione mediante l'aggiornamento delle tabelle ministeriali del costo della manodopera. Pertanto, considerata la difformità delle risposte rese in relazione al medesimo quesito e tenuto conto che, allo stato, non è possibile per gli operatori economici determinare l'entità degli eventuali incrementi del costo della manodopera derivanti dal rinnovo del CCNL, si chiede di chiarire quale interpretazione debba essere assunta dagli operatori economici ai fini della formulazione dell'offerta e della successiva applicazione della clausola di revisione dei prezzi prevista dalla documentazione di gara, con particolare riferimento alla qualificazione dell'aggiornamento delle tabelle ministeriali del costo della manodopera conseguente al rinnovo del CCNL quale "particolare condizione di natura oggettiva" ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023. Inoltre, con riferimento alla risposta resa al quesito identificato con il codice PE189540-26, si rileva che la stessa richiama esclusivamente la possibilità di verificare, mediante QR Code o altro collegamento informatico, l'autenticità delle certificazioni prodotte. Tuttavia, il quesito formulato non riguardava le modalità di verifica dell'autenticità delle certificazioni, bensì il diverso profilo concernente il possesso del requisito dell'accreditamento dell'organismo che le ha rilasciate, trattandosi di due aspetti tra loro distinti e non sovrapponibili. In particolare, l'autenticità attiene esclusivamente alla verifica che la certificazione sia stata effettivamente emessa dall'organismo indicato, sia valida e riferibile all'impresa certificata. Diversamente, l'accreditamento riguarda il riconoscimento formale, ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, della competenza, imparzialità e indipendenza dell'organismo di certificazione da parte dell'Organismo Nazionale di Accreditamento competente (in Italia ACCREDIA ovvero altro Organismo Nazionale di Accreditamento firmatario degli Accordi EA/IAF). Ne consegue che una certificazione può essere autentica, in quanto effettivamente rilasciata dall'organismo certificatore, pur provenendo da un organismo non accreditato. Pertanto, considerato che la risposta resa non affronta il profilo oggetto del quesito, si chiede di chiarire se, ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico previsto per le certificazioni UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI ISO 45001:2018 e UNI/PdR 125:2022, debba ritenersi sufficiente la sola autenticità della certificazione ovvero se sia richiesto che la stessa sia stata rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 (ACCREDIA o altro Organismo Nazionale di Accreditamento firmatario degli Accordi EA/IAF), analogamente a quanto espressamente previsto dal disciplinare per la certificazione SA8000/PAS 24000, al fine di consentire una corretta predisposizione dell'offerta e un'uniforme applicazione dei criteri di valutazione.

R1) Il quesito riguarda l’applicazione, in fase di esecuzione dell’appalto, di una clausola contrattuale prevista dalla documentazione di gara. Il futuro aggiornamento delle tabelle Ministeriali sarà sicuramente aspetto meritevole di considerazione ai fini della eventuale applicazione di tale previsione di gara, ma sarà valutato e definito dal RUP, all’occorrenza, nel corso dell’esecuzione del contratto;R2) Come previsto dal Codice, le certificazioni devono essere "rilasciate da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 (ACCREDIA o altro Organismo Nazionale di Accreditamento firmatario degli Accordi EA/IAF)"; per la certificazione SA 8000 - Social Accountability e certificazione PAS 24000 si è ritenuto utile precisare che saranno ritenute valide ed efficaci, ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale, solo se rilasciate da un organismo di accreditamento comunitario

 
Quesito
PE197195-26

Risposta
PE202615-26
Gentilissimi, con espresso riferimento al chiarimento PE188617-26, si rappresenta che il quesito formulato non risulta aver ricevuto una risposta puntuale ed esaustiva rispetto alla specifica criticità evidenziata. In particolare, si chiede nuovamente alla Stazione Appaltante di voler valutare la necessità di procedere ad una formale modifica del Disciplinare di gara, nella parte in cui i requisiti di idoneità professionale previsti determinano limitazioni territoriali che appaiono non pienamente coerenti con la normativa di settore, con i principi dell’ordinamento eurounitario e con le esigenze di tutela della concorrenza, proporzionalità e favor partecipationis sancite dall’ordinamento nazionale ed europeo. L’attuale formulazione della lex specialis, infatti, sembra circoscrivere la partecipazione alla procedura alle sole imprese già titolari di una licenza prefettizia valida in almeno una delle province della Regione Puglia interessate dall’affidamento. Ne deriva una evidente disparità di trattamento tra operatori economici che si trovano in situazioni sostanzialmente analoghe. A titolo esemplificativo, un’impresa già titolare di licenza nella Provincia di Lecce potrebbe partecipare alla procedura presentando un’istanza di estensione per la Provincia di Brindisi o per le altre province ricomprese nel lotto. Diversamente, un’impresa titolare di licenza nella limitrofa Provincia di Matera non potrebbe partecipare al Lotto 1 mediante la presentazione, entro il termine di scadenza delle offerte, di un’istanza di estensione per la Provincia di Bari. Tale distinzione appare difficilmente giustificabile sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello operativo, poiché la titolarità della licenza in una provincia appartenente alla medesima Regione non costituisce, di per sé, un indice di maggiore idoneità organizzativa, tecnica o territoriale rispetto ad un operatore autorizzato in una provincia confinante o comunque prossima al territorio di esecuzione del servizio. La previsione rischia, pertanto, di produrre un effetto restrittivo del mercato, impedendo la partecipazione di imprese qualificate che, pur non essendo già autorizzate in una provincia pugliese, sarebbero in grado di ottenere l’estensione della licenza nei tempi previsti dalla normativa di settore e di garantire, anche sotto il profilo logistico e organizzativo, una copertura del territorio pienamente adeguata, se non persino più efficiente. La limitazione territoriale così configurata potrebbe, inoltre, risultare sproporzionata rispetto all’effettiva esigenza della Stazione Appaltante, che dovrebbe essere quella di assicurare che l’operatore economico sia legittimamente autorizzato ad eseguire il servizio nel territorio interessato al momento del suo avvio, e non necessariamente che sia già titolare della relativa estensione alla data di partecipazione alla gara, laddove abbia tempestivamente presentato la relativa istanza nei termini consentiti dalla normativa. Si invita, pertanto, la Stazione Appaltante a svolgere un’approfondita riflessione sulla portata restrittiva della previsione contenuta nel Disciplinare e a valutarne la modifica, estendendo la possibilità di partecipazione anche agli operatori economici già titolari di licenza prefettizia in province diverse da quelle della Regione Puglia, purché abbiano presentato, entro il termine di scadenza delle offerte, la relativa istanza di estensione per il territorio oggetto di esecuzione del servizio. Una modifica in tal senso consentirebbe di ampliare la platea dei potenziali concorrenti, favorire una reale apertura del mercato e garantire il pieno rispetto dei principi di concorrenza, proporzionalità, parità di trattamento, ragionevolezza e favor partecipationis, che costituiscono criteri fondamentali delle procedure ad evidenza pubblica. R) La partecipazione all’appalto è aperta a tutti gli operatori in possesso di licenza in una delle Province confinanti con la città metropolitana di Bari, con l’aggiunta della provincia di Lecce (in quanto facente parte di identico Distretto con Brindisi e Taranto) nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni Ministeriali in merito all’obbligo di attivazione dei POD.  
Quesito
PE197557-26

Risposta
PE202614-26
In riferimento al chiarimento PE188617-26 e alla risposta PE196659-26 Con riferimento al chiarimento PE188617-26 e alla relativa risposta PE196659-26, con la quale la Stazione Appaltante ha precisato che: "Anche per il Lotto 1 si conferma, qualora già in possesso di licenza prefettizia nelle tre province di Lecce, Brindisi e Taranto, oppure di licenza valida in una sola o in due sole province, la validità della richiesta di estensione presentata alla Prefettura di Bari entro la data di scadenza dell'offerta." si rappresenta che tale precisazione introduce una disciplina non espressamente prevista dal Disciplinare di gara. Infatti, la lex specialis, nella formulazione originaria, individua in modo puntuale i requisiti di idoneità professionale richiesti per la partecipazione e non contempla, con riferimento al Lotto 1, la possibilità di partecipare mediante il possesso di una licenza prefettizia rilasciata per una o due province del Lotto 2 unitamente alla presentazione dell'istanza di estensione verso la provincia di Bari. Ne consegue che il chiarimento reso dalla Stazione Appaltante non si limita a fornire un'interpretazione autentica di una clausola già esistente, bensì sembra incidere direttamente sul contenuto sostanziale dei requisiti di partecipazione, ampliando la platea dei soggetti ammissibili rispetto a quanto originariamente previsto dalla documentazione di gara. Sul punto appare particolarmente significativo il recente orientamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, espresso con Delibera n. 270 del 7 luglio 2026, richiamata nel comunicato pubblicato dall'ANAC il 22 luglio 2026, secondo cui: "I chiarimenti resi dalla stazione appaltante durante una gara d'appalto possono spingersi fino al limite dell'interpretazione autentica di una clausola del bando, allo scopo di rendere noto inequivocabilmente il modo di intendere la sussistenza di un requisito partecipativo previsto a pena di esclusione. Quando, invece, il chiarimento incide sull'essenza stessa di un requisito di partecipazione alla gara, esso dà vita ad una modifica non consentita delle regole alla base della selezione pubblica, trattandosi di attività che si pone in contrasto con la par condicio. Tale risultato, oltre a ledere la par condicio, contrasta anche con il principio di buona fede e legittimo affidamento riposto dai concorrenti sulla lex specialis di gara, annoverato tra i principi fondamentali del nuovo Codice." L'orientamento dell'Autorità distingue, quindi, in maniera netta tra il chiarimento interpretativo, che si limita a esplicitare il significato di una clausola già esistente, e la modifica sostanziale della lex specialis, che interviene sul contenuto dei requisiti di partecipazione e che, proprio per tale ragione, non può essere introdotta mediante una semplice risposta ai quesiti formulati dagli operatori economici. Nel caso di specie, la risposta resa dalla Stazione Appaltante sembra integrare una vera e propria modifica delle condizioni di partecipazione originariamente previste dal Disciplinare, incidendo direttamente sull'individuazione dei soggetti legittimati a partecipare alla procedura. Per tali ragioni, al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, certezza del diritto, tutela dell'affidamento e par condicio tra gli operatori economici, si chiede cortesemente alla Stazione Appaltante di voler procedere ad una formale modifica del Disciplinare di gara, recependo espressamente il contenuto del chiarimento reso. Solo attraverso una modifica ufficiale della lex specialis, adeguatamente pubblicata con le medesime forme previste per gli atti di gara e, ove necessario, accompagnata dalla proroga dei termini di presentazione delle offerte qualora l'intervento risulti idoneo ad incidere sulla partecipazione degli operatori economici, sarà possibile assicurare la piena conformità della procedura ai principi sanciti dal D.Lgs. n. 36/2023, al diritto eurounitario e al consolidato orientamento dell'ANAC. Tale soluzione consentirebbe, inoltre, di evitare possibili profili di illegittimità della procedura e di prevenire eventuali contenziosi derivanti da una modifica sostanziale delle regole di gara introdotta attraverso uno strumento – il chiarimento – che, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità e della giurisprudenza amministrativa, non può essere utilizzato per innovare o integrare il contenuto della lex specialis. Restando in attesa di Vostro riscontro, porgiamo distinti saluti. R) Si conferma quanto previsto dalla documentazione di gara; nel caso di Raggruppamento la licenza deve essere posseduta dalla mandataria. La partecipazione all’appalto è aperta a tutti gli operatori in possesso di licenza in una delle Province confinanti con la città metropolitana di Bari, con l’aggiunta della provincia di Lecce (in quanto facente parte di identico Distretto con Brindisi e Taranto) nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni Ministeriali in merito all’obbligo di attivazione dei POD.  
Quesito
PE197563-26

Risposta
PE202613-26
Gentilissimi, con riferimento al Lotto 1, si chiede di voler confermare che sia ammessa la partecipazione alla procedura di gara da parte di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) composto da due operatori economici, nella seguente configurazione: •una delle imprese del raggruppamento, indipendentemente dal fatto che rivesta il ruolo di mandataria o di mandante, sia già in possesso della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS valida per il territorio della Provincia di Bari; •l'altra impresa del RTI, anch'essa indipendentemente dal ruolo di mandataria o mandante, non sia ancora titolare della licenza prefettizia per la Provincia di Bari, ma abbia presentato, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, la relativa istanza di estensione alla Prefettura competente per il medesimo territorio. Si chiede, pertanto, di confermare che tale configurazione risulti conforme alle prescrizioni del Disciplinare di gara e alla normativa di settore, tenuto conto che il raggruppamento garantisce, nel suo complesso, il possesso del requisito richiesto e che l'impresa non ancora autorizzata ha tempestivamente attivato il procedimento amministrativo finalizzato all'estensione della licenza. Si rammenta, inoltre, che la giurisprudenza amministrativa e gli indirizzi ministeriali hanno più volte affermato che, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di vigilanza privata, è sufficiente che l'operatore economico abbia presentato entro il termine di scadenza delle offerte la notifica relativa all'istanza di estensione della licenza prefettizia relativa al territorio interessato dall'esecuzione del servizio, fermo restando che il provvedimento autorizzativo dovrà essere conseguito prima dell'avvio dell'esecuzione dell'appalto. Alla luce di tali principi, si chiede cortesemente di voler confermare che, anche con riferimento al Lotto 1, la presentazione dell'istanza di estensione entro il termine di presentazione delle offerte sia idonea a soddisfare il requisito di partecipazione in capo all'impresa del RTI non ancora titolare della licenza nella Provincia di Bari, purché il raggruppamento, nel suo complesso, garantisca la copertura del territorio oggetto dell'affidamento. Restando in attesa di Vostro riscontro, porgiamo cordiali saluti. R) Le informazioni fornite dalla documentazione di gara ed i chiarimenti pubblicati si ritengo esaustivi delle informazioni utli per valutare, da parte degli Operatori, la modalità di partecipazione più opportuna; ulteriori specifiche valutazioni saranno effettuate, all'occorrenza, in fase di gara.  
Quesito
PE197626-26

Risposta
PE202612-26
In relazione alla procedura di gara in trattazione si rappresenta che: Durante la procedura di gara, dopo la scadenza delle offerte, verosimilmente, il CCNL vigente sarà rinnovato con un incremento delle tabelle retributive. Tanto si rileva dal passaggio che fedelmente si trascrive riportato dalla nostra Associazione di Categoria con nota del 10/06/2026: “Ricordiamo, come a vostra conoscenza, che il contratto è in scadenza in questa annualità e, seppur non obbligatorio nel nostro caso specifico, l’indice di riferimento per valutare l’impatto sugli aumenti è rappresentato dall’IPCA. Inutile dire che lo stesso, rispetto alle previsioni, risentirà pesantemente delle dinamiche inflazionistiche connesse alla situazione internazionale. Inoltre, alla fine del mese di giugno, verrà promulgato definitivamente il Decreto 1° maggio che avrà un forte impatto sulle dinamiche del lavoro e sulle dinamiche connesse ai rinnovi dei contratti collettivi.[….] Pertanto, presumiamo che il contratto verrà rinnovato alla fine di quest’anno o al massimo nei primi mesi del 2027, con una decorrenza degli aumenti immediata se non probabilmente retrodatata al gennaio 2027, risentendo di tutte le dinamiche più sopra descritte.” Tanto premesso Si chiede, di chiarire se, l’eventuale rinnovo del CCNL con la integrazione in aumento delle tabelle retributive vada ad integrare quella condizione di “ fatto oggettivo” previsto negli atti di gara che possa determinare il diritto al riconoscimento della revisione prezzi nella misura e modi stabili nei predetti e richiamati atti di gara . Si ringrazia per l'attenzione riservata e si porgono cordiali saluti R) Il quesito riguarda l’applicazione, in fase di esecuzione dell’appalto, di una clausola contrattuale prevista dalla documentazione di gara. Il futuro aggiornamento delle tabelle Ministeriali sarà sicuramente aspetto meritevole di considerazione ai fini della eventuale applicazione di tale previsione di gara, ma sarà valutato e definito dal RUP, all’occorrenza, nel corso dell’esecuzione del contratto  
Quesito
PE197639-26

Risposta
PE202611-26
Spettabile Regione, con la presente si pongono i seguenti quesiti. 1.Rif. Disciplinare, art.16, p.28. Si chiede cortesemente di specificare se eventuali indice e copertina siano esclusi dal limite massimo di 40 pagine stabilito per la Relazione Tecnica. 2.Rif. Disciplinare, art. 16, p. 28. Si chiede cortesemente di specificare se il Progetto di assorbimento del personale debba essere presentato in un documento separato da allegare alla documentazione di gara oppure se sia ritenuto sufficiente il suo inserimento all'interno della Relazione Tecnica, nell'ambito della trattazione del sub-criterio 8.2. Ringraziando, distinti saluti
R1) Indice e copertina sono sclusi; R2) Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara
 
Quesito
PE202593-26

Risposta
PE202610-26
COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DI FASE: SEGNALAZIONE REFUSI DEL CAPITOLATO Con riferimento al Capitolato, Par. 10 "Vigilanza fissa", si informa che la percentuale "8%" indicata per “spese generali” e “utile di impresa” trattasi di REFUSI; si conferma che la Stazione appaltante ha valutato che la base d’asta è sufficientemente remunerativa ed omnicomprensiva per la remunerazione delle singole voci di cui può comporsi la proposta contrattuale formulata dall’operatore economico.  
Quesito
PE186661-26

Risposta
PE196661-26
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, al fine di consentire una corretta interpretazione della documentazione di gara e la conseguente formulazione di un’offerta pienamente consapevole, si sottopongono alla Stazione Appaltante i seguenti quesiti, atteso che talune disposizioni della lex specialis presentano profili interpretativi che si ritiene opportuno chiarire, in quanto suscettibili di incidere sulla determinazione del costo della manodopera, sulla predisposizione dell’offerta economica e sulla formulazione dell’offerta tecnica. Quesito n. 1 – Determinazione e conferma del costo della manodopera; Nel disciplinare di gara è previsto che il costo della manodopera sia stato determinato facendo riferimento al CCNL per i Lavoratori della Vigilanza Privata e dei Servizi di Sicurezza – costo medio orario del personale dipendente – dicembre 2026, con indicazione, per entrambi i lotti, di un costo medio della manodopera pari ad € 21,68/ora, calcolato in base alle effettive ore di servizio diurno e notturno. Al riguardo, si rileva che, pur essendo differente il valore complessivo della manodopera dei due lotti in ragione del diverso monte ore previsto, il costo orario assunto dalla Stazione Appaltante risulta identico per entrambi i lotti, pur in presenza di elementi che sembrano incidere diversamente sulla relativa quantificazione. Tanto premesso si chiede di confermare se, nella determinazione del costo orario della manodopera, sia stata considerata anche l’incidenza economica derivante dall’applicazione del Contratto Integrativo Provinciale della Provincia di Bari, tuttora vigente ed applicabile al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto. Al riguardo, si evidenzia che il predetto contratto integrativo prevede, tra l’altro, il riconoscimento del premio di produzione annuale nonché del buono pasto del valore di € 5,29 per ogni giornata di effettivo servizio, istituti che determinano un incremento del costo del lavoro rispetto ai valori desumibili dalle sole tabelle ministeriali. Tenuto conto di quanto precede, si chiede alla Stazione Appaltante di voler espressamente precisare quanto segue: ?Conferma del costo della manodopera: se, alla luce degli elementi evidenziati nei presenti quesiti (in particolare: applicazione del contratto integrativo provinciale di Bari e relativi istituti economici, il costo della manodopera indicato nel disciplinare di gara – determinato con riferimento al CCNL per i Lavoratori della Vigilanza Privata e dei Servizi di Sicurezza, costo medio orario dicembre 2026 – debba intendersi confermato quale valore di riferimento per entrambi i lotti. Quesito n. 2 – Costo della manodopera e obblighi formativi previsti dal Capitolato Tecnico Con riferimento al costo della manodopera posto a base di gara, si rileva che le tabelle ministeriali valorizzano un monte ore destinato alla formazione pari a 7 ore annue, riferito essenzialmente agli obblighi formativi previsti dalla normativa generale, con particolare riguardo alla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tuttavia, il Capitolato Tecnico pone a carico dell’aggiudicatario ulteriori e specifici obblighi formativi che appaiono significativamente più gravosi, prevedendo, tra l’altro: ?per tutte le Guardie Particolari Giurate (G.P.G.), una formazione teorico-pratica iniziale della durata minima di 12 ore ed un aggiornamento annuale minimo di 4 ore; ?per i Responsabili Operativi del Servizio (ROS), una formazione teorico-pratica iniziale della durata minima di 12 ore ed un aggiornamento annuale minimo di 4 ore; ?per le G.P.G. addette alla gestione degli apprestamenti di security finalizzati al controllo accessi e alla prevenzione di atti illeciti, una formazione iniziale della durata minima di 12 ore ed un aggiornamento annuale minimo di 4 ore; ?per le G.P.G. addette alla gestione degli apprestamenti per la vigilanza antincendio e antinfortunistica, una formazione iniziale della durata minima di 12 ore ed un aggiornamento annuale minimo di 4 ore; ?per le G.P.G. addette alla gestione degli apprestamenti per la vigilanza ambientale e il controllo delle aree, una formazione iniziale della durata minima di 12 ore ed un aggiornamento annuale minimo di 4 ore; ?per le G.P.G. addette alle attività di front-office e di gestione dei flussi in ingresso, comprensive del controllo dei visitatori, una formazione specialistica iniziale della durata minima di 12 ore ed un aggiornamento annuale minimo di 4 ore. Il Capitolato Tecnico prevede, inoltre, ulteriori attività di addestramento specialistico poste espressamente a carico dell’appaltatore. Si chiede, pertanto, di chiarire se, nella determinazione del costo della manodopera posto a base di gara, sia stata tenuta in considerazione l’incidenza economica derivante dai suddetti obblighi formativi ovvero se i relativi costi debbano ritenersi integralmente a carico dell’operatore economico, pur non risultando valorizzati nella stima del costo della manodopera. Quesito n. 3 - Ribasso sul costo della manodopera e verifica di congruità in sede di i anomalia Nell’ipotesi in cui l’operatore economico indichi in offerta un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla Stazione Appaltante, ma giustificato da una diversa composizione del costo del lavoro, in sede di valutazione di congruità si richiede se si terrà conto: •degli elementi aggiuntivi rispetto al solo CCNL nazionale, ad esempio: del sub criterio 8.1 che è relativo al dover garantire la continuità delle garanzie contrattuali, di tutto il personale inserito nella clausola sociale, compreso quello eventualmente in esubero rispetto alle ore richieste in appalto; del sub criterio 8.3 che riguarda il costo derivante dal WELFARE aziendale, nonché dei costi derivanti dalle proposte migliorative e, più precisamente, di quanto previsto ai sub criteri 9.1, 9.2, 9.3. •degli obblighi formativi ulteriori previsti dal Capitolato Tecnico e di cui si è fatto cenno nel quesito n° 2 precedente; e ciò ai fini della valutazione della sostenibilità del costo del lavoro proposto e del rispetto delle tutele economiche e normative minime previste dalla lex specialis e dalla normativa di settore. Quesito n. 4 – revisione prezzi Alla luce di quanto riportato al 3.2 del disciplinare di gara, si chiede di chiarire, se l’aggiornamento delle tabelle ministeriali del costo della manodopera conseguente al rinnovo del CCNL di settore, intervenuto in corso di esecuzione, possa essere qualificato quale “particolare condizione di natura oggettiva” rilevante ai fini dell’attivazione del meccanismo di revisione prezzi, ferma restando la verifica del superamento della soglia del 5% e l’applicazione del riconoscimento dell’80% della variazione eccedente, così come previsto dall’art. 60 d.lgs. 36/2023 e dalla lex specialis di gara; ovvero debba ritenersi ricompreso nella normale alea contrattuale, in considerazione della sola circostanza che, alla data di presentazione dell’offerta, era noto lo stato di scadenza del CCNL e l’esistenza di trattative di rinnovo, pur in assenza di dati oggettivi sull’entità degli aumenti tabellari. R1) Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara; R2) Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara; R3) La verifica di congruità verrà svolta secondo quanto prescritto dal Codice; R 4) La revisione prezzi, in fase di esecuzione, sarà gestita secondo quanto stabilito dalla documentazione di gara e richiesto dal RUP  
Quesito
PE188617-26

Risposta
PE196659-26
Gentilissimi, con espresso riferimento ai requisiti di idoneità professionale previsti dal Disciplinare di gara, si rileva che al punto b) è richiesto il: "Possesso della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS per la classe funzionale A di cui all'art. 2 del D.M. n. 269/2010 che includa tutti i servizi previsti per il lotto cui si intende partecipare, valida: - per il Lotto 1, nella provincia di Bari; - per il Lotto 2, nelle tre province di Lecce, Brindisi e Taranto, oppure valida in una sola o in due sole province tra quelle sopra indicate unitamente alla notifica della richiesta di estensione presentata alla Prefettura competente entro la data di scadenza dell'offerta." Alla luce della suddetta previsione si chiede di voler chiarire se, ai fini della partecipazione alla procedura, sia ritenuta sufficiente la presentazione della sola istanza di estensione della licenza prefettizia, presentata entro il termine di scadenza delle offerte, anche con riferimento al Lotto n. 1, analogamente a quanto già previsto dal Disciplinare per il Lotto n. 2. Ovvero sia sufficiente presentare istanza di estensione pur non avendo ancora la licenza sulla provincia di Bari, atteso che il possesso della licenza deve essere perfezionato prima della sottoscrizione del contratto e avvio dei servizi. Diversamente, qualora codesta Stazione Appaltante intendesse confermare l'attuale formulazione della lex specialis, limitando tale possibilità esclusivamente al Lotto n. 2, si ritiene opportuno evidenziare come tale previsione appaia suscettibile di porsi in contrasto con i principi dell'ordinamento nazionale ed euro-unitario che regolano l'accesso alle procedure di evidenza pubblica. In particolare, una simile limitazione sembrerebbe confliggere con: • i principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e massima partecipazione, sanciti dagli artt. 1, 2, 3 e 10 del D.Lgs. n. 36/2023, oltre che dagli artt. 18 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE); • il principio del favor partecipationis, costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa e recepito dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici quale criterio interpretativo delle clausole della lex specialis; • l'art. 134 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931), nonché il D.M. 1° dicembre 2010, n. 269, che disciplinano il rilascio e l'estensione delle autorizzazioni prefettizie per gli Istituti di Vigilanza Privata. Sul punto si evidenzia inoltre che il Ministero dell'Interno, mediante le proprie circolari interpretative emanate in attuazione del D.M. n. 269/2010, ha chiarito che, nelle more del perfezionamento del procedimento amministrativo di estensione territoriale della licenza, l'operatore economico può presentare la relativa SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e l'istanza di estensione alla Prefettura territorialmente competente, potendo così dimostrare il possesso del requisito richiesto per la partecipazione alle procedure di affidamento, fermo restando che l'effettivo svolgimento del servizio potrà avvenire soltanto dopo il completamento del procedimento autorizzativo. Tale impostazione è stata più volte valorizzata anche dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha affermato che il requisito della licenza prefettizia non può essere interpretato in modo tale da introdurre restrizioni irragionevoli alla concorrenza o ostacoli non proporzionati all'accesso al mercato, soprattutto laddove l'operatore abbia già tempestivamente avviato il procedimento di estensione previsto dalla normativa di settore. Ne consegue che subordinare la partecipazione al possesso della licenza già formalmente estesa nella provincia interessata, senza riconoscere analoga efficacia alla tempestiva presentazione dell'istanza di estensione anche per il Lotto n. 1, determinerebbe una disparità di trattamento tra operatori economici che si trovano nella medesima situazione giuridica, introducendo un requisito più restrittivo rispetto a quello previsto dalla normativa di settore e non strettamente necessario ai fini dell'esecuzione dell'appalto. Una simile previsione rischierebbe, pertanto, di comprimere ingiustificatamente il principio della massima partecipazione alle procedure di gara, restringendo la platea dei concorrenti ai soli operatori già autorizzati nelle province interessate, con effetti potenzialmente distorsivi della concorrenza e in contrasto con i principi che ispirano il vigente Codice dei Contratti Pubblici. Alla luce di quanto sopra, si chiede pertanto di voler confermare che, anche per il Lotto n. 1, il requisito di idoneità professionale possa ritenersi soddisfatto mediante la presentazione, entro il termine di scadenza delle offerte, dell'istanza di estensione della licenza prefettizia, analogamente a quanto espressamente previsto per il Lotto n. 2, al fine di assicurare uniformità di disciplina, piena tutela della concorrenza e rispetto dei principi di proporzionalità e favor partecipationis sanciti dall'ordinamento nazionale ed europeo. R) Anche per il Lotto 1 si conferma, qualora già in possesso  di licenza prefttizia nelle tre province di Lecce, Brindisi e Taranto, oppure di licenza valida in una sola o in due sole province, la validità della richiesta di estensione presentata alla Prefettura di Bari, entro la data di scadenza dell'offerta.   
Quesito
PE189538-26

Risposta
PE196655-26
Quesito 1 – Clausola sociale – Elenco del personale uscente lotto di Bari Con riferimento alla documentazione pubblicata relativa alla clausola sociale, si rappresenta che, con riguardo al Lotto del Distretto di Lecce, l'elenco del personale uscente riporta, oltre ai dati ordinariamente previsti (livello di inquadramento, monte ore, tipologia del rapporto di lavoro, ecc.), anche: • la data di maturazione del successivo scatto di anzianità; • la data dell'eventuale passaggio automatico al livello contrattuale superiore, ove previsto dal CCNL di settore. Tali informazioni appaiono di particolare rilevanza ai fini della corretta determinazione del costo della manodopera, in quanto consentono agli operatori economici di stimare con precisione l'evoluzione del costo del personale durante l'esecuzione del contratto, tenuto conto della durata dell'appalto e dell'eventuale periodo di proroga. Si rileva, invece, che nell'elenco del personale pubblicato per il Lotto di Bari tali informazioni non risultano riportate. Pertanto, al fine di garantire la disponibilità di dati completi e omogenei per tutti gli operatori economici e consentire la formulazione di un'offerta economica pienamente consapevole, si chiede di voler rendere disponibili, anche per il Lotto di Bari, le date di maturazione dei successivi scatti di anzianità e le date degli eventuali passaggi automatici al livello contrattuale superiore riferite al personale interessato dalla clausola sociale. R. Si fornisce, in allegato, l'elenco aggiornato del personale e delle relative informazioni disponibili Vigilanza x Clusola Soc. VIS spa ultimo.pdf
Quesito
PE189540-26

Risposta
PE196654-26
Con riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica, si sottopongono i seguenti quesiti, ciascuno riferito ad uno specifico profilo del disciplinare di gara, finalizzati esclusivamente ad acquisire chiarimenti interpretativi utili alla corretta predisposizione dell'offerta e all'uniforme applicazione dei criteri di valutazione. Quesito n. 1 – Sub-criterio 7 "Certificazioni" – Attribuzione del punteggio in caso di RTI Con riferimento al Sub-criterio 7 "Certificazioni", si chiede di voler fornire un chiarimento in ordine alle modalità di attribuzione del relativo punteggio, con particolare riguardo all'ipotesi di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese. Il disciplinare prevede l'attribuzione del punteggio in funzione della percentuale di servizi svolti da "operatori certificati". Considerato, tuttavia, che le certificazioni richiamate (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA8000/PAS 24000 e UNI/PdR 125:2022) sono rilasciate agli operatori economici e non ai singoli operatori impiegati nell'esecuzione del servizio, si chiede di chiarire quale criterio sarà applicato ai fini dell'attribuzione del punteggio. In particolare, si chiede di precisare se, in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, la percentuale prevista dal disciplinare debba essere riferita alla quota delle prestazioni contrattuali che sarà eseguita dalle imprese in possesso delle certificazioni richieste, ovvero se debba essere applicato un diverso criterio di valutazione. Quesito n. 2 – Certificazioni rilasciate da organismi accreditati Con riferimento ai criteri premiali relativi al possesso delle certificazioni ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA8000 ovvero PAS 24000 e UNI/PdR 125:2022, si chiede di precisare se, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio tecnico, le predette certificazioni debbano essere rilasciate da organismi di certificazione accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 (in Italia ACCREDIA o altro Organismo Nazionale di Accreditamento firmatario degli Accordi EA/IAF), ovvero se siano ritenute ammissibili anche certificazioni rilasciate da organismi non accreditati. Il chiarimento si rende necessario in quanto il disciplinare richiama espressamente il requisito dell'accreditamento esclusivamente con riferimento alla certificazione SA8000/PAS 24000, mentre non contiene analoga specificazione per le ulteriori certificazioni previste dal medesimo criterio premiale. Si chiede, pertanto, di voler chiarire quale sia l'interpretazione da adottare ai fini della corretta predisposizione dell'offerta e dell'uniforme applicazione dei criteri di valutazione. R1) Per "Operatori certificati" si intendono gli Operatori economici che presentano domanda di partecipazione, in forma singola o aggregata; nel caso di partecipazione come RTI sarà considerata la relativa quota attestata di esecuzione dei servizi in appalto; R2) Fermo restando il requisito dell'accreditamento riferito alla certificazione SA8000/PAS 24000, tramite il QR Code o link di riferimento, dovrà essere possibile accertare l'autenticità di tutte le certificazioni presentate.  
Quesito
PE191240-26

Risposta
PE196652-26
Buongiorno, si pongono i seguenti quesiti: 1. Disciplinare, art.4 Condizioni di partecipazione: si chiede conferma che, nell’ipotesi di partecipazione ad entrambi i Lotti, sia possibile farlo in modalità diverse; a titolo di esempio, in 1 lotto come operatore singolo, nell’altro lotto con RTI costituendo oppure nei due Lotti con RTI costituendi diversi, anche fra soggetti diversi e/o con ruoli delle società diversi. 2. Disciplinare, pag.8 CCNL: si chiede conferma che il CCNL citato sia il CNEL HV17 3. Capitolato Tecnico, Lotto 1 BARI, Vigilanza ispettiva: seppur citata e dettagliata a pagina 23, non vengono indicati i siti dove debba essere svolta e nelle Tabelle di dettaglio base asta, presenti nel Disciplinare, non è contemplata la voce del “Servizio vigilanza ispettiva” per il Lotto 1. Si chiede quindi conferma che per il Lotto 1 non sia previsto il servizio di vigilanza ispettiva. Grazie R1) Si conferma la partecipazione in modalità diverse; R2) Si conferma; R3) Il Lotto 1 NON prevede il servizio di vigilanza ispettiva  
Quesito
PE196243-26

Risposta
PE196651-26
Richiesta di chiarimenti e proposta di modifica al Disciplinare di gara – Requisiti di idoneità professionale (Licenza prefettizia ex art. 134 TULPS) Spett.le Stazione Appaltante, con la presente si chiedono chiarimenti in merito ai requisiti di idoneità professionale previsti dal Disciplinare di gara e, per le ragioni che seguono, si propone una modifica alla relativa clausola. Il Disciplinare di gara, al punto b) dei requisiti di idoneità professionale, richiede il: "Possesso della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS per la classe funzionale A di cui all'art. 2 del D.M. n. 269/2010 che includa tutti i servizi previsti per il lotto cui si intende partecipare, valida: - per il Lotto 1, nella provincia di Bari; - per il Lotto 2, nelle tre province di Lecce, Brindisi e Taranto, oppure valida in una sola o in due sole province tra quelle sopra indicate unitamente alla notifica della richiesta di estensione presentata alla Prefettura competente entro la data di scadenza dell'offerta." Come si evince dal tenore letterale della clausola, la possibilità di partecipare sulla base della sola istanza di estensione territoriale della licenza, presentata entro il termine di scadenza dell'offerta, è espressamente prevista per il solo Lotto 2, mentre per il Lotto 1 il Disciplinare sembra richiedere il possesso pieno e già perfezionato della licenza per la provincia di Bari alla data di presentazione dell'offerta. Subordinare la partecipazione al possesso della licenza già formalmente estesa alla provincia di Bari, senza riconoscere efficacia alla tempestiva presentazione della relativa istanza di estensione, determinerebbe una disparità di trattamento tra operatori che si trovano nella medesima situazione giuridica a seconda del lotto per cui concorrono, introducendo per il Lotto 1 un requisito più restrittivo rispetto a quello previsto per il Lotto 2 nell'ambito della medesima procedura, e non strettamente necessario ai fini della corretta esecuzione dell'appalto. Una simile previsione rischierebbe di comprimere ingiustificatamente il principio della massima partecipazione, restringendo la platea dei concorrenti ai soli operatori già autorizzati nella provincia di Bari, con effetti potenzialmente distorsivi della concorrenza. Alla luce di quanto sopra, si suggerisce che la Stazione Appaltante di modificare il Disciplinare di gara, estendendo la partecipazione anche agli operatori economici che presentino istanza di estensione – ossia la possibilità di comprovare il requisito di idoneità professionale mediante la presentazione, entro il termine di scadenza delle offerte, dell'istanza di estensione della licenza prefettizia alla provincia richiesta, ferma restando la necessità del possesso pieno del titolo autorizzativo prima della sottoscrizione del contratto e dell'avvio dei servizi. Tale modifica consentirebbe di uniformare la disciplina dei due lotti e garantendo la piena tutela dei principi di concorrenza, proporzionalità e favor partecipationis sanciti dall'ordinamento nazionale ed europeo. Si resta in attesa di un cortese riscontro, con espressa richiesta – qualora la Stazione Appaltante non ritenga di accogliere la proposta di modifica – di fornire adeguate motivazioni a sostegno ai fini di valutare un eventuale impugnazione del Bando. Distinti saluti. R) Si faccia riferimento a quanto riportato al quesito PE188617-26  

Tabella informativa di indicizzazione

Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi
Tipo Contratto Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice Tipo di Amministrazione Provincia Sede di Gara Comune Sede di Gara Indirizzo Sede di Gara Senza Importo Valore Importo a base asta Valore Importo di aggiudicazione Data Pubblicazione Data Scadenza Bando Data Scadenza Pubblicazione Esito Requisiti di Qualificazione Codice CPV Codice SCP URL di pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it Codice CIG
Bando Servizi Regione Puglia REGIONI Bari Bari NO 16.896.616,51 09/07/2026 10/09/2026 79710000-4 - Servizi di sicurezza BC59C75BFB
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