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Dettaglio

Bando ( PE007252-23 )

Descrizione breve Avviso rivolto ai gestori del risparmio che gestiscono fondi di venture capital per l'investimento da parte di Puglia Sviluppo S.p.A. nell'ambito della gestione dello strumento finanziario Equity Puglia. Avviso escluso ai sensi dell'art. 17,comma1, lett. f) D.L.gs. 50/2016.
CIG: 9906866C70
Ente Proponente Puglia Sviluppo S.p.A.
Ente appaltante Puglia Sviluppo S.p.A.
Incaricato: Vernaleone Andrea Antonio
Importo Appalto: 15,00 (Esente)
Criterio Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Tipo Appalto: Servizi
Termine Richiesta Quesiti: 27/09/2023   ore   12:00:00 [Ora Italiana]
Presentare le offerte entro il 06/10/2023   ore   12:00:00 [Ora Italiana]
Data I Seduta 17/10/2023   ore   11:00:00 [Ora Italiana]
Documentazione:
Descrizione Allegato
Note E' stato riportato come valore a base d'asta "15,00" identificativo delle commissioni di gestione massime applicabili, pari al 15,00% del commitment.

Esito e Pubblicazioni

Tipologia Data Pubblicazione Descrizione Allegato
Altro 16/10/2023   ore   12:23 [Ora Italiana] Con riferimento alla procedura in oggetto, si informa che, per contingenti motivi di organizzazione interna, la prima seduta pubblica di gara programmata per il giorno 17/10/2023 alle ore 11.00 si terrà invece in data 24/10/ p.v. alle ore 11.00 Il presente avviso è inserito per opportuna pubblicità sul sito www.pugliasviluppo.eu
Altro 19/10/2023   ore   14:31 [Ora Italiana] Determina nomina Commissione Giudicatrice
CV Commissione 19/10/2023   ore   14:32 [Ora Italiana] Cv Presidente Commissione Giudicatrice
CV Commissione 19/10/2023   ore   14:32 [Ora Italiana] CV Componente 1 Commissione Giudicatrice
CV Commissione 19/10/2023   ore   14:33 [Ora Italiana] CV Componente 2 Commissione Giudicatrice
Verbali 30/10/2023   ore   16:29 [Ora Italiana] Verbale n.1
Verbali 14/11/2023   ore   14:28 [Ora Italiana] VERBALE N.2
Verbali 04/12/2023   ore   12:27 [Ora Italiana] Verbale n.3
Verbali 04/12/2023   ore   12:28 [Ora Italiana] Verbale n.4
Verbali 04/12/2023   ore   12:29 [Ora Italiana] Verbale n.5
Verbali 04/12/2023   ore   12:29 [Ora Italiana] Verbale n.6
Verbali 04/12/2023   ore   12:30 [Ora Italiana] Verbale n.7
Verbali 04/12/2023   ore   12:31 [Ora Italiana] Verbale n.8

Chiarimenti

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Protocollo Quesito Risposta Allegato
Quesito
PE054671-23

Risposta
PE057140-23
Art.9.3 (VI) avviso. Salve, vorremmo avere uno o più esempi pratici rispetto ai limiti delle percentuali di investimento del Fondo principale e del fondo di co-investimento. Ad esempio se l'investimento complessivo nella target è di 5M€ per poter attivare il fondo di co-investimento il fondo principale deve investire almeno 2,5M€ e richiamare almeno 500K€ dal fondo di co-investimento, è corretto? Se il fondo principale volesse investire di più dei 2,5M€ richiesti, la percentuale del fondo di co-investimento può rimanere di 500K€ ma può anche essere superiore a discrezione del gestore, corretto? grazie

Ai sensi dell’Avviso, il regolamento del Fondo di Co-Investimento dovrà recare indicazione delle percentuali di investimento dei due fondi in misura fissa, fermo restando che (i) il Fondo Principale dovrà investire almeno il 50% dell'investimento complessivo effettuato congiuntamente dal Fondo Principale e dal Fondo Parallelo in ogni Società Target (e quindi che la percentuale di ripartizione di investimento tra i due fondi prevista dal regolamento non potrà essere inferiore a 50%-50%), e (ii) nel caso in cui il Fondo Principale voglia incrementare il proprio investimento in una o più operazioni, il Fondo di Co-Investimento dovrà in ogni caso partecipare per un minimo del 10% dell'investimento totale.

In caso di investimento complessivo pari a Euro 5 milioni, le percentuali di partecipazione all’investimento da parte dei due fondi saranno quelle previste dal regolamento del Fondo di Co-Investimento, fatta salva la possibilità che il Fondo Principale investa una percentuale superiore (ma non inferiore) e, in tal caso, fermo restando che il Fondo di Co-Investimento dovrà in ogni caso investire una percentuale non inferiore al 10% (i.e. Euro 500.000). A ciò consegue che, ove ritenuto opportuno, il Fondo Principale potrà investire un massimo del 90%.


 
Quesito
PE054647-23

Risposta
PE057139-23
Nella SEZIONE V – Riepilogo Allegati del documento “Allegato 12.1 - Checklist Informazioni Gestori” è richiesto il caricamento del Modulo KYC. Il quesito è il seguente: dal momento che la nostra SGR produce il KYC tramite un software e che tale produzione è dinamica e cambia in funzione del tipo di sottoscrittore del fondo (persona fisica/persona giuridica) e dal rischio (interposto alto rischio/interposto basso rischio), non abbiamo un modulo standard. A tal proposito, quale KYC dobbiamo allegare? Alleghiamo il KYC che dovrebbe compilare Puglia Sviluppo S.p.A.?

Chiarimenti in merito al Modulo KYC per la Verifica dell'Identità del Titolare Effettivo del Gestore indicato Checklist Informazioni Gestori, Sezione V – Riepilogo allegati(ultima pagina): Con Modulo KYC si intende il modulo "Know Your Customer" standard utilizzato per verificare l'identità del titolare effettivo del Gestore. Il modulo KYC richiede in genere dati personali come nome, indirizzo, data di nascita, nonché l’allegazione di documenti di supporto come una copia del documento di identità e codice fiscale. Per le finalità di cui all’Avviso, potrà essere utilizzato il Modulo KYC standard del Gestore, oppure utilizzando il modello standard di Puglia Sviluppo caricato al seguente link: https://old.pugliasviluppo.eu/it/bandi-di-gara-e-concorsi/aperti/472-affidamento-tramite-procedura-ad-evidenza-pubblica-in-settore-escluso-ai-sensi-dell-art-17-comma1-lett-f-del-d-lgs-50-2016-rivolto-a-gestori-del-risparmio-che-gestiscono-fondi-di-venture-capital-per-l-investimento-da-parte-di-puglia-sviluppo-s-p-a-nell-ambito-della-gestione-dello-strumento-finanziario-equity-puglia-cup-b36i22000110009-cig-9906866c70

 


 
Quesito
PE049722-23

Risposta
PE051993-23
Allegato 15.1. •cosa si intende per "soft nav"? solitamente viene calcolato semestralmente, in corrispondenza dell'approvazione delle relazioni semestrali, con anche la certificazione al 31.12 da parte della società di revisione. Potete fornirci chiarimenti? Per “soft NAV” si intende il valore rettificato del più recente NAV calcolato su base semestrale, per tener conto degli eventi intervenuti fino alla data di determinazione del soft NAV, quali ad esempio rimborsi, distribuzioni e richiami degli impegni. Il riferimento al “soft NAV” in luogo del “NAV ufficiale” per la reportistica trimestrale è connesso alla tempistica e alla periodicità dell’informativa (i.e. entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre), tenuto conto che entro tale termine solitamente non è disponibile un NAV ufficiale.  
Quesito
PE046838-23

Risposta
PE048212-23
La nostra SGR ha istituito un fondo di investimento alternativo (FIA) di diritto italiano ("Fondo Principale"), che investe il 100% dei capitali raccolti in società non quotate e che investe anche in operazioni di buyout. All’art. 9.1 (i) dell’Avviso (pag. 9) è previsto che i Fondi Principali devono “qualificarsi come Fondi per il Venture Capital” (cfr. definizione all’art. 2.2 dell’Avviso a pag. 2). Si chiede conferma che l’adesione al bando consente al Fondo Principale - che investe esclusivamente in società non quotate - di investire i capitali residui (vale a dire i capitali non co-investiti con la Regione Puglia) in operazioni di buyout senza alcun limite e/o impegno da assumersi da parte della SGR in fase di deployment delle risorse del Fondo Principale.

Si conferma che, sulla base di quanto previsto dall’Avviso, il Fondo Principale deve qualificarsi come “Fondo per il Venture Capital”, per tale intendendosi un “FIA Italiano riservato o un FIA UE, a seconda dei casi, che investe almeno il 75% dei capitali raccolti in società non quotate in fase di sperimentazione (c.d. seed financing), di costituzione (c.d. start-up financing), di avvio dell’attività (c.d. early-stage financing) o di sviluppo del prodotto e/o servizio (c.d. expansion financing)”. Pertanto, nella misura in cui il fondo gestito dalla SGR investa almeno il 75% del proprio capitale raccolto in operazioni realizzate su società non quotate che si trovino nelle “fasi” menzionate nella definizione sopra citata, per il residuo 25% non sussistono limiti per la SGR a porre in essere operazioni di c.d. buyout.


 
Quesito
PE044027-23

Risposta
PE048046-23
Avuto riguardo all’art. 8 dell’Avviso (pagina 8, relativo ai requisiti di ammissibilità) e premesso che ci si riferisce a un Gestore non-UE di un FIA UE lussemburghese (autorizzato a operare dall'autorità lussemburghese CSSF), desideriamo sottoporre la seguente richiesta di chiarimento. L’art. 8, co. 1, lett. i) a pagina 9 dell’Avviso prevede che possano presentare un’Offerta i Gestori autorizzati ai sensi dell’art. 34 TUF ovvero autorizzati ai sensi della normativa 2011/61/UE in uno Stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia, e che siano altresì iscritti in Italia all’albo di cui all’art. 35, co. 1 del TUF. Tale iscrizione all’albo in Italia risulta necessaria anche per i Gestori autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia (come nel nostro caso), oppure, in applicazione dei principi comunitari di non discriminazione e di libera circolazione dei capitali, è sufficiente l'autorizzazione rilasciata dalle autorità finanziarie del corrispondente Stato UE diverso dall'Italia?

sulla base di quanto previsto dall’Avviso, il Fondo di Co-Investimento deve necessariamente qualificarsi come FIA italiano riservato. Il Gestore del Fondo di Co-Investimento, invece, può essere alternativamente una SGR italiana o un GEFIA UE autorizzato a gestire fondi italiani ai sensi dell’art. 41 ter del TUF.

Secondo quanto previsto dalla normativa italiana, i GEFIA autorizzati a operare in Italia e a gestire fondi italiani sono iscritti nell’albo della Banca d’Italia, in una sezione distinta di un apposito elenco allegato all’albo (si veda l’art. 35 del TUF).


 
Quesito
PE044030-23

Risposta
PE047860-23
Avuto riguardo all’art. 8 dell’Avviso (pagina 8, relativo ai requisiti di ammissibilità), desideriamo sottoporre la seguente richiesta di chiarimento. Si consideri il seguente scenario: L’art. 8, co. 1 lett. ii) a pagina 9 dell’Avviso prevede che il Gestore debba aver gestito fondi con investimenti pari ad almeno € 20 milioni negli ultimi 3 anni. In tal caso è possibile per un primo Gestore ("Gestore1") che soddisfi i requisiti all'art.8 co. 1 ma che non soddisfi l’anzidetto requisito sub art. 8, co. 1, lett. ii) a pagina 9 dell’Avviso, conferire mandato ad un secondo Gestore ("Gestore2") che invece ha gestito fondi con investimenti pari o superiori a € 20 milioni negli ultimi 3 anni, al fine di gestire il portafoglio del fondo, mantenendo però la gestione del rischio in capo al Gestore1? In altri termini, il Gestore1 può partecipare utilizzando – con le modalità predette - la pregressa attività maturata dal Gestore2 ai fini di soddisfare il requisito di cui all’art. 8, co. 1, lett. ii) a pagina 9 dell’Avviso? l’Avviso prevede che i requisiti di cui all’art. 8 siano detenuti dal soggetto che si qualifica come gestore del fondo principale e del fondo di co-investimento, non essendo previste ipotesi di deleghe di gestione in capo ad altri soggetti.  
Quesito
PE038840-23

Risposta
PE043110-23
Si chiede di chiarire il punto 9.3 (vi) sulle partecipazioni. Il limite minimo del 50% di partecipazione del Fondo Principale (ed il 10% del Fondo di Co-Investimento) sono da considerarsi nella singola operazione rendendo di fatto il Fondo (Principale e di Co-Investimento) il "lead investor". Una operazione da €20,000,000 in cui il Fondo Principale investa €4,000,000 ed il fondo di Co-Investimento €2,000,000 non sarebbe ammissibile mentre una operazione da €5,000.000 in cui il Principale investa €3,000,000 ed il Fondo di Co-Investimento €500,000 è ammissibile.

Paragrafo 9.3 (vi) dell’Avviso stabilisce le regole per la partecipazione finanziaria tra il Fondo Principale e il Fondo di Co-Investimento in ciascun Investimento Ammissibile nelle Società Target.

I limiti del 50% e del 10% fanno riferimento alle percentuali di partecipazione del Fondo Principale e del Fondo di Co-Investimento avuto riguardo all’importo complessivamente investito in ciascuna Società Target. Il Fondo Principale, dunque, dovrà investire almeno il 50% dell'investimento complessivo effettuato dal Fondo Principale e dal Fondo Parallelo per ogni Società Target, mentre il Fondo di Co-Investimento deve contribuire con un minimo del 10% dell'investimento totale. Tali percentuali non si riferiscono alle percentuali del capitale sociale delle Società Target né tengono conto degli eventuali importi investiti da terzi investitori nelle stesse. La percentuale di partecipazione al capitale sociale che sarà oggetto dell’operazione di investimento da parte del Fondo Principale e del Fondo di Co-Investimento sarà determinata dal Gestore caso per caso, fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti di cui all’Avviso.


 
Quesito
PE038836-23

Risposta
PE043109-23
Si chiede di precisare il paragrafo 9.2 (ii) in relazione alla natura giuridica del fondo di co-investimento; sembra che siano ammessi gestori autorizzati in UE che siano gestori di venture capital con FIA principale UE, ma che il FIA di co-investimento possa solo essere italiano e non UE. E' corretto? Esiste una flessibilità sulla struttura?

Si conferma che ai sensi del Paragrafo 9.2 (ii) dell’Avviso il Fondo di Co-Investimento deve qualificarsi come FIA Italiano riservato ai sensi del TUF, mentre i Gestori possono essere gestori del risparmio autorizzati allo svolgimento dell’attività di gestione collettiva del risparmio ai sensi dell’art. 34 del TUF ovvero ai sensi della Direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia e iscritti nell’albo di cui all’art. 35, comma 1 del TUF e che il Fondo Principale può essere, alternativamente, un FIA Italiano o un FIA UE.


 
Quesito
PE025709-23

Risposta
PE033182-23
Con riferimento all’Allegato 11.2(A) – Requisiti di Ammissibilità, si chiede conferma che: (i) debbano essere inviati i CV e track record delle sole Key People di ciascun team di investimento e (ii) i team di investimento di riferimento siano quelli del o dei Fondi Principali che co-investono con il Fondo di Co-investimento.

Chiarimenti sull'Allegato 11.2(A) - Requisiti di Ammissibilità: CV e Track Record delle Key People e Definizione dei Team di Investimento": Con riferimento all’Allegato 11.2(A) – Requisiti di Ammissibilità, si conferma che: (i) debbano essere inviati i CV e track record delle sole Key People di ciascun team di investimento e (ii) i team di investimento di riferimento siano quelli del o dei Fondi Principali che co-investono con il Fondo di Co-investimento.


 
Quesito
PE025708-23

Risposta
PE033181-23
Con riferimento all’Allegato 11.2(A) – Requisiti di Ammissibilità, si chiede conferma che le informazioni sulla “pregressa attività di gestione di Fondi per il Venture Capital” e sulla “esperienza del team di investimento del Gestore” (cfr. par. 1.2 e 1.4) non debbano essere ripetute/duplicate anche all’interno della offerta tecnico-organizzativa. Duplicazione delle Informazioni su Esperienza e Attività Pregressa nella Proposta Tecnico-Organizzativa: Con riferimento all’Allegato 11.2(A) – Requisiti di Ammissibilità: si conferma che le informazioni sulla “pregressa attività di gestione di Fondi per il Venture Capital” e sulla “esperienza del team di investimento del Gestore” (cfr. par. 1.2 e 1.4) non debbano essere ripetute/duplicate anche all’interno della offerta tecnico-organizzativa.  
Quesito
PE025707-23

Risposta
PE033180-23
Nella Checklist Informazioni Gestori, Sezione V – Riepilogo allegati(ultima pagina) viene richiesto di allegare all’offerta: il “Modulo KYC, copia del documento di identità del titolare effettivo e del codice fiscale”, i “Principali termini legali del fondo / Term Sheet” e il “Regolamento del Fondo Principale (se disponibile)”. Con riferimento al Modulo KYC si chiede a cosa si faccia riferimento e se del caso di fornire tale modulo. Parimenti si chiede di chiarire a quale titolare effettivo si faccia riferimento. Se si fa riferimento al titolare effettivo del gestore, si chiede conferma che sarà possibile dichiararlo sul Modulo KYC fornito dalla Stazione Appaltante o in mancanza con apposita dichiarazione del partecipante alla procedura. Con riferimento al term sheet del fondo si chiede di (i) confermare che, se prodotto nella documentazione, non formi oggetto di valutazione ai fini del punteggio tecnico in quanto non richiamato nei criteri di valutazione dell’offerta tecnica; (ii) confermare che il term sheet abbia carattere meramente indicativo (solo a titolo di esempio, termini e condizioni di sostituzione del Gestore dovranno essere poi negoziati); (iii) fornire qualche indicazione sui contenuti da inserire posto che la politica di investimento è già indicata nell’avviso e le condizioni economiche devono essere indicate solo nell’offerta economica. Con riferimento al regolamento del Fondo Principale, si chiede di confermare se (i) anche ove si tratti di un fondo preesistente, possa essere prodotto successivamente in caso di aggiudicazione secondo quanto indicato all’art. 14.2 e (ii) ove sia invece prodotto, non formi oggetto di valutazione ai fini del punteggio tecnico in quanto non richiamato nei criteri di valutazione dell’offerta tecnica. Con riferimento a tutti e tre i documenti, si chiedere di confermare che la mancata produzione non sia causa di esclusione della procedura in quanto “documentazione facoltativa” come indicato nel paragrafo 8 (pag. 8) della Procedura Piattaforma.

Chiarimenti in merito al Modulo KYC per la Verifica dell'Identità del Titolare Effettivo del Gestore indicato Checklist Informazioni Gestori, Sezione V – Riepilogo allegati(ultima pagina): Con Modulo KYC si intende il modulo "Know Your Customer" standard utilizzato per verificare l'identità del titolare effettivo del Gestore. Il modulo KYC richiede in genere dati personali come nome, indirizzo, data di nascita, nonché l’allegazione di documenti di supporto come una copia del documento di identità e codice fiscale. Per le finalità di cui all’Avviso, potrà essere utilizzato il Modulo KYC standard del Gestore, oppure utilizzando il modello standard di Puglia Sviluppo caricato al seguente link: https://old.pugliasviluppo.eu/it/bandi-di-gara-e-concorsi/aperti?view=form&layout=edit&a_id=472&catid=20&return=aHR0cHM6Ly9vbGQucHVnbGlhc3ZpbHVwcG8uZXUvaXQvYmFuZGktZGktZ2FyYS1lLWNvbmNvcnNpL2FwZXJ0aQ==

Si conferma che il titolare effettivo è quello del gestore. Si conferma che potrà essere utilizzato il Modulo KYC standard del Gestore, oppure utilizzando il modello standard di Puglia Sviluppo caricato al seguente link: [-]

Esclusione del Term Sheet indicato nella Checklist Informazioni Gestori, Sezione V – Riepilogo allegati(ultima pagina) dalla Valutazione del Punteggio Tecnico: Conferma e Considerazioni: Con riferimento al term sheet si conferma che, se prodotto nella documentazione, non formerà oggetto di valutazione ai fini del punteggio tecnico in quanto non richiamato nei criteri di valutazione dell’offerta tecnica, fermo restando che gli elementi ivi contenuti potranno essere oggetto di valutazione laddove previsti quali criteri di valutazione ai sensi dell’Avviso. 

Si conferma che il term sheet ha carattere meramente indicativo e pertanto, i termini e condizioni che saranno riflessi nel regolamento di gestione del Fondo di Co-Investimento, ivi incluso in merito alla sostituzione del Gestore, dovranno essere oggetto di negoziazione tra le parti in caso di aggiudicazione, in ogni caso in conformità con l’Avviso.

Il term-sheet – ove presentato in quanto documento individuato come facoltativo dalla procedura – dovrà indicare i principali termini del regolamento del Fondo di Co-Investimento. Con riferimento alle informazioni già contenute in altri documenti di gara, con riferimento a tali profili potrà essere incluso un richiamo al documento in cui tali informazioni si rinvengono ovvero le stesse potranno essere inserite (nel medesimo contenuto) anche nel term-sheet per completezza del documento.

"Regolamento del Fondo Principale indicato nella Checklist Informazioni Gestori, Sezione V – Riepilogo allegati(ultima pagina): Tempistica di Produzione e Implicazioni per la Valutazione del Punteggio Tecnico: Con riferimento al regolamento del Fondo Principale, si conferma che anche ove si tratti di un fondo preesistente, potrà essere fornito in sede di partecipazione ovvero prodotto successivamente in caso di aggiudicazione secondo quanto indicato all’art. 14.2.

Con riferimento al regolamento del Fondo Principale, si conferma che, ove sia prodotto, non formerà oggetto di valutazione ai fini del punteggio tecnico in quanto non richiamato nei criteri di valutazione dell’offerta tecnica.

Chiarimenti in merito alla mancata Produzione di KYC, Term-Sheet e Regolamento del Fondo Principale indicati nella Checklist Informazioni Gestori, Sezione V – Riepilogo allegati(ultima pagina): Non Costituisce Causa di Esclusione dalla Procedura: Con riferimento al KYC, al term-sheet e al regolamento del Fondo Principale si conferma che la mancata produzione non costituisce causa di esclusione della procedura in quanto “documentazione facoltativa” come indicato nel paragrafo 8 (pag. 8) della Procedura Piattaforma, fermo restando che tali documenti dovranno in ogni caso essere forniti a Sviluppo Puglia nel seguito della procedura.


 
Quesito
PE025706-23

Risposta
PE033179-23
Nell’Allegato 11.1(A) – Istanza di partecipazione viene indicato di allegare “le dichiarazioni previste dalla parte VI dell’allegato 11.1 se necessarie”. Si chiede conferma che ci si riferisce alla dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 20 dicembre 2000 per l’insussistenza dei motivi di esclusione alla partecipazione alle procedure di affidamento, quali requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, e s.m.i. richiamata anche nel Facsimile Requisiti di Ammissibilità dei Gestori. Si chiede altresì di ricevere un form di tale dichiarazione.

Chiarimenti in merito alle “dichiarazioni previste dalla parte VI dell’allegato 11.1:  Le dichiarazioni richieste sono quelle indicate al punto VI dell’allegato 11.1 . Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.


 
Quesito
PE025705-23

Risposta
PE033178-23
All’art. 17.2 dell’Avviso (pag. 19) è prevista la liberazione del committment “in caso di Investimenti Ammissibili inferiori al 40% del Commitment relativo al Fondo di Co-Investimento, trascorsi 36 mesi dalla sottoscrizione delle quote, con conseguente ritiro del Commitment residuo”. Atteso che il committment copre anche i costi a carico del Fondo, si chiede conferma che la percentuale del 40% debba intendersi applicata all’ammontare dei richiami degli impegni complessivamente effettuati e che, pertanto, il presupposto per la liberazione del Commitment sia la circostanza che questo sia stato richiamato in misura inferiore al 40% (di converso non si avrebbe la liberazione ove i richiami effettuati siano pari o superiori al 40%).

Modalità di calcolo della percentuale di investimento di cui all’art. 17.2 dell’Avviso (pag. 19): Il calcolo della percentuale del 40% di cui all’art. 17.2 dell’Avviso (pag. 19) deve essere effettuato esclusivamente calcolando l’ammontare degli importi investiti nelle società target, che dovranno pertanto essere complessivamente pari ad almeno il 40% del commitment relativo al Fondo di Co-Investimento. Le spese e i costi di cui alle operazioni di investimento non sono calcolate in tale percentuale.


 
Quesito
PE025703-23

Risposta
PE033176-23
-All’art. 10.7 dell’Avviso (pag. 14) è previsto che “Tutti gli Investimenti Ammissibili in Società Target realizzati dal Gestore dovranno essere effettuati per il tramite del Fondo di Co-Investimento e del Fondo Principale, nei termini previsti dal presente Avviso, in priorità rispetto a ogni eventuale ulteriore fondo, veicolo o altra iniziativa di investimento in cui il Gestore sia a vario titolo coinvolto”. Si chiede conferma che tale previsione debba essere intesa nel senso per cui, in caso di opportunità di investimento ammissibili per il Fondo di Co-Investimento, questo non debba esserne escluso, restando inteso che tale previsione non pregiudica il fatto che, ove la stessa società target sia un investimento ammissibile anche per fondi diversi dal Fondo di Co-Investimento e quello Principale, tali fondi non debbano essere esclusi dall’investimento ma possano co-investire con il Fondo di Co-Investimento e quello Principale.

Chiarimenti in merito alla previsione di cui all’art. 10.7 dell’Avviso (pag. 14) secondo cui “Tutti gli Investimenti Ammissibili in Società Target realizzati dal Gestore dovranno essere effettuati per il tramite del Fondo di Co-Investimento e del Fondo Principale, nei termini previsti dal presente Avviso, in priorità rispetto a ogni eventuale ulteriore fondo, veicolo o altra iniziativa di investimento in cui il Gestore sia a vario titolo coinvolto: Si conferma che tale previsione deve essere intesa nel senso per cui, in caso di opportunità di investimento ammissibili per il Fondo di Co-Investimento, quest’ultimo dovrà partecipare all’investimento per almeno il 10% del valore rispetto al complessivo investimento del Fondo/i Principale e del Fondo di Co-Investimento. Si conferma che tale previsione non pregiudica il fatto che, ove la stessa Società Target sia un investimento ammissibile anche per fondi diversi dal Fondo di Co-Investimento e quello Principale, tali fondi non debbano essere esclusi dall’investimento ma possano co-investire con il Fondo di Co-Investimento e quello Principale, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all’Avviso.


 
Quesito
PE025702-23

Risposta
PE033175-23
-All’art. 9.4 (iii) dell’Avviso (pag. 11) si prevede che le Società Target “realizzino il proprio piano di impresa in Puglia attraverso l’apertura di un’unità locale”. Si chiede conferma che per unità locali si intendono impianti operativi o amministrativi e gestionali (es. laboratorio, officina, stabilimento, magazzino, deposito, ufficio, negozio, filiale, agenzia, etc.) ubicati in luoghi diversi da quello della sede legale, nei quali si esercitano stabilmente una o più attività specifiche tra quelle dell’impresa, e che, pertanto, la sede legale potrà ubicarsi anche fuori dalla Regione Puglia.

Definizione di Unità Locali ai sensi dell’art. 9.4 (iii) dell’Avviso (pag. 11): Si conferma che per unità locali si intendono impianti operativi o amministrativi e gestionali (es. laboratorio, officina, stabilimento, magazzino, deposito, ufficio, negozio, filiale, agenzia, etc.) ubicati in luoghi diversi da quello della sede legale, nei quali si esercitano stabilmente una o più attività specifiche tra quelle dell’impresa, e che, pertanto, la sede legale potrà ubicarsi anche fuori dalla Regione Puglia.


 
Quesito
PE025701-23

Risposta
PE033172-23
Con riferimento all’art. 9.3 (iv) dell’Avviso (pag. 11), si chiede di chiarire quali debbano essere le conseguenze nel caso in cui la condizione della realizzazione del “piano di impresa in Puglia attraverso l’apertura di un’unità locale” non sia rispettata durante tutto il periodo di detenzione dell’investimento e se, in tal caso, la previsione negli accordi di investimento di rimedi di tipo risarcitorio a carico della società target siano sufficienti.

Chiarimenti sulle conseguenze nel caso in cui la condizione della realizzazione del “piano di impresa in Puglia attraverso l’apertura di un’unità locale” di cui all’art. 9.3 (iv) dell’Avviso (pag. 11) non sia rispettata durante tutto il periodo di detenzione dell’investimento: le Società Target dovranno mantenere attiva l’unità locale in Puglia per tutta la durata dell’investimento da parte del Fondo di Co-Investimento. Al fine del rispetto del requisito di cui all’art. 9.3 (iv) dell’Avviso (pag. 11), il Gestore dovrà, nell’ambito degli accordi contrattuali sottoscritti in fase di investimento nella Società Target, assicurare che il Fondo di Co-Investimento e il Fondo Principale abbiano diritti di governance tali da non consentire all’impresa assumere decisioni relative alla chiusura di un’unità locale senza il consenso del Fondo di Co-Investimento e del Fondo Principale. Pertanto, tale ipotesi non dovrebbe potersi realizzare salvo per un inadempimento del Gestore nell’esercizio dei diritti allo stesso riconosciuti nell’ambito dell’operazione di investimento. Fermo quanto precede, nel caso di violazione del suddetto requisito, il Gestore dovrà disporre la cessione della partecipazione entro un congruo lasso di tempo da definire all’interno della documentazione contrattuale.

Sufficienza dei rimedi risarcitori nel caso in cui la condizione della realizzazione del “piano di impresa in Puglia attraverso l’apertura di un’unità locale” di cui all’art. 9.3 (iv) dell’Avviso (pag. 11) non sia rispettata durante tutto il periodo di detenzione dell’investimento: Si chiarisce che, in aggiunta alla previsione negli accordi di investimento di rimedi di tipo risarcitorio a carico della Società Target, dovranno essere previsti diritti di governance tali da non consentire all’impresa di assumere decisioni relative alla chiusura di un’unità locale senza il consenso del Fondo di Co-Investimento e del Fondo Principale. Nel caso di violazione del suddetto requisito, il Gestore dovrà disporre la cessione della partecipazione entro un congruo lasso di tempo da definire all’interno della documentazione contrattuale.


 
Quesito
PE025700-23

Risposta
PE033171-23
All’art. 9.3 (vi) dell’Avviso (pag. 11) è previsto che “la proporzione della partecipazione del Fondo Principale e del Fondo di Co-Investimento in ciascun Investimento Ammissibile nelle Società Target sia definita in misura fissa nel Regolamento del Fondo di Co-Investimento, fermo restando (i) che la percentuale di partecipazione del Fondo Principale non potrà in ogni caso essere inferiore al 50% dell’ammontare complessivo di ciascun investimento nelle Società Target e (ii) in ogni investimento il Fondo Principale potrà decidere di incrementare la propria proporzione in ciascun investimento anche al di sopra purché il Fondo di Co-Investimento investa almeno il 10%”. Si chiede conferma che (i) nel caso in cui il co-investimento avvenga con più di un Fondo Principale il rispetto della soglia di almeno il 50% sia verificato sommando gli investimenti dei Fondi Principali partecipanti all’investimento (es.: 40% Fondo Principale 1; 40% Fondo Principale 2; e 20% Fondo di Co-Investimento); e (ii) se partecipa all’investimento anche un ulteriore fondo gestito dal medesimo Gestore che tuttavia non viene qualificato come Fondo Principale, questo non sarà calcolato/preso in considerazione ai fini della verifica di tali percentuali.

Chiarimenti in merito al rispetto della soglia di almeno il 50% dell’ammontare complessivo di ciascun investimento nelle Società Target di cui all’art. 9.3 (vi) dell’Avviso (pag. 11): Si conferma che nel caso in cui il co-investimento avvenga con più di un Fondo Principale, il rispetto della soglia di almeno il 50% deve essere verificato sommando gli investimenti dei Fondi Principali partecipanti all’investimento (es.: 40% Fondo Principale 1; 40% Fondo Principale 2; e 20% Fondo di Co-Investimento). In ogni investimento il Fondo Principale potrà decidere di incrementare la propria proporzione in ciascun investimento anche al di sopra della soglia del 50% purché il Fondo di Co-Investimento investa almeno il 10%”.

Esclusione di Fondi Non-Principali Gestiti dallo Stesso Gestore nel Calcolo delle Percentuali di Investimento: Si conferma che in caso di partecipazione all’investimento da parte di un ulteriore fondo gestito dal medesimo Gestore che tuttavia non viene qualificato come Fondo Principale, questo non sarà calcolato/preso in considerazione ai fini della verifica di tali percentuali. Tale fondo ulteriore potrà partecipare all’investimento nella misura in cui la porzione di investimento realizzata dal/dai Fondo Principale e dal Fondo di Co-Investimento soddisfi in ogni caso i requisiti di cui all’Avviso.


 
Quesito
PE025699-23

Risposta
PE033168-23
All’art. 9.1 dell’Avviso (pag. 10) è previsto che “il residuo periodo di investimento del Fondo Principale sia almeno pari a 3 anni”, mentre all’art. 9.5 (iv) che gli investimenti del Fondo di Co-Investimento (ivi inclusi eventuali follow-on) “siano perfezionati entro il 31 dicembre 2029”. Si chiede conferma che, con riferimento alla durata del periodo di investimento residua del Fondo Principale, il termine di 3 anni comprenda sia potenziali estensioni del periodo di investimento in senso stretto, ancorché non ancora deliberate (dal Gestore e/o dagli organi del fondo), sia il periodo successivo al periodo di investimento in senso stretto, in cui sia consentito al Fondo Principale effettuare follow-on.

Durata Residua del Periodo di Investimento dei Fondi Principali di cui all’art. 9.1 dell’Avviso: Estensioni: Si conferma che, con riferimento alla durata del periodo di investimento residua del Fondo Principale di cui all’art. 9.1 dell’Avviso (pag. 10), il periodo di investimento residuo del Fondo Principale da considerare ai fini del rispetto del suddetto requisito (i.e. almeno 3 anni) potrà comprendere eventuali periodi di estensione, purché la relativa approvazione sia a discrezione del Gestore e non richieda l’approvazione degli investitori, e soltanto nella misura in cui il Gestore si impegni – prima del perfezionamento dell’investimento da parte di Puglia Sviluppo nel Fondo di Co-Investimento - a deliberare l’estensione del periodo di investimento del Fondo Principale per una durata complessiva residua di almeno 3 anni.

Esclusione del Periodo di Follow-On nella Valutazione del Periodo di Investimento Residuo dei Fondi Principali di cui all’art. 9.1 dell’Avviso: Il periodo successivo al periodo di investimento in senso stretto, in cui sia consentito al Fondo Principale effettuare follow-on, non deve invece considerarsi ai fini del periodo di investimento residuo del Fondo Principale.


 
Quesito
PE025698-23

Risposta
PE033164-23
All’art. 9.1 (i) dell’Avviso (pag. 9) è previsto che i Fondi Principali devono “qualificarsi come Fondi per il Venture Capital”, ossia investire “almeno il 75% dei capitali raccolti in società non quotate…” (cfr. definizione all’art. 2.2 dell’Avviso a pag. 2). Si chiede conferma che tale requisito si intende soddisfatto anche dal Fondo Principale che, pur in assenza di una specifica limitazione in tal senso nel relativo regolamento di gestione, in concreto investa almeno il 75% in società non quotate. Interpretazione del Requisito di Investimento in Società Non Quotate: Implicazioni per i Fondi Principali e Ruolo del Gestore: Si conferma che il requisito di cui all’art. 9.1 (i) dell’Avviso (pag. 9) secondo cui Fondi Principali devono “qualificarsi come Fondi per il Venture Capital”, ossia investire “almeno il 75% dei capitali raccolti in società non quotate…” (cfr. definizione all’art. 2.2 dell’Avviso a pag. 2) si intende soddisfatto anche dal Fondo Principale che, pur in assenza di una specifica limitazione in tal senso nel relativo regolamento di gestione, in concreto investa almeno il 75% in società non quotate.

Si precisa che il rispetto di tale requisito, ove non previsto a livello di regolamento di gestione dovrà essere oggetto di specifico impegno assunto da parte del Gestore in fase di deployment delle risorse del Fondo Principale.

 
Quesito
PE025697-23

Risposta
PE033160-23
-All’art. 9.1 (iii) dell’Avviso (pag. 9-10) è previsto che i Fondi Principali devono avere “una politica di investimento che consenta la realizzazione di Investimenti Ammissibili in Società Target per un ammontare almeno pari al 100% del Commitment nel Fondo di Co-Investimento gestito dal medesimo Gestore” e nel prosieguo che “le risorse disponibili per l’investimento da parte del Fondo Principale devono essere sufficienti per consentire il rispetto [di tale requisito]”. Si chiede conferma che, in caso di più Fondi Principali, tale requisito potrà essere soddisfatto dalla sommatoria dei commitment residui dei Fondi Principali e non individualmente da ciascuno di essi. Soddisfazione del Requisito in Caso di Più Fondi Principali: Si conferma che, in caso di più Fondi Principali, tale requisito potrà essere soddisfatto dalla sommatoria dei commitment residui dei Fondi Principali e non individualmente da ciascuno di essi.  
Quesito
PE025695-23

Risposta
PE033158-23
-All’art. 6.5 dell’Avviso (pag. 6) è previsto che i Gestori “potranno altresì proporre ulteriori iniziative, anche in fase di sviluppo, di accelerazione e incubazione (proof of concept), di trasferimento tecnologico e di programmi di accelerazione, anche non previste dalla politica di investimento del Fondo di Co-Investimento, che potranno essere valutate per eventuale co-finanziamento dalla Regione Puglia con eventuale ulteriore dotazione finanziaria che potrà essere stanziata, se del caso, con successivi provvedimenti, come previsto al successivo Articolo 16”. Si chiede di chiarire in quale documento debba essere inserita tale proposta (o se debba essere effettuato un separato documento ad hoc), se forma oggetto di valutazione ai fini dell’assegnazione del punteggio ed in quale busta debba essere inserito atteso che non viene richiamata nella “Checklist Informazioni Gestori” o nella “Procedura Piattaforma”, né appare essere compresa tra le informazioni da inserire nell’offerta tecnica.

Esclusione delle “ulteriori iniziative, anche in fase di sviluppo, di accelerazione e incubazione (proof of concept), di trasferimento tecnologico e di programmi di accelerazione, anche non previste dalla politica di investimento del Fondo di Co-Investimento, che potranno essere valutate per eventuale co-finanziamento dalla Regione Puglia con eventuale ulteriore dotazione finanziaria che potrà essere stanziata, se del caso, con successivi provvedimenti”, come previsto all’Articolo 16 dell’Avviso dai “Criteri di valutazione” di cui all’Avviso:

I criteri di valutazione sono quelli indicati all’Allegato 13.7 “Criteri di valutazione” e non includono alcun criterio relativo alle ulteriori iniziative di cui all’art. 16.5. Pertanto, si conferma che tali iniziative non saranno oggetto di valutazione nell’ambito dei menzionati criteri. Tali eventuali ulteriori iniziative saranno prese in considerazione da Sviluppo Puglia per ulteriori possibili iniziative e progetti.

Modalità di presentazione delle “ulteriori iniziative, anche in fase di sviluppo, di accelerazione e incubazione (proof of concept), di trasferimento tecnologico e di programmi di accelerazione, anche non previste dalla politica di investimento del Fondo di Co-Investimento, che potranno essere valutate per eventuale co-finanziamento dalla Regione Puglia con eventuale ulteriore dotazione finanziaria che potrà essere stanziata, se del caso, con successivi provvedimenti”, come previsto all’Articolo 16 dell’Avviso:

Tali eventuali ulteriori iniziative potranno essere presentate in un documento separato rispetto all’offerta tecnica che dovrà essere caricato sulla Piattaforma nelle seguenti modalità “aggiungi allegato”.


 

Tabella informativa di indicizzazione

Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi
Tipo Contratto Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice Tipo di Amministrazione Provincia Sede di Gara Comune Sede di Gara Indirizzo Sede di Gara Senza Importo Valore Importo a base asta Valore Importo di aggiudicazione Data Pubblicazione Data Scadenza Bando Data Scadenza Pubblicazione Esito Requisiti di Qualificazione Codice CPV Codice SCP URL di pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it Codice CIG
Bando Servizi Puglia Sviluppo S.p.A. ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO Bari Modugno NO 15,00 28/06/2023 06/10/2023 9906866C70
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