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Dettaglio

Bando ( PI011152-20 )

Descrizione breve GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI ANDRIA
CIG: 8153475C69
Direzione Proponente ASL BAT - Area Gestione Tecnica
Incaricato: Carlo Ieva
Importo Appalto: 9.807.699,14 (Iva Esclusa)
Importo Base Asta: 8.325.480,24 (Iva Esclusa)
Criterio Aggiudicazione: Offerta economica più vantaggiosa
Tipo Appalto: Servizi
Termine Richiesta Quesiti: 02/03/2020   ore   12:00:00 [Ora Italiana]
Presentare le offerte entro il 10/03/2020   ore   12:00:00 [Ora Italiana]
Data I Seduta 12/03/2020   ore   10:00:00 [Ora Italiana]
Documentazione:
Descrizione Allegato
Note

Esito e Pubblicazioni

Tipologia Data Pubblicazione Descrizione Allegato
Verbali 12/03/2020   ore   14:12 [Ora Italiana] Verbale di gara n. 1 del 12.03.2020
Verbali 16/04/2020   ore   13:18 [Ora Italiana] Verbale di gara n.2 del 09.04.2020
Verbali 16/04/2020   ore   13:19 [Ora Italiana] Verbale di gara n.3 del 16.04.2020
Verbali 21/04/2020   ore   13:39 [Ora Italiana] Verbale di gara n.4del 21.04.2020
Verbali 23/04/2020   ore   14:15 [Ora Italiana] Verbale di gara n. 5 del 23.04.2020
Verbali 28/04/2020   ore   14:34 [Ora Italiana] Verbale di gara n.6 del 28.04.2020
Verbali 30/04/2020   ore   14:09 [Ora Italiana] Verbale di gara n.7 del 30.04.2020
Verbali 05/05/2020   ore   14:15 [Ora Italiana] Verbale di gara n.8 del 05.05.2020
Verbali 14/05/2020   ore   11:59 [Ora Italiana] verbale di gara n.9 del 14.05.2020
Altro 30/06/2020   ore   11:25 [Ora Italiana] Nomina Commissione giudicatrice Delibera n.1141 del 25/06/2020
Verbali 15/07/2020   ore   13:05 [Ora Italiana] verbale n.1 della Commisione giudicatrice
Verbali 03/09/2020   ore   10:56 [Ora Italiana] Verbale seduta pubblica del 02 settembre 2020
Verbali 07/09/2020   ore   13:21 [Ora Italiana] VERBALE CG 2
Verbali 07/09/2020   ore   13:22 [Ora Italiana] VERBALE CG 3
Verbali 07/09/2020   ore   13:23 [Ora Italiana] VERBALE CG 4
Verbali 07/09/2020   ore   13:24 [Ora Italiana] VERBALE CG 5
Provvedimento di aggiudicazione 25/11/2020   ore   11:58 [Ora Italiana] delibera n.1892 del 26/10/2020

Chiarimenti

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Protocollo Quesito Risposta Allegato
Quesito
PI045469-20

Risposta
PI047365-20
Al fine di potere presentare a codesta Stazione Appaltante un’appropriata proposta metodologica si chiede di mettere a disposizione tutti gli elaborati grafici facenti parte del progetto di Fattibilita' tecnica ed Economica contenuto nella documentazione a base di gara (a titolo esemplificativo e non esaustivo: planimetrie dei vari livelli, schemi distributivi etc.) in formato editabile ovvero in formato pdf o simile. Contestualmente alla suddetta richiesta, alla luce delle disposizioni e provvedimenti del Governo inerenti l’emergenza sanitaria legata al Covid -19, con limitazioni degli spostamenti e di aggregazione, si chiede una proroga dei termini di consegna dell’offerta quantificabile in un minimo di 20 giorni. Cordiali saluti Il progetto di fattibilità ed i relativi allegati sono già tutti pubblicati, sin dal momento in cui è stata bandita la procedura, sul portale EmPULIA, nella sezione dedicata alla presente procedura. Non è possibile concedere la proroga richiesta, anche a cagione delle stringenti tempistiche rinvenienti dalla provvista finanziaria accordata. Ad ogni buon conto si specifica che questa Stazione Appaltante ha concesso, per l’utile partecipazione al confronto concorrenziale, un tempo maggiore rispetto a quello rinveniente dalla normativa di settore.  
Quesito
PI045261-20

Risposta
PI047356-20
In riferimento alla sezione D della parte II del DGUE riguardante il subappalto, si chiede: ciascun membro del costituendo raggruppamento deve indicare nel proprio DGUE cio' che vuole subappaltare o cio' che vuole subappaltare l’RTP? Ad esempio: un archeologo che non subappalta nulla inerente il suo servizio, deve indicare nel suo DGUE che non subappalta nulla o che l’RTP ad esempio subappalta le indagini geologiche? grazie Ciascun componente del RTP dovrà indicare nel proprio DGUE le parti del servizio che l’intero RTP intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice  
Quesito
PI043711-20

Risposta
PI044459-20
Buongiorno, considerando la concomitanza della consegna della gara con l’emergenza sanitaria da Covid 19 e viste le disposizioni ed i provvedimenti del Governo volti al contenimento e alla gestione del corona virus, date anche le disposizioni di limitare gli spostamenti e di evitare riunioni di lavoro allargate, siamo a chiedere a codesta SA una proroga di almeno gg. 20 dei relativi termini di consegna, necessari al fine di presentare un’accurata e puntuale formulazione dell’offerta sia economica che tecnica. Cordiali saluti Non è possibile concedere la proroga richiesta, anche a cagione delle stringenti tempistiche rinvenienti dalla provvista finanziaria accordata. Ad ogni buon conto si specifica che questa Stazione Appaltante ha concesso, per l’utile partecipazione al confronto concorrenziale, un tempo maggiore rispetto a quello rinveniente dalla normativa di settore. Si segnala altresì che, così come peraltro espressamente previsto all’art. 11 del disciplinare di gara, le attività di sopralluogo possono essere svolte da soggetto delegato.  
Quesito
PI043660-20

Risposta
PI044458-20
Egregi in merito alla gara in oggetto, al fine di rispettare le misure di contrasto alla potenziale diffusione del Corona Virus nella Regione Lombardia dove ha sede la ns. Societa', si chiede se sia possibile prevedere una riapertura e conseguentemente una proroga dei termini per la richiesta e l’effettuazione del sopralluogo di gara, mediante l’assegnazione di nuove date. Non è possibile riaprire il termine previsto nel disciplinare di gara per la richiesta di sopralluogo (invero già spirato alle ore 12:00:00 del giorno 24.02.2020). Si specifica che questa Stazione Appaltante ha concesso agli operatori economici interessati al confronto concorrenziale ben trentacinque giorni, dalla data di spedizione in GUUE del bando, per l’invio, tramite posta elettronica certificata, della richiesta di sopralluogo. Si segnala altresì che, così come peraltro espressamente previsto all’art. 11 del disciplinare di gara, le attività di sopralluogo possono essere svolte da soggetto delegato  
Quesito
PI039073-20

Risposta
PI044456-20
Gentilissimi, si pone con la presente il seguente quesito: Tra le voci riferite alle attivita' archeologiche, indicate nel capitolato d'oneri a pag 29, art.14, il punto d: "ricognizioni con tecniche di telerilevamento", utilizza una dicitura non particolarmente chiara, che potrebbe essere interpretata in modi diversi, riferendosi ad attivita' di indagine archeologica differenti in termini di esecuzione e di oneri. Potremmo avere indicazioni di dettaglio sulle attivita' cui tale voce fa riferimento? (Ricognizioni archeologiche di superficie sistematiche indicate anche come survey? Indagini geofisiche con finalita' archeologica? Telerilevamento con specifici sensori? In insieme di tali attivita'?) Si ringrazia Trattasi di ricognizione di superficie da svolgersi mediante droni. Resta inteso che il grado di approfondimento potrà essere maggiore qualora richiesto in sede di acquisizione dei pareri da parte delle autorità competenti, con oneri a totale carico dell’operatore economico aggiudicatario  
Quesito
PI039100-20

Risposta
PI044455-20
Gentilissimi, si pone il seguente quesito. Per i soggetti mandanti che dichiarano di NON svolgere prestazioni attinenti ala progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza (quali geologo, archeologo ed agronomo), si chiede conferma che, per concorrere alla dimostrazione dei requisiti di cui al punto 7.2 del DISCIPLINARE DI GARA risulti sufficiente la loro partecipazione ai soli requisiti indicati alle lettere a), d-e) ed f). Si chiede, quindi, esplicita conferma che i predetti soggetti NON debbano concorrere ai requisiti di cui alle lettere b) e c) del punto 7.2 del DISCIPLINARE DI GARA. Si ringrazia Cordialmente Ad eccezione della peculiare figura del giovane professionista, i liberi professionisti, qualora associati in qualità di mandanti al costituendo raggruppamento temporaneo partecipante, concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti nel disciplinare di gara. Trovano dunque applicazione le disposizioni di cui si dà diffusamente conto al punto 7.4 della lex specialis di gara. Ciò posto, allorquando sia interesse della compagine concorrente associare taluni operatori economici, di cui all’art. 46 del Codice, privi dei requisiti di cui al punto 7.2 lettere b) e c) in misura utile a concorrere nelle forme di raggruppamento di tipo orizzontale o verticale, la partecipazione dovrà necessariamente avvenire nelle forme di associazione di tipo misto; difatti nel caso di associazioni di tipo cd. misto ai mandanti non vengono richieste percentuali minime di possesso dei requisiti (cfr. pag. 28 del disciplinare di gara).  
Quesito
PI043366-20

Risposta
PI044442-20
Gent.mi In merito alla procedura in oggetto si chiede cortesemente di chiarire meglio la modalita' di consegna dell’offerta tecnica descritta a pag. 48 del disciplinare di gara. In particolare si chiede se: a) per l’elemento “1) professionalita' ed adeguatezza dell’offerta”, e' possibile consegnare n^3 files (di dimensione massima 7 Mb ciascuno), uno per ciascun servizio, contenenti ciascuno la relazione di 5 pagine A4 e le 5 schede A3 ? b) se per l’elemento “2) caratteristiche metodologiche dell’offerta”, e' possibile consegnare n^ 1 file (di dimensione massima 7Mb) contenente l’intera relazione di 40 pagine A4 e ,separatamente, n^ 1 file (di dimensione massima 7 Mb) con la raccolta delle 10 schede A3 ? Grazie Le modalità di utilizzo del sistema possono essere efficacemente apprese esaminando le guide pratiche all’uso della piattaforma disponibili sul sito www.empulia.it. Per informazioni relative alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte è inoltre possibile contattare la casella di posta elettronica helpdesk@empulia.it od il numero verde 800900121. Ad ogni buon conto si segnala che: a) a sistema sono presenti due soli campi per l’upload dell’offerta tecnica: 1) Relazione tecnica; 2) Ulteriore documentazione; b) la dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema deve essere inferiore a 7 (sette) Mbyte.  
Quesito
PI043353-20

Risposta
PI044435-20
In relazione all’Articolo 16 dello Schema di Contratto, si chiede conferma che non sia necessario stipulare una polizza ad hoc (simile a quelle che in passato erano conosciute come schema 2.2) ma che sia possibile accettare una dichiarazione di copertura di tali maggiori spese della propria esistente polizza di gruppo. Si conferma, resta inteso che il massimale non dovrà essere inferiore a 2 milioni e 500 mila euro.  
Quesito
PI040470-20

Risposta
PI044433-20
In relazione alla dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, di cui al paragrafo 10 del Disciplinare di gara, si chiede se l’importo base su cui calcolare tale garanzia fideiussoria definitiva sia 8.325.480,24 oppure 8.325.480,24+1.482.218,90. L’importo sara' poi calcolato sulla base di quanto previsto all’art 103 del codice appalti. Fermo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, terzo e quarto periodo, del Codice, la cauzione definitiva sarà calcolata sull’importo contrattuale, dunque sull’importo totale a base d’asta (€ 8.325.480,24) al netto del ribasso d’asta offerto. Nel caso in cui l’Azienda Sanitaria, in corso di esecuzione del servizio, dovesse esercitare la facoltà prevista al punto 4.2.1 del disciplinare di gara (opzione  progettazione esecutiva  € 1.482.218,90 oltre Cassa ed IVA) sarà onere del tecnico incaricato estendere al rischio specifico le polizze e/o le garanzie prestate in sede di sottoscrizione del contratto (cfr. art. 19, comma 4, dello schema di contratto).  
Quesito
PI040232-20

Risposta
PI042818-20
In merito al sopralluogo obbligatorio da effettuarsi, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purche' munito della delega di tutti detti operatori o in alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando puo' effettuare il sopralluogo singolarmente, si chiede conferma che nel caso di effettuazione del sopralluogo e di successivo inserimento di ulteriore membro del RTI costituendo, non sara' necessario per quest’ultimo effettuare il sopralluogo ma potra' rilasciare una dichiarazione di aver ricevuto tutte le informazioni necessarie dalla Mandataria del costituendo RTI e alleghera' tale dichiarazione nella busta amministrativa. No. L’aggiunta o la sostituzione di imprese partecipanti al costituendo raggruppamento temporaneo impone la rinnovazione delle operazioni di sopralluogo. In alternativa si ritiene ammissibile che il soggetto da inserirsi nel raggruppamento effettui le operazioni di sopralluogo singolarmente. Eventuali variazioni in riduzione (recesso di talune imprese indicate nell’atto di sopralluogo) non comportano invece l’obbligo di rinnovazione delle operazioni di sopralluogo. Restano fermi, ovviamente, i termini previsti dal disciplinare di gara per la richiesta di sopralluogo (ivi compresa l’eventuale rinnovazione di sopralluogo già effettuato).  
Quesito
PI040351-20

Risposta
PI042807-20
Gent.mi In merito alla gara in oggetto si chiede se sia possibile prevedere una proroga dei termini coerente con l’emergenza sanitaria in atto e con il richiamo alla prudenza del Ministero della Salute. La richiesta di limitare gli spostamenti all’indispensabile, di evitare i luoghi affollati e di limitare i contatti induce, di fatto, a ritenere prudente, quando non necessario per ragioni di quarantena obbligatoria, il fatto di rimandare i sopralluoghi o, comunque, di evitare riunioni di lavoro allargate, come fisiologicamente risultano essere quelle in preparazione di un bando articolato e complesso come questo. Si chiede all’Ente, pertanto, di concedere ai partecipanti una proroga utile a predisporre la documentazione di gara in condizioni di sicurezza. Non è possibile concedere la proroga richiesta, anche a cagione delle stringenti tempistiche rinvenienti dalla provvista finanziaria accordata. Ad ogni buon conto si specifica che questa Stazione Appaltante ha concesso, per l’utile partecipazione al confronto concorrenziale, un tempo maggiore rispetto a quello rinveniente dalla normativa di settore. Si segnala altresì che, così come peraltro espressamente previsto all’art. 11 del disciplinare di gara, le attività di sopralluogo possono essere svolte da soggetto delegato.  
Quesito
PI040484-20

Risposta
PI042766-20
In relazione al Quesito PI037350-20 e Risposta PI040136-20 si specificano i punti del disciplinare per cui si chiede il chiarimento: pagina 17 paragrafo 5.15, pagina 19 paragrafo 7.1.c, pagina 20 paragrafo 7.1.d, 7.1.e, 7.1.f, pagina 22 paragrafo 7.2.a, pagina 24 paragrafo 7.2.e, pagina 25 paragrafo 7.2.e La dichiarazione IVA o modello unico e' relativo al periodo di imposta 2019? Specificato che la definizione di consulente su base annua è da rintracciarsi nel Decreto del MIT 2 dicembre 2016, n. 263, si chiarisce che il riferimento operato nel disciplinare di gara “all’ultima dichiarazione IVA” deve intendersi al periodo di imposta 2019. In sede di comprova del requisito, potranno essere prodotti la dichiarazione IVA annuale e le relative fatture oppure la documentazione contabile attestante il pagamento del consulente, i contratti, et cetera.  
Quesito
PI042486-20

Risposta
PI042704-20
Egregi Signori, si chiede di chiarire gentilmente quanto segue: 1) Con riguardo alla riduzione della cauzione provvisoria (certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice) si chiede di precisare se i liberi professionisti siano assimilabili a micro imprese. 2) Con riferimento al modello 2 – Dichiarazioni integrative, si chiede di precisare se il gruppo di lavoro (figure di cui ai punti 7.1 lett. c), d), e), f) e persona incaricata dell’integrazione tra le prestazioni) debba essere indicato “in toto” da ognuno dei componenti del RTI oppure debba essere indicata solo la figura/le figure di competenza del singolo componenti il RTI. 1) Si conferma; 2) Si ritiene preferibile la prima ipotesi, avendo cura altresì di indicare la struttura di appartenenza  
Quesito
PI038136-20

Risposta
PI040140-20
Q1.20.02) Con riferimento alla tabella riepilogativa dei requisiti si chiede se i componenti del Costituendo Raggruppamento Temporaneo partecipante che si occupano di prestazioni specialistiche quali archeologia, energetica, acustica o similari debbano necessariamente compilare la parte relativa ai lavori svolti in quanto trattasi di prestazioni non strettamente legate all’importo e categorie dei lavori, come invece avviene per la progettazione e direzione lavori. Ad eccezione della peculiare figura del giovane professionista, i liberi professionisti qualora associati in qualità di mandanti al costituendo raggruppamento temporaneo partecipante concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti nel disciplinare di gara. Trovano dunque applicazione le disposizioni di cui si dà diffusamente conto al punto 7.4 della lex specialis di gara. Ciò posto, allorquando sia interesse della compagine concorrente associare taluni operatori economici, di cui all’art. 46 del Codice, privi dei requisiti di cui al punto 7.2 lettere b) e c) in misura utile a concorrere nelle forme di raggruppamento di tipo orizzontale o verticale, la partecipazione dovrà necessariamente avvenire nelle forme di associazione di tipo misto; difatti nel caso di associazioni di tipo cd. misto ai mandanti non vengono richieste percentuali minime di possesso dei requisiti (cfr. pag. 28 del disciplinare di gara).  
Quesito
PI038100-20

Risposta
PI040139-20
Q1.19.02) Con riferimento al Disciplinare di Gara, si chiede di precisare su quale importo si calcolera' la garanzia definitiva che dovra' fornire il Concorrente Aggiudicatario: sulla somma, ribassata, di euro 8.325.480,24 o sulla somma, ribassata, di euro 4.105.310 (sulla quale si calcola la provvisoria come da indicazione dell'ente: escludendo PROGETTAZIONE, RELAZIONE PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO, SUPPORTO AL RUP). La garanzia definitiva sarà calcolata sull’importo contrattuale così come previsto dall’art. 103 del Codice. Le esclusioni di cui al comma 10 dell’art. 93 del Codice trovano esclusiva applicazione con riferimento alla garanzia provvisoria.  
Quesito
PI037577-20

Risposta
PI040137-20
In relazione al Quesito_PI015720-20 e alla relativa Risposta_PI018063-20 si fa presente che si considera fortemente restrittivo il limite dei 7MB relativo al caricamento della relazione tecnica; si chiede pertanto a codesta Spettabile Stazione Appaltante, al fine di evitare di livellare verso il basso la qualita' dell’offerta, di elevare il limite al di sopra dei 30MB In attesa di cortese risposta, si porgono distinti saluti. I limiti in parola non sono nella libera determinazione di questa stazione appaltante, ma sono imposti dal portale informatico. Peraltro, l’uso della piattaforma EmPULIA è imposto agli enti del servizio sanitario in forza di specifica normativa regionale.  
Quesito
PI037350-20

Risposta
PI040136-20
In riferimento ai richiami del Disciplinare relativi a collaboratore o consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della societa' una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA o modello unico, si chiede conferma che per la presente gara l’anno di riferimento sia il 2019 per l’ultima dichiarazione IVA o modello unico. Al fine di poter fornire una risposta esaustiva e dettagliata vogliate espressamente indicare il punto del disciplinare per cui viene richiesto il chiarimento  
Quesito
PI036604-20

Risposta
PI037797-20
Si chiede di voler confermare la possibilita' di ridurre la cauzione provvisoria in fase di gara, e la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione, di una percentuale pari al 50%, per i raggruppamenti costituendi o costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, come previsto dal D.Lgs 50 del 2016, art.93, comma 7: “Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.” Si chiede inoltre di voler confermare che tale riduzione sia applicabile anche a raggruppamenti di operatori economici costituiti o costituendi esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese anche appartenenti a paesi della comunita' europea. Si chiede infine di voler confermare anche che tale riduzione sia applicabile a professionisti singoli inseriti in tali raggruppamenti. In adesione al combinato disposto degli artt. 46, 93, comma 7, secondo periodo, e 103, comma 1, ultimo periodo del Codice, si conferma l’interpretazione fornita.  
Quesito
PI037491-20

Risposta
PI037492-20
1. Si chiede se il PFTE posto a base della gara possa essere rivisitato relativamente al suo impianto distributivo indicato nella tavola di pag. 141 o esso sia da considerare vincolante. 2. Si chiede se, per quanto attiene i requisiti per la partecipazione alla gara, l’importo totale richiesto per i due lavori “di punta” possa essere coperto con un unico lavoro. 3. Si chiede se i CV dei professionisti proposti vadano presentati con la relazione metodologica, ed in tal caso se il numero di pagine indicati per la stessa relazione sia da considerarsi al netto delle pagine relative agli stessi. 4. Si chiede quale sia la durata temporale applicabile all’eventuale sviluppo della progettazione esecutiva dell’ospedale. 5. Si chiede se la durata temporale prevista per la gara d’appalto a valle della progettazione e per la realizzazione delle opere cui fare riferimento per le prestazioni attinenti la Direzione dei Lavori siano quelle indicate nel cronoprogramma incluso a pag. 133 del PFTE. 6. Per quanto attiene l’emissione della cauzione definitiva, considerati i diversi tempi di esecuzione delle prestazioni, si chiede se sia possibile emetterne una per la progettazione definitiva valida fino ad approvazione del progetto definitivo ed una seconda, eventualmente emessa successivamente, per la direzione lavori valida fino al collaudo provvisorio. 7. L’Art. 3 dello schema di contratto prevede ai commi a) e d) l’obbligo di eseguire qualsiasi varianti richieste dal RUP e/o dall’Amministrazione senza richiedere compensi aggiuntivi. Si chiede che tali commi vengano riesaminati sotto il profilo di equità del rapporto contrattuale fra le parti. 8. L’Art. 10.5 dello schema di contratto prevede la possibilità di rivalersi sul progettista per danni inclusi l’eventuale riduzione o perdita del finanziamento. In relazione a tale clausola si chiede: a) quali siano gli elementi attinenti le attività oggetto dell’incarico che possano determinare la perdita del finanziamento o parte di esso; b) in ogni caso che il contratto escluda il risarcimento dei danni indiretti ivi compresa la perdita parziale o totale del finanziamento; c) che il contratto preveda un massimale per danni non superiore al valore del contratto. 9. L’Art. 18.2 dello schema di contratto prevede che in caso di interruzione l’Amministrazione possa definire autonomamente ed “inappellabile” il compenso spettante al progettista per le attività svolte. Si chiede che tale clausola venga riesaminata sotto il profilo di equità del rapporto contrattuale fra le parti. 1. L’impianto distributivo indicato nella tavola di pag. 141 del progetto di fattibilità tecnica ed economica non è da considerarsi vincolante. Ad ogni buon conto si specifica che questa Azienda Sanitaria, attraverso la richiesta relazione metodologica, non ha inteso stravolgere l’essenza della gara, che è finalizzata al conferimento di un incarico di progettazione e, come tale, volta a selezionare un progettista e non un progetto: dunque, negli atti di gara non è previsto alcun punteggio per eventuali rivisitazioni dell’impianto distributivo. 2. No. Per il soddisfacimento del requisito di cui al punto 7.2 lett. c) del disciplinare di gara è necessario dimostrare l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di DUE servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento. 3. Le principali competenze dei professionisti che saranno impiegati per l’espletamento del servizio dovranno essere illustrate nella relazione metodologica. La relazione metodologica non dovrà superare le quaranta pagine A4. In aggiunta il concorrente potrà produrre massimo dieci schede grafiche A3 per meglio illustrare quanto contenuto all’interno della relazione. Sono esclusi dal conteggio eventuali copertine, indici e frontespizi. 4. Il termine concesso per la redazione della progettazione esecutiva sarà puntualmente indicato nel caso di esercizio dell’opzione di cui al punto 4.2.1 del disciplinare di gara. Ad ogni buon conto si precisa sin d’ora che il termine concesso non potrà, seppure presumibilmente, essere superiore a 60 giorni naturali e consecutivi (cfr. cronoprogramma a pag. 133 del progetto di fattibilità). 5. Si conferma. Trattasi comunque di stime previsionali proprie del grado di dettaglio di un progetto di fattibilità e dunque suscettibili di eventuali modificazioni. 6. No. All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 7,8 e 9. Si ritiene di non modificare le clausole previste negli atti di gara. In ogni caso, in fase di esecuzione del servizio affidato, l’incedere amministrativo sarà sempre improntato ai canonici principi di trasparenza, buona fede, proporzionalità e legalità.  
Quesito
PI037488-20

Risposta
PI037489-20
Con la presente si chiede di confermare che, in caso di raggruppamento temporaneo, l'archeologo e l'agronomo, mandanti, non debbano partecipare al raggiungimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 7.2 del disciplinare di gara L’ipotesi prospettata non è conforme alla lex specialis di gara. I mandanti (ivi compreso, se del caso, l’archeologo e/o l’agronomo) debbono concorrere alla dimostrazione dei requisiti per l’utile partecipazione al confronto concorrenziale in adesione a quanto diffusamente prescritto al paragrafo “7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE”.  
Quesito
PI023318-20

Risposta
PI027515-20
Q1.05.02) Con riferimento alla categoria D.04 (Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicita' - Fognature urbane improntate a grande semplicita' - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario) si chiede se a dimostrazione del requisito si puo' utilizzare la categoria IA.01 (Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari ? Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio) oppure la categoria IA.02 (Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi ? Impianto solare termico). Questo ai fini di non limitare la partecipazione al bando di gara in quanto normalmente le reti tecnologiche esterne a servizio degli Ospedali sono normalmente riconosciute nelle categorie IA.01 e/o IA.02. No. Si conferma quanto previsto nel disciplinare di gara: dunque, a dimostrazione dei requisiti prescritti per la categoria D.04 è possibile utilizzare servizi ricadenti nella stessa D.04 oppure in D.05. Con riferimento, invece, alla paventata limitazione della partecipazione, preme rammentare la possibilità di comprovare i requisiti in parola mediante l’istituto dell’avvalimento ovvero mediante raggruppamento nelle forme e con le modalità previste dagli atti di gara.  
Quesito
PI020129-20

Risposta
PI022552-20
Buongiorno, in relazione alla gara in oggetto vorremmo porre i seguenti quesiti: 1. Oltre a quanto specificato a pag 52 del disciplinare in merito alla partecipazione del medico igienista, possono essere associati in forma di consulenti anche i professionisti elencati a pag. 25? 2. In relazione ai pagamenti previsti nello schema di contratto art. 14 “ all'approvazione del progetto definitivo” si chiede di indicare quali approvazioni debbano intervenire per consentire la fatturazione e di indicare un tempo massimo dalla data di consegna per eventuali commenti e/o approvazione del progetto. Cordiali saluti 1) No. Si rimanda a quanto già diffusamente chiarito con la risposta PI018054-20 (rif. quesito n. PI015715-20). 2) L’approvazione del progetto avverrà all’indomani della positiva chiusura del procedimento volto all’ottenimento di tutti i pareri previsti dalla normativa di settore nonché della verifica positiva ex art. 26 del Codice. I tempi dunque saranno quelli necessari allo svolgimento delle attività anzidette in base alla disciplina vigente.  
Quesito
PI015720-20

Risposta
PI018063-20
Q6.27.01) A pagina 8 del Disciplinare di gara si precisa che le dimensioni massima dei singoli files inseriti nella piattaforma non puo' eccedere i 7 Mbyte. Considerato che: - la documentazione da presentare nell’offerta tecnica consiste in 3 relazioni per servizi analoghi (max 5 A4 + 5 schede grafiche A3) ed una relazione metodologica (max 40 A4 + 10 schede grafiche A3), che inevitabilmente superano i 7 Mbyte complessivi; - nel campo Offerta Tecnica della piattaforma si possono caricare solo 2 files nei 2 campi predefiniti (relazione tecnica e ulteriore documentazione); si chiede se si possono caricare in piattaforma files zip di dimensioni maggiori a 7 Mbyte che contengano al loro interno files P7M (pdf firmati digitalmente) di dimensione massima 7 Mbyte. Le modalità utilizzo del sistema possono essere efficacemente apprese esaminando le guide pratiche all’uso della piattaforma disponibili sul sito www.empulia.it. Per informazioni relative alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte è inoltre possibile contattare la casella di posta elettronica helpdesk@empulia.it od il numero verde 800900121.  
Quesito
PI015718-20

Risposta
PI018062-20
Q5.27.01) Con riferimento al subappalto si chiede conferma che i Concorrenti debbano indicare solo le prestazioni che intendono subappaltare con la quota percentuale dell’importo complessivo del contratto, senza indicare la terna dei nominativi. Si conferma. Si rimanda a pagina 30 del disciplinare di gara ove è previsto che: “A cagione della sospensione dell’art. 105, comma 6, del Codice da parte del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto «sbloccacantieri»), il concorrente non è tenuto ad indicare nell’offerta i tre subappaltatori”.  
Quesito
PI015717-20

Risposta
PI018058-20
Q4.27.01) Con riferimento alla categoria E.17 (Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicita', pertinenziali agli edifici ed alla viabilita'. Campeggi e simili), il Disciplinare di gara precisa che a dimostrazione del requisito, si possono utilizzare tutti gli ID delle opere relativi alla categoria Edilizia. Nel caso in cui si esponga, a dimostrazione del requisito per la categoria E.17, un importo relativo ad esempio alla categoria E10, questo puo' essere utilizzato tutto per dimostrare il requisito della categoria E.17 oppure si deve esplicitare la sola quota parte relativa al “verde ed arredo urbano” ancorche' questo importo non sia esplicitato nel Certificato di Buona Esecuzione rilasciato dal Committente ? Per la categoria E.17 è possibile utilizzare servizi ricadenti in tutti gli ID Opere relativi alla categoria Edilizia, senza alcuna ulteriore esplicitazione. Si rimanda a quanto previsto dall’art. 8 del D.M. 17 giugno 2016 nonché alle indicazioni fornite dall’ANAC mediante le Linee Guida n. 1 (cfr. par. V “Classi, categorie e tariffe professionali”, punto 1).  
Quesito
PI015716-20

Risposta
PI018056-20
Q3.27.01) Si chiede se la figura professionale del “Tecnico esperto in efficientamento energetico” rientra nelle figure minime richieste per la partecipazione alla gara. Si chiede inoltre se il “Tecnico esperto in efficientamento energetico” debba rientrare nell’organico dei componenti il costituendo Raggruppamento Temporaneo partecipante oppure possa essere indicato come consulente esterno. La figura del “tecnico esperto in efficientamento energetico” non rientra nelle figure minime richieste per la partecipazione alla gara. Non è possibile indicare il “tecnico esperto in efficientamento energetico” come “consulente esterno”. Si rimanda a pagina 52 del disciplinare di gara ove si specifica che “Tutti i professionisti che si intendono impiegare per l'espletamento del servizio debbono essere incardinati nell'organico dell'operatore economico concorrente (ai sensi della normativa di cui D.M. 2 dicembre 2016, n. 263) ovvero partecipare al confronto concorrenziale in qualità di mandanti. Fa eccezione la peculiare figura del medico igienista, peraltro nemmeno richiesta come conditio sine qua non per la partecipazione alla procedura di gara. Difatti, il medico igienista, pur essendo una figura altamente specializzata in riferimento agli interventi oggetto di appalto, non è un soggetto di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 50 del 2016, né solitamente è ricompreso nell'organico tipico di una società di ingegneria o di una società tra professionisti o di altri soggetti che svolgono servizi di architettura ed ingegneria, ditalché si ritiene ammissibile la presentazione del medico igienista quale consulente specialista esterno, con la specificazione che laddove l'operatore economico concorrente voglia offrire la presenza di tale Professionista, quest'ultimo dovrà essere indicato nella sola offerta tecnica e non anche nella documentazione amministrativa”.  
Quesito
PI015715-20

Risposta
PI018054-20
Q2.27.01) Si chiede se le seguenti figure professionali: - Professionista tecnico competente in acustica di cui alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 ed al D. Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42; - Professionista archeologo iscritto all'elenco del MIBACT; - Professionista iscritto all’albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali; debbano rientrare nell’organico dei componenti del costituendo Raggruppamento Temporaneo partecipante oppure possano essere indicati come consulenti esterni. Non è possibile indicare le menzionate figure come “consulenti esterni”. Si rimanda a pagina 52 del disciplinare di gara ove si specifica che “Tutti i professionisti che si intendono impiegare per l'espletamento del servizio debbono essere incardinati nell'organico dell'operatore economico concorrente (ai sensi della normativa di cui D.M. 2 dicembre 2016, n. 263) ovvero partecipare al confronto concorrenziale in qualità di mandanti. Fa eccezione la peculiare figura del medico igienista, peraltro nemmeno richiesta come conditio sine qua non per la partecipazione alla procedura di gara. Difatti, il medico igienista, pur essendo una figura altamente specializzata in riferimento agli interventi oggetto di appalto, non è un soggetto di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 50 del 2016, né solitamente è ricompreso nell'organico tipico di una società di ingegneria o di una società tra professionisti o di altri soggetti che svolgono servizi di architettura ed ingegneria, ditalché si ritiene ammissibile la presentazione del medico igienista quale consulente specialista esterno, con la specificazione che laddove l'operatore economico concorrente voglia offrire la presenza di tale Professionista, quest'ultimo dovrà essere indicato nella sola offerta tecnica e non anche nella documentazione amministrativa”.  
Quesito
PI015714-20

Risposta
PI018050-20
Q1.27.01) Si chiede se le prestazioni inerenti ai monitoraggi dei campi magnetici rientrino, ai sensi dell’art. 9 del Disciplinare di gara, tra le attivita' subappaltabili, alla stregua delle indagini geotecniche. Sì. Si rimanda a pag. 28 del disciplinare di gara ove si specifica che “nel caso in cui gli operatori economici concorrenti non intendano subappaltare per intero, ai sensi dell’art. 31, comma 8 del Codice, le attività relative alle “Indagini geotecniche e monitoraggi campi elettromagnetici”, e non dispongano in proprio dei requisiti, mezzi, certificazioni ed attestazioni utili e necessarie ad eseguire le summenzionate attività dovranno necessariamente associare, in qualità di mandante, uno o più soggetti (ex art. 45 del Codice) specializzati in grado di svolgere le predette attività. Il/i mandante/i all’uopo associato/i non concorre/rrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti per l’utile partecipazione al confronto concorrenziale”.  
Quesito
PI011311-20

Risposta
PI011322-20
"Il disciplinare di gara reca erroneamente quale termine per la richiesta di chiarimenti il giorno 03.03.2020: trattasi di mero refuso, il termine per l’invio dei quesiti resta fissato alle ore 12:00:00 del giorno 02.03.2020 così come riportato a sistema sul portale EmPULIA". "Il disciplinare di gara reca erroneamente quale termine per la richiesta di chiarimenti il giorno 03.03.2020: trattasi di mero refuso, il termine per l’invio dei quesiti resta fissato alle ore 12:00:00 del giorno 02.03.2020 così come riportato a sistema sul portale EmPULIA".  

Tabella informativa di indicizzazione

Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi
Tipo Contratto Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice Tipo di Amministrazione Provincia Sede di Gara Comune Sede di Gara Indirizzo Sede di Gara Senza Importo Valore Importo a base asta Valore Importo di aggiudicazione Data Pubblicazione Data Scadenza Bando Data Scadenza Pubblicazione Esito Requisiti di Qualificazione Codice CPV Codice SCP URL di pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it Codice CIG
Bando Servizi ASL BAT - Area Gestione Tecnica AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Barletta-Andria-Trani Andria Via Fornaci, 201 NO 9.807.699,14 21/01/2020 10/03/2020 8153475C69
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