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Dettaglio

Bando ( PI247876-18 )

Descrizione breve Avviso pubblico per la selezione di soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività creditizia – Fondo Finanziamento del Rischio 2014/2020
CIG: Z20267A92C
Direzione Proponente Puglia Sviluppo S.p.A.
Incaricato: Emmanuella Spaccavento
Importo Appalto: 1,00 (Iva Esclusa)
Importo Base Asta: 1,00 (Iva Esclusa)
Criterio Aggiudicazione: Prezzo più basso
Tipo Appalto: Servizi
Termine Richiesta Quesiti: Data Originale - 01/02/2019   ore   12:00:00 [Ora Italiana]

Data Prorogata - 01/03/2019   ore   12:00:00 [Ora Italiana]
Presentare le offerte entro il Data Originale - 08/02/2019   ore   12:00:00 [Ora Italiana]

Data Prorogata - 08/03/2019   ore   12:00:00 [Ora Italiana]
Data I Seduta Data Originale - 11/02/2019   ore   10:00:00 [Ora Italiana]

Data Prorogata - 11/03/2019   ore   10:00:00 [Ora Italiana]
Documentazione:
Descrizione Allegato
Avvisi di Rettifica:
Descrizione Allegato
Note Si precisa che la base d'asta è stata valorizzata con 1 in quanto il sistema non permette l'inserimento dell'Avviso Finanziamento del rischio in Empulia.

Esito e Pubblicazioni

Tipologia Data Pubblicazione Descrizione Allegato
Verbali 27/03/2019   ore   14:28 [Ora Italiana] Verbale del 22 marzo u.s. della commissione di valutazione dell'Avviso FdR
Verbali 12/04/2019   ore   14:06 [Ora Italiana] Verbale dell'08 aprile u.s. della commissione di valutazione dell'Avviso FdR
Provvedimento di aggiudicazione 17/05/2019   ore   14:09 [Ora Italiana] Determinazione n. 72/2019 del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Aggiudicazione delle Risorse.

Avvisi

Data Pubblicazione Descrizione Allegato
08/03/2019   ore   12:20 [Ora Italiana] Con riferimento alla procedura in oggetto, si comunica che la seduta pubblica di gara per l’apertura delle buste documentazione per la verifica dei documenti richiesti dal disciplinare di gara fissata per il giorno 11/03/2019, dalle ore 10:00, è rinviata a data da destinarsi. La nuova data sarà comunicata, con congruo anticipo, agli operatori partecipanti.
14/03/2019   ore   14:46 [Ora Italiana] Si comunica che la prima seduta pubblica di gara per l’apertura delle buste telematiche è fissata per il giorno 22/03/2019 alle ore 11:00.
02/04/2019   ore   11:40 [Ora Italiana] Si comunica che la seduta pubblica di gara per l’apertura della BUSTA "Economica" è fissata per il giorno 08/04/2019 alle ore 09:30.

Chiarimenti

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Protocollo Quesito Risposta Allegato
Quesito
PI047658-19

Risposta
PI047824-19
In merito ai requisiti di partecipazione dei confidi indicati dall’articolo 26 dell’Avviso, si richiede possibilita' di soddisfare il requisito di cui al comma 1, lettera a) “Avere almeno una sede operativa nella Regione Puglia ovvero impegnarsi ad aprire una sede operativa in Puglia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione con una Banca aggiudicataria delle risorse” attraverso l’avvalimento ex art. 89 d.lgs. n. 50/2016. Il requisito della sede operativa non rientra nella fattispecie disciplinata dall’art. 89 d. lg. N.20/2016 (cd. Avvalimento)  
Quesito
PI047620-19

Risposta
PI047801-19
In merito alle dichiarazioni di cui all’allegato 2 dell’Avviso, si chiedono indicazioni per la compilazione della dichiarazione al punto 11), ovvero “di possedere sul territorio della Regione Puglia sede/i operativa/e in (indicare la/le sede/i operativa/e)”, nel caso di confidi che non abbiano sedi operative nella Regione Puglia ma si impegnino ad aprirne una entro i termini previsti dall’Avviso. In particolare, si chiede di confermare che, in questo caso, la dichiarazione 11) possa essere sostituita con la seguente formulazione: “11) di impegnarsi ad aprire una sede operativa nella Regione Puglia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione con una Banca aggiudicataria delle risorse”. Si conferma  
Quesito
PI044125-19

Risposta
PI047800-19
Vi scriviamo al fine di conoscere la compatibilita' della misura in oggetto con la misura promossa dal fondo europeo degli investimenti SME Initiative di cui al portale: “http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/sme_initiative/index.htm” Attesa, infatti, la struttura del Fondo Finanziamento del rischio: Condivisione del rischio tramite dotazione finanziaria e garanzia di portafoglio tramite cash collateral junior; atteso che la Misura SMEi e' uno strumento in de minimis, vorremmo conferma circa la possibilita' di far beneficiare le PMI Pugliesi eventualmente ammissibili alla Misura Fondo Finanziamento del Rischio 2019 con l’ulteriore beneficio previsto da SMEi. Preliminarmente si evidenzia che l’articolo 37, paragrafo 8, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, prevede che “I destinatari finali di un sostegno fornito mediante uno strumento finanziario dei fondi SIE possono anche ricevere assistenza a titolo di un’altra priorità o un altro programma o da un altro strumento finanziato dal bilancio dell’Unione conformemente alle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato. In tal caso si mantengono registrazioni separate per ciascuna fonte di assistenza e lo strumento di sostegno finanziario dei fondi SIE è parte di un’operazione in cui le spese ammissibili sono distinte dalle altre fonti di intervento”. Si evidenzia, peraltro, che, sia per il “Fondo Finanziamento del rischio 2014/2020” che per lo “SME Initiative” ovvero “Iniziativa PMI”, si applica il regime de minimis, di cui al Regolamento UE n. 1407/2013. Il suddetto Regolamento de minimis consente il cumulo con altre misure de minimis, nei limiti del massimale di € 200.000, nell’arco di tre esercizi finanziari. Dello stesso tenore è il dispositivo del Regolamento della Regione Puglia n. 15/2014 “Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI”. Alla luce di quanto sopra, pertanto, fatte salve eventuali diverse valutazioni del Gestore dello strumento finanziario di cartolarizzazione “Iniziativa PMI” ovvero “SME Initiative”, si ritiene che i nuovi finanziamenti erogati secondo lo schema dell’Iniziativa PMI possano godere dei benefici derivanti dall’intervento del Fondo Finanziamento del rischio, nel rispetto dei limiti di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 ed al Regolamento della Regione Puglia n. 15/2014, nonché dei limiti di quanto previsto nell’Additional Portfolio Agreement di cui alla “Iniziativa PMI”. Nello specifico, in caso di aggiudicazione delle risorse a valere sul Fondo Finanziamento del rischio, si dovrà verificare che, per ciascun destinatario finale, non sia superato il massimale di € 200.000 previsto dal Regolamento de minimis.  
Quesito
PI025008-19

Risposta
PI031120-19
Nell'eventualita' che n. 2 Confidi ex art. 106 TUB decidano di partecipare in Raggruppamento Temporaneo d'Impresa per la costituzione di n. 1 Tranche Mezzanine con n. 1 Soggetto Finanziatore, si chiede se e' possibile procastinare la stipula dell'atto notarile di costituzione del Raggruppamento suddetto all'intervenuta assegnazione del lotto. Nelle more, la richiesta di partecipazione da parte dei Confidi nei confronti della Banca, conterrebbe fin da subito l'impegno formale alla costituzione del Raggruppamento temporaneo d'Impresa nei termini sopra citati. Secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 3, dell’Avviso, gli operatori che intendano candidarsi per l’aggiudicazione di una quota di risorse che prevede la mezzanine cash collateral, presentano una dichiarazione di impegno (Allegato n.2 – Dichiarazione di impegno sottoscritta da uno o più Confidi), sottoscritta da uno o più Confidi, mediante la quale il/i Confidi si impegna/no, in caso di aggiudicazione, a costituire un mezzanine cash collateral a garanzia del rischio di perdita della tranche mezzanine del portafoglio di finanziamenti. Ai fini della partecipazione alla procedura de quo, pertanto, non è necessario che sia stato stipulato l’atto notarile di costituzione del Raggruppamento Temporaneo di imprese dei Confidi, essendo sufficiente che questi sottoscrivano la dichiarazione di cui all’Allegato 2 dell’Avviso. Il Raggruppamento Temporaneo di imprese dei Confidi dovrà essere costituito in un momento antecedente alla costituzione in pegno del mezzanine cash collateral ossia, ai sensi dell’art. 25, comma 4, dell’Avviso, “almeno un giorno lavorativo antecedente la data di costituzione del junior cash collateral”.  
Quesito
PI019814-19

Risposta
PI022067-19
Con riferimento alla gara in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti, al fine di poter definire l'offerta della Banca: a) in ordine agli allegati 3-4 "Dichiarazione inerente la politica dei prezzi" e "Offerta economica (proposta di accordo di portafoglio)" chiediamo di chiarire quanto segue: 1) indicazione di massima circa il peso da dare all'eventuale presenza del rating di legalità in termini di riduzione media da applicare all'operazione all'impresa; 2) nella determinazione del vantaggio finanziario da trasferire alle PMI, in che modo occorre considerare il beneficio del mezzanine cash collateral apportato da Confidi, in caso di presenza di tranche mezzanine; 3) la natura e il peso del "fattore di correzione" previsto nell'allegato 4, per l'offerta economica strutturata dalla Banca. b) Inoltre, si chiede specificare, nel caso di partecipazione in RTI costituito/costituendo, se l'istanza di partecipazione e relative dichiarazioni d'impegno/politica dei prezzi debbano essere predisposte e sottoscritte da ogni singolo soggetto componente il raggruppamento o se sia sufficiente la produzione della documentazione dal soggetto mandatario. Alla luce di quanto indicato ed in considerazione dei necessari approfondimenti tecnico-operativi da effettuarsi in considerazione della predisposizione dell'offerta, in logica di favor partecipationis, si chiede un differimento del termine previsto per la presentazione dell'offerta, di almeno 30 giorni rispetto alla data prevista del 8 febbraio p.v. Con riferimento ai quesiti di cui alla lettera a), si riporta quanto di seguito: 1) La riduzione dello spread da applicare in caso di presenza di rating di legalità è determinata dall’Istituto finanziario proponente e non deve essere inferiore allo 0,01%. 2) Ai fini della valutazione dell’offerta economica, nella determinazione del vantaggio finanziario da trasferire alle PMI occorre considerare esclusivamente il beneficio derivante dall’utilizzo del junior cash collateral e dell’eventuale dotazione finanziaria per il risk sharing loan. 3) Il fattore di correzione ha la funzione di riparametrare gli spread offerti in funzione delle diverse classi di merito creditizio, considerando che, verosimilmente, saranno offerti spread inferiori per le classi di rating meno rischiose. Per quanto riguarda la lettera b), si precisa quanto segue. In caso di partecipazione in RTI è sufficiente che l’istanza di partecipazione sia presentata dal soggetto mandatario. In tal caso gli istituti facenti parte della RTI saranno tenuti a rispettare gli impegni previsti nell’istanza di partecipazione e nei relativi allegati.  
Quesito
PI017797-19

Risposta
PI020226-19
Si richede la disponibilita' a prorogare i termini per la presentazione della domanda di almeno 30gg. Quanto sopra per dar modo alle BCC pugliesi (N.8) affiliate al gruppo Cassa Centrale Banca di Valutare la possibilita' di costituirsi in RTI ai sensi dell'Art. 18.5 dell'avviso, per partecipare al bando in parola. Vi richiediamo , altresi', di confermarci che il requisito relativo al Patrimonio di Vigilanza possa intendersi quale sommatoria dei patrimoni dei partecipanti al RTI. Cordiali Saluti. Con riferimento alle modalità del calcolo del requisito relativo al Patrimonio di Vigilanza, di cui all’art. 16, comma 2, dell’Avviso, si precisa che, in caso di presentazione della domanda di accesso sotto forma di Rete Temporanea di Imprese, il possesso del requisito sarà verificato mediante il calcolo della sommatoria dei patrimoni di vigilanza dei partecipanti alle RTI.  
Quesito
PI017255-19

Risposta
PI020201-19
In relazione all’articolo 8 dell’Avviso (Modalita' operative dell’operazione). Il punto 6 di detto articolo prevede l’esplicita presenza del confidi solo nel caso della quota che include la costituzione di una dotazione finanziaria. Nel caso di intervento secondo lo schema riservato alle banche che adottano sistemi di rating interno (IRB), la possibilita', da parte del soggetto finanziatore, di procedere ad ulteriori segmentazioni tramite l’intervento di soggetti terzi, stabilito al punto 7 dello stesso articolo, esclude l’utilizzo di risorse pubbliche. In relazione a quanto precede, vi chiediamo di confermarci tale interpretazione che, in sostanza, nel caso dello schema riservato alle banche IRB, escluderebbe la possibilita' di utilizzo, da parte dei confidi, delle risorse aggiudicate dalla Regione Puglia a valere sull’azione 3.8 del P.O. Puglia 2014/2020. Grazie Ai sensi del combinato disposto degli articoli 8, comma 6, e 26, comma 4, dell’Avviso, si evince che i Confidi possono costituire il mezzanine cash collateral, anche utilizzando le risorse pubbliche di cui alle risorse eventualmente aggiudicate dalla Regione Puglia a valere sull’azione 3.8 a) del P.O. Puglia 2014/2020, solo nel caso del portafoglio finanziario a valere sulla tipologia di intervento di cui all’art. 8, comma 6, lett. c). Al netto di tale ipotesi, con riferimento a tutte le tipologie di intervento di cui all’art. 8, comma 6, vige quanto disposto dall’art. 8, comma 7, dell’Avviso pubblico secondo cui il “Soggetto Finanziatore può procedere ad ulteriori segmentazioni del portafoglio, oltre a quelle previste dal presente Avviso, tramite l’intervento di soggetti terzi, che non utilizzino risorse pubbliche, i quali possono sottoscrivere tranche mezzanine sul portafoglio, anche successivamente alla fase di ramp-up, qualora da questa struttura si tragga un beneficio evidente per il destinatario finale.”  
Quesito
PI013081-19

Risposta
PI014232-19
Si chiede se e' possibile, in qualita' di confidi, partecipare all'avviso con due istituti di credito e poi in caso di aggiudicazione dei lotti da parte di entrambi i due istituti di credito averne con ciascuna la gestione. Grazie Con riferimento alla possibilità di un Confidi di garantire la tranche mezzanine di un portafoglio finanziario a valere sul Fondo Finanziamento del rischio 2014/2020, nulla osta a che il medesimo Confidi possa garantire tranche mezzanine di portafogli costituiti da diversi istituti di credito. In tal caso, i rapporti tra confidi e istituti di credito, per ciascun portafoglio finanziario, saranno disciplinati da apposite convenzioni.  
Quesito
PI013075-19

Risposta
PI014227-19
In relazione all’art. 26 – Requisiti Confidi - dell’avviso per la selezione di soggetti abilitati allo svolgimento dell’attivita' creditizia-fondo finanziamento del rischio 2014-2020, si chiede se: 1. per il raggiungimento del requisito art. 26 comma 1 lettera d) e' possibile utilizzare le forme giuridiche previste dall’avviso per l’azione 3.8. a) del P.O. Puglia 2014/2020, vale a dire l’avvalimento (art. 89 d.lgs. n. 50/2016) e il contratto di rete (decreto-legge 10/02/2009 n. 5? 2. Nel caso di avvalimento, il rischio di credito per le garanzie rilasciate e' in capo al confidi vigilato che gestisce il fondo, mentre nel caso di contratto di rete, il rischio di credito e' in capo al soggetto capofila che potrebbe essere anche un confidi minore? 3. L’importo della Mezzanine cash collateral puo' essere costituito tramite l’apporto di due confidi uno iscritto all’art. 106 del TUB e l’altro minore, nelle modalita' e proporzioni disciplinate nella forma giuridica applicata? 1. L’Avviso dispone che il possesso del requisito di cui all’art. 26, comma 1, lettera d), “sussiste anche nel caso in cui il Confidi si avvalga dell’ausilio di altri confidi minori, ovvero in virtù di accordi perfezionati tra più confidi maggiori, in qualsiasi forma giuridica. In tali casi, il requisito di cui al precedente comma 1, lett. d), può rivenire dalla somma degli stock di garanzia a favore di PMI pugliesi di ciascun confidi.” Pertanto è possibile utilizzare le forme dell’avvalimento (art. 89 d.lgs. n. 50/2016) e del contratto di rete (decreto-legge 10/02/2009 n. 5). 2. L’Avviso dispone che possono partecipare all’operazione tranched cover i Confidi iscritti, alla data di presentazione della proposta, all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del T.U.B., in possesso dei requisiti indicati nell’art. 26. Nel caso in cui un Confidi maggiore si avvalga dell’ausilio di un Confidi minore mediante la stipula di un Contratto di rete, l’eventuale soggetto capofila deve essere il Confidi maggiore. 3. L’importo del mezzanine cash collateral può essere costituito tramite l’apporto di più confidi. È possibile l’apporto di risorse di un confidi minore, soltanto qualora quest’ultimo non utilizzi risorse pubbliche. In tal caso le modalità di apporto delle risorse tra i diversi confidi saranno disciplinate dall’accordo perfezionato tra i confidi interessati.  
Quesito
PI012561-19

Risposta
PI014077-19
Nell’Avviso pubblico per la selezione di soggetti abilitati allo svolgimento dell'attivita' creditizia – Fondo finanziamento del rischio 2014/2020 all’Articolo 17 (Requisiti per la partecipazione) si stabilisce che i soggetti partecipanti all’Avviso, ai fini dell'ammissibilita' della domanda di accesso, devono avere natura privatistica. L’Istituto e' Ente di diritto pubblico, che opera nel settore del credito per lo sport e per le attivita' culturali ed esercita l’attivita' bancaria raccogliendo risparmio sul mercato, tra il pubblico, sia sotto forma di depositi sia sotto altre forme (prestiti, emissioni obbligazionarie ecc.), senza ricorrere a raccolta da parte dello Stato. L'Istituto e', inoltre, soggetto alla vigilanza della Banca d’Italia in conformita' alla disciplina del decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385. Si chiede pertanto di conoscere se l’Istituto e' in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l’ammissibilita' della domanda di partecipazione all’Avviso di selezione. L’Avviso pubblico dispone che possono partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 17, comma 1, che abbiano natura privatistica. Tale requisito è stato previsto al fine di evitare che fossero utilizzate risorse pubbliche per operazioni di copertura o di efficientamento del rischio a beneficio di finanziamenti a valere su ulteriori risorse pubbliche. Tanto al fine di garantire il rispetto del divieto di duplicazione degli aiuti. Invero, il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (cd. Regolamento off the shelf) definisce gli Intermediari finanziari ammissibili come “Organismi pubblici e privati stabiliti in uno Stato membro e legalmente autorizzati a erogare prestiti a imprese operanti nella giurisdizione del programma che contribuisce allo strumento finanziario. Tali organismi sono enti finanziari e, se del caso, istituti di microfinanza o qualsiasi altro ente autorizzato a concedere prestiti.” Nella fattispecie, considerando che non si verifica una duplicazione degli aiuti, in maniera coerente con la disciplina del Regolamento cd. off the shelf, si ritiene che un Organismo pubblico possa partecipare alla procedura de quo, ove effettui operazioni finanziarie (erogazione di prestiti rimborsabili), utilizzando una provvista che non sia costituita con risorse pubbliche e che, quindi, abbiano natura privatistica.  

Tabella informativa di indicizzazione

Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi
Tipo Contratto Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice Tipo di Amministrazione Provincia Sede di Gara Comune Sede di Gara Indirizzo Sede di Gara Senza Importo Valore Importo a base asta Valore Importo di aggiudicazione Data Pubblicazione Data Scadenza Bando Data Scadenza Pubblicazione Esito Requisiti di Qualificazione Codice CPV Codice SCP URL di pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it Codice CIG
Bando Servizi Puglia Sviluppo S.p.A. ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO Bari Modugno Via delle dalie, snc - Zona Industriale NO 1,00 21/12/2018 08/03/2019 Z20267A92C
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