Quesito
PE062590-23
Risposta
PE063744-23 |
La presente al fine di chiedere chiarimenti in merito ai requisiti indicati nel bando di gara al paragrafo 2.2
Si chiede di confermare che, ai fini della partecipazione alla presente procedura, sia sufficiente il possesso del requisito relativo all'iscrizione all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e che, quindi, non sia necessario al contempo essere iscritti all'albo dei Consulenti dei Lavoro.
Si evidenzia, infatti, che, per la legge 12 dell' 11/01/1979, gli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sono abilitati all'attività di Consulenza del Lavoro.
Alla luce di quanto precedentemente affermato, pertanto, si chiede di confermare che le due iscrizioni richieste al paragrafo 2.2 siano da considerarsi alternative e non cumulative.
Cordiali saluti |
Buongiorno. ai sensi dell'art. 1 della LEGGE 11 GENNAIO 1979, n. 12 (NORME PER L’ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI
CONSULENTE DEL LAVORO) gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori possono essere assunti dagli iscritti nell' albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Rimane fermo l'obbligo della comunicazione agli Ispettorati Territoriali del lavoro nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra. Pertanto, al ricorrere dei presupposti della citata disposizione, si conferma l'alternatività del requisito. Cordiali saluti, il RUP |
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Quesito
PE060529-23
Risposta
PE061061-23 |
è possibile inviare la candidatura solo per il servizio di Consulenza del Lavoro? |
Buongiorno. Il servizio è unico e indivisibile e pertanto consequenzialmente l'operatore economico, in forma singola o aggregata, sarà tenuto a effettuare le attività previste dal paragrafo 1 "Oggetto e specifica dei servizi richiesti" dell'Avviso. Cordiali saluti. Il RUP |
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