Dettaglio

Bando ( PI304207-21 )

Descrizione breve Project Financing per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art, 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di due Lotti aventi ad oggetto la Realizzazione degli Interventi di Efficienza Energetica e la Gestione Immobiliare Integrata dei Servizi Energia e Manutenzione presso il Presidio Ospedaliero San Paolo di Bari e presso il Presidio Ospedaliero della Murgia Fabio Perinei di Altamura (BA), entrambi nell’ambito degli “Interventi per l’Efficientamento Energetico degli Edifici Pubblici – Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020 – Asse Prioritario IV – Obiettivo Specifico: RA 4.1”
CIG: 89585648E0
Direzione Proponente ASL BA - Area Tecnica
Incaricato: Nicola Sansolini
Importo Appalto: 94.598.910,00 (Iva Esclusa)
Importo Base Asta: 92.706.931,80 (Iva Esclusa)
Criterio Aggiudicazione: Offerta economica più vantaggiosa
Tipo Appalto: Servizi
Termine Richiesta Quesiti: 06/12/2021   ore   13:00:00 [Ora Italiana]
Presentare le offerte entro il 15/12/2021   ore   13:00:00 [Ora Italiana]
Data I Seduta 16/12/2021   ore   09:00:00 [Ora Italiana]
Motivazione Appalto Verde L'APPALTO PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Documentazione:
Descrizione Allegato
Note

Esito e Pubblicazioni

Tipologia Data Pubblicazione Descrizione Allegato
CV Commissione 06/10/2022   ore   14:09 [Ora Italiana] SI PUBBLICA LA DELIBERAZIONE DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. IL R.U.P. ING. N. SANSOLINI

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Protocollo Quesito Risposta Allegato
Quesito
PI321424-21

Risposta
PI321702-21
? Si chiede di confermare che la dichiarazione di cui al “modello E” debba essere resa dai soli soggetti di cui all’art. 80 comma 3 “in carica” e non anche dai soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente alla pubblicazione del Bando di gara. ? Il Disciplinare di gara, a pagina 56, prevede quanto segue: “Avuto riguardo alla complessiva durata della concessione, la garanzia fideiussoria definitiva potra' essere prodotta con durata iniziale di 5 anni, da rinnovare successivamente sino alla scadenza della concessione”. Al riguardo, nel premettere che, consultate molteplici compagnie assicuratrici primarie, e' stata ravvisata l’impossibilita' delle stesse ad obbligarsi al rilascio di una garanzia fideiussoria definitiva di durata pari alla durata della concessione oggetto di gara, si chiede di confermare 1) che sia consentito al concorrente, in caso di aggiudicazione, costituire e produrre una garanzia fideiussoria definitiva di durata iniziale di 5 anni e, all’esito del primo quinquennio di esecuzione, costituire e produrre, senza soluzione di continuita', a copertura del secondo quinquennio, un’ulteriore garanzia fideiussoria di durata parimenti quinquennale, anche rilasciata da una compagnia assicuratrice diversa da quella individuata quale fideiussore per il primo quinquennio di esecuzione, e cosi' procedere, allo stesso modo, anche all’esito del secondo quinquennio, in relazione al periodo di residua durata della concessione. Si chiede altresi' di confermare 2) che, conseguentemente, nel rispetto della ratio individuabile nella sopra riportata previsione della lex specialis, che evidentemente risiede proprio nella notoria oggettiva difficolta' di reperimento sul mercato di garanzie di eccessiva durata, la compagnia assicuratrice individuata quale fideiussore per il primo quinquennio non debba obbligarsi a rilasciare la polizza fideiussoria definitiva anche per i successivi periodi di durata del contratto, anche in considerazione del fatto che – diversamente opinando – la stessa clausola del Disciplinare, che espressamente fa riferimento a una “durata iniziale di cinque anni” della garanzia, perderebbe di ogni significato, in quanto comunque implicherebbe un sostanziale obbligo di produrre, all’avvio della concessione, una polizza di durata pari all’intera durata del rapporto concessorio. Il medesimo stralcio del Disciplinare prosegue prevedendo quanto segue: “La mancata costituzione della garanzia fideiussoria, o il mancato tempestivo rinnovo in caso di durata originaria pari a 5 anni, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 103 comma 3 del Codice da parte del Committente”. Al riguardo, si chiede di confermare 3) che l’indicazione dell’art. 103 comma 3 del Codice sia frutto di un refuso e che il riferimento corretto debba intendersi all’art. 93 del Codice, disciplinante la “garanzia provvisoria” che la su riportata previsione espressamente menziona. Anche in ragione di cio', si chiede di confermare che, pertanto, “l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Committente” sia una conseguenza derivante esclusivamente dalla mancata produzione, dopo l’aggiudicazione, della garanzia fideiussoria definitiva di durata iniziale di cinque anni, che comporterebbe l’impossibilita' di stipula del contratto. Ed infatti, se, per quanto in precedenza rilevato, si riterra' che il fideiussore del primo quinquennio non debba obbligarsi al rilascio della polizza anche per i successivi periodi di durata del contratto, allora non potra' coerentemente essere consentito, nel caso di mancata produzione della garanzia fideiussoria per il secondo quinquennio o per l’ulteriore periodo di residua durata del contratto, procedere, oltre che alla risoluzione del contratto di concessione, anche all’escussione della polizza definitiva prodotta per il periodo di esecuzione immediatamente precedente. Diversamente si tornerebbe a ricadere in una privazione di significato della clausola che consente l’acquisizione di polizze per “step”. Si riscontra quanto segue: - si conferma che la dichiarazione di cui al modello E deve essere resa dai soli soggetti di cui all'art. 80 comma 3 che risultano essere ibn carica; - con riferimento al primo punto si conferma che sarà possibile costituire e produrre garanzia fidejussoria definitiva per i primi 5 anni, per i successivi 5 anni e per i restanti 4 anni della concessione; con riferimento al secondo punto si conferma che la compagnia assicuratrice individuata per il primo quinquennio non è obbligata a rilasciare la polizza fidejussoria definitiva anche per il periodo successivo di durata del contratto; la garanzia fidejussoria definitiva potrà essere prodotta, per i successivi periodi, da una compagnia assicuratrice diversa; - per quanto attiene il punto 3 si conferma il refuso e che il riferimento corretto è l'art. 93 del Codice dei Contratti. Si precisa che la mancata presentazione della garanzia fidejussoria definitiva della durata iniziale di 5 anni comporterà l'impossibilità di stipulare il contratto e che la mancata presentazione della garanzia per i successivi anni (5 + 4) produrrà come conseguenza la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto di concessione, non potendosi procedere con l'acquisizione della cauzione provvisoria.. Il R.U.P. Ing. N. Sansolini  
Quesito
PI318918-21

Risposta
PI321696-21
Buongiorno, con la presente siamo a chiedere i seguenti quesiti: Quesito n. 1 Al paragrafo n. 19 - CONTENUTO DELLA BUSTA “B” - OFFERTA TECNICA, il Disciplinare di Gara prevede che la Relazione Tecnica B sia comprensiva, oltre che dell’illustrazione della proposta dell'offerente circa le soluzioni migliorative, anche dei “tempi di realizzazione degli interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico”. Poiche' i tempi di realizzazione dei suddetti interventi non risultano oggetto di valutazione nell’ambito dell’Offerta Tecnica, ma, piuttosto, rientrano tra i criteri di valutazione dell’offerta economica (vedasi pagina 46), si chiede di chiarire lo specifico contenuto richiesto, per la Relazione Tecnica, in riferimento ai ridetti tempi di realizzazione degli interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico. Quesito n. 2 A pagina 57 il Disciplinare di gara prescrive che l’esecutore del contratto debba stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne il Committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, e da tutti i danni al personale dipendente della Asl della Provincia di Bari, dai danni a terzi, dai danni ai beni affidati o meno in custodia al concessionario e da tutti i danni previsti dal succitato art. 103, comma 7 del Codice. Si chiede di precisare il massimale minimo richiesto per tale polizza. Quesito n. 3 Si chiede di precisare gli estremi del Codice di comportamento, adottato dalla Stazione Appaltante, in relazione al quale il concorrente deve rendere la dichiarazione di essere edotto, come da Modello di gara. Si riscontra quanto segue: Quesito 1 I tempi di realizzazione degli interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico non saranno oggetto di valutazione nell'ambito dell'offerta tecnica e pertanto nessun riferimento va inserito nella stessa in quanto trattasi di refuso di cui ci scusiamo; Quesito 2 Il massimale richiesto è di € 5.000.000,00; Quesito 3 In allegato si pubblica il Codice di Comportamento della ASL BARI. Il R.U.P. Ing. N. Sansolini Codice di Comportamento ASL BARI.pdf

Tabella informativa di indicizzazione

Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi
Tipo Contratto Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice Tipo di Amministrazione Provincia Sede di Gara Comune Sede di Gara Indirizzo Sede di Gara Senza Importo Valore Importo a base asta Valore Importo di aggiudicazione Data Pubblicazione Data Scadenza Bando Data Scadenza Pubblicazione Esito Requisiti di Qualificazione Codice CPV Codice SCP URL di pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it Codice CIG
Bando Servizi ASL BA - Area Tecnica AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Bari Bari Lungomare Pietro Starita, 6 NO 94.598.910,00 15/11/2021 15/12/2021 89585648E0
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