Ti trovi in : EmPULIA : Dettaglio Bando di Gara

Dettaglio

Bando ( PI188871-19 )

Descrizione breve ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART.54 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER LA MANUTENZIONE EDILE DEL PATRIMONIO STRUMENTALE DI PROPRIETÀ DELLA AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA-CONSORZIALE DEL POLICLINICO E DELL’OSPEDALE GIOVANNI XXIII DI BARI, OLTRE CHE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI RICADENTI NELL’AREA DEL POLICLINICO CIG: 802020528A
CIG: 802020528A
Direzione Proponente A.O.U. Policlinico BARI - Area Gestione Tecnica
Incaricato: Gianluca Pisani
Importo Appalto: 9.064.000,00 (Iva Esclusa)
Importo Base Asta: 8.664.000,00 (Iva Esclusa)
Criterio Aggiudicazione: Offerta economica più vantaggiosa
Tipo Appalto: Lavori pubblici
Termine Richiesta Quesiti: Data Originale - 04/10/2019   ore   12:00:00 [Ora Italiana]

Data Prorogata - 18/10/2019   ore   12:00:00 [Ora Italiana]
Presentare le offerte entro il Data Originale - 28/10/2019   ore   12:00:00 [Ora Italiana]

Data Prorogata - 13/11/2019   ore   12:00:00 [Ora Italiana]
Data I Seduta Data Originale - 30/10/2019   ore   10:00:00 [Ora Italiana]

Data Prorogata - 14/11/2019   ore   10:00:00 [Ora Italiana]
Documentazione:
Descrizione Allegato
Avvisi di Rettifica:
Descrizione Allegato
Note

Esito e Pubblicazioni

Tipologia Data Pubblicazione Descrizione Allegato
Altro 25/09/2019   ore   09:40 [Ora Italiana] Variazione coordinate bancarie IBAN
Verbali 15/11/2019   ore   09:11 [Ora Italiana] Verbale di Gara n. 1 del 14/11/2019
Altro 15/11/2019   ore   09:12 [Ora Italiana] Comunicazione prossima seduta
Verbali 20/11/2019   ore   13:36 [Ora Italiana] Verbale di Gara n. 2 del 20/11/2019
Altro 20/11/2019   ore   13:37 [Ora Italiana] Comunicazione prossima seduta
Verbali 28/11/2019   ore   13:31 [Ora Italiana] Verbale n. 3 del 28.11.2019
Altro 14/02/2020   ore   10:23 [Ora Italiana] comunicazione seduta pubblica
Verbali 18/02/2020   ore   11:29 [Ora Italiana] Verbale di gara n. 4 del 18.02.2020 con allegati verbali sedute riservate ivi richiamate
Altro 16/07/2020   ore   10:21 [Ora Italiana] COMUNICAZIONE PROSSIMA SEDUTA PUBBLICA
Verbali 21/07/2020   ore   11:03 [Ora Italiana] Si pubblica il verbale della seduta pubblica del 21/07/2020
Altro 22/12/2020   ore   12:18 [Ora Italiana] Comunicazione prossima seduta pubblica
Verbali 29/12/2020   ore   13:18 [Ora Italiana] Verbale di gara n. 6 del 29/12/2020 con allegati verbali sedute riservate ivi richiamate
Altro 23/09/2021   ore   09:51 [Ora Italiana] Comunicazione prossima seduta
Verbali 27/09/2021   ore   10:17 [Ora Italiana] Verbale di gara n. 7 del 27/09/2021 con allegati verbali sedute riservate ivi richiamate

Avvisi

Data Pubblicazione Descrizione Allegato
11/10/2019   ore   13:47 [Ora Italiana] Spettabili operatori economici, a cagione di alcune modificazioni apportate a taluni riscontri a quesiti pervenuti, in ossequio all’art. 79 del Codice si è disposta la proroga dei termini della procedura di gara. In ragione della suddetta proroga, i nuovi termini sono i seguenti: 18/10/2019 ore 12.00 scadenza termini per quesiti; 13/11/2019 ore 12.00 termine per l’invio delle offerte; 14/11/2019 ore 10.00 prima seduta pubblica. Tale modifica è da intendersi come apportata anche al disciplinare di gara ed ai suoi allegati. Quant’altro stabilito negli atti di gara resta fermo ed invariato. Il presente avviso di proroga è oggetto delle medesime pubblicità del bando di gara, Distinti Saluti. Il RUP ing. Gianluca Pisani

Chiarimenti

Per ricercare nei quesiti, inserire il Protocollo o parole contenute e cliccare sulla lente.
Per ritornare all'elenco completo clicca qui
Cerca protocollo o quesito
Protocollo Quesito Risposta Allegato
Quesito
PI217088-19

Risposta
PI217623-19
Buongiorno, in merito alla procedura si richiedono i seguenti quesiti: 1. in merito ai servizi di governo si richiede in che modo e' possibile dimostrare di aver effettuato servizi analoghi, ovvero se devono essere presenti opportuni CEL che lo attestano o altro. 2. inoltre se per servizi analoghi si intendono servizi per cui si e' utilizzato un software interno di gestione di una stazione appaltante privata e/o pubblica come in questo caso oppure si possono intendere anche attivita' manutentive in cui si sono utilizzati sistemi informatici di gestione interni all'impresa, nonche' se esistono precise indicazioni in merito agli stessi. 3. Si puo' soddisfare il requisito c del paragrafo 7.2 del disciplinare con il possesso della UNI EN ISO 9001:2015 settore EA28 ? 4. per quanto riguarda le figure di responsabile unico e referenti locali di cui al paragrafo 4.1 del capitolato tecnico, possono essere idonee le figure di Ingegnere e Architetto entrambi senior, seppur con meno di 5 anni di esperienza nel settore delle costruzioni, anziche' le figure di geometra come descritte nello stesso paragrafo suddetto? 5. In merito all'offerta tecnica e al criterio di valutazione n.1 si richiede se si deve rispettare o meno nella relazione la suddivisione nei subcriteri indicati e in ognuno inserire i processi di esecuzione (dunque per 4 volte). 1) Così come previsto a pagina 20 del disciplinare di gara, la comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’Art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice. In caso di Servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità: - originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’Amministrazione Contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; In caso di Servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: - originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. Dunque, il requisito dovrà essere dapprima autodichiarato in sede di gara da parte dell’operatore economico concorrente e di poi, ove necessario (es. aggiudicazione; o in tutti gli altri casi in cui si ritenesse necessario ad insindacabile giudizio della S.A.), comprovato mediante CEL ovvero certificati di buona esecuzione ovvero autodichiarazione rilasciata da parte della committenza in merito alla corretta esecuzione del servizio affidato. 2) Si ritengono, prima facie, idonee entrambe le ipotesi prospettate. Ad ogni buon conto per informazioni di maggior dettaglio si rimanda alla risposta PI202982-19 fornita al quesito PI202555-19. Il sistema informativo attuale in uso è "FM-Portal della NETNO srl". 3) Sì. 4) Il Capitolato Tecnico a pagina 12 espressamente prevede: “Responsabile Unico: la persona fisica, nominata dall’Assuntore, quale solo referente nei confronti della Amministrazione Contraente per la Manutenzione Edile, con il ruolo di supervisione e coordinamento dei Referenti Locali. Tale figura dovrà essere dotata di adeguate competenze professionali (ALMENO il Diploma di Geometra e cinque anni di esperienza nel settore), idoneo livello di responsabilità e potere decisionale. [..] i Referenti Locali: le persone fisiche, nominate dall’Assuntore, responsabili nei confronti della Amministrazione Contraente dei due principali aspetti della Manutenzione Edile, ovvero l’esecuzione dei Lavori Edili (A) lo svolgimento dei Servizi di Governo (B). A tale figura, dotata di adeguate competenze professionali di adeguate competenze professionali (ALMENO il Diploma di Geometra) e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale”. Dunque, sono certamente idonee le figure di Ingegnere e/o Architetto, ma resta necessario, con riferimento al Responsabile Unico, il requisito dei cinque anni di esperienza nel settore. 5) I processi/metodi di esecuzione dei lavori richiesti al criterio di valutazione n. 1 devono essere descritti ed analizzati rispetto ai sub-criteri previsti ai punti 1.1, 1.2, 1.3 ed 1.4 per le rispettive specificità.  
Quesito
PI216007-19

Risposta
PI217621-19
Si formula il seguente quesito relativamente al requisito "7.2.b) Servizi di Governo". Lo scrivente e' un Consorzio di cooperative ex art. 45 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e, in quanto tale, ai sensi del successivo art. 48 comma 7 e' tenuto ad indicare la consorziata esecutrice. Si chiede pertanto se tale requisito "7.2.b) Servizi di Governo", mancante allo scrivente, possa essere correttamente soddisfatto nel caso in cui sia posseduto da almeno una delle consorziate esecutrici indicate. In attesa di cortese riscontro porgiamo cordiali saluti. Si conferma l’interpretazione proposta. Al riguardo, va richiamato l’orientamento giurisprudenziale sviluppatosi nella vigenza del precedente codice dei contratti pubblici in materia di consorzi stabili, i cui principi possono estendersi anche ai consorzi di cooperative di produzione e lavoro (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, n. 5300/2017; T.A.R. Sardegna, n. 693/2015; parere Anac n. 105/2014 secondo cui “l’analogia di disciplina tra i consorzi stabili e i consorzi di cooperative appare costituzionalmente conforme, in quanto realizza – per la partecipazione agli appalti pubblici – una di quelle forme di incentivazione alla mutualità che la Costituzione assegna alla legge per promuovere e favorire l’incremento della funzione sociale che la cooperazione rappresenta”). Secondo tale approdo il consorzio si qualifica in base al cumulo dei requisiti delle consorziate e tale disciplina si giustifica in ragione del patto consortile che si instaura nell'ambito di un’organizzazione caratterizzata da un rapporto duraturo ed improntato a stretta collaborazione tra le consorziate e dalla comune causa mutualistica. Quindi, si ritiene sufficiente che l’impresa consorziata indicata come esecutrice del contratto abbia i requisiti speciali di partecipazione di cui al punto 7.2. lett. b) “Servizi di Governo” affinché possa ammettersi alla procedura il consorzio.  
Quesito
PI215118-19

Risposta
PI217620-19
Buongiorno con la presente si richiede il seguente chiarimento: Posto che: - trattasi di appalto misto [Lavori edili (A) + Servizi di Governo (B)]; - la nostra societa', in possesso di attestazione SOA per ctg.rie e classifiche idonee all’assunzione di tutti i lavori edili intende partecipare in ATI con societa' in possesso dei requisiti di cui al punto 7.2. b) del Disciplinare di gara - servizi analoghi - al punto 7.3. ultimo paragrafo e' prescritto : Il requisito di cui al punto 7.2. lett. b) (id est: avvenuta esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso (a prescindere dalla sua forma, verticale o orizzontale, e senza vincolo di contributo da parte dei singoli partecipanti al raggruppamento). Detto requisito deve essere comunque posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria (tenuta al vincolo del requisito maggioritario). Per quanto concerne il requisito di cui al punto 7.2. lett. c), si ritiene sufficiente che la certificazione sia posseduta almeno dalla mandataria. Premesso quanto innanzi si richiede di voler chiarire “Detto requisito deve essere comunque posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria (tenuta al vincolo del requisito maggioritario), in quanto detto requisito [cfr. 7.2.b)] relativo ai servizi analoghi oltre ad essere di importo esiguo rispetto all’importo a base di gara non puo' soggiacere alla prescrizione che, in caso di ATI, la mandataria debba possederlo in misura maggioritaria. Al fine di fugare ogni dubbio interpretativo si chiede, in altri termini, di voler confermare la partecipazione alla gara di un’ ATI di tipo misto cosi' come segue: - Impresa A – CAPOGRUPPO MANDATARIA in possesso di attestazione SOA per ctg.rie e classifiche idonee all’assunzione di tutti i lavori edili, che eseguira' il 80% di tutti i lavori oggetto dell’appalto; - Impresa B – MANDANTE in possesso di attestazione SOA per ctg.ria/e classifiche interessate dall’appalto nonche' del requisito di cui al punto 7.2. b) del disciplinare di gara (servizi analoghi) che eseguira' il 20% dei lavori ed il 100% dei Servizi di Governo Si prega di confermare l’ammissibilita' dell’ATI mista come prospettata Non si condivide l’interpretazione prospettata. Il possesso dei requisiti di qualificazione e capacità per lo svolgimento di ogni singola prestazione costituente l’appalto misto è condizione per la partecipazione alla gara e non solo per l’esecuzione dell’appalto. Dunque, anche la componente servizi (al pari della componente lavori) soggiace alla necessità che la mandataria comprovi il requisito in misura maggioritaria. Ad ogni buon conto, al fine di garantire il più ampio confronto concorrenziale, questa Azienda Ospedaliera non ha previsto alcun contributo minimo da parte dei mandanti prevedendo che il requisito in parola debba essere comprovato nel complesso dal raggruppamento (a prescindere dalla sua forma, verticale o orizzontale, e senza vincolo di contributo da parte dei singoli partecipanti al raggruppamento; detto requisito deve essere comunque posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria, tenuta al vincolo del requisito maggioritario). Ciò posto le criticità lamentante possono essere agevolmente superate mediante l’avvalimento, finanche infragruppo.  
Quesito
PI210510-19

Risposta
PI211542-19
Buongiorno. Alla luce del quesito PI209482-19 e della risposta PI209497-19, per quanto concerne la parte di requisiti di capacita' economico finanziaria nonche' tecnica e professionale, e precisamente lett. a) "Possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da Societa' di Attestazione SOA.....", la scrivente e' in possesso di attestazione SOA in categoria prevalente OG1 classifica VIII ed in categoria scorporabile OG11 classifica VII, ma priva del possesso in Categoria OG2, per la quale avrebbe proceduto a partecipare alla gara, in forma singola, subappaltando “necessariamente” , al 100%, gli interventi rientranti in tale ultima categoria (OG2), come previsto dall'art. 105, comma 2 del Codice. Pertanto, si chiede conferma che, la scrivente possa partecipare alla gara in forma singola, subappaltando al 100% gli interventi rientranti nella Categoria OG2 (possedendo classifica illimitata per la Categoria prevalente OG1), nettamente inferiori alla quota del 40% dell’importo complessivo del contratto. Cordiali saluti. Si conferma l’interpretazione fornita. È possibile subappaltare per intero la categoria OG2. Non è necessaria, in sede di offerta, l’indicazione del nominativo del subappaltatore. È invece necessaria l’indicazione specifica delle opere che si intendono subappaltare, pena l’incompletezza dell’offerta.  
Quesito
PI209482-19

Risposta
PI209497-19
All’indomani di un miglior approfondimento giurisprudenziale in merito alla questione subappalto necessario ed appalti misti, si specifica quanto in appresso: nell’affidamento dei contratti misti il legislatore ha inteso impedire il legittimo ricorso all’istituto del subappalto da parte di un operatore che sia privo dei requisiti di qualificazione e capacità prescritti dalle pertinenti disposizioni, dovendosi escludere che ricorrano le medesime condizioni giustificative del subappalto c.d. “necessario”. Al possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti per ciascuna delle prestazioni dedotte in contratto, prescritto dall’art. 28 co. 1 d.lgs. n. 50/2016, corrisponde infatti lo stringente limite imposto dall’art. 105 co. 2 dello stesso d.lgs. n. 50/2016, secondo cui l’eventuale subappalto non può eccedere la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Il combinato disposto delle due norme porta evidentemente a concludere che, a fronte di un contratto misto, il limite del 40% debba essere riferito (anche) al complessivo importo di ciascuna prestazione di lavori, servizi o forniture che concorrono a comporre l’oggetto del contratto: l’art. 28 non vieta il subappalto, ma, esigendo il possesso della qualifica per ogni tipologia di prestazioni, implica che per partecipare alla gara il concorrente sia in grado di svolgere in proprio almeno la quota non subappaltabile (di ciascuna) delle prestazioni medesime. Dunque, le risposte ai quesiti prot. PI202144-19 e PI201346-19 si intendono rettificate come in appresso. Q: Si chiede chiarimento, se i servizi sono totalmente subappaltabili quindi i requisiti di governo non servono R: Non è ammesso il ricorso al cd. subappalto necessario. Il subappalto non può eccedere il 40% dell’importo complessivo della quota servizi. Non è necessaria, in sede di offerta, l’indicazione del nominativo del subappaltatore. È invece necessaria l’indicazione specifica delle opere o dei servizi che si intendono subappaltare, pena l’incompletezza dell’offerta, nonché il pieno rispetto dei limiti di cui all’art. 9 del disciplinare di gara e dell’art. 105 del Codice. Q: In merito al Requisito indicato a pag. 20 del disciplinare di gara punto 7.2 b) “Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi, si chiede a codesta spettabile stazione appaltante se: 1) La mancanza del requisito sia causa di esclusione dalla gara 2) L’impresa puo' dichiarare di volere subappaltare tali servizi 3) L’impresa puo' avvalersi dei requisiti di altro soggetto. R: 1) Sì, ai sensi dell’art. 7, primo periodo del disciplinare di gara. 2) I servizi di governo possono essere subappaltati nel limite del 40%. Non è ammesso il ricorso al cd. subappalto necessario. Il concorrente dovrà essere in grado di svolgere in proprio almeno la quota non subappaltabile. Non è necessaria, in sede di offerta, l’indicazione del nominativo del subappaltatore. È invece necessaria l’indicazione specifica delle opere o dei servizi che si intendono subappaltare, pena l’incompletezza dell’offerta, nonché il pieno rispetto dei limiti di cui all’art. 9 del disciplinare di gara e dell’art. 105 del Codice. 3) Sì, ai sensi dell’art. 8 del disciplinare di gara.  
Quesito
PI202696-19

Risposta
PI202999-19
Al fine di sviluppare in maniera corretta e completa l'offerta tecnica si chiede di indicare quale sia il Sistema Informativo attualmente in uso presso la Stazione Appaltante. In attesa di cortese riscontro porgiamo cordiali saluti. Il sistema informativo attuale in uso è "FM-Portal della NETNO srl"  
Quesito
PI202555-19

Risposta
PI202982-19
Si deve ritornare sulla materia relativa al precedente Quesito PI198211-19, per il quale, con la Risposta PI198390-19, codesta S.A.ha rinviato alla lettura di uno stralcio del disciplinare di gara. Si deve osservare come, sul piano metodologico, appare poco utile rinviare alla pedissequa lettura di una parte del disciplinare se, proprio quella parte e', evidentemente, oggetto di chiarimento. Si osserva, inoltre, che la partecipazione a gare che prevedono l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa e' un’attivita' parecchio onerosa per un’impresa, dato che, oltre alla formulazione di un’offerta economica e' necessario elaborare un’offerta tecnica ad hoc che richiede tempo e, molto spesso, il coinvolgimento di professionalita' esterne. Avere la preliminare certezza di possedere tutti i requisiti tecnico-economici necessari per essere ammessi alla selezione e' dunque di fondamentale importanza, anche al fine di non sprecare importanti risorse. E’ noto che la materia e' parecchio complessa e che gli operatori (incluse le stazioni appaltanti) devono continuamente districarsi, tra norme, pareri, delibere e sentenze. A questo si aggiunge la lex specialis formulata dalla S.A., che va interpretata caso per caso, anche per mezzo dell’utile strumento della formulazione quesiti. E’ appena il caso di evidenziare che requisiti non immediatamente comprensibili e apparentemente eccessivamente restrittivi, oltre a risposte non risolutive ai quesiti, scoraggiano le imprese dalla partecipazione alla gara e risultano dunque in contrasto con il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche ormai universalmente riconosciuto. Nel caso specifico il disciplinare richiede che “Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio (01/07/2016-01/07/2019) servizi analoghi a quelli riconducibili ai Servizi di Governo (B), cosi' come diffusamente descritti nel Capitolato Tecnico (comprendenti il Sistema Informativo, il Servizio di minuto Mantenimento Edile e l’Aggiornamento dell’Anagrafica Tecnica), d’importo complessivo minimo pari a € 64.000,00”. Si tratta di un importo modesto rispetto all'importo a base di gara e che comprende tre diverse sub-categorie di attivita': l’impiego di un “Sistema Informativo” non noto alla scrivente, l’aggiornamento di un’anagrafica tecnica che, per quanto illustrato dal capitolato tecnico, si concretizza nell'inserimento di informazioni all'interno di un data-base non noto alla scrivente (attivita' entrambe difficilmente comprovabili con un fatturato specifico anche se non richiedono, generalmente, rilevanti capacita' tecnico-economiche) e attivita' di “minuto mantenimento edile” che, viceversa, e' in linea con il settore imprenditoriale cui afferisce l’appalto in questione (cfr. Delibera ANAC n. 758 del 05/09/2018). Si richiede pertanto se l'esecuzione di un appalto relativo ad accordo quadro per “lavori di manutenzione edile di tipo eccezionale non ordinaria per la manutenzione degli immobili comunali adibiti ad uffici ed altri usi diversi da scuole e residenze”, per un importo superiore a quello richiesto possa soddisfare il requisito sopra richiamato, necessario per la partecipazione alla gara. Si chiede cortesemente di rispondere con un “si’” o con un ‘no’, fornendo eventualmente tutte le precisazioni che si ritengono necessarie. Distinti saluti Alla pagina 20 del disciplinare di gara è prescritto per l’utile partecipazione al confronto concorrenziale il requisito di cui in appresso: “Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio (01/07/2016-01/07/2019) Servizi analoghi a quelli riconducibili ai Servizi di Governo (B), così come diffusamente descritti nel Capitolato Tecnico (comprendenti il Sistema Informativo, il Servizio di minuto Mantenimento Edile e l’Aggiornamento dell’Anagrafica Tecnica), d’importo complessivo minimo pari a € 64.000,00 (euro sessantaquattromila/00) (pari al canone massimo stimato per i Servizi di Governo (B) nel biennio di validità dell’Accordo Quadro, IVA esclusa, soggetto a ribasso d’asta)”. A pagina 23 e seguenti del Capitolato Tecnico sono diffusamente descritte le tre sub-prestazioni, segnatamente: B.1 - Sistema Informativo; B.2 - Servizio di minuto Mantenimento Edile; B.3 - Aggiornamento dell’Anagrafica Tecnica. Al fine precipuo di garantire il più ampio confronto concorrenziale, si badi, la lex specialis di gara non prescrive il possesso di “servizi identici”, prevedendo, invece, la possibilità di comprovare il requisito mediante “servizi analoghi”. Ebbene, come noto, nelle gare pubbliche, “laddove il bando di gara richieda quale requisito il pregresso svolgimento di «servizi analoghi», tale nozione non può essere assimilata a quella di «servizi identici» dovendosi conseguentemente ritenere, in chiave di favor partecipationis, che un servizio possa considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto in contestazione, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest’ultimo” (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. V, 18 dicembre 2017 n. 5944). Ciò posto, rientrano nel novero dei cd. servizi analoghi, dunque utili a comprovare il requisito richiesto, quelli di cui meglio si dirà in appresso. Non sfugge di certo all’odierno instate come la manutenzione degli immobili si caratterizzi per la presenza di un insieme di azioni eterogenee, che possono essere distinte in due macro-categorie: attività a carattere “gestionale” ed attività a carattere “operativo” (in termini cfr. Determinazione ANAC n. 7 del 28 aprile 2015). Le attività a carattere gestionale sono quelle indirizzate al governo di tutto il sistema manutentivo e sono, di regola, articolate in sotto–attività, quali: la pianificazione e la gestione degli interventi; il presidio e i controlli finalizzati alla verifica dello stato dei beni; la registrazione delle anomalie e dei guasti riscontrati; la reportistica periodica al committente. Le attività a carattere operativo sono, invece, veri e propri interventi diretti sull’immobile, tesi al buon funzionamento, alla conservazione o al ripristino delle funzioni dei beni. Tra queste attività possono rientrare, ad esempio, la conduzione dell’immobile, gli interventi di manutenzione programmata, gli interventi di riparazione dei guasti, gli interventi di manutenzione straordinaria, gli interventi urgenti ecc.. Sono da considerarsi analoghi ai Servizi di Governo oggetto d’appalto e dunque utili a comprovare il requisito richiesto: i servizi di gestione degli interventi di manutenzione e/o i servizi di pianificazione degli interventi di manutenzione e/o i servizi di coordinamento degli interventi nonché i servizi di conduzione degli immobili e gli interventi di manutenzione che non si siano tradotti in una essenziale/significativa modificazione dello stato fisico del bene (altrimenti rientranti nel novero di lavori piuttosto che di servizi). Qualora nell’appalto indicato da codesto spettabile operatore economico (id est: “lavori di manutenzione edile di tipo eccezionale non ordinaria per la manutenzione degli immobili comunali adibiti ad uffici ed altri usi diversi da scuole e residenze”) e di cui, all’evidenza, non si conoscono le prestazioni ivi dedotte, rientrino taluni servizi di cui al capoverso precedente, lo stesso sarà certamente utile a comprovare il requisito richiesto. Ad ogni buon conto si specifica sin d’ora che lavori di manutenzione edile di tipo eccezionale non ordinaria (dunque straordinaria) paiono prima facie difficilmente inquadrabili nell’ambito di servizi analoghi ai Servizi di Governo, nei termini di cui, si auspica, si è diffusamente dato conto. Distinti saluti  
Quesito
PI202232-19

Risposta
PI202788-19
ad integrazione del precedente quesito, significhiamo che il possesso di certificati rilasciati dallo stesso Ente Certificatore non comprova l'adozione di un sistema integrato che risulta, di fatto, solo dalla documentazione predisposta per l'ottenimento delle certificazioni Si veda risposta al precedente quesito giusta prot. PI 202230-19  
Quesito
PI202230-19

Risposta
PI202784-19
Buongiorno in relazione al criterio di valutazione 5 che recita "... saranno valorizzati gli operatori economici che adottano un sistema integrato…", considerato che non viene attribuito un punteggio univoco al possesso del Sistema QAS ma vengono attribuiti due punti al possesso della certificazione ISO14001 e due punti per il possesso della certificazione BS-OHASAS 18001, si chiede di conoscere la valorizzazione del punteggio assegnato nel caso in cui il concorrente sia in possesso di entrambe le certificazioni rilasciate da enti certificatori diversi Ai fini dell’ottenimento del punteggio è del tutto ininfluente che i certificati siano stati rilasciati dallo stesso organismo di certificazione.  
Quesito
PI202144-19

Risposta
PI202775-19
Si chiede chiarimento, se i servizi sono totalmente subappaltabili quindi i requisiti di governo non servono È ammesso il ricorso al cd. subappalto necessario, che ricorre nel caso in cui l’impresa sia priva di un requisito di qualificazione e intende supplire a tale carenza avvalendosi di un’altra impresa non solo ai fini dell’esecuzione, bensì ai fini della stessa qualificazione per l’ammissione alla gara. Non è necessaria, in sede di offerta, l’indicazione del nominativo del subappaltatore. È invece necessaria l’indicazione specifica delle opere o dei servizi che si intendono subappaltare, pena l’incompletezza dell’offerta, nonché il pieno rispetto dei limiti di cui all’art. 9 del disciplinare di gara e dell’art. 105 del Codice, anche con particolare riferimento alla quota subappaltabile dell'importo complessivo del contratto (lavori e servizi).  
Quesito
PI201346-19

Risposta
PI202755-19
In merito al Requisito indicato a pag. 20 del disciplinare di gara punto 7.2 b) “Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi, si chiede a codesta spettabile stazione appaltante se: 1) La mancanza del requisito sia causa di esclusione dalla gara 2) L’impresa puo' dichiarare di volere subappaltare tali servizi 3) L’impresa puo' avvalersi dei requisiti di altro soggetto 1) Sì, ai sensi dell’art. 7, primo periodo del disciplinare di gara. 2) I servizi di governo possono essere subappaltati. È altresì ammesso il ricorso al cd. subappalto necessario, che ricorre nel caso in cui l’impresa sia priva di un requisito di qualificazione e intende supplire a tale carenza avvalendosi di un’altra impresa non solo ai fini dell’esecuzione, bensì ai fini della stessa qualificazione per l’ammissione alla gara. Non è necessaria, in sede di offerta, l’indicazione del nominativo del subappaltatore. È invece necessaria l’indicazione specifica delle opere o dei servizi che si intendono subappaltare, pena l’incompletezza dell’offerta, nonché il pieno rispetto dei limiti di cui all’art. 9 del disciplinare di gara e dell’art. 105 del Codice con particolare riferimento alla quota subappaltabile dell'importo complessivo del contratto (lavori e servizi). 3) Sì, ai sensi dell’art. 8 del disciplinare di gara.  
Quesito
PI199126-19

Risposta
PI202732-19
In base alla normativa vigente , la scelta del contratto collettivo da applicare rientra nelle prerogative di organizzazione dell’imprenditore e nella liberta' negoziale delle parti, col solo limite che esso risulti coerente con l’oggetto dell’appalto (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 1.3.2017, n. 932 e 12.5.2016 n. 1901; Sez. III, 10.2.2016 n. 589). Chiede se, in caso di aggiudicazione, sia possibile applicare il C.C.N.L. Multiservizi al personale da impiegare nell’esecuzione dell’Accordo Quadro in oggetto. Come noto l’applicazione di un determinato contratto collettivo non può essere imposta dalla lex specialis di gara alle imprese concorrenti quale requisito di partecipazione né la mancata applicazione di questo può essere a priori sanzionata dalla stazione appaltante con l’esclusione, sicché deve negarsi in radice che l’applicazione di un determinato contratto collettivo anziché di un altro possa determinare, in sé, l’inammissibilità dell’offerta (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. III, 5597/2015). Ciò posto spetterà all’operatore economico concorrente, in fase di eventuale verifica dell’anomalia dell’offerta ovvero, laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità, prima dell’aggiudicazione ed in seno alle verifiche di cui all’art. 95, comma 10, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50 del 2016, dimostrare la coerenza del contratto di lavoro con l’oggetto dell’appalto anche in adesione all’art. 30, comma 4, del summenzionato Codice dei contratti pubblici ed all’applicazione del cd. contratto leader. Cordiali saluti, il RUP.  
Quesito
PI198211-19

Risposta
PI198390-19
Comprova dei requisiti - Punto B del disciplinare di gara “Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi” Si chiede se avendo eseguito per conto di un ente pubblico un accordo quadro per “lavori di manutenzione edile di tipo eccezionale non ordinaria per la manutenzione degli immobili comunali adibiti ad uffici ed altri usi diversi da scuole e residenze”, per un importo superiore a quello richiesto di € 64.000,00= soddisfi il requisito necessario alla partecipazione alla gara de quo. Si rimanda a quanto espressamente previsto a pag. 20 del disciplinare di gara: “Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi. Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio (01/07/2016-01/07/2019) Servizi analoghi a quelli riconducibili ai Servizi di Governo (B), così come diffusamente descritti nel Capitolato Tecnico (comprendenti il Sistema Informativo, il Servizio di minuto Mantenimento Edile e l’Aggiornamento dell’Anagrafica Tecnica), d’importo complessivo minimo pari a € 64.000,00 (euro sessantaquattromila/00) (pari al canone massimo stimato per i Servizi di Governo (B) nel biennio di validità dell’Accordo Quadro, IVA esclusa, soggetto a ribasso d’asta)”. IL RUP  
Quesito
PI195160-19

Risposta
PI196901-19
Si chiede se e' possibile partecipare con la seguente configurazione: ATI composta da due ditte con: categoria OG1, prevalente, che copre l'intero importo dell'appalto; categoria OG2 per l'intero importo; categoria OG11 composta da: - impresa A - OG11 III classifica € 1.032.000,00 - impresa B - OG11 II classifica € 516.000,00 totale € 1.548.000,00 + incremento del 20% = € 1.857.600,00 richiesta di subappalto per il 30% € 2.600.000,00 = pari ad € 780.000,00 Quindi l'ATI copre il 70% di € 2.600.000,00 pari ad € 1.820.000,00: si chiede pertanto se e' possibile partecipare dichiarando di dover subappaltare l'importo di € 742.400,00, importo che rientra nella quota del 30%. In attesa di Vs. gradito riscontro si porgono distinti saluti. Spettabile Operatore economico, si rassegnano Le seguenti indicazioni con precipuo riferimento alla categoria OG11 (SIOS): 1. il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la qualificazione nella categoria OG11 per l’intero importo richiesto dal bando di gara, deve possedere i requisiti mancanti ed oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente OG1; 2. ai sensi dell'art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, A CONDIZIONE CHE ESSA SIA QUALIFICATA PER UNA CLASSIFICA PARI AD ALMENO UN QUINTO DELL'IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’art. 92, comma 2 del predetto Regolamento; 3. le imprese non specificatamente qualificate nella OG11 potranno: a) qualificarsi nella SIOS, “coprendo” l’eventuale quota che si volesse affidare in subappalto - pari ad un massimo del 30%, in quanto la categoria è d’importo superiore al 10% dei lavori - con la propria attestazione SOA nella categoria prevalente; b) per il restante 70%, concorrere in raggruppamento con soggetto idoneamente qualificato nella SIOS (il cd. obbligo di ATI verticale).  
Quesito
PI196351-19

Risposta
PI196359-19
Variazione coordinate bancarie IBAN Leggere il chiarimento allegato. Chiarimenti.pdf

Tabella informativa di indicizzazione

Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi
Tipo Contratto Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice Tipo di Amministrazione Provincia Sede di Gara Comune Sede di Gara Indirizzo Sede di Gara Senza Importo Valore Importo a base asta Valore Importo di aggiudicazione Data Pubblicazione Data Scadenza Bando Data Scadenza Pubblicazione Esito Requisiti di Qualificazione Codice CPV Codice SCP URL di pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it Codice CIG
Bando Lavori A.O.U. Policlinico BARI - Area Gestione Tecnica AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Bari Bari Piazza Giulio Cesare, 1 NO 9.064.000,00 13/09/2019 13/11/2019 802020528A
loading...

EmPULIA - InnovaPuglia S.p.A. - 70010 Valenzano (BA) - Strada Provinciale per Casamassima, km 3
Numero verde: 800.900.121 - Email info@empulia.it - HelpDesk helpdesk@empulia.it - PEC assistenza.empulia@pec.rupar.puglia.it