Procedure telematiche aperte:
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e segui le istruzioni che appariranno.
- Per partecipare al bando o richiedere chiarimenti è necessaria la registrazione al Portale.
Procedure tradizionali aperte:
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- Per partecipare al bando e richiedere chiarimenti bisogna attenersi alle informazioni specificate nel disciplinare di gara.
Procedure telematiche in economia:
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-
Per partecipare alla procedura e salvare o leggere
il contenuto degli atti di gara è necessario essere invitati dalla Stazione Appaltante.
Dopo aver eseguito l’accesso al portale l’operatore economico invitato troverà la documentazione
di gara attinente nella sezione 'Inviti'.
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Dettaglio
Bando (
PE007252-23 )
|
Descrizione breve |
Avviso rivolto ai gestori del risparmio che gestiscono fondi di venture capital per l'investimento da parte di Puglia Sviluppo S.p.A. nell'ambito della gestione dello strumento finanziario Equity Puglia. Avviso escluso ai sensi dell'art. 17,comma1, lett. f) D.L.gs. 50/2016. |
CIG |
9906866C70 |
Ente Proponente |
Puglia Sviluppo S.p.A. |
Ente appaltante |
Puglia Sviluppo S.p.A. |
Incaricato |
Vernaleone Andrea Antonio |
Importo Appalto |
15,00
(Esente)
|
Criterio Aggiudicazione |
Offerta economicamente più vantaggiosa |
Tipo Appalto |
Servizi |
Termine Richiesta Quesiti |
27/09/2023
ore
12:00:00
[Ora Italiana]
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Presentare le offerte entro il
|
06/10/2023
ore
12:00:00
[Ora Italiana]
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Data I Seduta
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17/10/2023
ore
11:00:00
[Ora Italiana]
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Documentazione
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Descrizione
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Allegato
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Note |
E' stato riportato come valore a base d'asta "15,00" identificativo delle commissioni di gestione massime applicabili, pari al 15,00% del commitment. |
Esito e Pubblicazioni
Tipologia
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Data Pubblicazione
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Descrizione
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Allegato
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Altro |
16/10/2023
ore
12:23
[Ora Italiana]
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Con riferimento alla procedura in oggetto, si informa che, per contingenti motivi di organizzazione interna, la prima seduta pubblica di gara programmata per il giorno 17/10/2023 alle ore 11.00 si terrà invece
in data 24/10/ p.v. alle ore 11.00
Il presente avviso è inserito per opportuna pubblicità sul sito www.pugliasviluppo.eu |
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Altro |
19/10/2023
ore
14:31
[Ora Italiana]
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Determina nomina Commissione Giudicatrice |
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CV Commissione |
19/10/2023
ore
14:32
[Ora Italiana]
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Cv Presidente Commissione Giudicatrice |
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CV Commissione |
19/10/2023
ore
14:32
[Ora Italiana]
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CV Componente 1 Commissione Giudicatrice |
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CV Commissione |
19/10/2023
ore
14:33
[Ora Italiana]
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CV Componente 2 Commissione Giudicatrice |
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Verbali |
30/10/2023
ore
16:29
[Ora Italiana]
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Verbale n.1 |
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Verbali |
14/11/2023
ore
14:28
[Ora Italiana]
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VERBALE N.2 |
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Verbali |
04/12/2023
ore
12:27
[Ora Italiana]
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Verbale n.3 |
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Verbali |
04/12/2023
ore
12:28
[Ora Italiana]
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Verbale n.4 |
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Verbali |
04/12/2023
ore
12:29
[Ora Italiana]
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Verbale n.5 |
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Verbali |
04/12/2023
ore
12:29
[Ora Italiana]
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Verbale n.6 |
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Verbali |
04/12/2023
ore
12:30
[Ora Italiana]
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Verbale n.7 |
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Verbali |
04/12/2023
ore
12:31
[Ora Italiana]
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Verbale n.8 |
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Chiarimenti
Protocollo |
Quesito |
Risposta |
Allegato |
Quesito
PE054671-23
Risposta
PE057140-23 |
Art.9.3 (VI) avviso. Salve, vorremmo avere uno o più esempi pratici rispetto ai limiti delle percentuali di investimento del Fondo principale e del fondo di co-investimento. Ad esempio se l'investimento complessivo nella target è di 5M€ per poter attivare il fondo di co-investimento il fondo principale deve investire almeno 2,5M€ e richiamare almeno 500K€ dal fondo di co-investimento, è corretto? Se il fondo principale volesse investire di più dei 2,5M€ richiesti, la percentuale del fondo di co-investimento può rimanere di 500K€ ma può anche essere superiore a discrezione del gestore, corretto? grazie |
Ai sensi dell’Avviso, il regolamento del Fondo di
Co-Investimento dovrà recare indicazione delle percentuali di investimento dei
due fondi in misura fissa, fermo restando che (i) il Fondo Principale dovrà
investire almeno il 50% dell'investimento complessivo effettuato congiuntamente
dal Fondo Principale e dal Fondo Parallelo in ogni Società Target (e quindi che
la percentuale di ripartizione di investimento tra i due fondi prevista dal
regolamento non potrà essere inferiore a 50%-50%), e (ii) nel caso in cui il
Fondo Principale voglia incrementare il proprio investimento in una o più
operazioni, il Fondo di Co-Investimento dovrà in ogni caso partecipare per un
minimo del 10% dell'investimento totale.
In caso di investimento complessivo pari a Euro 5
milioni, le percentuali di partecipazione all’investimento da parte dei due
fondi saranno quelle previste dal regolamento del Fondo di Co-Investimento, fatta
salva la possibilità che il Fondo Principale investa una percentuale superiore
(ma non inferiore) e, in tal caso, fermo restando che il Fondo di
Co-Investimento dovrà in ogni caso investire una percentuale non inferiore al
10% (i.e. Euro 500.000). A ciò consegue che, ove ritenuto opportuno, il Fondo
Principale potrà investire un massimo del 90%.
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Quesito
PE054647-23
Risposta
PE057139-23 |
Nella SEZIONE V – Riepilogo Allegati del documento “Allegato 12.1 - Checklist Informazioni Gestori” è richiesto il caricamento del Modulo KYC.
Il quesito è il seguente: dal momento che la nostra SGR produce il KYC tramite un software e che tale produzione è dinamica e cambia in funzione del tipo di sottoscrittore del fondo (persona fisica/persona giuridica) e dal rischio (interposto alto rischio/interposto basso rischio), non abbiamo un modulo standard. A tal proposito, quale KYC dobbiamo allegare?
Alleghiamo il KYC che dovrebbe compilare Puglia Sviluppo S.p.A.?
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Chiarimenti in merito al Modulo KYC per la
Verifica dell'Identità del Titolare Effettivo del Gestore indicato Checklist
Informazioni Gestori, Sezione V – Riepilogo allegati(ultima pagina):
Con Modulo KYC si intende il modulo "Know Your Customer" standard
utilizzato per verificare l'identità del titolare effettivo del Gestore. Il
modulo KYC richiede in genere dati personali come nome, indirizzo, data di
nascita, nonché l’allegazione di documenti di supporto come una copia del
documento di identità e codice fiscale. Per le finalità di cui all’Avviso,
potrà essere utilizzato il Modulo KYC standard del Gestore, oppure utilizzando
il modello standard di Puglia Sviluppo caricato al seguente link: https://old.pugliasviluppo.eu/it/bandi-di-gara-e-concorsi/aperti/472-affidamento-tramite-procedura-ad-evidenza-pubblica-in-settore-escluso-ai-sensi-dell-art-17-comma1-lett-f-del-d-lgs-50-2016-rivolto-a-gestori-del-risparmio-che-gestiscono-fondi-di-venture-capital-per-l-investimento-da-parte-di-puglia-sviluppo-s-p-a-nell-ambito-della-gestione-dello-strumento-finanziario-equity-puglia-cup-b36i22000110009-cig-9906866c70
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Quesito
PE049722-23
Risposta
PE051993-23 |
Allegato 15.1.
•cosa si intende per "soft nav"? solitamente viene calcolato semestralmente, in corrispondenza dell'approvazione delle relazioni semestrali, con anche la certificazione al 31.12 da parte della società di revisione. Potete fornirci chiarimenti?
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Per
“soft NAV” si intende il valore rettificato del più recente NAV calcolato su
base semestrale, per tener conto degli eventi intervenuti fino alla data di
determinazione del soft NAV, quali ad esempio rimborsi, distribuzioni e
richiami degli impegni. Il riferimento al “soft NAV” in luogo del “NAV
ufficiale” per la reportistica trimestrale è connesso alla tempistica e alla
periodicità dell’informativa (i.e. entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun
trimestre), tenuto conto che entro tale termine solitamente non è disponibile
un NAV ufficiale. |
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Quesito
PE046838-23
Risposta
PE048212-23 |
La nostra SGR ha istituito un fondo di investimento alternativo (FIA) di diritto italiano ("Fondo Principale"), che investe il 100% dei capitali raccolti in società non quotate e che investe anche in operazioni di buyout. All’art. 9.1 (i) dell’Avviso (pag. 9) è previsto che i Fondi Principali devono “qualificarsi come Fondi per il Venture Capital” (cfr. definizione all’art. 2.2 dell’Avviso a pag. 2).
Si chiede conferma che l’adesione al bando consente al Fondo Principale - che investe esclusivamente in società non quotate - di investire i capitali residui (vale a dire i capitali non co-investiti con la Regione Puglia) in operazioni di buyout senza alcun limite e/o impegno da assumersi da parte della SGR in fase di
deployment delle risorse del Fondo Principale. |
Si conferma che, sulla base di
quanto previsto dall’Avviso, il Fondo Principale deve qualificarsi come “Fondo
per il Venture Capital”, per tale intendendosi un “FIA Italiano riservato o un
FIA UE, a seconda dei casi, che investe almeno il 75% dei capitali raccolti in
società non quotate in fase di sperimentazione (c.d. seed financing), di
costituzione (c.d. start-up financing), di avvio dell’attività (c.d. early-stage
financing) o di sviluppo del prodotto e/o servizio (c.d. expansion
financing)”. Pertanto, nella misura in cui il fondo gestito dalla SGR
investa almeno il 75% del proprio capitale raccolto in operazioni realizzate su
società non quotate che si trovino nelle “fasi” menzionate nella definizione
sopra citata, per il residuo 25% non sussistono limiti per la SGR a porre in
essere operazioni di c.d. buyout.
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Quesito
PE044027-23
Risposta
PE048046-23 |
Avuto riguardo all’art. 8 dell’Avviso (pagina 8, relativo ai requisiti di ammissibilità) e premesso che ci si riferisce a un Gestore non-UE di un FIA UE lussemburghese (autorizzato a operare dall'autorità lussemburghese CSSF), desideriamo sottoporre la seguente richiesta di chiarimento. L’art. 8, co. 1, lett. i) a pagina 9 dell’Avviso prevede che possano presentare un’Offerta i Gestori autorizzati ai sensi dell’art. 34 TUF ovvero autorizzati ai sensi della normativa 2011/61/UE in uno Stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia, e che siano altresì iscritti in Italia all’albo di cui all’art. 35, co. 1 del TUF. Tale iscrizione all’albo in Italia risulta necessaria anche per i Gestori autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia (come nel nostro caso), oppure, in applicazione dei principi comunitari di non discriminazione e di libera circolazione dei capitali, è sufficiente l'autorizzazione rilasciata dalle autorità finanziarie del corrispondente Stato UE diverso dall'Italia? |
sulla base di quanto previsto
dall’Avviso, il Fondo di Co-Investimento deve necessariamente qualificarsi come
FIA italiano riservato. Il Gestore del Fondo di Co-Investimento, invece, può
essere alternativamente una SGR italiana o un GEFIA UE autorizzato a gestire
fondi italiani ai sensi dell’art. 41 ter del TUF.
Secondo quanto previsto dalla normativa
italiana, i GEFIA autorizzati a operare in Italia e a gestire fondi italiani
sono iscritti nell’albo della Banca d’Italia, in una sezione distinta di un
apposito elenco allegato all’albo (si veda l’art. 35 del TUF).
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Quesito
PE044030-23
Risposta
PE047860-23 |
Avuto riguardo all’art. 8 dell’Avviso (pagina 8, relativo ai requisiti di ammissibilità), desideriamo sottoporre la seguente richiesta di chiarimento. Si consideri il seguente scenario: L’art. 8, co. 1 lett. ii) a pagina 9 dell’Avviso prevede che il Gestore debba aver gestito fondi con investimenti pari ad almeno € 20 milioni negli ultimi 3 anni. In tal caso è possibile per un primo Gestore ("Gestore1") che soddisfi i requisiti all'art.8 co. 1 ma che non soddisfi l’anzidetto requisito sub art. 8, co. 1, lett. ii) a pagina 9 dell’Avviso, conferire mandato ad un secondo Gestore ("Gestore2") che invece ha gestito fondi con investimenti pari o superiori a € 20 milioni negli ultimi 3 anni, al fine di gestire il portafoglio del fondo, mantenendo però la gestione del rischio in capo al Gestore1? In altri termini, il Gestore1 può partecipare utilizzando – con le modalità predette - la pregressa attività maturata dal Gestore2 ai fini di soddisfare il requisito di cui all’art. 8, co. 1, lett. ii) a pagina 9 dell’Avviso? |
l’Avviso
prevede che i requisiti di cui all’art. 8 siano detenuti dal soggetto che si
qualifica come gestore del fondo principale e del fondo di co-investimento, non
essendo previste ipotesi di deleghe di gestione in capo ad altri soggetti. |
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Quesito
PE038840-23
Risposta
PE043110-23 |
Si chiede di chiarire il punto 9.3 (vi) sulle partecipazioni. Il limite minimo del 50% di partecipazione del Fondo Principale (ed il 10% del Fondo di Co-Investimento) sono da considerarsi nella singola operazione rendendo di fatto il Fondo (Principale e di Co-Investimento) il "lead investor". Una operazione da €20,000,000 in cui il Fondo Principale investa €4,000,000 ed il fondo di Co-Investimento €2,000,000 non sarebbe ammissibile mentre una operazione da €5,000.000 in cui il Principale investa €3,000,000 ed il Fondo di Co-Investimento €500,000 è ammissibile. |
Paragrafo
9.3 (vi) dell’Avviso stabilisce le regole per la partecipazione finanziaria tra
il Fondo Principale e il Fondo di Co-Investimento in ciascun Investimento
Ammissibile nelle Società Target.
I limiti
del 50% e del 10% fanno riferimento alle percentuali di partecipazione del
Fondo Principale e del Fondo di Co-Investimento avuto riguardo all’importo
complessivamente investito in ciascuna Società Target. Il Fondo Principale,
dunque, dovrà investire almeno il 50% dell'investimento complessivo effettuato
dal Fondo Principale e dal Fondo Parallelo per ogni Società Target, mentre il
Fondo di Co-Investimento deve contribuire con un minimo del 10%
dell'investimento totale. Tali percentuali non si riferiscono alle percentuali
del capitale sociale delle Società Target né tengono conto degli eventuali
importi investiti da terzi investitori nelle stesse. La percentuale di
partecipazione al capitale sociale che sarà oggetto dell’operazione di
investimento da parte del Fondo Principale e del Fondo di Co-Investimento sarà
determinata dal Gestore caso per caso, fermo restando il rispetto degli
ulteriori requisiti di cui all’Avviso.
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Quesito
PE038836-23
Risposta
PE043109-23 |
Si chiede di precisare il paragrafo 9.2 (ii) in relazione alla natura giuridica del fondo di co-investimento; sembra che siano ammessi gestori autorizzati in UE che siano gestori di venture capital con FIA principale UE, ma che il FIA di co-investimento possa solo essere italiano e non UE. E' corretto? Esiste una flessibilità sulla struttura? |
Si conferma
che ai sensi del Paragrafo 9.2 (ii) dell’Avviso il Fondo di Co-Investimento
deve qualificarsi come FIA Italiano riservato ai sensi del TUF, mentre i
Gestori possono essere gestori del risparmio autorizzati allo svolgimento
dell’attività di gestione collettiva del risparmio ai sensi dell’art. 34 del
TUF ovvero ai sensi della Direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'Unione europea
diverso dall'Italia e iscritti nell’albo di cui all’art. 35, comma 1 del TUF e
che il Fondo Principale può essere, alternativamente, un FIA Italiano o un FIA
UE.
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Quesito
PE025709-23
Risposta
PE033182-23 |
Con riferimento all’Allegato 11.2(A) – Requisiti di Ammissibilità, si chiede conferma che: (i) debbano essere inviati i CV e track record delle sole Key People di ciascun team di investimento e (ii) i team di investimento di riferimento siano quelli del o dei Fondi Principali che co-investono con il Fondo di Co-investimento. |
Chiarimenti
sull'Allegato 11.2(A) - Requisiti di Ammissibilità: CV e Track Record delle Key
People e Definizione dei Team di Investimento":
Con
riferimento all’Allegato 11.2(A) – Requisiti di Ammissibilità, si conferma che:
(i) debbano essere inviati i CV e track record delle sole Key People di ciascun
team di investimento e (ii) i team di investimento di riferimento siano quelli
del o dei Fondi Principali che co-investono con il Fondo di Co-investimento.
|
|
Quesito
PE025708-23
Risposta
PE033181-23 |
Con riferimento all’Allegato 11.2(A) – Requisiti di Ammissibilità, si chiede conferma che le informazioni sulla “pregressa attività di gestione di Fondi per il Venture Capital” e sulla “esperienza del team di investimento del Gestore” (cfr. par. 1.2 e 1.4) non debbano essere ripetute/duplicate anche all’interno della offerta tecnico-organizzativa. |
Duplicazione
delle Informazioni su Esperienza e Attività Pregressa nella Proposta
Tecnico-Organizzativa: Con riferimento all’Allegato 11.2(A) – Requisiti di
Ammissibilità: si
conferma che le informazioni sulla “pregressa attività di gestione di Fondi per
il Venture Capital” e sulla “esperienza del team di investimento del Gestore”
(cfr. par. 1.2 e 1.4) non debbano essere ripetute/duplicate anche all’interno
della offerta tecnico-organizzativa. |
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Quesito
PE025707-23
Risposta
PE033180-23 |
Nella Checklist Informazioni Gestori, Sezione V – Riepilogo allegati(ultima pagina) viene richiesto di allegare all’offerta: il “Modulo KYC, copia del documento di identità del titolare effettivo e del codice fiscale”, i “Principali termini legali del fondo / Term Sheet” e il “Regolamento del Fondo Principale (se disponibile)”.
Con riferimento al Modulo KYC si chiede a cosa si faccia riferimento e se del caso di fornire tale modulo. Parimenti si chiede di chiarire a quale titolare effettivo si faccia riferimento. Se si fa riferimento al titolare effettivo del gestore, si chiede conferma che sarà possibile dichiararlo sul Modulo KYC fornito dalla Stazione Appaltante o in mancanza con apposita dichiarazione del partecipante alla procedura.
Con riferimento al term sheet del fondo si chiede di (i) confermare che, se prodotto nella documentazione, non formi oggetto di valutazione ai fini del punteggio tecnico in quanto non richiamato nei criteri di valutazione dell’offerta tecnica; (ii) confermare che il term sheet abbia carattere meramente indicativo (solo a titolo di esempio, termini e condizioni di sostituzione del Gestore dovranno essere poi negoziati); (iii) fornire qualche indicazione sui contenuti da inserire posto che la politica di investimento è già indicata nell’avviso e le condizioni economiche devono essere indicate solo nell’offerta economica.
Con riferimento al regolamento del Fondo Principale, si chiede di confermare se (i) anche ove si tratti di un fondo preesistente, possa essere prodotto successivamente in caso di aggiudicazione secondo quanto indicato all’art. 14.2 e (ii) ove sia invece prodotto, non formi oggetto di valutazione ai fini del punteggio tecnico in quanto non richiamato nei criteri di valutazione dell’offerta tecnica.
Con riferimento a tutti e tre i documenti, si chiedere di confermare che la mancata produzione non sia causa di esclusione della procedura in quanto “documentazione facoltativa” come indicato nel paragrafo 8 (pag. 8) della Procedura Piattaforma. |
Chiarimenti in merito
al Modulo KYC per la Verifica dell'Identità del Titolare Effettivo del Gestore
indicato Checklist Informazioni Gestori, Sezione V – Riepilogo allegati(ultima
pagina): Con Modulo KYC si intende il modulo "Know Your
Customer" standard utilizzato per verificare l'identità del titolare
effettivo del Gestore. Il modulo KYC richiede in genere dati personali come
nome, indirizzo, data di nascita, nonché l’allegazione di documenti di supporto
come una copia del documento di identità e codice fiscale. Per le finalità di
cui all’Avviso, potrà essere utilizzato il Modulo KYC standard del Gestore,
oppure utilizzando il modello standard di Puglia Sviluppo caricato al seguente
link: https://old.pugliasviluppo.eu/it/bandi-di-gara-e-concorsi/aperti?view=form&layout=edit&a_id=472&catid=20&return=aHR0cHM6Ly9vbGQucHVnbGlhc3ZpbHVwcG8uZXUvaXQvYmFuZGktZGktZ2FyYS1lLWNvbmNvcnNpL2FwZXJ0aQ==
Si conferma che il titolare
effettivo è quello del gestore. Si conferma che potrà essere utilizzato il
Modulo KYC standard del Gestore, oppure utilizzando il modello standard di
Puglia Sviluppo caricato al seguente link: [-]
Esclusione del Term
Sheet indicato nella Checklist Informazioni Gestori, Sezione V – Riepilogo
allegati(ultima pagina) dalla Valutazione del Punteggio Tecnico: Conferma e
Considerazioni: Con riferimento al term sheet si
conferma che, se prodotto nella documentazione, non formerà oggetto di
valutazione ai fini del punteggio tecnico in quanto non richiamato nei criteri
di valutazione dell’offerta tecnica, fermo restando che gli elementi ivi
contenuti potranno essere oggetto di valutazione laddove previsti quali criteri
di valutazione ai sensi dell’Avviso.
Si conferma che il term
sheet ha carattere meramente indicativo e pertanto, i termini e condizioni che
saranno riflessi nel regolamento di gestione del Fondo di Co-Investimento, ivi
incluso in merito alla sostituzione del Gestore, dovranno essere oggetto di
negoziazione tra le parti in caso di aggiudicazione, in ogni caso in conformità
con l’Avviso.
Il term-sheet – ove
presentato in quanto documento individuato come facoltativo dalla procedura –
dovrà indicare i principali termini del regolamento del Fondo di
Co-Investimento. Con riferimento alle informazioni già contenute in altri
documenti di gara, con riferimento a tali profili potrà essere incluso un
richiamo al documento in cui tali informazioni si rinvengono ovvero le stesse
potranno essere inserite (nel medesimo contenuto) anche nel term-sheet per
completezza del documento.
"Regolamento del
Fondo Principale indicato nella Checklist Informazioni Gestori, Sezione V –
Riepilogo allegati(ultima pagina): Tempistica di Produzione e Implicazioni per
la Valutazione del Punteggio Tecnico: Con riferimento al
regolamento del Fondo Principale, si conferma che anche ove si tratti di un
fondo preesistente, potrà essere fornito in sede di partecipazione ovvero prodotto
successivamente in caso di aggiudicazione secondo quanto indicato all’art. 14.2.
Con riferimento al
regolamento del Fondo Principale, si conferma che, ove sia prodotto, non
formerà oggetto di valutazione ai fini del punteggio tecnico in quanto non
richiamato nei criteri di valutazione dell’offerta tecnica.
Chiarimenti in merito
alla mancata Produzione di KYC, Term-Sheet e Regolamento del Fondo Principale
indicati nella Checklist Informazioni Gestori, Sezione V – Riepilogo
allegati(ultima pagina): Non Costituisce Causa di Esclusione dalla Procedura: Con
riferimento al KYC, al term-sheet e al regolamento del Fondo Principale si
conferma che la mancata produzione non costituisce causa di esclusione della
procedura in quanto “documentazione facoltativa” come indicato nel paragrafo 8
(pag. 8) della Procedura Piattaforma, fermo restando che tali documenti
dovranno in ogni caso essere forniti a Sviluppo Puglia nel seguito della
procedura.
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Quesito
PE025706-23
Risposta
PE033179-23 |
Nell’Allegato 11.1(A) – Istanza di partecipazione viene indicato di allegare “le dichiarazioni previste dalla parte VI dell’allegato 11.1 se necessarie”. Si chiede conferma che ci si riferisce alla dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 20 dicembre 2000 per l’insussistenza dei motivi di esclusione alla partecipazione alle procedure di affidamento, quali requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, e s.m.i. richiamata anche nel Facsimile Requisiti di Ammissibilità dei Gestori. Si chiede altresì di ricevere un form di tale dichiarazione. |
Chiarimenti in merito alle “dichiarazioni previste
dalla parte VI dell’allegato 11.1: Le
dichiarazioni richieste sono quelle indicate al punto VI dell’allegato 11.1 .
Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima
debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal
sottoscrittore della domanda di partecipazione.
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Quesito
PE025705-23
Risposta
PE033178-23 |
All’art. 17.2 dell’Avviso (pag. 19) è prevista la liberazione del committment “in caso di Investimenti Ammissibili inferiori al 40% del Commitment relativo al Fondo di Co-Investimento, trascorsi 36 mesi dalla sottoscrizione delle quote, con conseguente ritiro del Commitment residuo”. Atteso che il committment copre anche i costi a carico del Fondo, si chiede conferma che la percentuale del 40% debba intendersi applicata all’ammontare dei richiami degli impegni complessivamente effettuati e che, pertanto, il presupposto per la liberazione del Commitment sia la circostanza che questo sia stato richiamato in misura inferiore al 40% (di converso non si avrebbe la liberazione ove i richiami effettuati siano pari o superiori al 40%). |
Modalità di calcolo
della percentuale di investimento di cui all’art. 17.2 dell’Avviso (pag. 19): Il
calcolo della percentuale del 40% di cui all’art. 17.2 dell’Avviso (pag. 19) deve
essere effettuato esclusivamente calcolando l’ammontare degli importi investiti
nelle società target, che dovranno pertanto essere complessivamente pari ad
almeno il 40% del commitment relativo al Fondo di Co-Investimento. Le spese e i
costi di cui alle operazioni di investimento non sono calcolate in tale
percentuale.
|
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Quesito
PE025703-23
Risposta
PE033176-23 |
-All’art. 10.7 dell’Avviso (pag. 14) è previsto che “Tutti gli Investimenti Ammissibili in Società Target realizzati dal Gestore dovranno essere effettuati per il tramite del Fondo di Co-Investimento e del Fondo Principale, nei termini previsti dal presente Avviso, in priorità rispetto a ogni eventuale ulteriore fondo, veicolo o altra iniziativa di investimento in cui il Gestore sia a vario titolo coinvolto”. Si chiede conferma che tale previsione debba essere intesa nel senso per cui, in caso di opportunità di investimento ammissibili per il Fondo di Co-Investimento, questo non debba esserne escluso, restando inteso che tale previsione non pregiudica il fatto che, ove la stessa società target sia un investimento ammissibile anche per fondi diversi dal Fondo di Co-Investimento e quello Principale, tali fondi non debbano essere esclusi dall’investimento ma possano co-investire con il Fondo di Co-Investimento e quello Principale. |
Chiarimenti in merito
alla previsione di cui all’art. 10.7 dell’Avviso (pag. 14) secondo cui “Tutti
gli Investimenti Ammissibili in Società Target realizzati dal Gestore dovranno
essere effettuati per il tramite del Fondo di Co-Investimento e del Fondo
Principale, nei termini previsti dal presente Avviso, in priorità rispetto a
ogni eventuale ulteriore fondo, veicolo o altra iniziativa di investimento in
cui il Gestore sia a vario titolo coinvolto”: Si
conferma che tale previsione deve essere intesa nel senso per cui, in caso di
opportunità di investimento ammissibili per il Fondo di Co-Investimento, quest’ultimo
dovrà partecipare all’investimento per almeno il 10% del valore rispetto al
complessivo investimento del Fondo/i Principale e del Fondo di Co-Investimento.
Si conferma che tale previsione non pregiudica il fatto che, ove la stessa
Società Target sia un investimento ammissibile anche per fondi diversi dal
Fondo di Co-Investimento e quello Principale, tali fondi non debbano essere
esclusi dall’investimento ma possano co-investire con il Fondo di
Co-Investimento e quello Principale, fermo restando il rispetto dei requisiti
di cui all’Avviso.
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Quesito
PE025702-23
Risposta
PE033175-23 |
-All’art. 9.4 (iii) dell’Avviso (pag. 11) si prevede che le Società Target “realizzino il proprio piano di impresa in Puglia attraverso l’apertura di un’unità locale”. Si chiede conferma che per unità locali si intendono impianti operativi o amministrativi e gestionali (es. laboratorio, officina, stabilimento, magazzino, deposito, ufficio, negozio, filiale, agenzia, etc.) ubicati in luoghi diversi da quello della sede legale, nei quali si esercitano stabilmente una o più attività specifiche tra quelle dell’impresa, e che, pertanto, la sede legale potrà ubicarsi anche fuori dalla Regione Puglia. |
Definizione di Unità
Locali ai sensi dell’art. 9.4 (iii) dell’Avviso (pag. 11): Si
conferma che per unità locali si intendono impianti operativi o amministrativi
e gestionali (es. laboratorio, officina, stabilimento, magazzino, deposito,
ufficio, negozio, filiale, agenzia, etc.) ubicati in luoghi diversi da quello
della sede legale, nei quali si esercitano stabilmente una o più attività
specifiche tra quelle dell’impresa, e che, pertanto, la sede legale potrà
ubicarsi anche fuori dalla Regione Puglia.
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Quesito
PE025701-23
Risposta
PE033172-23 |
Con riferimento all’art. 9.3 (iv) dell’Avviso (pag. 11), si chiede di chiarire quali debbano essere le conseguenze nel caso in cui la condizione della realizzazione del “piano di impresa in Puglia attraverso l’apertura di un’unità locale” non sia rispettata durante tutto il periodo di detenzione dell’investimento e se, in tal caso, la previsione negli accordi di investimento di rimedi di tipo risarcitorio a carico della società target siano sufficienti. |
Chiarimenti sulle
conseguenze nel caso in cui la condizione della realizzazione del “piano di
impresa in Puglia attraverso l’apertura di un’unità locale” di cui all’art. 9.3 (iv) dell’Avviso (pag. 11) non sia
rispettata durante tutto il periodo di detenzione dell’investimento: le
Società Target dovranno mantenere attiva l’unità locale in Puglia per tutta la
durata dell’investimento da parte del Fondo di Co-Investimento. Al fine del
rispetto del requisito di cui all’art. 9.3 (iv) dell’Avviso (pag. 11), il
Gestore dovrà, nell’ambito degli accordi contrattuali sottoscritti in fase di
investimento nella Società Target, assicurare che il Fondo di Co-Investimento e
il Fondo Principale abbiano diritti di governance tali da non consentire
all’impresa assumere decisioni relative alla chiusura di un’unità locale senza
il consenso del Fondo di Co-Investimento e del Fondo Principale. Pertanto, tale
ipotesi non dovrebbe potersi realizzare salvo per un inadempimento del Gestore
nell’esercizio dei diritti allo stesso riconosciuti nell’ambito dell’operazione
di investimento. Fermo quanto precede, nel caso di violazione del suddetto
requisito, il Gestore dovrà disporre la cessione della partecipazione entro un
congruo lasso di tempo da definire all’interno della documentazione
contrattuale.
Sufficienza dei rimedi risarcitori nel caso in cui la condizione della
realizzazione del “piano di impresa in Puglia attraverso l’apertura di un’unità
locale” di cui all’art. 9.3 (iv) dell’Avviso (pag. 11) non sia rispettata
durante tutto il periodo di detenzione dell’investimento: Si chiarisce che, in aggiunta alla previsione negli accordi di
investimento di rimedi di tipo risarcitorio a carico della Società Target,
dovranno essere previsti diritti di governance tali da non consentire
all’impresa di assumere decisioni relative alla chiusura di un’unità locale
senza il consenso del Fondo di Co-Investimento e del Fondo Principale. Nel caso
di violazione del suddetto requisito, il Gestore dovrà disporre la cessione
della partecipazione entro un congruo lasso di tempo da definire all’interno
della documentazione contrattuale.
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Quesito
PE025700-23
Risposta
PE033171-23 |
All’art. 9.3 (vi) dell’Avviso (pag. 11) è previsto che “la proporzione della partecipazione del Fondo Principale e del Fondo di Co-Investimento in ciascun Investimento Ammissibile nelle Società Target sia definita in misura fissa nel Regolamento del Fondo di Co-Investimento, fermo restando (i) che la percentuale di partecipazione del Fondo Principale non potrà in ogni caso essere inferiore al 50% dell’ammontare complessivo di ciascun investimento nelle Società Target e (ii) in ogni investimento il Fondo Principale potrà decidere di incrementare la propria proporzione in ciascun investimento anche al di sopra purché il Fondo di Co-Investimento investa almeno il 10%”. Si chiede conferma che (i) nel caso in cui il co-investimento avvenga con più di un Fondo Principale il rispetto della soglia di almeno il 50% sia verificato sommando gli investimenti dei Fondi Principali partecipanti all’investimento (es.: 40% Fondo Principale 1; 40% Fondo Principale 2; e 20% Fondo di Co-Investimento); e (ii) se partecipa all’investimento anche un ulteriore fondo gestito dal medesimo Gestore che tuttavia non viene qualificato come Fondo Principale, questo non sarà calcolato/preso in considerazione ai fini della verifica di tali percentuali. |
Chiarimenti in merito
al rispetto della soglia di almeno il 50% dell’ammontare complessivo di ciascun
investimento nelle Società Target di cui all’art. 9.3 (vi) dell’Avviso (pag.
11): Si conferma che nel caso in cui il
co-investimento avvenga con più di un Fondo Principale, il rispetto della
soglia di almeno il 50% deve essere verificato sommando gli investimenti dei
Fondi Principali partecipanti all’investimento (es.: 40% Fondo Principale 1;
40% Fondo Principale 2; e 20% Fondo di Co-Investimento). In ogni investimento
il Fondo Principale potrà decidere di incrementare la propria proporzione in
ciascun investimento anche al di sopra della soglia del 50% purché il Fondo di
Co-Investimento investa almeno il 10%”.
Esclusione di Fondi
Non-Principali Gestiti dallo Stesso Gestore nel Calcolo delle Percentuali di
Investimento: Si conferma che in caso di partecipazione all’investimento
da parte di un ulteriore fondo gestito dal medesimo Gestore che tuttavia non
viene qualificato come Fondo Principale, questo non sarà calcolato/preso in
considerazione ai fini della verifica di tali percentuali. Tale fondo ulteriore
potrà partecipare all’investimento nella misura in cui la porzione di
investimento realizzata dal/dai Fondo Principale e dal Fondo di Co-Investimento
soddisfi in ogni caso i requisiti di cui all’Avviso.
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Quesito
PE025699-23
Risposta
PE033168-23 |
All’art. 9.1 dell’Avviso (pag. 10) è previsto che “il residuo periodo di investimento del Fondo Principale sia almeno pari a 3 anni”, mentre all’art. 9.5 (iv) che gli investimenti del Fondo di Co-Investimento (ivi inclusi eventuali follow-on) “siano perfezionati entro il 31 dicembre 2029”. Si chiede conferma che, con riferimento alla durata del periodo di investimento residua del Fondo Principale, il termine di 3 anni comprenda sia potenziali estensioni del periodo di investimento in senso stretto, ancorché non ancora deliberate (dal Gestore e/o dagli organi del fondo), sia il periodo successivo al periodo di investimento in senso stretto, in cui sia consentito al Fondo Principale effettuare follow-on. |
Durata Residua del
Periodo di Investimento dei Fondi Principali di cui all’art. 9.1 dell’Avviso:
Estensioni: Si conferma che, con riferimento alla
durata del periodo di investimento residua del Fondo Principale di cui all’art.
9.1 dell’Avviso (pag. 10), il periodo di investimento
residuo del Fondo Principale da considerare ai fini del rispetto del
suddetto requisito (i.e. almeno 3 anni) potrà comprendere eventuali periodi di
estensione, purché la relativa approvazione sia a discrezione del Gestore e non
richieda l’approvazione degli investitori, e soltanto nella misura in cui il
Gestore si impegni – prima del perfezionamento dell’investimento da parte di
Puglia Sviluppo nel Fondo di Co-Investimento - a deliberare l’estensione del
periodo di investimento del Fondo Principale per una durata complessiva residua
di almeno 3 anni.
Esclusione del Periodo
di Follow-On nella Valutazione del Periodo di Investimento Residuo dei Fondi
Principali di cui all’art. 9.1 dell’Avviso: Il
periodo successivo al periodo di investimento in senso stretto, in cui sia
consentito al Fondo Principale effettuare follow-on, non deve invece
considerarsi ai fini del periodo di investimento residuo del Fondo Principale.
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Quesito
PE025698-23
Risposta
PE033164-23 |
All’art. 9.1 (i) dell’Avviso (pag. 9) è previsto che i Fondi Principali devono “qualificarsi come Fondi per il Venture Capital”, ossia investire “almeno il 75% dei capitali raccolti in società non quotate…” (cfr. definizione all’art. 2.2 dell’Avviso a pag. 2). Si chiede conferma che tale requisito si intende soddisfatto anche dal Fondo Principale che, pur in assenza di una specifica limitazione in tal senso nel relativo regolamento di gestione, in concreto investa almeno il 75% in società non quotate. |
Interpretazione
del Requisito di Investimento in Società Non Quotate: Implicazioni per i Fondi
Principali e Ruolo del Gestore: Si conferma che il requisito di cui all’art. 9.1 (i)
dell’Avviso (pag. 9) secondo cui Fondi Principali devono “qualificarsi come
Fondi per il Venture Capital”, ossia investire “almeno il 75% dei capitali
raccolti in società non quotate…” (cfr. definizione all’art. 2.2 dell’Avviso a
pag. 2) si intende soddisfatto anche dal Fondo Principale che, pur in assenza
di una specifica limitazione in tal senso nel relativo regolamento di gestione,
in concreto investa almeno il 75% in società non quotate. Si precisa che il rispetto
di tale requisito, ove non previsto a livello di regolamento di gestione dovrà
essere oggetto di specifico impegno assunto da parte del Gestore in fase di
deployment delle risorse del Fondo Principale. |
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Quesito
PE025697-23
Risposta
PE033160-23 |
-All’art. 9.1 (iii) dell’Avviso (pag. 9-10) è previsto che i Fondi Principali devono avere “una politica di investimento che consenta la realizzazione di Investimenti Ammissibili in Società Target per un ammontare almeno pari al 100% del Commitment nel Fondo di Co-Investimento gestito dal medesimo Gestore” e nel prosieguo che “le risorse disponibili per l’investimento da parte del Fondo Principale devono essere sufficienti per consentire il rispetto [di tale requisito]”. Si chiede conferma che, in caso di più Fondi Principali, tale requisito potrà essere soddisfatto dalla sommatoria dei commitment residui dei Fondi Principali e non individualmente da ciascuno di essi. |
Soddisfazione
del Requisito in Caso di Più Fondi Principali: Si conferma che, in caso di più Fondi Principali, tale
requisito potrà essere soddisfatto dalla sommatoria dei commitment residui dei
Fondi Principali e non individualmente da ciascuno di essi. |
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Quesito
PE025695-23
Risposta
PE033158-23 |
-All’art. 6.5 dell’Avviso (pag. 6) è previsto che i Gestori “potranno altresì proporre ulteriori iniziative, anche in fase di sviluppo, di accelerazione e incubazione (proof of concept), di trasferimento tecnologico e di programmi di accelerazione, anche non previste dalla politica di investimento del Fondo di Co-Investimento, che potranno essere valutate per eventuale co-finanziamento dalla Regione Puglia con eventuale ulteriore dotazione finanziaria che potrà essere stanziata, se del caso, con successivi provvedimenti, come previsto al successivo Articolo 16”. Si chiede di chiarire in quale documento debba essere inserita tale proposta (o se debba essere effettuato un separato documento ad hoc), se forma oggetto di valutazione ai fini dell’assegnazione del punteggio ed in quale busta debba essere inserito atteso che non viene richiamata nella “Checklist Informazioni Gestori” o nella “Procedura Piattaforma”, né appare essere compresa tra le informazioni da inserire nell’offerta tecnica. |
Esclusione delle
“ulteriori iniziative, anche in fase di sviluppo, di accelerazione e
incubazione (proof of concept), di trasferimento tecnologico e di programmi di
accelerazione, anche non previste dalla politica di investimento del Fondo di
Co-Investimento, che potranno essere valutate per eventuale co-finanziamento
dalla Regione Puglia con eventuale ulteriore dotazione finanziaria che potrà
essere stanziata, se del caso, con successivi provvedimenti”, come previsto
all’Articolo 16 dell’Avviso dai “Criteri di valutazione” di cui all’Avviso: I criteri di valutazione
sono quelli indicati all’Allegato 13.7 “Criteri di valutazione” e non includono
alcun criterio relativo alle ulteriori iniziative di cui all’art. 16.5. Pertanto,
si conferma che tali iniziative non saranno oggetto di valutazione nell’ambito
dei menzionati criteri. Tali eventuali ulteriori iniziative saranno prese in
considerazione da Sviluppo Puglia per ulteriori possibili iniziative e
progetti. Modalità di
presentazione delle “ulteriori iniziative, anche in fase di sviluppo, di
accelerazione e incubazione (proof of concept), di trasferimento tecnologico e
di programmi di accelerazione, anche non previste dalla politica di
investimento del Fondo di Co-Investimento, che potranno essere valutate per
eventuale co-finanziamento dalla Regione Puglia con eventuale ulteriore
dotazione finanziaria che potrà essere stanziata, se del caso, con successivi
provvedimenti”, come previsto all’Articolo 16 dell’Avviso:
Tali eventuali ulteriori
iniziative potranno essere presentate in un documento separato rispetto
all’offerta tecnica che dovrà essere caricato sulla Piattaforma nelle seguenti
modalità “aggiungi allegato”.
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Tabella informativa di indicizzazione
Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi |
Tipo |
Contratto |
Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice |
Tipo di Amministrazione |
Provincia Sede di Gara |
Comune Sede di Gara |
Indirizzo Sede di Gara |
Senza Importo |
Valore Importo a base asta |
Valore Importo di aggiudicazione |
Data Pubblicazione |
Data Scadenza Bando |
Data Scadenza Pubblicazione Esito |
Requisiti di Qualificazione |
Codice CPV |
Codice SCP |
URL di pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it |
Codice CIG |
Bando |
Servizi |
Puglia Sviluppo S.p.A. |
ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO |
Bari |
Modugno |
|
NO |
15,00 |
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28/06/2023 |
06/10/2023 |
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9906866C70 |
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